REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - GIOVEDÌ 30 AGOSTO 2007 - N. 39
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


LEGGE 21 agosto 2007, n. 15.
Disposizioni finanziarie urgenti in materia di protezione civile e vigilanza dei siti culturali. Disciplina comunitaria applicabile in materia di agevolazioni "de minimis". Abrogazione di norme.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Art.  1.
Personale a contratto

1.  Nelle more della definizione del processo di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato dalla Regione, ai sensi degli articoli 14, comma 14, e 23-quater del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, in legge 30 marzo 1998, n. 61 e della determinazione della dotazione organica del personale del dipartimento regionale della protezione civile, al fine di assicurare l'attività istituzionale, il dipartimento regionale della protezione civile è autorizzato a prorogare i contratti in essere con il predetto personale fino al 31 dicembre 2007 e, comunque, nei limiti di stanziamento autorizzato dal presente articolo.
2.  Qualora non sia stata definita la previsione di cui al comma 1, il dipartimento regionale della protezione civile è autorizzato a prorogare i contratti del personale di cui al comma 1 fino al 31 dicembre 2008 e, comunque, nei limiti di stanziamento autorizzato dal presente articolo.
3.  Al comma 3bis della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, come introdotto dall'articolo 21, comma 5, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, le parole "e con priorità per il" sono sostituite con le parole "limitatamente al".
4.  Per le finalità del comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2007, la spesa di 4900 migliaia di euro e, per l'esercizio 2008, la spesa di 14.700 migliaia di euro.
5.  Agli oneri discendenti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4.900 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2007 e 14.700 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2008, si provvede con le maggiori entrate di seguito indicate in migliaia di euro:

  Upb     Capitoli     Denominazione     2007     2008 
  4.3.1.1.3     cap. 1026     Ritenute sugli interessi e redditi di capitale     4.900     14.700 

Art. 2.
Fruizione e vigilanza dei siti culturali

1.  Per consentire la migliore fruizione e vigilanza dei siti culturali nel periodo di alta stagione turistica è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2007, la maggiore spesa di 400 migliaia di euro a valere sull'UPB 9.3.1.1.1, capitoli 376006 per 150 migliaia di euro e 376015 per 250 migliaia di euro, per il personale a tempo indeterminato e determinato in atto in servizio, cui si provvede con le maggiori entrate di seguito indicate in migliaia di euro:

UPB      Capitolo     Denominazione     2007 
4.3.1.1.4      1036     Imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito applicata alle plusvalenze realizzate con le cessioni di beni immobili e terreni suscettibili di utilizzazioni edificatorie     +400 

Art. 3.
Rinvio dinamico in materia di disciplina comunitaria applicabile in materia di agevolazioni "de minimis"

1.  Gli aiuti d'importanza minore "de minimis" stabiliti da norme regionali applicate fino al 31 dicembre 2006 ai sensi del regolamento del 12 gennaio 2001, n. 69 della Commissione della Comunità europea, relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, operano in conformità alla normativa comunitaria nel tempo vigente e, dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, alle condizioni stabilite dal regolamento della Commissione del 15 dicembre 2006, n. 1998.
Art. 4.
Abrogazione e modifiche di norme

1.  Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 5, è abrogato e torna in vigore il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, così come sostituito dall'articolo 1, comma 5, della legge regionale 7 maggio 1996, n. 31.
2.  E' abrogato l'articolo 5 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.
Art. 5.
Entrata in vigore

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 21 agosto 2007.
  CUFFARO 
Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione  LEANZA  


NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Note all'art. 1, comma 1:
Gli articoli 14 e 23-quater del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6 convertito in legge, con modificazioni, con legge 30 marzo 1998, n. 61, recante: "Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi.", così, rispettivamente, dispongono:
"Art. 14. Norme di accelerazione e controllo degli interventi. - 1. Per tutte le attività previste dagli articoli precedenti per le quali sono richiesti pareri, intese, concessioni, concerti, autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi, comunque denominati, l'amministrazione competente indìce una conferenza di servizi entro sette giorni dalla disponibilità degli atti da esaminare, che deve comunque concludersi nei successivi trenta giorni. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. L'amministrazione procedente può comunque assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento. Nel caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione dell'amministrazione procedente è subordinata all'espletamento della procedura di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
2. La redazione dei progetti e le attività di consulenza relative agli interventi previsti dal presente decreto, di competenza dei soggetti pubblici, possono essere affidati direttamente a liberi professionisti singoli, associati o raggruppati temporaneamente, a cooperative di produzione e lavoro, ovvero a società di progettazione o a società di ingegneria di loro fiducia, aventi documentata esperienza professionale nel settore, in relazione alle caratteristiche tecniche dell'incarico da espletare, qualora l'importo stimato dell'incarico non ecceda 200 mila ECU, I.V.A. esclusa.
3. Al fine di accelerare l'iter progettuale degli interventi previsti dal presente decreto, la progettazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, secondo periodo, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, è articolata nei progetti di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo ovvero, qualora la tipologia e la dimensione dei lavori lo consenta, nel progetto di cui al comma 5 del suddetto articolo.
4. Per tutti gli interventi di ricostruzione, ripristino o restauro di opere pubbliche distrutte o danneggiate, previsti dal presente decreto, si può procedere ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, fino all'importo di due milioni di ECU, I.V.A. esclusa. L'affidamento di appalti a trattativa privata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, avviene mediante gara informale alla quale debbono essere invitati almeno 15 soggetti concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della citata legge n. 109 del 1994 per i lavori oggetto dell'appalto.
4-bis. Per i territori dell'Umbria e delle Marche interessati dalla crisi sismica il CIPE, in sede di esame, di approvazione e di finanziamento dei patti territoriali e dei contratti di area previsti dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dalla delibera CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 1997, assicura agli stessi un iter amministrativo preferenziale.
5. Per i lavori previsti dal presente decreto di importo da due a cinque milioni di ECU, I.V.A. esclusa, si può procedere con il sistema di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, per tutte le tipologie di opere previste nei piani di ricostruzione. Nel caso di non approvazione del progetto l'impresa appaltatrice decade. Ove i lavori vengano affidati con le modalità sopraindicate, in sede di progettazione esecutiva possono effettuarsi adeguamenti al progetto definitivo, posto a base dell'affidamento, nei limiti di quanto previsto all'articolo 25, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come sostituito dall'articolo 8-ter del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, e non sono ammesse varianti di alcun tipo in corso d'opera. In tutti i casi di cui al presente articolo in cui i lavori non vengano affidati con le modalità sopraindicate, le varianti in corso d'opera sono ammesse con le modalità di cui all'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come sostituito dall'articolo 8-ter del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216; in tali casi il limite indicato nell'ultimo periodo del comma 3 del medesimo articolo è aumentato al 15 per cento. Le varianti che non comportano modifiche sostanziali sono approvate dall'ingegnere capo dei lavori; tutte le altre varianti sono sottoposte ad un nuovo esame da parte dello stesso organo che si è espresso sul progetto originario.
6. Per i lavori di cui ai commi 4 e 5 i corrispettivi sono previsti a corpo, a corpo e a misura ed a misura. Le regioni determinano in via preventiva i criteri tecnico-economici per la scelta dei soggetti da invitare fra quelli richiedenti, sentiti i provveditorati alle opere pubbliche che si pronunciano entro quindici giorni.
7. L'amministrazione aggiudicatrice, per gli interventi previsti dal presente decreto, può prevedere nel bando di gara la facoltà, in caso di morte o di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione di un contratto d'appalto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il soggetto secondo classificato, al fine di stipulare un nuovo contratto per completare i lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede d'offerta.
8. Per l'espletamento delle procedure relative alle gare d'appalto degli interventi di cui al presente decreto tutti i termini previsti dalla legislazione vigente vengono sempre ridotti della metà.
9. Gli interventi di ricostruzione o ripristino con miglioramento sismico eseguiti dai privati singoli o riuniti in consorzio ai sensi dell'articolo 3, comma 5, non sono assoggettati agli obblighi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni.
10. Per la ricostruzione degli edifici distrutti le regioni, in sede di approvazione dei programmi di recupero di cui al presente decreto, possono disporre, acquisito il parere obbligatorio dei comitati tecnico-scientifici di cui all'articolo 2, comma 5, deroghe alle limitazioni di cui ai paragrafi C2 e C3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 16 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 1996.
11. Per l'acceleramento di ulteriori procedure connesse all'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, in vigenza dello stato d'emergenza, possono essere emesse ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico, sentite le amministrazioni competenti.
12. Le regioni, d'intesa con gli ispettorati provinciali e regionali del lavoro e l'Inps, esercitano attività di controllo per assicurare il rispetto delle norme sul trattamento dei lavoratori e sulla sicurezza dei cantieri. A tal fine il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può provvedere a potenziare le dotazioni organiche degli ispettorati del lavoro, nonché degli ispettori Inps. È fatto obbligo alle amministrazioni comunali e ai soggetti privati, anche consorziati, di cui all'articolo 3, nell'affidare i lavori per gli interventi di ricostruzione e di ripristino, di richiedere alle imprese affidatarie copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi relativi ai lavoratori impiegati nelle attività di ricostruzione. È altresì richiesta attestazione dei versamenti effettuati alla Cassa edile per i lavoratori impiegati. Tali obblighi valgono anche per le imprese subappaltatrici. Le regioni, nel disciplinare i meccanismi di erogazione dei contributi ai privati, stabiliscono una ritenuta di garanzia, che sarà applicata dalle regioni medesime e sarà liquidata a lavori ultimati, previa presentazione di certificati liberatori rilasciati dagli organi o soggetti competenti alla verifica della regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi sopra indicati.
13. Per gli interventi relativi agli immobili privati, oggetto di contributo pubblico, le regioni provvedono ad emettere direttive per l'approvazione dei progetti e le verifiche in corso d'opera dei lavori eseguiti, che dovranno consentire anche:
a) la verifica della corrispondenza tecnica ed economica dei progetti alle prescrizioni e ai parametri di cui all'articolo 2;
b) la verifica della conformità qualitativa e quantitativa dei lavori eseguiti alle previsioni dei progetti approvati, da eseguire avvalendosi di ingegneri civili e architetti iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno dieci anni con comprovata esperienza nei lavori da verificare.
14. Per le attività previste dal presente decreto le regioni e gli enti locali provvedono, per un periodo massimo di tre anni e in deroga alle vigenti disposizioni di legge, al potenziamento dei propri uffici attraverso la dotazione di strumenti e di attrezzature e assunzioni di personale tecnico e amministrativo a tempo determinato, a corrispondere al personale dipendente compensi per ulteriore lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite di cinquanta ore pro-capite mensili, nonché ad avvalersi di liberi professionisti o dei soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, o di università e di enti pubblici di ricerca, di società e di cooperative di produzione e lavoro. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata una spesa nel limite del 2 per cento dei fondi assegnati alle regioni, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, che provvedono a ripartirli secondo un piano di fabbisogno all'uopo predisposto.
14-bis. In deroga a quanto disposto dall'articolo 6, comma 21, della legge 15 maggio 1997, n. 127, gli enti locali di cui al comma 1 dell'articolo 12 possono utilizzare le graduatorie concorsuali ancora efficaci per la copertura di posti istituiti o trasformati successivamente alla data del 26 settembre 1997. La presente disposizione ha effetto fino alla data del 31 dicembre 1998.
14-ter. Le amministrazioni degli enti locali di cui al comma 1 dell'articolo 12 possono inoltre corrispondere ai dirigenti, cui siano formalmente affidati specifici compiti per attività connesse all'emergenza sismica ed al processo di ricostruzione, un compenso forfettario rapportato alla retribuzione dello stipendio base, con onere a carico dei propri bilanci.
15. Per accelerare la realizzazione dei programmi di rilevamento geologico necessari, anche al fine della ricostruzione nelle aree interessate dalla crisi sismica, e per predisporre il piano di interventi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), le regioni sono autorizzate ad assumere geologi e tecnici nei settori idraulico e forestale a tempo determinato ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali con oneri a carico dei progetti medesimi.
16. Per le attività di competenza del Dipartimento della protezione civile connesse all'attuazione del presente decreto, il numero di esperti tecnico-amministrativi di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, è incrementato di ulteriori 10 unità. Al relativo onere, valutato complessivamente in lire 1.700 milioni annui, si provvede, a decorrere dal 1998, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo di protezione civile.".
"Art. 23-quater. Semplificazione delle procedure per la ricostruzione delle zone della Sicilia interessate agli eventi sismici del 13-16 dicembre 1990 - 1. Al fine di accelerare l'opera di ricostruzione delle zone interessate dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, all'articolo 1, legge 31 dicembre 1991, n. 433, come modificato dall'articolo 2, D.L. 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:
a)...(Aggiunge due periodi alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 433);
b)... (Aggiunge la lettera i-ter) al comma 4 dell'art. 2 del D.L. 19 maggio 1997, n. 130).
2. ... (Aggiunge due periodi al comma 4 dell'art. 2 del D.L. 19 maggio 1997, n. 130).
3. Per tutti gli interventi infrastrutturali, sugli edifici privati, pubblici, di culto e di interesse storico, artistico e monumentale di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni, e per quelli derivanti dall'articolo 3, D.L. 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, la regione siciliana, gli enti locali e le amministrazioni pubbliche interessate possono avvalersi delle procedure di cui all'articolo 14 commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 e 14, del presente decreto e di cui all'articolo 76, comma 1, della legge della Regione siciliana 1° settembre 1993, n. 25, senza ulteriori oneri a carico dello Stato.".
Nota all'art. 1, comma 3:
L'art. 2 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, recante: "Norme in materia di protezione civile" per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Ufficio regionale di protezione civile. - 1. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 12 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla Regione dall'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, comma 1, lettera a), punti 1, 2, 3, 4, 7, è istituito l'Ufficio regionale di protezione civile, posto, sino alla riforma dell'Amministrazione regionale, alle dirette dipendenze del Presidente della Regione o, in caso di attribuzione di delega, dell'Assessore delegato alla protezione civile.
2. L'Ufficio curerà il collegamento fra Stato, Regione ed enti locali per lo svolgimento delle attività di competenza, nonché l'orientamento e l'organizzazione delle attività degli uffici regionali e degli enti locali che svolgono attività di protezione civile per tal fine può essere comandato, presso il predetto ufficio personale degli enti locali.
2-bis. Il Presidente della Regione, o in caso di attribuzione di delega l'Assessore delegato alla protezione civile, dispone direttamente il trasferimento di personale regionale per le necessità derivanti dall'esercizio delle attribuzioni dell'ufficio regionale di protezione civile.
3. Nell'imminenza al verificarsi di una situazione di emergenza di cui all'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, l'Ufficio regionale di protezione civile attiverà la propria struttura per la gestione della crisi con personale, reperibile 24 ore su 24, composto anche da disaster managers provenienti, se necessario, anche da amministrazioni diverse da quella regionale. I relativi oneri sono posti a carico delle amministrazioni di appartenenza.
3-bis. Per far fronte a esigenze connesse al funzionamento del dipartimento regionale della Protezione civile, da accertarsi con provvedimento del dirigente generale, si applicano le procedure di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, previo interpello limitatamente al personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche in posizione di comando presso il dipartimento di Protezione civile alla data di pubblicazione della presente legge.".
Note all'art. 3, comma 1:
- Il Regolamento (CE) 12 gennaio 2001, n. 69, reca: "Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")." ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea 13 gennaio 2001, n. L 10.
-  Il Regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998, reca "Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")." ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 dicembre 2006, n. L 379.
Note all'art. 4, comma 1:
-  L'art. 2 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 5, recante: "Riproposizione di norme in materia di controllo della fauna selvatica, di personale e di acquisto e forniture di servizi." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Disposizioni relative a personale. - 1. Al personale di cui all'articolo 48 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, inquadrato nel ruolo speciale transitorio istituito presso la Presidenza della Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53, si applica la deroga prevista nel secondo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21. Al personale suddetto si applica, a far data dal 1° gennaio 2004, l'articolo 20 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 100 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
2. (abrogato).
3. Per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la dotazione organica dell'area di emergenza dell'azienda ospedaliera universitaria policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo è provvisoriamente rideterminata in misura pari al numero degli addetti utilizzati al 31 dicembre 2002 e, entro tale limite, le procedure selettive e le consequenziali assunzioni mediante pubblico concorso possono essere immediatamente attivate, in applicazione della normativa vigente per i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale.
4. Il personale in atto applicato presso gli uffici della Corte dei conti per la Regione siciliana che ha stipulato contratti di collaborazione coordinata e continuativa a seguito di processi di stabilizzazione di lavoratori in attività socialmente utili, nonché contratti di diritto privato di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modificazioni ed integrazioni, viene inserito, ferma restando l'attuale assegnazione, nel contingente dei soggetti, impegnati presso l'Amministrazione regionale, destinatari delle misure di stabilizzazione a tempo determinato, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, con le ulteriori risorse impiegate per la stabilizzazione dei lavoratori utilizzati dall'Amministrazione regionale."
- L'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, recante: "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41", recante: "Nuove norme per il personale dell'Amministrazione regionale" e altre norme per il personale comandato, dell'occupazione giovanile e i precari delle unità sanitarie locali." per effetto della reviviscenza operata dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Il trattamento di quiescenza e tutte le prestazioni previdenziali spettanti al personale regionale sono disciplinati, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, restando ferma la competenza diretta della Regione per l'amministrazione dei relativi trattamenti.
Nei confronti del personale regionale in servizio o già in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso quello contemplato dalle leggi regionali 25 ottobre 1985, n. 39 e 27 dicembre 1985, n. 53, che verrà immesso nei ruoli regionali, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche al personale assunto in esito ai concorsi pubblici i cui decreti di indizione siano stati adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché pubblicati in data successiva.".
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 637
"Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno 2007".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Cuffaro) su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze (Lo Porto) il 24 luglio 2007.
Trasmesso alla Commissione "Bilancio" (II) il 25 luglio 2007.
Esaminato dalla Commissione ed esitate per l'Aula norme stralciate nella seduta n. 69 del 1° agosto 2007.
Relatore: Cimino.
Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 79 del 1° agosto e n. 83 dell'8 agosto 2007.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 83 dell'8 agosto 2007.
(2007.33.2358)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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Ideazione grafica e programmi di
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