REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - GIOVEDÌ 30 AGOSTO 2007 - N. 39
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 3 agosto 2007.
Convenzione quadro per l'affidamento delle attività relative all'assistenza, il coordinamento e la realizzazione di programmi di ricerca, sperimentazione ed innovazione, anche connessi al rafforzamento dei sistemi di governance della Regione siciliana.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge di contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento di esecuzione;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, riguardante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 8 febbraio 2007, n. 3, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2007;
Visto l'art. 78 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, che prevede la costituzione di un'apposita struttura societaria;
Considerato che a seguito dell'art. 13 del decreto legge n. 223/2006 la Giunta regionale, con deliberazione n. 375 del 2 ottobre 2006, ha determinato il riassetto del gruppo societario stabilendo di mantenere in vita la società Sicilia e Ricerca S.p.A.;
Considerato che, con deliberazione della Giunta regionale n. 166 del 9 maggio 2007, la società Sicilia e Ricerca S.p.A., è stata individuata, anche, per l'espletamento delle attività di assistenza, coordinamento e la realizzazione di programmi di ricerca, sperimentazione ed innovazione, anche connessi al rafforzamento dei sistemi di governance;
Considerato che con la stessa delibera viene dato mandato al ragioniere generale di proporre apposita convenzione quadro da stipulare con la società Sicilia e Ricerca S.p.A.;
Visto quanto stabilito dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 238 del 19 luglio 2007;
Vista la convenzione stipulata in data 30 luglio 2007 tra la Regione e la società Sicilia e Ricerca S.p.A. per l'affidamento alla Società delle attività relative all'assistenza, il coordinamento e la realizzazione di programmi di ricerca, sperimentazione ed innovazione anche connessi al rafforzamento dei sistemi di governance della Regione siciliana;
Ritenuto di dovere approvare la predetta convenzione;

Decreta:


Articolo unico

E' approvata la convenzione in premessa citata, stipulata tra la Regione siciliana, codice fiscale 80012000826, rappresentata dal ragioniere generale, dr. Vincenzo Emanuele e la società Sicilia e Ricerca S.p.A., società a totale capitale pubblico regionale, costituita dalla Regione, con sede in Palermo, via Giusti n. 2, codice fiscale e partita I.V.A. n. 03889830828, iscritta all'Ufficio registro delle imprese di Palermo e presso la CCIAA di Palermo al REA n. 159137, rappresentata dal consigliere delegato, dr. Antonino Pisano.
Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione alla ragioneria centrale bilancio e finanze e verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 3 agosto 2007.
  EMANUELE 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato del bilancio e delle finanze in data 3 agosto 2007 al n. 184.
Allegato
CONVENZIONE QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALL'ASSISTENZA, IL COORDINAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE ED INNOVAZIONE, ANCHE CONNESSI AL RAFFORZAMENTO DEI SISTEMI DI GOVERNANCE DELLA REGIONE SICILIANA

L'anno 2007, il giorno 30 del mese di luglio, presso la sede del dipartimento regionale bilancio e tesoro - Assessorato del bilancio e delle finanze - via Notarbartolo n. 17 in Palermo,
fra

-  la Regione siciliana (d'ora in avanti, "Regione"), rappresentata dal ragioniere generale pro tempore
e

-  la "Sicilia e Ricerca S.p.A." (d'ora in avanti, "Società"), società a totale capitale pubblico regionale, costituita dalla Regione, con sede in Palermo, via G. Giusti n. 2, codice fiscale e partita I.V.A. n. 03889830828, iscritta all'Ufficio del registro delle imprese di Palermo e presso la CCIAA di Palermo al REA n. 159137 in persona del legale rappresentante pro tempore, consigliere delegato Antonino Pisano, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede sociale;
Premesso

1) che a norma dell'art. 78, legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, "per lo svolgimento delle attività informatiche di competenza delle amministrazioni regionali, ivi comprese tutte quelle necessarie per l'attuazione della misura 6.05 - Reti e servizi per la società dell'informazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006, la Regione si avvale di una apposita struttura societaria, anche in forma di gruppo societario con unica ed esclusiva funzione di servizio per la Regione stessa, che opera secondo gli indirizzi strategici stabiliti dal governo e secondo le direttive tecniche determinate dal coordinamento dei sistemi informativi. La relativa partecipazione azionaria è posseduta prevalentemente dalla Regione";
2) che la società, Sicilia e Ricerca S.p.A., ha avviato le proprie attività per il tramite delle società partecipate:
-  Sicilia e Sanità S.p.A.
-  Sicilia e Servizi S.p.A.
-  Sicilia e Reti S.p.A.
-  Sicilia e Ricerca S.p.A;
3) che a seguito della intervenuta applicazione dell'art. 13 del decreto legge n. 223/06 convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, la già capogruppo ha cessato le partecipazioni sociali detenute;
4) che in attuazione del predetto art. 13 del decreto legge n. 223/2006 e della conseguente deliberazione della Giunta n. 375 del 2 ottobre 2006, la Regione è venuta nella determinazione di riassetto gruppo societario, così stabilendo di "mantenere in vita la società Sicilia e Ricerca S.p.A.";
5) che, con deliberazione della Giunta regionale n. 21 del 27 gennaio 2003, e, approvato dal comitato di sorveglianza del P.O.R. Sicilia 2000/2006 del 19 febbraio 2003, è stata adottata la " Strategia regionale per l'innovazione per la Sicilia";
6) che, con deliberazione della Giunta regionale n. 166 del 9 maggio 2007, la società Sicilia e Ricerca S.p.A. è stata individuata, anche, per l'espletamento delle attività di assistenza, coordinamento, e la realizzazione di programmi di ricerca, sperimentazione ed innovazione, anche connessi al rafforzamento dei sistemi di governance;
7) che, con deliberazione della Giunta regionale n. 166 del 9 maggio 2007, la società Sicilia e Ricerca S.p.A. è stata individuata per lo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione del "Centro funzionale" della protezione civile, previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 530 del 19 dicembre 2006, in applicazione della direttiva nazionale del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004.
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione, con valore di patti.

Art. 1
Oggetto

1. La Società si obbliga a compiere, per quanto motivato ed indicate in premessa, ogni attività necessaria ed utile per:
a)  la promozione, avvio, realizzazione, gestione e conduzione delle attività individuate nel presente atto;
b)  l'espletamento delle attività e dei servizi di cui al punto a), nonché l'assistenza, il coordinamento e la realizzazione di programmi di ricerca, sperimentazione ed innovazione, anche connessi al rafforzamento dei sistemi di governance;
c)  la predisposizione dei piani strategici e operativi della Regione siciliana, nelle materie di propria competenza;
d)  la attuazione e lo sviluppo delle azioni e dei programmi indicati nella presente convenzione e di competenza delle amministrazioni regionali siciliane, previsti nei piani operativi e strategici;
e)  la realizzazione, avvio e gestione, anche in qualità di stazione appaltante, di programmi di ricerca, sperimentazione ed innovazione;
f)  la progettazione dei programmi di cui ai punti precedenti;
g)  il monitoraggio e controllo in funzione degli SLA (Service Level Agreement) dei programmi attivati;
h)  le prestazioni professionali specifiche relative allo sviluppo dei contenuti informativi necessari per la distribuzione, diffusione e fruizione dei risultati delle attività svolte;
i)  lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti, in esecuzione di azioni titolate all'amministrazione regionale a seguito di accordi, contratti, protocolli d'intesa, intese istituzionali, accordi quadro, accordi di programma, convenzioni, accordi organizzativi e programmi comunitari in materia di ricerca, sperimentazione ed innovazione;
j)  ogni altra attività sussidiaria allo svolgimento dei programmi di ricerca, sperimentazione ed innovazione delle amministrazioni regionali.
2.  La Regione si obbliga, per quanto stabilito nella deliberazione di Giunta regionale n. 166 del 9 maggio 2007 e per le attività mentovate, ogni attività necessaria ed utile:
a)  ad attivare azioni di diffusione, comunicazione e coordinamento dei dipartimenti, agenzie, uffici speciali, enti controllati e vigilati;
b)  inserire negli atti di programmazione sia regionali sia di altra natura, le attività individuate nella presente Convenzione e coerenti con le finalità e la missione della Sicilia e Ricerca S.p.A.
c)  assicurare l'esclusiva competenza della Sicilia e Ricerca S.p.A. nell'ambito dello svolgimento delle attività che, l'Amministrazione regionale, come meglio indicata al punto a) e per quanto indicato nella deliberazione di Giunta regionale n. 166 del 9 maggio 2007, potrà attivare, dando mandato, alla stessa Sicilia e Ricerca S.p.A., di vigilare per il raggiungimento di tale obiettivo, nonché avviare tutte le iniziative utili al raggiungimento di quanto stabilito al presente punto.

Art. 2
Regolamentazione dei servizi

I servizi di cui al precedente articolo sono regolati dalle disposizioni contenute nella presente convenzione e da quelle discendenti dal piano operativo e strategico e dal programma esecutivo annuale nonché da eventuali specifici contratti ed affidamenti.

Art. 3
Efficacia e decorrenza

L'affidamento delle attività di cui alla presente convenzione decorreranno dall'approvazione della stessa e saranno a tempo indeterminato.
Le prime attività affidate attengono alle iniziative individuate a decorrere dall'annualità 2007.

Art. 4
Diritti d'autore e diritti di privativa industriale

1.  La Regione non assume alcuna responsabilità per le violazioni di altrui diritti di autore o di privativa industriale poste in essere dalla Società.
2.  La Società si obbliga a garantire e tenere indenne la Regione da tutte le rivendicazioni e pretese altrui di qualsiasi genere, nonché da tutti i costi, le spese e le responsabilità a ciò relative, conseguenti a qualsivoglia lamentata violazione di diritti d'autore, diritti di brevetto, diritti su marchi industriali e/o commerciali, e di ogni altro diritto di privativa industriale italiano o straniero. Quanto sopra qualora non risulti imputabile ad atti o azioni posti in essere dalla Regione stessa.

Art.  5
Trasferimenti e corrispettivi

1.  La Regione si obbliga a corrispondere alla Società, a fronte della esecuzione delle attività previste dalla presente convenzione, un corrispettivo contrattuale annuale, così come determinato, nel programma esecutivo annuale, di tempo in tempo in vigore, nell'anno di riferimento, in coerenza con il piano operativo e strategico triennale.
2.  La fatturazione del corrispettivo contrattuale avrà luogo semestralmente in via anticipata, per un importo pari alla metà del corrispettivo indicato nelle annualità contenute nel programma esecutivo annuale di cui al primo comma.
3.  Alla fattura, relativa al corrispettivo periodico, successivo al primo anno e discendente dalla attuazione del programma esecutivo annuale, sarà allegato un prospetto delle relative attività del semestre precedente, attestante che le medesime sono state eseguite in conformità a quanto previsto dalla presente convenzione, dal programma esecutivo annuale e/o secondo quanto disposto da specifici contratti.
4.  La Regione provvederà al pagamento delle fatture in conformità alle norme di contabilità generale.

Art.  6
Collaborazioni

1.  Per l'esecuzione della presente convenzione la Società, pur rimanendo, in via generale, unico responsabile per le attività affidate dall'Amministrazione regionale, può eventualmente avvalersi, assumendone ogni responsabilità, delle prestazioni di soggetti professionali esterni alla sua organizzazione e specializzati in specifici settori, nei modi previsti dalle leggi e dalle altre disposizioni vigenti.
2.  Resta inteso che il costo di tali collaborazioni non comporterà alcun ulteriore aggravio per la Regione.

Art.  7
Strutture logistiche

La Società si obbliga, a seguito della approvazione del programma esecutivo annuale, alla manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti dei locali eventualmente messi a disposizione dalla Regione, a dotarli di tutte le attrezzature all'uopo necessarie ed a provvedere alla relativa conduzione, comprensiva di tutti i servizi e le somministrazioni necessarie, quali forza motrice, energia elettrica, telefoni, acqua e simili.

Art.  8
Controllo

1.  E' riconosciuta alla Regione la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, qualsivoglia controllo sulle strutture, sui sistemi e sui servizi gestiti dalla società per l'attuazione dei compiti previsti dalla presente convenzione.
2.  A tal fine la Regione indica quale proprio organo competente all'esercizio del controllo di cui al precedente comma il dipartimento bilancio e tesoro
3.  I controlli dovranno essere eseguiti secondo modalità e tempi tali da non pregiudicare in alcun modo la corrente attività della Società.

Art.  9
Cauzione

A garanzia della puntuale ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla presente convenzione, la Società si obbliga, nel caso di esecuzione di appalti, a richiedere di prestare cauzione in favore della Regione o della stessa società per un importo ritenuto congruo ai fini del corretto adempimento delle prestazioni e forniture richieste.
Detta cauzione sarà costituita in denaro, od in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, depositati in pegno irregolare in un conto bancario vincolato in favore della Regione. In alternativa, potrà essere prodotta idonea fideiussione, bancaria o assicurativa, a copertura dell'importo ritenuto congruo ai fini del corretto adempimento delle prestazioni e forniture richieste.
Per quanto sopra previsto nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti di forniture di beni e servizi.

Art.  10
Piano operativo e strategico triennale

1.  La Società procederà a regime alla esecuzione dell'incarico, a decorrere dalla data di avvio del piano operativo e strategico triennale, il quale indica, con riferimento alle attività rientranti nell'oggetto della presente convenzione di cui al precedente art. 1:
a)  le linee di azione per il conseguimento degli obiettivi della società, gli obiettivi specifici di sviluppo e utilizzazione e dei risultati delle attività svolte;
b)  le prestazioni da eseguire, le risorse strumentali da acquisire e le strutture logistiche da predisporre, nel periodo considerato;
c)  le linee di sviluppo delle attività di ricerca, sperimentazione ed innovazione erogati e/o promossi dalla società, con specifica identificazione di tali prodotti e servizi e delle relative modalità di realizzazione, prestazione ed erogazione;
d)  le politiche di promozione dei prodotti/servizi della società;
e)  il programma di budget per il triennio di riferimento;
f)  il corrispettivo posto a carico della Regione per le attività e programmi di ricerca, sperimentazione ed innovazione attuati - qualora non definito nel programma esecutivo annuale in conformità a quanto previsto nel piano operativo e strategico triennale e nei relativi allegati.
2.  Entro il primo semestre di ciascun anno successivo a quello in corso alla data di stipula della presente convenzione, la Società può predisporre un nuovo piano triennale, qualora necessario ovvero un aggiornamento di quello in vigore, in modo da realizzare un meccanismo di piano triennale scorrevole e da poter apprestare una programmazione adeguata delle attività da svolgere.
3.  Nel predisporre i suddetti piani triennali la Società terrà conto, ferma restando la propria autonomia gestionale:
a)  degli indirizzi strategici e tecnici forniti dall'Amministrazione regionale, per il tramite dell'Ufficio competente;
b)  del piano triennale per ricerca, sperimentazione ed innovazione se predisposto dalla Regione siciliana.
5.  Ogni variazione del piano operativo e strategico entrerà in vigore fra le parti solo previa approvazione da parte della Regione. In caso di mancata approvazione del nuovo piano triennale, di cui al periodo precedente, ovvero dei relativi aggiornamenti, permane la validità dell'ultimo piano approvato.
6.  Ai fini dell'iter approvativo del piano operativo e strategico si applicano i termini stabiliti dal successivo art. 14.

Art.  11
Programma esecutivo annuale

1.  Prima dell'inizio di ciascun anno, la Società procederà alla programmazione esecutiva delle attività, del business plan e del programma finanziario e di budget relativamente agli obbiettivi specificati per l'anno stesso nel piano operativo e strategico ed in conformità alle indicazioni ed ai dati in questo contenuti.
2.  A tal fine la Società provvederà ad elaborare il programma esecutivo annuale delle attività entro il mese di novembre di ciascun anno per l'anno immediatamente successivo, previo affidamento delle attività e dei programmi.
I programmi potranno essere oggetto di modifiche e variazioni, nel rispetto della procedura individuate nel presente atto.
Il programma esecutivo annuale sarà quindi trasmesso, per l'approvazione, dalla Società al dipartimento bilancio e tesoro o a gli organismi dallo stesso indicati. Entro 45 giorni dal ricevimento, lo stesso dovrà essere approvato ovvero si intenderà approvato per decorrenza dei termini, in assenza di comunicazioni al riguardo entri i predetti termini. Nel predetto periodo il dipartimento tesoro, o gli organismi dallo stesso indicati, potrà richiedere modifiche e/o integrazione in funzione del corretto perseguimento degli indirizzi strategici della Regione senza pregiudicare la corretta gestione organizzativa, economica e finanziaria della Società. In tali casi le richieste formulate dal dipartimento dovranno evidenziare chiaramente le motivazioni che riguardano le modifiche e/o integrazioni e la correlazione diretta con gli indirizzi strategici della Regione indicando le soluzioni alternative che giustifichino le modifiche e/o integrazioni.
In caso di richieste e/o modifiche l'iter approvativo dovrà concludersi entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione dell'originario programma annuale, da parte del dipartimento.
L'approvazione da parte del dipartimento bilancio e tesoro vincola finanziariamente la Regione per la esecuzione del piano di gestione. Nei 30 giorni successivi dalla conclusione dell'iter di approvazione il dipartimento bilancio e tesoro adotta gli atti necessari per la esecuzione del programma.
4.  Il programma esecutivo annuale dovrà fra l'altro specificare, in relazione ai singoli obbiettivi indicati nel piano triennale di riferimento, oltre a quanto indicato al precedente comma 1:
a)  le attività da svolgere nel periodo ed i relativi tempi di esecuzione;
b)  gli adempimenti di competenza della Regione, di cui al successivo art. 15, necessari per l'esatto e tempestivo adempimento delle prestazioni di cui al presente atto.
5.  In corso d'anno la Società potrà proporre alla Regione gli aggiornamenti e le integrazioni del programma esecutivo annuale che risultassero opportuni per il migliore conseguimento degli obbiettivi previsti dal piano triennale, anche a seguito di eventuali richieste in tal senso da parte della Regione.

Art.  12
Adempimenti dell'Amministrazione regionale

Ai fini dell'esecuzione della presente convenzione la Regione dovrà:
a)  assicurare la collaborazione del personale degli uffici regionali interessati; il tutto in conformità alle indicazioni contenute nei programmi esecutivi annuali;
b)  porre a disposizione della società, nei tempi previsti dai programmi esecutivi annuali, gli archivi, i dati, le informazioni ed i documenti necessari per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente convenzione, con le modalità e secondo le procedure operative che saranno definite da apposite specifiche funzionali predisposte dalla Società;
c)  porre a disposizione della società, i locali delle Amministrazioni regionali nei quali dovranno essere svolte le attività della stessa Società;
d)  consentire al personale della Società preventivamente individuato l'accesso ai locali, ai dati ed alle informazioni appartenenti alla Regione, necessari all'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali.
e)  assicurare la partecipazione ai corsi di addestramento e di aggiornamento, tenuti dalla Società, del personale regionale che sarà destinato ad operare con le procedure automatizzate e con le strumentazioni tecniche predisposte o fornite, o comunque messe in esercizio dalla Società.

Art.  13
Obbligo di riservatezza

La Società si impegna a non divulgare le notizie ed i dati relativi ai risultati raggiunti a seguito della ricerca e comunque venuti a conoscenza del personale della Società o di chiunque collabori alla sua attività, in relazione all'esecuzione dell'incarico di cui alla presente convenzione, e le informazioni che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati. Sono fatte salve le notizie ed informazioni rilasciate a terzi nella esecuzione della presente convenzione.

Art.  14
Obblighi e responsabilità della Società verso i propri dipendenti

1.  La Società si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Art.  15
Clausola compromissoria

1.  Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione della presente convenzione, sarà rimessa alla cognizione di un collegio arbitrale di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo d'accordo dai primi due o, in difetto, dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società.
2.  Qualora le parti in conflitto fossero più di due, tutti e tre i membri del collegio saranno nominati dalle parti, di comune accordo tra loro, o in caso di disaccordo dal presidente del tribunale ad istanza della parte più diligente.
Il collegio arbitrale avrà la sua sede in Palermo, funzionerà secondo diritto e nel rispetto delle regole del rito e provvederà anche sulle spese e competenze spettanti agli arbitri.

Art.  16
Oneri

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso di uso e le spese relative sono a carico del soggetto che provvede alla registrazione Sicilia e Ricerca S.p.A.
  Per la Regione siciliana Per Sicilia e Ricerca S.p.A. 
  Il ragioniere generale: Il consigliere delegato: 
  EMANUELE PISANO 

(2007.32.2320)
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008*

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
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