REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - GIOVEDÌ 30 AGOSTO 2007 - N. 39
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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


DECRETO PRESIDENZIALE 31 luglio 2007.
Scioglimento del consiglio comunale di Maletto e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 109/bis del richiamato ordinamento amministrativo degli enti locali;
Visto l'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 1707 del 28 maggio 2007, con il quale, ai sensi dell'art. 109/bis dell'O.R.EE.LL., si è provveduto alla nomina di un commissario ad acta presso il comune di Maletto, con il compito di curare sostitutivamente gli adempimenti relativi all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007;
Preso atto della nota prot. n. 6858 del 12 luglio 2007, con la quale il segretario del comune di Maletto ha comunicato che il consiglio comunale non aveva approvato il provvedimento, non adempiendo alle prescrizioni della diffida del commissario ad acta, prot. n. 5911 del 14 giugno 2007;
Vista la nota prot. n. 6858 del 12 luglio 2007, con la quale il segretario del comune di Maletto ha trasmesso la deliberazione commissariale n. 33 del 12 luglio 2007, di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007, della relazione previsionale e programmatica, del bilancio pluriennale per il triennio 2007/2009;
Rilevato che il verificarsi di tale fattispecie comporta, ai sensi dell'art. 109/bis, commi 3 e 4, nei confronti del consiglio comunale di Maletto, l'applicazione della sanzione dello scioglimento, previa sospensione;
Visto l'art. 17, comma 26, della legge n. 127/1997, sopra richiamato, che ha introdotto delle semplificazioni dell'iter procedurale, abrogando ogni disposizione di legge che richieda il parere obbligatorio del Consiglio di Stato e che, in tal senso, il Consiglio di giustizia amministrativa, con parere n. 975/2000, reso nell'adunanza del 28 novembre 2000, nel restituire gli atti relativi alla richiesta di parere sullo scioglimento di un consiglio comunale per motivazioni di identica fattispecie, ha ribadito - nell'ambito dell'attività di supporto giuridico-amministrativo espletata nei confronti del Governo regionale - la diretta operatività della norma sopra richiamata nel vigente ordinamento regionale;
Vista la decisione del C.G.A. n. 196 del 19 aprile 2002, con la quale si afferma che "il potere presidenziale di scioglimento del consiglio comunale può essere legittimamente esercitato entro l'arco temporale di 60 giorni legislativamente previsto per il provvedimento presidenziale che dichiara la decadenza dell'organo consiliare per impossibilità di funzionamento dello stesso";
Ritenuto di prescindere dal parere del C.G.A.;
Ritenuto che, ai sensi dell'art. 109/bis dell'O.R.EE.LL., occorre pervenire allo scioglimento del consiglio comunale di Maletto e contestualmente provvedere, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, alla nomina di un commissario straordinario che resterà in carica sino al rinnovo degli organi comunali per scadenza naturale;
Visto l'art. 55 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, come sostituito dall'art. 14 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, ed integrato dall'art. 28 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20;
Visto il decreto presidenziale n. 28/serv.2/S.G. del 19 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 15 del 4 aprile 2003, con il quale vengono fissate le nuove indennità di funzione spettanti ai commissari straordinari e regionali degli enti locali;
Su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali;

Decreta:


Art. 1

Il consiglio comunale di Maletto (CT) è sciolto.

Art. 2

Il dr. Silvia Gianni è nominato commissario straordinario presso il suddetto ente, in sostituzione del consiglio comunale, fino alla scadenza naturale dell'organo ordinario.

Art. 3

Al commissario è dovuto il compenso previsto dal decreto presidenziale n. 28/serv.2/S.G. del 19 febbraio 2003, oltre il trattamento di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica, il cui onere viene posto a carico del comune di Maletto.
Palermo, 31 luglio 2007.
  CUFFARO 
  COLIANNI 

(2007.31.2255)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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