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CIRCOLARI
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
CIRCOLARE 25 luglio 2007, n. 10. Decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2002, n. 178, e decreto legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2002, n. 256 - Finanziamenti decennali a tasso agevolato.
ISPETTORATI PROVINCIALI DELL'AGRICOLTURA
ISTITUTI ED ENTI ESERCENTI L'ATTIVITÀ CREDITIZIA
FEDERAZIONE REGIONALE AGRICOLTORI DELLA SICILIA
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI
FEDERAZIONE REGIONALE COLTIVATORI DIRETTI DELLA SICILIA
COPAGRI Criteri per l'emissione dei nulla osta
Con circolare assessoriale n. 326 del 3 aprile 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 16 dell'11 aprile 2003, veniva concessa alle imprese agricole, richiedenti il finanziamento decennale a tasso agevolato, la possibilità di stipulare il contratto di mutuo, in attesa di rilascio del nulla osta da parte del competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.
Le imprese agricole, che si sono avvalse di tale possibilità, hanno potuto consolidare il debito pregresso, usufruendo del tasso di riferimento vigente al momento della stipula; ma hanno già dovuto rimborsare una o più rate e, quindi, anticipato il concorso interessi che avrebbe dovuto corrispondere l'Amministrazione regionale.
Pertanto, nella considerazione che la somma di 14 milioni di euro, iscritta nel capitolo 542954 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2007, è sufficiente a soddisfare l'intero fabbisogno dell'utenza di finanziamenti decennali a tasso agevolato, si dispone che si proceda, in prima istanza, all'emissione dei nulla osta alla concessione dei finanziamenti decennali, in favore delle imprese agricole che hanno stipulato il contratto di mutuo; ovviamente, nell'ambito di ciascuna categoria di pratiche - con e senza contratto di mutuo già stipulato - dovrà essere rispettato l'ordine cronologico di presentazione. Validità nulla osta e possibilità di proroga
Ai sensi dell'art. 6/4 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, modificato dall'art. 3 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16, il nulla osta per l'ammissibilità al concorso regionale nel pagamento degli interessi è valido 120 giorni; è possibile concedere proroghe, per non più di 240 giorni, per giustificati motivi.
La richiesta di proroga va indirizzata, a cura dell'istituto di credito, all'ispettorato competente che, valutate le motivazioni, dispone l'eventuale proroga, all'interno del limite sopraindicato, nella misura ritenuta congrua. L'Assessore: LA VIA
(2007.31.2289)
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