REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 24 AGOSTO 2007 - N. 38
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 20 luglio 2007.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Riposto.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 78, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto l'art. 37 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto legislativo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Vista l'istanza prot. n. 10181 del 4 giugno 2007, assunta al protocollo di questo Assessorato al n. 42163 del 5 giugno 2007, con la quale il comune di Riposto ha trasmesso, per l'approvazione di competenza, la variante al P.R.G. relativa ad un'area in via Mattarella, da "zona V" (verde pubblico) a 'zona D3" (attività commerciali), adottata con delibera consiliare n. 17 del 15 marzo 2007;
Vista la delibera consiliare n. 17 del 15 marzo 2007, con la quale il consiglio comunale di Riposto ha adottato, secondo i termini di cui all'art. 37 della legge regionale n. 10/2000, la variante al P.R.G. relativa ad un'area in via Mattarella, da "zona V"(verde pubblico) a "zona D3" (attività commerciali);
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, relativi alla delibera consiliare n. 17 del 15 marzo 2007;
Viste le attestazioni del 4 giugno 2007, a firma del funzionario responsabile e del segretario generale del comune di Riposto, in ordine alle regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione della variante in argomento;
Vista l'attestazione del 4 giugno 2007, a firma del funzionario responsabile del comune di Riposto, relativa all'assenza di osservazioni e/o opposizioni avverso la variante in oggetto;
Vista la certificazione del 4 giugno 2007, a firma del segretario generale del comune di Riposto, relativa all'avvenuta sottoscrizione degli elaborati allegati alla delibera n. 17 del 15 marzo 2007 ai sensi dell'art. 186 dell'O.R.EE.LL.;
Vista la nota n. rif. 28101, pos. 78293, prot. n. 3249 del 29 gennaio 2007, con la quale l'ufficio del Genio civile di Catania, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole alla variante in argomento;
Vista la nota prot. n. 31 del 18 giugno 2007, con la quale l'U.O. 5.2/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente alla documentazione relativa alla variante in argomento, la proposta di parere n. 8 del 13 giugno 2007, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che:
-  il comune di Riposto è in atto dotato di un P.R.G., approvato con decreto n. 241 del 15 aprile 1993, i cui vincoli preordinati all'esproprio sono ormai decaduti;
-  il comune di Riposto è altresì dotato di un P.R.G. adottato dal consiglio comunale con deliberazione n. 86 dell'11 ottobre 2006 ed in atto all'esame di quest'Assessorato;
-  pertanto nel territorio comunale di Riposto sono in vigore le misure di salvaguardia ex lege n. 1902/1952;
-  le procedure attivate dal comune di Riposto, ai sensi dell'art. 37 della legge regionale n. 10/2000 e della legge regionale n. 71/78 sono regolari in quanto:
-  prima dell'adozione della variante da parte del consiglio comunale, è stato acquisito ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, il parere dell'ufficio del Genio civile di Catania, prot. n. 3249 del 29 gennaio 2007, reso favorevolmente;
-  successivamente all'adozione da parte del consiglio comunale sono state espletate le procedure di pubblicazione ex art. 3 della legge regionale n. 71/78;
-  in ordine alla regolarità degli atti ed elaborati allegati alla delibera di approvazione nulla si ha da rilevare in quanto sono state osservate le prescrizioni di cui alla circolare D.R.U. n. 2/98 ed all'art. 186 dell'O.R.EE.LL.;
-  L'area oggetto della variante ricade in zona destinata dal vigente P.R.G. (D.A. n. 241/1993), i cui vincoli preordinati all'esproprio sono ormai decaduti, a verde pubblico, mentre invece la destinazione prevista dal piano adottato, con annesse prescrizioni esecutive e piano urbanistica commerciale, con D.C. n. 86 dell'11 ottobre 2006 è quella di zona "D3" - Aree per attività commerciali (Aree commerciali di cui al D.P.R. Sicilia 11 luglio 2000);
-  da quanto si rileva dagli elaborati pervenuti, l'amministrazione comunale ha ritenuto dover procedere all'adozione della variante in questione al fine di dare esito, in tempi brevi e nelle more dell'approvazione da parte di quest'Assessorato del piano adottato, alla richiesta da parte della società Eurospin relativa alla realizzazione di un edificio da adibire ad attività commerciale;
-  dal confronto effettuato tra gli elaborati agli atti di quest'Ufficio per l'esame di competenza, relativi al piano regolatore generale sopra specificato, e gli elaborati relativi alla variante urbanistica si rileva che le previsioni di cui alla tav. 3, comprendente l'area oggetto della variante, ed allegata alla delibera di adozione del P.R.G. n. 86/2006, coincidono con quelle della tav. 3 allegata alla delibera di consiglio comunale n. 17/2007 di adozione della variante medesima. Altresì si rileva che su entrambi i suddetti elaborati l'area oggetto della variante è contraddistinta con il simbolo "GV/MV".
Dall'esame degli elaborati, agli atti di quest'Ufficio, relativi alla programmazione commerciale adottata dal comune di Riposto con la sopra menzionata delibera n. 86/2006, ed, in particolare, dall'elaborato denominato "3 P.V.C.", è emerso che le aree contraddistinte con il suddetto simbolo "GV/MV" sono destinate alla realizzazione di "Medie strutture di vendita", disciplinate dagli artt. 3 e 4 delle N.T.A. della medesima programmazione urbanistica commerciale, che prescrivono, tra l'altro, in ottemperanza alla vigente legislazione in materia, la quantità minima di aree, da reperire all'interno degli edifici o nell'area di pertinenza degli stessi, da destinare a parcheggi e verde alberato al fine di consentire l'insediamento degli esercizi commerciali;
-  le norme tecniche di attuazione adottate dal consiglio comunale unitamente agli atti ed elaborati relativi alla variante in esame, richiamano le norme "in atto vigenti per le zone D (edilizia produttiva)" e prescrivendo che "l'utilizzazione dell'area è subordinata all'approvazione di un Piano di lottizzazione", fissano i seguenti parametri urbanistici:
-  "densità fondiaria: non maggiore di 3 mc./mq.;
-  rapporto di copertura: non maggiore di 5/10 del lotto edificabile;
-  altezza massima: ml. 8;
-  distacco dell'edificio dal confine di proprietà non minore del ml. 5";
-  la previsione urbanistica proposta con la variante in esame, conforme alle previsioni del P.R.G. adottato, in linea generale è compatibile con le direttive e gli indirizzi di programmazione commerciale nonché con i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, emanati dal Presidente della Regione siciliana, con decreto dell'11 luglio 2000, in attuazione alla legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999.
Le norme tecniche di attuazione proposte, anch'esse in linea generale condivisibili, non risultano tuttavia adeguate alle N.T.A. del piano adottato con D.C. n. 86 dell'11 ottobre 2005 né, in relazione alla quantità minima di aree da destinare a parcheggi e verde alberato, alle prescrizioni di cui all'art. 16 del citato D.P.R.S. 11 luglio 2000, ed, in conseguenza, si ritiene che il testo proposto dovrà contenere le prescrizioni, modifiche ed integrazioni ed essere così modificato ed integrato: (si evidenziano in carattere neretto le integrazioni e prescrizioni).
"Zona "D3" - Aree per attività commerciali - Media struttura di vendita.
Articolo unico
L'utilizzazione dell'area è subordinata all'approvazione di un piano di lottizzazione.
Dovranno essere previsti spazi pubblici in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 5, comma 2, del D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968.
Altresì dovranno essere previsti parcheggi pertinenziali ed aree di sosta secondo le disposizioni di cui all'art. 16 del decreto 11 luglio 2000, emanato dal Presidente della Regione siciliana in attuazione alla legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999.'
Non è ammessa alcuna forma di monetizzazione.
La densità fondiaria non deve essere maggiore di 3 mc./mq.
Il rapporto di copertura non deve essere maggiore di 5/10 del lotto edificabile.
L'altezza massima consentita: 8 mt.
Il distacco dell'edificio dal confine di proprietà non deve essere inferiore a mt. 5.
E' ammessa la costruzione continua e discontinua lungo il fronte verso la strada con un arretramento, dal ciglio della stessa, non minore a mt. 5.
E' vietata la costruzione di abitazioni; e ammessa soltanto l'eventuale abitazione del custode.
Per tutto quanto sopra, si è del parere che la variante al P.R.G. relativa ad un'area in via Mattarella da zona "V" (verde pubblico) a zona D3 (attività commerciali), adottata dal consiglio comunale di Riposto con deliberazione n. 17 del 15 marzo 2007, ai sensi dell'art. 37 della legge regionale n. 10/200 e della legge regionale n. 71/78, sia meritevole di approvazione con le prescrizioni, modifiche ed integrazioni di cui ai sopra considerata.";
Ritenuto di dover condividere, quale parere ai fini della definizione della variante in argomento, il contenuto della citata proposta dell'U.O. 5.2/D.R.U. n. 8 del 13 giugno 2007, attesa l'impossibilità di acquisire entro i previsti termini di legge le valutazioni del Consiglio regionale dell'urbanistica;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e, nell'ambito delle procedure di cui all'art. 37 della legge regionale del 15 maggio 2000 n. 10, in conformità al parere n. 8 del 13 giugno 2007 resa dall'U.O. 5.2/D.R.U., è approvata la variante al P.R.G. relativa ad un'area in via Mattarella, da "zona V" (verde pubblico) a "zona D3" adottata con delibera consiliare n. 17 del 15 marzo 2007.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  proposta di parere n. 8 del 13 giugno 2007, resa dall'U.O. 5.2/D.R.U.;
 2)  delibera C.C. n. 17 del 15 marzo 2007;
 3)  relazione tecnica;
 4)  norme tecniche di attuazione;
 5)  tavola1-attualità della strumentazione urbanistica;
 6)  tavola2-planimetria catastale foglio 2;
 7)  tavola3-zonizzazione Quartirello - Mattarella Sud;
 8)  relazione geologica ed idrogeologica;
 9)  aggiornamento studio agricolo-forestale per la variante al P.R.G.;
10)  tavola relativa all'aggiornamento studio agricolo-forestale per la variante al P.R.G.

Art. 3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4

Il comune di Riposto resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 20 luglio 2007.
  LIBASSI 

(2007.30.2210)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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