REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 24 AGOSTO 2007 - N. 38
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 29 giugno 2007.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Comitini.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il foglio prot. n. 6081 del 13 settembre 2005, assunto al protocollo generale di questo Assessorato in data 16 settembre 2005 al n. 56253, con il quale il comune di Comitini ha trasmesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale, con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio;
Visto l'ulteriore foglio prot. n. 6739 del 9 ottobre 2006, assunto al protocollo di questo Assessorato in data 10 ottobre 2006 al n. 69803, con il quale il comune di Comitini ha dato riscontro a quanto richiesto in sede di sopralluogo effettuato in data 20 settembre 2006;
Vista la delibera n. 4 del 10 marzo 2005, con la quale il commissario ad acta ha adottato il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Comitini;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla delibera del commissario ad acta n. 4 del 10 ottobre 2005;
Vista l'attestazione, datata 14 maggio 2005, a firma del responsabile del servizio tecnico del comune di Comitini, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano, nonché attestante l'acquisizione, entro i termini di legge, di n. 12 osservazioni e/o opposizioni, avverso lo stesso;
Visto l'elenco delle osservazioni presentate avverso il piano nonché i relativi elaborati di visualizzazione redatti dai progettisti unitamente alla relazione contenente le determinazioni avverso le medesime;
Visto il parere n. 1234 del 30 giugno 2004, con il quale l'ufficio del Genio civile di Agrigento, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, si è espresso favorevolmente, con prescrizioni, in merito alle previsioni dello strumento urbanistico in argomento;
Vista la nota prot. n. 121 dell'11 ottobre 2006, con la quale l'U.O. 3.4/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 6 del 10 ottobre 2006, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Il progetto di piano:
prima di illustrare il piano in esame occorre evidenziare che, a seguito di richiesta effettuata in sede di sopraluogo al comune di Comitini, l'A.C. ha trasmesso a quest'ufficio, con nota prot. n. 6739 del 9 ottobre 2006, gli elaborati della zonizzazione relativi allo strumento urbanistico vigente nei quali sono riportate le modifiche di cui si disponeva nel decreto n. 734/89 dell'8 giugno 1989 di approvazione del piano regolatore generale.
Tali elaborati grafici allegato 2.5, scala 1:2.000 del piano particolareggiato di attuazione - planimetria di progetto del centro abitato e delle zone di espansione e stralcio dell'allegato 3.1 del piano particolareggiato di attuazione, scala 1:2.000 - planimetria planovolumetrica aerofotogrammetrica rielaborato, fino a questo momento si presume non siano stati mai trasmessi a questo Assessorato in quanto non sono stati rilevati agli atti di questo ufficio.
Pertanto le valutazioni in ordine al piano regolatore generale vigente ed il confronto con il piano in esame sono stati effettuati sulla scorta di questi elaborati.
Buona la rappresentazione grafica del progetto di piano che risulta essere stato redatto su una base cartografica, di cui si è fatta menzione nella nota prot. n. 6739 del 9 ottobre 2006:
-  la carta tecnica regionale (elaborati con scala 1:10.000) e l'aerofotogrammetria in scala 1:2.000 aggiornata alla data del 25 giugno 1999 sulla ripresa aerea del 19 agosto 1998 (Siciliana grafica rilievi di Palermo).
Dal sopralluogo è emerso però che alcuni complessi edilizi riportati all'interno delle aree artigianali sono stati aggiunti nell'elaborato sulla scorta di piani di lottizzazione approvati, ma di fatto al momento sono edifici di progetto ancora non realizzati.
Le previsioni hanno inteso confermare le scelte compiute per il precedente strumento urbanistico confermando anche i piani urbanistici esecutivi: sia i P.d.Z. (piani di zona) sia i P.d.L. (piani di lottizzazione) già operanti.
Nella fattispecie le nuove previsioni concernono principalmente quanto segue.
E' stato adeguato il perimetro del centro storico secondo le indicazioni della circolare ARTA n. 3/2000 e si è inteso tutelare e valorizzare le risorse ambientali anche con la definizione del parco sub-urbano per la conoscenza della storia e della tradizione locale della estrazione mineraria dello zolfo.
Si è effettuato un riordino del sistema viario minore a vantaggio e recupero della viabilità esistente e con la previsione anche della circonvallazione del centro abitato.
Sono state aggiunte nuove aree di espansione per l'edilizia residenziale anche pubblica, convenzionata ed agevolata.
Possibilità di accedere ad agevolazioni in aree agricole a forte frazionamento di proprietà e di definire delle zone per attività turistico-ricettiva.
Individuazione di aree da destinarsi al fabbisogno degli standards urbanistici di concerto con il piano per le OO.PP.
Individuazione di nuove aree per attività industriale e commerciale.
Possibilità di aumenti di cubatura in zona B con la realizzazione della terza elevazione.
ZONE TERRITORIALI OMOGENEE
Il progetto di piano regolatore generale prevede le seguenti zone territoriali omogenee:
Zona A - Centro storico
Comprendono parti di territorio interessate da agglomerati urbani e/o complessi edilizi che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi assoggettate unicamente ad interventi di restauro, risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione edilizia. Il piano regolatore generale si attua attraverso singole autorizzazioni, concessioni o piani urbanistici esecutivi ed in mancanza di questi non sono ammessi interventi di ristrutturazione urbanistica.
Le destinazioni d'uso ammesse all'interno del centro storico sono riportate all'art. 15 delle N. T. di A. e sono riportate per ciascuna destinazione d'uso anche i limiti di superficie realizzabile.
Sono consentiti accorpamenti che cumulativamente non eccedano i limiti previsti.
E' prevista la possibilità di individuare zone di recupero del patrimonio edilizio esistente (ex art. 27, legge n. 457/78) attraverso appositi piani che possono essere estesi sia all'intera zona A o ricomprendere singoli isolati e/o complessi monumentali.
La zona A ricomprende le sottozone A1 ed A2.
Zona A1  -  Edifici e/o complessi monumentali con caratteri storico-artistico monumentali
Ricomprende edifici e complessi edilizi vincolati dalla legge n. 1089/39 o di particolare pregio architettonico ricadenti sia nel centro urbano ma anche al di fuori, questo in zona agricola.
Gli interventi ammissibili sono quelli riportati all'art. 16 delle N. T. di A.
Zona A2  -  Tessuti urbani di particolare interesse storico-ambientale
Comprende il sito del centro urbano di Comitini, nel quale ricadono gli edifici di particolare interesse storico-ambientale. La struttura dell'impianto viario è definita dall'insediamento storico del borgo di fondazione seicentesca e delle modifiche avvenute tra il XVIII e XIX secolo.
Il piano regolatore generale si attua attraverso la formazione di piani particolareggiati esecutivi ed in assenza di questi gli interventi ammessi sono unicamente quelli della manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia senza modifica dei volumi e dei prospetti ovvero che non conducano ad una totale sostituzione degli immobili.
Le relative norme tecniche di attuazione sono quelle riportate nello specifico elaborato all'art. 17.
Zone territoriali omogenee "B"
Sono aree destinate principalmente a residenza e a servizi.
Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia e di nuova edificazione con i parametri sottoevidenziati per ciascuna sottozona.
Le aree già asservite alla cubatura utilizzata per le costruzioni esistenti non sono più ricomputabili per il medesimo fine.
Il piano regolatore generale si attua attraverso singole autorizzazioni e concessioni ed è altresì prevista la possibilità di individuare zone di recupero del patrimonio edilizio esistente (ex art. 27, legge n. 457/78) nella sottozona B1, e nella fattispecie sarà possibile la ristrutturazione urbanistica purché avvenga nel rispetto della viabilità principale del piano regolatore generale.
Le destinazioni d'uso ammesse all'interno del centro storico sono riportate all'art. 18 delle N. T. di A. e sono riportati per ciascuna destinazione d'uso anche i limiti di superficie realizzabile.
Sono distinte due sottozone:
Zona B1 - Tessuti urbani completati e/o in via di completamento
Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia e di nuova edificazione con:
-  indice fondiario max = 5 mc./mq.;
-  altezza max filo di gronda 10,00 ml.
-  piani fuori terra max 3
-  la densità edilizia fondiaria pari a 9 mc./mq. nel caso di lotti di terreno con superficie non superiore a mq. 120;
-  il volume max pari a mc. 1.000 per i lotti di terreno con superficie maggiore di 120 mq. e non superiore a 200 mq.
Gli interventi ammessi sono meglio riportati nel dettaglio all'art. 19 delle N. T. di A.
Zona B2  -  Aree interessate da piani urbanistici esecutivi approvati e in corso di completamento
Aree urbane già in buona parte edificate interessate da piani urbanistici esecutivi e dotate di opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia e di nuova edificazione con:
-  indice fondiario max = 2,5 mc./mq.;
-  altezza max filo di gronda 7,50 ml.;
-  piani fuori terra max 2.
Il piano regolatore generale si attua a mezzo di autorizzazione e/o concessione edilizia in attuazione al piano esecutivo operante. Sono consentite altresì variazioni del cambio di destinazione d'uso di piani interrati o seminterrati secondo disposizioni di legge vigenti.
Le norme di riferimento sono nel dettaglio all'art. 20 delle N. T. di A.
Zona C  - Espansione
Sono quelle aree destinate alla residenza ed ai relativi servizi e con la possibilità di essere utilizzate sino al 50% della disponibilità complessiva per l'edilizia economica e popolare.
Le destinazioni d'uso ammesse all'interno del centro storico sono riportate all'art. 21 delle N. T. di A. e sono riportati per ciascuna destinazione d'uso anche i limiti di superficie realizzabile.
Si attua attraverso intervento indiretto con piani urbanistici esecutivi secondo le indicazioni riportate di seguito nella sottozona denominata C1.
Zona C1
Interessano aree del territorio comunale prevalentemente in stato di abbandono poste a confine del centro abitato e in parte già edificate.
Si attua attraverso intervento indiretto col piano urbanistico esecutivo secondo quanto riportato nelle tavole del piano regolatore generale.
Ai fini del soddisfacimento degli standards urbanistici le aree pubbliche e di uso pubblico sono computate in ragione di una misura non inferiore ai 18 mq. per 100 mc. di volume edificabile (art. 4, punto 3, del decreto ministeriale n. 1444/68).
E' ammessa l'edificazione nel rispetto dei seguenti indici e i parametri riportati all'art. 22 delle N. T. di A. di cui si riporta qui una sintesi:
-  indice di fabbricabilità territoriale max = 1,32 mc./mq.;
-  indice di fabbricabilità fondiaria max = 2,50 mc./mq.;
-  altezza max 10,75 ml.;
-  piani fuori terra max 2.
Zone D  - Aree destinate ad attività produttive
Le attività consentite sono quelle industriali, artigianali, lavorazione di prodotti agricoli e forestali, commerciali, turistiche, stoccaggio e manipolazione di materiali energetici, impianti ed attrezzature per le comunicazioni e i trasporti.
Sono pure consentiti gli edifici di servizio (uffici, punti vendita, mensa, sala ritrovo, ecc.) secondo i parametri e gli indici riportati nelle sottozone D1 e D2 sottospecificate.
Rif. art. 23 delle N. T. di A.
Zona D1  -  Insediamenti produttivi esistenti e di completamento
Parti di territorio comunale già occupate da insediamenti esistenti o in corso di realizzazione secondo gli indici ed i parametri contenuti nei relativi P.I.P. operanti che vengono estesi anche alle nuove aree destinate ad altri insediamenti.
Per gli interventi di nuova edificazione si prevede l'applicazione dei seguenti parametri:
-  indice fondiario 1,5 mc./mq.;
-  rapporto di copertura 1/3;
-  altezza massima 8 ml.;
-  numero piani max 2 esclusi i volumi tecnici e gli impianti tecnologici;
-  superficie minima del lotto 1.000 mq.;
-  distacchi dai confini 5 ml.;
-  distacchi dal ciglio stradale 10 ml.;
-  distacchi da pareti finestrate o antistanti 10 ml.;
-  vincolo di piantumazione con alberi e arbusti di almeno 1/5 della superficie totale;
-  dotazione parcheggi pari al 10% della superficie del lotto;
-  cubatura residenziale ammessa 400 mc., inclusa in quella complessiva.
L'assegnazione dei lotti deve procedere in continuità a partire dai nuclei funzionali. Gli insediamenti produttivi inquinanti e rumorosi devono essere separati da quelli artigiani, commerciali e non inquinanti.
Rif art. 24 delle N. T. di A.
Zona D2  -  Insediamenti produttivi artigianali e industriali e per la piccola e media impresa di nuovo impianto
E' dislocata a sud del territorio comunale in area collegabile alla strada a scorrimento veloce Palermo-Agrigento.
Gli interventi sono subordinati all'approvazione di relativo P.I.P. e si attua secondo i parametri sotto riportati:
-  rapporto di copertura 0,40;
-  altezza massima 8 ml.;
-  numero piani max 2 esclusi i volumi tecnici e gli impianti tecnologici;
-  distacchi dai confini 5 ml.;
-  distacchi da altri corpi di fabbrica 10 ml.;
-  distacchi dal filo strade transito interno 10 ml.;
-  distacchi dal filo strada S.S. 117 bis 30 ml.;
-  distacchi da pareti finestrate o antistanti 10 ml.;
-  vincolo di piantumazione con alberi e arbusti di almeno 1/5 della superficie totale;
-  dotazione parcheggi pari al 10% della superficie del lotto;
-  cubatura residenziale ammessa 400 mc., inclusa in quella complessiva.
Il lotto minimo è definito dal P.I.P. ed i lotti sono accorpabili.
L'assegnazione dei lotti deve procedere in continuità a partire dai nuclei funzionali.
Gli insediamenti produttivi inquinanti e rumorosi devono essere separati da quelli artigiani, commerciali e non inquinanti.
Rif. art. 25 delle N. T. di A.
Zone E - Agricole e a bosco
Si tratta di zone destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività agricola e delle attività connesse con l'uso agricolo, nelle quali sono ammesse in alcuni casi le allocazioni di attrezzature ricettive complementari per il turismo, attrezzature ricreative e sportive e attività di agriturismo secondo i criteri generali contenuti all'art. 26 delle N. T. di A.
Si suddivide in quattro sottozone E1, E2/c, E3 ed E4.
Zona E1 - Agricola
Si tratta di zone destinate all'esercizio dell'attività agricola e delle attività connesse con l'uso agricolo del territorio.
Il piano regolatore generale si attua per intervento diretto, con concessione edilizia, nel rispetto dei seguenti parametri:
Indice di fabbricabilità fondiario 0,03 mc./mq.
Distanza minima dai confini 10,00 ml.
Altezza max 7,50 ml.
Piani fuori terra max 2.
Le norme e le prescrizioni che interessano questa zona omogenea relativamente all'ammissibilità di nuove costruzioni e al riutilizzo di quelle già esistenti ed alle diverse destinazioni d'uso, nonché alla possibilità di installazione di impianti pubblici e reti di telecomunicazione e trasporto energetico sono riportate nel dettaglio all'art. 27 delle N. T. di A.
Nella zona E1 sono pure ammesse le allocazioni di campeggi ed attrezzature per attività ricreative e sportive (maneggi, go-kart, ecc.) attraverso apposita stipula di convenzione tra richiedenti ed amministrazione comunale con le clausole ed i parametri meglio specificati all'art. 28 delle N. T. di A.
Zona E2/c -  Agricola a forte frazionamento di proprietà
Sono ricomprese in questa zona le aree agricole fortemente frazionate e con un'ampia presenza di residenze stagionali.
Sono ammesse le costruzioni da destinarsi ad attività agricola, a conduzione familiare per diporto e residenza stagionale secondo i principi dell'agriturismo.
Il piano regolatore generale si attua con intervento diretto e nel rispetto dei seguenti parametri:
-  lotto minimo 2.000 mq.;
-  indice di fabbricabilità fondiaria max = 0,08 mc./mq.;
-  altezza max 4 ml.;
-  piani fuori terra max 1;
-  distanza minima dal confine 5,00 ml.;
-  distanza minima dal ciglio stradale 20,00 ml.;
-  distanza minima tra fabbricati 10,00 ml.
Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla stipula di convenzione con l'amministrazione comunale con le clausole e le ulteriori prescrizioni meglio specificate all'art. 29 delle N. T. di A.
Zona E3  -  Aree agricole boscate
Non è ammessa la costruzione di qualsiasi edificio, sono consentiti unicamente il restauro conservativo, la manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici esistenti e le opere di rimboschimento e sistemazione idrogeologica e connessa con la coltivazione del bosco.
Zona E4  -  Aree agricole di rispetto dei valloni e delle pendici
Si tratta di zone destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività agricola e delle attività connesse con l'uso agricolo del territorio che interessano pendici a forte pendenza e di particolare interesse paesaggistico, ricadenti nelle fasce di rispetto di cui alla legge n. 431/85.
Le costruzioni ammissibili sono per lo più quelle connesse con l'agricoltura e per gli impianti e le reti di telecomunicazione e trasporto energetico.
Gli interventi ammessi e le relative prescrizioni sono specificate nel dettaglio all'art. 31 delle N. T. di A.
Zone F  -  Zone per attrezzature pubbliche di quartiere e di interesse generale
Si suddividono in zone F1 ed F2.
Zone F1  -  Per attrezzature pubbliche
Sono quelle che ricomprendono le aree da destinarsi a servizi sociali e di interesse generale comunale ed intercomunale, a parco e a verde attrezzato e di cui si specifica in generale i criteri di attuazione ed ammissibilità delle opere all'art. 32 delle N. T. di A.
Nella fattispecie vengono poi meglio distinte nelle sottozone:
-  per l'istruzione dell'obbligo di cui all'art. 33 delle N. T. di A. (zone I: An - asili nido, Sm - scuole materne, le - scuole elementari e Im - scuole medie);
-  per attrezzature di interesse comune di cui all'art. 34 delle N. T. di A. (zone Co: Ch - religiose, Ca - amministrative, Cu - culturali e Cs - sanitarie);
-  per parcheggi di cui all'art. 35 delle N. T. di A. (zone P);
-  per il verde attrezzato di cui all'art. 36 delle N. T. di A. (zone V1 per il parco e per il gioco);
-  per il verde attrezzato e per gli sport di cui all'art. 37 delle N. T. di A. (zone V2 per il gioco e lo sport);
-  a verde di completamento del sistema stradale (zone V3);
-  a verde per orti e giardini (zone V4 di pertinenza alle abitazioni e connesse con la residenza).
Zone F2 - Per attrezzature ed impianti tecnologici
Comprende le zone destinate ad attrezzature pubbliche non normate dal decreto ministeriale n. 1444/68 di cui i criteri di attuazione ed ammissibilità delle opere sono riportati all'art. 40 delle N. T. di A. e che sono rappresentate negli elaborati con la simbologia:
-  CM  cimitero; 
-  D  impianto di depurazione; 
-  S  serbatoio idrico comunale; 
-  R  area di stoccaggio rifiuti; 
-  E  centro di raccolta ecologica; 
-  M  area per mercato all'aperto. 

PRESCRIZIONI ESECUTIVE
Le prescrizioni esecutive, redatte per rispondere alla probabile richiesta di vani a destinazione residenziale per i fabbisogni sopra evidenziati che possono derivare da nuovi residenti anche in relazione agli insediamenti produttivi artigianali per la piccola e media impresa.
L'individuazione dell'area interessata dalle prescrizioni esecutive parte dalla considerazione che l'area è già stata in buona parte impegnata dal fenomeno insediativo avviatosi nell'area di espansione già prevista nel precedente strumento urbanistico.
Le aree destinate a prescrizioni esecutive, zone C1 del piano regolatore generale, si estendono complessivamente per 15.570 mq. e sono capaci di accogliere 394 nuovi vani/abitanti per una densità abitativa pari a 250 ab. per ettaro circa se misurata in ragione della sola area residenziale, mentre risulta essere pari a 131 ab. per ettaro se rapportata all'intera superficie della zona C1.
All'interno delle zone C1 secondo quanto evidenziato nella relazione generale (elab. Rg delle prescrizioni esecutive) sono stati verificati e soddisfatti gli standards urbanistici secondo quanto previsto al decreto ministeriale n. 1444/68.
Il piano esecutivo è stato denominato quindi "delle aree a valle dell'abitato destinate a residenza e servizi".
REGOLAMENTO EDILIZIO
Al piano regolatore generale è annesso il regolamento edilizio che si compone di 135 articoli.
CONSIDERAZIONI SUL PROGETTO DI PIANO
Sugli aspetti procedurali
Sotto il profilo procedurale in linea di massima non si ha nulla da rilevare in quanto:
-  l'adozione del piano regolatore generale con delibera del commissario ad acta n. 4 del 10 marzo 2005 è avvenuta contestualmente all'adozione del regolamento edilizio e delle prescrizioni esecutive ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78;
-  il progetto di piano è supportato dallo studio geologico ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 65/81, e dallo studio agricolo forestale, prescritto dall'art. 3 della legge regionale n. 15/91;
-  sono state osservate le procedure di legge relative alla pubblicazione e di deposito del progetto di piano ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
-  avverso al piano sono state presentate 12 osservazioni ed opposizioni;
-  la compatibilità delle previsioni urbanistiche del piano con le condizioni geomorfologiche-geologiche del territorio comunale è stata accertata dall'ufficio del Genio civile di Agrigento ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, con parere favorevole a condizione n. 1234 del 30 giugno 2004 (prot. n. 5989).
Sul dimensionamento
L'analisi demografica è stata condotta sulla scorta dei dati riguardanti il quarantennio 1951-1991 e da essa emerge un notevole trend negativo; infatti la popolazione residente al 1951 era pari a 1.760 abitanti mentre nel 1991 la stessa è diminuita fino ad arrivare a 1.046 abitanti.
I progettisti non hanno tenuto conto, forse perché all'epoca dello studio ancora non si era in possesso del dato, del censimento del 2001 che conferma tale trend negativo registrando ancora una volta il calo del numero degli abitanti di Comitini che si osserva essere pari a 951 ab.
I progettisti hanno condotto una analisi dei dati demografici abbastanza obiettiva che non ha inteso proporre nuove sproporzionate ed immotivate espansioni del centro urbano.
Osservandosi la situazione attuale della condizione abitativa, dei vani e degli abitanti (vedi pag. 12 della relazione generale) i progettisti hanno di fatto ritenuto opportuno prevedere, nonostante il trend negativo, una minima espansione confermando le aree previste dal precedente strumento urbanistico avente idonea destinazione e ridimensionandone opportunamente i parametri di edificazione.
Tale previsione di espansione è stata pure avvalorata da un'analisi oggettiva che ha inteso tener conto della sopraggiunta richiesta da parte di 29 imprese di ottenere una allocazione per la propria attività produttiva.
Tali richieste, che evidenziano la possibilità di creare nuove opportunità di lavoro e di sviluppo, hanno condotto definitivamente i progettisti a considerare quanto meno in una fase stazionaria l'andamento demografico attuale e a riportare alla luce la possibilità di una inversione del trend per il prossimo futuro.
Quanto supposto dai progettisti si ritiene per quanto sopra condivisibile.
Sulle previsioni di zonizzazione
In ordine alle singole zone omogenee si rileva che:
Zona territoriale omogenea A
Il progetto di piano, relativamente al centro urbano di Comitini, differenzia la zona "A" in due sottozone con differenti tipologie di intervento, A1 e A2, come sopra meglio specificato.
L'individuazione di zona A, in riferimento al centro urbano di Comitini, viene condivisa in quanto enuclea tutto il tessuto di antica formazione contraddistinto da alcune emergenze con caratteristiche storico-urbanistico-artistico-ambientale ed il nuovo perimetro risulta più ampio di quello riportato nello strumento urbanistico precedente avendo inglobato alcuni isolati prima ricadenti in zone omogenee denominate in quel piano come zone B1.
Zone territoriali omogenee B
Sono suddivise in: zona B1 (tessuti urbani completati e/o in via di completamento) e zona B2 (aree interessate da piani urbanistici esecutivi approvati e in corso di completamento).
La zona B1, di fatto risulta individuare tutte quelle aree che in precedenza erano destinate a zone B1 oppure B2 dello strumento urbanistico precedente e nelle quali era consentita l'edificazione per una densità edilizia fondiaria massima pari a 3,5 mc./mq. e 2 piani fuori terra. A queste aree si rileva essere state aggiunte anche quelle di due porzioni di terreno ricadenti in precedenza all'interno dell'area D1 artigianale con residenza dello strumento urbanistico precedente.
In queste aree B1 pertanto si è inteso elevare la densità edilizia da 3,5 a 5 mc./mq. dando la possibilità di edificare sino a tre elevazioni fuori terra.
Le zone B2 sono invece aree precedentemente destinate a zona C1 che sono state solo parzialmente edificate in alcuni casi a seguito di piani esecutivi approvati (PP.EE. del piano regolatore generale vigente per le aree ad est del centro abitato e con delibera di C.C. n. 24 del 19 marzo 1994 per le aree comprese tra la S.P. n. 60 e la via Apollo 11).
Per queste ultime si ritiene che le stesse andranno ridimensionate e potranno ricomprendere unicamente quelle parti di territorio che già risultano essere quasi totalmente edificate (vengono evidenziate e perimetrate da questo ufficio nell'elaborato tav. 5) mentre le restanti parti destinate a zone B2 sono disattese e da riclassificarsi come zone C1 di possibile espansione e nel rispetto dei parametri edilizi per esse previsti nelle N. T. di A..
Le zone B2 poste a ridosso della zona C1 delle prescrizioni esecutive a sud del centro abitato tra la S.P. n. 60 e la via Apollo 11, non mostrano avere i requisiti previsti e come detto sono da riclassificarsi come zone C1.
Viene disattesa la strada di previsione posta attualmente all'esterno delle zone B2 a est del centro abitato e nel recepire il contenuto dell'osservazione n. 3 e delle proposte del progettista si dispone di rivedere tutte le strade di attraversamento delle zone B2 in funzione del ridimensionamento disposto.
Per il resto, si condivide la destinazione d'uso a zona B1 ma si ritiene di mantenere in queste aree la densità edilizia fondiaria massima di 3,5 mc./mq. e l'ammissibilità di due elevazioni fuori terra.
Per quanto attiene alle zone B2 condivise, in generale, si farà riferimento alle N. T. di A. contenute nel piano esecutivo approvato per il completamento delle aree rimaste ancora libere.
Zona territoriale omogenea C
Comprendono le zone C1 di cui alle prescrizioni esecutive e le zone C1 poste a monte e a valle della via Verga.
Le zone C1 delle prescrizioni esecutive poste tra la strada provinciale n. 60 e la via Apollo 11 si condividono (e ad esse si affiancano le aree di zona B2 che sono state riclassificate ora come C1).
Si condividono altresì le zone C1 a monte e a valle della via Verga. (Una di queste risulta essere stata di recente individuata per poter accogliere una istanza di realizzazione di programma costruttivo, localizzazione di cui alla delibera di G.M. n. 29 del 17 marzo 2006, e lo stesso risulta essere in fase di istruttoria presso l'U.T.C.).
Non si condividono, al contrario, le zone C1 delle prescrizioni esecutive poste tra la strada provinciale n. 60 e la bretella di collegamento alla S.S. Palermo-Agrigento sia per il fatto che le aree libere ancora edificabili con destinazione C1, secondo le prescrizioni di questo parere ricomprenderanno anche diverse aree B2 disattese e riclassificate C1 e sia per le valutazioni fatte sul dimensionamento del piano in riferimento alle concrete possibilità di incremento demografico.
Inoltre da sopralluogo effettuato si è rilevato che in dette aree sono di fatto presenti colture di pregio come alberi di mandorlo di alto fusto.
Pertanto dette zone C1, ancorché soggette a prescrizioni esecutive, sono disattese e da riclassificarsi zona E di verde agricolo.
Zone D  -  Aree destinate ad attività produttive
Si articolano nelle due sottozone: zona D1 (insediamenti produttivi esistenti e di completamento) e zona D2 (insediamenti produttivi artigianali e industriali e per la piccola e media impresa di nuovo impianto).
Le zone D1 erano già state in parte individuate nel precedente strumento urbanistico e sono stati approvati con delibera di consiglio comunale n. 39 del 4 luglio 1990, a fianco a queste si sono aggiunte ulteriori aree con medesima destinazione e che risultano essere ancora libere e pronte ad accogliere e rispondere alla richiesta di allocazione di insediamenti da parte delle imprese che si sono fatte avanti.
Da queste zone D1 (oggetto del P.l.P.) sono state "estrapolate" due porzioni di territorio ora destinate a zona B1 per le quali ci si è già determinati al precedente paragrafo sulle zone B.
In questa zona D1 già lottizzata si rileva una viabilità di penetrazione ed una posta a margine che la circoscrive. Al di fuori di questa viabilità si riscontra la presenza di una piccola porzione di territorio pure con la medesima destinazione (e probabilmente anch'esso facente parte del suddetto P.l.P.) di forma pressocché triangolare che risulta essere interessata quasi totalmente da un vallone e non possedere i requisiti di edificabilità. Per quest'area, nell'eventualità questa non abbia attualmente alcuna utilità connessa con gli insediamenti produttivi si ritiene opportuno modificarne la destinazione d'uso ad E4 (agricola di rispetto di valloni e pendici).
Le zone D1 si condividono con le modifiche sopra specificate.
Le zone D2 sono poste a notevole distanza dal centro urbano a sud del territorio comunale a valle di Poggio Blasi e sono asservite da una strada di collegamento tra la scorrimento veloce Palermo-Agrigento in corrispondenza dello svincolo di bivio Caldaro e il centro urbano di Grotte.
Le zone D2 si condividono a condizione che la superficie di intervento sia estesa all'intera zona omogenea ed all'interno di questa si prevedano i parametri urbanistici a norma dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 1444/68.
Zona territoriale omogenea E agricola
Zone destinate all'esercizio dell'attività agricola e delle attività connesse con l'uso agricolo del territorio. Esse si distinguono in: E1, E2/c, E3 ed E4.
Si condividono le zone E, E3 ed E4 nei limiti consentiti dall'art. 22 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni.
Per quanto riguarda le zone E2/c (a forte frazionamento della proprietà), va dimostrato documentalmente l'eccessivo frazionamento delle proprietà, condizione questa che doveva essere presente nello strumento urbanistico attualmente vigente. In mancanza di tali presupposti l'indice di densità fondiaria per le abitazioni è fissato pure in 0,03 mc./mq.
Zona territoriale omogenea F1
La zona F è suddivisa in due sottozone F1 (per attrezzature pubbliche) ed F2 (per attrezzature pubbliche ed impianti tecnologici).
Da quanto si può rilevare dalla relazione generale nella tabella riepilogativa del dimensionamento di piano (posta tra le pagg. 18 e 19) nonché nel dettaglio pure nell'apposito elaborato (tav. all. B del piano regolatore generale) per le sole zone omogenee A e B ipotizzato l'incremento demografico di cui sopra pari a 152 nuovi abitanti da insediare ed alla luce delle attrezzature già esistenti, i progettisti di piano hanno calcolato quanto qui riportato in sintesi:






Dalla relazione generale sulle aree C1 delle prescrizioni esecutive invece si estraggono i valori relativi al soddisfacimento degli standards urbanistici relativi ai servizi di cui al decreto ministeriale n. 1444/68 ricadenti all'interno del P.U.E. (cfr. pag. 6 della tav. "Rg" delle prescrizioni esecutive) unicamente da destinarsi a parcheggi e a verde attrezzato in quanto i progettisti hanno ritenuto che già esistono in costruzione ampie aree destinate ad attrezzature per l'istruzione che sono sufficienti a soddisfare l'attuale effettivo fabbisogno in relazione al numero degli abitanti residenti a Comitini:

Servizi      Superficie     Mq./ab 
Verde attrezzato      7.026,20 mq     2,65 
Parcheggi pubblici      1045,71 mq     17,83 
  Totale 8.071,91 mq     20,48 


Le scelte progettuali relative alle zone F si ritengono condivisibili.
EDILIZIA COMMERCIALE (LEGGE REGIONALE N. 28/99) D.P.R.S. 11 LUGLIO 2000
Nell'evidenziare che il piano è stato adottato dal commissario ad acta con propria delibera del 10 marzo 2005, si prende atto che per lo stesso risulta essere stato effettuato uno studio relativo alla programmazione commerciale da parte dei progettisti di piano, che nella loro relazione hanno in sintesi evidenziato che il P.U.C. in conformità alle nuove previsioni del piano regolatore generale ha inteso rispondere alla richiesta di localizzazioni di piccole e medie imprese legate sia alla produzione che alla vendita di prodotti.
Le previsioni delle nuove aree per insediamenti produttivi sono state effettuate tenendo conto della legislazione vigente in applicazione alla legge regionale n. 28/99 e nel rispetto delle indicazioni contenute nel D.P.R.S. 11 luglio 2000.
Nel merito degli aspetti normativi sono state dettate le norme e le prescrizioni contenute negli artt. 15, 18, 21, 24, 25 e 41 delle N. T. di A.
Pertanto, alla luce di quanto enunciato si prescrive che la suddetta rimodulazione è condivisibile limitatamente e conformemente alle previsioni di piano condivise con il presente parere. Ove, al contrario, si prospettasse la necessità di operare cambi di destinazione d'uso e utilizzo di aree in variante alle suddette previsioni assentite resta sottinteso che ad esse si provvederà a mezzo di adozione delle varianti da parte del consiglio comunale.
Sulle previsioni della viabilità
La viabilità non ha subito particolari variazioni. Le uniche varianti che si sono riscontrate sono quelle intervenute a seguito dei P.U.E. approvati ed in corso di completamento.
Degli interventi ipotizzati dal progettista rimangono comunque ammissibili gli ampliamenti, miglioramenti e sistemazioni di tutta la viabilità preesistente e legittimamente realizzata.
Sulle norme tecniche di attuazione e sul regolamento edilizio
Vengono condivise le modifiche alle norme di attuazione introdotte con la delibera commissariale n. 4 del 10 marzo 2005 e il nuovo regolamento edilizio comunale.
Sullo studio agricolo-forestale
In applicazione dell'art. 3 della legge regionale n. 15/91 che interviene sulla gestione e conservazione del territorio, il comune di Comitini, nel procedere alla redazione del piano regolatore generale, ha affidato nel 1999 agli agronomi dr.ssa F. Madonia e dr. N.G. Madonia, l'incarico di redigere lo studio agricolo-forestale del territorio comunale, giusta delibera n. 111 del 28 agosto 1999 della giunta municipale.
Il piano risulta pure adeguato anche alla legge regionale n. 16/96, nonché alla legge n. 13/99 ed al D.P.R.S. del 28 giugno 2000 che detta i criteri per l'individuazione delle formazioni rupestri, riparali e della macchia mediterranea, così come riportato dal commissario ad acta in delibera di adozione del piano, per effetto dell'acquisita attestazione effettuata da parte degli stessi agronomi dr.ssa F. Madonia e dr. N.G. Madonia con propria nota datata 18 luglio 2002.
Nell'attestazione degli agronomi non è stato evidenziato se il piano sia stato pure adeguato alla legge n. 6/2001.
Alla luce di quanto sopra si è ritenuto che il piano regolatore possa essere esaminato, fatto salvo il parere espresso dal C.R.U., dove sono presenti al suo interno specifiche professionalità che potranno ulteriormente valutare lo studio agricolo forestale e verificarne la sua rispondenza alla vigente normativa.
Sullo studio geologico
Il comune di Comitini, nel procedere alla redazione del piano regolatore generale, ha affidato altresì nel 1999 al geologi dr. G. Bellomo, dr. G. Lombardo, dr. A. Brucculeri, dr. E. Vecchio, l'incarico di redigere lo studio geologico del territorio comunale, giusta delibera n. 110 del 28 agosto 1999 della giunta municipale.
Alla luce di quanto sopra si è ritenuto che il piano regolatore possa essere esaminato, fatto salvo il parere espresso dal C.R.U., dove sono presenti al suo interno specifiche professionalità che potranno ulteriormente valutare tale studio geologico.
Sulle osservazioni ed opposizioni
A seguito delle pubblicazioni effettuate dall'8 aprile 2005 al 7 maggio 2005, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, sono state prodotte entro i termini n. 12 osservazioni/opposizioni.
Il piano è stato adottato con delibera del commissario ad acta n. 4 del 10 marzo 2005 e pertanto di seguito alla presentazione delle osservazioni l'iter amministrativo, prima della trasmissione degli atti ed elaborati a questo Assessorato, si è di fatto concluso con la relazione dei progettisti sulle osservazioni ed opposizioni pervenute.
Le osservazioni sono state altresì visualizzate in una apposita tav. 5 del piano regolatore generale.
Quanto riportato nella relazione dei progettisti (tav. "Roo" del piano regolatore generale) si ritiene pienamente condivisibile. Relativamente all'osservazione n. 3 in particolare si vuole precisare che si condivide quanto espresso dai progettisti (e individuata come proposta n. 2) relativamente alla totale eliminazione di qualunque ipotesi di strada di attraversamento delle zone B2, ciò anche alla luce del proposto ridimensionamento delle stesse.
Per quanto tutto precede, questa unità operativa 3.4, è del parere che il piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio del comune di Comitini, adottato con delibera del commissario ad acta n. 4 del 10 marzo 2005, sia meritevole di approvazione con l'introduzione delle modifiche e prescrizioni superiormente descritte.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 605 del 5 dicembre 2006, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Visti gli atti ed elaborati del piano in oggetto, allegati al suddetto parere;
Sentiti i relatori che hanno illustrato la proposta di parere favorevole con prescrizioni dell'ufficio;
Valutata l'impostazione complessiva del piano regolatore generale in esame, il Consiglio ritiene di condividere la proposta dell'ufficio, che è parte integrante del presente voto con l'introduzione della seguente prescrizione.
-  Gli insediamenti di tipo industriale consentiti nella zona D2 dovranno essere attuati d'intesa con il Consorzio A.S.I. di Agrigento;
Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso il piano in esame sono decise in conformità al parere dell'ufficio;
Per quanto sopra il Consiglio esprime parere favorevole all'approvazione del piano regolatore generale del comune di Comitini con annessi regolamento edilizio e prescrizioni esecutive, adottati con la deliberazione commissariale n. 4 del 10 marzo 2005, in conformità al parere dell'ufficio n. 6 del 10 ottobre 2006 salvo quanto considerato nel presente voto.";
Vista la propria nota prot. n. 8458 dell'1 febbraio 2007, con la quale, ai sensi del 6° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è stato richiesto al comune di Comitini di adottare le controdeduzioni alle determinazioni assessoriali di cui al, condiviso, voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 605 del 5 dicembre 2006;
Vista la nota prot. n. 34 del 18 maggio 2007, con la quale l'U.O. 3.4/D.R.U., nel rilevare l'assenza degli adempimenti consiliari nei termini di quanto previsto dal 7° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, ha proposto l'assunzione del provvedimento assessoriale di approvazione;
Ritenuto di poter condividere il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 605 del 5 dicembre 2006, di cui fa parte integrante la proposta di parere n. 6 del 10 ottobre 2006 resa dall'U.O. 3.4/D.R.U.;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 605 del 5 dicembre 2006, nonché con le prescrizioni contenute nel parere dell'ufficio del Genio civile di Agrigento in premessa richiamato, è approvato il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Comitini, adottato con delibera del commissario ad acta n. 4 del 10 marzo 2005.

Art. 2

Le osservazioni e/o opposizioni presentate avverso lo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nel parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 605 del 5 dicembre 2006.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  proposta di parere n. 6 del 10 ottobre 2006 resa dall'U.O. 3.4/D.R.U.;
 2)  voto n. 605 del 5 dicembre 2006 del Consiglio regionale dell'urbanistica;
 3)  delibera del commissario ad acta n. 4 del 10 marzo 2005 di adozione del piano regolatore generale;
Elaborati di piano allegati alla delibera di commissario ad acta n. 4 del 10 marzo 2005
 4)  tav.  RG  - relazione generale; 
 5)  tav.  NTA  - norme tecniche di attuazione; 
 6)  tav.  RE  - regolamento edilizio; 
 7)  tav.    1  - inquadramento territoriale scala 1:50.000; 
 8)  tav.    2  - stato di fatto - edifici pubblici, servizi ed attrezzature - manufatti industriali - pro-prietà pubbliche - immobili soggetti a tutela monumentale e paesaggistica - aree sottoposte a vincolo di tutela e salvaguardia - aree a rischio geologico - piani attuativi e progetti in itinere, scala 1:10.000; 
 9)  tav.    3  - stato di fatto - edifici pubblici, servizi ed attrezzature - manufatti industriali - pro-prietà pubbliche - immobili soggetti a tutela monumentale e paesaggistica - aree sottoposte a vincolo di tutela e salvaguardia - aree a rischio geologico - piani attuativi e progetti in itinere, scala 1:2.000; 
10)  tav.    4  - planimetria di progetto del territorio comunale contenente la suddivisione in zone territoriali omogenee che disciplinano l'uso del suolo e degli edifici (scala 1:10.000); 
11)  tav.    5  - planimetria di progetto del territorio comunale contenente la suddivisione in zone territoriali omogenee che disciplinano l'uso del suolo e degli edifici (scala 1:2.000); 
12)  tav.    6  - tabelle dei tipi edilizi; 
13)  all.  A  - schede degli edifici monumentali e/o complessi monumentali; 
14)  all.  B  - schede dei servizi e delle attrezzature di interesse pubblico; 
15)  all. COM  - previsioni urbanistiche riferite al sistema commerciale, legge regionale n. 28/99; 

Elaborati del piano urbanistico esecutivo delle aree a valle dell'abitato destinate a residenza e servizi allegati alla delibera di commissario ad cta n. 4 del 10 marzo 2005
16)  tav.  RG  - relazione generale; 
17)  tav.  R  - relazione tecnica;. 
18)  tav.  NT  - norme tecniche di attuazione e prescrizioni speciali; 
19)  tav.    1  - planimetria delle previsioni del piano regolatore generale, scala 1:2.000; 
20)  tav.    2  - planimetria di progetto su base catastale e aerofotogrammetria con individuazione della destinazione d'uso delle aree (scala 1:1.000); 
21)  tav.    3  - planimetria di progetto con indicazione delle quote di progetto (scala 1:500); 
22)  tav.    4  - tipi edilizi residenziali, piante prospetti e sezioni (scala 1:200); 
23)  tav.    5  - profili regolatori dei corpi di fabbrica lungo le principali strade (scala 1:500); 
24)  tav.    6  - abaco delle sezioni stradali, piante e sezioni (scala 1:200); 
25)  tav.    7  - quadri e scenari in simulazioni prospettiche digitali; 
26)  tav.    8  - planimetria di progetto degli impianti a rete elettrica e telefonica (scala 1:1.000); 
27)  tav.    9  - planimetria di progetto degli impianti a rete idrica e fognante (scala 1:1.000); 
28)  tav.  10  - planimetria di progetto degli allineamenti e dei fili fissi (scala 1:1.000); 

Elaborati dello studio geologico allegati alla delibera di commissario ad acta n. 4 del 10 marzo 2005
29)  relazione geologica;
30)  carta geologica, scala 1:10.000;
31)  sezioni geologiche, scala 1:10.000;
32)  carta geomorfologica, scala 1:10.000;
33)  carta idrogeologica, scala 1:10.000;
34)  carta delle pericolosità geologiche, scala 1:10.000;
35)  carta geologica, scala 1:2.000;
36)  sezione geologica, scala 1:2.000;
37)  carta delle pericolosità geologiche, scala 1:2.000;
38)  carta litotecnica, scala 1:2.000;
39)  colonne stratigrafiche, scala 1:100;
40)  studio geologico-tecnico delle aree interessate dalle prescrizioni esecutive.
Elaborati dello studio agricolo-forestale allegati alla delibera di commissario ad acta n. 4 del 10 marzo 2005:
41)  relazione illustrativa;
42)  carta delle espressioni paesaggistiche;
43)  carta delle superfici boscate;
44)  carta dell'uso del suolo;
45)  carta clivometrica.

Art. 4

Il comune di Comitini dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 13, comma III, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche, i decreti di espropriazione relativi alle aree destinate dalle prescrizioni esecutive all'espropriazione di pubblica utilità, possono essere emanati entro il termine di cinque anni dalla data di efficacia dello strumento urbanistico approvato con il presente decreto, fatta salva la proroga fino a due anni che potrà essere disposta ai sensi del comma V del citato art. 13.

Art. 6

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conocenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 giugno 2007.
  LIBASSI 

(2007.28.2021)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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Michele Arcadipane
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