REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 10 AGOSTO 2007 - N. 36
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


CIRCOLARE 28 giugno 2007, n. 3.
Procedimenti autorizzativi per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo.

A TUTTI I COMUNI DELLA SICILIA
ALLE PROVINCIE REGIONALI DELLA SICILIA
ALL'ARPA SICILIA
L'art. 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1, stabilisce quali sono le condizioni alle quali le terre e rocce da scavo ed i residui della lavorazione della pietra possono essere esclusi dal regime giuridico dei rifiuti, in particolare la loro esclusione dal campo dei rifiuti può aver luogo solo se ricorrono contemporaneamente almeno due condizioni:
1)  l'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, compresa la destinazione a diversi cicli di produzione industriale, senza trasformazioni preliminari, e secondo le modalità previste nel progetto di valutazione di impatto ambientale (VIA) o, se non sottoposto a VIA, secondo le modalità di progetto approvate dall'autorità amministrativa competente, previo parere dell'ARPA;
2)  la presenza di eventuali inquinanti entro i limiti di legge, che deve essere accertata sulla base di un'analisi da effettuarsi sulla composizione media dell'intera massa.
E' opportuno ricordare come, in precedenza, la legge n. 306/2003 avesse introdotto la previsione per cui l'utilizzazione delle terre e rocce da scavo - come materie prime - dovesse avvenire "secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a VIA ovvero, qualora non sottoposto a VIA, secondo le modalità previste nel progetto approvato dall'autorità amministrativa competente, previo parere dell'ARPA...".
Un'interpretazione letterale del testo normativo portava, quindi, a concludere che la movimentazione delle terre e rocce da scavo dovrebbe sempre avvenire all'interno di un progetto sottoposto a VIA o, comunque, autorizzato dall'autorità competente.
L'art. 186 del decreto legislativo n. 152/2006 riporta la medesima previsione, tuttavia è stata inserita una precisazione di non poco conto. Infatti, al comma 1 dell'art. 186 si dice che tali materiali debbono essere utilizzati "secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale ovvero, qualora il progetto non sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, secondo le modalità previste nel progetto approvato dall'autorità amministrativa competente, ove ciò sia espressamente previsto, previo parere delle agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente...".
L'introduzione nel dispositivo normativo in esame dell'inciso "ove ciò sia espressamente previsto" lascia intendere che non in tutti i casi debba essere richiesto un progetto per l'utilizzo di tali materiali. Oppure, anche se espressamente previsto in progetto, è possibile che per mutate condizioni di carattere amministrativo, tecnico, geologico, etc, non è più fattibile l'opera di riutilizzo in quel sito.
Accogliendo questa tesi, ci potrebbero, quindi, essere dei casi in cui l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come materie prime avvenga anche al di fuori della previsione progettuale.
Questo Assessorato, in precedenza, con il decreto n. 1053 del 22 settembre 2003 (ci riferiamo ai rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, indicati dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998), ha individuato nella provincia regionale competente l'ente cui compete il compito di approvare il progetto di recupero ambientale, con l'utilizzo di determinati materiali, tra cui le "terre e rocce da scavo", classificati all'occasione come "rifiuti".
Considerato che pervengono allo scrivente ufficio, da parte di società e ditte private, nonché da amministratori comunali, numerose richieste in ordine ai procedimenti da seguire per l'autorizzazione e l'utilizzo del materiale in esame, si ritiene opportuno individuare l'autorità competente che autorizzi l'utilizzo del materiale per le finalità consentite, al di fuori di una previsione progettuale.
Pertanto, fatto salvo il caso in cui il materiale è considerato rifiuto e quindi l'autorizzazione compete alla provincia regionale competente, fatto salvo, altresì, il caso in cui i progetti di utilizzo delle terre e rocce da scavo sono, a qualsiasi titolo, già stati approvati e rispettano la fattibilità dell'opera, la competenza all'approvazione dei progetti per reinterri. riempimenti, rilevati e macinati, e che non rientrano nei casi sopracennati, attiene al comune sul cui territorio ricade il sito di utilizzo, previo parere dell'ARPA.
Il presente documento è inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e al sito istituzionale reperibile all'indirizzo www.artasicilia.it.
  L'Assessore: INTERLANDI 

(2007.28.2017)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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