REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 10 AGOSTO 2007 - N. 36
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


CIRCOLARE 28 giugno 2007, n.2.
Semplificazione delle procedure amministrative relative alle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale.

A TUTTI I COMUNI DELLA SICILIA
ALLE PROVINCIE REGIONALI DELLA SICILIA
ALL'ARPA SICILIA
Premessa
Il comma 7 dell'art. 266 del decreto legislativo n. 152/2006 prevede che con successivo decreto, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive e della salute, è dettata la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative alle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale.
Nelle more dell'adozione del citato decreto vengono di seguito stabiliti taluni criteri in grado di indirizzare e disciplinare l'iter procedurale amministrativo ed operativo per l'utilizzo di detto materiale.
Detti criteri verranno adeguati al citato decreto ministeriale.

Art. 1

Il presente regolamento si applica alla gestione delle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri finalizzati alla realizzazione di opere edili o alla manutenzione di reti o infrastrutture, la cui produzione non superi i seimila metri cubi, con esclusione delle terre, rocce e materiali di risulta provenienti da siti contaminati ai sensi del titolo V, parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 2

Ai sensi dell'art. 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non rientrano nella definizione di rifiuto le terre e rocce da scavo destinate all'effettiva utilizzazione e, pertanto, sono esclusi dall'applicazione della normativa sui rifiuti, a condizione che:
-  il materiale non provenga da siti inquinati e/o bonifiche ed abbia comunque limiti di accettabilità inferiori a quelli stabiliti dalle norme vigenti;
-  il materiale venga avviato a reimpiego per attività di valorizzazione ambientale quali ad esempio reinterri, riempimenti, rilevati.

Art. 3

L'impresa o l'ente titolare del cantiere, da cui derivano i materiali richiamati all'art. 1 del presente regolamento, che intende procedere all'impiego degli stessi, al di fuori del luogo di produzione, dovrà inviare all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A) ed al comune, interessato dalla collocazione del materiale, almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'attività di escavazione e/o utilizzo dei materiali, una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti:
-  l'individuazione del cantiere di produzione dei materiali;
-  che la produzione globale dei predetti materiali non supera i 6.000 mc.;
-  la quantità complessiva dei materiali estratti;
-  che le terre e rocce da scavo non provengono da siti contaminati ai sensi del titolo V, parte IV, del decreto legislativo n. 152/2006;
-  che per l'escavazione non sono impiegate sostanze o metodologie inquinanti;
-  l'individuazione dei siti di destinazione dei materiali, con indicazione della quantità di materiali ad essi destinati;
-  la disponibilità dei terreni (allegare assicurazione di consenso da parte del titolare del terreno, in originale ed a norma di legge);
-  l'opera/e da realizzare.
Tale dichiarazione dovrà essere integrata dai risultati di specifiche indagini e studi nei casi in cui il sito di produzione ricada in prossimità di aree interessate, anche in passato, da attività potenzialmente contaminanti o nel caso in cui nell'attività di escavazione, perforazione e costruzione siano utilizzate sostanze inquinanti.
In tutti gli altri casi, la caratterizzazione dei terreni non è ritenuta obbligatoria e potrà essere sostituita da un'attestazione, da parte della direzione dei lavori, che può a sua volta avvalersi di esperti professionisti, dalla quale risulti l'assenza di contaminazione.
Il trasporto delle terre e rocce da scavo deve essere accompagnato dalla copia fotostatica della documentazione inoltrata.

Art. 4

La dichiarazione di cui al comma precedente non è richiesta ove le terre e rocce da scavo siano impiegate nello stesso cantiere che le ha prodotte.

Art. 5

Le terre e rocce da scavo che non vengono avviate all'utilizzo, come sopra specificato, sono da considerarsi rifiuti e come tali sono soggette alle vigenti normative in materia di rifiuti.
Nel caso non si preveda o non sia possibile l'immediato utilizzo del materiale di scavo, deve essere indicato il sito di deposito o stoccaggio provvisorio, che potrà essere anche esterno al luogo di produzione. Successivamente, nell'imminenza della rimozione del materiale stoccato, almeno sette giorni prima dell'impiego dello stesso, dovrà essere prodotta una comunicazione integrativa con l'indicazione dei siti effettivi di destinazione delle terre e rocce da scavo.

Art. 6

Il comune nel cui territorio è previsto il sito di utilizzo delle terre e rocce da scavo è onerato ad esercitare la propria vigilanza al fine di verificare il rispetto di quanto contenuto nella dichiarazione.
Il presente documento è inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e al sito istituzionale reperibile all'indirizzo www.artasicilia.it.
  L'Assessore: INTERLANDI 

(2007.28.2017)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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