REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 10 AGOSTO 2007 - N. 36
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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CIRCOLARI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


CIRCOLARE 24 luglio 2007, n. 9.
Istruzioni per le operazioni di compilazione, rilascio e restituzione del tesserino regionale di caccia - stagione venatoria 2007/2008.

Distribuzione ai comuni
I tesserini regionali di caccia verranno consegnati ai comuni dall'unità operativa-ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale competente per territorio, a seguito di una specifica richiesta di fabbisogno. Gli addetti incaricati del ritiro rilasceranno una ricevuta con l'indicazione del numero complessivo dei tesserini presi in consegna ed il primo e l'ultimo numero di serie degli stessi.
Unitamente ai tesserini regionali, la ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale fornirà una quantità di calendari venatori 2007/2008 tascabili pari al numero dei tesserini consegnati, aumentato del 10%. Tali calendari verranno consegnati dai comuni ai cacciatori ed a coloro i quali ne faranno richiesta.
Consegna ai cacciatori
1) I tesserini dovranno essere compilati e consegnati agli interessati da personale avente un rapporto di dipendenza con il comune, in locali a disposizione del comune medesimo.
Il tesserino verrà rilasciato esclusivamente ai cacciatori residenti nel comune, previo accertamento della residenza.
In caso di cacciatori trasferiti da un comune ad altro comune, la residenza dovrà risultare ufficialmente in vigore al momento della consegna del tesserino per la stagione venatoria 2007/2008 ed il comune di nuova residenza dovrà segnalare l'avvenuta consegna del tesserino al comune di provenienza, anche se posto fuori dalla Regione siciliana.
Gli uffici del comune riporteranno nel tesserino regionale, al momento del ritiro, gli AA.TT.CC. di ammissione risultanti esclusivamente dall'elenco nominativo dei cacciatori trasmesso dalla U.O. - Ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale competente per territorio, nonché gli eventuali AA.TT.CC. (nel numero massimo di quattro) scelti dal cacciatore, con l'esclusione dell'A.T.C. PA3 (Ustica), per la caccia alla sola selvaggina migratoria.
2)  Gli uffici del comune dovranno:
A) farsi esibire dall'interessato i seguenti prescritti documenti:
a)  licenza di porto d'armi per uso caccia;
b)  attestazione del versamento dei premi e connesse polizze assicurative previste dall'art. 17, comma 7, della legge regionale n.33/97. La copertura assicurativa prescritta può essere garantita anche attraverso una sola polizza ed il relativo premio che, in ogni caso, deve essere pagato esclusivamente tramite banca o ufficio postale;
c)  attestazione del versamento della tassa di concessione governativa pari a _ 168,00, effettuato sul c/c postale n. 8904 intestato a "Agenzia delle entrate - Ufficio di Roma 2 - tasse concessioni governative - Sicilia";
d)  attestazione del versamento della addizionale di E 5,16, recante la causale "Art. 24, legge n. 157/92". Tale addizionale deve essere versata sul medesimo c/c postale della tassa di concessione governativa di cui al precedente punto, sommando i due importi (punto c + d) e specificandone a tergo la causale;
e)  attestazione del versamento della tassa di concessione governativa regionale (art. 30, legge regionale n. 33/97), pari a E 84,00, per il solo ambito territoriale di caccia di residenza del cacciatore, effettuato sul c/c postale n. 10575900 intestato al "Banco di Sicilia Cassiere della Regione siciliana".
La sezione del/dei suddetto/i bollettino/i di c/c postale recante la dicitura "Attestazione di versamento" dovrà essere trattenuta dall'ufficio del comune all'atto della consegna del tesserino. Soltanto nel caso in cui il cacciatore ha ceduto la predetta " ai competenti uffici governativi ai fini del rinnovo della licenza di porto d'armi per uso di caccia, in sostituzione potrà essere accettata fotocopia del suddetto bollettino di c/c postale recante la dicitura "Ricevuta di versamento".
La validità annuale della tassa di concessione governativa regionale, nell'importo base di E 84,00, decorre dalla data di rilascio della licenza;
f)  attestazione del versamento della tassa di concessione governativa regionale (art. 13, legge regionale n. 7/2001), pari a E 14,28 per ogni ambito territoriale di caccia in cui il cacciatore è stato ammesso oltre quello di residenza, per un massimo di tre ambiti. Tale è l'importo nel caso di ammissione ad un solo ambito, nel caso di ammissione a due ambiti l'importo è pari a E 28,56, nel caso di ammissione a tre ambiti l'importo è pari a E 42,84;
g)  attestazione del versamento di E 5,16 ad ambito territoriale di caccia, soltanto da parte dei cacciatori che intendono esercitare la caccia alla sola selvaggina migratoria (fino ad un massimo di quattro ambiti).
Le tasse di cui ai punti e, f, e g, possono essere pagate mediante unico versamento cumulativo, da effettuare sul predetto c/c n. 10575900 intestato al Banco di Sicilia - cassiere della Regione siciliana, recante rispettivamente le causali: "Tassa di CC.GG. regionale E 84,00", "Tassa ammissione AA.TT.CC. E ..............................................", "Tassa selvaggina migratoria ambito/i scelto/i" E .........................................".
La sezione del bollettino di c/c postale relativa all'attestazione di versamento dovrà essere trattenuta dall'ufficio del comune all'atto del rilascio del tesserino venatorio.
Si riporta di seguito la tabella esemplificativa dei vari casi di versamenti cumulativi delle tasse indicate ai punti e, f, e g:






B) compilare, a macchina o in stampatello con grafia chiara, i primi tre fogli del tesserino venatorio, completandoli in ogni loro parte ed in particolare indicando la sigla dell'ambito territoriale di caccia di residenza, degli ulteriori ambiti territoriali di caccia in cui il cacciatore risulta ammesso, nonché degli eventuali ambiti scelti per la caccia alla sola selvaggina migratoria. Si precisa a tal proposito che la scelta degli ambiti territoriali di caccia per la selvaggina migratoria non può avvenire successivamente al ritiro del tesserino.
Il primo foglio del tesserino resta incorporato nel tesserino stesso; il secondo foglio, recante la dicitura "Parte da trasmettere alla ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale competente per territorio" deve essere trasmesso entro il termine appresso indicato; il terzo, recante la dicitura "Parte per il comune", deve essere conservato agli atti del comune;
C)  annullare, mediante perforazione, le caselle relative agli AA.TT.CC. di ammissione rimaste inutilizzate;
D)  riportare nella corrispondente scheda dell'apposito schedario dei tesserini venatori rilasciati, il numero del tesserino consegnato;
E)  nel caso in cui la tassa di concessione governativa sia prossima alla scadenza o, comunque, scada prima della chiusura della stagione venatoria, gli uffici del comune dovranno riportare sull'apposito spazio posto nella copertina del tesserino la data di scadenza. Il cacciatore, al momento del rinnovo, dovrà recarsi con il tesserino nuovamente al comune che lo ha rilasciato per la conferma della validità del tesserino stesso.
3)  Il cacciatore che ha esibito regolare documentazione, al momento di ritirare il tesserino, deve sottoscrivere la dichiarazione presente nel retro dei fogli del tesserino destinati al comune ed alla ripartizione competente per territorio.
Altri adempimenti dei comuni
I comuni devono rimettere alla ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale di rispettiva competenza, non oltre la data dell'11 febbraio 2008, il prescritto schedario dei tesserini rilasciati per la stagione venatoria 2007/2008 (anche su supporto informatico, in formato "excel", completo di codice fiscale dei cacciatori) unitamente alle sezioni o riquadri di cui è fatto cenno nel superiore paragrafo alla lettera B.
Entro la suddetta data, i comuni trasmetteranno alla U.O. - Ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale competente la richiesta di fabbisogno di tesserini per la stagione venatoria 2008/2009.
In caso di deterioramento o smarrimento del tesserino regionale, il cacciatore ne richiederà uno nuovo ed il comune rilascerà il tesserino aggiungendo in esso la dicitura "duplicato" in tutte le tre sezioni o riquadri, avendo cura di annotare gli estremi del nuovo tesserino rilasciato sulla corrispondente scheda del sopracitato schedario.
Il tesserino deteriorato dovrà essere riconsegnato al comune che lo conserverà e lo rimetterà alla ripartizione unitamente alla sezione o riquadro del tesserino duplicato.
In caso di smarrimento, il cacciatore dovrà consegnare al comune copia della denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. La copia della denuncia sarà trasmessa, sempre alla R.F.V.A., unitamente alla sezione del tesserino duplicato.
Resta di competenza del comune di residenza il controllo sulla regolare restituzione del tesserino da parte dei cacciatori entro il 31 marzo 2008.
Il comune ritira il tesserino verificando se l'ultima pagina relativa al "Riepilogo abbattimenti stagione venatoria 2007/2008" risulta debitamente compilata.
All'atto della restituzione dovrà essere compilata, a cura degli uffici del comune, a macchina o in stampatello e con grafia chiara, la pagina del tesserino all'uopo predisposta. Nella prima parte (che deve restare incorporata al tesserino) dovrà essere riportata la data di restituzione, il timbro del comune e la firma dell'addetto. Nella seconda parte dovrà essere riportato il numero del tesserino, il numero della licenza di caccia, nome, cognome, la data di restituzione, il timbro del comune e la firma dell'addetto. Quest'ultima parte dovrà essere consegnata al cacciatore quale ricevuta di avvenuta restituzione.
Nel caso di restituzione attraverso le associazioni venatorie riconosciute, queste ultime dovranno rilasciare al cacciatore apposita dichiarazione attestante l'avvenuta restituzione ai comuni entro la data stabilita.
I comuni hanno l'obbligo di inviare entro il 15 aprile 2008 alla U.O. - Ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale territorialmente competente i tesserini che sono stati regolarmente restituiti.
Si informano i comuni che un eventuale ritardo nell'inoltro dei tesserini alle UU.OO. - Ripartizioni faunistico-venatorie ed ambientali può comportare l'inapplicabilità delle relative sanzioni amministrative ai cacciatori inadempienti e/o ritardatari nella consegna dei tesserini, a causa della decorrenza dei termini previsti dalla normativa vigente, con conseguente danno erariale per l'Amministrazione regionale.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e trasmessa ai comuni per il tramite delle UU.OO. - Ripartizioni faunistico-venatorie ed ambientali.
Il dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali: MORALE
(2007.31.2242)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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