REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 3 AGOSTO 2007 - N. 34
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


Considerato, altresì, che con la successiva delibera di Giunta regionale n. 126 del 5 aprile 2007, sono state apportate ulteriori rettifiche ed integrazioni alla precitata deliberazione della Giunta di governo n. 23 del 21 febbraio 2007, relativa a "Rete regionale delle strutture residenziali R.S.A.";
Ritenuto di dovere dare attuazione alle predette delibere di Giunta regionale n. 23 del 21 febbraio 2007 e n. 126 del 5 aprile 2007 adottando il "Documento di programmazione della rete regionale delle strutture residenziali R.S.A.";


Decreta:


Art. 1

In attuazione delle delibere di Giunta regionale n. 23 del 21 febbraio 2007 e n. 126 del 5 aprile 2007, è approvato nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, il "Documento di programmazione della rete regionale delle strutture residenziali R.S.A.".

Art. 2

Applicando lo standard di 4 p.l. over 69 il fabbisogno di p.l. complessivo per singola provincia è il seguente:





Il dato programmato in sede provinciale deve essere ridotto dei p.l. di R.S.A. pubblici, già realizzati anche se non attivati e di quelli per cui è stato già previsto il finanziamento regionale all'interno delle risorse di cui all'art. 20, legge n. 67/88, nonché di quelli privati già autorizzati dalle aziende sanitarie locali, che nel termine di trenta giorni previsto dall'allegato documento di programmazione presentino la prescritta istanza di accreditamento. Detto termine di trenta giorni è da intendersi perentorio ed il suo infruttuoso decorso, al pari dell'eventuale rigetto dell'istanza, comporta la decadenza dell'autorizzazione.
In caso di istanze eccedenti il numero massimo programmato ed al fine di garantire una risposta esaustiva sul territorio provinciale, tutte le richieste saranno ricondotte al modulo minimo di 40 p.l., fermo restando quanto previsto al punto 2.7 dell'allegato.

Art. 3

Per la programmazione e realizzazione delle R.S.A., occorre acquisire il preventivo parere di coerenza alla programmazione sanitaria, ai sensi dell'art. 8/ter del decreto legislativo n. 502/92 e successive integrazioni e modifiche, così come stabilito dall'art. 1 del decreto n. 463/2003. La richiesta di parere di compatibilità alla programmazione sanitaria deve essere inviata all'Assessorato regionale della sanità - dipartimento Ispettorato regionale sanitario con raccomandata A/R esclusivamente da parte del comune nel cui territorio deve essere realizzata la struttura e va corredata dal progetto di massima, con una preventiva relazione tecnico-sanitaria a firma del responsabile del dipartimento per l'integrazione socio-sanitaria o, in sua assenza, del direttore sanitario aziendale in cui, sulla scorta degli standard fissati nell'allegato 1, venga espresso motivato avviso sulla compatibilità della richiesta con il numero di p.l. in R.S.A. già esistenti o in corso di realizzazione, sia pubblici che privati, in rapporto al fabbisogno sanitario complessivo e a quello del distretto e/o dei distretti da servire e all'epidemiologia dello stesso territorio.
Nella stessa dovrà essere anche specificato se esistono già precedenti domande per la realizzazione di strutture similari anche se riscontrate precedentemente negativamente dall'Assessorato regionale della sanità. Soltanto dopo che sia stato rilasciato da parte dell'Assessorato regionale della sanità - dipartimento ispettorato regionale sanitario - il parere favorevole di compatibilità alla programmazione sanitaria, il comune potrà procedere nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni.
Al fine di permettere la corretta attuazione del programma di cui all'art. 1, i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali sono tenuti a fornire al dipartimento I.R.S. i dati riguardanti le R.S.A. pubbliche e private, aggiornati al 30 aprile 2007, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta ed utilizzando esclusivamente la modulistica che sarà fornita.

Art. 4

Le istanze pregresse per la realizzazione delle R.S.A. già inviate dalle strutture o dai comuni, se non riscontrate o riscontrate negativamente dalla Regione, per l'assenza dello strumento di programmazione, qualora il legale rappresentante sia ancora interessato alla richiesta e sempre nel limite della disponibilità di p.l. di cui all'art. 2, devono essere ripresentate entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto. Trascorso tale termine, le pregresse istanze saranno considerate nulle.

Art. 5

In caso di richieste eccedenti il numero di p.l. disponibili, sono stabiliti i seguenti criteri prioritari di valutazione:
a)  provvedimento giurisdizionale esecutivo;
b)  strutture R.S.A pubbliche;
c)  ricorsi giurisdizionali pendenti alla data del presente decreto;
d)  istanze che precedono temporalmente.

Art. 6

L'attivazione dei nuovi posti letto è subordinata alla preventiva autorizzazione finanziaria rilasciata dal dipartimento A.S.O. per la copertura dei maggiori oneri.

Art. 7

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria centrale dell'Assessorato della sanità per la registrazione e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione in parte I.
Palermo, 20 giugno 2007.
  LAGALLA 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità in data 16 luglio 2007, al n. 155.

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(2007.29.2142)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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