REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 3 AGOSTO 2007 - N. 34
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 24 luglio 2007.
Campagna vendemmiale 2007/2008.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, modificato con D.P.R. 24 marzo 1981, n. 218 - Esercizio nella Regione siciliana delle attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;
Vista la legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 e successive modificazioni, circa le nuove disposizioni per la lotta contro la sofisticazione dei vini e per il potenziamento del servizio regionale repressione frodi vinicole;
Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante "Disposizioni di attuazione delle normative comunitarie concernente l'organizzazione comune di mercato (O.C.M.) del vino";
Visto l'art. 9, comma 1, della sopra citata legge che demanda alle regioni la competenza di determinare il periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite;
Visto l'art. 14 della sopra citata legge che stabilisce il termine ultimo di detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici, a decorrere dal 30° giorno dalla fine del periodo vendemmiale, determinato con provvedimento delle regioni ai sensi dell'art. 9, comma 1;
Visto l'art. 1 del regolamento della C.E. n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che ha stabilito che la campagna vendemmiale abbia inizio il 1° agosto di ogni anno;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2000, circa le modalità di applicazione del divieto di vinificazione delle uve da tavola;
Considerato che la vigente normativa comunitaria prevede, quale termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni di raccolta delle uve e produzione vinicola, per la campagna 2007/2008, il 10 dicembre 2007;
Considerato che occorre determinare, per la campagna vendemmiale 2007/2008, il periodo vendemmiale, nonché il periodo delle fermentazioni e delle rifermentazioni nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale sopra specificata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;
Per quanto specificato in premessa;

Decreta:
Art. 1
Periodo vendemmiale

1) Per la campagna vendemmiale 2007/2008 il periodo entro cui possono avere luogo le operazioni di raccolta delle uve destinate alla vinificazione ha inizio il 1° agosto e termina il 10 novembre 2007.
2)  Tale periodo è prorogato al 10 dicembre 2007, nel territorio delle province di Agrigento, Caltanissetta e Catania, esclusivamente per le uve da tavola destinate alla trasformazione in mosto per la produzione di succhi d'uva, negli stabilimenti a ciò appositamente destinati, che hanno presentato dichiarazione d'inizio attività, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 19 dicembre 2000, al competente ufficio unità operativa n. 29 - repressione frodi vinicole, servizio V - produzione vegetale, dipartimento interventi strutturali.
Art. 2
Periodo fermentazioni

1)  Per la campagna vendemmiale 2007/2008, il periodo entro cui possono avere luogo le fermentazioni e le rifermentazioni inizia l'1 agosto e termina il 30 novembre 2007.
2)  Le fermentazioni spontanee, che avvengono al di fuori del periodo stabilito, devono essere immediatamente comunicate, a mezzo telegramma, telefax o sistemi equipollenti riconosciuti, al competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi.
3)  E' vietata qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito, fatta eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti e dei mosti parzialmente fermentati frizzanti, nonché per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati.
Art. 3
Detenzione sottoprodotti

1)  La detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal 30° giorno dalla fine del periodo vendemmiale, così come determinato al precedente art. 2 del presente provvedimento.
Gli organi preposti alla vigilanza per la repressione delle frodi sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.
I sindaci dei comuni della Regione siciliana sono incaricati di disporre la pubblicazione del presente decreto nei rispettivi albi comunali.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 luglio 2007.
  LA VIA 

(2007.30.2201)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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