REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 27 LUGLIO 2007 - N. 33
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 11 luglio 2007.
Disposizioni per l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi delle vigne ad IGT.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto presidenziale n. 4037 del 9 ottobre 2006, di conferimento dell'incarico di dirigente generale del dipartimento interventi strutturali in agricoltura;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, modificato con D.P.R. 24 marzo 1981, n. 218-Esercizio nella Regione siciliana delle attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
Visto il regolamento CE n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
Visto il regolamento CE n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento CE n. 1493/99;
Vista la legge n. 164 del 10 febbraio 1992, recante "Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini", che agli artt. 14 e 15 detta le disposizioni per la denuncia delle superfici vitate e la costituzione degli albi dei vigneti DOCG, DOC e degli elenchi delle vigne ad IGT ed all'art. 16 detta le disposizioni sulla denuncia di produzione delle uve e della produzione generale vitivinicola;
Visto il decreto 26 luglio 2000 del Ministro delle politiche agricole e forestali, concernente termini e modalità per la dichiarazione delle superfici vitate;
Visto il decreto 27 marzo 2001 del Ministro delle politiche agricole e forestali, concernente le modalità per l'aggiornamento dello schedario viticolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG, DOC e negli elenchi delle vigne IGT;
Visto l'accordo del 25 luglio 2002 tra il Ministro delle politiche agricole e forestali e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano per la determinazione dei criteri per l'istituzione e l'aggiornamento degli albi dei vigneti D.O. e degli elenchi delle vigne ad IGT;
Visto il decreto 28 dicembre 2006 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, recante disposizioni sulla denuncia annuale delle uve DOCG, DOC ed IGT e la certificazione delle stesse produzioni;
Tenuto conto che gli albi delle DOCG e delle DOC della Regione siciliana, istituiti ai sensi della legge n. 164/92, sono tenuti presso le camere di commercio, industria ed artigianato;
Ritenuto di dovere procedere all'istituzione degli elenchi delle vigne ad IGT per la Regione siciliana;
Ritenuto di dovere, pertanto, emanare le disposizioni per la costituzione dei suddetti elenchi;

Decreta:


Art.  1

Sono istituiti gli elenchi delle vigne IGT della Regione siciliana.
Le norme, i termini e le procedure per la loro istituzione, tenuta ed aggiornamento vengono stabiliti nell'allegato documento, che fa parte integrante del presente decreto.

Art.  2

Il presente decreto verrà trasmesso per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 luglio 2007.
  MORALE 

Allegato
DISPOSIZIONI PER L'ISTITUZIONE, LA TENUTA E L'AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI DELLE VIGNE AD IGT

1.  Premesse
Tenuto conto di quanto previsto dal decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dall'accordo 25 luglio 2002 tra il Ministero e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, nonché di quanto previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana n. 49 del 28 febbraio 2007, a partire dalla presente campagna vendemmiale, la rivendicazione annuale delle produzioni dei vini ad IGT potrà essere effettuata esclusivamente per le uve provenienti dai relativi vigneti preliminarmente iscritti negli elenchi delle vigne ad IGT. Il presente provvedimento, recependo i suddetti decreti, stabilisce le norme per l'istituzione, tenuta ed aggiornamento degli elenchi delle vigne ad IGT.
2.  Definizioni
2.1.  Elenco delle vigne ad IGT
Per ciascun vino ad indicazione geografica tipica, i rispettivi terreni vitati devono, su richiesta dei conduttori interessati, essere iscritti in un apposito elenco denominato "Elenco delle vigne del vino..." seguito dalla rispettiva indicazione geografica tipica. La rivendicazione, produzione e commercializzazione di un vino ad IGT potrà avvenire esclusivamente per le uve provenienti dai terreni vitati preliminarmente iscritti a tale elenco. A meno che non si richiedano specifiche distinzioni, la dicitura "elenco delle vigne IGT" sarà di seguito indicata con il termine "elenco".
2.2.  Conduttore
E' la persona fisica o giuridica che esercita l'attività agricola e che comprova, con idoneo titolo debitamente registrato, il possesso delle superfici vitate (proprietà, affitto o comodato). Ogni conduttore è identificato nell'elenco con un proprio codice valido per tutte le possibili iscrizioni (codice fiscale che si identifica con il CUAA).
2.3.  Superficie vitata
La superficie vitata da prendere in considerazione per le iscrizioni dei vigneti negli elenchi di che trattasi è quella definita dalle disposizioni di cui all'art. 1, comma 6, del decreto ministeriale 26 luglio 2000 e dalla circolare dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste n. 289 del 18 dicembre 2000. La superficie vitata da iscrivere negli elenchi IGT deve tener conto di quanto previsto nei rispettivi disciplinari di produzione di ciascuna IGT. In ogni caso, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 27 marzo 2001, la superficie vitata assunta a base delle determinazioni è quella registrata nella dichiarazione delle superfici vitate (mod. B1 - AGEA). La superficie vitata oggetto di iscrizione deve essere in regola con la vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.
2.4.  Unità vitata
Elemento di base della dichiarazione delle superfici vitate - schedario viticolo. E' definita come una superficie continua coltivata a vite che ricade su una sola particella catastale e che è omogenea per le seguenti caratteristiche: tipo di possesso, destinazione produttiva, irrigazione, tipo coltura, forma di allevamento, sesto di impianto, vitigno (è tuttavia consentita la presenza di altri vitigni purché gli stessi non superino il 15% del totale), anno di impianto, etc.
2.5.  Vigneto
E' l'unità di base iscrivibile ad un elenco compatibile con le condizioni previste dal relativo disciplinare di produzione. Può essere costituito da una o più unità vitate.
2.6.  Dichiarazione
Dichiarazione delle superfici vitate di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 26 luglio 2000 (mod. B1 - AGEA).
2.7.  Indicazione geografica tipica (IGT)
Nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto mosto o vino che ne deriva.
3.  Presentazione delle domande di iscrizione agli elenchi IGT
3.1.  La domanda di iscrizione all'elenco delle vigne ad IGT, redatta utilizzando il mod. 1 in allegato e firmata dal conduttore o da un suo delegato, deve essere presentata allo Sportello AGEA - Regione operante sul territorio della provincia in cui ricade la superficie vitata da iscrivere. Il suddetto mod. 1 di domanda sarà disponibile sul sito internet della Regione siciliana - Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, servizio V - U.O. 23 (www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste).
3.2.  In caso di aziende con superfici vitate da iscrivere nell'elenco, ricadenti su più province, dovranno essere presentate distinte domande per ciascuna parte di vigneto, presso gli sportelli AGEA - Regione delle rispettive province interessate.
3.3.  Nei casi di iscrizione degli stessi vigneti in più elenchi (per i territori in cui coesistono più di una IGT), tale richiesta verrà effettuata attraverso l'opportuna compilazione del mod. 1 di domanda.
3.4.  Al fine di semplificare le procedure di iscrizione e di gestione degli elenchi, qualora un vigneto possieda le caratteristiche per la produzione di tipologie diverse di vino (es. IGT Sicilia Insolia e IGT Sicilia Bianco), l'iscrizione andrà effettuata per la tipologia monovarietale, fermo restando la possibilità in fase di rivendicazione di destinare la produzione alle altre tipologie consentite. Pertanto sarà sufficiente che un'unità vitata, ove ricorrano le condizioni, sia iscritta alla relativa tipologia monovarietale, per potere successivamente rivendicare le diverse tipologie possibili previste dal disciplinare.
3.5.  I conduttori che conferiscono totalmente le uve alle cantine sociali o ad altri organismi associativi possono delegare gli organismi di appartenenza a presentare la richiesta. Tale richiesta potrà essere presentata sotto forma di elenco riepilogativo, contenente in ogni caso tutti gli elementi di cui al mod. 1 di domanda, completo delle deleghe autenticate nei modi di legge, rilasciate dai conduttori.
3.6.  Le richieste effettuate secondo le modalità previste al superiore punto 3.5 potranno essere inoltrate anche dai CAA.
3.7.  Il mod. B1 - AGEA cui si farà riferimento nella richiesta di iscrizione dovrà risultare aggiornato sia nella parte anagrafica (Quadro A) che in quella relativa alle unità vitate aziendali (Quadro B). L'eventuale aggiornamento potrà avvenire anche contestualmente alla presentazione della richiesta di iscrizione fermo restando, in tali casi, la presentazione della necessaria documentazione.
3.8.  La domanda di iscrizione dovrà essere presentata entro il 30 giugno di ogni anno, al fine di avere diritto all'utilizzo dell'indicazione geografica tipica nella vendemmia dell'anno in corso.
Per la vendemmia 2007 il termine di scadenza per la presentazione della domanda è fissato al 30 ottobre 2007.
4.  Istruttoria della domanda
4.1.  Al momento della presentazione della domanda, lo sportello AGEA - Regione procederà all'incrocio dei dati nella stessa contenuti con quelli presenti nel fascicolo informatico del potenziale viticolo - SIAN (così come già forniti dal conduttore nella dichiarazione di superfici vitate mod. B1 - AGEA), verificando altresì la corrispondenza del vigneto con quanto previsto dal disciplinare di produzione dell'IGT per la tipologia di prodotto per la quale è stata presentata la richiesta.
4.2.  Completata la fase di verifica, lo sportello AGEA - Regione procederà contestualmente all'aggiornamento informatico del potenziale viticolo ed al rilascio all'interessato di copia del mod. B1 - Agea, Quadro C, contenente tutte le unità vitate per le quali è stata accettata la richiesta di iscrizione all'elenco e allegando, in caso di accettazione parziale, apposito modello riportante le unità vitate per le quali non è stata accolta la richiesta e le relative motivazioni (es. carenza documentale, unità vitata cessata, caratteristiche della superficie vitata non coerenti con quanto previsto dal disciplinare di produzione della relativa IGT, ecc.).
4.3.  Nella suddetta copia del mod. B1 - AGEA Quadro C, sarà altresì riportato il "numero di matricola" assegnato per l'iscrizione all'elenco che dovrà essere riportato dal conduttore, all'atto della rivendicazione della produzione ad IGT, nella modulistica relativa alla denuncia annuale delle uve da presentare alla competente camera di commercio entro il 10 dicembre di ciascun anno, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2006.
4.4.  In caso di carenza documentale o di irricevibilità della domanda (es. incompletezza dei dati, domanda con firma non autenticata, ecc.), lo sportello AGEA - Regione segnalerà su apposito modello, da consegnare alla ditta richiedente, le motivazioni della mancata iscrizione e/o l'eventuale elencazione dei documenti da integrare ai fini dell'iscrizione.
4.5.  Completata la fase di iscrizione dei vigneti agli elenchi delle vigne IGT, entro il 10 novembre 2007 gli sportelli AGEA - Regione delle sedi provinciali provvederanno a trasferire gli elenchi all'unità operativa 23 dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste ed alle competenti camere di commercio. Gli elenchi costituiranno la base per le successive verifiche da parte della camera di commercio nella fase di denuncia annuale della produzione delle uve e di rivendicazione delle produzioni dei vini.
4.6.  Al fine di esercitare l'opzione vendemmiale tra varie indicazioni geografiche tipiche coesistenti per lo stesso vigneto (art. 7, comma 3, legge n. 164/92), il vigneto deve essere iscritto distintamente in ogni elenco (vedi precedente punto 3.3). In tale caso, la resa di produzione per ettaro non potrà superare il limite più restrittivo tra quelli stabiliti nei disciplinari di produzione delle rispettive IGT.
5.  Aggiornamento e revisione degli elenchi
5.1.  Le richieste di nuova iscrizione o le variazioni inerenti la conduzione e la consistenza dei terreni vitati già iscritti agli elenchi, nonché la cancellazione dei vigneti dagli stessi, devono essere presentate presso i competenti uffici preposti all'aggiornamento del potenziale viticolo, entro il 30 giugno di ogni anno utilizzando il mod. 1 di domanda.
5.2.  L'istruttoria di tali richieste verrà effettuata secondo quanto già previsto al paragrafo 4.
5.3.  Completata la fase istruttoria, e comunque entro il 30 settembre di ciascun anno, gli uffici di cui al punto 5.1 provvederanno a trasmettere gli elenchi aggiornati all'unità operativa 23 dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste ed alle competenti camere di commercio.
5.4.  Tutti i successivi aggiornamenti del mod. B1 - AGEA (sia del Quadro A che del Quadro B) effettuati dai conduttori a seguito di cessazione di unità vitate (per alienazione, cambi di conduzione o per estirpazione del vigneto), qualora interessino unità vitate già iscritte all'elenco, comporteranno anche l'automatico aggiornamento del Quadro C, e quindi l'eliminazione delle relative superfici vitate dall'elenco.
5.5.  Nei casi di cui al precedente punto 5.4. sarà cura del nuovo conduttore (in caso di trasferimento di conduzione dell'unità vitata) o dello stesso conduttore (all'atto del caricamento dell'unità vitata una volta reimpiantata), qualora intenzionati alla successiva rivendicazione delle produzioni ad IGT, procedere ad una nuova iscrizione delle relative superfici nell'elenco.
(2007.29.2071)
Torna al Sommariohome


003

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 38 -  89 -  44 -  70 -  22 -  72 -