REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 27 LUGLIO 2007 - N. 33
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 13 luglio 2007.
Prescrizione corretta ricerca portatore sano di talassemia.

IL DIRIGENTE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE SANITARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto il decreto 12 agosto 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53 del 27 settembre 1997, parte prima, recante l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni di laboratorio necessarie alla ricerca di portatore di talassemia;
Visti il decreto 11 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 24 gennaio 1998, parte prima, supplemento ordinario, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'elenco delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, erogabili nell'ambito del servizio sanitario regionale e relative tariffe e la circolare esplicativa n. 946 del 2 febbraio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11, parte I, del 7 marzo 1998;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 febbraio 1997, con il quale sono stati determinati i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi, nonché individuati i gradi di complessità dei servizi di medicina di laboratorio, prevedendo laboratori specializzati e laboratori generali di base con settori specializzati;
Visto il decreto n. 890 del 17 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 29 del 28 giugno 2002, recante le direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione siciliana;
Visto il decreto n. 2014 del 4 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 52 del 28 novembre 2003, parte prima, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale, al fine di assicurare specifiche forme di tutela ai pazienti affetti da talassemia, è stata istituita in Sicilia la rete regionale per la prevenzione, sorveglianza, diagnosi e terapia della talassemia ed individuata l'unità operativa di ematologia II con talassemia (già servizio di prevenzione e terapia della talassemia) dell'azienda ospedaliera "V. Cervello" di Palermo, già riconosciuta centro regionale di riferimento per la diagnosi e la terapia fetale delle emoglobinopatie, giusto decreto n. 30441 del 28 ottobre 1999, quale centro di coordinamento della rete regionale di talassemia;
Visto il decreto 18 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 23 gennaio 2004, parte prima, recante modifiche al decreto 12 agosto 1997;
Preso atto delle segnalazioni di non conformità di indagine per talassemia, di cui al decreto 12 agosto 1997 e successive modifiche ed integrazioni, sollevate dal centro di coordinamento della rete regionale di talassemia;
Vista la propria nota prot. n. DIRS/6/1114 del 26 aprile 2006, recante la prescrizione corretta ricerca portatore sano di talassemia;
Preso atto delle risultanze emerse nelle riunioni tecnico-sanitarie del 12 ottobre 2006, 8 novembre 2006, 22 novembre 2006 e 19 dicembre 2006, per una corretta applicazione del protocollo tecnico-diagnostico, di cui all'art. 2 del decreto 18 dicembre 2003, per la diagnosi dello stato di portatore sano di talassemia e/o emoglobinopatie;
Visto il decreto 19 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 26 gennaio 2007, parte prima, recante il rinnovo per il triennio 2007/2009 delle disposizioni del decreto 18 dicembre 2003;
Ritenuto di dovere, pertanto, integrare i decreti 18 dicembre 2003 e 19 gennaio 2007 ed apportare, altresì, le conseguenziali necessarie integrazioni al decreto 28 gennaio 2002, con i relativi codici di identificazione e tariffe per le nuove prestazioni;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art.  1

Per le motivazioni di cui in premessa, il decreto 18 dicembre 2003, art. 2, come rinnovato dal decreto 19 gennaio 2007, per il triennio 2007/2009, viene così integrato:
A  -  Donne in stato di gravidanza
Per le donne che vengono all'osservazione in gravidanza alla richiesta di elettroforesi dell'emoglobina vanno obbligatoriamente eseguiti gli esami di seguito indicati, sempre che i predetti esami non siano stati già precedentemente effettuati nella loro interezza:
-  Emocromo: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F.L.;
-  Hb  -  Emoglobina A2 - (mediante metodica HPLC);
-  Hb  -  Emoglobina fetale (dosaggio) - (mediante metodica HPLC);
-  Hb  -  Emoglobine anomale (HbS, HbD, HbH, ecc.) - (mediante metodica HPLC);
-  Ferritina [P/(Sg)Er)].
Gli esami verranno prodotti dal laboratorio in triplice copia: una dovrà essere consegnata al medico curante, una alla paziente ed una resterà agli atti del laboratorio.
Gli esiti dell'esame dovranno essere inseriti nella tessera sanitaria regionale quando attiva.
B  -  Prevenzione della talassemia in età fertile
Il medico di medicina generale prescriverà le indagini di prevenzione finalizzate alla corretta diagnosi dello stato di portatore sano di talassemia e/o emoglobinopatie con la richiesta dei seguenti esami:
-  Emocromo: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F.L.;
-  Hb  -  Emoglobina A2 - (mediante metodica HPLC);
-  Hb  -  Emoglobina fetale (dosaggio) - (mediante metodica HPLC);
-  Hb  -  Emoglobine anomale (HbS, HbD, HbH, ecc.) - (mediante metodica HPLC).
Gli esami verranno prodotti dal laboratorio in triplice copia: una dovrà essere consegnata al medico curante, una alla paziente ed una resterà agli atti del laboratorio.
Gli esiti dell'esame dovranno essere inseriti nella tessera sanitaria regionale quando attiva.

Art.  2

Per gli effetti dell'art. 1 del presente decreto, il decreto 11 dicembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni viene integrato dei seguenti codici di identificazione e tariffe:




Art.  3

Nel caso in cui i soggetti di cui alle lett. A e B indicate nell'art. 1 del presente decreto risultino con esami non nella norma devono essere inviati al servizio di talassemia competente per territorio facente parte della rete regionale per la prevenzione, sorveglianza, diagnosi e terapia della talassemia per gli ulteriori approfondimenti.
Il centro regionale di riferimento per la diagnosi e la terapia fetale delle emoglobinopatie, quale centro di coordinamento della rete regionale di talassemia, curerà il corretto desease management del soggetto raccordandosi con il medico di medicina generale e con lo specialista ginecologo.

Art.  4

Le strutture sanitarie pubbliche e private che intendono eseguire prestazioni di laboratorio per la ricerca di portatore sano di talassemia e/o di emoglobinopatie devono possedere un laboratorio con annesso settore specialistico di ematologia ed emocoagulazione con i seguenti ulteriori requisiti minimi:
a)  Requisiti tecnologici
-  analizzatore automatico per conta cellule con almeno sette parametri;
-  HPLC (cromatografia liquida ad alta pressione);
-  apparecchiatura per elettroforesi dell'emoglobina;
b)  Requisiti organizzativi
-  partecipazione annuale ai controlli di qualità (VEQ HbA2 ) rilasciato dalla Società per lo studio delle talassemie ed emoglobinopatie (SoSTE) sulla base dei programmi di qualità stabiliti e coordinati dal centro di coordinamento della rete regionale di talassemia.

Art.  5

I laboratori di analisi pubblici e privati che intendono effettuare le prestazioni di cui all'art. 2 del presente decreto devono dotarsi dei requisiti minimi tecnologici ed organizzativi previsti dall'art. 4 del presente decreto entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
E' fatto carico ai rappresentanti legali dei laboratori di analisi pubblici e privati di inoltrare al centro di coordinamento della rete regionale di talassemia, al dipartimento IRS, servizio 6, ufficio regionale trasfusionale, ed alla competente azienda unità sanitaria locale un'apposita autocertificazione contenente le specifiche delle attività prodotte.
A far data dall'1 ottobre 2007, gli esami di cui all'art. 1 del presente decreto potranno essere effettuati esclusivamente da quei laboratori di analisi pubblici e privati in possesso dei requisiti minimi tecnologici ed organizzativi previsti dall'art. 4 del medesimo decreto.
La competente azienda unità sanitaria locale potrà effettuare le opportune verifiche ispettive.
Quanto sopra, fermo restando che dette prestazioni potranno essere eseguite nei limiti del budget assegnato ad ogni struttura per ciascun anno.

Art.  6

Si fa obbligo ai direttori generali delle aziende unità sanitarie locali della Regione siciliana di dare disposizioni affinché siano effettuati adeguati controlli sull'applicazione del protocollo diagnostico ai fini di una corretta diagnosi dello stato di portatore sano di talassemia e/o emoglobinopatie.
Il presente decreto viene inviato ai direttori generali delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere della Regione siciliana, che provvederanno a notificarlo, ognuno per la propria rispettiva competenza, ai medici di medicina generale, ai laboratori di analisi a gestione diretta e privati preaccreditati. Dell'avvenuta notifica dovrà essere informato il dipartimento IRS, servizio 6, ufficio regionale trasfusionale.
Il presente decreto viene inviato, altresì, al responsabile del centro di coordinamento della rete regionale di talassemia, dell'azienda ospedaliera V. Cervello di Palermo, che provvederà a notificarlo ai responsabili dei centri facenti parte della rete regionale di talassemia. Dell'avvenuta notifica dovrà essere informato il dipartimento IRS, servizio 6, ufficio regionale trasfusionale.
Il presente decreto viene inviato, infine, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso ed entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione.
Agli operatori sanitari di settore è fatto obbligo di rispettarlo e di farlo rispettare.
Palermo, 13 luglio 2007.
  CIRIMINNA 

(2007.29.2076)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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