REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 27 LUGLIO 2007 - N. 33
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 8 maggio 2007.
Cessazione, a decorrere dall'1 gennaio 2007, delle gestioni liquidatorie costituite presso le aziende unità sanitarie locali della Sicilia.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 6, comma 1;
Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Vista la legge regionale 20 agosto 1994, n. 33;
Vista la legge regionale 11 aprile 1995, n. 34;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 39;
Visto il decreto del Presidente della Regione 7 luglio 1995, n. 189;
Visto il decreto del 28 aprile 1995, che ha dettato i criteri per l'individuazione dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature e del personale delle unità sanitarie locali da trasferire alle aziende ospedaliere;
Visti i decreti dal n. 16281 al n. 16305 del 12 luglio 1995, con i quali:
-  sono state istituite le gestioni stralcio delle soppresse unità sanitarie locali ricomprese nell'ambito territoriale delle neo-costituite aziende sanitarie;
-  si è stabilito che la gestione stralcio aveva la durata di 1 anno a partire dal 10 luglio 1995, sia per le aziende ospedaliere che per le aziende unità sanitarie locali;
Visti i decreti con i quali è stata disposta la proroga annuale della gestione stralcio delle aziende sanitarie e per ultimi:
-  per le aziende ospedaliere il decreto n. 25863 del 25 giugno 1998, che ha prorogato la gestione stralcio di dette aziende fino alla data del 31 dicembre 1998;
-  per le aziende unità sanitarie locali il decreto n. 7230 del 30 dicembre 2005, che ne ha prorogato la gestione stralcio fino alla data del 31 dicembre 2006;
Vista la circolare n. 987/99, con la quale, a seguito della chiusura della gestione stralcio presso le aziende ospedaliere in data 31 dicembre 1998, sono state impartite, tra l'altro, disposizioni in ordine all'evidenziazione separata della contabilità relativa alla gestione stralcio disponendo che, per quanto riguarda la contabilità precedente al 10 luglio 1995, le aziende ospedaliere dovevano iscrivere le spese di parte corrente in entrata al capitolo 100 ed in uscita al capitolo 338, mentre le spese in conto capitale dovevano essere iscritte nel bilancia di previsione per l'esercizio 1999;
Vista la legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, art. 24, comma 21, la quale dispone: "Le gestioni liquidatorie costituite presso le aziende unità sanitarie locali cessano dall'1 gennaio 2007; l'Assessorato regionale della sanità determina, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità di chiusura delle predette contabilità con il trasferimento delle situazioni debitorie residue sulle contabilità ordinarie delle aziende";
Vista la nota n. 402 del 5 febbraio 2007, con la quale è stato comunicato al Commissario dello Stato l'intendimento dell'Amministrazione di diramare direttive in ordine alla separazione delle masse patrimoniali (gestione liquidatoria e gestione ordinaria dell'azienda) con appostamento in distinte voci di bilancio, relativamente alle quali questo Assessorato avrebbe provveduto a separata copertura finanziaria per garantire l'equilibrio economico delle gestioni correnti dei bilanci aziendali;
Vista la circolare n. 7 del 4 aprile 2005 "Direttiva sulla contabilità generale delle aziende sanitarie" con la quale sono state impartite, tra l'altro, direttive relativamente all'obbligo da parte delle aziende sanitarie titolari della gestione stralcio di tenere separata la contabilizzazione di tali gestioni da quella ordinaria delle aziende e in particolare è stato evidenziato che "i conti economici e lo stato patrimoniale della gestione ordinaria non devono inglobare le operazioni contabili effettuate per conto della gestione stralcio, per la quale l'azienda titolare dovrà redigere l'apposito rendiconto annuale";
Considerato che, ai sensi della circolare n. 7/2005, i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali nella qualità di commissari liquidatori della gestione stralcio alla data del 31 dicembre 2006 erano tenuti a predisporre apposito rendiconto relativo a tutti i pagamenti effettuati, nonché a tutti i debiti rimasti da pagare e riferiti alla gestione ante 10 luglio 1995;
Ravvisata, pertanto, la necessità, ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, di impartire disposizioni in ordine ai criteri e alle modalità di chiusura delle contabilità delle gestioni liquidatorie con il trasferimento delle situazioni debitorie sulle contabilità ordinarie delle aziende;

Decreta:


Art.  1

Prendere atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 21, della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, le gestioni liquidatorie costituite presso le aziende unità sanitarie locali n. 1 di Agrigento, n. 2 di Caltanissetta, n. 3 di Catania, n. 4 di Enna, n. 5 di Messina, n. 6 di Palermo, n. 7 di Ragusa, n. 8 di Siracusa, n. 9 di Trapani sono cessate a decorrere dall'1 gennaio 2007.

Art.  2

Il direttore generale adotterà apposito atto deliberativo di rendiconto analitico che trasmetterà a questo Assessorato entro il termine perentorio di 45 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
In detto rendiconto finale dovranno essere elencate analiticamente tutte le singole situazioni debitorie, indicando separatamente eventuali situazioni che non siano state già oggetto di assegnazione finanziaria da parte della Regione. Eventuali utilizzi impropri di disponibilità di cassa, correlata alla gestione stralcio e diversamente utilizzata per la gestione corrente, dovranno essere oggetto di specifica rettifica.

Art.  3

Nel caso di situazioni debitorie che non siano state oggetto di assegnazione finanziaria da parte della Regione dovranno essere tenute separate le pratiche di pronta liquidazione e quelle per le quali i procedimenti giudiziari sono ancora pendenti.

Art.  4

Il rendiconto dovrà essere corredato da certificazione che attesti le avvenute verifiche di cui agli artt. 5 e 6, munita di attestazione di conformità da parte del collegio sindacale su tutte le singole posizioni debitorie.

Art.  5

Ai fini dell'inserimento delle partite debitorie nel rendiconto finale delle posizioni pendenti, riguardanti spese correnti, il direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale dovrà procedere a:
1)  verificare la regolarità della documentazione relativa alla fattura (acquisizione di ordine, bolla, fattura, presa in carico e collaudo) o altro titolo di pagamento;
2)  verificare e certificare gli acquisti effettuati a mezzo economato o con procedure dirette, al fine di accertare la legittimità della procedura e la congruità del prezzo;
3)  verificare che i beni oggetto della fornitura non siano stati già posti in pagamento da altra azienda ospedaliera ricadente nel medesimo ambito provinciale;
4)  attestare che il pagamento non è avvenuto;
5)  certificare l'entità dell'eventuale mancanza di disponibilità di somme relative alla gestione stralcio, fermo restando quanto specificato al precedente articolo in merito ad eventuali utilizzi impropri di somme assegnate per la gestione stralcio.

Art.  6

In ordine ai procedimenti giudiziari pendenti (risarcimento danni e altro), l'azienda individuerà a stima il relativo presunto debito, dando contezza dei criteri utilizzati in sede di redazione del rendiconto, valutando, altresì, l'opportunità di definire transativamente la lite, quale delegato della Regione, avvalendosi ove necessario dell'apporto dell'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Art.  7

Il direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale, al fine di evitare un incremento delle spese giudiziarie, nei limiti della disponibilità del bilancio corrente, è autorizzato a procedere al pagamento delle pratiche di pronta liquidazione, tramite adozione di atto deliberativo e fermo restando il preventivo controllo da parte del collegio sindacale sul singolo atto.

Art.  8

Le situazioni debitorie derivanti dal rendiconto finale dovranno transitare esclusivamente dallo stato patrimoniale dell'azienda. Le aziende unità sanitarie locali dovranno procedere a iscrivere nel bilancio di competenza dell'anno 2007 per quanto riguarda lo stato patrimoniale:
-  tra le passività tutti i debiti risultanti dal rendiconto annuale per l'anno 2006, registrando gli stessi nella propria contabilità aziendale in appositi sottoconti dedicati alle operazioni relative alla gestione stralcio;
-  tra le attività dovrà essere trasferita la liquidità di cassa derivante dalla gestione stralcio e dovrà essere istituito apposito sottoconto di tesoreria in cui dovranno essere registrate le operazioni derivanti da detta gestione.
Solo per le partite accertate nel rendiconto e non già oggetto di copertura finanziaria le aziende dovranno iscrivere nei propri bilanci il relativo credito nei confronti della Regione, in apposito conto di bilancia da istituirsi.

Art.  9

Il direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale, per i procedimenti oggetto di giudizio sia pendenti che attivati, a far data dall'1 gennaio 2007 è tenuto a trasmettere all'Avvocatura distrettuale dello Stato competente per territorio, con l'urgenza che il caso richiede, tutti gli elementi ed i documenti che consentano una compiuta difesa della Regione nel merito, atteso che la legittimazione passiva rimane intestata alla Regione. Qualora il fatto che ha dato causa al giudizio si sia originato in un presidio transitato in altra azienda sanitaria, il direttore generale di quest'ultima dovrà fornire la massima collaborazione al direttore dell'azienda unità sanitaria locale per consentire la difesa della Regione.

Art.  10

Le spese in conto capitale ante 10 luglio 1995, poiché correlate a finanziamenti regionali a destinazione vincolata, gravano sull'azienda sanitaria destinataria del bene mobile o immobile e pertanto non vanno iscritte nel rendiconto.

Art.  11

Gli oneri derivanti dal presente decreto troveranno copertura finanziaria con le disponibilità di fondo sanitario.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale dell'Assessorato regionale della sanità per il controllo di competenza, alle aziende unità sanitarie locali territorialmente competenti ed inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 8 maggio 2007.
  LAGALLA 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità in data 3 luglio 2007 al n. 147.
(2007.27.2004)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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