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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETO PRESIDENZIALE 11 luglio 2007. Nuovo elenco dei prezzi unitari per la redazione di progetti di cantieri di lavoro, di cui alla legge regionale 1 luglio 1968, n. 17.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la legge regionale 1 luglio 1968, n. 17 e successive modifiche;
Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7;
Visto, in particolare, l'art. 14 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 201 del 31 maggio 2007, con la quale, su proposta dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici - dipartimento ispettorato tecnico, di cui alla nota prot. n. 36779 del 22 maggio 2007 e relativi allegati, è stato approvato il nuovo elenco prezzi unitari per la redazione di progetti di cantieri di lavoro di cui alla legge regionale n. 17/68;
Ritenuto di dover procedere, in conformità, all'adozione del provvedimento presidenziale conseguenziale;
Decreta:
Art. 1
E' approvato, ai sensi dell' art. 14 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, il nuovo elenco dei prezzi unitari per la redazione di progetti di cantieri di lavoro, di cui alla legge regionale 1 luglio 1968, n. 17, nel testo allegato sotto la lettera "A"della deliberazione della Giunta regionale n. 201 del 31 maggio 2007, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 2
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana a cura dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.
Palermo, 11 luglio 2007.
CUFFARO
Allegato
NUOVO ELENCO PREZZI PER LA REDAZIONE DI PROGETTI DI CANTIERI DI LAVORO DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 1 LUGLIO 1968, N. 17 E SUCCESSIVE MODIFICHE
Premesse
Sono previsti, nel presente elenco, i prezzi dei noli (Parte II), dei trasporti delle materie di risulta (Parte III) e dei materiali (Parte IV) più comunemente adoperati nei progetti di cantieri di lavoro, di cui alla legge regionale n. 17/68 e successive modifiche.
Per quanto riguarda i noli sono sempre compresi e compensati nel prezzo l'uso del mezzo in ottime condizioni di funzionamento, gli oneri di manutenzione, il trasporto dal deposito al cantiere e viceversa (con esclusione dei mezzi pesanti quali: rullo compressore, pala meccanica, escavatore e vibrofinitrice per i quali è stato previsto un compenso a parte) e lo scarico in cantiere. Sono indicati nelle singole voci altri eventuali oneri previsti a carico del noleggiatore, quali: conducente o manovratore, carburante, montaggi e smontaggi e materiale vario di consumo connesso all'uso del mezzo. Dal prezzo è esclusa l'IVA.
Per quanto riguarda i trasporti a discarica delle materie di risulta sono stati previsti due casi: il primo riguarda il trasporto di materie provenienti da scavi o demolizioni eseguiti con mezzo meccanico e che sono caricate sul mezzo di trasporto con mezzo meccanico; mentre il secondo caso riguarda il trasporto di materie provenienti da scavi, demolizioni, dismissioni, ecc. eseguiti a mano (anche con l'aiuto di martello demolitore) e caricate a mano. In questo secondo caso è previsto l'impiego di cassoni scarrabili depositati presso il cantiere, su cui vengono man mano accumulati i materiali di risulta che vengono prelevati, una volta riempiti, da appositi autocarri e svuotati alla discarica.
Per quanto attiene i materiali sono sempre compresi e compensati nel prezzo gli oneri per l'acquisto di materie di prima scelta o di ottima qualità, per il loro trasporto dai luoghi di acquisto al cantiere, per lo scarico in cantiere nei luoghi più idonei. Dal prezzo è esclusa l'IVA.
Per la formazione di prezzi non previsti nel presente elenco prezzi dovrà farsi riferimento agli usuali prezzi di mercato aumentati dei costi per il carico, il trasporto a piè d'opera e lo scarico in cantiere ed il totale dovrà essere incrementato di una percentuale per spese generali ed utili del noleggiatore o del fornitore pari al 15%.
Per materiali da utilizzare nelle isole minori e che non siano presenti in loco potranno essere utilizzati i prezzi di cui alla parte IV maggiorati di una percentuale massima del 30%.
Per la manodopera dovranno adoperarsi, per gli operai qualificati i costi vigenti alla data di redazione del progetto, secondo quanto previsto dai contratti di lavoro di categoria; mentre per gli operai comuni dovrà farsi riferimento a quanto previsto dalle leggi vigenti.
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