REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 20 LUGLIO 2007 - N. 32
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 15 giugno 2007.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Falcone.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Premesso che:
-  con delibera del commissario ad acta n. 185 del 19 giugno 1989, veniva adottato il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Falcone;
-  tale strumento urbanistico, in condivisione del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 170 del 18 aprile 1990, veniva restituito per la rielaborazione parziale con l'assessoriale prot. 30973 del 17 novembre 1990;
-  con delibera n. 81 del 15 giugno 1994, il consiglio comunale di Falcone ha riadottatto lo strumento urbanistico in argomento, rielaborato a seguito del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 170 del 18 aprile 1990;
-  a seguito di quanto espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, con il voto n. 292 del 7 marzo 1996, il piano di che trattasi, con la nota prot. n. 6947 del 17 maggio 96, è stato ritrasmesso al comune in quanto ritenuto da rielaborare parzialmente;
Visto il foglio prot. n. 1717 del 28 febbraio 2005, assunto al protocollo generale di questo Assessorato in data 1 marzo 2005 al n. 13246, con il quale il comune di Falcone ha trasmesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale, con annesso regolamento edilizio, rielaborati a seguito del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 292 del 7 marzo 1996;
Visti gli ulteriori fogli prot. n. 6661 dell'8 agosto 2005, e prot. n. 9939 del 2 dicembre 2005, assunti, rispettivamente, al protocollo di questo Assessorato in data 13 settembre 2005 al n. 55293 e in data 5 dicembre 2005 al n. 73033, con i quali il comune di Falcone ha dato riscontro a quanto richiesto dall'unità operativa n. 4.1/D.R.U. con la nota prot. n. 22593 dell'8 aprile 2005;
Vista la delibera n. 57 del 10 ottobre 2000, con la quale il commissario straordinario del comune di Falcone ha adottato il piano regolatore generale con annessi prescrizioni esecutive e regolamento edilizio rielaborato a seguito del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 29 del 7 marzo 1996;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla delibera del commissario straordinario n. 57 del 10 ottobre 2000,
Vista l'attestazione prot. n. 1716 del 28 febbraio 2006, a firma del segretario comunale di Falcone, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano, nonché attestante acquisizione di n. 26 osservazioni e/o opposizioni avverso il piano regolatore generale adottato;
Visto il fascicolo delle osservazioni presentate avverso il piano adottato nonché i relativi elaborati di visualizzazione delle osservazioni redatti dai progettisti unitamente alla relazione contenente le determinazioni avverso le medesime;
Vista la delibera n. 53 del 17 ottobre 2003, avente ad oggetto deduzioni sulle osservazioni ed opposizioni al piano regolatore generale adottato con la delibera del commissario straordinario regionale n. 57 del 10 ottobre 2000;
Vista la nota prot. n. 31241 del 7 gennaio 2002, con la quale l'ufficio del Genio civile di Messina, in riscontro alla richiesta del comune di Falcone prot. n. 6954 del 4 ottobre 2000, ha rilasciato sugli elaborati il visto ex art. 13 della legge n. 64/74 a conferma del proprio precedente parere reso con provvedimento condizionato prot. n. 20637 del 14 giugno 1994;
Vista la delibera n. 18 del 22 giugno 2005, con la quale il commissario ad acta del comune di Falcone ha adottato il progetto di programmazione commerciale, di cui alla legge regionale n. 28/99 e del D.P.R.S dell'11 luglio 2000;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla delibera del commissario ad acta n. 18 del 22 giugno 2004;
Vista l'attestazione prot. n. 6110 del 26 luglio 2006, a firma del segretario comunale di Falcone e del responsabile dell'area tecnica, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano relativo alla programmazione commerciale, nonché attestante la mancata presentazione di osservazioni e/o opposizioni avverso lo stesso;
Vista la nota prot. n. 19 del 17 marzo 2006, con la quale l'unità operativa n. 4.1/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 8 del 16 marzo 2006, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive
"...Omissis...
2.3)  Dimensionamento del piano regolatore generale
Il progettista riporta in relazione i dati riferiti alla popolazione residente (censimenti ISTAT 1971, 1981, fonti comunali 1991 e 2001) e sulla base di proiezioni delle serie storiche sulla popolazione e sulle famiglie perviene alla previsione della dinamica demografica fino all'anno 2011 che tiene conto sia del soddisfacimento del fabbisogno residenziale che di un incremento delle attività turistiche compatibile con le potenzialità ambientali:

Anno      1971 1981 1991 2001 2011 
Popolazione      2108 2582 2856 - 4506 
Var. %           22,49 10,61 - 57,77 

In ordine al patrimonio edilizio esistente dalla relazione progettuale si evince che il progettista, sulla base della superficie media di un appartamento nel centro urbano pari a 148 mq., calcola il nuovo fabbisogno residenziale in 635 nuovi appartamenti da 500 mc. pari a 317.500 mc. totali.
Adottando, inoltre, un parametro pari a 1,30, quale rapporto vani/abitante, perviene ad una volumetria delle zone C di Falcone centro pari a mc. 111.812 da sommarsi a quello previsto per le zone B3 pari a nuovi 109 vani.
In ordine all'edilizia stagionale, presi in esame i dati relativi ai censimenti 1981 e 1991, il progettista perviene ad una previsione di fabbisogno pari a nuovi n. 1.824 vani per il periodo 1992/2019 con due previsioni in zona C4 per mc. 12.133 ed in zona C per mc. 9.984.
2.4)  Zonizzazione e destinazioni d'uso
Zona A
Nella relazione progettuale, nonché nelle norme di attuazione, tale zona non viene normata in quanto non vengono individuate previsioni compatibili.
Zone B
Tali aree sono state individuate perimetrando il centro abitato attraverso parametri edilizi fissati nelle norme di attuazione, suddividendole in sottozone B1, B2 e B3 in funzione delle specifiche caratteristiche geomorfologiche ed ambientali dei luoghi.
All'interno di tali zone sono consentiti interventi rivolti alla conservazione ed alla trasformazione, anche mediante demolizione e ricostruzione, dell'edilizia esistente e al completamento degli isolati esistenti.
La densità edilizia massima prevista nelle zone B sarà pari a 9 mc./mq. per i lotti inferiori a 120 mq. mentre per i lotti aventi una superficie superiore il volume massimo è pari a 1.000 mc. e quando non sussistano le condizioni precisate nell'art.21 della legge regionale n. 71/78 gli interventi saranno subordinati a pianificazione attuativa.
Le sottozone B1 e B2 differiscono fra di loro per la variazione della densità fondiaria e del rapporto di copertura pari rispettivamente a 4 mc./mq. e 70%, per le zone B1, e 3,83 mc./mq. e 50% per le zone B2.
Nelle zone B3, interessate da realizzazioni di edilizia residenziale pubblica, non sono ammesse ulteriori edificazioni ma solo interventi di manutenzione.
Zone C
Le zone C di espansione residenziale sono state previste tenuto conto dei fabbisogni residenziali. Sono suddivise nelle sottozone C1 (zona di espansione urbana), C2 (zona di espansione urbana), C3 (zona di edilizia stagionale) e C4 (zona per edilizia turistico alberghiera).
La volumetria di progetto delle zone C di Falcone centro, come si desume dalla relazione, ammonta a mc. 111.812.
In ordine all'edilizia stagionale esistono due previsioni, una in zona C4 per mc. 12.133 ed una in zona C per mc. 9.984, per un totale di mc. 22.117.
L'attuazione nelle zone C dovrà avvenire a mezzo di piani particolareggiati o di piani di lottizzazione convenzionata di iniziativa privata.
L'estensione minima dell'intervento è pari a 10.000 mq.
La densità territoriale delle sottozone è la seguente:
-  Zona C1  1,5  mc./mq. 
-  Zona C2  0,75 mc./mq. 
-  Zona C3  0,40 mc./mq. 
-  Zone C4  0,50 mc./mq. 

Zone D
Trattasi di aree per insediamenti produttivi suddivise in tre sottozone D1, D2 e D3 rispettivamente destinate ad insediamenti sottoposti a P.I.P., a cantiere nautico ed a insediamenti produttivi esistenti.
La sottozona D1 è già normata da un P.I.P. ed interessata da urbanizzazioni primarie già finanziate.
La sottozona D2 è destinata a cantiere nautico già esistente, del quale è previsto l'ampliamento.
La sottozona D3 comprende una zona già occupata da insediamenti produttivi misti a residenze nella quale è vietata l'ulteriore edificazione.
Zone E
Tale classificazione riguarda le zone destinate alle attività agricole, zootecniche e connesse.
In base alle diverse caratteristiche vengono suddivise in zone E1 (verde agricolo normale), E2 (aree di mantenimento del verde agricolo organizzato), E3 (verde agricolo normato con D.A.R.T.A., n. 173/D.R.U. del 10 maggio 1999), E4 (verde agricolo di margine urbano), E5 (verde agricolo di tutela del paesaggio agrario), E6 (aree boscate).
Nelle zone E1, destinate ad usi agricoli e ad essi connessi, la densità fondiaria massima è pari a 0,03 mc./mq.
Nelle zone E2 non è consentita alcuna edificazione ma unicamente la conservazione e tutela del patrimonio naturale esistente (colture specializzate e/o irrigue poste in prossimità di zone urbanizzate).
Nelle zone E3, comprese tra l'autostrada e la fascia di rispetto del raddoppio ferroviario, vanno mantenute le edificazioni esistenti ed è consentito solo il loro completamento funzionale mentre non è consentita alcuna edificazione.
Nelle zone E4, area funzionante da filtro fra le zone urbanizzate e le aree agricole produttive, sono ammesse destinazioni d'uso agricole produttive con un indice massimo di fabbricabilità fondiaria pari a 0,03 mc./mq.
Nelle zone E5 si trovano le aree caratterizzate da un paesaggio agrario di particolare pregio le cui costruzioni, destinate ad usi residenziali, non possono superare l'indice di fabbricabilità fondiaria di 0,02 mc./mq.
Nelle zone E6 vengono incluse le parti di territorio individuate nello studio agricolo forestale quale boschi. Sono consentite le opere volte alla tutela, conservazione e utilizzazione del patrimonio naturale esistente.
Nelle zone E1, E2 sono consentite attività di agriturismo e turismo rurale (art. 25 delle norme di attuazione).
Si rileva che le aree E7 e E9 richiamate nello stesso art. 25 delle norme di attuazione, non sono individuate in cartografia.
Zone A/C
Zone dei servizi residenziali intese come aree destinate ad attività pubbliche o di interesse pubblico di livello urbano, di cui agli artt. 3 e 4 del decreto interministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968.
La densità fondiaria massima è pari a 2 mc./mq.
Negli elaborati vengono indicate le attrezzature senza distinzione fra esistenti e di progetto, ed in particolare:
-  nuovo municipio;
-  poliambulatorio;
-  attrezzatura socio-assistenziale e culturale;
-  attrezzatura di interesse collettivo;
-  attrezzatura religiosa;
-  centro servizi per la balneazione;
-  attrezzatura di primo soccorso.
Zona PS
L'area destinata al parco naturale suburbano comprende una zona, ubicata a nord della frazione di Casino di Falcone, di elevato interesse paesaggistico, all'interno della quale è vietata qualsiasi attività edificatoria.
Le previsioni del piano regolatore generale si attuano a mezzo del piano del parco urbano con caratteristiche di piano particolareggiato.
Zone F
Aree destinate ad attrezzature di interesse generale. Dall'elaborato grafico si rilevano le seguenti attrezzature senza distinzione fra esistenti e di progetto:
-  F1   - depuratore;
-  F2   - centro ittico;
-  F3   - caserma Carabinieri;
-  F4   - impianti sportivi;
-  F5   - attrezzatura socio-assistenziale;
-  F6   - cimitero;
-  F7   - centro congressi;
-  F8   - attrezzature ferroviarie;
-  F9   - protezione civile;
-  F10 - centro mercato;
-  F11 - centro servizi della balneazione;
-  F12 - centro primo soccorso a mare.
Per le attrezzature esistenti sono consentite le opere di ristrutturazione interna e qualunque attività edilizia che non alteri i volumi esistenti.
Zone FM
Area delle attrezzature ove sono consentite opere destinate alla fruizione del mare, nonché la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi, realizzate ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76 e successive modifiche ed integrazioni.
Zone F at
Attrezzature di servizio per la balneazione includenti bar, pizzerie, ristoranti, discoteche, impianti sportivi e ricreative da attuarsi a mezzo di piano di lottizzazione convenzionata esteso all'intera superficie, con un indice di fabbricabilità territoriale pari a 0,15 mc./mq.
2.5) Rete distributiva ed esercizio dell'attività commerciale ai sensi della legge regionale n. 28/99
Ad integrazione e parziale modifica del piano regolatore generale è stato adottato il progetto di piano della programmazione del commercio in sede fissa stante che negli elaborati 7/a e 7/b del piano sono state inserite due aree destinate alle medie e grandi strutture di vendita.
Tale previsione risulta adottata con deliberazione del commissario ad acta n. 18 del 22 giugno 2004 e regolarmente pubblicata nei termini dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78.
Risulta inoltre allegata apposita dichiarazione del segretario comunale e del responsabile dell'area tecnica, prot. n. 6110 del 26 luglio 2005, nella quale si certifica che, avverso la delibera di adozione, non sono state presentate osservazioni ed opposizioni.
Dalla relazione generale, nonché dalla successiva relazione integrativa (deduzione verbale commissione consiliare), si evince che sono state previste, dopo lo studio del rapporto abitanti/esercizio e l'analisi delle strutture commerciali già esistenti, due grandi aree commerciali da utilizzare per le medie e grandi strutture di vendita aventi ciascuna una superficie pari a circa mq. 15.000, localizzate la prima in adiacenza alla zona C4 (tav. 5A) e la seconda in prossimità della zona D1 (tav. 5B).
La localizzazione degli esercizi di vicinato, piccole e medie strutture di vendita viene invece prevista nelle zone B2, C1 e C2.
2.6)  Viabilità e infrastrutture
La rete viaria urbana è composta dalla strada nazionale S.S. 113 e dalla serie di strade ortogonali alla stessa. La viabilità extra urbana è caratterizzata dalla presenza dell'autostrada A20 Palermo-Messina, dalla S.S. 113 e dalla ferrovia Palermo-Messina.
Si rileva inoltre la presenza di strade a carattere comunale che, diramandosi dalla S.S. 113, si dirigono verso i comuni dell'interno e verso la frazione di Casino Belvedere.
2.7) Prescrizioni esecutive
Unitamente al piano regolatore generale sono state adottate le prescrizioni esecutive riguardanti tre ambiti di espansione urbana e di completamento.
Tali piani, ristudiati secondo il fabbisogno residenziale occorrente in relazione alle determinazioni del Consiglio regionale dell'urbanistica, con voto n. 292/96, comprendono tre aree, in particolare:
-  le zone C poste a valle della via Nazionale, nei pressi dello svincolo autostradale, denominate Falcone ovest;
-  le zone C poste tra la fascia autostradale e la zona B prospettante la via nazionale, denominate Falcone sud;
-  le zone C poste a ridosso della ferrovia nei pressi della via G. Verdi denominate Falcone est.

  Zone It If Volumetria Abitanti ins. 
Falcone est  C2 0,75     17033 150 
Falcone ovest  C1 1,50     47218 363 
Falcone sud  C1, C2, B3 0,75-1,50 1,08-2,19 10978,50+6962 77 

2.8) Regolamento edilizio
Il regolamento edilizio allegato è composto di n. 8 titoli riguardanti rispettivamente le opposizioni generali, le norme procedurali preliminari all'esecuzione delle opere, norme procedurali durante la esecuzione delle opere, le norme procedurali conclusive delle opere, norme relative ai requisiti tecnico-qualitativi, prescrizioni particolari, norme speciali per edifici a destinazione particolare, lottizzazione di aree a scopo edificatorio, posizioni transitorie e finali.
2.9)  Osservazioni ed opposizioni
Avverso il piano regolatore generale adottato con delibera del commissario straordinario n. 57/2000, sono pervenute n. 26 osservazioni entro i termini di legge.
Le stesse sono state controdedotte dal progettista con apposito parere e visualizzate su elaborati grafici.
Con deliberazione del consiglio comunale n. 53 del 17 ottobre 2003, il consiglio comunale ha preso atto della documentazione relativa alle osservazioni ed opposizioni presentate e ha deliberato di inviarle al Consiglio regionale dell'urbanistica per il relativo esame.
Avverso la pubblicazione avvenuta a seguito dell'adozione della programmazione commerciale con delibera commissariale n. 18/2004, non sono state presentate osservazioni ed opposizioni.
3)  CONSIDERAZIONI
3.1)  Procedure
Avendo riguardo ai profili procedurali, nulla si ha da rilevare stante che:
-  con nota n. 6947 del 17 maggio 1996, questo Assessorato restituiva al comune di Falcone il piano regolatore generale adottato per la rielaborazione parziale a seguito di voto C.R.U. n. 292 del 7 marzo 1996;
-  con delibera n. 38 del 25 giugno 1998, il consiglio comunale dichiarava la propria incompatibilità ai sensi dell'art. 176 dell'O.R.EE.LL.;
-  in data 12 agosto 1998 si insediava il commissario ad acta;
-  in data 8 luglio 1999 il progettista incaricato trasmetteva al consiglio comunale il piano rielaborato;
-  il consiglio comunale, nelle sedute del 10 e 11 novembre 1999, dichiarava ancora una volta la propria incompatibilità e conseguentemente veniva nominato, in data 7 dicembre 1999, un ulteriore commissario ad acta;
-  a seguito delle dimissioni del sindaco, presentate in data 29 febbraio 2000, veniva nominato il commissario straordinario in data 22 marzo 2000 con conseguenti dimissioni del commissario ad acta;
-  in data 10 ottobre 2000 il progettista presentava ulteriori integrazioni al piano, esitate favorevolmente dal dirigente dell'area tecnica;
-  con delibera del commissario straordinario n. 57 del 10 ottobre 2000, veniva adottato lo strumento urbanistico con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio;
-  precedentemente all'adozione è stato acquisito il parere del Genio civile n. prot. 27521 del 1999 e, successivamente all'adozione, ulteriore parere n. prot. 31241 del 7 gennaio 2002, richiamante e confermante il precedente parere, reso nella considerazione che, l'abitato di Belvedere Casino, è stato escluso, con decreto n. 776/2001, dalle aree classificate nella carta del rischio idrogeologico allegata al decreto n. 298/41, come a rischio di frana molto elevato;
-  sono state osservate le prescrizioni di legge relative alla pubblicazione e al deposito del progetto di piano, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
-  avverso al piano sono state presentate, entro i termini, n. 26 osservazioni-opposizioni;
-  alle osservazioni-opposizioni presentate risultano allegate le controdeduzioni da parte del progettista;
-  con deliberazione del consiglio comunale n. 53 del 17 ottobre 2003, il consiglio comunale ha preso atto della documentazione relativa alle osservazioni ed opposizioni presentate ed ha deliberato di inviarle al Consiglio regionale dell'urbanistica per il relativo esame;
-  è allegata la dichiarazione congiunta del tecnico e del progettista sullo stato di consistenza delle aree destinate ad attrezzature e servizi pubblici indicati negli atti progettuali;
-  con deliberazione n. 18/2004, è stata adottata la programmazione commerciale, regolarmente pubblicata ed avverso la quale non sono state presentate osservazioni ed opposizioni.
3.2)  Cartografia
Essendo stato il comune di Falcone oggetto di una notevole attività edificatoria, la cartografia è aggiornata con le concessioni edilizie rilasciate fino al 1996 nonché con le varianti approvate.
Dovranno essere individuate inoltre le emergenze così come individuate nelle linee guida del P.T.P.R. - vedi scheda allegata.
Si rileva infine che nella tavola 7ª, relativamente alla zona F at non vi è corrispondenza fra la retinatura in legenda e quella relativa alla zonizzazione.
3.3)  Geologia
Il progetto di piano è corredato dallo studio geologico redatto dal dott. Giuseppe D'Angelo, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 65/81, in conformità alla circolare assessoriale n. 2222/95 sul progetto di piano regolatore generale, con allegato R.E., è stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, dell'ufficio del Genio civile di Messina, con nota prot. n. 20637 del 14 giugno 1994, con nota prot. n. 27521 del 26 ottobre 1999 e successiva nota prot. 31241 del 7 gennaio 2002;
3.4)  Studio agricolo forestale
Lo studio agricolo-forestale è stato redatto dal dott. Antonio Anania, ai sensi della legge regionale n. 15/91 ed adeguato alla legge regionale n. 13/99, ma non adeguato a quanto disposto dalla legge regionale n. 6/2001 nonché dal D.P.R. 28 giugno 2000 ed all'art. 89 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.
Al fine di una più puntuale verifica questo servizio ritiene utile che, nel merito, venga investito l'agronomo presente al C.R.U., in modo da verificare l'influenza che lo stesso studio possa avere sulla zonizzazione di piano.
In assenza dell'aggiornamento dello studio, nei termini del disposto con la legge regionale n. 6/01 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà procedersi ad un adeguamento in tal senso, ed in presenza di modifiche alla zonizzazione le aree che risultassero non normate, dovranno essere oggetto di una procedura di variante specifica, finalizzata alla classificazione ed alla definizione delle norme di utilizzazione delle stesse.
3.5)  Edilizia commerciale (legge regionale n. 28/99) decreto Presidente della Regione siciliana 11 luglio 2000
Viene allegata al progetto di piano la programmazione del commercio in sede fissa, adottata con deliberazione del commissario ad acta n. 18 del 22 giugno 2004 e regolarmente pubblicata.
Avverso la delibera di adozione non sono state presentate osservazioni ed opposizioni.
Dalla relazione generale, nonché dalla successiva relazione integrativa (deduzione verbale commissione consiliare), si evince che sono state previste due grandi aree commerciali da utilizzare per le medie e grandi strutture di vendita, aventi ciascuna una superficie pari a circa mq. 15.000, localizzate la prima in adiacenza alla zona C4 (tav. 5A) e la seconda in prossimità della zona D1 (tav. 5B).
La localizzazione delle medie strutture di vendita viene invece prevista nelle zone B2, C1 e C2.
Ciò nonostante lo studio assolve parzialmente a quanto stabilito dall'art. 5 della stessa legge, nel rispetto dei parametri dettati dagli artt. 15, 16 e 17 delle direttive ed indirizzi di programmazione commerciale, in quanto non viene espressa in maniera chiara la possibilità di intervento riguardante le piccole strutture di vendita e gli esercizi di vicinato presenti o da realizzarsi in ambito residenziale, nonché la relativa previsione di parcheggi pertinenziali secondo quanto stabilito con il citato D.P.R.S. 11 luglio 2000.
Risulta comunque utile che, in fase di adeguamento degli elaborati di piano, vengano meglio integrate le norme di attuazione dello strumento urbanistico in esame con quelle specifiche della programmazione commerciale oggetto di un procedimento successivo all'adozione.
Si ritiene in definitiva che per tali motivazioni l'area posta in prossimità della zona D1 sia disattesa in considerazione anche della mancanza di viabilità di servizio e di sufficiente giustificazione alla sua localizzazione.
In ordine all'area posta in contiguità alla zona di edilizia turistico-alberghiera, si rileva che la stessa ricade in zona classificata dallo studio agro-forestale destinata a florivivaismo e come tale tutelata ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge regionale n. 71/78.
Pertanto, pur ritenendo detta localizzazione sufficientemente infrastrutturata, in assenza di specifiche giustificazioni che ne motivino il mantenimento, la stessa è da intendersi disattesa.
L'eventuale localizzazione di un tale tipo di attività potrà comunque essere oggetto di una apposita variante in presenza di una specifica programmazione e progettazione o in presenza di una richiesta imprenditoriale che può essere assoggettata alle procedure ex art. 5 del D.P.R. n. 447/98.
3.6)  Dimensionamento del progetto di piano:
Dati statistici rilevati da questo ufficio
Dati sviluppati su base numerica fornita dall'Osservatorio statistico sul sistema socio-demografico ed insediativo regionale






Il progetto di piano corrisponde ai contenuti progettuali stabiliti nel disciplinare-tipo regionale, approvato con decreto n. 91/1979 e successive modifiche ed integrazioni ed è corredato di relazione tecnica.
In ordine al dimensionamento, in considerazione di quanto espresso dal progettista nella suddetta relazione e tenuto conto dei dati in possesso di questa Amministrazione, riportati nella superiore tabella, si rileva preliminarmente che i dati ISTAT rilevati differiscono da quelli prodotti dal progettista relativamente agli anni 1971, 1981 e 1991.
Si rileva, inoltre, che la previsione progettuale di 4.506 abitanti alla fine del 2011 (+ 1.650 nel ventennio) corrisponderebbe ad un incremento pari al 57,77%, previsione che in chiave meramente numerica appare sovradimensionata.
Ne consegue che le previsioni relative al fabbisogno di alloggi nei termini dello studio effettuato dal progettista risulterebbero anch'esse sovradimensionate.
Di fatto però, il progettista, in sede di previsione del fabbisogno decennale per le prescrizioni esecutive riporta il dato relativo a valori più attendibili.
Pertanto, in relazione a detta previsione esecutiva e tenuto conto del trend positivo dell'andamento della popolazione, come si rileva dalla superiore tabella, si ritengono assentibili le previsioni relative alle zone di espansione.
3.7)  Viabilità ed infrastrutture
A tale riguardo le previsioni di piano si ritengono in linea di massima condivisibili ad eccezione degli interventi cassati in rosso nelle tavole 7A e 7B in quanto non giustificate da ragioni di traffico.
Si prescrive di introdurre in cartografia la strada lungomare il cui progetto è stato autorizzato in deroga da questo dipartimento, nei termini dell'art. 89 della legge regionale n. 6/01 con decreto n. 781 del 29 settembre 2005.
3.8)  Zonizzazione e destinazione d'uso
In ordine alla zonizzazione del piano, il Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 292/96, di rielaborazione parziale, aveva dettato le linee progettuali relative al piano.
Sostanzialmente il presente progetto per grandi linee segue quelle che sono state le indicazioni del citato voto C.R.U. in ordine alla zonizzazione.
In generale, si ritiene che le destinazioni urbanistiche che consentano una suscettività edificatoria, ricadente nelle fascia fra 150 e i 1.000 metri dalla battigia del mare, dovranno adeguarsi a quanto prescritto dall'art. 15, lettere b) e c), della legge regionale n. 78/76.
Si ritengono pertanto zonizzazione e destinazione d'uso previsti nel piano in linea generale condivisibili. In particolare si rileva quanto segue:
Zona A
Nella relazione progettuale, nonché nelle norme di attuazione, tale zona non viene normata in quanto non vengono individuate previsioni compatibili.
In merito all'assenza di tali previsioni, si rileva che comunque neanche il C.R.U. aveva avanzato prescrizioni in merito.
Si rileva comunque che nelle linee guida del piano paesistico vengono individuate tre aree denominate Casino di Falcone, Falcone Costa e Sant'Anna, come da allegata scheda.
Si demanda pertanto alla Soprintendenza, in sede di seduta del C.R.U., una più approfondita valutazione in merito.
Zone B
Sono state individuate attraverso parametri edilizi fissati nelle norme di attuazione, suddividendole in sottozone B1, B2 e B3 in funzione delle specifiche caratteristiche geomorfologiche ed ambientali dei luoghi. Nulla si rileva per tali zone ad eccezione di due aree:
-  la prima è una zona B2 posta a sud delle prescrizioni esecutive Falcone est, la quale si ritiene debba essere classificata quale zona C2 in quanto non si ritiene che rispetti i parametri previsti dal decreto interministeriale n. 1444/68 per la classificazione delle zone B;
-  la seconda è una zona B1 posta ad ovest dell'abitato di fronte l'area destinata a scuola media, per la quale si ritiene debbano essere verificati i requisiti previsti dal decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
Si ritiene inoltre che le destinazioni a zona B ricadenti all'interno dei 150 metri dalla battigia del mare possono essere condivise a condizione che gli immobili ricadenti in dette aree siano stati realizzati con regolare concessione edilizia rilasciata antecedentemente all'entrata in vigore della legge regionale n. 78/76.
Inoltre per le zone B1 della frazione Belvedere Casino, così come enucleate nella tavola 7B, dovranno essere verificati, in sede di controdeduzione alle determinazioni di questo Assessorato, i requisiti di cui al decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
In mancanza di ciò, tali agglomerazioni sono da ritenersi zone C1.
Zone C
Le zone C di espansione residenziale sono state previste tenuto conto dei fabbisogni residenziali e suddivise nelle sottozone C1 (zona di espansione urbana), C2 (zona di espansione urbana), C3 (zona di edilizia stagionale) e C4 (zona per edilizia turistico-alberghiera).
Nulla si rileva in ordine a tal previsioni in relazione a quanto chiarito con il presente parere, ad eccezione delle zone C3 e C4, rispettivamente di edilizia stagionale e turistico-alberghiera ricadenti entro i 150 metri dalla battigia del mare che pertanto andranno stralciate.
In merito alle attività turistico-ricettive ricadenti entro la fascia dei 150 metri dalla battigia, si prende atto della perimetrazione delle aree, fermo restando che all'interno delle stesse non si potrà operare che nei termini della lettera a) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76.
Zone D
Tali aree sono suddivise in tre sottozone D1, D2 e D3 rispettivamente per insediamenti sottoposti a PIP, per Cantiere nautico e per insediamenti produttivi esistenti.
In ordine alla zona D1 si rileva che il riferimento ad un decreto di approvazione di un PIP ormai non più vigente, in assenza di uno specifico chiarimento sulla definizione delle opere di urbanizzazione dallo stesso previste, non può ritenersi sufficiente a giustificare la previsione di tale zona.
Pertanto, in assenza di appositi chiarimenti in merito, detta area si ritiene accoglibile nei limiti di quella già utilizzata e delimitata in rosso nell'elaborato 7B.
Nulla si rileva in ordine alle restanti previsioni.
Zone E
Tale classificazione riguarda le zone destinate alle attività agricole, zootecniche e connesse. In base alle diverse caratteristiche vengono suddivise in zone E1 (Verde agricolo normale), E2 (Aree di mantenimento del verde agricolo organizzato), E3 (Verde agricolo normato con D.A.R.T.A. n. 173/DRU del 10 maggio 1999), E4 (Verde agricolo di margine urbano), E5 (Verde agricolo di tutela del paesaggio agrario), E6 (Aree boscate).
Nelle zone E1, E2, E7 ed E9 sono consentite attività di agriturismo e turismo rurale.
Si rileva che le aree E7, E8 ed E9 non vengono richiamate negli elaborati nè tantomeno nelle norme di attuazione.
Pertanto, ritenendo tale omissione un mero errore materiale, si prescrive la correzione in sede di definitiva stesura degli elaborati.
Nulla si rileva in ordine alle restanti previsioni.
Zone AC
Zone dei servizi residenziali intese come aree destinate ad attività pubbliche o di interesse pubblico di livello urbano, di cui agli artt. 3 e 4 del decreto interministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968.
Si rileva come sia a livello cartografico che di relazione tecnica non vengono distinte le attrezzature esistenti da quelle di progetto.
In dette zone, regolate dall'art. 26 delle norme di attuazione l'attività edificatoria, estesa all'intera zona omogenea, individuata graficamente, non potrà superare l'indice fondiario massimo di 2 mc./mq., fermo restando il rispetto delle prescrizioni previste dalla legge regionale n. 78/76.
Nelle aree individuate a verde pubblco ed a verde attrezzato l'indice massimo non potrà essere in ogni caso superiore a 0,03 mc./mq.
Zona PS
Parco naturale sub urbano. Nulla si rileva in ordine a tale previsione.
Si prescrive che l'eventuale edilizia al servizio del parco non dovrà superare i parametri previsti nelle zone E, pari quindi a 0,03 mc./mq.
Zone F
Attrezzature di interesse generale.
Si rileva come sia a livello cartografico che di relazione tecnica non vengono distinte le attrezzature esistenti da quelle di progetto.
In dette zone, regolate dall'art. 28 delle norme di attuazione l'attività edificatoria, estesa all'intera zona omogenea, individuata graficamente, non potrà superare l'indice fondiario massimo di 2 mc./mq., fermo restando il rispetto delle prescrizioni previste dalla legge regionale n. 78/76.
Nelle aree individuate a verde pubblico ed a verde attrezzato l'indice massimo non potrà essere in ogni caso superiore a 0,03 mc./mq.
Zone FM
Attrezzature per la fruizione del mare. Nulla si rileva in ordine a tal previsioni essendo rispettati i parametri previsti dalla legislazione vigente in materia.
Zone F at
Attrezzature di servizio per la balneazione.
Si rileva la retinatura errata sulla tav. 7/a stante che in legenda le zone FM ed F at hanno la stessa simbologia.
3.9)  Prescrizioni esecutive
Come superiormente accennato, unitamente al piano regolatore generale sono state adottate le prescrizioni esecutive.
-  le zone C poste a valle della via Nazionale, nei pressi dello svincolo autostradale, denominate Falcone ovest;
-  le zone C poste tra la fascia autostradale e la zona B prospettante la via Nazionale, denominate Falcone sud;
-  le zone C poste a ridosso della ferrovia nei pressi della via G. Verdi denominate Falcone est.

  Zone It If Volumetria Abitanti ins. 
Falcone est  C2 0,75     17033 150 
Falcone ovest  C1 1,50     47218 363 
Falcone sud  C1, C2, B3 0,75-1,50 1,08-2,19 10978,50+6962 77 


In ordine a tali previsioni nulla si rileva, stante che lo studio è munito di apposita relazione tecnica ove sono contenute le previsioni di massima delle spese necessarie per l'attuazione del piano, il dimensionamento e la verifica degli standards.
Inoltre risultano allegati i necessari elaborati tecnici ivi compreso lo schema planovolumetrico.
4)  NORME DI ATTUAZIONE
Il testo delle norme tecniche di attuazione, dovrà essere modificato in conseguenza delle considerazioni espresse in ordine alla zonizzazione nella presente proposta di parere.
Inoltre:
-  vanno inseriti i criteri per la determinazione degli oneri di urbanizzazione con riferimento alla normativa di settore in particolare la legge regionale n. 28/99 ed il D.P.R.S. 11 luglio 2000;
-  all'art. 4, comma 15, relativamente alle "altezze massime di un edificio" occorrerà fare riferimento alla normativa sismica vigente;
-  all'art. 12, in ordine alle zone B e C, occorre aggiungere che "in presenza di attività commerciale i parcheggi dovranno essere dimensionati nel rispetto del D.P.R.S. 11 luglio 2000, art. 16";
-  tutte le norme tecniche di attuazione dovranno essere adeguate a quanto prescritto dalla legge regionale n. 28/99 nei termini previsti dal D.P.R.S. 11 luglio 2000, in merito alla compatibilità dell'attività commerciale con la residenza;
-  gli artt. 26 e 28 dovranno essere modificati nel rispetto di quanto prescritto con il presente parere.
5)  REGOLAMENTO EDILIZIO
Riguardo al regolamento edilizio, in linea generale si condivide il contenuto, fatta eccezione per quanto appresso specificato:
L'art. 5 dovrà essere modificato nel rispetto della normativa vigente nella Regione siciliana e pertanto dovrà essere prevista la formazione e la nomina dei componenti della commissione edilizia nonché la durata in carica della stessa nel rispetto dell'art. 7 della legge regionale n. 71/78.
Negli stessi termini va modificato l'art. 6 relativo alle attribuzioni ed ai provvedimenti sui quali la stessa commissione edilizia dovrà esprimersi.
Gli articoli riguardanti il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni devono essere modificati nel rispetto di quanto dettato dall'art. 2 della legge regionale n. 17/94 e successive modifiche ed integrazioni e dall'art. 5 della legge regionale n. 37/85.
Il rilascio dell'agibilità e/o abitabilità dovrà seguire le procedure dettate dall'art. 3 della legge regionale n. 17/94 relativamente alla residenza.
Si ritiene pertanto che il regolamento edilizio dovrà fare esplicito riferimento alla normativa vigente nella Regione sicilana.
6)  OSSERVAZIONI ED OPPOSIZIONI
A seguito delle pubblicazioni effettuate ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, sono state presentate n. 26 osservazioni e/o opposizioni nei termini sulle quali il progettista ha prodotto le proprie deduzioni riportate sull'elaborato apposito.
Inoltre, con deliberazione del consiglio comunale n. 53 del 17 ottobre 2003, il consiglio comunale ha preso atto della documentazione relativa alle osservazioni ed opposizioni presenta ed ha deliberato di inviarle al Consiglio regionale dell'urbanistica per il relativo esame.
Dette osservazioni, trasmesse nei termini dell'art. 4 della legge regionale n. 66/84, sono state trattate da questa unità operativa che ha espresso le proprie valutazioni, riportate nell'allegata scheda di dettaglio.
Conclusioni

In generale la stesura del piano risulta supportata da un adeguato studio storico, paesistico, ambientale e da rilievi e valutazioni di tipo statistico condivisibili nei termini del parere.
Il piano, così come proposto, di fatto può sostanzialmente considerarsi di tipo ricognitivo.
Per quanto sopra illustrato, questa unità operativa 4.1 del servizio IV, nel rilevare che il piano regolatore generale in esame scaturisce da due provvedimenti di questo Assessorato di restituzione per rielaborazione totale prima e parziale dopo, è del parere che il piano regolatore generale del comune di Falcone, con annessi regolamento edilizio, prescrizioni esecutive e norme di attuazione, adottato con deliberazione del commissario straordinario n. 57 del 10 ottobre 2000, possa essere approvato alla luce delle considerazioni e con le prescrizioni sopra esposte, limitatamente alla zonizzazione ritenuta assentibile nei termini del presente parere";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 569 del 14 settembre 2006, che di seguito parzialmente si rascrive:
"...Omissis...
Vista la vigente legislazione urbanistica;
Uditi i relatori;
Valutata la proposta di parere n. 8 del 16 marzo 2006 resa dall'unità operativa 4.1 del servizio 4 del D.R.U., nel corso dell'esame è emerso l'orientamento di condividere la medesima con le ulteriori prescrizioni di natura geologica che di seguito si riportano:
Prescrizioni generali sul piano regolatore generale
Si rende necessario prescrivere che:
1)  vengano istituite fasce di inedificabilità ampie 20 m. su entrambi i lati delle faglie attive ove presenti;
2)  qualsiasi intervento deve arretrarsi di almeno 10 metri dal ciglio delle scarpate o delle fasce di terreno ove presenti brusche rotture di pendenza;
3)  devono essere previste tra le opere di urbanizzazione gli interventi di regimentazione e smaltimento delle acque pluviali, per limitare i fenomeni erosivi;
4)  vige il vincolo di inedificabilità assoluta all'interno delle fasce di rispetto di 10 metri a destra e a sinistra degli argini e dalle sponde di torrenti, valloni, canali, anche se artificiali e/o intubati;
Nelle zone di depositi alluvionali deve essere accertata la profondità della falda e valutata con attenzione la possibilità dell'insorgenza di fenomeni di liquefazione dei terreni sciolti di fondazione, soprattutto in condizioni di sisma.
Prescrizioni a regime
L'attuazione delle previsioni di piano, prima della progettazione esecutiva delle singole opere per cui valgono le norme di piano, è subordinata alle procedure di cui al punto H del D.M. 11 marzo 1988, procedendo, prima della progettazione esecutiva, alla verifica geologica e geotecnica del progetto attraverso le opportune e necessarie indagini geognostiche volte a documentare la fattibilità opere-terreno, individuando i limiti imposti al progetto dalle caratteristiche del sottosuolo; trattandosi di zona sismica si dovranno, inoltre, documentare i criteri di rispetto dei vincoli di natura sismica.
Nella redazione degli strumenti urbanistici attuativi, compresi i piani di lottizzazione, dovrà essere predisposta l'esecuzione di apposito studio geologico-tecnico, redatto ai sensi della circolare n. 2222 del 31 gennaio 1995 secondo le indicazioni del punto 5.2 deila predetta circolare, integrando, in tal modo, per ciascun piano successivamente progettato, gli elaborati di dettaglio a scala 1:2.000 riportati nell'allegato "A" di detta circolare. In particolare, in detti nuovi studi attenta cura dovrà essere posta alla valutazione delle condizioni di pericolosità sismica dei siti interessati alla pianificazione e, più in generale, della pericolosità geologica legata alla stabiltà dei pendii sia in condizioni statiche che dinamiche.
Prescrizioni sul regolamento edilizio
Sia in relazione alle locali condizioni geologiche e geomorfologiche che in conformità ai dettami della vigente normativa, occorre inserire nel regolamento edilizio l'obbligatorietà della redazione di apposito studio geologico a supporto della richiesta di concessione edilizia. Infatti, in coerenza con i disposti normativi e secondo quanto ribadito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 61 del 24 febbraio 1983, la richiesta di ogni concessione edilizia deve essere supportata da uno studio geologico che evidenzi la fattibilità dell'intervento sia riguardo alle condizioni di stabilità del sito in senso lato sia ai rapporti con le fondazioni degli eventuali edifici limitrofi ed alla loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione. Inoltre, nelle aree non servite da pubblica fognatura, lo studio dovrà accertare le condizioni di compatibiltà sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui, secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera CITAI 4 febbraio 1977. Detto studio geologico dovrà, altresì, essere eseguito anche a supporto di opere soggette ad autorizzazione edilizia quali scavo di pozzi, sbancamenti e significative opere di rinterro che incidano significativamente sull'assetto geomorfologico di dettaglio e/o opere che per la loro incidenza sono soggette alla normativa sismica, con esclusione dei lavori di manutenzione degli edifici. Sono, dunque, escluse dall'obbligo della relazione geologica solo gli interventi sulle costruzioni che non comportano la realizzazione di opere soggette alla normativa sismica e/o non modificano la qualità e la quantità degli scarichi civili e/o industriali già autorizzati, che non recapitano nelle pubbliche fognature e/o non apportano modifiche delle modalità di smaltimento degli stessi.
Per tutto quanto sopra visto e valutato, è del
PARERE

Che il piano regolatore generale del comune di Falcone, con annesse prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio comunale, adottati con deliberazione del commissario straordinario n. 57 del 10 ottobre 2000, siano meritevoli di approvazione con le prescrizioni e le modifiche di cui alla proposta di parere dell'ufficio n. 8 del 16 marzo 2006 e delle prescrizioni di cui sopra, previa l'adozione delle controdeduzioni di cui all'art. 4, comma VI, della legge regionale n. 71/78 da parte del comune di Falcone.";
Viste le proprie note prot. n. 75165 del 21 ottobre 2006 e prot. n. 87264 del 19 dicembre 2006, con le quali, ai sensi del 6° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è stato richiesto al comune di Falcone di adottare le controdeduzioni alle determinazioni assessoriali di cui al, condiviso, voto n. 569 del 14 settembre 2006 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
Vista la delibera n. 2 del 26 gennaio 2007, con la quale il consiglio comunale di Falcone ha formulato le proprie deduzioni alle determinazioni assessoriali di cui al voto n. 569 del 14 settembre 2006 del Consiglio regionale dell'urbanistica;
Vista la nota prot. n. 26 dell'1 marzo 2007, con la quale l'unità operativa n. 4.1/D.R.U. di questo Assessorato a trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 6 dell'1 marzo 2007, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Zona omogenea B1
Dalle controdeduzioni del progettista si evince che effettuata la verifica dei requisiti previsti dal D.I. n. 1444/68, appare confermato il rispetto dei parametri riguardanti la superficie edificata esistente (≥ 12,5% della superficie fondiaria dell'intera zona) e la densità territoriale (> 1,5 mc./mq.).
Nel merito questo ufficio ritiene pertanto di potere accogliere quanto chiarito dal comune, pertanto può essere confermata la classificazione della zona omogenea B1 posta ad ovest dell'abitato così come individuata in delibera.
Zona omogenea B2
Le controdeduzioni inerenti tale zona posta a sud delle prescrizioni esecutive "Falcone est" rimarcano la conformità di tale previsione alle indicazioni del voto C.R.U. n. 292/1996, nonché al rispetto dei parametri di cui all'art. 2 del D.I. n. 1444/68, così come da prospetto allegato.
Nel merito questo ufficio ritiene pertanto di potere accogliere quanto chiarito dal comune, pertanto può essere confermata la classificazione della zona omogenea in argomento.
Zona omogenea B1, frazione Casino Belvedere
Dalle controdeduzioni del progettista si evince che, effettuata la verifica dei requisiti previsti dal D.I. n. 1444/68, appare confermato il rispetto dei parametri riguardanti il rapporto fra la superficie occupata dagli edifici esistenti e la superficie totale della zona B1 di previsione, ma in presenza di una densità territoriale della zona inferiore al parametro di 1,5 mc./mq.
Pertanto, questo ufficio ritiene di non potere confermare la classificazione della zona omogenea mancando i presupposti prescritti dall'art. 4 del D.I. n. 1444/68.
Zona omogenea D
Dalle controdeduzioni si rileva che le opere di urbanizzazione primaria di tale zona sono in parte eseguite ed il loro completamento risulta inserito del decreto dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca 23 maggio 2002, relativo agli interventi ammessi a finanziamento in ordine alla sottomisura 4.02.b del P.O.R. Sicilia 2002/2006.
Si ritiene, pertanto, di potere accogliere quanto chiarito dal comune e si ritiene di potere confermare la classificazione della zona omogenea.
Zone omogenee E, Ac, Ps, F, Fat, norme di attuazione e regolamento edilizio
Con riguardo agli errori di editing rilevati per tali specificità, viene precisato nelle controdeduzioni che si provvederà alle relative correzioni in sede di definitiva stesura degli elaborati dopo il decreto di approvazione dello strumento urbanistico, contestualmente all'introduzione negli stessi elaborati della Strada Lungomare, autorizzato in deroga con decreto A.R.T.A. n. 781/2005.
Si prende atto di quanto espresso con l'atto deliberativo in argomento e pertanto si rimanda all'adeguamento successivo alla definitiva approvazione di questo Assessorato.
In ordine, infine, alle restanti osservazioni mosse da questo dipartimento con il parere a margine citato, in assenza delle specifiche controdeduzioni da parte del comune interessato, le stesse osservazioni non possono che ritenersi condivise da parte della stessa amministrazione comunale e, come tali, vengono conseguentemente confermate con il presente parere.".
Ritenuto, in dipendenza della decorrenza dei termini indicati dall'art. 68 della legge regionale n. 10/98, dovere assumere la proposta dell'unità operativa n. 4.1/D.R.U. n. 6 dell'1 marzo 2007, quale parere ai sensi dell'art. 58 della legge regionale n. 71/78;
Ritenuto di poter condividere il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 569 del 14 settembre 2006 ed il parere n. 6 dell'1 marzo 2007, reso dall'unità operativa n. 4.1/D.R.U., con la precisazione che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni agevolative previste per le Z.T.O. dall'art. 39, comma 3°, punto 11, della legge regionale n. 19/72 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto contenuto nel parere del C.G.A. n. 493/97 del 20 maggio 1997, necessita riferirsi alla situazione catastale risultante alla data della prima presentazione dello strumento urbanistico generale per l'approvazione regionale successiva all'entrata in vigore della citata legge regionale n. 19/72;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al voto del Consiglio n. 569 del 14 settembre 2006 - come precisato al superiore ritenuto - ed al parere n. 6 dell'1 marzo 2007, reso dall'unità operativa n. 4.1/D.R.U., nonché con le condizioni contenute nelle note dell'ufficio del Genio civile di Messina in premessa richiamate, è approvato il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Falcone, adottato con delibera del commissario straordinario n. 57 del 10 ottobre 2002, nonché con successiva delibera del commissario ad acta n. 18 del 22 giugno 2004, relativamente all'adeguamento alla programmazione commerciale.

Art. 2

Le osservazioni e/o opposizioni presentate avverso lo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nel parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 569 del 14 settembre 2006.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  proposta di parere n. 8 del 16 marzo 2006 resa dall'unità operativa n. 4.1/D.R.U. con relative tabelle allegate consistente in:
1a)  elenco valutazioni osservazioni e/o opposizioni al piano regolatore generale;
1b)  elenco beni censiti nel PTPR;
 2)  parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 569 del 14 settembre 2006;
 3)  proposta di parere n. 6 dell'1 marzo 2007 resa dall'unità operativa n. 4.1/D.R.U.;
 4)  delibera del commissario straordinario n. 57 del 10 ottobre 2000 di adozione del piano regolatore generale;
 5)  delibera di consiglio comunale n. 53 del 17 ottobre 2003 sulle controdeduzioni alle osservazioni presentate avverso il piano regolatore generale;
 6)  delibera del commissario ad acta n. 18 del 22 giugno 2004 di adozione della programmazione commerciale;
 7)  delibera del consiglio comunale n. 2 del 26 gennaio 2007 di controdeduzione al voto C.R.U. n. 569 del 14 settembre 2006.
Elaborati allegati alla delibera del commissario straordinario n. 57 del 10 ottobre 2000:
 8)  allegato A:  relazione tecnica (tav. 1); 
 9)  allegato B:  relazione tecnica (integrativa alla relazione tecnica generale); 
10)  allegato C:  relazione generale prescrizioni esecutive (tav. A); 
11)  allegato D:  regolamento edilizio; 
12)  allegato E:  norme tecniche di attuazione (tav. 1/A); 
13)  allegato F:  progetto zonizzazione (tav. 7/a); 
14)  allegato G:  progetto zonizzazione frazione (tav. 7/b); 
15)  allegato H:  progetto (tav. 8); 
16)  allegato I:  prescrizioni esecutive Falcone ovest plalanimetria generale scala 1:2.000 (tav. 11); 
17)  allegato I:  prescrizioni esecutive Falcone ovest planimetria lotti scala 1:2.000 (tav. 12); 
18)  allegato I:  prescrizioni esecutive Falcone ovest planivolumetrico scala 1:2.000 (tav. 13); 
19)  allegato I:  prescrizioni esecutive Falcone ovest piano partic. di esproprio scala 1:2.000 (tav. 14); 
20)  allegato I:  prescrizioni esecutive Falcone ovest schema distribuz. rete idrica scala 1:2.000 (tav. 15); 
21)  allegato I:  prescrizioni esecutive Falcone ovest schema distribuz. rete fognante scala 1:2.000 (tav. 16); 
22)  allegato I:  prescrizioni esecutive Falcone ovest schema distribuz. rete elettrica scala 1:2.000 (tav. 17); 
23)  allegato I:  prescrizioni esecutive Falcone ovest sezione A - A scala 1:200 (tav. 18); 
24)  allegato L:  prescrizioni esecutive Falcone est planimetria generale scala 1:1.000 (tav. 19); 
25)  allegato L:  prescrizioni esecutive Falcone est planimetria lotti scala 1:1.000 (tav. 20); 
26)  allegato L:  prescrizioni esecutive Falcone est planivolumetrico scala 1:1.000 (tav. 21); 
27)  allegato L:  prescrizioni esecutive Falcone est piano partic. di esproprio scala 1:1.000 (tav. 22); 
28)  allegato L:  prescrizioni esecutive Falcone est schema distribuz. rete idrica scala 1:1.000 (tav. 23); 
29)  allegato L:  prescrizioni esecutive Falcone est schema distribuz. rete elettrica scala 1:1.000 (tav. 24); 
30)  allegato L:  prescrizioni esecutive Falcone est schema distribuz. rete fognante scala 1:1.000 (tav. 25); 
31)  allegato L:  prescrizioni esecutive Falcone est sezione A - A scala 1:1.000 (tav. 26); 
32)  allegato M:  prescrizioni esecutive Falcone sud planimetria generale scala 1:2.000 (tav. 27); 
33)  allegato M:  prescrizioni esecutive Falcone sud planimetria lotti scala 1:2.000 (tav. 28); 
34)  allegato M:  prescrizioni esecutive Falcone sud planivolumetrico scala 1:2.000 (tav. 29); 
35)  allegato M:  prescrizioni esecutive Falcone sud piano partic. di esproprio scala 1:2.000 (tav. 30); 
36)  allegato M:  prescrizioni esecutive Falcone sud schema distribuz. rete idrica scala 1:2.000 (tav. 31); 
37)  allegato M:  prescrizioni esecutive Falcone sud schema distribuz. rete elettrica scala 1:2.000 (tav. 32); 
38)  allegato M:  prescrizioni esecutive Falcone sud schema distribuz. rete fognante scala 1:2.000 (tav. 33); 
39)  allegato M:  prescrizioni esecutive Falcone sud sezione A - A scala 1:2.000 (tav. 34); 

40)  elenco immobili sottoposti ad esproprio;
41)  tav.  2 - stato di fatto scala 1:10.000; 
42)  tav.  3 - stato di fatto scala 1:2000; 
43)  tav.  3a - stato di fatto frazione Casino Falcone scala 1:2.000; 
44)  tav.  4 - analisi consistenza volumetrica scala 1:2.000; 
45)  tav.  4a - analisi consistenza volumetrica frazione Casino Falcone scala 1:2.000; 
46)  tav.  5 - analisi stato di conservazione delle abitazioni scala 1:2.000; 
47)  tav.  5a - analisi stato di conservazione delle abitazioni frazione Casino scala 1:2.000; 
48)  tav.  6 - regime vincolistico scala 1:2.000; 
49)  tav.  6a - regime vincolistico frazione Casino Falcone scala 1:2.000; 
50)  tav.  9 - stato di fatto rete idrica scala 1:2.000; 
51)  tav.  9 - stato di fatto rete fognante scala 1:2.000. 

Studio agricolo-forestale, costituito dagli elaborati sotto specificati:
52)  relazione;
53)  tav.  1 carta dell'utilizzazione dei suoli. 

Studio geologico costituito dagli elaborati sotto specificati:
54)  relazione geologico-geotecnica;
55)  carta geolitologica (tav. 1);
56)  carta idrogeologica (tav. 2);
57)  carta della suscettività (tav. 3);
58)  carta geologico-tecnica (tav. 4);
59)  sezioni geolitologiche (tav. 5).
Elab. alleg. alla delibera del commissario ad acta n. 18 del 22 giugno 2004 relativi alla programmazione commerciale:
60)  tav.  4/A - scala 1:2.000 - previsioni del piano regolatore generale; 
61)  tav.  4/B - scala 1:2.000 - previsioni del piano regolatore generale; 
62)  tav.  5/A - scala 1:2.000 - previsioni progettuali; 
63)  tav.  5/B - scala 1:2.000 - previsioni progettuali; 
64)  tav.  6 - relazione generale e normativa di attuazione; 

65)  relazione di settore e finale; relazione integrativa;
66)  legenda;
67)  studio geologico-tecnico a supporto della programmazione commerciale, carte zona Vignazzi e contrada Cotugno - sezioni.

Art. 4

Il comune di Falcone dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo compresa la verifica della rispondenza della zonizzazione alle indicazioni discendenti dall'applicazione dell'art. 10 della legge regionale n. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni alla stessa.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 13, comma III, del D.P.R. n. 327/01 e successive modifiche, i decreti di espropriazione relativi alle aree destinate dalle prescrizioni esecutive all'espropriazione di pubblica utilità, possono essere emanati entro il termine di cinque anni dalla data di efficacia dello strumento urbanistico approvato con il presente decreto, fatta salva la proroga fino a due anni che potrà essere disposta ai sensi del comma V del citato art. 13.

Art. 6

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, il presente decreto, unitamente agli allegati alla proposta dell'unità operativa 4.1/D.R.U. sopracitata ed indicati ai punti 1a) e 1b) del precedente art. 3 e con esclusione della restante documentazione, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 giugno 2007.
  LIBASSI 



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(2007.25.1860)
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