REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 20 LUGLIO 2007 - N. 32
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 13 giugno 2007.
Deroga a quanto previsto dall'art. 15 della legge regionale n. 78/76, relativamente alla sistemazione di una strada nel comune di Rometta Marea.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e, in particolare, l'art. 57, come sostituito dal comma 11 dell'art. 89 della legge regionale n. 6/2001;
Visto l'art. 15 della legge regionale n. 78/76, nonché l'art. 16 della stessa norma, così come modificato dal 10° comma dell'art. 89 della legge regionale n. 6/2001;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 e, in particolare, l'art. 2;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Premesso che:
-  gli atti relativi al progetto di sistemazione della via Patti nella località di Rometta Marea, adottato dal comune di Rometta con delibera consiliare n. 26 del 2 luglio 2006 e trasmesso a questo Assessorato per gli adempimenti di competenza, venivano restituiti, con nota prot. n. 57274 dell'1 ottobre 2003, in quanto adottati secondo le procedure dell'abrogato art. 1, comma V, della legge regionale n. 1/78;
-  il comune di Rometta, nel provvedere a riformulare la propria determinazione consiliare nei termini di quanto previsto dall'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001, non ha contestualmente avviato la procedura di richiesta della deroga ex art. 16 della legge regionale n. 78/76, atteso che l'opera interessa la fascia di inedificabilità di cui alla lett. a), del comma 1, dell'art. 15 della citata legge regionale n. 78/76;
-  conseguentemente questo Assessorato, con nota prot. n. 27442 del 28 aprile 2004, ha restituito privi di approvazione gli atti relativi alla variante proposta;
Visto il foglio prot. n. 2792 del 21 febbraio 2005, pervenuto con nota della Presidenza della Regione, prot. n. 841-Terr.5 del 2 marzo 2005, acquisito al protocollo di questo Assessorato il 4 marzo 2005 al n. 14398, con il quale il comune di Rometta ha avanzato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 della stessa legge regionale n. 78/76 e dell'art. 57 della legge regionale n. 71/78, richiesta di deroga alle indicazioni di cui alla lett. a) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76, relativamente alla sistemazione della via Nicolò Patti in Rometta Marea;
Visti gli ulteriori fogli, prot. n. 12640 dell'8 agosto 2005 e prot. n. 19243 del 13 dicembre 2005, con i quali il comune di Rometta ha riscontrato le richieste di integrazione atti ed elaborati formulate da questo Assessorato con le note prot. n. 23102 dell'11 aprile 2005 e prot. n. 68543 del 15 novembre 2005;
Vista la delibera n. 10 dell'1 febbraio 2005, assunta nel rispetto di quanto indicato dal 1° comma dell'art. 16 della legge regionale n. 78/76, con la quale il consiglio comunale di Rometta ha avanzato a questo Assessorato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 della legge regionale n. 78/76 e dell'art. 57 della legge regionale n. 71/78, la richiesta di deroga alle indicazioni di cui al comma 1, lett. a), dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76, relativamente alla sistemazione della via Nicolò Patti in Rometta Marea;
Vista la nota prot. n. 40 dell'8 maggio 2006, con la quale l'unità operativa 4.1/D.R.U. di questo Assessorato, unitamente agli atti ed elaborati costituenti il fascicolo, ha sottoposto all'esame del Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta n. 16 dell'8 maggio 2006, formulata ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Visto
-  Il vigente piano regolatore generale approvato con decreto dirigenziale n. 1166/D.R.U. del 12 dicembre 2005, nel quale l'area all'interno della quale ricade l'intervento risulta non normata, in quanto stralciata per un complessivo ristudio;
-  L'atto deliberativo n. 10 dell'1 febbraio 2005, con il quale il consiglio comunale ha, nei termini dell'art. 16 della legge regionale n. 78/76, così come integrato dall'art. 57 della legge regionale n. 71/78, autorizzato il sindaco del comune ad avanzare istanza per l'autorizzazione in deroga del progetto in argomento;
-  L'atto deliberativo n. 3 dell'1 febbraio 2004, con il quale il consiglio comunale ha approvato, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001, il progetto in variante all'allora vigente programma di fabbricazione comunale approvato con decreto n. 339/81 del 9 ottobre 1981;
-  Gli atti di pubblicazione:
-  Attestazione del segretario comunale, in ordine alla pubblicazione all'albo pretorio dell'atto deliberativo n. 3 dell'1 febbraio 2004, del 2 agosto 2005;
-  Certificazione del segretario comunale sull'assenza di osservazioni presentate avverso lo stesso atto deliberativo, del 2 agosto 2005;
-  Attestazione del segretario comunale, in ordine alla conformità degli atti e degli elaborati e delle relative firme apposte sugli stessi, con quelli depositati agli atti d'ufficio, del 2 agosto 2005 (relativo alla D.C.C. n. 3/2004);
-  Attestazione del segretario comunale, in ordine alla pubblicazione all'albo pretorio dell'atto deliberativo n. 10 dell'1 febbraio 2005, dell'11 dicembre 2005;
-  Certificazione del segretario comunale sull'assenza di osservazioni presentate avverso lo stesso atto deliberativo, del 2 agosto 2005;
-  attestazione del segretario comunale, in ordine alla conformità degli atti e degli elaborati e delle relative firme apposte sugli stessi, con quelli depositati agli atti d'ufficio, del 12 dicembre 2005 (relativo alla D.C.C. n. 10/2005);
-  il parere ex art. 13, legge n. 64/74, prot. n. 9144 del 7 maggio 2003, rilasciato dall'ufficio del Genio civile di Messina, con il quale detto ufficio conferma il precedente parere rilasciato sul piano regolatore generale comunale (prot. n. 2604 del 24 febbraio 2003);
-  il parere rilasciato dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina, prot. n. 44651cc del 13 ottobre 2003 "favorevole in quanto trattasi di opere di riqualificazione di una strada esistente";
...Omissis...
Considerato che:
-  trattandosi di opera pubblica si riscontrano i presupposti per l'attivazione della procedura di deroga;
-  l'opera rientra tra le priorità dell'amministrazione comunale, che intende "sistemare la viabilità della via Nicolò Patti (ex VIlI traversa Caterina Carbone), dotandola delle necessarie opere infrastrutturali";
-  pur rientrando in un ambito del vigente piano regolatore generale, stralciato da questo Assessorato, con il decreto di approvazione, per un suo complessivo ristudio, legato al particolare assetto dell'area che, ricadendo in parte all'interno della fascia di inedificabilità dei mt. 150 dalla battigia, abbisogna di una globale verifica preventiva sulla legittima dell'attività edilizia svolta nel corso degli anni in detta zona, l'intervento in argomento ponendosi quale sistemazione di un tracciato viario esistente (vedi anche parere Soprintendenza), contribuisce alla rifunzionalizzazione dell'assetto viario complessivo del quartiere ed al miglioramento degli standard di sicurezza generali; tuttavia, trovandosi in presenza di un piano regolatore generale, approvato con decreto dirigenziale n. 1166/D.R.U. del 12 dicembre 2005, nel quale l'intera zona, al cui interno ricade detta arteria, è stata stralciata da questo Assessorato per un suo generale ristudio e come tale non normata, ed in mancanza dell'espletamento delle procedure di pubblicazione e comunicazione dell'avvio del procedimento espropriativo, previste dall'art. 11 del D.P.R. n. 327/2001, per il progetto precedentemente proposto in variante ed approvato dal comune ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001, lo stesso non può oggi essere ritenuto assentibile e come tale dovrà essere riassoggettato alle specifiche procedure per la dovuta apposizione del vincolo;
-  sotto il profilo della compatibilità territoriale le aree oggetto dell'intervento non sono interessate da colture specializzate e quindi risultano compatibile con l'utilizzo previsto nel rispetto di quanto dettato dall'art. 2, comma 5, della legge regionale n. 71/78.
-  Sul progetto si sono già espressi l'ufficio del Genio civile di Messina, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 e la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina, nei termini dei pareri sopra richiamati;
Parere
Tutto ciò premesso, questa unità operativa 4.1 del servizio IV è del parere che possa essere concessa la deroga a quanto previsto dalla lett. a) del 1° comma dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76, per la realizzazione della sistemazione della via Nicolò Patti di Rometta Marea, ai sensi dell'art. 89, comma 11, della legge regionale n. 6/2001, giusta delibera di consiglio comunale n. 10 dell'1 febbraio 2005, salvo il concerto da parte dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali, ma non possa, per i motivi sopra esplicitati, essere approvato il progetto in variante, che pertanto dovrà essere riadottato per la successiva apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.";
Visto il voto n. 564 del 14 settembre 2006, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, il quale, vista la proposta dell'unità operativa 4.1/D.R.U. n. 16 dell'8 maggio 2006, ha formulato il parere che di seguito parzialmente si trascrive:
"Udito il relatore;
Valutata la proposta di parere n. 16 dell'8 maggio 2006, resa dall'unità operativa 4.1 del servizio 4;
E' del parere di condividere integralmente la proposta di parere sopra citata in relazione alle motivazioni in essa contenuta.";
Vista la nota prot. n. 70459 dell'11 ottobre 2006, con la quale questo Assessorato, nel trasmettere copia della documentazione relativa, ha richiesto il concerto dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali, secondo quanto disposto dal comma 10 dell'art. 89 della legge regionale n. 6/2001;
Vista la nota prot. n. 36023 dell'11 aprile 2007, pervenuta il 17 aprile 2007 ed assunta al protocollo di questo Assessorato il 18 aprile 2007 al n. 29189, con la quale l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali ha trasmesso e fatto proprio, esprimendo il concerto previsto dall'art. 89 della legge regionale n. 6/2001, il parere favorevole della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina, reso con nota prot. n. 659 del 24 gennaio 2007;
Ritenuto di poter condividere il sopra citato parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n. 564 del 14 settembre 2006, e preso atto dei contenuti della nota prot. n. 36023 dell'11 aprile 2007 dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali, acquisita in adempimento a quanto indicato dall'art. 89 della legge regionale n. 6/2001;

Decreta:


Art.  1

Ai sensi del combinato disposto dei commi 10 e 11 dell'art. 89 della legge regionale n. 6/2001, è concessa la deroga a quanto previsto dal comma 1, lett. a), dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76, relativamente alla sistemazione della via Nicolò Patti in Rometta Marea, di cui alla delibera consiliare n. 10 dell'1 febbraio 2005 del comune di Rometta.

Art.  2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  proposta parere n. 16 dell'8 maggio 2006, resa dall'unità operativa 4.1/D.R.U. di questo Assessorato;
 2)  parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n. 564 del 14 settembre 2006;
 3)  delibera del consiglio comunale di Rometta n. 10 dell'1 febbraio 2005;
 4)  nota prot. n. 36023 dell'11 aprile 2007 dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali con allegato parere della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina;
 5)  elab. 1  - relazione tecnica; 
 6)  elab. 2  - documentazione fotografica; 
 7)  elab. A  - stralcio P. di F., piano regolatore generale adottato, catastale, aerofotogrammetria, planimetria generale; 
 8)  elab. B  - planimetria stato di fatto; 
 9)  elab. C  - planimetria con calcolo superfici; 
10)  elab. D  - planimetria di progetto; 
11)  elab. E  - planimetria impianti; 
12)  elab. F  - profilo longitudinale; 
13)  elab. G  - sezioni trasversali; 
14)  elab. H  - sezione stradale tipo; 
15)  elab. I  - particolari costruttivi. 


Art.  3

Resta salva l'acquisizione, prima dell'inizio dei lavori, di ogni altra autorizzazione e/o nulla-osta previsti dalla normativa vigente, compresa l'attivazione delle procedure di variante secondo quanto previsto dalla normativa urbanistica.

Art.  4

Il comune di Rometta è onerato di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 giugno 2007.
  LIBASSI 

(2007.25.1850)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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