REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 13 LUGLIO 2007 - N. 31
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


006
Adozione delle misure idonee e garantire la tutela dell'ambiente e del paesaggio ai fini del rilascio dei provvedimenti di cui al D.P.R. 12 aprile 1996 per gli impianti di sfruttamento dell'energia eolica.

Con decreto n. 91/GAB del 25 giugno 2007 dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sono state adottate misure idonee a garantire la tutela dell'ambiente e del paesaggio ai fini del rilascio dei provvedimenti di cui al D.P.R. 12 aprile 1996 per gli impianti per lo sfruttamento dell'energia eolica, nelle more dell'approvazione del piano energetico regionale dei piani paesaggistici d'ambito previsti dall'art. 143 del decreto legislativo n. 42/2004 e, pertanto, è stato decretato:

"Art.  1
Generalità

E' consentita l'installazione di impianti eolici in siti che garantiscano almeno 2.700 ore di vento equivalenti stimate annue, con una produzione effettiva in linea con il P75 (75% delle probabilità che un dato livello di produzione elettrica sia superato ogni anno).

Art.  2
Campo di applicazione

Il presente decreto si applica a tutti i progetti per i quali, alla data di pubblicazione dello stesso, non sia ancora stato emesso il provvedimento di giudizio di compatibilità ambientale.

Art.  3
Campagna di misura anemometrica

Al fine di definire con maggiore precisione la resa energetica dell'impianto eolico nel sito proposto, dovrà essere effettuata una campagna di rilevazioni anemometriche, per un periodo di osservazioni non inferiore ad un anno.
I dati di tale campagna dovranno essere certificati da ditta specializzata ed abilitata a detta certificazione e trasmessi, unitamente all'istanza di attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale, pena il rigetto dell'istanza di attivazione; a tali dati verranno applicate le restrizioni dell'accesso e della pubblicità di cui al comma 4, art. 2, del D.P.C.M. 27 dicembre 1988 e successive modifiche ed integrazioni.
Le rilevazioni anemometriche dovranno dimostrare, in modo inequivocabile, che il sito è in grado di garantire almeno 2.700 ore di vento equivalenti stimate annue, con una produzione effettiva in linea con il P75 (75% delle probabilità che un dato livello di produzione elettrica sia superato ogni anno).
In carenza di tale documentazione la procedura non potrà ritenersi attivata.

Art.  4
Validità

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.".
(2007.27.1933)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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