REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 13 LUGLIO 2007 - N. 31
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 14 giugno 2007.
Calendario venatorio 2007/2008.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale", come modificata dalla legge regionale 31 agosto 1998, n. 15 e dalla legge regionale 8 maggio 2001, n. 7;
Visto il Piano regionale faunistico-venatorio 2006/2011, approvato in fase provvisoria con deliberazione n. 253 del 18 maggio 2006 dalla Giunta di governo;
Vista la deliberazione n. 287 del 21 luglio 2006 della Giunta di governo, con la quale è stato parzialmente modificato il Piano regionale faunistico venatorio 2006/2011, approvato in fase provvisoria con deliberazione n. 253 del 18 maggio 2006;
Visto il D.P.C.M. 7 maggio 2003, con il quale è stata inserita, "limitatamente alla popolazione di Sicilia", la lepre italica (Lepus corsicanus) nell'elenco delle specie cacciabili di cui all'art. 18, comma 1, della legge n. 157/1992;
Considerato che, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 8 maggio 2001, n. 7, nel caso di modifiche dell'art. 18 della legge n. 157/1992, relativamente alle specie presenti nel territorio siciliano trovano attuazione nella Regione le norme relative all'elenco delle specie cacciabili;
Viste le notizie e le proposte utili alla formulazione del calendario venatorio 2007/2008, fornite dalle ripartizioni faunistico-venatorie ed ambientali;
Vista, in particolare, la proposta della Ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale di Trapani di mantenere il numero di capi abbattibili di coniglio selvatico nell'isola di Pantelleria ai livelli stabiliti negli anni precedenti, per la notoria abbondanza della specie che continua a provocare consistenti danni alle colture isolane;
Viste le indicazioni inoltrate dalle ripartizioni faunistico-venatorie ed ambientali, circa i territori comunali nei quali consentire l'uso del furetto munito di idonea ed efficiente museruola;
Vista la delibera n. 13 del 6 marzo 2007, con la quale il comune di Ustica ha stabilito di rinviare l'apertura dell'attività venatoria, ammessa ai soli cacciatori residenti, al 15 settembre 2007;
Visto l'art. 18, comma 2, della legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, che sottopone alle disposizioni del calendario venatorio anche le zone del territorio regionale costituite in aziende faunistico-venatorie e in aziende agro-venatorie;
Sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, che nella riunione del 12 giugno 2007 ha espresso il proprio parere sulla proposta di calendario venatorio 2007/2008 e sulle proposte di modifica avanzate in sede di discussione;
Acquisito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, reso con nota n. 3564/T-A11 del 5 giugno 2007, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto di poter attuare anche per l'annata venatoria 2007/2008 l'anticipazione del prelievo venatorio rispetto alla terza domenica di settembre, in quanto la stessa è stata prevista per quelle specie e con le modalità contenute nel piano regionale faunistico-venatorio che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;
Ravvisata la necessità di regolamentare l'esercizio dell'attività venatoria nel territorio della Regione siciliana con limitazioni di tempo, di specie, di luoghi e di capi da abbattere, anche in rapporto alle esigenze di tutela del patrimonio faunistico;
Vista la legge regionale 8 maggio 2007, n. 13;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

L'annata venatoria 2007/2008 è regolamentata secondo le disposizioni contenute nell'allegato A, parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Le zone del territorio agro-silvo-pastorale dove l'esercizio venatorio non è consentito, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata sono indicate nell'allegato B, parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 giugno 2007.
  LA VIA 

Allegato A
CALENDARIO VENATORIO 2007/2008


Art. 1

Negli ambiti di cui al piano regionale faunistico-venatorio 2006/2011, l'attività venatoria è consentita nei giorni di sabato e di domenica e, a scelta del cacciatore, di lunedì o di mercoledì o di giovedì per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:
a)  dal 1° settembre 2007 al 12 dicembre 2007 incluso:
mammiferi: coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);
uccelli: tortora (Streptopeia turtur) e merlo (Turdus merula);
b)  dal 1° settembre 2007 al 12 gennaio 2008 incluso:
uccelli: colombaccio (Colomba palumbus);
c)  dal 16 settembre 2007 al 31 gennaio 2008 incluso:
uccelli:
-  Alzavola (Anas crecca), beccaccino (Gallinago gallinago), canapiglia (Anas strepera), cesena (Turdus pilaris), codone (Anas acuta), fischione (Anas penelope), folaga (Fulica atra), gallinella d'acqua (Gallinula chloropus), gazza (Pica pica), germano reale (Anas platyrhynchos), mestolone (Anas clipeata), moretta (Aythya fuligula), moriglione (Aythya ferina), pavoncella (Vanellus vanellus), tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordo sassello (Turdus iliacus).
Esclusivamente per l'A.T.C. di TP2: Anatidi dal 1° novembre 2007 al 31 gennaio 2008 incluso:
-  Alzavola (Anas crecca), canapiglia (Anas strepera), codone (Anas acuta), fischione (Anas penelope), germano reale (Anas platyrhynchos), mestolone (Anas clipeata), moretta (Aythya fuligula), moriglione (Aythya ferina).
d)  dal 16 settembre 2007 al 31 gennaio 2008 incluso:
uccelli: Fagiano (Fasianus colchicus), solo nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agro-venatorie;
mammiferi: volpe (Vulpes vulpes);
e) dal 16 settembre 2007 al 24 gennaio 2008 incluso:
uccelli: beccaccia (Scolopax rusticola);
f) dal 9 settembre 2007 all'11 novembre 2007 incluso:
uccelli: quaglia (Coturnix coturnix);
g) dal 14 ottobre 2007 al 25 novembre 2007 incluso:
mammiferi: lepre italica (Lepus corsicanus);
h) dal 21 ottobre 2007 al 30 dicembre 2007 incluso:
uccelli: allodola (Alauda arvensis);
i) dal 1° novembre 2007 al 31 gennaio 2008 incluso:
mammiferi: cinghiale (Sus scrofa).
In questo periodo la caccia al cinghiale in battuta è consentita esclusivamente nei giorni di lunedì o di mercoledì o di giovedì.

Art. 2

a) Il cacciatore residente in Sicilia è autorizzato ad esercitare la caccia nell'ambito territoriale di caccia di residenza e negli ambiti territoriali nei quali è stato ammesso. Il cacciatore, inoltre, può esercitare la caccia alla sola selvaggina migratoria in un massimo di n. 4 AA.TT.CC. della Regione, a sua scelta, con esclusione dell'A.T.C. PA3 (Ustica).
Il prelievo venatorio alla selvaggina migratoria è possibile per un numero massimo complessivo di 28 giornate, nel rispetto delle limitazioni di cui appresso e delle disposizioni contenute nel presente calendario venatorio. L'ambito o gli ambiti territoriali di caccia scelti per la migratoria saranno indicati nel tesserino venatorio al momento del suo rilascio dal funzionario comunale incaricato, previa esibizione della ricevuta di versamento di e 5,16 ad ambito. Il versamento, che può essere cumulativo per i quattro ambiti, deve essere effettuato su c/c n. 10575900, intestato al Banco di Sicilia, cassiere della Regione siciliana, recante la causale "Tassa per caccia alla selvaggina migratoria nello o negli AA.TT.CC. scelti". La sezione del bollettino di c/c postale relativa all'attestazione di versamento, dovrà essere consegnata all'ufficio del comune all'atto del rilascio del tesserino.
Le suddette 28 giornate di caccia all'avifauna migratoria potranno essere utilizzate secondo il seguente calendario:
-  n. 16 giornate dal 1° settembre al 17 novembre 2007;
-  n. 12 giornate dal 18 novembre 2007 al 31 gennaio 2008.
Le giornate previste per il primo periodo, se non fruite, non potranno essere utilizzate nell'ultimo periodo.
b) I cacciatori provenienti da altre regioni italiane in cui viene attuato il principio di reciprocità, se vengono ammessi, possono esercitare l'attività venatoria nell'ambito territoriale di caccia scelto (art. 22, comma 5, lettera "d", della legge regionale n. 33/97).

Art. 3

Nell'isola di Ustica (PA3) la caccia alle specie di cui alle lettere a), e b) del precedente articolo 2 è consentita, esclusivamente ai residenti, dal 15 settembre 2007.
Nell'isola di Capo Passero (SR2) la caccia alle specie di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente articolo 2 è consentita dal 23 settembre 2007.
Nelle isole di Favignana, Marettimo e Levanzo (TP3) la caccia alla sola selvaggina migratoria, ai cacciatori non residenti, è consentita a partire dall'11 ottobre 2007.
Dal 2 gennaio 2008 al 31 gennaio 2008 incluso, l'esercizio venatorio può essere praticato nei boschi, nei seminativi arborati, negli uliveti privi di frutto pendente, negli acquitrini, corsi d'acqua e laghetti artificiali, anche se le acque risultano profonde oltre i tre metri, con l'ausilio dei soli cani da ferma, ad eccezione della caccia alla volpe, per la quale potranno essere utilizzati cani da tana e da seguita. E' fatto obbligo al cacciatore di raggiungere le località di caccia con l'arma in custodia, purché scarica o smontata.

Art. 4

Il cacciatore può abbattere complessivamente per ogni giornata 15 capi di selvaggina.
Fermo restando tale limite massimo giornaliero, il cacciatore deve rispettare, per le singole specie, le ulteriori limitazioni di seguito riportate:

Selvaggina migratoria  Limite massimo giornaliero 
-  quaglia  -  4 con il tetto massimo di 40 capi annui 
-  beccaccia  -  2 con il tetto massimo di 20 capi annui 
-  tortora e allodola  -  10 
-  (alzavola, beccaccino, codone, fischione, folaga, gallinella d'acqua, germano reale, mestolone, moretta, moriglione e pavoncella)  -  5 
-  canapiglia  -  1 con il tetto massimo di 4 capi annui 


Selvaggina stanziale  Limite massimo giornaliero 
-  coniglio  -  3 
-  lepre italica  -  1 con il tetto massimo di 2 capi annui 
-  cinghiale  -  2 


Nell'isola di Pantelleria (TP4) il cacciatore può abbattere, per ogni giornata di caccia, nel rispetto dei periodi consentiti, fino ad un massimo di 10 conigli selvatici.

Art. 5

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.
Le ripartizioni faunistico-venatorie ed ambientali provvederanno alla divulgazione degli orari ufficiali nel territorio di propria competenza.

Art. 6

L'attività di allenamento e di addestramento dei cani può essere svolta, nel territorio cacciabile, senza possibilità di sparo nelle tre settimane che precedono l'apertura della caccia alla selvaggina stanziale e con l'esclusione dei due giorni precedenti l'apertura stessa.
Le attività cinofile potranno essere esercitate nell'arco temporale compreso tra un'ora dopo l'alba ed un'ora prima del tramonto.

Art. 7

L'uso del furetto munito di museruola per la caccia al coniglio selvatico è consentito nel periodo compreso fra il 1° settembre e il 15 novembre 2007 incluso, nei territori dei comuni degli ambiti territoriali di caccia sub-provinciali sotto elencati, con le prescrizioni a fianco indicate. Esclusivamente negli anfratti lavici dell'Etna l'uso del furetto è consentito nel periodo compreso fra il 1° settembre e il 12 dicembre 2007 incluso.
-  A.T.C. AG1, A.T.C. AG2 e A.T.C. AG3: è consentito in tutto il territorio;
-  A.T.C. CL1: è consentito in tutto il territorio ad esclusione del comune di Villalba; A.T.C. CL2: è consentito in tutto il territorio ad esclusione del comune di Mazzarino;
-  A.T.C. CT1: è consentito in tutto il territorio ad esclusione del comune di Mineo; A.T.C. CT2: è consentito in tutto il territorio ad esclusione del comune di Mirabella Imbaccari;
-  A.T.C. TP1: è consentito in tutto il territorio; A.T.C. TP2: è consentito in tutto il territorio ad esclusione delle zone ricadenti fra la battigia e le strade provinciali Marsala-Trapani e Marsala-Petrosino del comune di Marsala; A.T.C. TP3 e A.T.C. TP4: è consentito in tutto il territorio.
L'uso del furetto è, invece, vietato in tutto il territorio degli ambiti territoriali di caccia di: EN1, EN2, ME1, ME2, ME3, PA1, PA2, PA3, RG1, RG2, SR1 e SR2.
Durante l'uso venatorio è obbligatorio munire il furetto di idonea ed efficiente museruola.
E' severamente vietato portare e/o utilizzare il furetto nelle aree faunistico venatorie nelle quali l'uso non ne sia consentito ai sensi del presente calendario venatorio.

Art. 8

La caccia al cinghiale in battuta viene regolata con provvedimento da emanarsi, a cura della ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale competente per territorio, entro il 1° ottobre 2007 nel rispetto dei seguenti indirizzi generali:
-  possono essere autorizzate non più di cinque squadre a battuta per ambito territoriale di caccia contraddistinte con un numero, cui i cacciatori ammessi all'A.T.C. devono iscriversi;
-  le singole squadre per la caccia al cinghiale in battuta sono formate da un minimo di sei fino ad un massimo di trentacinque cacciatori, fra i quali devono essere previsti:
1)  il caposquadra, il quale iscrive la squadra presso la ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale, organizza e dirige la battuta, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti alla battuta, cura l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per effettuare la battuta, controlla ed assegna le poste prima della battuta, controlla il numero dei capi abbattuti;
2)  i cacciatori in squadra che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine battuta;
3)  i conduttori di cani da traccia che sono autorizzati al recupero dei cani feriti;
-  la caccia in battuta può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della battuta deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;
-  tutti i cacciatori partecipanti alla battuta devono portare ben visibile il distintivo della squadra e devono raggiungere le poste con l'arma scarica, i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine battuta.

Art. 9

Per la stagione venatoria 2007/2008 l'esercizio della caccia è altresì vietato nelle seguenti zone:
1)  Località "Bacino lago Arancio", ricadente nei territori comunali di Sambuca di Sicilia (AG1), Santa Margherita Belice (AG1) e Sciacca (AG1), delimitato dall'anello viario che lo circoscrive;
2)  Località "Castellaccio", ricadente nel territorio del comune di Camastra (AG2) estesa ettari 50 circa per un perimetro di 3,5 Km. così delimitata: partendo dall'incrocio tra il limite territoriale Camastra-Naro e la strada comunale Campo Sportivo (contrada Balate) si prosegue per 650 m. con direzione sud fino ad arrivare all'incrocio con la strada comunale Baldacchino, si prosegue ancora verso sud per 450 m, fino ad arrivare all'incrocio con la strada Aria Lunga, quindi si svolta a sinistra con direzione nord-est, si percorre la stessa per 1,8 Km. fino al limite nord del predetto confine territoriale coincidente con una stradella in terra battuta, si imbocca la stessa, si prosegue per 5.000 m. fino a chiudere al punto di partenza (campo sportivo);
3)  Area comunale "Parco Monte Po", ricadente nel territorio del comune di Catania (CT1);
4)  Parco naturalistico sub-urbano "Gurna", ricadente nel territorio del comune di Mascali (CT1);
5)  Foce del "Fiume Alcantara", ricadente in un'area che comprende i limiti di confine della provincia di Catania (CT1) con quella di Messina (ME2) e che è così delimitata:
-  provincia di Catania:
-  nord: partendo dal punto centrale del ponte situato sul fiume Alcantara, lungo la S.P. 219 per Gaggi (ME), si percorre la linea ideale mediana del fiume che costituisce il confine tra le province di Catania e Messina fino a giungere al mare Ionio;
-  est: con mare Ionio prospiciente la spiaggia compresa tra la foce del fiume e la perpendicolare della S.P. 127 che, partendo dal Castello di S. Marco, procede verso ovest;
-  sud: dal Castello di S. Marco e via S. Marco lungo la S.P. 127, attraversando la S.S. 114 superando il cavalcavia dell'autostrada CT-ME, entra nell'abitato del comune di Calatabiano e, percorrendo le vie Vittorio Veneto, Duomo, Cavour, si arriva fino ad un irto sentiero che circoscrive la base di una collina sulla cui sommità si ergono il Castello Arabo-Normanno ed i due santuari di S. Filippo e della Madonna del Carmine. Percorrendo tale sentiero si giunge sulla S.P. 81, per Mitogio, che si percorre fino al bivio per Castrorao-Gaggi;
-  ovest: dal detto bivio percorrendo la S.P. 219, si giunge sul ponte situato sul fiume Alcantara;
-  provincia di Messina:
-  nord: con la S.S. 114 che da Messina porta a Catania;
-  ovest: con il limite di confine delle due provincie;
-  sud: con lo stesso limite e per un tratto con il mare Ionio;
-  est: con la stradella che dal Km. 54 della S.S. 114 attraversa le contrade Iannuzzo e Pietrenere e porta a mare;
6)  Comune di Castelmola (ME2) - zona comprendente le seguenti contrade: Annunziata, Serra Grande (sotto strada rotabile), Petralia (sopra la strada), Sifone, Calatraversa, Cuculunazzo, Decima, Scimandra, Soprapetralia, Lumbia;
7)  Comune di Forza d'Agrò (ME2) - zona compresa tra Capo S. Alessio, Fondaco Parrino e Mustica;
8)  Località "Monte Kumeta", ricadente nel territorio comunale di Piana degli Albanesi (PA1), estesa Ha. 300 circa;
9)  Località "Valle Fico", ricadente nei territori comunali di Altofonte e Belmonte Mezzagno. Area estesa Ha. 1.000 circa, con un perimetro di 23.000 metri;
10)  Invaso "Diga Rubino" - località Margi, ricadente nel territorio del Comune di Trapani (TP1);
11)  "Pantano Leone", ricadente nel territorio del comune di Campobello di Mazara (TP2).

Art. 10

Il cacciatore per l'esercizio dell'attività venatoria deve essere munito di:
a)  licenza di porto di fucile per uso di caccia;
b)  polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi;
c)  polizza assicurativa per infortuni correlata alla caccia, con i massimali previsti dall'art. 17, commi 7 e 8, della legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, con la relativa attestazione di pagamento rilasciata dall'ufficio postale o dalla banca;
d)  tesserino venatorio rilasciato gratuitamente dalla Regione siciliana per il tramite del comune di residenza.
La validità del tesserino rilasciato dalle altre regioni, ai fini dell'attività venatoria nella Regione siciliana, è subordinato al rispetto della vigente legislazione e del presente calendario venatorio ed in particolare al numero delle giornate settimanalmente consentite, cumulabili ai fini del conteggio con le giornate di caccia usufruite in altre regioni.
Ogni cacciatore deve annotare in modo indelebile negli appositi spazi del tesserino il giorno di caccia scelto all'inizio dell'attività venatoria giornaliera. Il cacciatore che va a caccia il lunedì non potrà andarvi il mercoledì né il giovedì della stessa settimana. In nessun caso il cacciatore può superare il numero complessivo di tre giornate di caccia per settimana. La settimana venatoria ha inizio il lunedì e si conclude con i giorni di sabato e domenica.
Il cacciatore deve registrare sul tesserino venatorio tutti i capi abbattuti. I capi di selvaggina stanziale dovranno essere registrati subito dopo l'abbattimento, i capi di selvaggina migratoria alla fine della battuta di caccia. In particolare, il numero di capi di selvaggina migratoria abbattuti dovrà essere registrato nell'apposito spazio del tesserino entro le ore 13.00 del giorno di caccia scelto. Nel caso di prosecuzione dell'attività venatoria oltre le ore 13.00, il numero dei capi ulteriormente abbattuti nel pomeriggio dovrà essere registrato alla fine della battuta di caccia.
L'attività venatoria deve essere praticata in via esclusiva nelle forme previste dalla legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, mediante l'impiego dei mezzi consentiti dall'art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
A conclusione dell'annata venatoria, prima della consegna del tesserino, il cacciatore deve compilare in tutte le sue parti la pagina relativa al riepilogo stagionale degli abbattimenti.

Art. 11

Le norme del presente calendario venatorio valgono anche nelle aziende faunistico-venatorie, entro i limiti dei rispettivi piani di abbattimento. Nelle aziende agro-venatorie l'abbattimento della fauna di allevamento immessa è consentito soltanto durante la stagione venatoria.
Allegato B
CALENDARIO VENATORIO 2007/2008
Provincia regionale di Agrigento

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:
a)  Riserve naturali:
1)  "Foce del Fiume Platani", ricadente nel territorio dei comuni di Ribera e Cattolica Eraclea (AG1);
2)  "Monti di Palazzo Adriano e Valle del Sosio", ricadente nel territorio dei comuni di Burgio e Bivona (AG1);
3)  "Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco", ricadente nel territorio del comune di Sambuca di Sicilia (AG1);
4)  "Monte San Calogero (Kronio)", ricadente nel territorio del comune di Sciacca (AG1);
5)  "Torre Salsa", ricadente nel territorio del comune di Siculiana (AG1);
6)  "Maccalube di Aragona", ricadente nel territorio del comune di Aragona (AG2);
7)  "Monte Cammarata", ricadente nel territorio dei comuni di Cammarata, San Giovanni Gemini e Santo Stefano di Quisquina (AG2);
8)  "Grotta di Sant'Angelo Muxaro", ricadente nel territorio del comune di Sant'Angelo Muxaro (AG2);
9)  "Isola di Lampedusa", ricadente nel territorio dei comuni di Lampedusa e Linosa (AG3);
10)  "Isola di Linosa e Lampione", ricadente nel territorio dei comuni di Lampedusa e Linosa (AG3).
b)  Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:
1) "Torre Salsa", ricadente nel territorio dei comuni di Siculiana e Montallegro (AG1).
c)  Zone cinologiche:
1) Zona cinologica "B" ricadente nel territorio del comune di Agrigento (AG1), all'interno dell'azienda agro venatoria "Monte Mele";
2) Zona cinologica "B" ricadente nel territorio del comune di Campobello di Licata (AG2), contrada Ficuzza;
3) Zona cinologica "B" ricadente nel territorio del comune di Racalmuto (AG2), contrade Abate, Fico, Amara e Giarrizzo.
d)  Zone del demanio forestale regionale e comunale.
e)  Fondi chiusi.
f)  Centri ed allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento:
1) "Schembri Santa", ricadente nel territorio del comune di Realmonte (AG1), contrade Vallon Forte e Gianpaolo;
2) "Monreale Andrea", ricadente nel territorio del comune di Racalmuto (AG2), contrada Arena.
Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della legge regionale n. 33/97 e dell'art. 11 dell'allegato "A" al presente decreto:
1) A.A.V. "Montemele", ricadente nel territorio dei comuni di Agrigento e Realmonte (AG1).
Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Agrigento dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 11, dell'allegato "A" al presente decreto.
Provincia regionale di Caltanissetta

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:
a)  Riserve naturali:
1)  "Monte Conca", ricadente nel territorio del comune di Campofranco (CL1);
2)  "Lago Sfondato", ricadente nel territorio del comune di Caltanissetta (CL1);
3)  "Riserva naturale geologica di contrada Scaleri", ricadente nel territorio del comune di Santa Caterina Villarmosa (CL1);
4)  "Monte Capodarso e Valle dell'Imera Meridionale", ricadente nel territorio del comune di Caltanissetta (CL1);
5)  "Lago Soprano", ricadente nel territorio del comune di Serradifalco (CL1);
6)  "Sughereta di Niscemi", ricadente nel territorio del comune di Niscemi (CL2);
7)  "Biviere di Gela", ricadente nel territorio del comune di Gela (CL2).
b)  Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:
1)  "Oasi Scala", ricadente nel territorio del comune di Mussomeli (CL1).
c)  Zone cinologiche:
1)  Zona cinologica "A" ricadente nel territorio del comune di Caltanissetta (CL1), contrade Avvento, Bucceri, Persico;
2)  Zona cinologica "B" ricadente nel territorio del comune di Caltanissetta (CL1), contrada Giffarrone;
3)  Zona cinologica "B" ricadente nel territorio del comune di Villalba (CL1), all'interno dell'azienda agro venatoria "Mattarello";
4)  Zona cinologica "B" ricadente nel territorio del comune di San Cataldo (CL1), contrada Mandra di Mezzo.
d)  Zone del demanio forestale regionale e comunale.
e)  Fondi chiusi.
f)  Art. 24, legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni:
1)  Azienda Agricola "Conte Tasca D'Almerita S.p.A.", parte ricadente nel territorio del comune di Vallelunga Pratameno (CL1).
g)  Centri ed allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento:
1) "Mistretta Salvatore", ricadente nel territorio del comune di Villalba (CL1), contrada Mattarello;
2) "Liardo Salvatore", ricadente nel territorio del comune di Gela (CL2), contrada Olivo;
3)  "Morelli Pietro", ricadente nel territorio del comune di Gela (CL2), contrada Olivo;
4) "Coop. L'Emigrante", ricadente nel territorio del comune di Butera (CL2), contrada Castelluccio.
Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della legge regionale n. 33/97 e dell'art. 11 dell'allegato "A" al presente decreto:
1) A.F.V. "Mandra di Piano", ricadente nel territorio del comune di Mussomeli (CL1);
2) A.A.V. "Mattarello", ricadente nel territorio del comune di Villalba (CL1);
3) A.A.V. "San Martino Cicuta", ricadente nel territorio del comune di Caltanissetta (CL1);
4) A.A.V. "Cisterna Barboraso Manca", ricadente nel territorio del comune di San Cataldo (CL1);
5) A.A.V. "Feudo Nobile", ricadente nel territorio del comune di Gela (CL2).
Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Caltanissetta dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 11, dell'allegato "A" al presente decreto.
Provincia regionale di Catania

Il territorio di seguito indicato sottoposto a protezione è precluso all'esercizio venatorio:
a)  Parchi:
1)  "Parco dell'Etna", ricadente nel territorio dei comuni di: Bronte (CT1), Randazzo (CT1), Zafferana Etnea (CT1), Castiglione di Sicilia (CT1), Adrano (CT1), Linguaglossa (CT1), Biancavilla di Sicilia (CT1), Maletto (CT1), Nicolosi (CT1), Ragalna (CT1), Sant'Alfio (CT1), Belpasso (CT1), Trecastagni (CT1), Milo (CT1), Pedara (CT1), Piedimonte Etneo (CT1), S. Maria di Licodia (CT1), Mascali (CT1), Viagrande (CT1) e Giarre (CT1);
2)  "Parco dei Nebrodi", ricadente nel territorio dei comuni di: Randazzo (CT1), Bronte (CT1) e Maniace (CT1);
3)  "Parco fluviale dell'Alcantara", ricadente nel territorio dei comuni di: Calatabiano (CT1), Castiglione di Sicilia (CT1), Randazzo (CT1).
b)  Riserve naturali:
1)  "Oasi del Simeto", ricadente nel territorio del comune di Catania (CT1);
2)  "Fiume Fiumefreddo", ricadente nel territorio dei comuni di Fiumefreddo (CT1) e Calatabiano (CT1);
3)  "Isola Lachea e Faraglioni dei Ciclopi", ricadente nel territorio del comune di Acicastello (CT1);
4)  "Complesso Immacolatella e Micio Conti", ricadente nel territorio del comune di S. Gregorio di Catania (CT1);
5)  "La Timpa", ricadente nel territorio del comune di Acireale (CT1);
c)  Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:
1)  "Invaso Diga Don Sturzo", ricadente nel territorio dei comuni di Ramacca (CT1) e Raddusa (CT1).
d)  Zone cinologiche:
1)  Zona cinologica "B" ricadente nel territorio del comune di Caltagirone (CT2), all'interno dell'azienda agro-venatoria "Poggio Racineci";
2)  Zona cinologica "B" ricadente nel territorio del comune di Licodia Eubea (CT2), contrada Alia;
3)  Zona cinologica "B" ricadente nel territorio del comune di Catania (CT1), contrada Juncetto.
e)  Zone del demanio forestale regionale e comunale.
f)  Fondi chiusi.
g)  Centri ed allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento:
1)  "Castro Nunzio", ricadente nel territorio del comune di Ramacca (CT1), contrada Giunta Giummarra;
2)  "Motta Maria", ricadente nel territorio del comune di Mineo (CT1), contrada Monaci.
Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della legge regionale n. 33/97 e dell'art. 11 dell'allegato "A" al presente decreto:
1) A.F.V. "Acquavena Giardinelli Macchiafava", ricadente nel territorio del comune di Bronte (CT1);
2) A.F.V. "Malaterra", ricadente nel territorio del comune di Bronte (CT1);
3) A.F.V. "Diana", ricadente nel territorio dei comuni di Vizzini (CT2) e Mineo (CT1);
4) A.F.V. "Poggio Diana", ricadente nel territorio del comune di Caltagirone (CT2);
5) A.F.V. "Insolio", ricadente nel territorio del comune di Granieri (CT2);
6) A.A.V. "El Condor", ricadente nel territorio del comune di Bronte (CT1);
7) A.A.V. "Poggio Racineci", ricadente nel territorio del comune di Caltagirone (CT2);
8) A.A.V. "D'Angelo Adele", ricadente nel territorio dei comuni di Vizzini e Licodia Eubea (CT2);
9) A.A.V. "Stella di Racineci", ricadente nel territorio del comune di Caltagirone (CT2);
10) A.A.V. "Russa", ricadente nel territorio del comune di Caltagirone (CT2).
Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Catania dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 11, dell'allegato "A" al presente decreto.
Provincia regionale di Enna

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:
a)  Parchi:
1)  "Parco dei Nebrodi", ricadente nel territorio del comune di Cerami (EN1);
2)  "Parco Minerario Floristella", ricadente nel territorio del comune di Enna (EN2).
b)  Riserve naturali:
1)  "Monte Altesina", ricadente nel territorio dei comuni di Leonforte (EN1) e Nicosia (EN1);
2)  "Sambuchetti-Campanito", ricadente nel territorio dei comuni di Nicosia (EN1) e Cerami (EN1);
3)  "Vallone di Piano della Corte", ricadente nel territorio del comune di Agira (EN1);
4)  "Lago di Pergusa", ricadente nel territorio del comune di Enna (EN2);
5)  "Monte Capodarso e Valle dell'Imera meridionale", ricadente nel territorio dei comuni di Enna (EN2) e Pietraperzia (EN2);
6)  "Rossomanno-Grottascura-Bellia", ricadente nel territorio dei comuni di Enna (EN2), Aidone (EN2) e Piazza Armerina (EN2).
c)  Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:
1)  "Invaso Diga Don Sturzo", parte ricadente nel territorio del comune di Aidone (EN2).
d)  Zone cinologiche
1)  Zona cinologica "A" ricadente nel territorio del comune di Troina (EN1), all'interno dell'Azienda faunistico-venatoria "Scippa";
2)  Zona cinologica "B" ricadente nel territorio del comune di Calascibetta (EN2), contrada Peraniera.
e)  Zone del demanio forestale regionale e comunale.
f)  Fondi chiusi.
Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della legge regionale n. 33/97 e dell'art. 11 dell'allegato "A" al presente decreto:
1)  A.F.V. "Buscemi", ricadente nel territorio dei comuni di Troina (EN1) e Regalbuto (EN1);
2)  A.F.V. "Scarvi San Francesco", ricadente nel territorio del comune di Troina (EN1);
3)  A.F.V. "S. Silvestro Intronata", ricadente nel territorio del comune di Sperlinga (EN1);
4)  A.F.V. "Scippa", ricadente nel territorio del comune di Troina (EN1);
5)  A.F.V. "Sciara Gurghi Giumenta" (parte), ricadente nel territorio comunale di Sperlinga (EN1);
6)  A.F.V. "Cicera" (parte), ricadente nel territorio del comune di Sperlinga (EN1);
7)  A.F.V. "La Sughereta", ricadente nel territorio del comune di Troina (EN1) e Regalbuto (EN1)
8)  A.A.V. "Cannella", ricadente nel territorio del comune di Nicosia (EN1);
9)  A.A.V. "Carangiaro-Scioltabino", ricadente nel territorio del comune di Enna (EN2);
10)  A.A.V. "Capitone", ricadente nel territorio del comune di Enna (EN2);
11)  A.A.V. "Carangiaro", ricadente nel territorio del comune di Enna (EN2);
12)  A.A.V. "Montagna Gebbia Robbiato", ricadente nel territorio del comune di Piazza Armerina (EN 2);
13)  A.A.V. "Cacchiamo", ricadente nel territorio del comune di Calascibetta (EN2).
Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Enna dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 11, dell'allegato "A" al presente decreto.
Provincia regionale di Messina

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:
a)  Parchi:
1)  "Parco dei Nebrodi", ricadente nel territorio dei comuni di: Caronia (ME1), Cesarò (ME1), Alcara Li Fusi (ME1), Capizzi (ME1), Mistretta (ME1), S. Fratello (ME1), Tortorici (ME1), Longi (ME1), Galati Mamertino (ME1), Militello Rosmarino (ME1), S. Marco D'Alunzio (ME1), S. Agata di Militello (ME1), S. Stefano di Camastra (ME1), S. Teodoro (ME1), Floresta (ME2), Santa Domenica Vittoria (ME2) e Ucrìa (ME2);
2)  "Parco fluviale dell'Alcantara", ricadente nel territorio dei comuni di: Francavilla di Sicilia (ME2), Gaggi (ME2), Giardini Naxos (ME2), Malvagna (ME2), Moio Alcantara (ME2), Roccella Valdemone (ME2), Taormina (ME2), Motta Camastra (ME2), Graniti (ME2).
b)  Riserve naturali:
1)  "Vallone Calcagna sopra Tortorici", ricadente nel territorio del comune di Tortorici (ME1);
2)  "Bosco di Malabotta", ricadente nel territorio dei comuni di Montalbano Elicona (ME2), Roccella Valdemone (ME2), Malvagna (ME2), Francavilla di Sicilia (ME2) e Tripi (ME2);
3)  "Fiumedinisi e Montescuderi" ricadente nel territorio dei comuni di S. Lucia del Mela (ME2), Nizza di Sicilia (ME2), Fiumedinisi (ME2), Itala (ME2), Alì (ME2), S. Pier Niceto (ME2), Monforte S. Giorgio (ME2);
4)  "Isola Bella", ricadente nel territorio del comune di Taormina (ME2);
5)  "Laghetti di Tindari", ricadenti nel territorio del comune di Patti (ME2);
6)  "Laguna di Capo Peloro", ricadente nel territorio del comune di Messina (ME2);
7)  "Isola di Alicudi", ricadente nel territorio del comune di Lipari (ME3);
8)  "Isola di Filicudi e Scogli Canna e Montenassari", ricadente nel territorio del comune di Lipari (ME3);
9)  "Isola di Panarea e Scogli viciniori", ricadente nel territorio del comune di Lipari (ME3);
10)  "Isola di Stromboli e Strombolicchio", ricadente nel territorio del comune di Lipari (ME3);
11)  "Monte Fossa delle Felci e dei Porri", ricadente nel territorio dei comuni di Leni (ME3), Malfa (ME3) e Santa Marina Salina (ME3).
c)  Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:
1)  "Serrafalco - Costi - Cuppitta", ricadente nel territorio del comune di Castelmola (ME2);
2)  "San Cono - Casale - Cardusa", ricadente nel territorio del comune di Tripi (ME2);
3)  "Loco - Mandali - Santa Venera", ricadente nel territorio del comune di Castroreale (ME2);
4)  "Rocca Salvatesta", ricadente nel territorio dei comuni di Francavilla di Sicilia (ME2) e Novara di Sicilia (ME2);
5)  "Mandrazzi", ricadente nel territorio dei comuni di Francavilla di Sicilia (ME2) e Novara di Sicilia (ME2).
d)  Zone cinologiche:
1)  Zona cinologica "B" ricadente nel territorio del comune di Novara di Sicilia (ME2), contrade Montagna, Serro dell'Olmo, Tavoliere e Pirato;
2)  Zona cinologica "B" ricadente nel territorio del comune di S. Lucia del Mela (ME2), contrada Piano del Campo;
3)  Zona cinologica "B" ricadente nel territorio del comune di Cesarò (ME1), contrada S. Elia;
4)  Zona cinologica "B" ricadente nel territorio del comune di Mandanici (ME2), contrada S. Leo;
5)  Zona cinologica "B" ricadente nel territorio del comune di Rometta (ME2), contrade Mandarani P. Ferrà;
6)  Zona cinologica "B" ricadente nel territorio del comune di San Piero Patti (ME2), contrada Canalotto.
e)  Zone del demanio forestale regionale e comunale.
f)  Fondi chiusi.
Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della legge regionale n. 33/97 e dell'art. 11 dell'allegato "A" al presente decreto:
1)  A.F.V. "Ruggirà Comunelli", ricadente nel territorio del comune di Cesarò (ME1);
2)  A.F.V. "Casazza", ricadente nel territorio del comune di Cesarò (ME1);
3)  A.F.V. "Cirrito" parte ricadente nel territorio del comune di Pettineo (ME1).
Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Messina dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 11, dell'allegato "A" al presente decreto.
Provincia regionale di Palermo

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:
a)  Parchi:
-  "Parco delle Madonie", ricadente nel territorio dei comuni di Petralia Sottana (PA2), Isnello (PA2), Polizzi Generosa (PA2), Geraci Siculo (PA2), Collesano (PA2), Cefalù (PA2), Gratteri (PA2), Castelbuono (PA2), Caltavuturo (PA2), Scillato (PA2), Petralia Soprana (PA2), Pollina (PA2), Castellana Sicula (PA2), Sclafani Bagni (PA2) e S. Mauro Castelverde (PA2).
b)  Riserve naturali:
1)  "Bagni di Cefalà Diana e Chiarastella", ricadenti nel territorio dei comuni di Cefalà Diana (PA1) e Villafrati (PA1);
2)  "Bosco della Ficuzza, Rocca Busambra, Bosco del Cappelliere e Gorgo del Drago", ricadenti nel territorio dei comuni di Corleone (PA1), Godrano (PA1), Marineo (PA1), Mezzojuso (PA1) e Monreale (PA1);
3)  "Capo Gallo", ricadente nel territorio del comune di Palermo (PA1);
4)  "Capo Rama", ricadente nel territorio del comune di Terrasini (PA1);
5)  "Grotta di Carburangeli", ricadente nel territorio del comune di Carini (PA1);
6)  "Grotta di Entella", ricadente nel territorio del comune di Contessa Entellina (PA1);
7)  "Grotta Conza", ricadente nel territorio del comune di Palermo (PA1);
8)  "Grotta dei Puntali", ricadente nel territorio del comune di Carini (PA1);
9)  "Isola delle Femmine", ricadente nel territorio del comune di Isola delle Femmine (PA1);
10)  "Monte Carcaci", ricadente nel territorio del comune di Prizzi (PA1) e Castronovo di Sicilia (PA1);
11)  "Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco", ricadenti nel territorio dei comuni di Contessa Entellina (PA1), Giuliana (PA1);
12)  "Monti di Palazzo Adriano e Valle del Sosio", ricadenti nel territorio dei comuni di Palazzo Adriano (PA1) e Chiusa Sclafani (PA1);
13)  "Serre della Pizzuta", ricadenti nel territorio del comune di Piana degli Albanesi (PA1);
14)  "Monte Pellegrino", ricadente nel territorio del comune di Palermo (PA1);
15)  "Bosco della Favara e Bosco Granza", ricadenti nel territorio dei comuni di Aliminusa (PA2), Cerda (PA2), Sclafani Bagni (PA2) e Montemaggiore Belsito (PA2);
16)  "Monte S. Calogero", ricadente nel territorio dei comuni di Caccamo (PA2), Termini Imerese (PA2) e Sciara (PA2);
17)  "Pizzo Cane, Pizzo Trigna e Grotta Mazzamuto", ricadente nel territorio dei comuni di Altavilla Milicia (PA2), Trabia (PA2), Ventimiglia di Sicilia (PA2), Caccamo (PA2), Baucina (PA2) e Casteldaccia (PA2);
18)  "Serre di Ciminna", ricadenti nel territorio del comune di Ciminna (PA2);
19)  "Isola di Ustica", ricadente nel territorio del comune di Ustica (PA3).
c)  Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:
1)  "Invaso Poma", ricadente nel territorio dei comuni di Partinico (PA1), Monreale (PA1) e San Giuseppe Jato (PA1);
2)  "Oasi Lago Piana degli Albanesi e Santa Cristina Gela", ricadente nel territorio dei comuni di Piana degli Albanesi (PA1) e di Santa Cristina Gela (PA1).
d)  Zone cinologiche:
1)  Zona cinologica "B" ricadente nel territorio del comune di Altofonte (PA1), contrada Rebuttone;
2)  Zona cinologica "B" ricadente nel territorio del comune di Corleone (PA1), contrada Spinuso;
3)  Zona cinologica "B" ricadente nel territorio del comune di Lercara Friddi (PA1), contrada Todaro;
4)  Zona cinologica "B" ricadente nel territorio del comune di Monreale (PA1), all'interno dell'azienda agro venatoria "Società Agricola La Cannavera";
5)  Zona cinologica "B" ricadente nel territorio del comune di Piana degli Albanesi (PA1), contrada Scala delle Femmine;
6)  Zona cinologica "B" ricadente nel territorio del comune di Vicari (PA1), contrada Rocche di Ferro;
7)  Zona cinologica "B" ricadente nel territorio del comune di Alimena (PA2), contrada Bulfara;
8)  Zona cinologica "B" ricadente nel territorio del comune di Castellana Sicula (PA2), contrada Tudia, all'interno dell'azienda agro-venatoria "Di Dato Francesca";
9)  Zona cinologica "B" ricadente nel territorio del comune di Caccamo (PA2), contrada Sannita;
10)  Zona cinologica "B" ricadente nel territorio del comune di Cerda (PA2), contrada Malluta;
11)  Zona cinologica "B" ricadente nel territorio del comune di Gangi (PA2), contrada Camporotondo;
12)  Zona cinologica "B" ricadente nel territorio del comune di San Mauro Castelverde (PA2), all'interno dell'azienda faunistico-venatoria "Cirrito";
13)  Zona cinologica "B" ricadente nel territorio del comune di Godrano (PA1) contrada Marosa;
14)  Zona cinologica "B" ricadente nel territorio del comune di Valledolmo (PA2) contrada Mandranuova;
15)  Zona cinologica "B" ricadente nel territorio del comune di Montemaggiore Belsito (PA2) contrada Ladro;
16)  Zona cinologica "A" ricadente nel territorio del comune di Cerda (PA2), contrada Burgitabus;
17)  Zona cinologica "A" ricadente nel territorio del comune di Resuttano (PA2), contrada Sparaino.
e)  Zone del demanio forestale regionale e comunale.
f)  Fondi chiusi.
g)  Art. 24, legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni:
1)  Azienda Agricola "Conte Tasca D'Almerita S.p.A.", parte ricadente nel territorio del comune di Sclafani Bagni (PA2).
h)  Centri ed allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento:
1)  "Barna Gianpiero", ricadente nel territorio del comune di Godrano (PA1), contrada Marosa;
2)  "Randazzo Giovanni" ricadente nel territorio del comune di Partinico (PA1), contrada Ramo;
3)  "Emma Benedetto", ricadente nel territorio del comune di Monreale (PA1), contrada Billiemi;
4)  "Allegra Gioacchino", ricadente nel territorio del comune di Castelbuono (PA2), contrada Petraro;
5)  "Napoli Calogero", ricadente nel territorio del comune di Valledolmo (PA2), contrada Mandra Nuova.
Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della legge regionale n. 33/97 e dell'art. 11 dell'allegato "A" al presente decreto:
1)  A.F.V. "Marosa", ricadente nel territorio del comune di Godrano (PA1);
2)  A.F.V. "Corvo Rajnò Pintorna", ricadente nel territorio del comune di Geraci Siculo (PA2);
3)  A.F.V. "Casalgiordano", ricadente nel territorio del comune di Blufi (PA2);
4)  A.F.V. "Cirrito" (parte), ricadente nel territorio del comune di San Mauro Castelverde (PA2);
5)  A.F.V. "Sciara, Gurghi Giumenta" (parte), ricadente nel territorio del comune di Gangi (PA2);
6)  A.F.V. "Cicera" (parte), ricadente nel territorio del comune di Gangi (PA2);
7)  A.F.V. "Pecorone", ricadente nel territorio del comune di Ciminna (PA2);
8)  A.A.V. "Francesca Di Dato", ricadente nel territorio del comune di Castellana Sicula (PA2);
9)  A.A.V. "Società agricola La Cannavera", ricadente nel territorio del comune di Monreale (PA1);
10)  A.A.V. "Cannella" (parte), ricadente nel territorio del comune di Gangi (PA2);
11)  A.A.V. "Masseria Sciaritelle", ricadente nel territorio del comune di Petralia Sottana (PA2);
12)  A.A.V. "Mandranuova", ricadente nel territorio del comune di Valledolmo (PA2).
Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Palermo dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 11, dell'allegato "A" al presente decreto.
Provincia regionale di Ragusa

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:
a)  Riserve naturali:
1)  "Pino d'Aleppo", ricadente nel territorio dei comuni di Vittoria (RG1), Comiso (RG1) e Ragusa (RG1);
2)  "Macchia foresta del fiume Irminio", ricadente nel territorio dei comuni di Ragusa (RG1) e Scicli (RG2).
b)  Zone cinologiche:
1)  Zona cinologica "B" ricadente nel territorio del comune di Ragusa (RG1), all'interno dell'azienda agro-venatoria "Montesano";
2)  Zona cinologica "B" ricadente nel territorio del comune di Modica (RG2), contrada Sbrizza.
c)  Zone del demanio forestale regionale e comunale.
d)  Fondi chiusi.
e)  Centri ed allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento:
1)  "Azzaro Giuseppa", ricadente nel territorio del comune di Giarratana (RG1), contrada Donna Scala;
2)  "Tumino Giorgio", ricadente nel territorio del comune di Comiso (RG1), contrada Donnadolce.
Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della legge regionale n. 33/97 e dell'art. 11 dell'allegato "A" al presente decreto:
1)  A.F.V. "Maestro", ricadente nel territorio dei comuni di Ragusa (RG1) e Scicli (RG2);
2)  A.F.V. "Pulce", ricadente nel territorio del comune di Ragusa (RG1);
3)  A.A.V. "Montesano", ricadente nel territorio dei comuni di Modica (RG2) e Ragusa (RG1).
Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Ragusa dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 11, dell'allegato "A" al presente decreto.
Provincia regionale di Siracusa

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:
a)  Riserve naturali:
1)  "Pantalica, Valle dell'Anapo e T. Cavagrande", ricadente nel territorio dei comuni di Sortino (SR1), Ferla (SR1), Cassaro (SR1), Buscemi (SR1) e Palazzolo Acreide (SR1);
2)  "Complesso speleologico Villasmundo-S. Alfio", ricadente nel territorio del comune di Melilli (SR1);
3)  "Grotta Palombara", ricadente nel territorio del comune di Melilli (SR1);
4)  "Saline di Priolo", ricadente nel territorio del comune di Priolo Gargallo (SR1);
5)  "Oasi faunistica di Vendicari", ricadente nel territorio del comune di Noto (SR2);
6)  "Cavagrande del Cassibile", ricadente nel territorio dei comuni di Avola (SR2), Noto (SR2) e Siracusa (SR2);
7)  "Fiume Ciane e Saline di Siracusa", ricadente nel territorio del comune di Siracusa (SR2);
8)  "Grotta Monello", ricadente nel territorio del comune di Siracusa (SR2).
b)  Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:
1)  "Lago di Lentini", ricadente nel territorio del comune di Lentini (SR1);
2)  "Oasi faunistica di Vendicari", ricadente nel territorio del comune di Noto (SR2).
c)  Zone cinologiche:
1)  Zona cinologica "B" ricadente nel territorio del comune di Rosolini (SR2), contrada Carbonarella;
2)  Zona cinologica "B" ricadente nel territorio del comune di Siracusa (SR2), contrada Murro di Porco;
3)  Zona cinologica "B" ricadente nel territorio del comune di Avola (SR2), contrada Spineta.
d)  Zone del demanio forestale regionale e comunale.
e)  Fondi chiusi.
f)  Centri ed allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento:
1)  "Circoli riuniti cacciatori di Avola e Noto", ricadente nel territorio del comune di Avola (SR2), contrada Sfinita.
Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della legge regionale n. 33/97 e dell'art. 11 dell'allegato "A" al presente decreto:
1)  A.F.V. "Casale", ricadente nel territorio del comune di Buscemi (SR1);
2)  A.F.V. "Bufalefi", ricadente nel territorio del comune di Noto (SR2);
3)  A.F.V. "Pagliarazzi", ricadente nel territorio del comune di Rosolini (SR2);
4)  A.F.V. "Lannito - Luogo Petrone", ricadente nel territorio del comune di Avola (SR2);
5)  A.F.V. "Sant'Elia Meti", ricadente nel territorio dei comuni di Avola e Noto (SR2);
6)  A.F.V. "Val di Noto Porcari Spineta", ricadente nel territorio del comune di Noto (SR2);
7)  A.A.V. "Baronazzo", ricadente nel territorio del comune di Noto (SR2).
Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Siracusa dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 11, dell'allegato "A" al presente decreto.
Provincia regionale di Trapani

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:
a)  Riserve naturali:
1)  "Bosco di Alcamo", ricadente nel territorio del comune di Alcamo (TP1);
2)  "Zingaro", ricadente nel territorio dei comuni di San Vito Lo Capo e Castellammare del Golfo (TP1);
3)  "Saline di Trapani", ricadente nel territorio dei comuni di Trapani (TP1) e Paceco (TP1);
4)  "Monte Cofano", ricadente nel territorio del comune di Custonaci (TP1);
5)  "Foce del fiume Belice e dune limitrofe", ricadente nel territorio del comune di Castelvetrano (TP2);
6)  "Isole dello Stagnone di Marsala", ricadente nel territorio del comune di Marsala (TP2);
7)  "Grotta Santa Ninfa", ricadente nel territorio del comune di Santa Ninfa (TP2);
8)  "Lago Preola e Gorghi Tondi", ricadente nel territorio del comune di Mazara del Vallo (TP2);
9)  "Isola di Pantelleria", ricadente nel territorio del comune di Pantelleria (TP4).
b)  Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:
1)  "Capofeto", ricadente nel territorio del comune di Mazara del Vallo (TP2).
c)  Zone cinologiche:
1)  Zona cinologica "B" ricadente nel territorio del comune di Salemi (TP2), contrada San Giorgio;
2)  Zona cinologica "B" ricadente nel territorio del comune di Partanna (TP2), contrada Magaggiaro;
3)  Zona cinologica "B" ricadente nel territorio del comune di Petrosino (TP2), contrada Ferla;
4)  Zona cinologica "B" ricadente nel territorio del comune di Castelvetrano (TP2), contrada SS. Trinità, all'interno dell'azienda agro-venatoria;
5)  Zona cinologica "B" ricadente nel territorio del comune di Salemi (TP2), contrada Rampigallo;
6)  Zona cinologica "B" ricadente nel territorio del comune di Trapani (TP1), contrada Casal Monaco.
d)  Zone del demanio forestale regionale e comunale.
e)  Fondi chiusi.
Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della legge regionale n. 33/97 e dell'art. 11 dell'allegato "A" al presente decreto:
1)  A.A.V. "SS. Trinità", ricadente nel territorio del comune di Castelvetrano (TP2);
2)  A.A.V. "Casal Monaco", ricadente nel territorio del comune di Trapani (TP1).
Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Trapani dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 11, dell'allegato "A" al presente decreto.
DISPOSIZIONI GENERALI

Le unità operative - ripartizioni faunistico-venatorie ed ambientali sono incaricate di dare ampia pubblicità ai divieti di caccia riguardanti le aree ricadenti nel territorio di rispettiva competenza.
Alla diffusione delle presenti disposizioni e/o di quelle relative ai divieti ed a specifiche prescrizioni territoriali provvederà l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste della Regione siciliana anche tramite le ripartizioni faunistico-venatorie ed ambientali.
Relativamente all'applicazione dell'art. 2 della legge 8 maggio 2007, n. 13, l'Amministrazione regionale procederà a disciplinare la materia con apposito provvedimento assessoriale.
(2007.26.1918)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
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Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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