REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 6 LUGLIO 2007 - N. 30
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 20 giugno 2007.
Modifica parziale dell'allegato al decreto 28 maggio 2004, concernente disposizioni in materia di agriturismo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto di esternazione del Presidente della Regione del 20 novembre 2000 della deliberazione di Giunta di Governo n. 260 del 18 ottobre 2000, con la quale è stato adottato il P.O.R. Sicilia 2000/2006, già approvato dalla Commissione europea con decisione n. C (2000) 2346 dell'8 agosto 2000;
Visto il decreto presidenziale n. 2493 dell'1 giugno 2006, con il quale viene conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento interventi strutturali all'architetto Giuseppe Morale;
Vista la legge regionale n. 25 del 9 giugno 1994 in materia di agriturismo e successive modifiche;
Vista la legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000;
Visto il decreto dirigenziale di questo dipartimento n. 568 del 28 maggio 2004 e il relativo allegato, recante disposizioni in materia di agriturismo;
Visto il Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006;
Visti i bandi relativi alla misura 4.15 azione "A" - Agriturismo - del P.O.R. Sicilia 2000/2006 "Promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali (Feaog)", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;
Vista la circolare di questo dipartimento n. 308 del 7 dicembre 2001 "Modalità procedurali di attuazione del P.O.R.";
Considerato che il 31 dicembre 2006 si è chiuso il periodo di programmazione previsto dai regolamenti comunitari per l'attuazione del P.O.R. Sicilia e che, entro il 31 dicembre 2008, deve essere ultimata e rendicontata la spesa complessiva realizzata con il programma;
Considerato che entro il 31 dicembre 2008 l'Amministrazione deve procedere a completare ed accertare gli investimenti, finanziati nell'ambito delle misure di attuazione del P.O.R. Sicilia;
Considerata l'esigenza di ridurre i tempi dell'azione amministrativa, nonché di rispettare il termine perentorio per la rendicontazione finale del P.O.R., stabilito dai regolamenti comunitari, anche al fine di evitare il disimpegno dei fondi destinati alldella misura;
Considerato che, in applicazione dei bandi della misura 4.15, azione A), pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, sono state avviate presso gli ispettorati provinciali dell'agricoltura le procedure istruttorie per il finanziamento dei progetti presentati;
Considerato che con legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, sono state modificate le procedure autorizzative per l'avvio delle attività economiche, comprese quelle agrituristiche;
Considerata l'opportunità di modificare l'allegato al suddetto decreto dirigenziale n. 568 del 28 maggio 2004, con particolare riferimento alle procedure istruttorie delle domande presentate in adesione ai bandi della misura P.O.R. 4.15, azione A, nonché alle disposizioni in materia di autorizzazione all'attività agrituristica;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art.  1

Per le finalità di cui alle premesse, l'allegato al decreto dirigenziale di questo dipartimento "Disposizioni in materia di agriturismo" n. 568 del 28 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 26 del 18 giugno 2004, è parzialmente modificato secondo il testo riportato nell'allegato A, che è parte integrante del presente decreto.

Art.  2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entra in vigore dalla data di emanazione.
Palermo, 20 giugno 2007.
  MORALE 

Allegato A
I seguenti paragrafi sostituiscono integralmente le parti corrispondenti dell'allegato al decreto n. 568 del 28 maggio 2004:
"1.  Riferimenti normativi e disposizioni applicabili
Le principali norme in materia di agriturismo possono essere individuate nelle seguenti:
-  legge n. 730 del 5 dicembre 1985, modificata dalla legge n. 268 del 27 luglio 1999;
-  art. 3 del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001;
-  legge regionale n. 25/94, modificata dall'art. 87 della legge regionale n. 32/2000;
-  legge regionale n. 5/2002;
-  legge regionale n. 17/2004, art. 24 e decreto presidenziale 29 giugno 2005 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 29 luglio 2005).
Si precisa, inoltre, che i numerosi aspetti concernenti l'esercizio dell'attività agrituristica sono riconducibili ad una serie di norme e disposizioni, riportate nell'allegata tavola 1 (non esaustiva).".
"6.  Comunicazione inizio attività (già autorizzazione comunale)
Come previsto dall'art. 24 della legge regionale n. 17/2004 e dal decreto presidenziale applicativo 29 giugno 2005, l'apertura di un esercizio agrituristico è subordinata ad una comunicazione d'inizio attività da presentare al comune, o allo Sportello unico attività produttive ove presente, in cui ricadono gli immobili destinati all'attività.
Fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa ed autocertificazione, alla comunicazione d'inizio attività gli imprenditori agricoli dovranno allegare:
-  nulla osta rilasciato dall'ispettorato provinciale agricoltura;
-  documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi di cui alle lett. a) e b) dell'art. 5 della legge regionale n. 25/94;
-  eventuale richiesta di elevazione dei limiti dei posti per la ristorazione, nei termini consentiti dal successivo paragrafo 8.3;
-  copia del libretto sanitario di chi eserciterà l'attività;
-  copia degli atti necessari per eventuali interventi edilizi;
-  in caso di servizi di ospitalità, classificazione a spighe di cui al decreto dirigenziale n. 175 del 28 febbraio 2006 di questo dipartimento;
-  parere favorevole dell'autorità sanitaria competente relativo ai locali da adibire alle attività;
-  con riferimento alle attività didattiche, decreto di accreditamento regionale rilasciato ai sensi del decreto dirigenziale n. 97 del 9 febbraio 2005 di questo dipartimento.
Si precisa che il requisito dell'iscrizione preventiva nell'elenco previsto dall'art. 6, comma 2, della legge n. 730/85, si deve considerare soddisfatto con la concessione del nulla osta rilasciato dal competente ispettorato, nel quale è indicato il numero di posizione attribuito nell'elenco provinciale dei titolari di nulla osta.
L'esercizio dell'attività non può iniziare prima che siano trascorsi 60 giorni dal ricevimento, da parte del comune o dello Sportello unico, della comunicazione d'inizio attività.
Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione suddetta, il comune provvede a notificare all'operatore agrituristico e all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste i limiti e le modalità di esercizio delle attività agrituristiche, che lo stesso è tenuto a rispettare, compresa la durata minima (non inferiore a 90 giorni) e massima del periodo di apertura annuale. Tali limiti e modalità devono essere coerenti con quanto previsto nel nulla osta agrituristico. In ogni caso, prima dell'apertura dell'esercizio agrituristico deve essere effettuata apposita comunicazione, a cura dell'operatore agrituristico, al comune competente e all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste. L'esercizio dell'attività non è cedibile.
Qualsiasi variazione intervenuta in merito ai requisiti dichiarati nella comunicazione d'inizio attività, deve essere comunicata tempestivamente dall'operatore agrituristico al comune e all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.
Il mancato invio della comunicazione di apertura dell'esercizio nei termini suindicati determinerà il non inserimento nell'elenco regionale delle aziende agrituristiche autorizzate.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 25/94, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di trasmettere, entro il 15 gennaio di ogni anno, le tariffe dell'esercizio agrituristico per l'anno in corso, nonché i dati relativi alla ricettività dell'anno precedente e alle attività effettivamente praticate. Tale comunicazione deve essere inviata al comune, all'ispettorato provinciale agricoltura e all'A.A.P.I.T. competenti per territorio, utilizzando il modello F allegato. Le aziende inadempienti saranno oggetto di verifica da parte del competente ispettorato.
Eventuali modifiche al calendario di attività dovranno essere inviate tempestivamente.".
"7. Utilizzo del termine agriturismo
Si ritiene opportuno evidenziare che esclusivamente gli operatori autorizzati possono utilizzare il termine "agriturismo" per indicare la propria attività, con riferimento anche al materiale promozionale, pubblicitario e divulgativo dell'azienda.
In particolare, anche per assicurare i necessari requisiti di trasparenza, deve essere rispettato l'uso corretto del termine "azienda agrituristica" o "agriturismo" in tutte le forme di comunicazione adottate.
Inoltre, nel suddetto materiale promozionale, pubblicitario e divulgativo, dovranno essere riportate solamente le attività consentite e, nel caso di servizi di ospitalità, la classificazione in spighe.
In caso di irregolare utilizzo della terminologia sopraindicata, verranno applicate le sanzioni amministrative di cui all'art. 14 della legge regionale n. 25/94.".
"8.5.1.  Aziende e fattorie didattiche
All'azienda agrituristica è consentito anche l'utilizzo del termine "azienda o fattoria didattica", qualora vengano esercitate attività culturali-educative rivolte a giovani e/o a scolaresche.
A riguardo, dovrà essere acquisito specifico accreditamento da parte dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, in applicazione del decreto dirigenziale n. 97 del 9 febbraio 2005 di questo dipartimento.
Qualora il conseguimento dei requisiti minimi sia previsto nell'ambito di un investimento ammesso all'aiuto pubblico, l'accreditamento dovrà essere conseguito successivamente all'accertamento finale dei lavori.".
"16.  Vigilanza, controllo, revoche e sanzioni
La verifica del mantenimento dei requisiti di concessione del nulla osta è oggetto di accertamento, da effettuare almeno ogni 3 anni, a cura dell'ispettorato che ne ha operato il rilascio.
Inoltre, qualora non venga iniziata l'attività agrituristica entro 4 anni dalla data di rilascio del nulla osta, lo stesso verrà revocato d'ufficio. Tuttavia, qualora l'interessato produca apposita richiesta motivata, l'ispettorato potrà valutare l'opportunità di differire la revoca per un periodo non eccedente mesi 12.
Per assicurare l'attuazione delle verifiche di cui sopra, gli ispettorati sono tenuti ad operare accertamenti documentali e sul posto, su un campione annuale pari ad almeno il 30% delle aziende agrituristiche. Inoltre, dovranno essere effettuate verifiche in tutte le aziende che non hanno adempiuto all'obbligo di presentazione annuale del modello F, di cui al paragrafo 6.
Nel caso di operatori che hanno beneficiato dell'intervento pubblico, dovrà essere accertato anche il mantenimento dei vincoli di destinazione obbligatori sulle particelle interessate all'investimento (art. 18, legge regionale n. 25/94).
Gli esiti dei controlli effettuati dovranno essere comunicati ogni 6 mesi all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste - servizio IV unità operativa n. 19, con apposita relazione contenente almeno i seguenti elementi:
-  numero verifiche effettuate e periodo di riferimento;
-  natura delle eventuali irregolarità riscontrate;
-  provvedimenti adottati.
L'art. 9 della legge regionale n. 25/94 impone puntuali obblighi agli operatori agrituristici, la cui verifica è demandata al comune competente.
L'eventuale divieto di esercizio delle attività agrituristiche, che comporta la cancellazione dagli elenchi degli operatori, è regolamentata dall'art. 10 della legge regionale n. 25/94. Tale provvedimento deve essere comunicato dal comune all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - dipartimento interventi strutturali - servizio IV, unità operativa n. 19 agriturismo, all'I.P.A. e all'autorità di pubblica sicurezza.
La revoca del nulla osta o il divieto di esercizio, in presenza del vincolo di destinazione sopra menzionato, comporta il recupero dei contributi pubblici erogati, nonché le sanzioni amministrative previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.
Le sanzioni previste dall'art. 14, comma 2, della legge regionale n. 25/94 si applicano in caso di violazione di ogni obbligo discendente dalla medesima legge e, in particolare, dall'art. 2, che prevede le tipologie di attività elencate al precedente paragrafo 8.
Si ricorda, inoltre, che solo l'imprenditore autorizzato può utilizzare terminologia che richiami in qualsiasi modo l'agriturismo, per indicare la propria attività. Ai contravventori verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 14, comma 1, della legge regionale n. 25/94.
I comuni sono tenuti ad effettuare i necessari controlli, come disposto dall'art.14 della legge regionale n. 25/94.".
"17.2.  Condizioni di ammissibilità dei progetti
Ad ogni iniziativa progettuale verrà attribuito uno specifico codice identificativo, che verrà utilizzato in tutte le fasi procedurali, come previsto dalla normativa comunitaria.
In via preliminare dovranno essere accertate la regolarità e la conformità della documentazione prodotta, nel rispetto di quanto previsto dai bandi. Come prescritto dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive e le autocertificazioni allegate alle domande di contributo o contenute nelle stesse sono soggette a idonei controlli. Pertanto, gli uffici sono tenuti a verificare le dichiarazioni in questione, individuando un campione non inferiore al 20% del totale dei progetti ammessi a finanziamento. Se il 20% equivale ad un numero inferiore all'unità, si procederà all'arrotondamento per eccesso. Inoltre, dovranno essere effettuati i controlli in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità degli elementi contenuti nelle dichiarazioni sostitutive.
Qualora l'amministrazione accerti false dichiarazioni rese per negligenza grave, ovvero nei casi di false dichiarazioni rese intenzionalmente, si procederà all'esclusione dei soggetti inseriti in graduatoria secondo quanto previsto dal regolamento CE n. 817/2004, fermo restando gli obblighi di comunicazione all'autorità giudiziaria. Per quanto concerne le procedure di revoca, dovrà essere applicato il disposto dell'art. 191 della legge regionale n. 32/2000.
Compatibilmente con gli obblighi di presentazione di tutta la documentazione entro i termini previsti dai bandi, la documentazione prodotta potrà essere perfezionata ed aggiornata durante la fase istruttoria, prima dell'emissione del decreto di concessione.
I preventivi di spesa approvati dall'Amministrazione potranno, qualora necessario, essere completati con specifiche descrizioni delle forniture, restando invariati i prezzi, le quantità e la ditta fornitrice. Eventuali sostituzioni dei fornitori potranno essere consentite, in fase antecedente all'accertamento finale dei lavori, per ragioni di maggiore economicità, di superiori caratteristiche tecniche e funzionali, o se la ditta venditrice attesti l'impossibilità alla fornitura con specifica motivazione. In ogni caso, resta a carico del richiedente l'eventuale maggiore onere, mentre eventuali economie potranno essere utilizzate per l'acquisto di altra attrezzatura, previa presentazione di preventivo conforme a quanto previsto dai bandi.
In fase antecedente all'attribuzione dei punteggi necessari per l'inserimento nelle graduatorie previste dai bandi, potranno essere accolte eventuali richieste di rinuncia parziale ad interventi compresi nei progetti presentati.
Gli uffici istruttori dovranno accertare la regolarità e la conformità della documentazione pertinente al progetto, da presentare successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva, entro i termini previsti dai bandi. Si rileva che tale documentazione non può essere, comunque, presentata nella successiva fase istruttoria. L'accertata mancata presentazione e/o non conformità della documentazione integrativa, qualora pertinente, entro il termine fissato dai bandi, comporta l'esclusione dalla graduatoria e quindi dal finanziamento. In tal caso, l'ispettorato competente attiverà le procedure di rigetto dell'istanza, dandone immediata comunicazione al servizio IV - unità operativa 19.
A riguardo, si precisa che la valutazione d'impatto ambientale non è richiesta, di norma, per gli investimenti nel settore agrituristico, così come stabilito con delibera di Giunta regionale n. 115 dell'11 maggio 1999.
Per quanto concerne, in particolare, l'autorizzazione e/o la concessione edilizia, le precedenti disposizioni emanate dall'Amministrazione contemplavano la possibilità di acquisire tale documentazione oltre i termini stabiliti dai bandi, nei casi di ritardi imputabili ai comuni competenti. Pertanto, al fine di assicurare l'uniformità e l'imparzialità dell'azione amministrativa e con esclusivo riferimento alle domande in istruttoria alla data di emanazione delle presenti disposizioni, gli ispettorati provvederanno a richiedere agli interessati la concessione e/o autorizzazione edilizia, fissando un termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della richiesta. In tal caso, la ditta dovrà comprovare l'assenza di proprie responsabilità per la mancata produzione, entro i termini, della documentazione in argomento. A riguardo, sarà ritenuta sufficiente apposita attestazione rilasciata dal comune, che comprovi l'assenza della responsabilità dell'interessato. In alternativa, qualora venga prodotta specifica dichiarazione sottoscritta dalla ditta, i contenuti della stessa dovranno essere ratificati dal comune competente. In ogni caso, scaduto infruttuosamente il termine perentorio di cui sopra, la domanda di contributo verrà esclusa in via definitiva.
Al fine di consentire il rispetto delle scadenze fissate dai regolamenti comunitari per il completamento del P.O.R. Sicilia, la suddetta deroga non è applicabile alle domande assunte in istruttoria in data successiva all'emanazione delle presenti disposizioni, a seguito di scorrimento o rettifica di graduatoria. Per quanto riguarda, in particolare, le istanze oggetto di scorrimento, l'Amministrazione provvederà a richiedere tutta la documentazione integrativa prevista dai bandi, fissando un termine perentorio di 60 giorni, dal ricevimento della comunicazione di ammissione a finanziamento da parte delle ditte interessate.
Esclusivamente le autorizzazioni richieste o prescritte dagli enti competenti potranno essere acquisite oltre i termini previsti dai bandi per la documentazione integrativa.
In linea generale, nei progetti in istruttoria dovranno essere chiaramente indicate le modalità di reperimento e utilizzo delle risorse idriche necessarie per l'esercizio delle attività agrituristiche.".
"17.3.  Comunicazione alla ditta legge regionale n. 10/91, art. 9
Completata la verifica della documentazione, i funzionari istruttori, in conformità all'art. 9 della legge regionale n. 10/91, daranno comunicazione alla ditta interessata dell'avvio del procedimento istruttorio, richiedendo, ove necessario, l'aggiornamento della documentazione.
Inoltre, una copia del computo metrico dovrà essere notificata, ad istruttoria completata, riportando le spese ritenute ammissibili a finanziamento.
Attesa l'urgenza di accelerare al massimo l'iter di realizzazione degli interventi, anche al fine di evitare il rischio di disimpegno automatico delle risorse finanziarie da parte dell'Unione europea, dovranno essere assegnati dei termini perentori per ldella documentazione richiesta, precisando che in caso di mancato e ingiustificato riscontro la ditta sarà considerata rinunciataria del finanziamento.".
"17.5.  Parere di merito tecnico dell'ufficio del Genio civile
Ai fini della definizione delle procedure istruttorie, si precisa che la vigente normativa non prevede più l'acquisizione preventiva del parere di merito tecnico dell'ufficio del Genio civile. Pertanto, gli ispettorati non dovranno più richiedere il rilascio del suddetto parere.".
"17.7.  Definizione dell'istruttoria
Completata la fase istruttoria e determinate le spese ammissibili da quantificare con annotazioni nel computo metrico, si procederà alla stesura del verbale d'istruttoria definitivo, in cui dovranno essere riportati i seguenti elementi:
-  nominativi dei funzionari incaricati, ufficio di appartenenza e nota di incarico;
-  riferimenti all'istanza (data di presentazione, conformità al bando, importo richiesto);
-  dati identificativi del richiedente e dell'azienda;
-  accertamento dei requisiti di ammissibilità;
-  riferimenti a quanto constatato in sede di visita preventiva;
-  validità tecnica ed economica dell'iniziativa;
-  acquisizione di pareri ed autorizzazioni;
-  cantierabilità del progetto e calendario lavori;
-  opere ammissibili ed opere escluse;
-  determinazione della spesa ammissibile e del relativo contributo;
-  eventuali prescrizioni;
-  assegnazione del termine per l'ultimazione dei lavori.
I tempi di realizzazione, tranne casi particolari da giustificare, dovranno essere compresi in un periodo limitato di 6 mesi nel caso di progetti che prevedono soltanto acquisto di macchinari e attrezzature, di 12 mesi nel caso di realizzazione di opere edili. Quanto stabilito dai bandi in materia di proroghe, è in ogni caso subordinato al termine ultimo per la conclusione dei lavori, che non potrà essere successivo al 30 settembre 2008, al fine di assicurare il rispetto dei tempi previsti dalla Commissione europea per il completamento del P.O.R. Sicilia.
Prima di procedere all'emanazione del provvedimento di concessione (AGV), gli uffici istruttori sono tenuti ad acquisire una specifica dichiarazione, sottoscritta dal beneficiario del contributo, in cui lo stesso s'impegna ad assolvere i seguenti obblighi:
-  terminare i lavori e chiedere all'Amministrazione l'accertamento finale degli stessi, improrogabilmente entro il 30 settembre 2008;
-  comunicare la data d'inizio lavori, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione, allegando specifico cronogramma, firmato dal beneficiario medesimo e dal tecnico progettista, riportante i tempi di realizzazione dei lavori previsti, nonché la data di ultimazione delle opere;
-  aggiornare, a cadenza di 90 giorni, l'Amministrazione sull'effettivo stato di avanzamento dei lavori, anche al fine di consentire le opportune verifiche;
-  ultimare a proprie spese, entro il 31 dicembre 2009, le eventuali opere non completate e non funzionali al momento dell'accertamento finale.
Definito il procedimento d'istruttoria ed emesso il provvedimento di concessione, l'ispettorato dovrà dare immediata comunicazione al servizio IV - unità operativa 19, dell'esito del procedimento, indicando ditta beneficiaria, spesa ammessa, contributo concesso ed eventuali economie. Ciò al fine di procedere allo scorrimento della graduatoria generale. Analogamente, verrà data comunicazione di eventuali esclusioni dal finanziamento.
Ai titolari dei progetti ammissibili all'aiuto verrà notificato il provvedimento di concessione del contributo, nel quale saranno riportati gli impegni e le prescrizioni per la realizzazione del progetto, comprendenti anche i seguenti elementi:
-  gli investimenti ammessi e i relativi importi di spesa ammissibili al finanziamento;
-  i tempi di realizzazione delle opere, in ogni caso compresi entro il termine del 30 settembre 2008, nonché le modalità di rendicontazione della spesa;
-  obbligo di comunicare la data d'inizio lavori, entro il termine di 60 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione, allegando specifico cronogramma, sottoscritto dal beneficiario e dal tecnico progettista, riportante i tempi di realizzazione dei lavori previsti, nonché la data di ultimazione delle opere;
-  obbligo del beneficiario ad ultimare a proprie spese, entro il 31 dicembre 2009, le eventuali opere non completate e non funzionali al momento dell'accertamento finale. Si precisa che, in tal caso, l'Amministrazione riconoscerà esclusivamente i lavori e le opere realizzati entro il 30 settembre 2008, provvedendo alla loro liquidazione dietro presentazione di specifica polizza fideiussoria, a garanzia delle somme erogate. Qualora il beneficiario non provveda ad ultimare le opere entro la data del 31 dicembre 2009, l'Amministrazione procederà alla revoca del contributo e al recupero delle somme già erogate, anche tramite escussione della polizza.".
(2007.25.1875)
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003*
   


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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