REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 6 LUGLIO 2007 - N. 30
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 4 giugno 2007.
Approvazione di variante all'articolo 56.1 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del comune di Serradifalco.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legislazione urbanistica statale e regionale;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visti i fogli n. 9217 del 7 dicembre 2006 e n. 1500 del 12 febbraio 2007, con i quali il comune di Serradifalco ha trasmesso a questo Assessorato gli atti relativi alla variante all'art. 56 alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale - Attività edilizia in verde agricolo, di cui alla delibera n. 6 del 27 gennaio 2006;
Vista la deliberazione consiliare n. 6 del 27 gennaio 2006, divenuta esecutiva nei termini di legge, con la quale è stata adottata la modifica dell'art. 56.1 delle norme tecniche di attuazione della zona territoriale omogenea "E" del piano regolatore generale, del comune di Serradifalco;
Visti gli atti relativi alla variante all'art. 56 alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale - Attività edilizia in verde agricolo, trasmessi;
Vista la nota di questo Assessorato prot. n. 30668 del 27 aprile 2007, inviata anticipatamente via fax con la stessa data al comune di Serradifalco, con la quale sono state trasmesse le valutazioni rese da questo Assessorato in merito alla proposta variante per le controdeduzioni del comune, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 10bis della legge n. 241/90;
Considerato il mancato riscontro alla nota di questo Assessorato prot. n. 30668 del 27 aprile 2007, entro i termini previsti dall'art. 10bis della legge n. 241/90;
Visto il parere n. 4 del 23 maggio 2007, reso dall'unità operativa 4.2/CL del servizio 4/D.R.U. di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilevato che:
Il comune di Serradifalco è dotato di un piano regolatore generale approvato con decreto n. 164 del 18 marzo 1996.
L'art. 56 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale, disciplina l'attività edilizia nell'ambito della zona "E" destinata a verde agricolo.
Gli interventi consentiti sono specificati ai punti 56.1 (fabbricati destinati ad abitazione), 56.2 (impianti produttivi), 56.3 (agriturismo), 56.4 (demolizione e ricostruzione fabbricati) e 56.5 (opere al servizio dell'agricoltura e per la conduzione del fondo) delle predette norme tecniche di attuazione.
Con delibera del consiglio comunale n. 6 del 27 gennaio 2006, è stata adottata la variante relativa alla modifica dell'art. 56.1 delle norme tecniche di attuazione della zona territoriale omogenea "E" (verde agricolo).
Le modifiche dell'art. 56 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale vigente, così come è riportato nella succitata nota comunale prot. n. 1500 del 12 febbraio 2007, sono state predisposte "per consentire più idonei interventi residenziali nel verde agricolo".
In particolare per quanto riguarda i locali seminterrati o interrati, l'ufficio tecnico comunale di Serradifalco ha rigettato alcune istanze di proprietari di terreni che hanno presentato dei progetti indicanti la necessità di dovere sollevare i manufatti dal terreno a causa di raccomandazioni e prescrizioni geologiche.
Il sollevamento da terra dei manufatti è dovuto a ragioni di salubrità e convenienza al fine di evitare possibili cause di umidità.
Il regolamento edilizio comunale vigente prescrive che le abitazioni devono risultare sollevate di 50 cm. dal piano di campagna o devono prevedere un'apposita intercapedine. Per i casi che prevedono la realizzazione di un locale interrato o seminterrato, le norme tecniche di attuazione ed il regolamento edilizio, non prevedono alcuna prescrizione in merito.
Per tale motivo è stato inserito nell'ambito della norma 56 delle norme tecniche di attuazione tale specifica, considerando ammissibile il sollevamento da terra di un manufatto residenziale non computando il relativo volume fino ad un massimo di 80 cm. il locale interrato sottostante l'abitazione, non è utilizzato ai fini residenziali.
Si riporta l'art. 56.1 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale, con evidenziate in neretto le modifiche proposte:
Art.  56.1
Fabbricati destinati ad abitazione

-  L'edificazione a scopo residenziale è consentita a mezzo di singole concessioni, nel rispetto dei seguenti parametri:
Lotto minimo non previsto
-  densità edilizia 0,03 mc./mq.;
-  altezza massima mt. 8,00;
-  numero piani fuori terra massimo n. 2;
-  distanza dai confini minimo mt. 5,00;
-  distanza dalle strade pari a quelle previste dal D.M. 1 aprile 1968, n. 1404 e successive modifiche ed integrazioni;
-  portici e tettoie nella misura massima di 1,50% della superficie del lotto asservita a residenza.
In deroga a quanto previsto dalle norme tecniche di attuazione e dal regolamento edilizio vigenti, i locali seminterrati o interrati, non destinati ad abitazione, non sono computati nel calcolo del volume ammissibile, quando l'estradosso del solaio superiore sia ad una altezza media minore o uguale a 80 cm. La costruzione dei suddetti locali seminterrati e/o interrati è soggetta a rilascio di concessione edilizia e versamento degli oneri concessori.
La realizzazione di forni e/o barbecues, con altezza massima di mt. 3,00 al colmo della copertura, nonché le piscine private, è soggetta al rilascio di autorizzazione, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 37/85, considerato che tali manufatti rientrano tra le opere costituenti "pertinenze" a servizio del fabbricato principale.
Sono ammessi locali deposito per attrezzi agricoli, con superficie coperta non superiore all'1,00% del lotto di proprietà.
E' consentita, inoltre, la costruzione di volumi tecnici, così come definiti dall'art. 38.7 del regolamento edilizio vigente, nella misura massima del 10% del volume previsto in progetto.
La volumetria consentita per la realizzazione di forni e barbecues deve essere ricompresa entro il 10% del volume tecnico di cui al comma che precede.
Con nota prot. n. 30668 del 27 aprile 2007, questo Assessorato, esaminata la suddetta variante relativa ad alcune modifiche dell'art. 56.1 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale, ha trasmesso al comune di Serradifalco le proprie valutazioni rese in merito, per le controdeduzioni, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 10bis della legge n. 241/90, da rendere entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa nota.
Infatti con la suddetta nota prot. n. 30668 del 27 aprile 2007, questo Assessorato ha ritenuto meritevole di approvazione la variante di che trattasi, limitatamente ai seguenti punti:
Lotto minimo non previsto
-  In deroga a quanto previsto dalle norme tecniche di attuazione e dal regolamento edilizio vigenti, i locali seminterrati o interrati, non destinati ad abitazione, non sono computati nel calcolo del volume ammissibile, quando l'estradosso del solaio superiore sia ad una altezza media minore od uguale a 80 cm. La costruzione dei suddetti locali seminterrati e/o interrati è soggetta a rilascio di concessione edilizia e versamento degli oneri concessori.
-  La realizzazione di forni e/o barbecues, con altezza massima di mt. 3.00 al colmo della copertura, nonché le piscine private è soggetta al rilascio di autorizzazione ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 37/85, considerato che tali manufatti rientrano tra le opere costituenti "pertinenze" a servizio del fabbricato principale.
-  Sono ammessi locali deposito per attrezzi agricoli, con superficie coperta non superiore all'1,00% del lotto di proprietà.
L'Assessorato non ha condiviso la possibile costruzione di volumi tecnici, così come proposti, tenuto conto che tali volumi ordinariamente sono strettamente funzionali alle tipologie edilizie e non possono essere programmati con parametri edilizi e/o indici di volumetria.
Considerato che:
alla luce della documentazione esaminata nulla si ha da rilevare sotto il profilo procedurale in quanto:
-  la variante in esame è stata regolarmente pubblicizzata, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
-  nei termini di legge nessuna opposizione o osservazione è stata prodotta, giusta certificazione del segretario generale del 31 agosto 2006;
-  la variante è finalizzata a migliorare la qualità degli interventi e non incide sui criteri informatori dello strumento attuativo;
-  il comune non ha controdedotto nei termini di legge (art. 10bis della legge n. 241/90) alle valutazioni rese da questo Assessorato con nota prot. n. 30668 del 27 aprile 2007 in merito alla proposta variante.
Per tutto quanto sopra precede questa unità operativa 4.2/CL è del parere che la variante relativa alla modifica dell'art. 56.1 delle norme tecniche di attuazione della zona territoriale omogenea "E" (verde agricolo) di cui alla delibera n. 6 del 27 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, sia meritevole di approvazione, limitatamente ai citati punti meritevoli di approvazione, contenuti nella suddetta nota di questo Assessorato prot. n. 30668 del 27 aprile 2007.";
Ritenuto di condividere il parere dell'unità operativa 4.2/CL n. 4 del 23 maggio 2007;

Decreta:


Art.  1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 4 del 23 maggio 2007 reso dall'unità operativa 4.2/CL del servizio 4/D.R.U., è approvata la variante relativa alla modifica dell'art. 56.1 delle norme tecniche di attuazione della zona territoriale omogenea "E" (verde agricolo), adottata con delibera del consiglio comunale n. 6 del 27 gennaio 2006, limitatamente ai punti meritevoli di approvazione, contenuti nella nota di questo Assessorato prot. n. 30668 del 27 aprile 2007.

Art.  2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
-  parere n. 4 del 23 maggio 2007, reso dall'unità operativa 4.2/CL del servizio 4/D.R.U.;
-  delibera consiliare n. 6 del 27 gennaio 2006, contenente la proposta variante relativa alla modifica dell'art. 56.1 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale e allegata proposta di deliberazione del consiglio comunale.

Art.  3

Il presente decreto, unitamente ai relativi allegati, sarà trasmesso al comune di Serradifalco, il quale dovrà curarne il deposito a libera visione del pubblico nella segreteria comunale e di tale deposito dovrà essere dato annuncio mediante avviso affisso all'albo pretorio comunale ed in altri luoghi pubblici per almeno 15 giorni consecutivi.

Art.  4

Il comune di Serradifalco resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 giugno 2007.
  LIBASSI 

(2007.23.1720)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Michele Arcadipane
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