REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 6 LUGLIO 2007 - N. 30
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 15 giugno 2007.
Integrazione dei centri autorizzati alla prescrizione delle specialità medicinali Ventavis e Tracleer.

IL DIRIGENTE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE SANITARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge regionale n. 6/81;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 riguardante il riordino della disciplina della materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo n. 539 del 30 dicembre 1992, art. 8, concernente i medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri ed equiparati o di medici specialisti;
Vista la legge n. 537/93 riguardante interventi correttivi di finanza pubblica ed, in particolare, per la farmaceutica, l'art. 8, comma 10, come modificato dall'art. 166 della legge n. 311/2004;
Visto il provvedimento ministeriale 30 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 31 dicembre 1993, n. 306 e successive modifiche ed integrazioni, in ordine alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della citata legge n. 537/93 e successive modificazioni;
Viste le leggi regionali nn. 30/93, 33/94, 34/95 e relativi decreti attuativi;
Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1996, n. 425, che stabilisce tra l'altro che la "prescrizione dei medicinali rimborsabili a carico del servizio sanitario nazionale sia conforme alle condizioni ed alle limitazioni previste dalla commissione unica del farmaco";
Visto l'art. 15-decies del decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999, recante "Obbligo di appropriatezza";
Visto il D.M. 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 7 del 10 gennaio 2001, di revisione delle "note" e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare l'allegato 2 al citato D.M. 22 dicembre 2000, come integrato e modificato con successivo D.M. 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 agosto 2001, n. 179, ove sono specificati i medicinali per i quali è prevista la possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche quando la complessità clinica e gestionale della patologia trattata preveda un periodico ricorso alla struttura e la cui prescrizione a carico del servizio sanitario nazionale è consentita solo su diagnosi e piano terapeutico;
Vista la determinazione AIFA 29 ottobre 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004, recante le "note AIFA 2004" e il "Prontuario della distribuzione diretta per la presa in carico e la continuità assistenziale ospedale - territorio (PHT) e successive modificazioni;
Vista la determinazione AIFA del 23 dicembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 2004, nella quale è affermato il principio che la distribuzione diretta dei medicinali inclusi nel PHT o altre forme di distribuzione di tali medicinali individuate dalle Regioni non modificano né il regime di rimborsabilità né il regime di dispensazione dei medicinali di cui sopra, come indicato nei rispettivi decreti di autorizzazione all'immissione in commercio delle singole formulazioni;
Vista la determinazione AIFA del 25 luglio 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2005 e successive modificazioni, con la quale è stato aggiornato l'elenco dei medicinali rimborsabili dal servizio sanitario nazionale con indicazione del regime di fornitura, compresi i farmaci classificati come H-Osp2 utilizzabili anche in ambito extraospedaliero secondo disposizioni delle Regioni;
Visti gli allegati 5 e 8 del decreto n. 1 del 3 gennaio 2007 e successive modifiche ed integrazioni (decreto n. 102 del 7 febbraio 2007 e decreto n. 734 del 2 maggio 2007), con i quali sono stati individuati i centri autorizzati alla prescrizione dei medicinali "Tracleer" e "Ventavis";
Viste le richieste della casa di cura Centro Cuore Morgagni di Pedara (CT) di inserimento dell'U.O. di cardiologia e della casa di cura Musumeci Gecas di Catania di inserimento dell'U.F. di malattie dell'apparato respiratorio tra i centri prescrittori dei sopra citati medicinali;
Vista la relazione della casa di cura Morgagni, prot. n. 65/Pres. del 22 febbraio 2007;
Vista la relazione della casa di cura Musumeci Gecas, prot. n. 70 del 26 febbraio 2007;
Ritenuto di dover integrare gli allegati 5 e 8 ai sopra citati decreti;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art.  1

Per le motivazioni di cui in premessa, l'allegato 5 al decreto n. 102 del 7 febbraio 2007 e successiva integrazione recante l'anagrafe dei centri autorizzati alla prescrizione della specialità medicinale Ventavis (Iloprost) è ulteriormente integrato con i sottoelencati centri:







Art.  2

Per le motivazioni di cui in premessa, l'allegato 8 al decreto n. 102 del 7 febbraio 2007 e successiva integrazione recante l'anagrafe dei centri autorizzati alla prescrizione del medicinale Tracleer (Bosentan monoidrato) è ulteriormente integrato con i sottoelencati centri:







Art.  3

Il presente decreto entrerà in vigore a far data dal 20 giugno 2007.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e inviato all'Agenzia italiana del farmaco.
Palermo, 15 giugno 2007.
  CIRIMINNA 

(2007.25.1835)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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