REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 6 LUGLIO 2007 - N. 30
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI


DECRETO 2 luglio 2007.
Modalità per la richiesta di contributi in favore di comuni per l'istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere, per l'anno 2007.

L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI, E LE AUTONOMIE LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;
Vista la legge regionale 28 aprile 2003, n. 6;
Vista la legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, relativa all'approvazione delle disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2007;
Vista la legge regionale 8 febbraio 2007, n. 3, relativa all'approvazione del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2007 e del bilancio pluriennale per il triennio 2007/2009;
Visto il decreto dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze n. 36 del 9 febbraio 2007, afferente la ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli;
Visto l'art. 76, comma 4, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, integrato con l'art. 64, comma 7, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e con l'art. 127, comma 47, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, con il quale si è previsto che una quota pari al 5% del fondo delle autonomie in favore dei comuni rimanga nella disponibilità dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali per essere attribuita sotto forma di contributi straordinari;
Visto il proprio decreto n. 1348 del 3 maggio 2007, con il quale, per l'anno 2007, si è determinata la quota predetta in E 45.650.000,00 sullo stanziamento complessivo di E 913.000.000,00 del fondo e si è riservato l'importo di E 2.500.000,00 per la concessione di contributi ai comuni per l'istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere siciliane, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 1 settembre 1998, n. 17;
Ritenuto che, il contributo da concedere non può superare il 50% degli oneri retributivi relativi al personale addetto alla vigilanza e al salvataggio;
Ritenuto di dovere disciplinare le modalità di presentazione delle istanze, confermando, a tal uopo, le direttive impartite con la circolare n. 1, prot. n. 270, del 21 gennaio 1999 per fruire del beneficio predetto;
Considerato che le richieste di contributo, debitamente documentate secondo le indicazioni predette, dovranno essere trasmesse a questo Assessorato entro il perentorio termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;
Vista la nota prot. n. 2162/PA 14.5 del 2 luglio 2007, con la quale la Presidenza della Regione, segreteria generale, area 2ª, unità operativa "Rapporti con l'Assemblea regionale siciliana" ha comunicato che, nella seduta n. 33 del 26 giugno 2007, la I Commissione legislativa ha espresso parere favorevole sul presente provvedimento, a norma dell'art. 76, comma 5, della legge regionale n. 2/2002, integrato dall'art. 64, comma 8, della legge regionale n. 4/2003;
Visto l'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;

Decreta:


Art.  1

La richiesta per la concessione del contributo per l'anno 2007 in favore dei comuni per l'istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere deve essere corredata secondo le direttive di cui alla circolare assessoriale n. 1/99, in premessa richiamata.
Detta richiesta dovrà essere trasmessa a questo Assessorato entro il termine perentorio di giorni 30 dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, facendo salve le richieste già pervenute con facoltà degli enti interessati di modificare o integrare la documentazione entro il termine predetto.

Art.  2

Il contributo da concedere non può eccedere il 50% degli oneri retributivi relativi al personale addetto alla vigilanza e al salvataggio.

Art.  3

Qualora vengano meno in tutto o in parte i presupposti, il contributo concesso sarà revocato totalmente o parzialmente, provvedendo nelle forme di legge al recupero delle somme già erogate nonché degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del contributo stesso.

Art.  4

I beneficiari del contributo dovranno presentare rendiconto secondo le direttive di cui alla richiamata circolare assessoriale, nonché secondo le modalità e nei termini fissati dall'art. 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; dovrà essere presentata, altresì, certificazione relativa alle spese sostenute.
L'Assessorato si riserva di verificare a campione il raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

Art.  5

Ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati forniti dai richiedenti sono raccolti e conservati presso il servizio 9 finanza locale dell'Assessorato e verranno trattati per le finalità inerenti alle procedure di finanziamento.

Art.  6

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito dell'Assessorato www.regione.sicilia.it/famiglia/.
Palermo, 2 luglio 2007.
  COLIANNI 

(2007.27.1927)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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