REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 6 LUGLIO 2007 - N. 30
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI


DECRETO 2 luglio 2007.
Modalità per la richiesta di contributi in favore di comuni che versano in particolari condizioni di disagio sulla base di appositi progetti di risanamento o di sviluppo economico e sociale, per l'anno 2007.

L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E LE AUTONOMIE LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;
Vista la legge regionale 28 aprile 2003, n. 6;
Vista la legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, relativa all'approvazione delle disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2007;
Vista la legge regionale 8 febbraio 2007, n. 3, relativa all'approvazione del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2007 e del bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009;
Visto il decreto dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze n. 36 del 9 febbraio 2007, afferente la ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli;
Visto l'art. 76, comma 4, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, integrato con l'art. 64, comma 7, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e con l'art. 127, comma 47, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, con il quale si è previsto che una quota pari al 5 per cento del fondo delle autonomie in favore dei comuni rimane nella disponibilità dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali per essere attribuita sotto forma di contributi straordinari;
Visto il proprio decreto n. 1348 del 3 maggio 2007, con il quale, per l'anno 2007, si è determinata la quota predetta in _ 45.650.000,00 sullo stanziamento complessivo di _ 913.000.000,00 del fondo e si è riservato l'importo di _ 25.650.000,00 per la concessione di contributi in favore di comuni che versano in particolari condizioni di disagio sulla base di appositi progetti di risanamento o di sviluppo economico e sociale;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 136 dell'11 aprile 2007, con la quale si è disposto che, nell'assegnazione dei contributi di cui al predetto art. 76, venga attribuita priorità, per l'esercizio finanziario in corso, a programmi integrati di manutenzione/gestione dei beni immobili confiscati alla criminalità mafiosa, da utilizzare in conformità all'art. 2 undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero ad interventi di carattere tecnologico e/o operativo diretti a rafforzare la tutela della legalità e della sicurezza nel territorio comunale;
Vista la direttiva assessoriale di cui alla nota prot. n. 2416/Gab. dell'11 giugno 2007, con la quale nel trasmettere la predetta deliberazione si dispone che, del relativo contenuto, il competente servizio dovrà tenere conto in sede di determinazione dei criteri per la concessione dei contributi;
Ritenuto di determinare il contributo da concedere nella misura massima di _ 300.000,00 e che lo stesso non potrà essere superiore al 90% dell'importo richiesto;
Ritenuto di dovere disciplinare le modalità di presentazione delle istanze per fruire del beneficio predetto nonché i criteri per la determinazione dei contributi da concedere secondo le indicazioni che seguono:
-  il progetto, dopo avere riferito sulla situazione attuale e sugli obiettivi da conseguire nel settore, servizio, etc. da risanare o promuovere, dovrà fornire dettagliati ed esaustivi elementi di conoscenza in ordine alle correlative risorse disponibili ed agli ulteriori mezzi finanziari occorrenti, fermo restando che non saranno valutate le richieste generiche di contributo;
-  la quota di compartecipazione del 10 per cento deve essere inserita nel bilancio di previsione dell'ente e la relativa certificazione, da parte del responsabile del servizio finanziario, dovrà essere allegata alla richiesta di contributo;
-  qualora al momento della presentazione della domanda il bilancio di previsione sia stato già approvato dall'organo consiliare, all'istanza occorre allegare delibera di Giunta di proposta di variazione, relativa alla predetta quota di compartecipazione;
-  le richieste di contributo, debitamente documentate con i singoli progetti e sottoscritte dal sindaco, devono essere trasmesse a questo Assessorato entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;
Rilevato che, secondo quanto disposto dalla deliberazione di Giunta n. 136/2007, l'erogazione dei contributi va riservata prioritariamente ai progetti che prevedono:
-  programmi integrati di manutenzione/gestione dei beni immobili confiscati alla criminalità mafiosa, da utilizzare in conformità all'art. 2 undecies della predetta legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni ovvero interventi di carattere tecnologico e/o operativo diretti a rafforzare la tutela della legalità e della sicurezza nel territorio comunale;
Rilevato, altresì, che, correlativamente ad altri progetti oggetto di richiesta, il contributo potrà essere erogato tenendo conto dei seguenti settori d'intervento:
-  la manutenzione ed il potenziamento del patrimonio comunale;
-  il potenziamento delle infrastrutture e dei servizi nel settore socio-assistenziale;
-  la qualificazione della vocazione turistica del territorio;
-  i progetti di comunicazione finalizzati allo sviluppo socio-economico;
Ritenuto di stabilire che ai comuni che non hanno beneficiato della priorità di cui alla deliberazione di Giunta sarà concesso un contributo minimo, con riferimento alla corrispettiva popolazione;
Rilevato, altresì, che, tenuto conto delle residue risorse disponibili, per particolari e specifiche situazioni, potranno essere concesse risorse aggiuntive ai comuni di piccole dimensioni, con maggiore disagio sociale, in condizioni di deficit economico-finanziario, con particolare vocazione turistica nonché ai comuni delle isole minori;
Ritenuto, al fine della valutazione delle istanze presentate, di costituire apposita commissione tecnica composta da quattro funzionari interni dell'Amministrazione;
Vista la nota prot. n. 2162/PA 14.5 del 2 luglio 2007, con la quale la Presidenza della Regione - segreteria generale - area 2ª unità operativa "Rapporti con l'Assemblea regionale siciliana" ha comunicato che, nella seduta n. 33 del 26 giugno 2007, la I Commissione legislativa ha espresso parere favorevole sul presente provvedimento, a norma dell'art. 76, comma 5, della legge regionale n. 2/2002, integrato dall'art. 64, comma 8, della legge regionale n. 4/2003;
Visto l'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;

Decreta:


Art. 1

A norma dell'art. 76, comma 4, della legge regionale n. 2/2002, per l'anno 2007, la richiesta di contributo da parte dei comuni che versano in particolari condizioni di disagio deve essere corredata da apposito progetto redatto secondo le modalità in premessa specificate.
Detta richiesta dovrà essere trasmessa all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Art. 2

Il contributo massimo concedibile è di _ 300.000,00. Esso non può eccedere il 90% dell'importo richiesto.
Il comune provvederà con fondi propri, secondo le modalità in premessa indicate, alla copertura finanziaria del restante 10%.

Art.  3

L'erogazione dei contributi è riservata, prioritariamente, ai progetti che prevedono:
-  programmi integrati di manutenzione/gestione dei beni immobili confiscati alla criminalità mafiosa, da utilizzare in conformità all'art. 2 undecies della predetta legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni ovvero interventi di carattere tecnologico e/o operativo diretti a rafforzare la tutela della legalità e della sicurezza nel territorio comunale.

Art.  4

Ai comuni che non hanno beneficiato della priorità di cui all'art. 3 sarà concesso un contributo minimo, per il finanziamento di progetti, per i seguenti settori d'intervento:
-  manutenzione e potenziamento del patrimonio comunale;
-  potenziamento delle infrastrutture e dei servizi nel settore socio-assistenziale;
-  qualificazione della vocazione turistica del territorio;
-  progetti di comunicazione finalizzati allo sviluppo socio-economico;
secondo le seguenti fasce di popolazione:
-  fino a 5.000 abitanti: _ 25.000,00;
-  da 5.001 a 10.000 abitanti: _ 20.000,00;
-  oltre 10.000 abitanti: _ 15.000,00.

Art.  5

Per particolari e specifiche situazioni, tenuto conto delle residue risorse disponibili, potranno essere concesse risorse aggiuntive, rispetto all'importo concesso di cui agli artt. 3 o 4 e comunque nel limite massimo di _ 300.000,00, ai comuni di piccole dimensioni, con maggiore disagio sociale, in condizioni di deficit economicofinanziario, con particolare vocazione turistica, ai comuni delle isole minori.

Art.  6

Qualora il contributo concesso sia inferiore all'importo richiesto, il comune dovrà provvedere alla conseguente rimodulazione dei progetti, nel rispetto delle finalità preventivate, entro 20 giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione.

Art.  7

Qualora vengano meno in tutto o in parte i presupposti per la concessione del contributo, esso sarà revocato totalmente o parzialmente e si provvederà, nelle forme di legge, al recupero delle somme già erogate, nonché degli interessi legali.

Art.  8

Al fine della valutazione delle istanze presentate, sarà costituita apposita commissione tecnica composta da quattro funzionari interni all'Amministrazione, che trasmetterà apposita relazione all'Assessore.

Art. 9

I beneficiari del contributo dovranno presentare rendiconto secondo le modalità e nei termini fissati dall'art. 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché apposita certificazione relativa alle spese sostenute comprensive della quota a loro carico.
L'Assessorato si riserva di verificare a campione l'attuazione dei progetti.

Art.  10

Ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati forniti dai richiedenti sono raccolti e conservati presso il servizio 9 finanza locale dell'Assessorato e verranno trattati per le finalità inerenti alle procedure di concessione del contributo.

Art.  11

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito dell'Assessorato www.regione.sicilia.it/famiglia/.
Palermo, 2 luglio 2007.
  COLIANNI 

(2007.27.1927)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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