REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 6 LUGLIO 2007 - N. 30
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI


DECRETO 2 luglio 2007.
Modalità per la richiesta di contributi in favore di comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti colpiti da eventi calamitosi per l'anno 2007.

L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI, E LE AUTONOMIE LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;
Vista la legge regionale 28 aprile 2003, n. 6;
Vista la legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, relativa all'approvazione delle disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2007;
Vista la legge regionale 8 febbraio 2007, n. 3, relativa all'approvazione del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2007 e del bilancio pluriennale per il triennio 2007/2009;
Visto il decreto dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze n. 36 del 9 febbraio 2007, afferente la ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli;
Visto l'art. 76, comma 4, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, integrato con l'art. 64, comma 7, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e con l'art. 127, comma 47, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, con il quale si è previsto che una quota pari al 5% del fondo delle autonomie in favore dei comuni rimane nella disponibilità dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali per essere attribuita sotto forma di contributi straordinari;
Visto il proprio decreto n. 1348 del 3 maggio 2007, con il quale, per l'anno 2007, si è determinata la quota predetta in E 45.650.000,00 sullo stanziamento complessivo di E 913.000.000,00 del fondo e si è riservato l'importo di E 4.500.000,00 per la concessione di contributi in favore di comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti colpiti da eventi calamitosi per i quali sono state emanate ordinanze previste dall'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto che il contributo da concedere non può superare l'80% dell'importo richiesto e che il contributo massimo concedibile è di E 200.000,00;
Rilevato che la richiesta di contributo, con allegati l'ordinanza ministeriale cui si riferisce l'evento calamitoso ed il provvedimento di eventuale proroga, deve dettagliatamente riferire sui danni o sulle situazioni negative cui si intende ovviare e riportare analitico preventivo di spesa in ordine ai provvedimenti da adottare e/o agli adempimenti da porre in essere;
Rilevato, altresì, che le richieste di contributo, debitamente documentate secondo le indicazioni predette, dovranno pervenire a questo Assessorato entro il perentorio termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;
Ritenuto di determinare l'ammontare del contributo con riferimento alla popolazione dei comuni richiedenti e con riserva dell'attribuzione di risorse aggiuntive, nel rispetto, comunque, del limite massimo di E 200.000,00 per particolari, specifiche situazioni connesse a comuni di piccole dimensioni ovvero con maggiore disagio sociale e/o economico-finanziario;
Ritenuto, altresì, che deroghe all'indicato termine di presentazione delle istanze, all'entità del contributo correlato alla popolazione dei comuni richiedenti ed al limite massimo del contributo potranno essere disposte in presenza di eccezionali e sopravvenuti eventi calamitosi o all'accertamento di ulteriori maggiori danni;
Considerato che, al fine della valutazione delle istanze presentate, sarà costituita apposita commissione tecnica composta da 3 funzionari interni all'Amministrazione;
Vista la nota prot. n. 2162/PA 14.5 del 2 luglio 2007, con la quale la Presidenza della Regione, segreteria generale, area 2ª, unità operativa "Rapporti con l'Assemblea regionale siciliana" ha comunicato che, nella seduta n. 33 del 26 giugno 2007, la I Commissione legislativa ha espresso parere favorevole sul presente provvedimento, a norma dell'art. 76, comma 5, della legge regionale n. 2/2002, integrato dall'art. 64, comma 8, della legge regionale n. 4/2003;
Visto l'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;

Decreta:


Art.  1

La richiesta per la concessione di contributi per l'anno 2007 in favore di comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti colpiti da eventi calamitosi, per i quali sono state emanate ordinanze previste dall'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni, deve essere redatta secondo le indicazioni in premessa specificate e corredata dall'ordinanza a cui si riferisce l'evento calamitoso e dall'eventuale provvedimento di proroga.
Detta richiesta dovrà essere trasmessa a questo Assessorato entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Art.  2

Il contributo da concedere non può eccedere l'80% dell'importo preventivato ed è, così, determinato:
-  comuni con popolazione fino a 1.500 abitanti: E 50.000,00;
-  comuni da 1.501 a 3.000 abitanti: E 60.000,00;
-  comuni oltre 3.000 abitanti: E 70.000,00.

Art.  3

Qualora le somme disponibili risultassero insufficienti per l'erogazione del contributo per gli importi predetti, il relativo ammontare sarà ridotto proporzionalmente in favore dei comuni beneficiari.

Art.  4

Per particolari, specifiche situazioni economico-finanziarie rilevate, potranno essere attribuite risorse aggiuntive all'importo spettante secondo la fascia demografica di appartenenza e nel rispetto, comunque, del limite massimo di E 200.000,00.

Art.  5

E' fatta salva la facoltà di disporre deroghe all'indicato termine di presentazione delle istanze, all'entità del contributo correlato alla popolazione dei comuni richiedenti ed al limite massimo del contributo, in presenza di eccezionali e sopravvenuti eventi calamitosi o all'accertamento di ulteriori maggiori danni.

Art.  6

Qualora vengano meno in tutto o in parte i presupposti per la sua concessione, il contributo concesso potrà essere revocato totalmente o parzialmente, provvedendo nelle forme di legge al recupero delle somme già erogate nonché degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del contributo stesso.

Art.  7

Al fine della valutazione delle istanze presentate, sarà costituita apposita commissione tecnica composta da 3 funzionari interni all'Amministrazione.

Art.  8

I beneficiari del contributo dovranno presentare rendiconto secondo le modalità e nei termini fissati dall'art. 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché apposita certificazione relativa alle spese sostenute comprensive della quota a loro carico.
L'Assessorato si riserva di verificare a campione il raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

Art.  9

Ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati forniti dai richiedenti sono raccolti e conservati presso il servizio 9 finanza locale dell'Assessorato e verranno trattati per le finalità inerenti alle procedure di finanziamento.
Il responsabile del procedimento è individuato nella persona del dirigente del servizio.

Art.  10

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito dell'Assessorato www.regione.sicilia.it/famiglia/.
Palermo, 2 luglio 2007.
  COLIANNI 

(2007.27.1927)
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022*
   


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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