REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 22 GIUGNO 2007 - N. 28
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Statuto del Comune di San Fratello. Modifica


Lo statuto del Comune di San Fratello è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 57 del 23 dicembre 1996 e ripubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 36 del 27 agosto 2004.
Successive modifiche sono state pubblicate nei supplementi straordinari alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 40 del 24 settembre 2004 e n. 31 del 23 giugno 2006.
Con deliberazione del consiglio comunale n. 14 del 15 marzo 2007, l'art. 16, titolo II, dello statuto è stato interamente modificato e sostituito dal seguente testo:
"Art.  16
Ufficio di presidenza

Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede alla elezione nel suo seno di un presidente e di un vice presidente.
Il presidente rappresenta il consiglio comunale, ne dirige i dibattiti, concede e toglie la parola, giudica l'ammissibilità dei documenti presentati, annuncia il risultato delle votazioni, con l'assistenza di una terna di scrutatori, opportunamente prescelti, assicura il buon ordine delle sedute e la regolarità dei lavori del consiglio, può sospendere o sciogliere la seduta nel caso di disturbi ai lavori del consiglio, sia da parte del pubblico come anche dei componenti il consiglio, può disporre l'espulsione del consigliere o dei consiglieri che dovessero contravvenire al regolare svolgimento dei lavori d'aula.
Il presidente deve in ogni caso fare rispettare il regolamento, lo statuto e le norme di legge che disciplinano i lavori del consiglio comunale. Il presidente, in quanto organo rappresentativo del civico consesso, nel quale sono presenti maggioranza e minoranza, deve garantire il corretto equilibrio tra i due distinti gruppi, quello della maggioranza, all'attuazione dell'indirizzo politico sancito dal corpo elettorale e quello della minoranza, a rappresentare e svolgere la propria opposizione, garantendo la dialettica tra le parti e i diritti di ognuna di esse e mantenendo sempre una posizione di neutralità. Questi non può che essere, anzitutto, il presidente dell'assemblea, in quanto presidente di tutto il collegio, nella sua unità istituzionale, e suo rappresentante. In nessun caso il presidente può ingerirsi nella gestione dell'amministrazione attiva, proponendo, sollecitando o garantendo l'esecuzione di un atto e/o provvedimento amministrativo.
Il presidente, così come previsto dal regolamento comunale, per l'espletamento delle proprie funzioni, può avvalersi delle risorse e delle strutture all'uopo fornitegli.
Il presidente deve essere messo nelle condizioni di potere usufruire di locali, strutture e personale idonei all'esercizio delle funzioni. A tal fine deve essere istituito un apposito ufficio di presidenza, composto da un segretario, due collaboratori, presenti ad ogni seduta del consiglio comunale, ed un apposito capitolo di bilancio, impinguato, compatibilmente con le disponibilità dell'ente, di risorse necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali. L'ufficio di presidenza può organizzare mostre, convegni e manifestazioni di ogni genere che potranno essere direttamente finanziate o cofinanziate con i fondi messi a disposizione.
Il presidente del consiglio comunale può essere revocato dalle funzioni sulla base di una mozione di sfiducia presentata da almeno 2/5 dei consiglieri comunali che ottenga il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. La mozione di revoca e la conseguente deliberazione di approvazione del consiglio comunale deve essere in tutti i casi adeguatamente motivata, in maniera tale da dare conto effettivo della sussistenza dei presupposti della revoca. In nessun caso, la revoca è possibile nel caso di mutata maggioranza dei componenti che ne hanno determinato l'elezione, ma solo nell'ipotesi di venir meno della neutralità della funzione e della correttezza dei comportamenti presidenziali, con la conseguente compromissione del buon andamento dei lavori consiliari dovuti a prese di posizione non sorrette da equidistanza istituzionale.
Il vice presidente del consiglio comunale presiede e dirige i lavori d'aula nel caso di impedimento del presidente e svolge ogni altra funzione al medesimo assegnata.
Nel caso di rifiuto o omissione da parte del presidente del consiglio comunale, in ordine ai compiti istituzionali, dal regolamento, dallo statuto e dalla legge assegnatigli, il vice presidente deve provvedere in sua vece in quanto componente dell'ufficio di presidenza e pertanto titolare degli stessi diritti e obblighi.
Il vice presidente del consiglio può essere revocato per le stesse ragioni che determinano il venir meno della fiducia politica al presidente e l'accertata capacità a mantenere un'azione presidenziale ispirata ad imparzialità e ad azione super partes.".
(2007.24.1739)014


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
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