REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 15 GIUGNO 2007 - N. 27
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


CIRCOLARE 1 giugno 2007.
Circolari dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, pro-tempore: 24 giugno 2005 e 26 maggio 2006. Sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Palermo, sezione terza, n. 1138/2007 - Reg. sent. - n. 2477/2005 - Reg. gen., adottata nella Camera di consiglio del 23 febbraio 2007

1)  L'Assessore regionale per i lavori pubblici pro- tempore, con riferimento all'art. 29 della legge n. 109/94, nel testo coordinato con le norme regionali, concernente la pubblicità dei bandi di gara per appalti pubblici, ha emanato due distinte circolari.
La prima, adottata il 24 giugno 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 29 dell'8 luglio 2005, recante "Art. 23 della legge regionale n. 7/2002. Disposizioni in materia di lavori pubblici - Direttive di attuazione in materia di pubblicità dei bandi di gara per appalti pubblici".
La seconda, adottata il 26 maggio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 23 giugno 2006, inerente "Modifica della circolare 24 giugno 2005, avente ad oggetto l'art. 23 della legge regionale n. 7/2002, recante disposizioni in materia di lavori pubblici. Direttive di attuazione in materia di pubblicità dei bandi di gara per appalti pubblici".
Con sentenza n. 1138/2007 del 18 aprile 2007, il T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, ha annullato alcune parti delle suddette circolari, su ricorso proposto da una società editrice.
2)  Con riferimento alla circolare adottata il 24 giugno 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 29 dell'8 luglio 2005, recante "Art. 23 della legge regionale n. 7/2002. Disposizioni in materia di lavori pubblici - Direttive di attuazione in materia di pubblicità dei bandi di gara per appalti pubblici", il predetto organo giurisdizionale l'ha ritenuta illegittima nella parte in cui assegna al solo Istituto ADS (organismo privato per l'accertamento della diffusione della stampa) la certificazione della diffusione delle testate da utilizzare per la pubblicità dei bandi delle gare d'appalto.
In particolare, secondo il T.A.R., dall'esame dell'art. 23 della legge regionale n. 7/2002 e dei precedenti lavori parlamentari, emerge che il legislatore regionale non abbia ritenuto di attribuire ad un organismo privato (ADS) una situazione di "monopolio" in materia di certificazione.
3)  Con riferimento alla circolare adottata il 26 maggio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 23 giugno 2006, inerente "Modifica della circolare 24 giugno 2005, avente ad oggetto l'art. 23, della legge regionale n. 7/2002, recante disposizioni in materia di lavori pubblici. Direttive di attuazione in materia di pubblicità dei bandi di gara per appalti pubblici", il giudice amministrativo:
a) ha ritenuto illegittima la previsione del punto 1 di tale circolare, nella parte in cui introduce un criterio di equivalenza tra "quotidiano nazionale a diffusione regionale" e "quotidiano regionale". Infatti l'art. 23, comma 1, della legge regionale n. 7/2002, secondo il T.A.R., tiene ben distinti il concetto di "quotidiano nazionale a diffusione regionale" e quello di "quotidiano regionale". Conseguentemente, l'equiparazione degli organi di stampa nazionale con diffusione regionale agli organi di stampa puramente regionali, prevista dalla circolare 26 maggio 2006, si pone, secondo il giudizio del T.A.R., in contrasto con il dettato letterale dell'art. 23 della legge regionale n. 7/2002;
b) ha ritenuto illegittima la previsione di cui al punto 5) della circolare del 26 maggio 2006, nella parte in cui "l'art. 29 della legge n. 109/94, come vigente in Sicilia, nel far riferimento alla diffusione in sede regionale non dà alcuna ulteriore indicazione sulla copertura territoriale se non prevedendo (IV comma) per gli appalti di valore compreso tra 200.000 ed un milione di euro il riferimento alla maggiore diffusione nella provincia nella quale si eseguono i lavori ed escludendo la pubblicazione su quotidiani e periodici per i lavori di importo ancora inferiore (V comma). In altri termini la norma sembra limitarsi a prevedere una corrispondenza tra il valore dell'appalto e l'ambito della diffusione nel territorio regionale. Deve, pertanto, ritenersi che per "diffusione regionale" non debba intendersi la diffusione su tutto il territorio regionale, potendo essere sufficiente la diffusione su una significativa quota del territorio regionale, che le stazioni appaltanti verificheranno in sede di valutazione della certificazione od autocertificazione di cui al punto 4 della presente circolare".
Secondo il predetto giudice, l'art. 23 della legge regionale n. 7/2002 chiarisce perfettamente gli ambiti territoriali della diffusione richiesta ai vari mezzi di stampa in relazione alla diversa entità degli appalti.
Detta norma, secondo quanto evidenziato dal T.A.R., introduce "il criterio localistico" soltanto con riferimento agli appalti per i lavori di importo compreso tra 200.000 ed 1.000.000 di euro, non estendendo detto criterio anche con riferimento alle altre categorie di appalti.
Pertanto, detta parte della circolare si pone in contrasto con la lettera della norma.
4)  Per quanto premesso, le predette parti delle circolari adottate, rispettivamente, il 24 giugno 2005 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 29 dell'8 luglio 2005, inerente "Art. 23 della legge regionale n. 7/2002. Disposizioni in materia di lavori pubblici - Direttive di attuazione in materia di pubblicità dei bandi di gara per appalti pubblici") ed il 26 maggio 2006 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 23 giugno 2006, inerente "Modifica della circolare 24 giugno 2005, avente ad oggetto l'art. 23 della legge regionale n. 7/2002, recante disposizioni in materia di lavori pubblici. Direttive di attuazione in materia di pubblicità dei bandi di gara per appalti pubblici"), sono annullate, nei termini di cui ai punti 2) e 3) della presente circolare.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed inoltre sarà consultabile sul sito internet: www.regione.sicilia.it/lavoripubblici/.
  L'Assessore: CONSOLI 

(2007.23.1623)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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