REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 15 GIUGNO 2007 - N. 27
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 10 maggio 2007.
Approvazione di un piano particolareggiato del comune di Comiso.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 7 maggio 1976, n. 70;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457;
Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 86;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Premesso:
-  che con foglio prot. n. 12801 del 5 aprile 2004 il comune di Comiso ha trasmesso a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge regionale n. 71/78, il piano particolareggiato della zona "D2 - Aree produttive e miste artigianali e commerciali", adiacente la S.P. Comiso-Chiaramonte Gulfi, adottato in variante allo strumento urbanistico vigente con delibera consiliare n. 26 del 17 febbraio 2003;
-  che nella fase di esame è stata riscontrata la non conformità del suddetto piano particolareggiato al piano regolatore generale vigente, approvato con decreto n. 667 del 4 dicembre 2001;
-  che considerata l'illegittimità del piano particolareggiato in argomento, con nota dirigenziale prot. n. 37116 dell'8 giugno 2004 è stato chiesto al comune di Comiso l'annullamento in autotutela della citata delibera di adozione n. 26/2003;
Visti il foglio prot. n. 25032 del 4 agosto 2006, nonché il foglio integrativo prot. n. 31967 del 17 ottobre 2006, quest'ultimo pervenuto a questo Assessorato il 19 ottobre 2006 ed acquisito al protocollo generale il 20 ottobre 2006 al n. 73065, con i quali il comune di Comiso ha trasmesso, per l'approvazione di competenza, gli atti e gli elaborati del piano particolareggiato della zona "D2 - Aree produttive e miste artigianali e commerciali", adiacente alla S.P. Comiso-Chiaramonte Gulfi, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. b), della legge regionale n. 71/78, adottato in variante allo strumento urbanistico vigente;
Vista la delibera n. 75 del 7 agosto 2004, con la quale il consiglio comunale di Comiso, nell'annullare la delibera n. 26/2003, ha adottato in variante al piano regolatore generale vigente il piano particolareggiato della zona "D2 - Aree produttive e miste artigianali e commerciali", adiacente alla S.P. Comiso-Chiaramonte, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. b), della legge regionale n. 71/78;
Visti gli atti di pubblicazione e deposito, resi ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, relativi alla delibera consiliare n. 75/2004;
Vista la certificazione, datata 5 ottobre 2006, a firma del segretario generale del comune di Comiso, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano particolareggiato in argomento, nonché attestante la presentazione di n. 8 osservazioni e/o opposizioni avverso il piano adottato con la delibera consiliare n. 75/2004, di cui n. 1 oltre termine di legge;
Vista la delibera n. 11 del 17 febbraio 2006, con la quale il consiglio comunale di Comiso ha formulato le deduzioni sulle osservazioni/opposizioni al piano particolareggiato in argomento;
Vista la nota prot. n. 23192 del 21 novembre 2002, con la quale l'ufficio del Genio civile di Ragusa, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole, a condizione, sul piano particolareggiato in argomento;
Vista la nota prot. n. 49 del 31 ottobre 2006, con la quale l'unità operativa 5.4/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi al piano particolareggiato in argomento, la proposta di parere n. 13 del 31 ottobre 2006, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilevato che:
Il progetto all'esame era stato precedentemente approvato con delibera consiliare n. 26 del 17 febbraio 2003 e trasmesso a questo D.R.U., ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge regionale n. 71/78.
Essendo stata riscontrata la non conformità al piano regolatore generale vigente, giusto decreto n. 667 del 4 dicembre 2001, e, pertanto, considerata l'illegittimità del piano, con nota di questo dipartimento prot. n. 37116 dell'8 giugno 2004 si invitava il comune all'annullamento della citata delibera n. 26/2003.
Con la delibera consiliare n. 75 del 7 agosto 2004, contestualmente alla revoca del predetto atto consiliare n. 26/2003, è stato approvato, in variante allo strumento urbanistico generale, il piano particolareggiato e trasmesso al D.R.U., ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. b), della legge regionale n. 71/78.
La zona "D2 - Aree produttive artigianali e commerciali" di che trattasi, ricade interamente all'interno del centro urbano in virtù della delibera di giunta n. 86/2003, con la quale il comune, stante la rilevante presenza di manufatti edilizi destinati a civile abitazione e ad attività commerciali e artigianali in zone circostanti l'abitato, aveva proceduto, in osservanza al nuovo codice della strada, ex art. 4, decreto legislativo n. 285/92, alla nuova perimetrazione del suddetto centro urbano contestualmente alla declassificazione, ex art. 2 N.C.S., in strada urbana delle direttrici di accesso all'abitato. Precisamente, i tratti stradali ricadenti all'interno della nuova perimetrazione riguardano la citata S.P. n. 7 Comiso-Chiaramonte Gulfi, la S.P. n. 4 Comiso-Grammichele, la S.P. n. 20 Comiso-Santa Croce Camerina e la S.S. n. 115 Comiso-Vittoria così come meglio evidenziato nelle sopra elencate tavv. 11a e 11b planimetria di piano regolatore generale riportante la nuova perimetrazione in scala 1:10.000.
Con verbali del 10 giugno 2003 sottoscritti dal rappresentante della Provincia regionale di Ragusa e dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale sono state trasferite al comune le competenze giuridiche e materiali dei tratti stradali delle viabilità provinciali sopra richiamate e, in particolare, si evidenzia la consegna del tratto iniziale pari a ml. 1.050, ricadente all'interno della zona "D2" in argomento, della suddetta S.P. n. 7.
La zona "D2", posta a nord del centro abitato, si sviluppa lungo ambo i lati dell'asse viario Comiso-Chiaramonte Gulfi, e, per un tratto, ad est, detta zona è delimitata dalla regia trazzera, lungo la quale si attesta l'area a servizi e impianti tecnologici prevista dal piano regolatore generale, e che prosegue con la direttrice Chiaramonte Gulfi. Detti assi principali della zona D2 saranno intersecati, a mezzo di due rotatorie, da una viabilità di piano di collegamento con la strada provinciale n. 4 Comiso-Grammichele in direzione dell'aeroporto e della frazione di Pedalino.
La superficie territoriale interessata risulta estesa circa mq. 318.000 e al netto della viabilità risulta di circa mq. 300.000; detta area, sulla quale insistono disordinatamente l'edificato residenziale e varie strutture produttive artigianali e commerciali, è comprensiva della ex fascia di rispetto della viabilità declassificata.
Il piano si articola in tre macro aree, specificatamente:
-  in prossimità del centro abitato, due lotti destinati a centro commerciale locale urbano con una superficie di mq. 35.329;
-  quattro lotti destinati ad aree artigianali miste a commerciali con superficie pari a mq. 72.804;
-  quattro lotti destinati ad aree artigianali con superficie di mq. 129.270.
All'interno di queste ultime si prevede un vasto parco commerciale avente una superficie di mq. 24.360.
In prossimità della rotatoria all'intersezione con la viabilità di previsione del piano regolatore generale, è prevista l'allocazione, su una superficie di mq. 4.255, di attrezzature per la ristorazione e, all'interno dell'ex fascia di rispetto stradale, in virtù della nuova perimetrazione del centro urbano, di aree destinate a verde privato attrezzato per lo sport di superficie pari a mq. 10.206,53. Nel medesimo ambito sono previste aree per il verde pubblico attrezzato e parco giochi, le cui superfici, comprensive di altra area a verde localizzata in zona artigianale-commerciale, di circa mq. 12.774 sono computate quali standards urbanistici, ex art. 5, D.I. 2 aprile 1968, n. 1444.
A tal riguardo, il progetto sia nel computare per spazi pubblici il 10% della superficie di mq. 300.000, ai sensi del punto 1) del su citato art. 5 del D.I. n. 1444/68, sia nel differenziare le superfici per insediamenti artigianali-industriali, artigianali misto-commerciale con riferimento al precedentemente punto 1) da quelle di carattere commerciale con riferimento al punto 2) del medesimo art. 5, prevede complessivamente mq. 30.254,77 di attrezzature da cedere al comune, di cui, oltre alla citata superficie di mq. 12.774,:
-  mq. 12.326 destinati a parcheggi, in parte, localizzati lungo l'asse stradale della regia trazzera;
-  mq 5.154,77 in unico lotto destinato ad attrezzatura collettiva.
Altresì, si prevedono aree a parcheggi pertinenziali pari al 20% delle superfici di lotto da destinare ad insediamenti artigianali, così come per gli insediamenti per attività artigianale mista a commerciale e per le aree legate alla ristorazione, e pari a 2 mq. ogni mq. di superficie di vendita per il parco commerciale.
Detti parcheggi pertinenziali con verde di completamento stradale e piste ciclabili risultano localizzati lungo i due assi viari principali dell'area.
La compatibilità geomorfologica del sito con le previsioni progettuali è stata verificata dall'ufficio del Genio civile competente per territorio, che reso parere favorevole a condizione.
Sulla scorta della delibera di giunta n. 171/2004, con il medesimo atto consiliare n. 75/2004 si integrano le norme tecniche di attuazione del piano con l'art. 10bis "Strutture produttive da destinare ad attività ricettive". Specificatamente, considerato il collegamento della S.P. Comiso-Chiaramonte con la struttura aeroportuale di prossima realizzazione, l'Amministrazione evidenzia la necessità di servire detta zona aeroportuale di attrezzature turistico-alberghiere che possono trovare allocazione, in via del tutto generalizzata, nell'ambito delle aree produttive in esame.
Si riporta testualmente l'art. 10bis:
"Nell'ambito delle aree oggetto del presente piano particolareggiato delle aree produttive artigianali e commerciali legate alla produzione, di cui ai precedenti artt. 6, 7, 8, 9 e 10 delle presenti norme tecniche di attuazione, in virtù del D.P.R. n. 447/98 che annovera fra le strutture produttive le strutture turistico-alberghiere, possono realizzarsi strutture produttive da destinare ad attività ricettive secondo gli indici e parametri specificati per ciascuna area di cui agli artt. 6, 7, 8, 9 e 10 delle presenti norme tecniche di attuazione.
Altresì, i citati parametri si applicano per le aree di servizio destinate a rifornimento ed al ristoro degli utenti in applicazione dell'art. 24 del nuovo codice della strada ai fini della realizzazione delle strutture ivi previste, fra cui quelle relative a servizi ricettivi e commerciali connessi alla persona e al mezzo."
Osservazioni
Il consiglio comunale con l'atto sopra riportato n. 11/2006 accoglie integralmente le sottoelencate osservazioni anche in difformità al parere dei progettisti:
N. 0 ditta Cimat, si chiede la soppressione di viabilità tra l'asse viario Comiso-Chiaramonte Gulfi e la regia trazzera;
Accolta dai progettisti.
Osservazioni n. 1 ditta Poidimani A. e n. 7 ditta Rimmaudo G., si chiede una diversa allocazione di attrezzature pubbliche, ex art. 5, D.I. n. 1444/68;
Non accolta dai progettisti.
Osservazione n. 2 ditta Marino M., rilevandosi un errore materiale della cartografia ovvero la mancata localizzazione di un fabbricato rurale, si chiede lo stralcio dalle previsioni di P.P., l'aumento dell'area di pertinenza e revisione del sistema viario.
I progettisti accolgono con prescrizioni relative al mantenimento alla destinazione d'uso originaria e alla profondità dell'area di pertinenza di ml. 20 dal confine della strada.
Osservazione n. 3 ditta Giudice C., si chiede la riduzione di un'area destinata a parcheggio pubblico ai fini dell'utilizzazione di un fabbricato esistente.
I progettisti accolgono considerando che l'area a parcheggio si ridurrebbe di mq. 200, essendo sempre garantiti gli standards urbanistici.
Osservazione n. 4 ditta Gianni M., si chiede una revisione delle attrezzature di piano, con riferimento ad un'area destinata a parcheggio.
Non accolta dai progettisti.
Osservazione n. 5 ditta Cannizzo G., si chiede la revisione del P.P. per la riduzione dei vincoli espropriativi gravanti sull'area di proprietà.
I progettisti evidenziano che parte dell'area non è soggetta a vincolo espropriativo in quanto destinata a verde per il tempo libero di iniziativa privata compatibile con l'attività agricola e che la rotatoria della viabilità in itinere è prevista dallo strumento urbanistico generale. Ritengono non accoglibile per la parte interessata da standards urbanistici.
Osservazione n. 6 ditta Giaccone F., si chiede l'abolizione di un parcheggio privato pertinenziale e di viabilità interna ai lotti al fine di salvaguardare l'attività esistente.
I progettisti evidenziano la possibilità di proporre una risistemazione del comparto interessato, senza penalizzare le attività esistenti, con l'accordo di tutti i proprietari dei suoli interessati dalla modifica, sempre che siano rispettati i parametri edilizi e le norme di legge.
Considerato che:
1)  il procedimento amministrativo invocato, ex art. 12, comma 7°, legge regionale n. 71/78, è regolare.
2)  Si condividono le motivazioni addotte dall'amministrazione di procedere alla nuova perimetrazione del centro urbano e alla classificazione di un tratto dal km. 0 al km. 1+050 della S.P. n. 7 Comiso-Chiaramonte Gulfi in strada locale F, in osservanza al decreto legislativo n. 285/92 e, conseguentemente, all'annessione della zona D2 particolareggiata all'interno del suddetto centro urbano, in quanto finalizzate ad una maggiore e migliore utilizzazione del territorio.
3)  Per quanto attiene agli standards urbanistici, pur rilevandosi la mancata differenziazione nell'ambito delle "Aree per attività artigianali e commerciali" dei lotti commerciali da quelli artigianali, valutati dai progettisti quale unica superficie da destinare ad attività artigianale, la dotazione di spazi pubblici, ex art. 5, D.I. n.1444/68, risulta in ogni caso soddisfatta, stante la possibilità di utilizzare i parcheggi pertinenziali quali pubblici.
4)  Relativamente alle superfici da destinare a parcheggi pertinenziali, si prescrive che:
per le aree artigianali, di cui agli artt. 6 e 9 delle norme tecniche di attuazione, per le aree di ristorazione, di cui all'art. 10 delle norme tecniche di attuazione, e per l'attrezzatura collettiva, di cui all'art. 11 delle norme tecniche di attuazione, dovrà essere prevista una superficie non inferiore a 1 mq. per ogni 10 mc. di volumetria da realizzare, in osservanza all'art. 2 della legge n. 122/89;
per le strutture commerciali nell'ambito delle "Aree miste artigianali-commerciali", di cui al citato art. 9 delle norme tecniche di attuazione, ci si dovrà attenere alle direttive ed indirizzi di programmazione commerciale del decreto presidenziale 11 luglio 2000 di attuazione della legge regionale n. 28/99.
5)  Pur condividendosi la necessità di reperire aree destinate a strutture turistico-alberghiere a servizio dell'aeroporto di prossima realizzazione, non si ritiene ammissibile l'art. 10bis delle norme tecniche di attuazione così come formulato. Infatti la possibilità di localizzare sic et simpliciter dette strutture, senza alcuna limitazione di estensione, nella totalità della zona D2 verrebbe a svilire la specifica programmata destinazione di zona artigianale e commerciale. Pertanto, si prescrive che potrà essere impegnata un'area non superiore a 1/8 della superficie fondiaria per la realizzazione di dette strutture, alla cui localizzazione provvederà il comune a mezzo di variante al piano particolareggiato di che trattasi, ex art. 12, comma 5, legge regionale n. 71/78.
6)  Le osservazioni sono decise conformemente al parere dei progettisti.
Per tutto quanto sopra, questa unità operativa 5.4 del servizio 5/D.R.U. propone di approvare il piano particolareggiato della zona "D2" Aree produttive artigianali e commerciali, giusta delibera consiliare n. 75 del 7 agosto 2004, con le prescrizioni dei superiori considerata.";
Visto il voto n. 599 del 30 novembre 2006, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica sulla scorta degli atti ed elaborati trasmessi dall'unità operativa 5.4/D.R.U. in allegato alla proposta di parere n. 13 del 31 ottobre 2006 sopra citata, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Sentito il relatore che ha esposto i contenuti della pratica e la proposta di parere dell'ufficio che fa parte integrante del presente voto;
Udita la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali;
Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere la proposta di parere dell'ufficio.
Per quanto sopra il Consiglio esprime parere favorevole all'approvazione del piano particolareggiato della zona "D2 - Aree produttive e miste artigianali e commerciali" adiacente la S.P. Comiso-Chiaramonte Gulfi, in variante al piano regolatore generale, in conformità alle prescrizioni di cui alla proposta di parere n. 13 del 31 ottobre 2006 dell'unità operativa 5.4/D.R.U., che fa parte integrante del presente voto.";
Vista la nota di questo dipartimento, prot. n. 5300 del 23 gennaio 2007, con la quale il comune di Comiso è stato invitato a formulare, ai sensi dei commi 10 e 11 dell'art. 12 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, controdeduzioni alle determinazioni assessoriali di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 599 del 30 novembre 2006;
Visto il foglio datato 26 marzo 2007, pervenuto il 29 marzo 2007 ed acquisito in pari data al protocollo di questo Assessorato al n. 24661, con il quale il comune di Comiso ha trasmesso la delibera del consiglio comunale n. 19 del 15 febbraio 2007, di presa d'atto del parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 599 del 30 novembre 2006;
Vista la nota dell'unità operativa 5.4/D.R.U., prot. n. 12 del 3 aprile 2007, con la quale il piano in argomento, in dipendenza della sopra citata delibera consiliare n. 19/2007, di presa d'atto del parere n. 599 del 30 novembre 2006 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, è stato sottoposto per la conseguente emanazione del provvedimento di approvazione;
Ritenuto di poter condividere il parere n. 599 del 30 novembre 2006 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;

Decreta:


Art.  1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 7, della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in variante al piano regolatore generale del comune di Comiso, in conformità al parere n. 599 del 30 novembre 2006, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica nonché alle condizioni riportate nella nota dell'ufficio del Genio civile in premessa citata è approvato il piano particolareggiato della zona "D2 - Aree produttive e miste artigianali e commerciali", adiacente alla S.P. Comiso-Chiaramonte Gulfi, adottato con delibera consiliare n. 75 del 7 agosto 2004.

Art.  2

Le osservazioni presentate avverso lo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nel parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 599 del 30 novembre 2006.

Art.  3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  proposta di parere n. 13 del 31 ottobre 2006 resa dall'unità operativa 5.2/D.R.U.;
 2)  parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 599 del 30 novembre 2006;
 3)  delibera del consiglio comunale n. 75 del 7 agosto 2004;
 4)  delibera del consiglio comunale n. 11 del 17 febbraio 2006;
 5)  delibera del consiglio comunale n. 19 del 15 febbraio 2007;
Elaborati
 6)  allegato A: relazione generale;
 7)  allegato B: norme tecniche di attuazione;
 8)  allegato C: schede di analisi delle unità edilizie presenti nell'area del P.P.;
 9)  tav.  1 -  planimetria di previsione del piano regolatore generale in scala 1:2.000; 
10)  tav.  2a -  stato d'uso delle unità edilizie presenti nell'area oggetto di P.P.E., scala 1:2.000;  
11)  tav.  2b -  numero piani delle unità edilizie presenti nell'area oggetto di P.P.E., scala 1:2000; 
12)  tav.  2c -  stato fisico delle unità edilizie presenti nell'area oggetto di P.P.E., scala 1:2.000; 
13)  tav.  2d -  tipologia edilizia delle unità edilizie presenti nell'area oggetto di P.P.E., scala 1:2.000; 
14)  tav.  2e -  destinazione d'uso delle unità edilizie presenti nell'area oggetto di P.P.E., scala 1:2.000; 
15)  tav.  2f -  tipo di attività delle unità edilizie presenti nell'area oggetto di P.P.E., scala 1:2.000; 
16)  tav.  3 -  profili dello stato di fatto in scala 1:1.000; 
17)  tav.  4a -  planimetria della suddivisione delle aree, scala 1:2000; 
18)  tav.  4b -  planimetria di progetto, scala 1:2.000; 
19)  tav.  4c -  planimetria del disegno di suolo, scala 1:1.000; 
20)  tav.  5 -  planimetria di progetto con la sovrapposizione del catastale, scala 1:2.000; 
21)  tav.  6 -  profili regolatori in scala 1:1.000; 
22)  tav.  7 -  sezioni tipo delle sedi stradali in scala 1:200; 
23)  tav.  8a -  tipologia tipo - centro commerciale, scala 1:200; 
24)  tav.  8b -  tipologia tipo - attività commerciali, scala 1:200; 
25)  tav.  8c -  tipologia tipo - padiglioni artigianali, scala 1:200; 
26)  tav.  9a -  planimetria degli impianti - idrico fognario, scala 1:2.000; 
27)  tav.  9b -  planimetria degli impianti - elettrico e pubblica illuminazione, scala 1:2.000; 
28)  tav.  9c -  planimetria degli impianti - telefonico e del gas, scala 1:2.000; 
29)  tav.  10 -  piano particellare d'esproprio in scala 1:2.000; 
30)  tav.  11a -  planimetria del piano regolatore generale in scala 1:10.000 riportante la perimetrazione del centro urbano di cui alla deliberazione di giunta municipale n. 86/2003; 
31)  tav.  11b -  planimetria del piano regolatore generale in scala 1:10.000 riportante la perimetrazione del centro urbano di cui alla deliberazione di giunta municipale n. 86/2003. 


Art.  4

Ai sensi dell'art. 13 del testo unico approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche, i decreti di espropriazione relativi alle aree interessate dal presente piano, possono essere emanati entro il termine di cinque anni dalla data di efficacia dello strumento urbanistico approvato con il presente decreto.

Art.  5

Il comune di Comiso dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione del piano attuativo in argomento e lo stesso dovrà essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art.  6

Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 maggio 2007.
  LIBASSI 

(2007.20.1429)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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