REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 8 GIUGNO 2007 - N. 26
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 2 maggio 2007.
Approvazione di modifica al regolamento edilizio del comune di Palma di Montechiaro.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il piano regolatore generale con annesso regolamento edilizio del comune di Palma di Montechiaro, adottato con delibera commissariale n. 336 dell'1 aprile 2005, trasmesso all'Assessorato per l'approvazione, reso esecutivo ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 71/78 ed approvato definitivamente da questo Assessorato con decreto n. 107 dell'8 febbraio 2007;
Visto il foglio prot. n. 15969 del 26 luglio 2006, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 61131 del 18 settembre 2006, con il quale il comune di Palma di Montechiaro ha trasmesso la delibera di consiglio comunale n. 59 del 3 luglio 2006, relativa all'approvazione della modifica all'art. 95 del regolamento edilizio annesso al piano regolatore generale;
Vista la delibera consiliare n. 59 del 3 luglio 2006, regolarmente pubblicata all'albo pretorio, con la quale è stata approvata la modifica già approvata dell'art. 95 del regolamento edilizio;
Visto il parere n. 2 del 15 marzo 2007, espresso ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95 dall'unità operativa 3.4/D.R.U. di questo Assessorato, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Le modifiche sono state richieste da diversi operatori commerciali che intendono recuperare e riutilizzare edifici esistenti contribuendo al risanamento del patrimonio edilizio del centro urbano e sono state apportate unicamente all'art. 95 del regolamento edilizio comunale.
In particolare al regolamento edilizio vigente vengono apportati i tagli (segnati) e le aggiunte (in grassetto) così come sotto evidenziato:
Art. 95
Locali ad uso commerciale e laboratori artigianali

"I locali ad uso commerciale, fatte salve le deroghe previste dal piano regolatore generale, debbono avere:
a) altezza minima di m. 3,50 se situati al piano terreno, tale altezza si misura dal pavimento al soffitto, se il soffitto è a volta si misura l'intradosso della volta, a due terzi dalla monta;
b) sotterranei e vespai ben ventilati in tutta la loro estensione;
c) vano di porta, vetrina o finestra all'aria aperta, di superficie complessiva pari ad almeno 1/6 della superficie degli ambienti, con apertura a riscontro d'aria;
d) adeguati sistemi di ventilazione nei locali aventi profondità a m. 7;
e) disponibilità di almeno un gabinetto per esercizio, munito di adeguato antibagno;
f) scarico regolare delle acque di rifiuto in collettori che non possano dar luogo a rigurgiti.
Per incentivare il recupero ed il riutilizzo funzionale del patrimonio edilizio esistente, realizzato anteriormente alla data di adozione del piano regolatore generale, anche al fine di evitare il consumo di altro territorio ai fini edificatori (esclusi quindi gli edifici ricostruiti e di nuova costruzione), per i locali ad uso commerciale, laboratori artigianali, luoghi di riunione di uso pubblico, autorimesse, con eccezione di laboratori artigianali quali lattoneria, falegnameria ed attività similari, officine meccaniche e similari, concerie, lavorazione del ferro; possono essere adottate altezze inferiori a quella fissata alla lett. a) del presente articolo, nonché a quella fissata per tali destinazioni nel precedente art. 62, con un minimo di mt. 3,00, riducibile eccezionalmente a mt. 2,70 solo per gli edifici ricadenti in zona A, purché venga assicurata un'adeguata aerazione dei locali.
Circa l'altezza minima dei locali sussidiari (depositi, magazzini, ripostigli, disimpegni, corridoi, servizi igienici, spogliatoi e locali impianti) negli interventi di recupero, ristrutturazione, conversione d'uso può essere ammessa un'altezza inferiore a quella determinata, purché tale altezza non risulti inferiore a mt. 2,40.
A parte tali requisiti e deroghe, i locali ad uso commerciale debbono comunque rispondere alle prescrizioni stabilite dal R.D. n. 530/27, alle norme del D.P.R. n. 547/55, nonché ad ogni ulteriore normativa vigente in materia.";
Considerato che la superiore modifica consiste unicamente nell'introduzione della possibilità di agevolare l'insediamento di nuovi esercizi commerciali e simili negli edifici esistenti, anche in deroga alle altezze minime stabilite dal precedente regolamento edilizio, contribuendo alla necessità di incentivare il recupero ed il riutilizzo funzionale del patrimonio edilizio esistente compatibilmente con le destinazioni d'uso consentite;
Considerato, inoltre, che la modifica di detto art. 95 del R.E.C., così come espressamente riportato all'interno della proposta della delibera del consiglio comunale n. 59/2006, risulta essere stata formulata tenuto conto delle norme contenute al 1° comma dell'art. 53 della legge n. 142/90, come recepita dalla legge regionale n. 48/91 e così come sostituito dall'art. 12 della legge regionale n. 30/2000;
Ritenuto che le modifiche apportate sono condivisibili e in linea con la recente normativa relativa alla programmazione commerciale di cui alla legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999 e al D.P.R. dell'11 luglio 2000;
Per tutto quanto sopra considerato, questa unità operativa 3.4 è del parere che la variante al regolamento edilizio vigente del comune di Palma di Montechiaro, approvato con decreto n. 107 dell'8 febbraio 2007, adottata con delibera di consiglio comunale n. 59 del 3 luglio 2006, sia meritevole di approvazione.
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n. 2 del 15 marzo 2007, reso dall'unità operativa 3.4/D.R.U. di questo Assessorato;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità e con le prescrizioni del parere n. 2 del 15 marzo 2007 reso dall'unità operativa 3.4/D.R.U., citato in premessa, è approvata modifica dell'art. 95 del regolamento edilizio adottata con delibera consiliare n. 59 del 3 luglio 2006.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1) parere n. 2 del 15 marzo 2007 reso dall'unità operativa 3.4/D.R.U.;
2) delibera consiliare n. 59 del 3 luglio 2006.

Art. 3

La modifica di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4

Il comune di Palma di Montechiaro resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 maggio 2007.
  LIBASSI 

(2007.19.1318)
Torna al Sommariohome


116
   


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 81 -  10 -  71 -  72 -  17 -  52 -