REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 8 GIUGNO 2007 - N. 26
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 13 aprile 2007.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Lascari.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Premesso che:
-  con foglio prot. n. 3942 dell'11 aprile 2000, il comune di Lascari ha trasmesso, per l'approvazione di competenza di questo Assessorato, gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale, con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, adottati con delibera della commissione straordinaria n. 240 del 29 dicembre 1999;
-  con delibera n. 56 del 28 marzo 2000 la commissione straordinaria del comune di Lascari, ha controdedotto le n. 17 osservazioni e/o opposizioni presentate avverso la delibera n. 240 del 29 dicembre 1999;
-  con parere prot. n. 10845 del 28 aprile 1995 e successivo prot. n. 20567 del 21 dicembre 1999, l'ufficio del Genio civile di Palermo, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, in merito alle previsioni dello strumento urbanistico in argomento;
-  lo strumento urbanistico in argomento è stato esaminato dal competente gruppo XXVI/D.R.U. di questo Assessorato, il quale ha formulato, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, la proposta di parere n. 291 del 10 ottobre 2000, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
1.  IL PIANO E LE PRESCRIZIONI ESECUTIVE
Zonizzazione e norme di attuazione
Zona A
Nel progetto del piano regolatore generale è stata individuata un'unica Z.T.O. A, che viene normata con l'art. 12 delle N. di A. in trattazione, ma di carattere puntuale, non ben identificata nelle tavole di progetto, che dovrebbe coincidere con edifici storici.
Esiste invece un nucleo centrale il cui tessuto storico-urbanistico ancora individuabile è meglio delimitato nella scheda dell'inventario patrimonio culturale europeo del Consiglio d'Europa e che di fatto coincide quasi interamente con la prevista Z.T.O. B1a.
Zone B
Il piano, prevede la suddivisione della zona B in sotto zone classificate B1, B1a, B2.
Nella sottozona B1a, costituente il nucleo storico dell'abitato, ma che secondo i progettisti non riveste le caratteristiche della zona A così come definita dall'art. 2 del decreto interministeriale n. 1444/68, è consentito l'intervento per singole concessioni nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della legge regionale n. 21/73 e sempre che le aree abbiano i requisiti indicati dall'art. 21 della legge regionale n. 71/78.
In tutti gli altri casi gli interventi sono subordinati a pianificazione esecutiva.
Nelle sottozone B1, comprendenti le aree completamente edificate ed urbanizzate all'interno delle quali è consentito l'intervento per singole concessioni nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della legge regionale n. 21/73 e sempre che le aree abbiano i requisiti indicati dall'art. 21 della legge regionale n. 71/78.
In tutti gli altri casi gli interventi sono subordinati a pianificazione esecutiva all'interno della quale dovranno essere previste, oltre ad eventuali sedi stradali occorrenti, aree per attrezzature in misura non inferiore a quella minima richiesta dal decreto interministeriale n. 1444/68.
La tipologia ammessa è quella a case isolate o in linea.
Per le nuove costruzioni su aree libere o risultanti da demolizioni si opera con i seguenti parametri:
Zona B1
a)  If (per lotti interclusi con le caratteristiche di cui all'art. 28 della legge regionale n. 21/73): 5 mc./mq.;
b)  altezza massima (tre piani fuori terra + seminterrato): ml. 11,00;
c)  distanza minima tra pareti finestrate nel rispetto delle norme sismiche: intercorrenti tra i volumi esistenti;
d)  distanze dai torrenti: mt. 50 dalle sponde senza argini etc.
Nelle sottozone B2, comprendenti le aree di recente edificazione o parzialmente edificate all'interno delle quali è consentito l'intervento per singole concessioni nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della legge regionale n. 21/73 e sempre che le aree abbiano i requisiti indicati dall'art. 21 della legge regionale n. 71/78.
Sono fatte salve le concessioni rilasciate alla data di adozione del piano, in tutti gli altri casi gli interventi sono subordinati a pianificazione esecutiva all'interno della quale dovranno essere previste, oltre ad eventuali sedi stradali occorrenti, aree per attrezzature in misura non inferiore a quella minima richiesta dal decreto interministeriale n. 1444/68. La tipologia ammessa è quella a case isolate in linea o a schiera.
Per le nuove costruzioni su aree libere o risultanti da demolizioni si opera con i seguenti parametri:
Zona B2
a)  If: 5 mc./mq.;
b)  altezza massima (media tra monte e valle): ml. 11,00;
c)  distanza minima dai confini nel rispetto del P.P. zona B2, decreto assessoriale n. 95/76 o: >ml. 5,00 aderenza;
d)  distanza strade nel rispetto del P.P. zona B2, decreto assessoriale n. 95/76;
e)  piani fuori terra tre + seminterrato;
f)  distanza minima torrente in caso di muri d'argine: ml. 10,00;
g)  parcheggio: mq. 1/mc. 10.
Zone C
Con tale classificazione vengono individuate le aree destinate a nuovi insediamenti abitativi o al completamento di quelli esistenti che non hanno le caratteristiche di zone B. In base alle diverse caratteristiche di edificazione si distinguono in C1, C2, C3, C4.
La singola concessione è ammessa soltanto sugli edifici esistenti.
Nell'ambito delle zone C1 e C3 l'amministrazione comunale può localizzare, con apposito atto deliberativo, aree di edilizia residenziale pubblica, da sottoporre a programma costruttivo, per l'edilizia economica e popolare e sovvenzionata di superficie non inferiore di quella stabilità per i piani attuativi. Un'aliquota dell'area inclusa nel programma costruttivo dovrà essere riservata agli aventi diritto ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 71/78.
E' fatto obbligo all'interno del lotto reperire una zona a parcheggio pari a 1 mq./10 mc.
Zona C1
Nelle sottozone C1 l'edificazione è subordinata all'approvazione dei piani di lottizzazione o piani particolareggiati.
Limiti di edificazione:
a)  If: 5,0 mc./mq.;
b)  case isolate o in linea;
c)  distanze dai confini: >1/2 di H;
d)  distanza strada non inferiore a ml. 5,00 x strade fino a ml. 7,00 e non inferiore a ml. 10,00 per strade fino a ml. 15,00 spazi tra strada e fabbricati a verde e parcheggi;
e)  distanza tra fabbricati: > H max;
f)  altezza max fuori terra: ml. 8,50;
g)  piani fuori terra: 2 + seminterrato;
h)  rapporto di copertura: 0,60;
i)  area attrezzature: >D.I. n. 1444/68;
l) area a parcheggio: >mq. 1./mc. 10;
m)  distanza minima dai torrenti in presenza di muri d'argine e salvo diversi allineamenti: ml. 10,00;
n)  fascia impianto di depurazione: art. 46 della legge regionale n. 27/86.
2) Zona C2
Nelle sottozone C2, zona residenziale attrezzata con possibilità di insediamenti ad uso collettivo al servizio del turismo, l'edificazione è subordinata all'approvazione di piani particolareggiati nel rispetto dei seguenti parametri:
a)  If: 0,30 mc./mq.;
b)  case isolate;
c)  istanze minima dai confini ml. 5,00 o aderenza
d)  distanza strada non inferiore a ml. 5,00 x strade fino a ml. 7,00 e non inferiore a ml. 10,00 per strade fino a ml. 15,00 spazi tra strada e fabbricati a verde e parcheggi;
e) distanza tra fabbricati: ml. 20,00 o P.P.;
f)  altezza max fuori terra: ml. 7,00;
g)  piani fuori terra: 2
h) rapporto di copertura: 0,15;
i)  area attrezzature: >D.I. n. 1444/68;
l)  area a parcheggio: >  mq. 1/mc. 10;
m)  distanza minima dai torrenti in presenza di muri d'argine o sommità scoscendimento: ml. 10,00.
Prescrizioni particolari legate alla presenza di notevoli bellezze ambientali sono specificate nelle norme di attuazione del piano.
3)  Zona C3
Nelle sottozone C3, zona di espansione residenziale, l'edificazione è subordinata all'approvazione di piani particolareggiati nel rispetto dei seguenti parametri:
a)  If: 2,40 mc./mq.;
b)  case isolate;
c)  distanze minima dai confini: ml. 5,00 o aderenza;
d)  distanza strada non inferiore a ml. 5,00 x strade fino a ml. 7,00 e non inferiore a ml. 10,00 per strade fino a ml. 15,00 spazi tra strada e fabbricati a verde e parcheggi;
e)  distanza tra pareti finestrate o in aderenza in caso di pareti a confine chiuse: ml. 10,00;
f)  altezza max fuori terra: ml. 7,50;
g)  piani fuori terra: 2
h)  rapporto di copertura: 0,30
i)  area attrezzature: >D.I. n. 1444/68;
l)  area a parcheggio: >mq. 1/mc. 10;
m)  distanza minima dai torrenti in presenza di muri d'argine o salvo diversa previsione P.P.: ml. 10,00.
4) Zona C4
Nelle sottozone C4, le parti del territorio destinate ad uso agricolo in cui il frazionamento della proprietà richiede insediamenti da considerare come zone C, l'edificazione è consentita attraverso il rilascio di singole concessioni nel rispetto dei seguenti parametri:
a)  If: 0,10 c./mq.;
b)  case isolate;
c)  distanze minima dai confini: ml 3,00 o aderenza;
d)  distanza strada non inferiore a ml. 5,00 x strade fino a ml. 7,00 e non inferiore a ml. 10,00 per strade fino a ml. 15,00 spazi tra strada e fabbricati a verde e parcheggi;
e)  distanza minima tra edifici: ml. 20,00;
f)  altezza max fuori terra: ml. 7,00;
g)  piani fuori terra: 2
h)  area attrezzature: >D.I. n. 1444/68;
i)  area a parcheggio: >mq. 1/mc. 10;
l)  costruzioni accessorie: 10% superfice coperta.
Zone D
Il piano individua due Z.T.O. D dove dovranno essere localizzate le attività produttive. Una D1 localizzata in prossimità dell'abitato e già interessata da un'industria identificata con il n. 21 nella legenda di piano e destinata ad attività produttive artigianali, ed una zona D2, limitrofa alla S.S. 113, che in parte ripropone quella già identificata nel vigente P. di F.
5) Zone D1
E' consentita la realizzazione di edifici destinati all'attività produttiva artigianale. In particolare:
a)  edifici ed impianti per piccole attività industriali o artigianali di qualsiasi genere purché non nocive ed inquinanti ai sensi del decreto ministeriale n. 23 dicembre 1976 e successive modifiche;
b)  depositi e magazzini di merce all'ingrosso;
c)  laboratori magazzini depositi rimesse uffici e sale mostre connessi all'attività di produzione.
L'edificazione è subordinata all'approvazione di un apposito P.I.P. o di piani di lottizzazione con area minima estesa all'intera estensione della zona omogenea nel rispetto dei seguenti parametri:
a)  lotto minimo: mq. 1.000;
b)  rapporto di copertura: >= a 2/3;
c)  If: 2,4 mc./mq.;
d)  distanza dai confini: ml. 5,00;
e)  altezza massima: ml. 8,00;
f)  costruzioni accessorie: >10% sup. cop.;
g)  distanza strada non inferiore a ml. 5,00 x strade fino a ml. 7,00 e non inferiore a ml. 10,00 per strade fino a ml. 15,00 spazi tra strada e fabbricati a verde e parcheggi;
h)  distanza minima dai torrenti ml. 50,00 dalle sponde senza argini ml. 20,00 in presenza di muri d'argine salvo maggiori distanze previste dallo studio geologico.
6) Zone D2
In dette zone l'edificazione è consentita nel rispetto delle indicazioni contenute nel piano norma. E' prevista la realizzazione di edifici destinati all'attività produttiva artigianale ed alla commercializzazione di merci e prodotti locali e non. In particolare:
a)  edifici ed impianti per piccole attività industriali o artigianali di qualsiasi genere purché non nocive ed inquinanti ai sensi del decreto ministeriale 23 dicembre 1976 e successive modifiche;
b)  depositi e magazzini di merce all'ingrosso;
c)  laboratori magazzini depositi rimesse uffici e sale mostre connessi all'attività di produzione.
L'edificazione è subordinata all'approvazione di un apposito piano attuativo nel rispetto dei seguenti parametri:
a)  lotto minimo: mq. 5.000;
b) tipologia costruzioni: isolate; in linea;
c)  rapporto di copertura: >= a 1/5;
d)  If: 1,5 mc./mq.;
e)  distanza dai confini: ml. 5,00;
f)  altezza massima: ml. 8,00;
g)  costruzioni accessorie: >10% sup. cop.;
h)  distanza strada non inferiore a ml. 5,00 x strade fino a ml. 7,00 e non inferiore a ml. 10,00 per strade fino a ml. 15,00 spazi tra strada e fabbricati a verde e parcheggi;
l)  distanza minima dai torrenti ml. 50,00 dalle sponde senza argini ml. 20,00 in presenza di muri d'argine salvo maggiori distanze previste dallo studio geologico;
j)  spazi pubblici destinati ad attività collettive, verde pubblico o parcheggi in ragione di mq. 80 per ogni 100 mq. di superfice lorda di edificio posti in prossimità delle sedi varie.
Zone E
Sono classificate zone E le parti del territorio destinate alle attività agricole con frazionamento della proprietà. In tali zone sono consentiti interventi previsti dall'art. 22 della legge regionale n. 71/78 e sottoposti al rispetto delle seguenti norme:
a)  If: 0,03 mc./mg.;
b)  tipologia case isolate;
c)  altezza massima escluso silos e similari: ml. 7,00;
d)  piani fuori terra: 2;
e)  distanza minima dai confini: ml. 10,00;
f)  distanza minima dalle strade distanza minima dai confini: D.I. n. 1404/68 e successive;
g)  distanza minima dai torrenti ml. 50,00 dalle sponde senza argini ml. 20,00 in presenza di muri d'argine salvo maggiori distanze previste dallo studio geologico.
Zone E1
Sono classificate zone E1 le parti del territorio destinate alle attività agricole con frazionamento non eccessivo della proprietà e di rilevante pregio ambientale. In tali zone sono consentiti interventi previsti dall'art. 22 della legge regionale n. 71/78 e sottoposti al rispetto delle seguenti norme:
a)  If: 0,03 mc./mq.;
b)  tipologia: case isolate;
c)  altezza massima escluso: ml. 4,00;
d) piani fuori terra: 1;
e)  distanza minima dai confini: ml. 10,00;
f)  distanza minima dai torrenti ml. 50,00 dalle sponde senza argini ml. 20,00 in presenza di muri d'argine salvo maggiori distanze previste dallo studio geologico.
7. Zone F
Le zone F comprendono le aree destinate a sedi di attività pubbliche o di interesse pubblico di cui agli artt. 3 e 4 del decreto interministeriale n. 1444/68. La realizzazione avviene previa approvazione da parte della C.E.C. di planovolumetrici o di sistemazione dell'area estesa all'intera zona omogenea destinata al servizio nel rispetto delle leggi specifiche che regolano i vari tipi di attrezzature in particolare:
-  attrezzature per l'istruzione: Df 2 mc./mq.;
-  verde pubblico: è vietata qualsiasi costruzione ad eccezione di quelle dirette al godimento del verde;
-  verde attrezzato:
8)  sono consentite le costruzioni dirette a garantire piena funzionalità dell'attività ricreativa e del tempo libero;
9)  è consentita la realizzazione di piazzole di sosta attrezzate con tavoli e panche, attrezzature per il tempo libero, chioschi, bar, ristoranti, impianti tecnici e servizi igienici;
10)  rapporto di copertura < 1/10;
11)  Df mc./mq. 0,30;
12)  H max ml. 4,00 con una elevazione fuori terra;
13)  
-  sociosanitarie e assistenziali: H max ml. 7,50 con non più di 2 elevazioni;
-  attrezzature sportive: consentita la realizzazione di impianti al chiuso quali palestre piscine coperte palazzetti dello sport;
-  parcheggi: è ammessa anche la costruzione di parcheggi coperti la cui articolazione in più piani può svilupparsi in elevazione e/o in sotterraneo;
f)  distanza minima dai torrenti ml. 50,00 dalle sponde senza argini e ml. 20,00 in presenza di muri d'argine salvo maggiori distanze previste dallo studio geologico.
14)  Zone G
Le zone G comprendono le aree destinate ad insediamenti turistici.
La realizzazione avviene previa approvazione da parte della C.E.C. di planovolumetrici estesi non meno di mq. 10.000, salvo maggiori estensioni che possono essere disposte dall'amministrazione comunale sulla base di esigenze tecniche ed urbanistiche che dovessero evidenziarsi.
Nelle sottozone G1 è consentito realizzare impianti di parchi di campeggio nel rispetto dei seguenti parametri:
-  sistemazione dell'area nel rispetto della legge regionale n. 14 del 13 marzo 1982;
-  superficie minima: mq. 10.000;
-  standard minimo per posto equipaggio medio di 3 persone:
15)  piazzola;
16)  posto tenda o roulotte;
17)  servizi igienici;
18)  aree boscate concentrate;
19)  parcheggi;
-  aree risultanti da superfice totale - standard minima:
20)  servizi generali;
21)  campi gioco;
22)  sport;
23)  a servizio del campeggio.
Fabbricati sia stabili che precari.
Nelle sottozone G2 possono realizzarsi attrezzature ricettive anche per singoli insediamenti purché siano assicurate contemporaneamente alla costruzione delle attrezzature le urbanizzazioni relative; possono altresì realizzarsi, con appositi piani di lottizzazione che prevedano anche le opere di urbanizzazione primarie, attrezzature per il turismo sociale tipi di camping ostelli villaggi turistici rifugi colonie.
Impianti e servizi complementari delle attività turistiche, come ad esempio parchi acquatici, ristoranti, bar, posti di ristoro, impianti sportivi e ricreativi, riserve di pesca, cinema, teatri, arene maneggi.
Attuazione a mezzo di piani particolareggiati o di piani di lottizzazione secondo legge regionale n. 71/78.
Nel rispetto dei seguenti parametri
a)  It: 0,50 mc./mq.;
b)  attrezzature collettive (verde attrezzato, parcheggi, attrezzature collettive) da prevedere per posto letto: mq. 120;
c)  cubatura da prevedere per posto letto: mc. 80;
d)  piani fuori terra: 2.
Prescrizioni esecutive
Uniche aree sottoposte a prescrizioni esecutive sono quelle destinate ad edilizia stagionale, Z.T.O. C2, che scaturiscono dalla riproposizione delle previsioni con pari destinazione del vecchio P. di F. riapprovate con atto della commissione straordinaria ed inserite quale prescrizioni esecutive nel piano regolatore generale in argomento.
Detta previsione scaturisce dalla volontà della commissione straordinaria dettata dalla necessità di dare un riordino alla zona, lasciando inalterate le linee del vecchio piano.
Sulla scorta di detta valutazione e provvedendo all'inserimento delle concessioni rilasciate e/o in itinere fino "all'approvazione del piano regolatore generale" sono state individuate:
a)  delle zone la cui edificabilità ha raggiunto circa l'80% della superficie territoriale. In tali zone è possibile edificare nell'ipotesi che sia stato raggiunto l'indice di mc./mq. 0,5, con i seguenti parametri:
-  edificazione: per singola concessione;
-  lotto minimo: >mq. 1.500;
-  distanza tra superfici fronteggianti: >ml. 20,00;
-  distanza tra edifici: >ml. 10,00;
b)  aree libere la cui edificabilità è inferiore all'80% della superficie territoriale. In tali zone si opera attraverso la redazione di piani planovolumetrici per i lotti la cui superficie coincide con i sub isolati. Per sub isolati particolarmente estesi e con notevole frazionamento della proprietà, potranno prendersi in considerazione porzioni del sub isolato estese almeno mq. 10.000. Per ogni sub isolato dovrà essere individuata dal planovolumetrico, la viabilità interna che si raccordi con la viabilità principale stabilita dal P.P. Dovrà essere inoltre prevista, per ogni singolo abitante da insediare nel singolo planovolumetrici, una superficie pari a mq. 4,5, suddivisa in mq. 1,5 per parcheggi e mq. 3,00 per il verde.
Il piano particolareggiato prevede la divisione del territorio in isolati residenziali indicati sulle tavole di progetto con i numeri da 1 a 4 e da 7 a 21, quelli contraddistinti con i numeri 5 e 6 hanno destinazione alberghiera.
L'intervento è regolato da proprie N. di A. che però in parte differiscono con quelle della Z.T.O. riportate nelle norme generali.
Gli interventi da realizzare nel P.P. dovranno essere effettuati nel rispetto dei seguenti parametri:
a)  If: mc./mq. 0;
b)  altezza - calcolata come media a monte e a valle e misurata in mezzeria del corpo di fabbrica: ml. 7,00;
c)  rapporto di copertura - è ammesso un incremento del 10% della max superficie coperta per costruzioni accessorie (magazzini e garage) sono esclusi i manufatti non stabili pertinenti in assenza di basi di fondazioni e pavimentazioni: 0,15;
d)  volume - è quello fuori terra esclusi quello tra calpestio di piano terra e piano di sistemazione esterna se non esistono cantinati si esclude quello delle costruzioni accessorie e quello dei manufatti non stabili pertinenti in assenza di basi di fondazioni e pavimentazioni. Nelle nuove costruzioni in muratura portante non vengono computati gli spessori eccedenti i cm. 25;
e) distanze - minima tra fabbricati non in aderenza:
A1) sub isolati densamente edificati: tra pareti fronteggianti ml. 20,00 - minima dagli ml. 10,00;
A2) sub isolati parzialmente edificati ml. 20,00;
f)  distanza tra i confini del lotto ed i fabbricati: aderenza o ml. 5,00;
g)  distanza minima tra fabbricati e ciglio stradale - strade larghe ml. 7,00: ml. 5,00; strade tra 7,00 e 15,00: ml. 7,50; strade sup. ml. 15,00: ml. 10,00;
h)  minima tra fabbricati e strade residenziali carrabili a servizio di più lotti o in comune - strade sup. a ml. 5,00: a filo strada; strade inferiori a ml. 5,00: ml. 2,50 dall'asse.
Tipi edilizi - Isolati residenziali: a punto, isolati; in aderenza; isolati alberghieri: si rimanda al planovolumetrico, le sagome evidenziate sulle tavole non sono prescrittive.
Prescrizioni particolari sono specificate nelle norme di attuazione del piano.
Regolamento edilizio
Dall'esame dell'elaborato C, regolamento edilizio, adottato contestualmente al piano regolatore generale, si sono rilevate delle imprecisioni ed inesattezze e pertanto si ripropongono le modifiche appresso specificate:
In linea generale, nel rispetto di quanto dettato dalla legge regionale n. 23/98 ed in coerenza con quanto già recepito dal presente regolamento edilizio, la dicitura "il sindaco" deve essere sostituita con "il dirigente dell'ufficio tecnico comunale".
Titolo I
Capo II
24)  Art. 10.
25)  La composizione della commissione edilizia deve essere adeguata alla luce di quanto dettato dalle leggi regionali nn. 7/92 e 26/93.
Il secondo comma va cosi modificato "I componenti elettivi della commissione edilizia di cui alle lett. d) e) g) ed h) durano in carica quattro anni e decadono comunque alla fine e/o alla cessazione del mandato del sindaco che li ha nominati. Saranno considerati dimissionari e sostituiti se assenti per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo.";
Capo III
26)  Art. 12 - Il primo paragrafo viene così modificato "le domande per ottenere la concessione ad eseguire e/o modificare le opere indicate all'art. 3 vanno redatte in carta bollata ed indirizzate al capo dell'ufficio tecnico comunale nel rispetto di quanto stabilito dalla legge regionale n. 23/98 e devono contenere:...".
27)  Art. 16 - Inserire alla fine dell'articolo: "nel rispetto di quanto dettato dall'art. 2 della legge regionale n. 17/94".
Titolo II
Capo unico
28)  Art. 33.
29)  Il punto 8° va modificato nel rispetto di quanto dettato dal decreto ministeriale della sanità 5 luglio 1975 relativamente all'altezza minima interna dei locali adibiti ad abitazione. Dopo "I locali posti al seminterrato possono essere considerati..." va inserito "L'altezza minima interna dei locali adibiti ad abitazione è fissata in ml. 2,70".
Alla fine dell'articolo inserire: "nella zona "A" di centro storico, in presenza di immobili esistenti e nel caso occorra adibire i piani terreni a laboratori artigiani, attività commerciali luoghi di riunione ad uso pubblico, nel rispetto delle norme di igiene, è ammessa una altezza utile netta di m. 3,00".
In linea generale, nel rispetto di quanto dettato dalla legge regionale n. 23/98, dovrà intendersi sostituita in tutto il regolamento edilizio all'esame la dicitura "il sindaco" con la dicitura "il capo settore responsabile".
Le osservazioni ed opposizioni
A seguito delle pubblicazioni effettuate ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, sono state presentate n. 17 osservazioni ed opposizioni, sulle quali il progettista ha prodotto le proprie deduzioni riportate sull'elaborato "Relazione sulle osservazioni ed opposizioni" e visualizzate sull'elaborato scala 1:5.000 di zonizzazione. Oltre a quelle pervenute al comune ne è pervenuta una in Assessorato fuori termine a firma di Taravella Maria. Osservazioni pervenute nei termini al comune:
Z.T.O. C2;
-  n. 1 si respinge in quanto nei P.P. la perimetrazione dei sub isolati ha valore prescrittivo, così come specificato nelle N. di A. del P.P.;
-  n. 2 si concorda con i progettisti;
Z.T.O. C3
-  n. 3 si ritiene accoglibile per gli edifici artigianali esistenti alla data di adozione ed a condizione che siano compatibili con la residenza previa verifica da parte dell'U.T.C.
Z.T.O. E considerata "agricola a tutela del paesaggio"
-  n. 4, 5, 6, 7 si concorda con i progettisti.
Z.T.O. E1
-  n. 8 si concorda con i progettisti.
Z.T.O. E2
-  n. 9 si concorda con i progettisti.
Viabilità
-  nn. 10, 17 si concorda con i progettisti;
-  n. 13 si respinge.
Parco urbano
-  n. 11 si concorda con i progettisti.
Z.T.O. E
-  n. 12 si concorda con i progettisti.
Z.T.O. D1
-  n. 14 si respinge
Fascia di rispetto depuratore
-  nn. 15, 16 si concorda con i progettisti.
Pervenuta in Assessorato:
Taravella Maria - vedi osservazione n. 11.
Conclusioni
1) La cartografia
Manca una corrispondenza tra le tavole di analisi e quelle di progetto e tra queste ultime e quelle dello studio geologico. Occorre pertanto riportare esattamente nelle tavole di progetto (zonizzazione) alle varie scale di rappresentazione, tutte le fasce di rispetto esistenti (cimitero, strade, depuratore, etc.), le aree di esondazione dei torrenti così come riportate nello studio geologico esaminato dal Genio civile, le fasce di rispetto dalla zona boscata, etc.
In sede di rielaborazione il comune dovrà verificare se parte del territorio risulta interessato dal comprensorio irriguo del S. Leonardo, occorrerà riportare sugli elaborati grafici le aree interessate dal progetto in quanto le stesse rientrando tra quelle da assoggettare alle limitazioni di cui all'art. 2 della legge regionale n. 71/78, non possono essere destinate ad usi diversi.
Devono infine essere riportati chiaramente ed univocamente i confini comunali sulla cartografia di piano.
2)  Geologia
Occorre la compatibilità dello studio con quanto prescritto nel decreto assessoriale 4 luglio 2000.
Riguardante il piano straordinario per l'assetto idrogeologico.
3)  Zonizzazione
3.1)  Z.T.O. A
Il piano regolatore si è limitato ad individuare soltanto delle realtà storico ambientali emergenti, tralasciando la possibilità di recupero sia dell'edilizia elencata sia della qualità degli spazi e del tessuto urbano che unitamente agli edifici concorrono a definire i caratteri tipici del centro storico. Appare pertanto necessario individuare la zona A di centro storico corrispondente al borgo di fondazione così come definita dalla scheda I.P.C.E./C.S.U. allegata.
Pertanto, nel rispetto delle norme di cui alla legge regionale n. 70/76 e dell'art. 55 della legge regionale n. 71/78, si ritiene che sia necessario individuare il perimetro del centro storico da classificare come Z.T.O. A sulla base della citata scheda I.P.C.E..
La zona A così come individuata dovrà essere sottoposta a pianificazione esecutiva secondo le finalità di cui all'art. 2 della legge regionale n. 70/76, in particolare la conservazione e la riqualificazione del patrimonio storico ambientale ed il recupero edilizio del tessuto antico ai fini del mantenimento degli abitanti all'interno del centro storico medesimo. Alla luce della circolare assessoriale prot. n. 4159 dell'11 luglio 2000, il comune potrà valutare l'opportunità di redigere apposita variante urbanistica finalizzata a perseguire gli obiettivi di recupero di cui sopra.
Nelle more della formazione del piano attuativo di cui sopra l'attività edilizia in detta zona dovrà essere consentita per gli interventi classificati nell'art. 20 della legge regionale n. 70/78 alle lettere a), b) e c).
3.2)  Z.T.O. B
30)  Le zone B di piano si articolano in cinque sottozone B1, B1a e B2.
31)  Le zone B1a per i motivi sopra detti sono da disattendere, in quanto vengono riclassificate Z.T.O. A.
32)  Le zone B1 e le zone B2 sono condivisibili.
33)  3.3)  Z.T.O. C.
34)  C1 e C3 - si ritiene opportuno proporre l'unificazione delle Z.T.O. C1 e C3 in un'unica Z.T.O. C1 con i parametri edificatori previsti per la C1 ad eccezione dell'indice fondiario che, alla luce delle previsioni, si ritiene possa essere unificato a mc./mq. 2,50.
Per quanto riguarda la zona C3 proveniente da una rititolazione di area normata in precedenza come zona D occorre procedere ad una verifica degli impianti produttivi eventualmente realizzati in attuazione di detta previsione con la conseguenza di tutelare la presenza di detti impianti.
35)  C4.
36)  Anch'essa riproposizione delle previsioni del vecchio P. di F. ma con una densità edilizia discendente dall'approvazione di questo Assessorato che declassava l'area a verde agricolo con densità 0,10 mc./mq. quale territorio con notevole frazionamento della proprietà. In questa sede si ritiene accoglibile soltanto la parte della zona C4 che coincide con quella a suo tempo approvata da questo Assessorato, mentre è da disattendere l'ampliamento della stessa Z.T.O. e coincidente in generale con la fascia di rispetto autostradale che dovrà essere considerata di verde agricolo con indice di densità fondiaria 0,03. Resta esclusa dalla Z.T.O. in esame la parte che risulta vincolata ex legge n. 10879/39, art. 21.
37)  C2.
La zona C2, assoggettata a prescrizioni esecutive, risulta già ampiamente edificata. Appare per grandi linee condivisibile il tipo di intervento pianificatorio proposto e finalizzato al riordino di una situazione, discendente dal vecchio piano particolareggiato approvato in esecuzione al P. di F.
La scelta di sottoporre a pianificazione esecutiva le aree costituenti la fascia a mare del territorio comunale, appare una scelta condivisibile nei termini, in quanto dovrebbe essere finalizzata alla razionalizzazione di un tessuto altamente degradato da un'edilizia che, seppur discendente da una precedente pianificazione di aree già normata da un "piano esecutivo" attuato soltanto per grandi linee, ha notevolmente compromesso il territorio, rendendo difficile una razionale pianificazione dello stesso. Non appare condivisibile nei modi con cui si ritiene operare in quanto la stesura della prescrizione esecutiva non risponde ai contenuti dei piani attuativi. Un piano particolareggiato non può demandare la sua attuazione ad altri strumenti quali ad esempio il planovolumetrico; è necessario quindi che le aree libere vengano pianificate con la previsione dei lotti edificabili e della relativa viabilità e dei servizi.
Per quanto riguarda il sistema delle opere di urbanizzazione appare necessario che vengano evidenziate le urbanizzazioni realizzate in forza del precedente strumento piano particolareggiato e quelle di previsione. Per quanto riguarda la dotazione minima degli spazi pubblici, la stessa dovrà essere computata in misura non inferiore a mq. 15,00 per abitante, secondo quanto stabilito dal punto 3 dell'art. 4 del decreto interministeriale n. 1444/68, essendo la zona contigua con la costa marina.
In ogni caso non può essere impegnato come verde attrezzato od altra previsione l'area interessata dal torrente Piletto peraltro evidenziata come fascia di esondazione dello stesso.
All'interno della fascia dei mt. 150 dalla battigia non può esser prevista alcuna destinazione ad esclusione di quella di attrezzature a diretta fruizione del mare.
38) Non si ritengono ammissibili le attività produttive ed artigianali previste dalle N. di A. in quanto non compatibili con la residenza stagionale e turistica.
39)  Per quanto riguarda le distanze tra fabbricati non può essere contemplato il caso di costruzioni in aderenza.
4)  Attrezzature
40)  Le aree per attrezzature, concentrate ad ovest dell'abitato, risultano dimensionate in maniera approssimata mancando un'apposita verifica e, come tali da assoggettare a ristudio curando la specifica localizzazione delle attrezzature in funzione dei possibili raggi d'azione (vedi scuole) ed in funzione della localizzazione delle Z.T.O. di edilizia abitativa.
5)  Z.T.O. D
La previsione della zone D risulta condivisibile nei limiti definiti dal precedente P. di F., in quanto non risulta giustificato l'incremento di tali aree.
41. 6) Z.T.O. G per insediamenti turistici.
La zona G2 posta a monte dell'autostrada non appare condivisibile in quanto non sufficientemente motivata, alla luce della possibilità potenziale di insediare attività analoghe nella zona C2 ed alle altre previsioni dello strumento in argomento, nella considerazione che la stessa è inoltre interessata anche dalla presenza del torrente Piletto e dalle sue aree di esondazione (vedi studio geologico). Pertanto detta previsione e da riclassificare zona di verde agricolo con densità di mc./mq. 0,03.
42.  7) Norme di attuazione.
43)  Si ritengono accoglibili con le correzioni e prescrizioni sopra espresse.
44. 8)  Regolamento edilizio.
45) Si ritengono accoglibili con le correzioni e prescrizioni sopra espresse.
In base a quanto rilevato ai superiori punti 1), 3.1), 3.3), 4), questo gruppo e del parere che il piano regolatore generale del comune di Lascari sia da sottoporre a rielaborazione parziale ai sensi del comma 8° dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78.
Conseguentemente dovranno essere adeguati il regolamento edilizio e le norme di attuazione.";
- Con voto n. 361 del 19 dicembre 2000, il Consiglio regionale dell'urbanistica sul piano regolatore generale di Lascari ha espresso il parere che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che il parere prot. n. 291 del 10 ottobre 2000 reso dalla D.R.U. sviluppa considerazioni condivisibili, tuttavia nel corso del sopralluogo effettuato in data 28 novembre 2000 ed in sede di discussione di Consiglio sono emersi ulteriori elementi relativi ad aspetti del piano regolatore generale in esame, che formano oggetto delle seguenti considerazioni:
1) per quanto attiene agli aspetti geologici:
In relazione alle pericolosità geologiche che si evidenziano nell'ambito dell'area urbana ed alle soluzioni prospettate per la salvaguardia dal rischio idrogeologico nella rielaborazione dovranno essere attentamente valutate le condizioni di potenziale alluvionabilità delle aree soggette a pianificazione, rielaborando ed unificando le relative cartografie, nonché indicando criteri di calcolo con cui si è giunti alla determinazione delle delimitazioni di vincolo e cioè l'estensione delle aree esondabili i seguito alle piene prevedibili per i corsi d'acqua presenti in corrispondenza dell'abitato ed i margini di sicurezza adottati.
La cartografia geologica di piano dovrà essere adeguata producendo gli elaborati complessivamente elencati all'allegato A della circolare A.R.T.A. n. 2222/95.
Regolamento edilizio
Sia in relazione alle locali condizioni geologiche che in conformità ai dettami della vigente normativa, occorre inserire nel regolamento edilizio l'obbligatorietà della relazione di apposito studio geologico a supporto della richiesta di concessione. Infatti, in coerenza con i disposti normativi e secondo quanto ribadito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 61 del 24 febbraio 1983, la richiesta di ogni concessione edilizia deve essere supportata da uno studio geologico che evidenzi la fattibilità dell'intervento sia riguardo alle condizioni di stabilità del sito in senso lato sia ai rapporti con le fondazioni degli eventuali edifici limitrofi ed alla loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione. Inoltre, nelle aree non servite da pubblica fognatura, lo studio dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui, secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera CITAI 4 febbraio 1977. Detto studio geologico dovrà, altresì, essere eseguito a supporto di opere soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 37/85 quali scavo di pozzi, scavi sbancamenti e significative opere di rinterro in zona agricola che incidano significatamente sull'assetto geomorfologico in dettaglio e/o opere che per la loro incidenza sono soggette alla normativa sismica.
Sono, quindi, escluse dall'obbligo di relazione geologica solo le autorizzazioni relative ad interventi sulle costruzioni che non comportano la realizzazione di opere soggette alla normativa sismica e/o non modifichino la qualità e la quantità degli scarichi civili e/o industriali che non recapitano nelle pubbliche fognature già autorizzati e/o le modifiche delle modalità di smaltimento degli stessi.
In particolare, in detti nuovi studi attenta cura dovrà essere posta alla valutazione delle condizioni di pericolosità sismica dei siti interessati alla pianificazione e, più in generale, della pericolosità geologica legate alla stabilità dei pendii sia in condizione statiche che dinamiche ove richiesti dalle norme;
2)  zona A;
3)  si condividono le considerazioni espresse nel parere dell'ufficio relativamente all'individuazione della Z.T.O. A.
Per quanto riguarda le categorie di intervento possibili in zona A nelle more dell'approvazione del piano attuativo, il Consiglio ritiene che l'applicazione della lett. d dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78, relativa alla categoria della ristrutturazione edilizia, non sia in generale proponibile in quanto, pur trattandosi di interventi rientranti tra quelli consentiti per il recupero del patrimonio edilizio esistente, presuppone la conoscenza del tessuto esistente e delle caratteristiche morfologiche delle unità edilizie, senza la quale singoli interventi di ristrutturazione edilizia, pur sottoposti al parere della Soprintendenza competente, rischierebbero di non inserirsi in un quadro organico e pertanto comporterebbero il rischio di frammentarsi in una congeria di interventi diversi l'uno dall'altro e privi di riferimento ad uno schema urbanistico, vanificando la possibilità di un recupero dell'immagine unitaria del centro storico.
Va ricordato che solo il piano particolareggiato, o in alternativa la variante urbanistica predisposta in base alle direttive impartite con circolare assessoriale prot. n. 4159 dell'11 luglio 2000, consentono di acquisire gli elementi di conoscenza scientifica del patrimonio edilizio e monumentale e quindi l'applicazione delle diverse categorie d'intervento previste dall'art. 20. Alla luce delle considerazioni sopra espresse e della qualità del centro storico di Lascari, classificato di 3° grado dalla scheda IPCE/CSU, e pertanto rientrante tra quelle per i quali è preminente il carattere evolutivo e trasformativo e quindi la necessità di prevedere un controllo normativo delle modificazioni del quadro costruttivo, si ritiene di potere consentire, fermo restando l'obbligo del parere della Soprintendenza sui singoli progetti, solo ipotesi di ristrutturazione edilizia di cui alla lett. d, che facciano salvi il mantenimento volumetrico delle partiture architettoniche, delle opere di finitura dell'edificio, delle porte d'ingresso, delle aperture, con esclusione pertanto delle demolizioni totali e delle relative sostituzioni;
4)  Z.T.O. C1;
Le zone C1 dovranno essere verificate alla luce delle superiori considerazioni riguardanti gli aspetti geologici;
5)  Z.T.O. C2;
Il piano particolareggiato relativo alla Z.T.O. C2 in base al suo livello di elaborazione si configura come strumento urbanistico di coordinamento dell'attività edilizia sinora esercitata in tale contesto e non come piano attuativo.
In relazione all'estensione dell'area disciplinata come Z.T.O. C2, in sede di rielaborazione dovrà essere valutata l'opportunità di sottoporre a prescrizioni esecutive soltanto gli ambiti finalizzati a soddisfare il fabbisogno del decennio, così come prescritto dall'art. 3, comma 8, della legge regionale n. 15/91.
Nelle aree parzialmente edificate definite come "sub isolati P parzialmente edificati o inedificati", ed individuate nei relativi elaborati, l'attività edilizia dovrà essere assistita dalla pianificazione attuativa di iniziativa pubblica o privata da disciplinare in sede di rielaborazione, in base alle normative vigenti in materia;
6)  la fascia costiera ricadente nell'ambito dei 150 metri dal mare deve essere sottoposta a zonizzazione ai sensi del decreto interministeriale n. 1444 del 1968, compatibilmente con le prescrizioni di cui all'art. 15, lett. a), della legge regionale n. 78/76.
Deve inoltre essere prevista idonea normativa finalizzata alla salvaguardia del sistema dunale presente nella fascia costiera:
Per tutto quanto sopra, il Consiglio esprime parere:
1)  che il piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio del comune di Lascari, adottati con la deliberazione della commissione straordinaria n. 240 del 29 dicembre 1999, siano da restituire per essere sottoposti a rielaborazione parziale ai sensi dell'art. 4, comma 8, della legge regionale n. 71/78, in conformità alla proposta dell'ufficio formulata con il parere per costituire parte integrante, con le prescrizioni e modifiche contenute nei superiori considerata;
2)  le osservazioni e le opposizioni sono determinate in conformità alla proposta dell'ufficio più volte richiamata.";
-  Con nota assessoriale prot. n. 12525 del 7 marzo 2001, è stato trasmesso al comune di Lascari il condiviso voto n. 361 reso dal C.R.U. nella seduta del 19 dicembre 2000, unitamente al piano regolatore generale. In quanto ritenuto da rielaborare parzialmente, ai sensi dell'art. 4, comma 8, della legge regionale n. 71/78;
-  Con delibere n. 44 del 27 dicembre 2001 e n. 3 del 28 febbraio 2003, il consiglio comunale di Lascari ha preso atto del voto n. 361 del 19 dicembre 2000 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
Visto il foglio prot. n. 9738 del 20 settembre 2005, assunto al protocollo generale di questo Assessorato in data 21 settembre 2005 al n. 57231, con il quale il comune di Lascari ha trasmesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale, con annesso regolamento edilizio, rielaborati a seguito del voto C.R.U. n. 361 del 19 dicembre 2000;
Viste le delibere n. 38 del 25 ottobre 2004 e n. 39 del 29 ottobre 2004, con le quali il consiglio comunale di Lascari ha adottato il piano regolatore generale con annesso regolamento edilizio in conseguenza della richiesta rielaborazione parziale di cui al voto C.R.U. n. 361 del 19 dicembre 2000;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alle delibere del consiglio comunale n. 38 del 25 ottobre 2004 e n. 39 del 29 ottobre 2004;
Vista l'attestazione a firma del segretario comunale di Lascari, datata 18 gennaio 2005, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano, nonché attestante l'acquisizione di n. 7 osservazioni avverso il piano regolatore generale adottato, entro i termini di legge;
Viste le osservazioni presentate avverso il piano adottato, nonché i relativi di visualizzazione delle osservazioni redatti dai progettisti, unitamente alla relazione contenente le valutazioni degli stessi avverso le medesime;
Vista la delibera n. 28 del 4 luglio 2005, con la quale il consiglio comunale di Lascari ha controdedotto le osservazioni presentate avverso le delibere n. 38 del 25 ottobre 2004 e n. 39 del 29 ottobre 2004;
Vista la nota prot. n. 14 del 28 febbraio 2006, con la quale l'U.O. 3.2/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 5 del 27 febbraio 2006, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Con il predetto voto, supportato dalla proposta di parere resa dall'allora "Gruppo XXVI/D.R.U.", n. 291 del 10 ottobre 2000, il Consiglio regionale dell'urbanistica esprimeva le seguenti considerazioni:
1)Aspetti geologici
In relazione alle pericolosità geologiche nell'ambito dell'area urbana, ed alle soluzioni prospettate per la salvaguardia dal rischio idrogeologico, occorreva valutare le condizioni di potenziale alluvionabilità delle aree soggette a pianificazione, rielaborando ed unificando le relative cartografie, indicando criteri di calcolo con cui si è giunti alla determinazione delle delimitazioni di vincolo e cioè l'estensione delle aree esondabili.
Regolamento edilizio
Inserire l'obbligatorietà della redazione di apposito studio geologico a supporto della richiesta di concessione.
In aree non servite da pubblica fognatura, lo studio dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui. Lo stesso per per le opere soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 37/85. Restano escluse da apposito studio solo le autorizzazioni per interventi che non comportino la realizzazione di opere soggette a normativa sismica.
I predetti nuovi studi dovranno attenzionare la valutazione delle condizioni di pericolosità sismica dei siti interessati alla pianificazione (stabilità dei pendii);
2)  Zona A
Nel condividere le considerazioni espresse dall'ufficio relativamente all'individuazione della Z.T.O. A, per le categorie d'interventi possibili, il Consiglio ritiene che l'applicazione della lett. d dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78, non sia in generale proponibile. Per le considerazioni espresse in merito a tale punto dal voto, a cui si rimanda, e per la qualità del centro storico di Lascari, classificato di 3° grado dalla scheda IPCE/C SU, tale consesso ritiene di potere consentire, previo parere della Soprintendenza sui singoli progetti, solo le ipotesi di ristrutturazione edilizia di cui alla lett. d.
3) Zona C1
Da verificare alla luce delle considerazioni sugli aspetti geologici.
4)  Zona C2
Il piano particolareggiato della Z.T.O. C2, come elaborato si configura come strumento urbanistico di coordinamento dell'attività edilizia sinora esercitata, e non come piano attuativo.
In relazione all'estensione dell'area C2, in sede di rielaborazione, dovrà essere valutata l'opportunità di sottoporre a prescrizioni esecutive soltanto gli ambiti finalizzati a soddisfare il fabbisogno del decennio (art. 3, comma 8°, legge regionale n. 15/91).
Nelle aree parzialmente edificate, definite come "sub isolati  P, parzialmente edificati o inedificati", l'attività edilizia dovrà essere assistita dalla pianificazione attuativa di iniziativa pubblica o privata da disciplinare in sede di rielaborazione.
5)  La fascia costiera ricadente nell'ambito dei 150 mt. dal mare deve essere sottoposta a zonizzazione ai sensi del decreto interministeriale n. 1444 del 1968, compatibilmente con le prescrizioni di cui all'art. 15 lettera della legge regionale n. 78/76.
Deve essere prevista idonea normativa finalizzata alla salvaguardia del sistema dunale presente nella fascia costiera.
Il consiglio comunale, con gli atti deliberativi di adozione della rielaborazione parziale n. 38 del 25 ottobre 2004 e n. 39 del 29 ottobre 2004, a seguito del voto C.R.U. esprime quanto segue:
- deliberazione del consiglio comunale n. 38 del 25 ottobre 2004, avente per oggetto: "Adozione piano regolatore generale e regolamento edilizio rielaborati a seguito voto del C.R.U.":
Il contenuto del predetto atto consiliare verte essenzialmente su alcuni punti segnalati dalla C.E., da rivedere e valutare:
46) eliminazione di discordanze relative ad opere soggette a concessione ed autorizzazioni (artt. 3 e 5 del R.E.);
47)  cassare il 2° comma, lett. b, dell'art. 36 del R.E.;
48)  adeguare, a quanto prescritto dall'art. 44 del R.E. "Norme igieniche"; i" piani abitabili", di cui il punto 8 dell'art. 33 del R.E., che il punto 8 dell'art. 3 delle N.T.A.,
49)  viene cassata la dicitura di cui al comma 2 dell'art. 64 del R.E. "Norme igieniche";
50)  adeguare la tav. 9 "analisi territoriale" in quanto le destinazioni d'uso di alcuni immobili non risultano conformi alle attuali;
51)  adeguare la viabilità prevista dal piano in località "Boschetto", perché discordante la localizzazione della stessa nelle tavv. 10 e 11;
52)  cubatura relativa ad alcune particelle poste all'interno dei 150 mt. tale aspetto è stato precisato nell'art. 18 delle N.T.A.;
53)  venga rivista la dicitura "le strade residenziali interne conseguenti a nuova edificazione, vanno sempre assoggettate all'uso pubblico per l'utilizzo ciclopedonale. La cessione al comune di tali aree sarà prescritta in sede di rilascio delle relative concessioni e/o autorizzazioni edilizie, di cui agli artt. 18, 19 e 19/b delle N.T.A.". Per tale aspetto il C.C. approva la proposta del cons. Catanese, il quale ritiene di doversi uniformare in tal caso al comune di Campofelice di Roccella perché si tratta di territori omogenei e pertanto propone che nella zona C2p, si adotti la soluzione dell'esproprio per la creazione degli accessi al mare e che quindi, venga cassato il punto 8;
54)  inserire nelle zone E la percentuale del 20% da destinare a porticato e da escludere dal conteggio del volume della costruzione;
55)  inserire nell'art. 31 delle N.T.A. la categoria "ampliamento";
56)  uniformare le definizioni degli indici e parametri previsti nel R.E. e N.T.A;
57)  riportare nelle N.T.A., per ciascuna zona territoriale l'altezza di massima piena, prevista nello studio idraulico;
58)  il termine ultimo, per integrare le istanze presentate entro il 16 giugno 1994, decade al momento dell'emanazione del decreto di approvazione del piano regolatore generale;
59)  rivedere la localizzazione del Centro sociale polivalente contraddistinto con il n. 7;
-  deliberazione del consiglio comunale n. 39 del 29 ottobre 2004, avente per oggetto "Adozione piano regolatore generale e regolamento edilizio rielaborati a seguito voto del C.R.U.":
Con il predetto atto deliberativo, il C.C. prosegue la trattazione in merito all'adozione del piano regolatore generale, in particolare oltre a definire alcuni dei chiarimenti in ordine a quanto rilevato dalla C.E. nella precedente delibera n. 38/2004, vengono esaminati i rilievi segnalati con relazione, dall'ufficio tecnico comunale, e per quelli condivisi, viene dato mandato al progettista di provvedere alle modifiche:
1° rilievo: l'area destinata zona F, ampliamento impianto sportivo, presenta una perimetrazione diversa rispetto all'area individuata nell'adottato piano regolatore generale e pertanto il C.C. assente la correzione;
2° rilievo: riguarda essenzialmente adeguamenti di rappresentazione dello studio geologico-tecnico, in ordine alle aree soggette a vincolo di inedificabilità per esondazioni e/o smottamenti delle sponde dei corsi d'acqua, e quindi l'eventuale riacquisizione del nulla osta del Genio civile. Dalla nota prodotta dal geologo, ed allegata al presente atto, risulta che non sono state modificate le predette aree soggette a vincolo, per cui nulla risulta mutato;
3° rilievo: occorre redigere una tavola riportante i vincoli discendenti dallo studio geologico;
4° rilievo: modificare l'attuale destinazione d'uso dell'ex Centro antimalarico in museo delle tradizioni agricolo, come da deliberazione n. 69/2003;
5° rilievo: inserire nel regolamento edilizio, quanto contenuto nella deliberazione n. 36/2004, relativamente all'obbligo dei committenti, produttori o detentori di rifiuti inerti, di provvedere al loro smaltimento;
6° rilievo: condizionare il rilascio dell'agibilità e dell'abitabilità alla trasmissione del formulario relativo allo smaltimento dei rifiuti;
7° rilievo: nell'area denominata "attrezzatura" si applicano le norme della zona C2;
8°  rilievo: inserire nelle N.T.A. relativamente alla zona C2, la dotazione minima di spazi pubblici in misura non inferiore a mq. 18,00 per abitante (parere della D.R.U.);
9°  rilievo: nella tavola di progetto "zonizzazione" non risulta rappresentato il progetto della linea ferroviaria, come pure occorre delimitare l'area destinata a zona omogenea F, ed opposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
10°  rilievo: discordanze della delimitazione della zona F tra la tavola 10 e la tavola 11;
11°  rilievo: riportare chiaramente i confini comunali sulla cartografia di piano (parere della D.R.U.);
12°  rilievo: inserire all'art. 12 delle N.T.A. quanto espresso nel parere della D.R.U.
Dopo tale esame, il consiglio comunale ha deliberato di adottare il piano regolatore generale il regolamento edilizio, rielaborati a seguito del voto C.R.U. n. 361 del 19 dicembre 2000 e del parere della D.R.U. n. 291 del 10 ottobre 2000, ed a quanto indicato nella delibera consiliare n. 44 del 27 dicembre 2001.
L'adozione contiene anche le decisioni adottate in merito alle osservazioni contenute nel parere della commissione edilizia di cui al verbale n. 75/2004, riportate all'interno della proposta di deliberazione n. 3 del 24 settembre 2004, presentata dal responsabile dell'area tecnica urbanistica, che costituisce allegato alla deliberazione n. 39 del 29 ottobre 2004, dove vengono trascritte le osservazioni di cui agli atti deliberativi di adozione nn. 38 e 39 dell'ottobre 2004, sopra citati.
Successivamente, con deliberazione del consiglio comunale n. 28 del 4 luglio 2005, avente per oggetto "Esame osservazioni al piano regolatore generale e regolamento edilizio", tale organo consiliare delibera "di prendere atto che i progettisti hanno apportato le modifiche richieste dal C.C. con delibere n. 38 del 25 ottobre 2004 e n. 39 del 29 ottobre 2004".
La trasmissione della rielaborazione parziale contiene difatti nuovi elaborati di piano, datati marzo 2005, riportanti le modifiche richieste in sede di adozione, costituiti da:
- allegato B - Norme tecniche di attuazione;
- allegato C - Regolamento edilizio;
- tav.  9 - analisi territoriale centro urbano;
- tav. 10 - planimetria di progetto zonizzazione generale;
-  tav.  11 - planimetria di progetto centro urbano;
-  tav.  12  -  legenda tav. 10 - tav. 11;
-  tav.  13  -  planimetria di progetto zona costiera.
Considerazioni di carattere generale
Alla luce del voto C.R.U. n. 361 del 19 dicembre 2000 e del parere della D.R.U. n. 291 del 10 ottobre 2000, nonché della deliberazione di presa d'atto del consiglio comunale n. 44 del 27 febbraio 2001, modificata con delibera del C.C. n. 3 del 27 dicembre 2003, il piano è stato sottoposto a rielaborazione, ferme restando le linee guida iniziali.
Cartografia e rappresentazione grafica
E' stata aggiornata la cartografia con l'inserimento della versione definitiva della linea ferroviaria Palermo-Messina, raddoppio nel tratto Fiumetorto, Cefalù, Castelbuono, inoltre è stato accertato che il territorio comunale di Lascari non risulta interessato dal comprensorio irriguo del San Leonardo, mentre i confini comunali, anche se riportati, risultano ancora poco chiari, inducendo ad errore di sovrapposizione grafica, pertanto occorre rideterminare il confine comunale con tratto chiaro e leggibile.
Si rileva inoltre che, la tavola n. 10 di piano, a scala 1:5.000 (datata marzo 2005), sulla quale sono rappresentate le Z.T.O., A, B1 e B2, che costituiscono il centro abitato, risulta confusa sia nel colore uniforme per tutte e tre le zone, che per la scelta dei relativi retini, pertanto si prescrive che, in fase di controdeduzioni, nel suddetto elaborato dovranno essere diversificate le zone A, B1 e B2 con appropriata coloritura.
In merito alle discordanze di cui al punto 10) della delibera di consiglio comunale n. 39/2004, in ordine alla delimitazione dell'area destinata a zona F, si rileva che le suddette discrepanze risultano ancora presenti fra l'elaborato di piano tav. 10 e tav. 11, pertanto si prescrive l'adeguamento degli stessi, eliminando le differenze.
Inoltre, le attrezzature individuate nelle diverse Z.T.O., sia esistenti che di progetto, non risultano rappresentate in modo omogeneo, precisamente:
-  per quanto riguarda le attrezzature esistenti, notiamo in zona B1 la sovrapposizione al retino di base di un altro retino che ne evidenzia l'attrezzatura, rendendo poco chiara la lettura delle stesse;
-  il retino che individua le attrezzature esistenti sulla tav. 11 a scala 1:2.000 non è stato inserito in leggenda;
-  alcune attrezzature esistenti vengono indicate con retini diversi tra loro (ad esempio, nell'elaborato tav. 11, il retino dell'attrezzatura indicata con il simbolo funzionale 5 in zona B1, è diverso da quello dell'attrezzatura indicata con il simbolo funzionale 4 di zona A);
-  anche alcuni simboli funzionali che indicano le attrezzature sia di progetto che esistenti, che ne dovrebbero correttamente indicarne la tipologia, sono erroneamente inseriti, creando ulteriore confusione, ad esempio nella tav. 11 il simbolo funzionale "" attrezzatura di progetto, corrisponde in legenda a "Museo delle tradizione agricole", questo dovrebbe invece intendersi "ampliamento del depuratore", considerato che si trova in aderenza allo stesso e pertanto dovrebbe riportate il simbolo funzionale "" di "attrezzature di progetto"; tale "Museo delle tradizione agricole" lo ritroviamo nell'elaborato tav. 13 a scala 1:2.000, con il simbolo funzionale "S";
-  le discordanze sono leggibili anche nelle zone F, dove il rigato che individua l'attrezzatura sull'elaborato a scala 1:2.000 (tav. 11), risulta con una interlinea più fitta rispetto al retino rappresento in legenda, mentre l'elaborato a scala 1:5.000 (tav. 10), rappresenta le stesse attrezzature con un retino (puntinato) ancora diverso dei precedenti tutto quanto in considerazione di un unica legenda per entrambi elaborati (tavv. 10 e 11).
In ultimo si fa presente che, alcuni tratti di viabilità graficizzati nelle tavv. 10 e 11, con coloritura nera, lascerebbero intendere una viabilità di progetto fra l'altro non indicata in legenda, per tale aspetto si prescrive che venga differenziata e chiarita sia a livello descrittivo che a livello grafico, la viabilità di progetto con quella esistente, con la differenziazione delle proprie categorie.
Per tutto quanto sopra rilevato, codesto comune è tenuto ad apportare le modifiche di cui sopra in fase di controdeduzioni.
Aspetti geologici - Area urbana:
Considerazioni integrative allo studio geologico, richieste dal C.R.U. con voto n. 361/2000:
1)  valutazione delle condizioni di potenziale alluvionabilità delle aree soggette a pianificazione, rielaborando ed unificando le relative cartografie, con indicazione dei criteri di calcolo e l'estensione delle aree esondabili alle piene prevedibili per i corsi d'acqua presenti, in corrispondenza dell'abitato, ed i margini di sicurezza adottati;
2)  adeguamento della cartografia di piano, con integrazione degli elaborati di cui all'allegato A della circolare ARTA n. 2222/95.
Il geologo incaricato, svolti gli studi integrativi su gli aspetti geologici sopra evidenziati, ha riferito quanto segue:
-  in relazione al punto 1):
Lo studio geologico metteva in evidenza la presenza di fasce di territorio sensibili a fenomeni esondativi in caso di eventi eccezionali. Pertanto lo studio definiva il rispetto dei limiti di 50 mt. dalle sponde non arginate e 20 mt. da quelle arginate.
L'ufficio del Genio civile, ai fini del rilascio del prescritto parere ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, dopo approfondite verifiche e sopralluoghi analisi e valutazioni, si esprimeva positivamente con parere del 6 dicembre 1996.
Per venire incontro alle richieste formulate dal C.R.U., è stato incaricato dall'amministrazione comunale un ingegnere, al fine di verificare in maniera quantitativa la scelta del vincolo di inedificabilità dai corsi d'acqua. A conclusione delle indagini è stato confermato che l'imposizione del vincolo di inedificabilità di una fascia di 50 mt. dai corsi d'acqua non arginati e 20 mt. da quelle arginate, sono sufficientemente cautelativi.
Sono state prodotte le corografie con le previsioni urbanistiche di piano regolatore generale in cui sono state sovrapposte le fasce di rispetto imposte al fine di una migliore valutazione delle interferenze tra le aree di futura espansione e le aree individuate come a rischio di esondazione;
-  in relazione al punto 2):
Il geologo evidenzia che, l'ufficio del Genio civile, con nota n. 10845/95, oltre ad una integrazione di elaborati mancanti, richiedeva l'adeguamento dello studio geologico alla circolare n. 2222/95, nel frattempo emanata dall'ARTA. Ciò scaturiva l'incarico per l'adeguamento (delibera D.G. n. 127/96) dello studio alla nuova circolare.
Questo fa emergere che a dire del geologo lo studio è completo, anche se, visto che ad esclusione del rischio di esondazione, il territorio è caratterizzato dall'assoluta mancanza di altre pericolosità geologiche e sismiche, è stato ritenuto di potere accorpare alcune tipologie di carte per meglio evidenziare tutti gli aspetti geologici, geomorfologici del sito.
Con la nota integrativa, il geologo allega le carte dei dissesti e dei rischi, redatte dall'ARTA ai sensi del decreto del 4 luglio 2000, relativamente al piano straordinario per il rischio idrogeologico che conferma quanto detto in precedenza nello studio geologico generale allegato al piano regolatore generale.
-  Alla luce degli approfondimenti integrativi forniti dal professionista incaricato, meglio riscontrabili nella documentazione integrativa prodotta in esito ai chiarimenti richiesti dal C.R.U., che ad avviso dello scrivente servizio risulterebbero esaustivi, appare proficua una migliore valutazione e lettura da parte del componente geologo di codesto consesso.
Zone territoriali omogenee
Zona A (art. 12 delle N.T.A.)
In accoglimento a quanto considerato dal C.R.U. con voto n. 361/2000, l'art. 12 per le zone A stabilisce quanto segue:
Sono le parti del territorio in tutto o in parte urbanizzate, caratterizzate da una elevata qualità della morfologia urbana, comprendenti testimonianze di considerevole valore storico e artistico. Tali zone per il notevole stato di degrado sono da considerare interamente "zone di recupero".
Nelle more dell'approvazione dei piani attuativi, sono consentite, fermo restando l'obbligo del parere della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali sui singoli progetti, sono consentiti gli interventi classificati alle lett. a), b) e c) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78 ed inoltre le ipotesi di ristrutturazione edilizia di cui alla lett. d dello stesso articolo, che facciano salvi il mantenimento volumetrico delle partiture architettoniche, delle opere di finitura dell'edificio, delle porte d'ingresso, delle aperture, purché compatibili con le successive prescrizioni, con esclusione delle demolizioni totali e delle relative sostituzioni.
- In accoglimento alle considerazioni di cui al voto C.R.U. n. 361/2000, la zona A si ritiene condivisibile.
Zona B (artt. 13, 14, 15 delle N.T.A.)
Sono le parti del territorio aventi le caratteristiche stabilite dall'art. 2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
Sono inoltre suddivise in due sottozone:
B1:  sono quelle interamente edificate (art. 14 N.T.A.);
B2:  di recente costruzione o di completamento (art. 15  N.T.A.);
-  Per le suddette zone si rimanda alla proposta dell'ufficio n. 291 del 10 ottobre 2000, assentita dal C.R.U. con il voto n. 361/2000.
Zona C (artt. 16, 17, 18, 19, 19bis, 20, 21 delle N.T.A.)
Le sottozone C1 e C2, oggetto di alcune considerazioni da parte del C.R.U., meglio descritte nella parte introduttiva del presente parere, sono state oggetto di approfondimenti, sia dal punto di vista geologico che da quello urbanistico, in applicazione alla vigente normativa.
Le integrazioni prodotte dal geologo incaricato per le zone C, nel caso che ci riguarda, stabiliscono delle fasce di inedificabilità per il rischio di esondazione, rappresentate in appositi elaborati, e successivamente riportati nelle tavole di piano regolatore generale, stabilendo per le zone territoriali omogenee i limiti di 50 mt. dalle sponde fluviali o 20 mt. dagli argini.
Le zone C si suddividono nelle seguenti sottozone: C1, C2d, C2p, C2a, C3, C4.
Sottozona C1 (art. 17 N.T.A.)
Zona residenziale di espansione, dove l'edificazione è subordinata all'approvazione di piani di L. o piani particolareggiati, nel rispetto della seguente normativa:
-  DF max: mc/mq. 5,00;
-  tipologie edilizie ammesse case isolate o in linea;
-  distanza confini non inferiore a metà dell'altezza max autorizzata;
-  distanza mm. ciglio stradale m. 5 per strade larghe fino a m. 7; m. 7,5 per strade larghe da m. 7 a m. 15; m. 10,00 per strade larghe oltre m. 15,00;
-  altezza max m. 8,50;
-  piani fuori terra n. 3;
-  rapporto di copertura 0,60;
-  aree da destinare ad attrezzatura decreto interministeriale 2 aprile 1968;
-  parcheggio all'interno del lotto 1 mq. x ogni 10 mc.;
-  distanza dai torrenti m. 50,00 dalle sponde non arginate e m. 20 da quelle arginate salvo allineamenti obbligatori previsti dai piani attuativi.
La sottozona C1 di espansione posta a valle dell'abitato, si ritiene condivisibile. in quanto risulta verificata sugli aspetti geologici, che in particolare riguardano il pericolo di esondazione. Per tale pericolo è stata determinata una fascia di rispetto dai torrenti pari a mt. 50 dalle sponde non arginate e mt. 20 da quelle arginate, alla luce delle considerazioni espresse dal C.R.U. con il voto n. 361/2000.
Tale condivisione non esclude una più attenta valutazione da parte del componente geologo di codesto consesso.
Inoltre per quanto riguarda il perimetro della zona C1 e la densità fondiaria prevista in 5 mc./mq. e considerato che la zona risulta per la maggior parte edificata, si concorda con quanto espresso dal C.C.
La fascia costiera (zona C2)
Il predetto parere prende in considerazione, tra le parti del territorio classificate C, le Z.T.O. C2, suddivise a loro volta in tre sottozone; queste sono state oggetto di considerazioni da parte del C.R.U. con il richiamato voto n. 361/2000, determinandone la loro rielaborazione.
Per tale zona il C.R.U. suggeriva quanto segue:
"Il piano particolareggiato della Z.T.O. C2, così come elaborato, si configura come strumento urbanistico di coordinamento dell'attività edilizia sinora esercitata, e non come piano attuativo.
In relazione all'estensione dell'area disciplinata come zona C2, in sede di rielaborazione, dovrà essere valutata l'opportunità di sottoporre a prescrizioni esecutive soltanto gli ambiti finalizzati a soddisfare il fabbisogno del decennio così come prescritto dall'art. 3, comma 8°, legge regionale n. 15/91.
Nelle aree parzialmente edificate, definite come "sub isolati P, parzialmente edificati o inedificati", l'attività edilizia dovrà essere assistita dalla pianificazione attuativa di iniziativa pubblica o privata da disciplinare in sede di rielaborazione.
La fascia costiera ricadente nell'ambito dei 150 mt. dal mare deve essere sottoposta a zonizzazione, ai sensi del decreto interministeriale n. 1444 del 1968, compatibilmente con le prescrizioni di cui all'art. 15 della legge regionale n. 78/76.
Deve essere prevista idonea normativa, finalizzata alla salvaguardia del sistema dunale presente nella fascia costiera".
La relazione illustrativa, datata maggio 1999, mette in evidenza che, la zona C2, risalente dal programma di fabbricazione, interessata dal P.P., estesa circa 140 Ha, è stata oggetto da parte dei progettisti ad un riordino, lasciando inalterate le linee guida del precedente piano.
La zona C2, che interessa la fascia costiera del territorio Lascarese, è stata suddivisa nelle sottozone C2p, C2d, C2a, dove:
-  le C2p sono aree libere o parzialmente edificate, a destinazione residenziale con possibilità di insediamenti ad uso collettivo al servizio del turismo, ed attrezzature per lo svolgimento delle attività sportive e del tempo libero, dove l'edificazione è subordinata a pianificazione attuativa, mediante l'approvazione di piani particolareggiati e/o di piani di lottizzazione di cui agli artt. 9 e seguenti della legge regionale n. 71/78;
-  le C2d sono aree edificate e/o con richiesta di concessione edilizia in itinere, a destinazione residenziale, con possibilità di insediamenti ad uso collettivo al servizio del turismo, ed attrezzature per lo svolgimento delle attività sportive e del tempo libero, dove l'edificazione è subordinata al rilascio di concessione edilizia;
-  le C2a sono le aree destinate ad attrezzature turistico-alberghiere, con possibilità di insediamenti ad uso collettivo al servizio del turismo, ed attrezzature per lo svolgimento delle attività sportive e del tempo libero, dove l'edificazione è subordinata a pianificazione attuativa mediante l'approvazione di piani particolareggiati e/o di piani di lottizzazione, di cui agli artt. 9 e seguenti della legge regionale n. 71/78.
Sottozona C2/d (art. 18 N.T.A.)
-  a/1 - lotto min. mq. 2.000;
-  a/2 - densità edilizia fondiaria max mc./mq. 0,30;
-  b - tipologie edilizie ammesse: edifici a punto, isolati ed in aderenza, per la tipologia residenziale sono ammessi uno o più alloggi per edificio;
-  d - distanza confini non inferiore a m. 5,00 o in aderenza;
-  c/1 - distanza min. ciglio stradale m. 5 per strade larghe fino a m. 7; m. 7,5 per strade larghe da m. 7 a m. 15; m.10,00 per strade larghe oltre m. 15,00;
-  e - altezza max m. 7,00 calcolata come media a monte e a valle e misurata in mezzeria del corpo di fabbrica;
-  g - piani fuori terra n. 2;
-  h - rapporto di copertura 0,15;
-  i - obbligo di una zona di parcheggio all'interno dell'otto pari a 1 mq. x ogni 10 mc.;
-  l - distanza dai torrenti m. 50,00 dalle sponde non arginate e m. 20 da quelle arginate;
-  c/3 - distanza min. dalla ferrovia mt. 30,00.
Oltre alla normativa edificatoria sopra descritta, l'art. 18 definisce gli aspetti legati agli accessi al mare, normati dalla legge regionale n. 37/85, art. 12, di cui si è occupato il C.C. in fase di adozione, che di alcune prescrizioni legate ad aspetti di tipo paesaggistico ambientale.
Per le argomentazioni sopra riferite, per la sottozona C2d non si condivide la costruzione in aderenza.
Sottozona C2/p (art. 19 N.T.A.)
-  a/1 - superficie min. di lottizzazione, mq. 6000 o coincidente con i limiti del sub-isolato;
-  a/2 - lotto min. mq. 2.000;
-  a/3 - densità edilizia fondiaria max mc./mq. 0,30;
-  b - tipologie edilizie ammesse, edifici a punto, isolati ed in aderenza;
-  c/1 - distanza min. ciglio stradale m. 5 per strade larghe fino a m. 7; m. 7,5 per strade larghe da m. 7 a m. 15; m. 10,00 per strade larghe oltre m. 15,00;
-  c/2 - distanza minima dalle strade residenziali carrabili a mt. 5 dall'asse stradale;
-  c/3 - distanza minima dalla ferrovia mt. 30,00;
-  d - distanza confini non inferiore a m. 5,00;
-  e - altezza max m. 7,00 calcolata come media a monte e a valle e misurata in mezzeria del corpo di fabbrica;
-  f - distanza min. tra edifici mt. 20,00;
-  g - piani fuori terra n. 2;
-  h - rapporto di copertura 0,15;
-  i - aree da destinare ad attrezzature calcolate nella misura prevista dal decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
-  l - obbligo zona a parcheggio all'interno del lotto pari ad 1 mq. per ogni 10 mc.;
-  m - distanza dai torrenti m. 50,00 dalle sponde non arginate e m. 20 da quelle arginate.
Oltre alla normativa edificatoria sopra descritta, l'art. 19 definisce gli aspetti legati agli accessi al mare, normati dalla legge regionale n. 37/85, art. 12, di cui si è occupato il C.C. in fase di adozione, che di alcune prescrizioni legate ad aspetti di tipo paesaggistico ambientale.
Per le argomentazioni sopra riferite, per la sottozona C2/p non si condivide la costruzione in aderenza, come pure la superficie minima d'intervento coincidente con i limiti del sub isolato, considerato che da un confronto operato con gli elaborati adottati con delibera della commissione straordinaria n. 270/98, si riscontrano delle superficie minime di lottizzazione (vedi sub isolato 6P pari a mq. 1.200), che non si configurano come tali, ma bensì come singolo lotto.
Sottozona C2/a (art. 19bis N.T.A.)
-  a/1 - superficie minima di lottizzazione coincidente con i limiti del sub-isolato;
-  a/2 - densità edilizia fondiaria max mc./mq. 0,30;
-  b - tipologie edilizie ammesse: edifici isolati in linea o a schiera;
-  c - distanza minima ciglio stradale m. 5 per strade larghe fino a m. 7; m. 7,5 per strade larghe da m. 7 a m. 15; m. 10,00 per strade larghe oltre m. 15,00;
-  d - distanza confini non inferiore a m. 5,00;
-  e - altezza max m. 7,00 calcolata come media a monte e a valle e misurata in mezzeria del corpo di fabbrica;
-  f - distanza minima tra edifici mt. 20,00;
-  g - piani fuori terra n. 2;
-  h - rapporto di copertura 0,15;
-  i - aree da destinare ad attrezzature calcolate nella misura prevista dal decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
-  l - obbligo zona a parcheggio all'interno del lotto pari ad 1 mq. per ogni 10 mc.;
-  m - destinazione d'uso complessi turistico-ricettivi di dimensioni maggiori di quelli ammessi nelle zone C2d e C2p, villaggi turistici, strutture per la ristorazione e l'intrattenimento, purché non rumorosi o molesti.
In tale zona gli accessi al mare sono visualizzati sulle planimetrie di progetto.
Oltre alla normativa edificatoria sopra descritta, l'art. 19bis definisce gli aspetti legati agli accessi al mare, normati dalla legge regionale n. 37/85, art. 12, di cui si è occupato il consiglio comunale in fase di adozione, che di alcune prescrizioni legate ad aspetti di tipo paesaggistico ambientale.
Per quanto concerne le suddette zone C2, oggetto di rielaborazione, il C.R.U. prescriveva l'opportunità di valutare e sottoporre a prescrizioni esecutive ambiti finalizzati a soddisfare il fabbisogno per il decennio, così come prescritto dall'art. 3, comma 8, della legge regionale n. 15/91. Dalla verifica degli atti, non risulta che il C.C abbia ottemperato a tale adempimento, pertanto si prescrive che in sede di controdeduzioni venga delimitato un ambito da assoggettare a prescrizioni esecutive; nelle more la zona C2 viene disattesa e classificata Z.T.O. E verde agricolo. Si ricorda in ultimo che, ai sensi dell'art. 102 della legge regionale n. 4/2003, le prescrizioni esecutive devono essere adottate entro il termine di 180 giorni dalla data di approvazione del piano regolatore generale.
Sottozona C3 (art. 20 delle N.T.A.)
Zona di espansione residenziale - l'edificazione è subordinata all'approvazione dei P. di L. o P.P., nel rispetto delle seguenti norme:
a)  densità edilizia fondiaria mc./mq. 2,40;
b)  tipologie edilizie ammesse case isolate o in linea;
c)  distanza dai confini m. 5,00 o in aderenza;
f)  altezza max m. 7,50;
g)  piani fuori terra 2;
h)  rapporto di copertura 030;
i)  lotto minimo mq. 300;
l)  aree da destinare ad attrezzature nella misura prevista dal decreto interministeriale n. 1444/68;
m)  parcheggio all'interno del lotto 1 mq. x ogni 10 mc.;
n)  distanza dai torrenti m. 50,00 dalle sponde senza argini e m. 20,00 da quelle arginate;
o)  fasce di rispetto per impianti di depurazione art. 46 della legge regionale n. 27/86.
In merito alle zone C3, il consiglio comunale ha adottato le stesse destinazioni d'uso e gli stessi indici di cubatura (2,4 mc./mq.) della precedente stesura, ad eccezione delle aree dove insistono gli insediamenti produttivi già realizzati, in conformità alla precedente destinazione urbanistica che conferma l'originaria destinazione artigianale di zona D.
Per la sottozona C3 si prescrive:
-  inserire nelle norme tecniche la superficie minima di intervento che deve essere estesa all'intera Z.T.O. in riferimento;
-  il previsto lotto minimo (mq. 300) non deve essere inferiore a mq. 1.000.
Sottozona C4
Sono le parti del territorio destinate ad uso agricolo ed agri-turismo in cui il frazionamento della proprietà richiede insediamenti da considerare come zona C.
Essa è disciplinata dall'art. 21 delle N. di A., l'edificazione è consentita attraverso il rilascio di singole concessioni (densità fondiaria mc./mq. 0,10).
La sottozona C4 si ritiene condivisibile, concordemente a quanto deliberato dal C.C.
Zona D1 (art. 22 delle N.T.A.)
In detta zona è consentita la realizzazione di edifici destinati all'attività artigianale.
E' riproposta la zona artigianale prevista dallo strumento urbanistico precedente, limitata alla sola parte che ha avuto effettiva attuazione.
La zona D1 si condivide.
Zona D2 (art. 23 delle N.T.A.)
Nella zona D2 è consentita la realizzazione di edifici destinati alla produzione artigianale e commercializzazione di merci e prodotti locali e non; in particolare edifici ed impianti per attività produttive di qualsiasi genere purché non nocive ed inquinanti.
La zona D2 è riproposta in aderenza alle considerazioni del voto C.R.U. n. 361 del 19 dicembre 2000, ad eccezione della destinazione, che contempla anche l'attività commerciale.
La zona D2 si condivide con la seguente prescrizione: inserire la superficie minima d'intervento che non deve essere inferiore a 5.000 mq.
Zona E (art. 24 delle N.T.A.)
Sono le parti del territorio destinate all'attività agricole con frazionamento delle proprietà non eccessivo, normate dalla legge regionale n. 71/78, art. 22.
La zona E si condivide
Zona E1 (art. 25 delle N.T.A.)
Sono le parti del territorio destinate all'attività agricole con frazionamento delle proprietà non eccessivo e di rilevante pregio ambientale, normate dalla legge regionale n. 71/78, art. 22.
La zona E1 si condivide.
Zona F (art. 26 delle N.T.A.)
Sono le aree destinate a sedi di attività pubbliche o di interesse pubblico, di cui agli artt. 3 e 4 del decreto interministeriale n. 1444/68. La realizzazione avviene previa approvazione da parte della C.E.C. di planivolumetrici o di sistemazione dell'area estesa all'intera zona omogenea destinata al servizio, nel rispetto delle leggi specifiche che regolano i vari tipi di attrezzature.
In merito alle aree da destinare ad attrezzature o pubblici servizi, si ribadisce quanto già detto nel parere n. 291/2000 ed assentito dal voto C.R.U. n. 361/2000 in quanto per le stesse continua a non esserci un'adeguata quantificazione finalizzata al dimensionamento del nuovo fabbisogno.
Si ricorda che nella formazione del piano devono essere osservate le disposizioni contenute negli artt. 3 e 4 del decreto interministeriale n. 1444/68, tutte le aree da destinare ad attrezzature o pubblici servizi devono essere enucleate in tutte le zone territoriali omogenee previste nel piano e deve essere stabilita almeno la quantità minima di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti residenziali nelle zone territoriali omogenee.
Inoltre occorre precisare che la denominazione di zona F è stata usata impropriamente, di fatti sono considerate zona territoriale omogenea F le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale. La quantità minima di spazi per le attrezzature pubbliche di interesse generale, quando risulti l'esigenza di prevedere le attrezzare stesse, devono essere previste in misura non inferiore a quella appresso indicata in rapporto alla popolazione del territorio servito (punto 5, art. 4 del decreto interministeriale n. 1444/68):
-  1,5 mq./ab. per le attrezzature per l'istruzione superiore all'obbligo;
- 1 mq./ab. per le attrezzature sanitarie ed ospedaliere;
- 15 mq./ab. per i parchi pubblici urbani e territoriali.
Pertanto si conferma quanto già espresso nel parere n. 291/2000, che le attrezzature, ubicate ad ovest dell'abitato, continuano ad essere dimensionate in maniera approssimata e generica, in quanto non sono state localizzate, verificate e dimensionate le specifiche attrezzature in funzione dei possibili raggi d'influenza soprattutto per le scuole, oltre in funzione della localizzazione delle Z.T.O. di edilizia abitativa.
Pertanto si prescrive che, in sede di controdeduzioni, le aree da destinare alle attrezzature di cui all'art. 3 del decreto interministeriale n. 1444/68 vengano quantificate ed individuate negli elaborati di piano.
Zona G (artt. 27 e 28 delle N.T.A.)
Sono le parti del territorio destinate ad insediamenti turistici, la realizzazione avviene previa approvazione da parte della C.E.C. di planivolumetrici estesi non meno di mq. 10.000.
La zona G individua una sottozona G1 nella quale è consentito realizzare impianti di parchi di campeggio nel rispetto dei parametri indicati nell'art. 28 delle N.T.A.
Per la suddetta zona si rimanda alla proposta dell'ufficio n. 291/2000, assentita dal C.R.U. con il voto n. 361/2000.
Zona H (art. 29 delle N.T.A.)
E' la fascia di territorio compresa entro i 150 mt. dalla battigia del mare e sottoposta al vincolo di cui all'art. 15 della legge regionale n. 78/76.
La suddetta zona oggetto di rielaborazione è stata adeguata in aderenza al parere del C.R.U., pertanto la stessa si condivide ad eccezione dell'attrezzatura prevista all'interno di tale fascia, identificata con il simbolo funzionale N - attrezzature nautiche, in quanto all'interno delle N.T.A. non sono stati previsti i parametri urbanistici-edilizi che regolamentano tale attrezzatura.
Regolamento edilizio
Per quanto riguarda il regolamento edilizio comunale, con il predetto parere, il C.R.U. detta alcune condizioni/prescrizioni che in sintesi riguardano:
1)  l'obbligatorietà della redazione di apposito studio geologico a supporto della richiesta di concessione;
2)  per le aree non servite da pubblica fognatura, lo studio dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui, lo stesso per le opere soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 37/85. Restano escluse da apposito studio solo le autorizzazioni per interventi che non comportino la realizzazione di opere soggette a normativa sismica.
3.  I nuovi studi dovranno attenzionare la valutazione delle condizioni di pericolosità sismica dei siti interessati alla pianificazione (stabilità dei pendii).
In base ai punti sopra riportati sinteticamente il regolamento edilizio contiene le prescrizioni dettate dal C.R.U.
Per quanto concerne l'aspetto trattato dal C.C. al punto D) del deliberato n. 39/04, di eliminare il componente della commissione edilizia di cui all'art. 10, comma 1, lett. A), del regolamento edilizio (sindaco o assessore suo delegato), stabilendo altresì che la presidenza della stessa venga assunta dal tecnico comunale, si prescrive che la dicitura "dal tecnico comunale" dovrà essere sostituita con "dal dirigente responsabile dell'area tecnica". In ultimo, la commissione edilizia comunale, in coerenza con quanto stabilito dalla legge regionale n. 25/2000, in ordine alla durata in carica del sindaco, va così modificato: "I componenti elettivi della commissione edilizia durano in carica cinque anni e decadono comunque alla fine e/o alla cessazione del mandato del sindaco che li ha nominati".
Osservazioni e/o opposizioni
A seguito delle pubblicazioni effettuate ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, sono state prodotte n. 7 osservazioni ed opposizioni nei termini di legge.
Le osservazioni sono state visualizzate nella tavola di piano regolatore generale, e precisamente tavola a scala 1:5.000 datata marzo 2005; il professionista incaricato ha prodotto anche le proprie deduzioni su tutte le osservazioni e/o opposizioni.
Inoltre è pervenuta a questo Assessorato n. 1 osservazione, trasmessa dal sindaco del comune di Lascari con nota prot. n. 10054 del 29 settembre /2005, in quanto pervenuta fuori i termini di legge, a firma del sig. Mandelli Piergiovanni, e n. 1 osservazione presentata direttamente a questo Assessorato in data 20 luglio 2005, a firma dei sigg. Turrisi Rosario, Turrisi Angelo, Pecoraro Vincenzo, Pecoraro Anna.
Pertanto, questa unità operativa del servizio III prescrive che le opposizioni e/o osservazioni, pervenute al comune di Lascari fuori i termini di legge, ed a questo Assessorato, oltre ad essere visualizzate e numerate sull'apposita tavola di piano, dovranno formare oggetto di controdeduzioni da parte consiglio comunale:
Elencazione e numerazione delle osservazioni prodotte nei termini di legge:
1)  Biondo Natale;
2)  Maniscalco Giuseppa ed altri;
3)  Napolitani Maria Letizia;
4)  Cortina Simone;
5)  Vera Giuseppe ed altri;
6)  Cimino Illuminato ed altri;
7)  Serio Maria Luisa.
Osservazioni pervenute direttamente in Assessorato:
1)  sig. Mandelli Piergiovanni;
2)  sigg. Turrisi Rosario, Turrisi Angelo, Pecoraro Vincenzo, Pecoraro Anna.






Per quanto sopra esposto e considerato, il tempo impiegato dall'amministrazione comunale di Lascari per la rielaborazione parziale del piano regolatore generale e considerata la necessità di dotare il comune di uno strumento urbanistico, questa unita operativa del servizio 3° propone l'approvazione della rielaborazione parziale del piano regolatore generale con annesso regolamento edilizio, con le prescrizioni e modalità sopra riportate.";
Ritenuto, in dipendenza della decorrenza dei termini indicati dall'art. 68 della legge regionale n. 10/99, dovere assumere la proposta dell'U.Op. 3.2/D.R.U. n. 5 del 27 febbraio 2006 quale parere ai sensi dell'art. 58 della legge regionale n. 71/78;
Vista la propria nota prot. n. 44071 del 4 luglio 2006, con la quale, ai sensi del 6° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è stato richiesto al comune di Lascari di adottare le controdeduzioni alle determinazioni assessoriali di cui al condiviso parere n. 5 del 27 febbraio 2006 reso dall'U.O. 3.2/D.R.U.;
Vista la delibera n. 25 del 10 agosto 2006, con la quale il consiglio comunale di Lascari, ha preso atto del parere n. 5 del 27 febbraio 2006 reso dall'U.O. 3.2/D.R.U., in ordine al piano regolatore generale e al regolamento edilizio rielaborato a seguito del voto C.R.U. n. 361 del 19 dicembre 2000;
Vista la delibera n. 32 del 20 novembre 2006, con la quale il consiglio comunale di Lascari, nel prendere atto delle modifiche apportate dai progettisti agli elaborati del piano adottato, ha dato seguito agli adempimenti di cui al 6° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78;
Visto il parere n. 2 del 12 febbraio 2007, reso dall'U.O. 3.2/D.R.U., che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Con foglio prot. n. 12670 del 14 dicembre 2006, il sindaco del comune di Lascari ha comunicato che ha apportato al piano regolatore generale e regolamento edilizio le modifiche e le prescrizioni di cui al parere n. 5/2006 ed unitamente ha trasmesso la delibera di C.C. n. 25 del 10 agosto 2006 di "Presa d'atto e valutazioni in merito al parere n. 5 del 27 febbraio 2006 dell'ARTA relativo al piano regolatore generale e regolamento edilizio rielaborati a seguito del voto C.R.U. n. 361 del 19 dicembre 2000" e la delibera di C.C. n. 32 del 20 novembre 2006 di "Presa d'atto delle modifiche apportate dai progettisti del piano regolatore generale e regolamento edilizio a seguito del parere n. 5 del 27 febbraio 2006 dell'ARTA e delle direttive ai cui alla deliberazione del consiglio comunale n. 25 del 10 agosto 2006".
Con deliberazione n. 32/2006 il consiglio comunale:
1)  prende atto delle modifiche apportate dai progettisti incaricati della redazione del piano regolatore generale e regolamento edilizio che sono state riportate negli elaborati appresso elencati e facenti parte integrante della stessa:
1)  allegato A1 - Relazione integrativa;
2)  allegato B - Norme tecniche di attuazione;
3)  allegato C - Regolamento edilizio;
4) tav. 10 - Planimetria di progetto: zonizzazione generale, scala 1: 5.000;
5)  tav. 11 - planimetria di progetto: centro urbano, scala 1:2.000;
6)  tav. 12 - planimetria di progetto: zona costiera, scala 1:2.000;
7)  controdeduzioni e visualizzazione delle osservazioni.
I suddetti elaborati sostituiscono gli elaborati adottati precedentemente tranne l'allegato A1, in quanto nuovo elaborato;
2)  modifica l'allegato A1 "Relazione integrativa", nella parte relativa al regolamento edilizio, cassando la parola "elettivi" riferita ai componenti della commissione edilizia;
3)  condivide quanto espresso dai progettisti nell'elaborato "Controdeduzioni e visualizzazione delle osservazioni".
Il consiglio comunale con la suddetta delibera n. 32/2006 prende atto riguardo le zone territoriali omogenee A, B, B1, B2, la sottozona C1, le zone C4, D1, E ed E1, G1, stante che per le stesse non vi erano prescrizioni particolari da parte dell'ARTA di cui al parere n. 5/2006.
In riferimento alle prescrizioni formulate dall'ARTA, relativamente alla cartografia e alla rappresentazione grafica degli elaborati, i progettisti, in ottemperanza al suddetto parere n. 5/2006 ed in conformità delle direttive comunali, hanno adeguato la cartografia così come prescritta.
Riguardo alle sottozone C3 e D2, il C.C. condivide le prescrizioni dell'ARTA di cui al parere n. 5/2006.
In riferimento alle prescrizioni formulate dall'ARTA, riguardante la zona H, il progettista ha introdotto l'apposita normativa relativamente alle attrezzature nautiche così come richiesto con il su citato parere e condivisa dal C.C.
La normativa introdotta nell'art. 30 riguardante la sottozona H si ritiene condivisibile.
Relativamente alle zone C2, con parere n. 5/2006, si è prescritto che in sede di controdeduzioni il C.C. doveva delimitare un ambito da assoggettare alle prescrizioni esecutive, nelle more le zone C2 venivano disattese e classificate Z.T.O. E, verde agricolo.
Il consiglio comunale in sede di controdeduzioni delimita come ambito da sottoporre a prescrizioni esecuti-ve le sottozone C2a, al fine di privilegiare lo sviluppo turistico del territorio attraverso l'insediamento di attività produttive del settore.
La controdeduzione si ritiene condivisibile. Appare utile ricordare ulteriormente che, ai sensi dell'art. 102 della legge regionale n. 4/2003, le prescrizioni esecutive devono essere adottate entro il termine di 180 giomi dalla data di approvazione del piano regolatore generale.
Riguardo le sottozone C2d, questo ufficio, con parere n. 5/2006, non ha condiviso la costruzione in aderenza.
In sede di controdeduzione il C.C. ribadisce la necessità della costruzione in aderenza nelle sottozone C2d, in quanto zona densamente edificata ed altamente frazionata, in quanto si andrebbe a penalizzare i residui lotti non ancora edificati.
La sottozona C2d così come proposta si attua attraverso interventi diretti, tenendo conto del fatto che determinati ambiti sono stati oggetto di pianificazione attuativa, oltre che la zona è altamente frazionata ed in gran parte attuata. Pertanto la sottozona C2d si ritiene condivisibile, così come normata dall'art. 18 delle N.T.A., fermo restando che l'attività edilizia è subordinata alla verifica dell'accertamento delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie.
Riguardo le zone C2p questo ufficio non ha condiviso, con parere n. 5/2006, la costruzione in aderenza, come pure la superficie minima di intervento coincidente con i limiti del sub isolato.
Il C.C., in sede di controdeduzioni, ribadisce la necessità della costruzione in aderenza nella sottozona C2p, limitando tuttavia ad un massimo di due corpi di fabbrica in aderenza e contenenti ciascuno massimo 2 unità abitative, inoltre introduce una apposita regolamentazione per quei casi in cui la ridotta estensione dell'area non consente il rispetto dei parametri relativi alla superficie minima di intervento ed al lotto minimo.
La sottozona C2p si ritiene condivisibile così come normata dall'art. 19 delle N.T.A.
Riguardo la sottozona C2a il C.C. delibera di sottoporla a prescrizioni esecutive in esecuzione alle indicazioni dell'ARTA, il progettista individua tale ambito nelle tavole di progetto.
L'ambito individuato dal C.C., da sottoporre a prescrizioni esecutive, si ritiene condivisibile.
Relativamente alle zone F, questo servizio, con parere n. 5/2006, ha ribadito quanto già detto nel parere n. 291/2000 ed assentito dal voto C.R.U. n. 361/2000, in quanto per le stesse continua a non esserci un'adeguata quantificazione finalizzata al dimensionamento del nuovo fabbisogno.
In merito i progettisti, nella relazione integrativa, dimensionano il fabbisogno di aree da destinare ad attrez-zature in aderenza a quanto previsto dagli artt. 8 e 4 dal decreto interministeriale n. 1444/68, inoltre sono state individuate ed ubicate le diverse attrezzature negli elaborati di piano. Ulteriormente a ciò il piano regolatore generale prevede un'area, di mq. 185.091, destinata a zone F.
Il consiglio comunale, con delibera n. 32/2006, prende atto delle modifiche apportate dai professionisti in rela-zione le zone F.
Questo servizio prende atto delle previsioni di piano relative alla zona F, fermo restando che codesto comune trasmetta a questo dipartimento, per opportuna conoscenza, il planivolumetrico relativo all'intera Z.T.O, anche se l'area individuata risulterebbe in esubero rispetto ai reali fabbisogni della popolazione.
Relativamente al regolamento edilizio sono state introdotte dal progettista e condivise dal C.C. le prescri-zioni dettate dal parere n. 5/2006.
Per quanto riguarda le n. 2 osservazioni, pervenute fuori termini di legge, presentate dai 1) sig. Mandelli P. e 2) sigg. Turrisi R. ed altri, sono determinate in conformità al parere reso dai progettisti e condiviso dal consiglio comunale con delibera n. 32/2006.
Per quanto sopra detto, si ritiene che la rielaborazione parziale del piano regolatore generale ed il regolamento edilizio del comune di Lascari siano meritevole di approvazione secondo quanto espresso nel presente parere.";
Considerato di dovere condividere la proposta di parere n. 2 del 12 febbraio 2007, in ordine alle controdeduzioni assunte dal comune con delibere n. 25 del 10 agosto 2006 e n. 32 del 20 novembre 2006;
Ritenuto di poter condividere il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 361 del 19 dicembre 2000 ed i pareri n. 5 del 27 febbraio 2006 e n. 2 del 12 febbraio 2007 resi dall'U.O. 3.2/D.R.U.;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 361 del 19 dicembre 2000 ed ai pareri n. 5 del 27 febbraio 2006 e n. 2 del 12 febbraio 2007, resi dall'U.O. 3.2/D.R.U., nonché alle prescrizioni contenute nelle note dell'ufficio del Genio civile di Palermo in premessa richiamate, è approvato il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Lascari, adottato con delibera della commissione straordinaria n. 240 del 29 dicembre 1999 ed, in conseguenza della rielaborazione parziale disposta con nota assessoriale n. 12525 del 7 marzo 2001, adottato con delibere consiliari n. 38 del 25 ottobre 2004 e n. 39 del 29 ottobre 2004.

Art. 2

Le osservazioni e/o opposizioni presentate avverso allo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nel parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 361 del 19 dicembre 2000 e nel parere n. 5 del 27 febbraio 2006 reso dall'unità operativa 3.2/D.R.U.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  proposta di parere n. 291 del 10 ottobre 2000 resa dal gruppo XXVI/D.R.U.;
 2)  parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n. 361 del 19 dicembre 2000;
 3)  parere n. 5 del 27 febbraio 2006 dell'U.O. 3.2/D.R.U. sul piano rielaborato;
 4)  parere n. 2 del 12 febbraio 2007 dell'U.O. 3.2/D.R.U. di controdeduzione;
 5)  delibera C.S. n. 240 del 29 dicembre 1999 di adozione del piano regolatore generale, prescrizioni esecutive, regolamento edilizio;
 6)  delibera del C.C. n. 56 del 28 marzo 2000 di controdeduzione alle osservazioni e/o opposizioni;
 7)  delibera del C.C. n. 44 del 27 dicembre 2001 di presa d'atto voto C.R.U. n. 361 del 19 dicembre 2000;
 8)  delibera del C.C. n. 3 del 28 febbraio 2003 di presa d'atto voto C.R.U. n. 361 del 19 dicembre 2000;
 9)  delibera del C.C. n. 38 del 25 ottobre 2004 di adozione del piano regolatore generale e regolamento edilizio rielaborati;
10)  delibera del C.C. n. 39 del 29 ottobre 2004 di adozione del piano regolatore generale e regolamento edilizio rielaborati;
11)  delibera del C.C. n. 28 del 4 luglio 2005 di controdeduzioni alle osservazioni;
12)  delibera del C.C. n. 25 del 10 agosto 2006 di controdeduzioni e presa d'atto del parere n. 5 del 27 febbraio 2006 resa dall'U.O. 3.2/D.R.U.;
13)  delibera del C.C. n. 32 del 20 novembre 2006 di presa atto delle modifiche apportate dai progettisti al piano a seguito del parere n. 5 del 27 dicembre 2006 e delle direttive di cui alla delibera di C.C. n. 25 del 10 agosto 2006;
Elaborati allegati alla delibera della C.S. n. 240 del 29 dicembre 1999
14)  all.  A - relazione generale; 
15)  all.  B - norme tecniche di attuazione; 
16)  all.  C - regolamento edilizio; 
17)  tav.  1 - inquadramento regionale - scala 1:400.000; 
18)  tav.  2 - territorio comunale - 1:25.000; 
19)  tav.  3 - rilievo aerofotogrammetrico - 1:10.000; 
20)  tav.  4 - regime vincolistico - 1:10.000; 
21)  tav.  5 - regime vincolistico, fasce di rispetto, beni isolati - 1:10.000; 
22)  tav.  6 - carta dei vincoli ai sensi della legge n. 1497/39 e della legge n. 431/85 - 1:10.000; 
23)  tav.  7 - stato di fatto, viabilità - 1:5.000; 
24)  tav.  8 - analisi territoriale - 1:5.000; 
25)  tav.  9 - analisi territoriale centro urbano - 1:2.000; 
26)  tav.  10 - planimetria di progetto zonizzazione generale - 1:5.000; 
27)  tav.  11 - planimetria di progetto centro urbano - 1:2.000; 
28)  tav.  12 - legenda tav. 10; 
29)  tav.  12 - legenda tav. 11; 
30)  tav.  13 - piano, norma zona D2 - 1:2.000; 

Studio geologico tecnico II fase
31)  relazione;
32)  carta geologica, litotecnica ed idrogeologica dell'intero territorio comunale - 1:10.000;
33)  carta geomorfologica della pericolosità geologica e della zonizzazione del territorio comunale - 1:10.000;
34)  carta geologica di dettaglio delle aree urbanizzate e di quelle di espansione - 1:2.000;
35)  carta litotecnica di dettaglio delle aree urbanizzate - 1:2.000;
36)  carta geomorfologica di dettaglio delle aree urbanizzate e di quelle di espansione - 1:2.000;
37)  carta della "pericolosità sismica" di dettaglio delle aree urbanizzate e di quelle di espansione - 1:2.000;
38)  carta della "pericolosità geologica" e della zonizzazione di dettaglio delle aree urbanizzate e di quelle di espansione - 1:2.000;
Studio geologico tecnico integrativo (rielaborazione a seguito parere G.C. del 1999)
39)  dichiarazione;
40)  cartografia - 1:2.000 foglio 1;
41)  cartografia - 1:2.000 foglio 2;
42) cartografia - 1:2.000 foglio 3;
43) cartografia - 1:2.000 foglio 4;
Studio agricolo forestale
44)  relazione;
45)  carta altimetrica;
46)  carta clivometrica;
47)  carta pedo-morfologica;
48)  carta degli allacciamenti viari;
49)  carta del reticolo idrografico;
50)  carta vegetazionale unità di paesaggio;
51) carta delle aree boscate e delle infrastrutture a servizio dell'agricoltura;
Studio agricolo forestale, legge n. 16/96
52)  relazione;
53)  carta delle aree boscate e zona di rispetto - 1:10.000;
54)  foglio mappale 11 - 1:2.000;
55)  foglio mappale 13 - 1:2.000;
56)  foglio mappale 14 - 1:4.000;
57)  foglio mappale 15 - 1:2.000;
58)  foglio mappale 16 - 1:2.000;
Elaborati allegati alla delibera del C.C. n. 39 del 29 ottobre 2004, piano rielaborato
Elaborati tecnici del piano regolatore generale
59)  all.  A - relazione generale; 
60)  all.  B - norme tecniche di attuazione; 
61)  all.  C - regolamento edilizio; 
62) tav.  1 - inquadramento regionale - 1:400.000; 
63) tav.  2 - territorio comunale - 1:25.000; 
64)  tav.  3 - rilievo aerofotogrammetrico - 1:10.000; 
65)  tav.  4 - regime vincolistico - 1:10.000; 
66)  tav.  5 - regime vincolistico fasce di rispetto, beni isolati; 
67)  tav.  6 - carta dei vincoli ai sensi della legge n. 1497/38 e della legge n. 431/85 - 1:10.000; 
68)  tav.  7 - stato di fatto, viabilità - 1:5.000; 
69)  tav.  8 - analisi territoriale (territorio comunale); 
70)  tav.  9 - analisi territoriale centro urbano - 1:2.000; 
71)  tav.  10 - planimetria di progetto: zonizzazione generale - 1:5.000; 
72)  tav.  11 - planimetria di progetto: centro urbano 1:2.000; 
73)  tav.  12 - legenda tavv. 10; 
74)  tav.  12 - legenda tavv. 11; 
75)  tav.  13 - planimetria di progetto: zona costiera - 1:2.000; 

Studio del calcolo idrologico e verifica della portata max piena negli impluvi dei torrenti Calcavecchia, Callavaresca e Colluzzo, composto dai seguenti elaborati:
75)  relazione;
76)  tav.  1 - determinazione bacini idrografici; 
77)  tav.  2 - aste principali dei torrenti con posizionate le sezioni trasversali degli alvei; 

Studio geologico redatto in risposta ai chiarimenti del C.R.U. composto dai seguenti elaborati:
78)  relazione;
79)  ubicazione fascia di rispetto del centro abitato;
80)  ubicazione fascia di rispetto della zona D2 - Piletto;
81)  ubicazione fascia di rispetto zona a mare;
Elaborati allegati alla deliberazione del C.C. n. 28 del 4 luglio 2005:
82)  all.  B - norme tecniche di attuazione; 
83)  all.  C - regolamento edilizio; 
84)  tav.  9 - analisi territoriale centro urbano; 
85)  tav.  10 - planimetria di progetto zonizzazione generale; 
86)  tav.  11 - planimetria di progetto centro urbano; 
87)  tav.  12 - legenda tav. 10, tav. 11; 
88)  tav.  13 - planimetria di progetto zona costiera; 

Elaborati allegati alla deliberazione del C.C. n. 32 del 20 novembre 2006:
89)  all.  A1 - relazione integrativa; 
90)  all.  B - norme tecniche di attuazione; 
91)  all.  C - regolamento edilizio; 
92)  tav.  10 - planimetria di progetto: zonizzazione generale - scala 1:5.000; 
93)  tav.  11 - planimetria di progetto: centro urbano - scala 1:2.000; 
94)  tav.  12 - planimetria di progetto: zona costiera - scala 1:2.000. 


Art. 4

Il comune di Lascari dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 13, comma III, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche, i decreti di espropriazione relativi alle aree destinate dalle prescrizioni esecutive all'espropriazione di pubblica utilità possono essere emanati entro il termine di cinque anni dalla data di efficacia dello strumento urbanistico approvato con il presente decreto, fatta salva la proroga fino a due anni che potrà essere disposta ai sensi del comma V del citato art. 13.

Art. 6

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, il presente decreto, con esclusione della restante documentazione, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 aprile 2007.
  LIBASSI 

(2007.19.1330)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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Michele Arcadipane
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