REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 8 GIUGNO 2007 - N. 26
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 4 aprile 2007.
Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Torretta.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Premesso che:
-  il comune di Torretta è dotato di un programma di fabbricazione approvato con decreto assessoriale n. 4 del 7 gennaio 1971;
-  sono state avviate le procedure per la formazione di un nuovo piano regolatore generale;
-  che in atto il suddetto piano regolatore generale ha ottenuto il parere del Genio civile, ai sensi dell'art. 13, legge n. 64/74;
-  che, ai sensi del D.P.R. n. 357/2003, sono state avviate le procedure per l'acquisizione dello studio di incidenza sui "Siti di importanza comunitaria" e sulle "Zone a protezione speciale";
Visto il foglio prot. n. 164 dell'8 gennaio 2007, con il quale il comune di Torretta ha chiesto l'approvazione della modifica ed integrazione alle norme tecniche di attuazione del programma di fabbricazione vigente relativamente alle zone E1 ed E2;
Vista la delibera di approvazione della commissione straordinaria n. 24 del 28 settembre 2006, avente per oggetto la modifica ed integrazione delle norme di attuazione al programma di fabbricazione delle zone E/1 ed E/2;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la delibera della commissione straordinaria n. 1 del 4 gennaio 2007 di presa d'atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante in oggetto;
Vista la certificazione del segretario generale, datata 5 gennaio 2007, attestante l'avvenuto regolare deposito atti e pubblicazioni e la mancata presentazione di osservazioni e/o opposizioni da parte di terzi;
Visto il parere n. 7 del 13 marzo 2007, espresso, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95, dall'unità operativa 3.1/D.R.U. di questo Assessorato, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Come risulta dalla documentazione trasmessa, la variante, adottata con deliberazione della commissione straordinaria n. 24 del 28 settembre 2006, apporta modifiche ed integrazioni alle zone E1 ed E2 delle norme tecniche di attuazione del vigente programma di fabbricazione, allo scopo di disciplinare gli interventi produttivi in verde agricolo, di cui all'art. 22, legge regionale n. 71/78; l'esigenza di tale modifica nasce dalla necessità di limitare un'eccessiva frammentazione del verde agricolo e soprattutto dei fondi agrari che producono reddito. Infatti, è stato rilevato che nel comune in oggetto, nell'arco temporale compreso tra il 1995 ed il 2006, risultano rilasciate circa 23 concessioni edilizie per interventi produttivi in verde agricolo e 6 fra queste, in sanatoria, per il cambio di destinazione d'uso degli immobili realizzati, quasi tutte concentrate nelle zone di "Piano del Monaco", "Falconieri" e "Canalicchi", a ridosso del nucleo urbano consolidato.
Inoltre, un fenomeno rilevante è rappresentato anche dalla tendenza al decentramento dell'attività edilizia fuori dalla città consolidata, benché giustificata dall'esiguità delle dimensioni degli alloggi, spesso su più livelli nel nucleo urbano, che comunque comporta un impegno del territorio agricolo; a ciò si aggiunge anche l'appetibilità del territorio di Torretta da parte della vicina città di Palermo, a causa della saturazione dei territori contermini di Capaci, Isola delle Femmine e Carini, mete preferenziali per la richiesta di nuovi alloggi.
Il responsabile dell'urbanistica del comune di Torretta evidenzia altresì che, come sopra accennato, il quadro normativo di riferimento, ossia l'art. 22 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni, ha contribuito notevolmente ad incrementare la diffusione degli interventi produttivi extragricoli, turistici, commerciali, ecc. in verde agricolo a discapito dei fondi agricoli.
Per quanto sopra rappresentato è nata la necessità di integrare le norme regolamentari delle zone E1 ed E2 e pertanto per una maggiore comprensione delle modifiche da apportare si riportano i testi originari delle zone E1 ed E2 delle norme di attuazione del programma di fabbricazione approvato con decreto n. 4 del 7 gennaio 1971, ed i testi modificati a seguito delle integrazioni proposte ed adottati dalla commissione straordinaria n. 24 del 28 settembre 2006.
Testi originari delle zone E1 ed E2 delle norme tecniche di attuazione del programma di fabbricazione vigente:
Zone E/1
S'intende la parte di territorio destinata ad uso agricolo e diversa dalle altre zone già indicate; la densità fondiaria non può superare il valore di 0,03 mc./mq.
L'altezza massima consentita è di ml. 8,00.
I distacchi dai confini e dalle costruzioni sono di mt. 10.
Nel caso di edificio prospettante su strada statale, provinciale, ecc. la distanza viene calcolata come dal D.I. 1 aprile 1968.
Dato il trascurabile valore degli insediamenti nelle zone agricole è superfluo il calcolo degli spazi pubblici, in quanto che la popolazione normale risiede stabilmente nel centro urbano.
Le costruzioni a servizio dell'agricoltura sono concesse al di fuori della densità sopra fissata.
Possono consentirsi attrezzature tipo ospedali, conventi, seminari, istituti di cura e simili, a carattere intercomunale da realizzarsi nel limite di mc./mq. 2.
Zone E/2
S'intende la parte del territorio soggetta a rimboschimento come da P.T.C. del palermitano e del comprensorio turistico della cassa, detta zona viene distinta nella planimetria con colorazione verde. L'edificazione dovrà avvenire in ottemperanza alle disposizioni delle leggi vigenti in materia e con densità fondiaria massima di 0,01 mc./mq.; altezza massima mt. 4,00; distacchi da strade e confini ml. 20,00.
Ogni singolo edificio deve essere ubicato e proporzionato in modo che la linea che congiunge un punto sito a ml. 1,00 sul bordo a valle della strada ed il punto più alto dell'edificio stesso non formi con l'orizzonte un angolo inferiore a 15 gradi.
Tanto a valle che a monte delle strade del P.T.C. col segno grafico corrispondente a detto vincolo, l'edificazione, oltre ad obbedire alle prescrizioni suddette, deve avvenire in modo che nessun edificio, per l'ubicazione o per l'altezza, sottragga al pieno e libero godimento panoramico alcuna parte delle costruzioni esistenti o da edificarsi.
Per raggiungere tale effetto le costruzioni da sorgere, quando sia necessario per ragioni di altitudine, devono essere sfalsate planimetricamente ed altimetricamente e comunque a distanza fra loro non inferiore a ml. 25,00.
L'inosservanza delle superiori prescrizioni, anche per la sola parte dell'edificio, rende nulla la licenza di costruzione.
Testi modificati delle zone E1 ed E2 deliberati dalla commissione straordinaria:
Zone E/1
S'intende la parte di territorio destinata ad uso agricolo e diversa dalle altre zone già indicate; la densità fondiaria non può superare il valore di 0,03 mc./mq.
L'altezza massima consentita è di ml. 8,00.
I distacchi dai confini e dalle costruzioni sono di mt. 10.
Nel caso di edificio prospettante su strada statale, provinciale, ecc. la distanza viene calcolata come dal D.I. 1 aprile 1968.
Dato il trascurabile valore degli insediamenti nelle zone agricole è superfluo il calcolo degli spazi pubblici, in quanto che la popolazione normale risiede stabilmente nel centro urbano.
Le costruzioni a servizio dell'agricoltura sono concesse al di fuori della densità sopra fissata.
Possono consentirsi attrezzature tipo ospedali, conventi, seminari, istituti di cura e simili, a carattere intercomunale da realizzarsi nel limite di mc./mq. 2.
Gli interventi produttivi nel verde agricolo, di cui all'art. 22 della legge regionale n. 71/78, nel testo vigente, sono consentiti esclusivamente su lotti di terreno con superfici non inferiori a mq. 6.000, secondo i rapporti, i parametri e le limitazioni stabiliti nella citata disposizione normativa.
Zone E/2
S'intende la parte del territorio soggetta a rimboschimento come da P.T.C. del palermitano e del comprensorio turistico della cassa, detta zona viene distinta nella planimetria con colorazione verde. L'edificazione dovrà avvenire in ottemperanza alle disposizioni delle leggi vigenti in materia e con densità fondiaria massima di 0,01 mc./mq.; altezza massima mt. 4,00; distacchi da strade e confini ml. 20,00.
Ogni singolo edificio deve essere ubicato e proporzionato in modo che la linea che congiunge un punto sito a ml. 1,00 sul bordo a valle della strada ed il punto più alto dell'edificio stesso non formi con l'orizzonte un angolo inferiore a 15 gradi.
Tanto a valle che a monte delle strade del P.T.C. col segno grafico corrispondente a detto vincolo, l'edificazione, oltre ad obbedire alle prescrizioni suddette, deve avvenire in modo che nessun edificio, per l'ubicazione o per l'altezza, sottragga al pieno e libero godimento panoramico alcuna parte delle costruzioni esistenti o da edificarsi.
Per raggiungere tale effetto le costruzioni da sorgere, quando sia necessario per ragioni di altitudine, devono essere sfalsate planimetricamente ed altimetricamente e comunque a distanza fra loro non inferiore a ml. 25,00.
L'inosservanza delle superiori prescrizioni, anche per la sola parte dell'edificio, rende nulla la licenza di costruzione.
Gli interventi produttivi nel verde agricolo, di cui all'art. 22 della legge regionale n. 71/78, nel testo vigente, sono consentiti esclusivamente su lotti di terreno con superfici non inferiori a mq. 6.000, secondo i rapporti, i parametri e le limitazioni stabiliti nella citata disposizione normativa.
Considerato che:
a seguito della regolare procedura di pubblicazione ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni.
Tutto ciò premesso, considerato e visti gli atti trasmessi, questa unità operativa 3.1 valuta che quanto richiesto dal responsabile dell'area tecnica del comune di Torretta è meritevole di accoglimento.
Pertanto, poiché nulla osta sotto il profilo urbanistico e sulla regolarità degli atti trasmessi, si è del parere che la richiesta di modifica ed integrazione delle norme di attuazione al programma di fabbricazione delle zone E/1 ed E/2, adottata con deliberazione della commissione straordinaria n. 24 del 28 settembre 2006, sia meritevole di approvazione.";
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n. 7 del 13 marzo 2007 reso dall'unità operativa 3.1/D.R.U. di questo Assessorato;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art.  1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 7 del 13 marzo 2007 reso dall'unità operativa 3.1/D.R.U., è approvata la variante al vigente programma di fabbricazione del comune di Torretta, adottata con delibera della commissione straordinaria n. 24 del 28 settembre 2006, finalizzata alla modifica ed integrazione delle norme di attuazione delle zone E/1 ed E/2.

Art.  2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 7 del 13 marzo 2007 reso dall'unità operativa 3.1/D.R.U.;
2)  delibera della commissione straordinaria n. 24 del 28 settembre 2006;
3)  delibera della commissione straordinaria n. 1 del 4 gennaio 2007.

Art.  3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art.  4

Il comune di Torretta resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 aprile 2007.
  LIBASSI 

(2007.19.1312)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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