REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 8 GIUGNO 2007 - N. 26
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 23 maggio 2007.
Introduzione del pagamento delle prestazioni erogate dai presidi di guardia medica turistica ai cittadini non residenti nell'ambito territoriale della Regione siciliana.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato con il decreto legislativo n. 517/93 ed ulteriormente modificato ed integrato con il decreto legislativo n. 229/99;
Visto l'accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale, siglato in data 23 marzo 2005 ed, in particolare, l'art. 32, secondo il quale in ogni regione è istituito un servizio stagionale di assistenza sanitaria nelle località turistiche, con modalità da stabilire a seguito di contrattazione regionale;
Visto il proprio decreto n. 331 del 6 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 12 del 16 marzo 2007, con il quale è stato emanato il bando per la formazione della graduatoria dei medici aspiranti ad incarichi temporanei di guardia medica turistica per l'anno 2007;
Visto il decreto n. 743 del 2 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 22 dell'11 maggio 2007, con il quale sono stati resi noti i presidi di guardia medica turistica che saranno attivati nell'anno 2007 nell'ambito della Regione siciliana, nonché l'orario di attività degli stessi;
Considerato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 3, e 57, comma 3, del sopracitato accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale del 23 marzo 2005, le prestazioni erogate dai presidi di guardia medica turistica sono retribuite direttamente dal cittadino non residente, secondo le tariffe ivi previste;
Preso atto del verbale del comitato permanente regionale di medicina generale relativo alla seduta del 10 maggio 2007;

Decreta:


Art.  1

Per quanto sopra premesso, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 32, comma 3, e 57, comma 3, dell'accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale del 23 marzo 2005, i cittadini non residenti nell'ambito territoriale della Regione siciliana sono tenuti al pagamento delle prestazioni erogate dai presidi di guardia medica turistica, secondo le seguenti tariffe:
-  visita ambulatoriale:  E 15,00; 
-  visita domiciliare:  E 25,00. 

Le aziende unità sanitarie locali sono tenute ad organizzare e regolamentare le relative modalità di riscossione.

Art.  2

Entro la data di inizio del servizio di guardia medica turistica, le aziende unità sanitarie locali sono tenute ad organizzare specifici corsi di formazione medica di base destinati ai medici incaricati dell'assistenza ai turisti; tali corsi, della durata massima di tre giorni, dovranno riguardare, in particolare, gli aspetti amministrativi (compilazione di ricette e certificazioni) e medico-legali correlati all'attività che i sanitari sono chiamati a svolgere.

Art.  3

I direttori generali delle aziende unità sanitarie locali, che abbiano attivato il servizio di assistenza ai turisti, sono incaricati di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per l'osservanza delle disposizioni contenute nei precedenti articoli 1 e 2.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 maggio 2007.
  LAGALLA 

(2007.22.1542)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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