REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 1 GIUGNO 2007 - N. 25
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


   

Avviso per l'attuazione degli interventi dell'attività di garanzia collettiva dei fidi - Legge regionale 21 settembre 2005, n. 11.

ATTIVITÀ DEFINITE ED ATTUATE DAI CONFIDI NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 1° GENNAIO 2006 E IL 31 DICEMBRE 2006


Art.  1
Oggetto e riferimenti normativi

I contributi vengono concessi secondo le modalità e i criteri degli aiuti "de minimis" di cui al regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione europea del 28 dicembre 2006 (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 379/5 del 15 dicembre 2006) e secondo quanto stabilito nella legge regionale n. 11/2005.
Conseguentemente il soggetto beneficiario non può ottenere aiuti di qualsiasi fonte pubblica, erogati in regime "de minimis", per un importo superiore a 200.000 euro (in termini di equivalente sovvenzione lorda) su un periodo di tre anni. Il periodo di riferimento è calcolato in relazione all'esercizio finanziario interessato e dai due esercizi finanziari precedenti.
Qualora il consorzio richiedente abbia ottenuto, nel biennio precedente la data di concessione del contributo di cui al presente avviso, aiuti riconducibili al regime "de minimis", il limite di 200.000 euro non dovrà essere superato per effetto della concessione dell'agevolazione medesima.
Si precisa che gli aiuti de minimis sono considerati concessi nel momento in cui al beneficiario è accordato, ai sensi della vigente normativa, il diritto giuridico a ricevere gli aiuti.
In considerazione che l'attività di riferimento è quella relativa all'anno 2006 i settori beneficiari sono quelli ricompresi nel regolamento CE n. 69/2001.
La possibilità di accesso ai benefici è, in ogni caso, subordinata all'approvazione da parte dell'Assemblea regionale siciliana di apposita norma che consenta di applicare in de minimis ai sensi del regolamento CE n. 1998/2006 i regimi di aiuto de minimis applicabili in Sicilia sino al 31 dicembre 2006 ai sensi del regolamento CE n. 69/2001.

Art.  2
Soggetti beneficiari

1.  Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente avviso i Consorzi fidi, successivamente denominati "Confidi", aventi sede operativa nel territorio della Regione siciliana, che abbiano ottenuto il riconoscimento regionale dello Statuto previsto dall'art. 5 della legge regionale n. 11/2005, con apposito decreto del dirigente generale del dipartimento finanze e credito dell'Assessorato bilancio e finanze della Regione siciliana e le imprese ad essi aderenti.
2.  Il riconoscimento dello statuto dei consorzi, con le modalità sopra esposte, deve avvenire entro il 31 dicembre 2006, dietro presentazione di apposita istanza di riconoscimento da parte del legale rappresentante del consorzio, come previsto dall'art. 5 della legge regionale n. 11/2005. A tal fine la produzione di tutta la eventuale documentazione richiesta riguardante il riconoscimento dello statuto, ai sensi della norma citata e delle disposizioni di attuazione della stessa, deve avvenire entro e non oltre il 20 novembre 2006, a pena di inammissibilità delle istanze stesse.
3.  Per i consorzi fidi che non abbiano prodotto istanza ai sensi del comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 11/2005, gli eventuali benefici verranno calcolati per operazioni condotte successivamente alla data di riconoscimento degli statuti, fermo restando i requisiti di ammissioni di cui al successivo art. 4 del presente avviso.

Art.  3
Agevolazioni concedibili e cumulabilità

1.  Le agevolazioni concedibili, ai sensi della legge regionale n. 11/2005, prevedono tre linee di intervento:
A) Integrazione fondo rischi, di cui all'art. 3, comma 1, della citata legge, nella misura indicata dall'articolo richiamato;
B) Contributo una tantum, di cui all'art. 3, comma 2, della citata legge nella misura determinata dall'articolo richiamato;
C) Contributo straordinario, di cui all'art. 21 della citata legge.

Art.  4
Requisiti e presentazione delle domande

1.  La concessione degli interventi a favore dei Confidi, di cui al precedente art. 3, è di competenza del dirigente generale del dipartimento finanze e credito.
Al riguardo i Confidi dovranno dimostrare di possedere almeno cinque dei seguenti requisiti di cui al comma 5 dell'art. 3 della legge regionale n. 11/2005:


Anni  2005 2006 
Attività finanziaria minima   5 milioni di euro 10 milioni di euro 
Patrimonio netto, comprensivo degli eventuali fondi rischi indisponibili  250.000 euro 250.000 euro 
Rapporto medio di utilizzo del fondo rischi rispetto alle garanzie in essere, in un periodo di tempo determinato dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze  3 per cento 2,5 per cento 
Garanzie rilasciate su finanziamenti a medio e lungo termine sul totale  10 per cento 15 per cento 
Ambito operativo   Provinciale Interprovinciale 
Composizione dei consorzi   Settoriale Intersettoriale 

Il possesso dei predetti requisiti verrà accertato dall'Amministrazione sulla base delle documentazioni di cui al successivo art. 5.
2.  I Confidi interessati, riconosciuti ai sensi del precedente art. 2, possono presentare, entro i termini perentori indicati dal successivo art. 5 del presente avviso, apposita richiesta di agevolazione al dipartimento regionale finanze e credito. Al tal proposito farà fede la data di presentazione se le istanze saranno consegnate a mano o la data di spedizione se le stesse saranno inviate tramite servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno.
La domanda deve essere redatta su apposito modulo secondo le modalità descritte al successivo art. 8.

Art.  5
Istruttoria, termini ed erogazione dei contributi

1. Il servizio 8F del dipartimento finanze e credito dell'Assessorato del bilancio e delle finanze della Regione siciliana effettuerà l'istruttoria tecnico-economico-finanziaria delle istanze pervenute perentoriamente entro il 15 agosto 2007 all'ufficio protocollo del dipartimento regionale finanze e credito.
2. Al termine dell'istruttoria, di cui al precedente comma 1, il dirigente generale del dipartimento finanze e credito, sulla base delle risultanze istruttorie, provvederà ad emettere il provvedimento di concessione o diniego dell'agevolazione.
3. L'erogazione del contributo avverrà a seguito della rendicontazione delle stesse o, nel caso di contributo una-tantum o di contributo straordinario, a seguito del completamento del processo di fusione o di aggregazione. Il procedimento di fusione deve risultare da apposito atto pubblico.

Art.  6
Controlli

1. Il dipartimento regionale finanze e credito curerà le funzioni direttive e di coordinamento.
2.  L'Assessorato del bilancio e delle finanze potrà effettuare controlli ed ispezioni, ai sensi della vigente normativa (art. 14 della legge regionale n. 11/2005), nonché potrà richiedere notizie e dati ai Confidi.
3.  La violazione degli obblighi previsti dalla legge regionale n. 11/2005, dalle "Direttive per l'attuazione degli interventi dell'attività di garanzia collettiva dei fidi" e dal presente avviso comporta, a carico dei consorzi beneficiari, la restituzione delle somme indebitamente percepite.
4. Nei casi di restituzione dei contributi il soggetto beneficiario interessato è tenuto a versare il relativo importo maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente, fissato dalla Commissione europea, alla data di erogazione del relativo contributo.

Art.  7
Obblighi per i beneficiari

I beneficiari dei contributi sono soggetti ai seguenti obblighi:
-  rispettare, in merito all'agevolazione richiesta, tutte le condizioni e le disposizioni della legge regionale n. 11/2005, delle "Direttive per l'attuazione degli interventi dell'attività di garanzia collettiva dei fidi" e del presente avviso;
-  nel caso di fusione fra consorzi, tale processo dovrà essere concluso entro il 31 dicembre 2006;
-  presentare a seguito del procedimento di fusione l'atto costitutivo e l'iscrizione al registro delle imprese.

Art.  8
Documentazione da produrre

Oltre a quanto previsto dal precedente art. 7, i Confidi devono produrre istanza, esclusivamente su apposita modulistica, che verrà resa disponibile da parte di questo Assessorato, a far data dal 15 gennaio 2007.

Art.  9
Applicabilità dell'intervento

1.  Le agevolazioni, di cui alla legge regionale in oggetto, concernenti la dotazione di bilancio per l'esercizio finanziario 2006, potranno essere concesse con riferimento alle attività effettuate e definite dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006.
2.  Il procedimento amministrativo, ai sensi della legge n. 241/90, legge regionale n. 10/91 e loro successive modifiche ed integrazioni, decorre dalla data riportata, all'atto della presentazione dell'istanza, dall'ufficio protocollo del dipartimento regionale finanze e credito o dalla data di spedizione se le stesse saranno inviate tramite servizio postale, con raccomandata con ricevuta di ritorno.
3.  Nel caso che la somma degli interventi richiesti, da parte dei Confidi, e ritenuti ammissibili da parte dell'Amministrazione, sia superiore alle somme destinate a tale finalità sul bilancio della Regione siciliana, il servizio competente procederà alla riduzione, in misura direttamente proporzionale, delle agevolazioni richieste.
4.  E' escluso il cumulo con altre forme di agevolazioni pubbliche a valere sulla stessa operazione assistita.
5.  In caso di chiarimenti e/o integrazioni della documentazione prodotta dal Confidi, richiesti dall'Amministrazione, gli stessi dovranno pervenire perentoriamente entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa al Confidi. A tal proposito farà fede il timbro postale.
6.  Per fusioni si intendono operazioni di fusione per unione o per incorporazione ai sensi degli artt. 2501 e seguenti del codice civile.
7.  In merito ai professionisti, che richiedano agevolazioni ai sensi della legge regionale n.11/2005, si precisa che le stesse possono essere concesse solamente ai professionisti che assumono la qualità di imprenditore commerciale, cioè quando esercitano la professione nell'ambito di un'attività organizzata in forma di impresa, in quanto svolgono una distinta ed assorbente attività che si contraddistingue da quella professionale proprio per il diverso ruolo che assume il sostrato organizzativo - il quale cessa di essere meramente strumentale - e per il diverso apporto del professionista, non più circoscritto alle prestazioni d'opera intellettuale, ma involgente una prevalente opera di organizzazione di fattori produttivi che si affiancano all'attività tecnica ai fini della produzione del servizio (ad es. il medico che dirige una casa di cura o il professore che gestisce una scuola).
8.  In merito alle spese di consulenza, di cui all'art. 21 della legge regionale n. 11/2005, si precisa che:
a) dovrà essere fornita da un professionista iscritto all'ordine professionale;
b) dovrà essere deliberata dal consiglio di amministrazione del consorzio o dei consorzi;
c) la tariffa liquidata non potrà superare la tariffa minima professionale vigente, nel caso di parcelle superiori alla tariffa minima professionale dovrà essere dettagliatamente motivata la liquidazione di tale maggiore somma;
d) la consulenza dovrà essere accompagnata da apposita relazione esplicativa della consulenza stessa, da cui si evinca che la consulenza è stata fornita esclusivamente al fine di procedere all'atto di fusione.
9. Il presente avviso sarà pubblicato sul sito www.regione.sicilia.it.
Il dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito: MINEO
(2007.21.1522)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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