REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 1 GIUGNO 2007 - N. 25
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 3 maggio 2007.
Piano regionale per il controllo e la valutazione degli effetti derivanti dall'utilizzazione dei prodotti fitosanitari sui comparti ambientali vulnerabili.

I DIRIGENTI GENERALI DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE, DEI DIPARTIMENTI REGIONALI INTERVENTI STRUTTURALI ED INTERVENTI INFRASTRUTTURALI DELL'ISPETTORATO REGIONALE SANITARIO E DELL'ISPETTORATO REGIONALE VETERINARIO

Visto lo Statuto della Regione, ed, in particolare, l'art. 20;
Vista la legge regionale 4 agosto 1980, n. 78 ("Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, riguardante norme per la tutela dell'ambiente e per la lotta contro l'inquinamento");
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 ("Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali"), ed, in particolare, gli artt. 2 e 3;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283 ("Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265"), che regolamenta l'impiego dei fitofarmaci;
Vista la direttiva del Consiglio n. 91/414/CEE del 15 luglio 1991 (relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari);
Vista la direttiva n. 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
Visto il D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290 ("Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti");
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 ("Attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari"), ed, in particolare, l'art. 17, comma 4, secondo il quale il "Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente Stato-regioni, adotta piani nazionali triennali per il controllo e la valutazione, mediante indagini coordinate dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, di eventuali effetti dovuti all'utilizzazione dei prodotti fitosanitari sui comparti ambientali vulnerabili, in particolare sulle acque superficiali e sotterranee, nonché sugli organismi non bersaglio";
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 settembre 2002, n. 198 ("Modalità di informazione sullo stato di qualità delle acque, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 52");
Considerato che il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, oggi abrogato, è stato sostituito dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Visto l'accordo di programma adottato in data 8 maggio 2003 dalla Conferenza Stato-regioni, ed, in particolare, l'art. 3, che definisce le modalità per l'elaborazione del "Piano regionale per il controllo e la valutazione di eventuali effetti derivanti dall'utilizzazione dei prodotti fitosanitari sui comparti ambientali vulnerabili";
Visto il decreto dell'Assessorato della sanità 29 luglio 2003 ("Norme procedurali e direttive in materia di prodotti fitosanitari di attuazione del D.P.R. n. 290/2001");
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 agosto 2003, n. 152 ("Modalità di trasmissione delle informazioni sullo stato di qualità dei corpi idrici e sulla classificazione delle acque");
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ("Norme in materia ambientale"), ed, in particolare, l'art. 93, secondo il quale le regioni devono identificare "le aree vulnerabili da prodotti fitosanitari secondo i criteri di cui all'art. 5, comma 21, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, allo scopo di proteggere le risorse idriche o altri comparti ambientali dall'inquinamento derivante dall'uso di prodotti fitosanitari";
Considerato che l'allegato 7 (parte B), alla parte III, sezione II, del sopra citato decreto legislativo n. 152/06 specifica criteri e metodologie per l'individuazione delle zone vulnerabili da prodotti fitosanitari;
Considerato inoltre che, per quanto riguarda gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di tutela delle acque, più soggetti istituzionali concorrono, nell'ambito delle rispettive competenze, al raggiungimento degli obiettivi fissati dalle direttive comunitarie così come recepite dalle norme in precedenza richiamate;
Vista la direttiva n. 5539 del 15 aprile 2003, con la quale il Presidente della Regione ha incaricato il dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente di "curare l'attività di raccordo per l'assunzione di ogni iniziativa utile a garantire il coordinamento con i vari rami dell'Amministrazione e le strutture commissariali", al fine di evitare che la Regione siciliana incorra nelle infrazioni previste per il mancato adempimento alle direttive comunitarie emanate in materia di tutela delle acque;
Visto il decreto del dipartimento regionale territorio e ambiente n. 1475 del 12 dicembre 2003, che ha istituito il Tavolo tecnico regionale sulle acque, che ha il compito di coordinare, nel rispetto delle competenze proprie dei diversi soggetti istituzionali che operano nel campo della tutela delle acque, i lavori connessi all'applicazione delle direttive dell'Unione europea e della normativa statale;
Visto il decreto del dipartimento regionale territorio e ambiente n. 1152 del 10 novembre 2003, con il quale il Tavolo tecnico regionale sulle acque, istituito con decreto n. 1475 del 12 dicembre 2003, è stato integrato con un rappresentante dell'ispettorato regionale veterinario;
Visto il decreto del dipartimento regionale territorio e ambiente n. 296 del 17 marzo 2006, che ha aggiornato e rinnovato nella sua articolazione il Tavolo tecnico regionale sulle acque;
Visto il decreto n. 16 del 20 gennaio 2006, che ha istituito, presso il dipartimento regionale territorio e ambiente, il Centro regionale di documentazione sulle acque, che ha il compito di raccogliere, catalogare e diffondere le informazioni relative alle caratteristiche dei bacini idrografici ed idrogeologici siciliani, con particolare riferimento agli elementi geografici, geologici, idrogeologici, fisici, chimici e biologici dei corpi idrici superficiali e sotterranei, e di fornire assistenza tecnica al Tavolo tecnico regionale sulle acque;
Visti i verbali delle riunioni del tavolo di settore n. 3 "Protezione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e da prodotti fitosanitari" istituito all'interno del Tavolo tecnico regionale sulle acque, che in più sedute (2 aprile 2004, 6 maggio 2004, 28 giugno 2004, 29 settembre 2004, 8 novembre 2004, 16 novembre 2004, 23 giugno 2005, 20 marzo 2006, 5 luglio 2006) ha sviluppato la prevista azione di coordinamento dei lavori connessi all'applicazione della normativa sopra richiamata, e che in data 15 febbraio 2007 ha approvato il "piano regionale per il controllo e la valutazione degli effetti derivanti dall'utilizzazione dei prodotti fitosanitari sui comparti ambientali vulnerabili", elaborato con un' azione sinergica fra le Amministrazioni competenti in materia;
Considerato che le attività di utilizzazione dei prodotti fitosanitari hanno refluenza sulla tutela dei corpi idrici, e concorrono al raggiungimento e/o al mantenimento degli obiettivi di qualità di cui al citato decreto legislativo n. 152 del 2006;
Ritenuto, infine, che sia necessario dare seguito agli adempimenti previsti dalla normativa vigente al fine di individuare a livello regionale le aree vulnerabili, per proteggere le risorse idriche e gli altri comparti ambientali dall'inquinamento derivante dall'uso di prodotti fitosanitari, secondo quanto previsto dall'art. 93 dal decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 ed in linea con le indicazioni riportate dai relativi allegati tecnici (allegato 7, parte B, alla parte III, sezione II) e dalle altre norme di attuazione, adottando, in base alle indicazioni metodologiche fornite dal Tavolo tecnico regionale sulle acque, una specifica normativa tecnica regionale;

Decretano:


Art. 1

Per le motivazioni e per le finalità esposte in premessa, è approvato il "Piano regionale per il controllo e la valutazione di eventuali effetti derivanti dall'utilizzazione dei prodotti fitosanitari sui comparti ambientali vulnerabili" con i relativi allegati tecnici (allegato 1).
Il piano ed i relativi allegati tecnici costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale predisporrà, raccordandosi con il dipartimento regionale territorio e ambiente, uno specifico programma di monitoraggio dei corpi idrici superficiali e sotterranei, in linea con i criteri e le metodologie individuati nel piano di cui all'art. 1.

Art. 3

L'attività di controllo di cui all'articolo precedente ha carattere permanente e va strutturata in modo da integrarsi con le attività di monitoraggio previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, inserendosi organicamente nel sistema complessivo dei controlli. I laboratori ed i centri di ricerca interessati adotteranno un adeguato programma di verifica di qualità interno, con lo scopo di controllare le proprie prestazioni nel tempo e garantire i livelli di qualità prestabiliti. I dati del monitoraggio saranno trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ad APAT per via informatica, nei formati e secondo le modalità operative definite a livello nazionale.

Art. 4

Il dipartimento regionale interventi infrastrutturali curerà la predisposizione e l'aggiornamento di una specifica cartografia dell'uso del suolo, con l'individuazione e la distribuzione delle principali colture agricole, per dare seguito agli adempimenti previsti dall'accordo di programma adottato dalla Conferenza Stato-regioni in data 8 maggio 2003 e dall'allegato 7 (parte B) alla parte III, sezione II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 5

L'ispettorato regionale sanitario predisporrà, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un sistema informativo per la gestione, a livello regionale, dei dati relativi ai consumi di prodotti fitosanitari, in linea con quanto previsto dall'accordo di programma adottato dalla Conferenza Stato-regioni in data 8 maggio 2003.

Art. 6

Il Centro regionale di documentazione sulle acque, istituito presso il dipartimento regionale territorio e ambiente, fornirà, per quanto riguarda la gestione dei dati prodotti nell'ambito delle attività previste dal piano, il necessario supporto tecnico, mettendo a punto formati, procedure e protocolli operativi. Il Centro curerà l'archiviazione dei dati e la loro elaborazione, gestione e diffusione, secondo i criteri stabiliti nell'allegato 3, parte III, sezione II, del decreto legislativo n. 152/06, in linea con quanto previsto dal decreto ministeriale 18 settembre 2002 e dal decreto ministeriale 19 agosto 2003, n. 152. Dovrà inoltre curare la diffusione dei relativi dati ambientali tramite sistemi geografici informatizzati disponibili su reti multimediali.

Art. 7

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i dipartimenti interessati, con riferimento agli aspetti di competenza, elaboreranno un programma di iniziative finalizzate a dare corretta informazione e supporto agli operatori agricoli in merito agli adempimenti previsti dalla normativa vigente. All'interno dei siti web dei dipartimenti interessati sarà attivata una specifica sezione dedicata alla corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari disciplinati dal presente decreto.

Art. 8

L'attività di cui agli articoli precedenti sarà coordinata dal Tavolo tecnico regionale sulle acque, che si avvarrà del supporto tecnico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e dei servizi che afferiscono ai dipartimenti interessati.

Art. 9

Ai successivi aggiornamenti degli elaborati tecnici sopra citati si procederà nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Art. 10

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si rimanda alla normativa tecnica nazionale di settore, ed in particolare a:
-  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
-  D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290;
-  decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 settembre 2002, n. 198;
-  accordo di programma adottato dalla Conferenza Stato-regioni in data 8 maggio 2003;
-  decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 agosto 2003, n. 152;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 3 maggio 2007.
  TOLOMEO 
  MORALE 
  CARTABELLOTTA 
  CIRIMINNA 
  BAGNATO 



N.B.  -  L'allegato al decreto è disponibile sui siti internet dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente: (http://www.artasicilia.it/web/arta/menu.htm) e dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste: (http://www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/assessorato/index.htm).
(2007.19.1321)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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Michele Arcadipane
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