REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 1 GIUGNO 2007 - N. 25
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 2 maggio 2007.
Approvazione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di Villabate.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 7 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto legislativo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il foglio prot. n. 46570 del 28 luglio 2006, assunto al protocollo generale di questo Assessorato al n. 49414 del 28 luglio 2006, con il quale il comune di Villabate ha trasmesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale, con annesso regolamento edilizio;
Vista la delibera n. 5 del 14 marzo 2006, con la quale la commissione straordinaria nominata presso il comune di Villabate ha adottato il piano regolatore generale con annesso il regolamento edilizio;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla delibera n. 5 del 14 marzo 2006;
Vista l'attestazione a firma del segretario generale del comune di Villabate, datata 24 luglio 2006, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano, nonché attestante l'acquisizione di n. 99 osservazioni presentate entro i termini di legge e di n. 10 presentate fuori termine, avverso il P.R.G. adottato;
Visto l'elenco delle osservazioni presentate avverso il piano nonché i relativi elaborati di visualizzazione redatti dal progettista, unitamente alla relazione contenente le determinazioni degli stessi avverso le medesime;
Vista la delibera n. 14 del 30 giugno 2006, con la quale la commissione straordinaria nominata presso il comune di Villabate ha adottato le controdeduzioni alle osservazioni presentate avverso il piano regolatore generale adottato con delibera di C.S. n. 5 del 14 marzo 2006;
Vista la nota prot. n. 2558-3919-5137/2006 sezione D del 13 marzo 2006, con la quale l'ufficio del Genio civile di Palermo, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, in merito alle previsioni dello strumento urbanistico in argomento;
Vista la nota prot. n. 64 del 30 novembre 2006, con la quale l'U.O. 3.1/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 44 del 30 novembre 2006, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Strumento urbanistico di riferimento
Il territorio comunale di Villabate è in atto normato da un piano regolatore generale, approvato con decreto n. 772 del 10 novembre 1995.
Vincoli
I vincoli esistenti sul territorio comunale sono stati visualizzati nelle tavole dei vincoli derivanti dagli studi propedeutici e fasce di rispetto tav. 1 a scala 1:10.000; tavole 2a, 2b e 2c a scala 1:2.000.
Per quanto sopra, si riportano di seguito i vincoli gravanti nel territorio comunale di Villabate:
 1)  vincolo idrogeologico derivante dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modifiche;
 2)  vincoli discendenti dalla legge n. 1497 del 29 giugno 1939;
 3)  vincoli discendenti dalla legge n. 431 del 1985;
 4)  vincolo di rispetto stradale della viabilità urbana ed extra-urbana, D.L. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada);
 5)  vincolo di rispetto della linea ferrata, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753;
 6)  vincolo di rispetto del bosco;
 7)  vincolo di rispetto cimiteriale, ampliamento (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 338);
 8)  vincolo sismico;
 9)  vincolo di rispetto delle zone sottoposte a rischio geomorfologico (P.A.I.);
10)  nelle sopradette tavole di zonizzazione risultano indicate cinque zone a diverso grado di pericolosità geologica denominate 1, 2, 3, 4 e 5 sottoposte a vari livelli di pericolosità;
11)  emergenze storiche, monumentali e ambientali;
12)  si prescrive pertanto che tutti i vincoli e le relative fasce di rispetto devono essere chiaramente inseriti negli elaborati di zonizzazione, e si prescrive altresì che venga inserito nelle N.T.A. l'articolato che normi la fascia di rispetto della linea ferrata presente nel territorio comunale.
Il dimensionamento del piano
Dai dati ISTAT forniti dal responsabile delle statistiche territoriali di questo dipartimento la popolazione residente a Villabate al 1991 risulta pari a 14.835 abitanti, mentre si attesta sul valore di 18.374 abitanti al 2001; l'analisi condotta sull'evoluzione demografica nell'arco temporale degli ultimi trent'anni evidenzia un trend positivo; a tal proposito appare opportuno sottolineare le due diverse componenti che conducono a tale risultato, ossia:
1)  il saldo naturale dovuto alla dinamica del movimento biologico della popolazione;
2)  dinamica migratoria.
Per quanto riguarda il primo punto, il tasso del saldo naturale cioè la differenza tra il tasso di natalità e quello di mortalità risulta positivo, ovvero il peso maggiore è assunto dal tasso di natalità; anche il secondo punto risulta positivo in quanto il tasso d'immigrazione è maggiore del tasso d'emigrazione. Resta comunque da porre in evidenza che la dinamica migratoria assume un valore maggiore di quella naturale.
Quanto sopra rappresentato ci mostra come il comune di Villabate riflette la situazione demografica della città di Palermo, ad essa limitrofa; infatti porge ad essa forza lavoro e riceve risorsa umana che, in ultima analisi, si traduce in potenzialità edificatoria.
Risulta inoltre che l'aumento delle abitazioni, in coerenza con l'aumento della popolazione dal 1981 al 2001 è cresciuto del 22% circa; infatti le abitazioni presenti al 2001 risultano 6.518 di cui 5.760 sono occupate e 359, pari al 10,1% del patrimonio abitativo, sono libere.
Nelle abitazioni occupate risiedono 5.780 famiglie e 18.370 abitanti; si ha pertanto un indice di affollamento pari allo 0,8.
Il progettista ha dimensionato il piano di Villabate per una popolazione di 24.200 abitanti, per il ventennio di validità dello stesso, ossia dal 2005 al 2025.
Nel calcolo assunto per la determinazione del fabbisogno abitativo, in coerenza con gli obiettivi strategici del piano, ha proposto un alleggerimento del carico urbanistico nella città consolidata e nella città storica, attraverso il rallentamento del processo di crescita abitativo, con il conseguente recupero e riqualificazione dell'esistente e la dotazione di attrezzature e servizi; infatti dall'analisi dello stato di fatto dello strumento urbanistico precedente è emerso che la dotazione di questi ultimi risulta particolarmente insufficiente, tanto che per ogni abitante la superficie destinata a servizi è di 5,36 mq., ossia meno di un terzo del fabbisogno minimo;
per quanto sopra si ha:
-  abitanti presenti al 2005          19.440 
-  abitanti previsti al 2025          24.200 
-  incremento previsto          4.760 così distribuiti: 
-  zone A+B nel 2005          17.061 
-  espansione urbana nel 2005      2.379 
-  zone A + B al 2025 consolidata          18.303 
-  zone B2 di completamento          2.356 
-  zone residenziali nuove e per effetto della compensazione      2.965 
-  aree residue all'interno delle zone D4          576 
-  Totale abitanti previsti al 2025          24.200 
-  abitanti nelle zone A e B al 2005      17.061 
-  abitanti nelle zone A e B al 2025      18.303 

-  l'incremento, ossia 1.242 abitanti, nelle suddette zone si insedierà nei fabbricati costruibili nelle aree residuali ancora libere, nei lotti interclusi e nel patrimonio edilizio esistente recuperato e riqualificato.
Il progetto di piano pertanto prevede: la riconferma del perimetro del centro storico rispetto allo strumento urbanistico a tutt'oggi vigente, l'allargamento delle zone B mediante l'accorpamento delle aree libere contigue alle stesse, previsione di nuove zone di espansione localizzate in:
1)  nelle zone di espansione residenziali di carattere intensivo, a completamento della città esistente;
2)  lungo le aree perimetrali, a completamento dell'esistente;
3)  aree individuate all'interno delle nuove aree per attrezzature, che, per effetto della compensazione, un'aliquota delle stesse viene destinata a residenza;
4)  parte delle zone D4 destinate a residenza, che prevedono lo sviluppo dell'area attorno alla stazione ferroviaria.
Aree da destinare ad attrezzature
Per il reperimento delle aree da destinare a servizi ed attrezzature, il progettista ha inserito il concetto della compensazione, ossia, per il soddisfacimento degli standard, di cui al D.I. n. 1444/68, il privato cede le aree vincolate, a fronte di una compensazione da destinare a residenza, l'indice è fissato nella misura del 30% di tutta la superficie, la cui attuazione avverrà secondo i parametri previsti dalle N.T.A.; all'interno di tali aree dovranno essere reperite le aree da destinare ai servizi il di cui agli standards, fissati nella misura di 18 mq./ab.
Computo delle attrezzature in rapporto alla popolazione:
-  abitanti al 2025      24.200- 
-  abitanti da insediare nelle zone di espansione che conterranno al loro interno le aree per le attrezzature      3.541- 
      20.659- 

-  20.659x18 mq./ab. = 371.862
superficie destinata ad attrezzature previste all'interno delle zone A+B, valutate al doppio per effetto dell'art. 4 del D.I. n. 1444/68:
-  403.517:20.659 ab. = 19,53 mq./ab.
Per quanto sopra rappresentato, le aree da destinare ad attrezzature di cui al D.I. n. 1444/68 sono state verificate e pertanto condivise da questo serv. III.
Attrezzature di interesse generale
Per quanto riguarda le aree da destinare ad attrezzature generali, è stata prevista un'area per la protezione civile di 4,8 ettari, un'area da destinare a sport ed il tempo libero ed infine un'area per attività sociali rispettivamente di 5,5 ettari e 5,4 ettari. Le suddette aree rivestono un'importanza particolare in relazione all'interconnessione tra Villabate e Palermo. Ulteriori aree sono: il cimitero, il serbatoio idrico, il macello, mercati urbani, una scuola di livello superiore e parcheggi a servizio delle zone non residenziali.
Zone destinate alle attività commerciali, industriali e artigianali
Notevole attenzione è stata attribuita dal P.R.G. alle aree da destinare alle attività commerciali, riconoscendo una forte potenzialità in questa direzione al territorio di Villabate, per cui è stato studiato particolarmente un nuovo assetto generale delle infrastrutture e dei trasporti.
E' stata ridotta un'area che era stata destinata ad attività commerciale e rilocalizzata in più aree allo scopo di non provocare fenomeni di forte concentrazione.
Pertanto le zone per attività produttive sono state suddivise in sottoaree così ripartite:
-  D1 Zone per attività artigianali, commerciali e direzionali di      mq. 168.950 
-  D2 Zone per attività artigianali e industriali di      mq. 92.408 
-  D3 Zone per attività commerciali di      mq. 78.950 
-  D4 Zone speciali per lo sviluppo attorno alla stazione ferroviaria di      mq. 19.187 
  sommano mq. 359.565 

Lo stato di attuazione degli strumenti urbanistici precedenti
Il piano regolatore generale del comune di Villabate, approvato con decreto n. 772/95 del 10 novembre 1995, ha previsto come attuazione le sole Z.T.O. "A", "B" e "D", ed i relativi servizi, mentre le restanti parti del territorio comunale venivano classificate Z.T.O. "E" agricole.
Il nuovo P.R.G. affronta con rispettosa consapevolezza i diversi ambiti urbani da assoggettare a piani urbanistici attuativi, al fine di salvaguardare le preesistenze architettoniche, nel riconoscimento dei tessuti nella loro caratterizzazione e configurazione edilizia.
Difatti, il piano per tutta la zona "A", così come individuata, auspica una previsione di recupero, tramite interventi di sostituzione edilizia, che permetterebbero di rendere più omogeneo e qualificato il centro storico.
Pone particolare attenzione anche alla Z.T.O. "B" riconoscendola quale grande ambito urbano che necessita anch'esso di un recupero, attraverso la riqualificazione dei tessuti esistenti, la dotazione dei servizi e delle attrezzature, nonché la ridefinizione dei margini, al fine di chiudere brani di città costruita.
La relazione, al punto 6.6, individua gli obiettivi e le azioni del piano, che così si riassumono:
-  riqualificare l'ambiente urbano e rispondere alla crescente domanda attraverso il completamento del tessuto urbano consolidato ed individuazione di nuove aree di espansione, sul reale fabbisogno residenziale;
-  rafforzare l'identità locale, attraverso il trasferimento delle attività nocive e tossiche fuori dal centro;
-  rafforzare il ruolo baricentrico della città rispetto alla provincia, attraverso il riuso di aree ed edifici dismessi. Modello perequativo come risposta alla mancanza di risorse economiche del comune. Adeguamento degli standards urbanistici;
-  migliorare e ridurre il traffico veicolare attraverso la progettazione di un nuovo svincolo per decongestionare il nodo infrastrutturale all'ingresso del paese. Potenziamento della rete infrastrutturale minore, anche al fine di collegare le fasce del territorio separate dagli assi infrastrutturali;
-  valorizzare la qualità storico-paesaggistica, attraverso la tutela del paesaggio agrario storico;
-  facilitare la crescita produttiva e commerciale attraverso l'espansione delle aree artigianali ed industriali.
Lo studio agricolo-forestale
In applicazione dell'art. 3 della legge regionale n. 15/91 che interviene sulla gestione e conservazione del territorio, la commissione straordinaria presso il comune di Villabate, con determinazione n. 49 del 28 dicembre 2005, ha affidato all'agronomo dott. Guido Bissanti l'incarico di aggiornare lo studio agricolo-forestale ai sensi della legge regionale n. 13/99.
Le risultanze relative all'aggiornamento del predetto studio sono state rappresentate nelle tavole sotto elencate, oltre alla relazione illustrativa dello studio.
L'incarico affidato all'agronomo era stato subordinato alla definizione di un disciplinare sottoscritto tra l'amministrazione comunale e lo stesso, che prevedeva l'integrazione ed il completamento del precedente studio sostitutivo in tutte le sue forme ed allegati:
-  relazione descrittiva;
-  carta delle aree boscate - aggiornamento cartografico ai sensi della legge regionale n. 13/99 - scala 1:2.000;
-  tav. I  - carta dell'uso del suolo - aggiornamento cartografico ai sensi della legge regionale n. 13/99 - scala 1:2.000; 
-  tav. II  - carta dell'uso del suolo - aggiornamento cartografico ai sensi della legge regionale n. 13/99 - scala 1:2.000; 
-  tav. III  - carta dell'uso del suolo - aggiornamento cartografico ai sensi della legge regionale n. 13/99 - scala 1:2.000; 
-  tav. IV  - carta dell'uso del suolo - aggiornamento cartografico ai sensi della legge regionale n. 13/99 - scala 1:2.000; 

-  carta delle infrastrutture a servizio dell'agricoltura - scala 1:5.000;
-  carta morfologica - scala 1:5.000.
Il piano risulta adeguato anche alla legge regionale n. 16/96, nonché alla legge regionale n. 13/99 ed al D.P.R.S. 28 giugno 2000 che detta i "Criteri per l'individuazione delle formazioni rupestri, riparali e della macchia mediterranea", così come dichiarato dall'agronomo nell'aggiornamento dello studio.
La relazione, redatta dell'agr. Guido Bissanti, nella parte conclusiva considera il lavoro condotto punto di partenza e idea di progetto, sia per l'intera pianificazione urbanistica del comune di Villabate, che come riqualificazione territoriale nel seno del succitato modello di sviluppo.
In ultimo, da quanto si evince dallo studio agronomico che dall'elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive n. 92/437 CEE e n. 79/409 CEE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 8, parte I, del 20 febbraio 2004, nel territorio comunale di Villabate non risultano individuati siti S.I.C. e Z.P.S.
Per tutto quanto sopra riferito, questo Ufficio ritiene opportuno che l'agronomo, quale membro interno al Consiglio regionale dell'urbanistica, accerti e verifichi i contenuti dello studio agricolo-forestale, con particolare riferimento alla relazione descrittiva, in quanto la metodologia adoperata dall'agronomo, seppur ricca di elementi tecnici e scientifici, sembrerebbe, ad avviso degli scriventi, poco attenta alla comparazione tra lo stato di fatto e le scelte urbanistiche del piano. Tutto quanto al fine di stabilire anche la corrispondenza delle aree individuate come "bosco" e loro fascia di rispetto, rappresentate nella tavola a scala 1:2.000 relativa all'aggiornamento dello studio agricolo-forestale, e nelle tavole 9a/9b/9c/10 a scala 1:10.000 di zonizzazione, riportate dal progettista.
Lo studio geologico e geotecnico
Con delibera n. 216 del 3 luglio 1997, la giunta municipale conferiva al geol. Pietro Crimi l'incarico per la redazione dello studio geologico a supporto del piano regolatore generale del comune di Villabate.
Lo scopo di tale incarico è stato l'adeguamento dello studio precedente, effettuato nel maggio del 1984 dal geol. Giuseppe Caccetta, ed alle indicazioni proposte dalla circolare n. 2222/95 A.R.T.A.
Lo studio geologico del territorio, di supporto al P.R.G., comprende le seguenti relazioni di settore: relazione geologica, relazione geomorfologica, relazione idrogeologica, relazione della pericolosità geologica. La cartografia adoperata è quella derivante dal rilievo aerofotogrammetrico a scala 1:2.000, eseguito nel 1991 e aggiornato con ripresa aerea del luglio 1996. Il territorio comunale è stato suddiviso in cinque tavole distinte.
Lo studio ha fornito una sintesi critica e interpretativa delle caratteristiche del territorio, in chiave di pericolosità e di stabilità di tipo geologico.
L'analisi delle condizioni di assetto geologico-strutturale e geomorfologico, delle caratteristiche litotecniche e sismiche dei terreni e delle formazioni presenti, della loro natura geologica, ha consentito al geologo di definire aree, a differente grado di pericolosità geologica, secondo la classificazione proposta attraverso l'elaborato cartografico, a scala 1:2.000, dell'allegato 5. Sono state così individuate cinque zone a diverso grado di pericolosità potenziale:
-  zona 1 - E' caratterizzata da un basso o nullo grado di pericolosità. Si tratta della vasta area della piana, sulla quale sorge l'intero centro abitato. In questa zona sussistono le condizioni di insediamenti abitativi, industriali e artigianali;
-  zona 2 - Comprende la fascia più elevata e sommitale della collina della Montagnola, estesa lungo il perimetro più occidentale del territorio.
Essa può essere valutata come un medio-basso grado di pericolosità geologica. Nel complesso la zona 2 è idonea all'edificazione;
-  zona 3 - E' posta nel settore più settentrionale del territorio comunale. Anche per questa zona può valutarsi un grado medio-basso di pericolosità geologica;
-  zona 4 - Essa viene valutata con un grado di pericolosità variabile da medio ad elevato, in funzione delle condizioni di acclività delle fasce di versante. Potranno realizzarsi interventi urbanistici volti al miglioramento delle condizioni di stabilità delle singole fasce di pendio;
-  zona 5 - Comprende il settore più meridionale del comprensorio comunale. L'area può essere considerata potenzialmente soggetta a fenomeni franosi per distacco, crollo e ribaltamento.
Dalla relazione geologica (pag. 14), risulta che l'ufficio del Genio civile, sez. acque pubbliche, ha fornito i dati dei pozzi privati dichiarati, questi non risultano riportati sull'elaborato di piano.
Per tutto quanto sopra brevemente riferito, questa unità operativa 3.1 ritiene opportuno che il geologo, quale membro interno al Consiglio regionale dell'urbanistica, accerti e verifichi lo studio geologico, al fine di stabilire compiutamente le risultanze, rispetto anche alla natura vincolistica dell'intero territorio comunale, sia per la competenza professionale, sia per la completezza dell'esame del predetto strumento urbanistico generale.
Edilizia commerciale (legge regionale n. 28/99) D.P.R.S. 11 luglio 2000
Per quanto concerne le scelte operate dal nuovo piano in merito alla pianificazione urbanistica commerciale, con deliberazione n. 5 del 14 marzo 2006, la commissione straordinaria si è così espressa: "di adottare, in variante al piano di urbanistica commerciale vigente ope legis, il nuovo P.R.G. che attua la normativa sulla programmazione urbanistica commerciale ai sensi della legge regionale n. 28/99 e successive modifiche ed integrazioni".
Difatti, la legge regionale n. 28/99 sulla riforma della disciplina del commercio obbliga i comuni ad adeguare gli strumenti urbanistici generali ed attuativi, con apposite varianti, ai fini di una adeguata e disciplinata programmazione commerciale di settore.
Su tale programmazione urbanistica del settore commerciale, redatta in base alla normativa vigente (legge regionale n. 28/1999 e successivo D.P.R.S. 11 luglio 2000), la relazione illustrativa riferisce che è stata individuata una zona posta tra l'autostrada e la ferrovia, sulla quale, per peculiari caratteristiche, sono state concentrate attività produttive di medie e piccole dimensioni, attività insalubri, nonché strutture commerciali di medie e grandi dimensioni; è stata inoltre prevista una zona commerciale nella nuova zona di espansione residenziale e altre due zone nell'area attorno alla stazione ferroviaria. La viabilità, a supporto delle stesse, è stata studiata in modo da creare il collegamento diretto alla rete stradale maggiore, senza però creare un collegamento diretto con il livello stradale superiore e viabilità speciale.
Il piano risulta adeguato alla disciplina in materia di programmazione commerciale e pertanto si ritiene condivisibile.
Zonizzazione e norme di attuazione
Ai sensi dell'art. 2 del D.I. n. 1444/68, il nuovo strumento urbanistico generale ha suddiviso il territorio comunale nelle seguenti zone territoriali omogenee:
-  zona "A" (artt. 34, 35 e 36 N.T.A.): centro storico. E' stata rappresentata nelle tavole di progetto n. 10 a scala 1:10.000 e tavola 9b a scala 1:2.000. E' la parte di territorio che riveste carattere storico, architettonico, artistico e di particolare pregio ambientale. E' soggetta ad interventi di restauro e di risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il P.R.G. si attua attraverso singole autorizzazioni, concessioni, piani particolareggiati o piani particolareggiati di recupero, in assenza dei quali non è possibile l'intervento di ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica.
L'art. 36 delle N.T.A. è riferito alle emergenze storico-architettoniche ed ambientali da salvaguardare, soggette alla normativa ed alle prescrizioni della zona "A".
Il perimetro del centro storico, così come individuato nella tavola 9b di piano, si condivide, esso risulta più esteso rispetto a quello individuato dalla Soprintendenza dei BB.CC.AA. di Palermo e riportato nella scheda I.P.C.E.
La zona "A" si condivide limitatamente a quanto previsto dalle norme, sia per le destinazioni d'uso che per gli interventi ammessi. Considerata l'oggettiva difficoltà che i comuni incontrano spesso nella formazione dei piani particolareggiati attuativi della Z.T.O "A", si ritiene che, in alternativa a quanto prescritto dall'art. 35 delle N.T. di A., l'intervento diretto nell'ambito di detta zona possa essere consentito e disciplinato attraverso la variante al P.R.G., da predisporre secondo le direttive fornite con la circolare A.R.T.A., prot. n. 4159 dell'11 luglio 2000;
-  zona "B" - zona edificata (artt. 37, 38 e 39 N.T.A.).
La zona "B": viene disciplinata dall'art. 37 delle N. di A., si attua attraverso singole autorizzazioni, concessioni, piani particolareggiati o piani particolareggiati di recupero del patrimonio edilizio esistente;
-  zona "B1" - Aree residenziali sature dei tessuti urbani consolidati (art. 38 N.T.A.).
Nelle aree residenziali esistenti e di completamento sono consentiti interventi edilizi, anche a mezzo di singole concessioni e/o autorizzazioni, rivolti, inoltre, alla conservazione ed alla migliore utilizzazione dell'edilizia esistente. Sono inoltre consentite opere di trasformazione mediante demolizione e ricostruzione, nel rispetto della volumetria esistente regolarmente assentite.
Per detta zona si prescrive di chiarire, anche graficamente negli elaborati di progetto, le differenze tra gli ambiti utilizzabili per l'edificazione (lotto libero), la superficie di pertinenza degli edifici esistenti, nonché la viabilità assoggettata agli stessi. Difatti l'art. 62, capo III, specifica e detta norme in merito alla conservazione, all'ampliamento e alla nuova creazione di spazi per il traffico del pedoni e per il traffico meccanico dei mezzi su gomma ecc.;
-  zona "B2" - Aree residenziali di completamento e/o sature con piani urbanistici esecutivi operanti (art. 39 N.T.A.).
Comprende le aree urbane recenti, con presenza di edilizia di carattere e tipologia eterogenea prevalentemente definita da Pd L completati o ancora da completare ed operanti; comprende inoltre aree urbane edificate e/o in corso di edificazione definite da Pd Z per l'edilizia economica e popolare di recente formazione completati o ancora operanti.
Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia e di demolizione e nuova edificazione.
Le zone "B" si condividono in base a quanto previsto dalle norme, sia relativamente alle destinazioni d'uso che agli interventi ammessi, nonché i parametri urbanistici edilizi. Al sesto comma dell'art. 39 delle N.T.A., a conclusione dello stesso, dovrà essere aggiunta la seguente frase: "di pertinenza delle abitazioni o condominiale";
-  zone "C" (artt. 40, 41 e 42 delle N. di A.).
Le zone "C" sono destinate prevalentemente alla residenza.
Comprendono ambiti del territorio comunale.
Zona "C1" (art. 41 delle N. di A.): zona residenziale di carattere intensivo inserita in contesti già edificati della città. La trattazione dell'ambito "C1" sottoposto a PP.EE., è rimandata al successivo paragrafo.
Nella zona C1 l'attività edilizia è subordinata all'efficacia dei piani attuativi (piani di zona e piani di lottizzazione convenzionata) di iniziativa pubblica o privata. L'edificazione è subordinata alle seguenti norme:
1.  indice territoriale 1,5 mc./mq.;
2.  altezza max edifici 11 mt.;
3.  numero max piani fuori terra 3;
4.  spazi liberi devono essere sistemati a giardino;
5.  possono essere realizzati fabbricati isolati, a schiera, in linea o a nuclei;
6.  parcheggi privati pari a 1/10 della cubatura realizzata;
7.  distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti mt. 10,00;
8.  sono ammesse le costruzioni sui confini interni del lotto. In caso di arretramento la distanza dal confini non può essere inferiore a mt. 5,00.
La zona "C1", si condivide in base a quanto previsto dalle norme, sia relativamente alle destinazioni d'uso che agli interventi ammessi.
Si prescrive che la superficie di intervento dei piani attuativi, sia estesa all'intero ambito individuato dalla zonizzazione; e che il lotto minimo dovrà essere definito in funzione del piani attuativi di cui sopra. Per tale aspetto il comune, in fase di controdeduzione potrà formulare le proprie determinazioni, che conseguentemente saranno oggetto di successiva valutazione da parte di questo Assessorato;
-  zona "C2" (art. 42 delle N. di A.): espansione residenziale.
La zona C2 comprende ambiti di margine del centro abitato del territorio comunale. Si attua attraverso la redazione dei piani attuativi (PdL convenzionata e PdZ) di iniziativa pubblica o privata.
Nell'ambito del PdZ e PdL vanno reperite le aree pubbliche e di uso pubblico da commisurarsi nella misura non inferiore ai 18 mq. per 100 mc. di volume edificabile, alfine del soddisfacimento degli standard di cui al D.I. n. 1444/68.
Nell'ambito dei PdL l'edificazione avverrà nel rispetto dei seguenti parametri:
1.  indice fabbricabilità territoriale 0,75 mc./mq.;
2.  altezza max degli edifici 11,00 mt.; numero max piani fuori terra 3; spazi liberi devono essere sistemati a giardino;
3.  possono essere realizzati fabbricati a schiera o a villini isolati;
4.  parcheggi privati pari a 1/10 della cubatura realizzata;
5.  distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti mt. 10,00;
6.  sono ammesse le costruzioni sui confini interni del lotto. In caso di arretramento la distanza dal confini non può essere inferiore a mt. 5,00.
La zona "C2" si condivide in base a quanto previsto dalle norme, sia relativamente alle destinazioni d'uso che agli interventi ammessi. Si prescrive che la superficie di intervento dei piani attuativi sia estesa all'intero ambito individuato dalla zonizzazione; e che il lotto minimo non dovrà essere inferiore a 1.000 mq.
-  zone "D" (artt. 43, 44, 45, 46 e 47 delle N.T.A.).
Aree per attività produttive: artigianali commerciali e direzionali.
Sono le aree del territorio destinate a nuovi insediamenti produttivi o ai completamento di quelli esistenti. Sono ammessi insediamenti commerciali, artigianali, industriali, compatibili con il territorio, oltre la verifica della loro molestia o nocività;
-  zone "D1" (art. 44 delle N. di A.).
La zona "D1" comprende aree per attività produttive: artigianali, commerciali e direzionali. per la gran parte poste a monte dell'autostrada, a Pomara ed intorno a P.zza Figurella.
Gli interventi di nuova edificazione e di ampliamento, sono subordinate a piano per insediamenti produttivi estesi all'intero ambito o a PdL secondo i seguenti parametri:
 1.  Lotto minimo: secondo i criteri definiti dal PIP;
 2.  rapporto di copertura: 60% del lotto;
 3.  altezza massima: 11 mt.;
 4.  numero dei piani: 2 esclusi i volumi tecnici e gli impianti tecnologici;
 5.  distacchi dai confini ed altri corpi di fabbrica 6 mt., o in aderenza;
 6.  distacchi dal filo stradale di transito territoriale 60 mt. (autostrada) e 30 mt. scorrimento PA/AG.;
 7.  distacchi dalla linea ferrata: 30 mt.;
 8.  distacchi dal filo stradale di lottizzazione: nel rispetto del D.I. n. 1444/68, art. 9;
 9.  vincolo di alberatura delle strade di distribuzione;
10.  dotazione dei parcheggi: 1/10 della superficie del lotto. Spazi pubblici o attività collettive o verde e parcheggi nella misura non inferiore al 10% dell'intera superficie della zona D2.
La Z.T.O. "D1" si ritiene condivisibile, ad eccezione della definizione di cui al superiore punto 1 (lotto minimo) che dovrà essere sostituita con la seguente: secondo i criteri definiti dal piano urbanistico attuativo;
-  zone "D2" (art. 45 - delle N. di A.).
La zona "D2" comprende aree per attività produttive, industriali ed artigianali. Esse sono parzialmente occupate, ed interessate anche a nuovi insediamenti.
Gli interventi di nuova edificazione ed ampliamento delle strutture esistenti, sono subordinati a piani per insediamenti produttivi, o piani di lottizzazione secondo i seguenti parametri:
 1.  lotto minimo: secondo i criteri definiti dal PIP;
 2.  rapporto di copertura: 50% del lotto;
 3.  altezza massima: 14 mt.;
 4.  numero dei piani: 2 esclusi i volumi tecnici e gli impianti tecnologici;
 5.  distacchi dai confini ed altri corpi di fabbrica: 6 mt., o in aderenza;
 6.  distacchi dal filo stradale di transito territoriale 60 mt. (autostrada) e 30 mt. scorrimento PA/AG.;
 7.  distacchi dalla linea ferrata: 30 mt.;
 8.  distacchi dal filo stradale di lottizzazione: nel rispetto del D.I. n. 1444/68, art. 9;
 9.  vincolo di alberatura delle strade di distribuzione;
10.  dotazione dei parcheggi: 1/10 della superficie del lotto. Spazi pubblici o attività collettive o verde e parcheggi nella misura non inferiore al 10% dell'intera superficie della zona D2.
La Z.T.O. "D2" si ritiene condivisibile, ad eccezione della definizione di cui al superiore punto 1 (lotto minimo) che dovrà essere sostituita con la seguente: secondo i criteri definiti dal piano urbanistico attuativo;
Zone "D3" (art. 46 delle N. di A.).
Sono le aree del territorio destinate a nuovi insediamenti commerciali o al completamento di quelli esistenti, da realizzarsi attraverso P.I.P. o P. di L. commerciali, estesi ad ogni singola area di intervento.
Sono previste le seguenti destinazioni d'uso:
a)  medie strutture di vendita, con superficie di vendita fissata tra 150 e 1.000 mq.;
b)  grandi strutture di vendita, con superficie di vendita superiore a 1.000 mq.
Per la superficie da destinare ai parcheggi pubblici e pertinenziali delle medie e grandi strutture di vendita, si fa riferimento sia al D.I. n. 1444/68, che alla legge regionale n. 28/99 del settore commerciale.
In tali zone "D3", è fatto divieto di modifica di destinazione d'uso, neanche onerosa a scopo residenza.
I parametri urbanistici ed edilizi sono i seguenti:
a)  indice di fabbricabilità territoriale mc./mq. 1,25;
b)  rapporto di copertura massimo RC. =  60% del lotto; 

c)  altezza massima degli edifici <= m. 12;
d)  spazi per servizi di cui all'art. 5 del D.I. n. 1444/68;
e)  distacchi dai confini del lotto pari alla metà dell'altezza del fabbricato più alto realizzato.
La Z.T.O. "D3" si ritiene condivisibile;
-  zone "D4" (art. 47 delle N.T.A.).
Comprendono le aree del territorio comunale destinate ad attività speciali legate allo sviluppo dell'area attorno alla stazione ferroviaria.
Le attività ammesse sono:
a)  commerciali di piccola e media struttura;
b)  direzionali;
c)  terziarie e di servizi;
d)  residenziali.
La volumetria residenziale va calcolata sulla metà della superficie territoriale e va distribuita ed integrata con le altre destinazioni d'uso ammesse. Le destinazioni d'uso devono essere tutte presenti. La suddetta zona si attua a mezzo di piano attuativo unitario. Le attrezzature ed i servizi da standards non possono essere inferiori a 18 mq./ab. da cedere gratuitamente al comune. La destinazione non residenziale va calcolata sulla metà della superficie. Per la parte destinata alle attività commerciale e direzionali deve essere rispettato quanto previsto dal punto 2 dell'art. 5 del D.I. n. 1444/68.
I parametri urbanistici sono i seguenti:
a)  indice di fabbricabilità territoriale per la residenza: mc./mq. 1,5;
b)  indice di fabbricabilità territoriale per le altre destinazioni: mc./mq. 2,00;
c)  altezza max dei fabbricati: m. 16;
d)  numero dei piani: n. 5;
e)  dotazione dei parcheggi privati residenziali: 1/10 della cubatura realizzata;
f)  dotazione dei parcheggi per le altre destinazioni così come normata dall'art. 2, comma 4 del D.I. n. 1444/68.
La Z.T.O. D4 si ritiene condivisibile.
-  zone "E" (artt. 48, 49, 50 e 57 delle N. di A.): zone agricole.
Le zone "E" comprendono le aree destinate ad attività agricole, a bosco, a pascolo e improduttive;
-  zona "E1" (art. 49 delle N. di A.): zona destinata ad usi agricoli.
Aree destinate ad attività agricole e attività connesse all'uso agricolo del territorio.
Indice fondiario è di if 0,03 mc./mq. per la residenza, non è comunque possibile superare la superficie di mq. 300 da realizzarsi in un unico edificio.
La normativa della predetta zona "E1" si ritiene condivisibile;
-  zona "E2" (art. 50 delle N. di A.): aree agricole sottoposte a vincolo di tutela.
In tali zone sono ammesse opere di rimboschimento, di sistemazione idrogeologica, di tutela della vegetazione del territorio agricolo volta in particolare alla conservazione di elementi naturali della coltivazione di agrumi.
L'edificazione per attività residenziale connessa alla conduzione del fondo, si attua attraverso i seguenti parametri:
-  IF: 0,01 mc./mq.;
-  H max: 4,5 ml.;
-  piani ft: 01;
-  distanza minima dai confini: 5 mt.;
-  distanza minima fra pareti finestrate: 10 mt.
Il P.R.G. si attua attraverso intervento diretto.
La normativa inoltre prevede il divieto assoluto di eventuali localizzazione in verde agricolo di programmi costruttivi, anche nel caso in cui, nel tempo di vigenza del presente P.R.G., le aree disponibili fossero esaurite.
La zona "E2" si ritiene condivisibile;
-  zona "E3" (art. 51 delle N. di A.): aree boschive.
Comprendono le aree boscate e fasce forestali con forte acclività indicata dallo studio agricolo-forestale.
In tale zona è fatto divieto assoluto di edificazione, e consentita il restauro conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti.
La zona "E3" si ritiene condivisibile;
-  zona "F" (artt. 52, 53, 54, 55, 56 delle N. di A.): Attrezzature e servizi di interesse generale.
Si distinguono in attrezzature pubbliche di interesse generale e collettivo, attrezzature e servizi urbani e territoriali, impianti teonologici, non normati dal D.I. n. 1444/68. Per le nuove aree destinate a mercatino settimanale ed attrezzature per l'istruzione superiore, si applicano le disposizioni previste dalla compensazione, di cui al superiore parere. Rientrano inoltre fra le attrezzature di interesse generale il mattatoio comunale, il serbatoio comunale, il cimitero comunale, il mercato ortofrutticolo comunale, i parcheggi esistenti nell'area D1, a monte dell'autostrada ed i parcheggi vicino la stazione ferroviaria.
Rientrano fra le attrezzature di interesse generale le zone destinate a servizi per il tempo libero (art. 53 N. di A.), nelle quali sono ammesse le attività per il tempo libero e per i servizi destinati ai portatori di handicap; le iniziative si attuano attraverso interventi diretti secondo i seguenti parametri edilizi:
-  IF: 0,5 mc./mq.;
-  H max fabbricati: 7,5 mt.;
-  numeri piani: 2;
-  parcheggi privati residenziali: 1/10 della cubatura.
Zone destinate a servizi per lo sport ed il tempo libero (art. 54 N. di A.). le cui iniziative si attuano con intervento edilizio diretto. Le attività ammesse sono per il tempo libero e lo sport.
Area per la protezione civile di livello territoriale. (art. 55 delle N. di A.), destinata alla realizzazione di una struttura pubblica di livello territoriale e metropolitano per fronteggiare eventuali emergenze; tale area può essere inoltre organizzata con modalità polifunzionali per esigenze di natura ordinaria.
Stazione ferroviaria e linea ferrata (art. 56 delle N. di A.), la suddetta area comprende gli impianti ferroviari e le costruzioni strettamente attinenti alle esigenze specifiche del servizio, le cui costruzioni sono soggette, da parte dell'Ente gestore, alla manutenzione ordinaria e straordinaria; gli ampliamenti e le modificazioni esterne, sono soggette ad autorizzazione comunale.
Attrezzature e servizi (artt. 57, 58, 59, 60, 61 delle N. di A.).
Comprendono le attrezzature pubbliche di interesse collettivo e di interesse comune, gli spazi pubblici destinati a parco per il gioco e lo sport, e le aree per parcheggi. Anche in tale caso vengono applicate le disposizioni della compensazione.
I parametri urbanistici della capacità edificatoria di un'area ceduta gratuitamente al comune, per effetto della citata compensazione, sono i seguenti:
a)  sup. max della compensazione ad esclusivo fine residenziale, il 30% delle aree individuate dal P.R.G. per attrezzature e servizi da standard, oggetto della cessione;
b)  indice di F.T.:  1,5 mc./mq. dell'area oggetto della destinazione residenziale; 

c)  l'altezza max degli edifici: 11,00 mt.;
d)  numero max piani abitati F.T.: 03.
Fanno parte delle attrezzature e servizi le aree per l'istruzione (art. 58 delle N. di A.), le aree per attrezzature d'interesse comune (art. 59 delle N. di A.), quali le civiche, le culturali, le assistenziali, sanitarie, amministrative per pubblici servizi (caserma dei carabinieri, uffici PT, ecc.), le aree di verde pubblico attrezzato (art. 60 delle N. di A.), per il gioco, lo svago e lo sport; le aree per parcheggi pubblici (art. 61 delle N. di A.), che comprendono le aree destinate a parcheggi pubblici.
Aree soggette a particolari prescrizioni di tutela e salvaguardia e fasce di rispetto (artt. 63, 64, 65, 66, 67, 68 delle N. di A.): fanno parte le vie di comunicazione e fasce di rispetto (art. 62 delle N. di A.), destinate alla conservazione, all'ampliamento e alla nuova creazione di spazi per il traffico dei pedoni e per il traffico meccanico dei mezzi su gomma; il verde per arredo urbano e stradale (art. 63 delle N. di A.), le aree di rispetto dei boschi (art. 64 delle N. di A), nelle quali è prescritta l'applicazione della normativa di cui all'art. 42 della legge regionale n. 7/2003; l'area di rispetto cimiteriale (art. 65 delle N. di A.): le aree caratterizzate da pericolosità e rischio geomorfologico (art. 66 delle N. di A.); particolari prescrizioni per le costruzioni in zona sismica (art. 67 delle N. di A.), aree per distributori di carburante (art. 68 delle N. di A.).
Le zone "F" sono tutte ritenute condivisibili.
Norme transitorie (art. 69 delle N. di A.): nelle aree con previsione di utilizzazione pubblica, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di fruizione agricolo e vivaistica, nelle more della loro attuazione.
Interventi che riguardano la totalità del territorio (art. 70 delle N. di A.): il suddetto articolo norma la realizzazione, da parte delle Poste italiane, delle centrali telefoniche ed uffici postali, e della realizzazione delle centrali di trasformazione da parte dell'Enel.
Decoro dell'ambiente (art. 71 delle N. di A.): il predetto articolo norma gli interventi relativi alla cura dell'ambiente urbano, nelle aree di pertinenza di edifici esistenti.
Tutela e sviluppo del verde (art. 72 delle N. di A.): il suddetto articolo norma la tutela e lo sviluppo del verde, negli insediamenti urbani, in particolare nelle zone residenziali e di uso pubblico, nelle zone produttive e nelle aree interne ai lotti prospicenti su strade pubbliche.
La pianificazione urbanistica commerciale è normata dagli artt. 73, 74 e 75 delle N.T.A.
Da un esame comparativo tra il dettato delle N. di A. ed la normativa sulla programmazione urbanistica commerciale, è emerso quanto segue:
1)  il dato di cui al punto b) dell'art. 74 prevede per le medie strutture di vendita, una superficie minima di 101 mq. a fronte dei 151 mq. previsti dalla legge;
2)  per quanto riguarda la definizione di area commerciale integrata o parco commerciale, la quantità di area occorrente prevista dalla vigente normativa è di 5 ettari e non dei 2 ettari così come riportato dall'art. 74 delle N. di A.;
3)  il punto f) dell'art. 75 delle N. di A., prevede una dotazione di parcheggi pertinenziali di mq. 2 per ogni mq. di superficie di vendita per le grandi strutture di vendita alimentari o miste e non 2,5 mq. Per ogni metro quadro di superficie di vendita, così come previsto dall'art. 16, legge regionale n. 28/99.
Per quanto sopra, si prescrive che in fase di controdeduzioni, occorre provvedere a tale adeguamento.
Prescrizioni esecutive
Il P.R.G. individua tre aree da assoggettare a prescrizioni esecutive, nello specifico: una zona con destinazione C1 posta tra lo scorrimento veloce PA/AG e via Giulio Cesare; la seconda zona comprende una parte della zona B1 e parte con destinazione C2 situata in località Pomara; la terza zona è situata a ridosso della stazione ferroviaria di Villabate e Ficarazzi, all'interno della quale sono previste le destinazioni D1 e D4.
In linea generale le tre perimetrazioni si condividono.
Tuttavia si rappresenta che, l'atto deliberativo n. 5 del 14 marzo 2006 di adozione del nuovo P.R.G. prende atto della nuova perimetrazione delle PP.EE. e che tale perimetrazione soddisfa il fabbisogno residenziale e produttivo stabilito sulla base del dimensionamento del nuovo P.R.G. Lo stesso non specifica il rinvio delle PP.EE. a successiva adozione ai sensi dell'art. 102 della legge regionale n. 4/2003. Pertanto, ai sensi della suddetta legge, codesto comune dovrà adottare, entro il termine di 180 gg. dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del decreto di approvazione dello strumento urbanistico generale, le predette PP.EE., considerato che la suddetta norma, consente la non contestuale adozione del P.R.G. e delle PP.EE.
Inoltre, per quanto riguarda la perimetrazione della prescrizione esecutiva, ricadente all'interno delle Z.T.O. D4 e D1, si chiede a codesto comune che, in fase di controdeduzioni, venga chiarito il criterio con il quale la stessa è stata definita, considerato l'esiguità di alcune porzioni marginali della zona D4, poste a monte ed a destra della stessa che non sono state inglobate all'interno della suddetta, e invece parte della viabilità di progetto rientra all'interno della zona D1 della P.E. medesima. Tale esiguità di aree non consentirebbe l'edificazione con i parametri previsti dalle N. di A.
Regolamento edilizio
Il regolamento edilizio, adottato contestualmente al P.R.G., si compone di n. 91 articoli che disciplinano l'applicazione della normativa edilizia nel territorio comunale.
In linea generale può ritenersi condivisibile, tuttavia si è rilevato che la commissione edilizia non risulta adeguata alla legge regionale n. 25/97.
Verbale di consistenza delle aree destinate ad attrezzature e servizi pubblici
Conformemente all'incarico ricevuto dalla commissione straordinaria, il giorno 10 marzo 2006, il responsabile del settore 4° Gestione, congiuntamente con il progettista incaricato della revisione generale del P.R.G. di Villabate, hanno effettuato un sopralluogo per accertare la situazione reale delle aree destinate a servizi ed attrezzature. Tali aree indicate nelle cartografie e nell'elaborato a scala 1:5.000, sono state numerate dal n. 1 al n. 164.
Nessuna delle aree individuate appare in contrasto con la destinazione precisata dal P.R.G.
Considerazioni sulle osservazioni ed opposizioni presentate al P.R.G.
A seguito delle pubblicazioni effettuate dal 17 marzo 2006 e per venti giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, sono state prodotte n. 99 osservazioni/opposizioni entro i termini di legge, e n. 10 oltre i termini previsti, sulle quali il progettista ha espresso le proprie deduzioni, riportate in forma descrittiva su apposito elaborato "Integrazione e sostituzione della proposta di controdeduzioni alle osservazioni e alle opposizioni al P.R.G., adottato con delibera commissariale n. 5/2006", e visualizzate sugli elaborati "Osservazioni allegato 1 e allegato 2", inoltre il progettista ha elaborato ulteriori due tavole "Osservazioni allegato 3 e allegato 4", con la proposta di modifiche a seguito dell'accoglimento di osservazioni ed opposizioni.
La commissione straordinaria ha fatto proprie le controdeduzioni alle osservazioni ed opposizioni rese dal progettista, ed adeguate dall'ufficio.
Per quanto sopra rappresentato, le osservazioni ed opposizioni vengono decise in conformità alle precedenti considerazioni e prescrizioni, meglio specificate nella tabella di seguito riportata.


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Durante l'esame delle predette osservazioni e/o opposizioni, si sono riscontrate alcune discordanze, esse sono:
1)  L'osservazione n. 77 del sig. Gargano Salvatore non risulta visualizzata e numerata nella relativa tavola a scala 1:2.000;
2)  L'osservazione n. 99, proposta dal responsabile del settore IV Urbanistica del comune di Villabate, segnala al punto 2) l'asservimento di una parte del territorio, dal sistema d'irriguo San Leonardo al III e IV tratto ovest, per il quale il C.C., con proprio atto deliberativo n. 98 dell'1 luglio 1994, ha autorizzato il progetto, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91, fatta eccezione per alcune aree.
Lo stesso è stato approvato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente pro-tempore con decreto n. 496/D.R.U. del 16 giugno 1995, che, nell'autorizzare il suddetto progetto, ha prescritto al punto 7.6 quanto segue: "nella formazione dei nuovi strumenti urbanistici dei comune di Misilmeri, Ficarazzi, Villabate e Palermo, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78, non potranno essere previsti usi extragricoli di tutti i suoli interessati dalle opere d'irrigazione".
Per quanto sopra rappresentato, occorre che sia riportato nelle opportune tavole di piano, l'attraversamento dell'adduttore irriguo di che trattasi;
3)  Il contenuto della controdeduzione del progettista avverso l'osservazione n. 109, presentata dal sig. Zarcone Antonino, non risulta trascritto (vedi pag. 122), pertanto occorre provvedere in tal senso, in sede di controdeduzione.
Osservazioni e/o opposizioni pervenute all'A.R.T.A.
Sono pervenute a questo Assessorato n. 10 osservazioni ed opposizioni avverso il P.R.G., che di seguito si elencano, di cui n. 7 risultano riproposizione di quelle già presentate e controdedotte dal progettista e n. 3 direttamente trasmesse a questo Assessorato:
 1)  Mancarella Gioacchina ed altri, prot. n. 28774 del 19 aprile 2006 (vedi osservazione n. 57);
 2)  Pitarresi Giovanni ed altri, prot. n. 29179 del 21 aprile 2006 (vedi osservazione n. 93);
 3)  Giannone Agata, prot. n. 32050 dell'8 maggio 2006 (vedi osservazione n. 97);
 4)  Marsala Francesco, prot. n. 88758 del 3 gennaio 2007 (vedi osservazione n. 108);
 5)  Marsala Francesco, prot. n. 47190 del 18 luglio 2006 (vedi osservazione n. 108);
 6)  Marsala Francesco, prot. n. 47191 del 18 luglio 2005 (vedi osservazione n. 108);
 7)  Marsala Francesco, prot. n. 32050 dell'8 maggio 2006 (vedi osservazione n. 108);
 8)  Giannone Giuseppa Maria Concetta, prot. n. 60186 del 14 settembre 2006 (pervenuta all'ARTA);
 9)  Notaro Mariano, prot. n. 87476 del 20 dicembre 2006 (pervenuta all'ARTA);
10)  I cittadini di Villabate, prot. n. 60279 del 15 settembre 2006 (pervenuta all'ARTA).
Le osservazioni pervenute direttamente all'Assessorato saranno trasmesse, contestualmente al parere sul P.R.G., al comune di Villabate per le prescritte controdeduzioni di cui all'art. 4, comma 6, della legge regionale n. 71/78, il quale potrà procedere ad una valutazione e visualizzazione al fine di consentire una più attenta disamina da parte di questo Assessorato, laddove soprattutto esse evidenziano errori materiali e non aspetti di merito, tenuto conto che per legge le osservazioni ed opposizioni al piano, vanno presentate fino a dieci giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, ciò ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78 e non oltre tale data.
Per quanto sopra esposto, il piano regolatore generale del comune di Villabate, con annesso regolamento edilizio, è da condividere con le prescrizioni e raccomandazioni sopra riportate";
Ritenuto, in dipendenza della decorrenza dei termini indicati dall'art. 68 della legge regionale n. 10/99, dover assumere la proposta dell'U.O. 3.1/D.R.U. n. 44 del 30 novembre 2006 quale parere ai sensi dell'art. 58 della legge regionale n. 71/78;
Vista la propria nota prot. n. 20831 del 15 marzo 2007, con la quale, ai sensi del comma 6 dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è stato richiesto al comune di Villabate di adottare le controdeduzioni alle determinazioni assessoriali di cui al condiviso parere n. 44 del 30 novembre 2006, reso dall'U.O. 3.1/D.R.U.
Vista la delibera n. 8 del 3 aprile 2007, di "Recepimento del parere ARTA n. 44 del 30 novembre 2006 sul P.R.G. adottato con delibera commissariale n. 5/06", con la quale la commissione straordinaria nominata presso il comune di Villabate ha dato atto di non avere nulla da controdedurre al parere dell'ufficio n. 44/06;
Vista la propria nota prot. n. 33 del 5 aprile 2007, con la quale l'U.O. 3.1/D.R.U., in dipendenza dell'assenza delle controdeduzioni alle determinazioni di questo Assessorato, propone l'emanazione del provvedimento di approvazione del piano in argomento;
Ritenuto di dover procedere, ai sensi del comma 7 dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento, in conformità a quanto espresso con il parere n. 44 del 30 novembre 2006, reso dall'U.O. 3.1/D.R.U.;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformita al parere n. 44 del 30 novembre 2006, reso dall'U.O. 3.1/D.R.U., nonché con le prescrizioni contenute nelle note dell'ufficio del Genio civile di Palermo in premessa richiamate, è approvato il piano regolatore generale con annesso regolamento edilizio del comune di Villabate, adottato con delibera della commissione straordinaria n. 5 del 14 marzo 2006.

Art. 2

Le osservazioni e/o opposizioni presentate avverso allo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nel parere n. 44 del 30 novembre 2006, reso dall'U.O. 3.1/D.R.U.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  parere n. 44 del 30 novembre 2006, reso dall'U.O. 3.1;
 2)  delibera della commissione straordinaria n. 5 del 14 marzo 2006;
 3)  delibera della commissione straordinaria n. 14 del 30 giugno 2006;
 4)  delibera della commissione straordinaria n. 8 del 3 aprile 2007.
Elaborati del piano regolatore generale
 5)  regolamento edilizio;
 6)  relazione generale;
 7)  norme tecniche di attuazione;
 8)  tav. 0  - inquadramento territoriale - scala 1:20.000; 
 9)  tav. 1  - tavola dei vincoli derivanti dagli studi propedeutici e fasce di rispetto - scala 1.10.000; 
10)  tav. 2a  - tavola dei vincoli derivanti dagli studi propedeutici e fasce di rispetto - scala 1:2.000; 
11)  tav. 2b  - tavola dei vincoli derivanti dagli studi propedeutici e fasce di rispetto - scala 1:2.000; 
12)  tav. 2c  - tavola dei vincoli derivanti dagli studi propedeutici e fasce di rispetto - scala 1:2.000; 
13)  tav. 3a  - tavola delle emergenze storico-ambientali e monumentali - scala 1:2.000; 
14)  tav. 3b  - tavola delle emergenze storico-ambientali e monumentali - scala 1:2.000; 
15)  tav. 3c  - tavola delle emergenze storico-ambientali e monumentali - scala 1:2.000; 
16)  tav. 4a  - stato dei beni patrimoniali e demaniali - scala 1:2.000; 
17)  tav. 4b  - stato dei beni patrimoniali e demaniali - scala 1:2.000; 
18)  tav. 4c  - stato dei beni patrimoniali e demaniali - scala 1:2.000; 
19)  tav. 5  - individuazione delle varianti urbanistiche al P.R.G. - scala 1:5.000; 
20)  tav. 6  - programma triennale delle opere pubbliche anno 2006-2008 - scala 1:5.000; 
21)  tav. 7a  - stato della pianificazione urbanistica vigente - scala 1:2.000; 
22)  tav. 7b  - stato della pianificazione urbanistica vigente - scala 1:2.000; 
23)  tav. 7c  - stato della pianificazione urbanistica vigente - scala 1:2.000; 
24)  tav. 8  - analisi delle attività commerciali - scala 1:5.000; 
25)  tav. 9a  - tavola della zonizzazione ed uso del suolo - scala 1.2.000, 
26)  tav. 9b  - tavola della zonizzazione ed uso del suolo - scala 1:2.000; 
27)  tav. 9c  - tavola della zonizzazione ed uso del suolo - scala 1:2.000; 
28)  tav. 10  - tavola della zonizzazione ed uso del suolo - scala 1:10.000. 

Studio geologico - approvato con delibera commissariale n. 5/2006
Studio geologico con allegati:
29)  allegato 1-tav. 1:  carta geologica - scala 1:2.000; 
30)  allegato 1-tav. 2:  carta geologica - scala 1:2.000; 
31)  allegato 1-tav. 3:  carta geologica - scala 1:2.000; 
32)  allegato 1-tav. 4:  carta geologica - scala 1:2.000; 
33)  allegato 1-tav. 5:  carta geologica - scala 1:2.000; 
34)  allegato 2-tav. 1:  carta geomorfologica - scala 1:2.000; 
35)  allegato 2-tav. 2:  carta geomorfologica - scala 1:2.000; 
36)  allegato 2-tav. 3:  carta geomorfologica - scala 1:2.000; 
37)  allegato 2-tav. 4:  carta geomorfologica - scala 1:2.000; 
38)  allegato 2-tav. 5:  carta geomorfologica - scala 1:2.000; 
39)  allegato 3-tav. 1:  carta idrogeologica - scala 1:2.000; 
40)  allegato 3-tav. 2:  carta idrogeologica - scala 1:2.000; 
41)  allegato 3-tav. 3:  carta idrogeologica - scala 1:2.000; 
42)  allegato 3-tav. 4:  carta idrogeologica - scala 1:2.000; 
43)  allegato 3-tav. 5:  carta idrogeologica - scala 1:2.000; 
44)  allegato 4-tav. 1:  carta litotecnica - scala 1:2.000; 
45)  allegato 4-tav. 2:  carta litotecnica - scala 1:2.000; 
46)  allegato 4-tav. 3:  carta litotecnica - scala 1:2.000; 
47)  allegato 4-tav. 4:  carta litotecnica - scala 1:2.000; 
48)  allegato 4-tav. 5:  carta litotecnica - scala 1:2.000; 
49)  allegato 5-tav. 1:  carta della pericolosità geologica - scala 1:2.000; 
50)  allegato 5-tav. 2:  carta della pericolosità geologica - scala 1:2.000; 
51)  allegato 5-tav. 3:  carta della pericolosità geologica - scala 1:2.000; 
52)  allegato 5-tav. 4:  carta della pericolosità geologica - scala 1:2.000; 
53)  allegato 5-tav. 5:  carta della pericolosità geologica - scala 1:2.000; 
54)  tav. 1  - carta della pericolosità sismica - scala 1:2.000; 
55)  tav. 2  - carta della pericolosità sismica - scala 1:2.000; 
56)  tav. 3  - carta della pericolosità sismica - scala 1:2.000; 
57)  tav. 4  - carta della pericolosità sismica - scala 1:2.000; 
58)  tav. 5  - carta della pericolosità sismica - scala 1:2.000; 

59)  nota geologica di aggiornamento;
60)  carta geologica - scala 1:10.000;
61)  carta geomorfologica - scala 1:10.000;
62)  carta idrogeologica - scala 1:10.000.
Studio agricolo forestale - Aggiornamento cartografico ai sensi della legge regionale n. 15/91 e s.m.i.
63)  relazione descrittiva;
64)  carta delle aree boscate - aggiornamento cartografico ai sensi della legge regionale n. 13/99 - scala 1:2.000;
65)  tav. I  - carta dell'uso del suolo - aggiornamento cartografico ai sensi della legge regionale n. 13/99 - scala 1:2.000; 
66)  tav. II  - carta dell'uso del suolo - aggiornamento cartografico ai sensi della legge regionale n. 13/99 - scala 1:2.000; 
67)  tav. III  - carta dell'uso del suolo - aggiornamento cartografico ai sensi della legge regionale n.. 13/99 - scala 1:2.000; 
68)  tav. IV  - carta dell'uso del suolo - aggiornamento cartografico ai sensi della legge regionale n. 13/99 - scala 1:2.000; 

69)  carta delle infrastrutture a servizio dell'agricoltura - scala 1:5.000;
70)  carta morfologica - scala 1:5.000;
71)  cartografia numerica dell'intero territorio comunale - da A a I - scala 1:2.000.

Art. 4

Il comune di Villabate dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo.

Art. 5

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 6

Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, il presente decreto, con eslusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 maggio 2007.
  LIBASSI 

(2007.19.1314)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
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