REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 1 GIUGNO 2007 - N. 25
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 2 maggio 2007.
Integrazione e modifiche dei decreti 3 gennaio 2007 e 7 febbraio 2007, relativi all'individuazione dei centri specializzati per la diagnosi e il piano terapeutico dei medicinali soggetti e non a note AIFA ed aggiornamento degli elenchi delle unità valutative per il monitoraggio dei piani di trattamento della malattia di Alzheimer (U.V.A.) e dei centri prescrittori dei medicinali soggetti alla nota AIFA 74.

IL DIRIGENTE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE SANITARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge regionale n. 6/81;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, riguardante il riordino della disciplina della materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo n. 539 del 30 dicembre 1992, art. 8, concernente i medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri ed equiparati o di medici specialisti;
Vista la legge n. 537/93, riguardante interventi correttivi di finanza pubblica e, in particolare, per la farmaceutica, l'art. 8, comma 10, come modificato dall'art. 166 della legge n. 311/2004;
Visto il provvedimento ministeriale 30 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 31 dicembre 1993, n. 306, e successive modifiche ed integrazioni, in ordine alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della citata legge n. 537/93 e successive modificazioni;
Viste le leggi regionali nn. 30/93, 33/94 e 34/95 e relativi decreti attuativi;
Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1996, n. 425, che stabilisce, tra l'altro, che la "prescrizione dei medicinali rimborsabili a carico del servizio sanitario nazionale sia conforme alle condizioni ed alle limitazioni previste dalla Commissione unica del farmaco";
Visto l'art. 15-decies del decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999, recante "Obbligo di appropriatezza";
Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 7 del 10 gennaio 2001, di revisione delle "note"e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'allegato 2 al citato decreto ministeriale 22 dicembre 2000, come integrato e modificato con successivo decreto ministeriale 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 agosto 2001, n. 179, ove sono specificati i medicinali per i quali è prevista la possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche quando la complessità clinica e gestionale della patologia trattata preveda un periodico ricorso alla struttura e la cui prescrizione a carico del servizio sanitario nazionale è consentita solo su diagnosi e piano terapeutico;
Vista la determinazione AIFA 29 ottobre 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, recante le "Note AIFA 2004" e il "Prontuario della distribuzione diretta per la presa in carico e la continuità assistenziale ospedale-territorio (PHT)" e successive modificazioni;
Vista la determinazione AIFA 23 dicembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 305 del 30 dicembre 2004, nella quale è affermato il principio che la distribuzione diretta dei medicinali inclusi nel PHT o altre forme di distribuzione di tali medicinali individuate dalle regioni non modificano né il regime di rimborsabilità né il regime di dispensazione dei medicinali di cui sopra, come indicato nei rispettivi decreti di autorizzazione all'immissione in commercio delle singole formulazioni;
Vista la determinazione AIFA 25 luglio 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 176 del 30 luglio 2005 e successive modificazioni, con la quale è stato aggiornato l'elenco dei medicinali rimborsabili dal servizio sanitario nazionale con indicazione del regime di fornitura, compresi i farmaci classificati come H - Osp 2 utilizzabili anche in ambito extraospedaliero secondo disposizioni delle regioni;
Visto il decreto n. 1 del 3 gennaio 2007, con il quale è stato aggiornato l'elenco, di cui all'allegato 1) allo stesso decreto, dei medicinali la cui prescrizione deve essere effettuata su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati e sono stati individuati detti centri;
Vista la determinazione AIFA 4 gennaio 2007, pubblicata nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 7 del 10 gennaio 2007, recante "Note AIFA 2006-2007" per l'uso appropriato dei farmaci e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 102 del 7 febbraio 2007, di integrazione e modifica al decreto n. 1/07;
Ritenuto di dovere aggiornare gli allegati 5 e 8 al citato decreto n. 102/07;
Ritenuto di dover modificare i centri prescrittori dei principi attivi "Deferoxamina" e "Voriconazolo";
Ritenuto di dover individuare i centri prescrittori dei principi attivi "Deferiprone", "Entecavir" e "Sildenafil";
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art.  1

Per le motivazioni di cui in premessa, l'allegato 5 al decreto n. 102 del 7 febbraio 2007, recante l'anagrafe dei centri autorizzati alla prescrizione della specialità medicinale "Ventavis" (Iloprost) è integrato con i sottoelencati centri:







Art.  2

Per le motivazioni di cui in premessa, l'allegato 8 al decreto n. 102 del 7 febbraio 2007, recante l'anagrafe dei centri autorizzati alla prescrizione del medicinale "Tracleer" (Bosentan monoidrato), è integrato con i sottoelencati centri:







Art.  3

Per i farmaci di cui agli allegati n. 4, n. 6, n. 7 e n. 9 al decreto n. 1/07 e agli allegati n. 5 e n.8 al decreto n. 102/07, la dispensazione del farmaco per le prescrizioni provenienti da centri fuori regione e/o da strutture private preaccreditate avverrà secondo le modalità previste dalla circolare assessoriale n. 1140 del 14 giugno 2004.

Art.  4

All'allegato 1 al decreto n. 1/07, in relazione al principio attivo "Deferoxamina" la voce "Centri" viene modificata come segue: "Centri facenti parte della Rete regionale di talassemia di cui al decreto n. 2014 del 4 novembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni (decreto n. 88/04, decreto n. 2727/04 e n. 3264/04). Limitatamente al trattamento dei pazienti con insufficienza renale terminale (in dialisi di mantenimento): le UU.OO. di nefrologia ospedaliere o universitarie con o senza posti letto.

Art.  5

All'allegato 1 al decreto n. 1/07, in relazione al principio attivo "Voriconazolo" la voce "Centri" viene modificata come segue: "U.O. ospedaliere e universitarie di malattie infettive e oncoematologia con o senza posti letto. Strutture di ricovero e cura private preaccreditate per le stesse branche".

Art.  6

All'allegato 1 al decreto n. 1/07 è integrato come segue:






Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e inviato all'Agenzia italiana del farmaco.
Palermo, 2 maggio 2007.
  CIRIMINNA 

(2007.19.1338)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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