REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 25 MAGGIO 2007 - N. 24
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Statuto del Comune di Vizzini


Lo statuto del Comune di Vizzini è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 16 dell'1 aprile 1995.
Si pubblica, di seguito, il nuovo testo approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 1 del 4 gennaio 2007 ed entrato in vigore il 27 febbraio 2007.
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.  1
Autonomia del Comune

1.  Il Comune di Vizzini è l'ente locale autonomo che rappresenta la comunità di coloro che vivono nel suo territorio.
2.  Nell'ambito della propria autonomia, il Comune si assume tutti i compiti relativi alla cura degli interessi della comunità rappresentata, salvo quelli per i quali le leggi statali o regionali prevedono specifiche competenze.
3.  Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi della provincia, della Regione, dello Stato e dell'Unione europea e provvede, per quanto di sua competenza, all'esecuzione ed all'attuazione di essi. Esso, inoltre, promuove l'adozione di provvedimenti di competenza statale o regionale, che interessano la comunità locale ed esercita le funzioni attribuite o delegate dalla provincia, dalla Regione, dallo Stato o dall'Unione europea.
4.  L'autogoverno della comunità è realizzato attraverso l'effettiva partecipazione dei cittadini, delle forze sociali economiche e sindacali ai processi decisionali, all'attività politica ed amministrativa. A tal fine il Comune garantisce l'informazione sull'attività comunale ed istituisce forme di consultazione referendaria.
5.  Il Comune promuove i rapporti con le altre autonomie locali ed attiva la collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati, allo scopo di coordinare l'esercizio delle funzioni e dei servizi di interesse ultracomunale.
6.  Il Comune partecipa, per quanto di sua competenza, alle iniziative in campo internazionale che abbiano come scopo la conoscenza reciproca tra i popoli, l'affermazione dei diritti dell'uomo, la pace e la cooperazione e collabora con associazioni ed enti che perseguono gli stessi scopi.
7.  In particolare, il Comune, coerentemente con la natura mediterranea della città di Vizzini, attua forme di collegamento con le collettività locali di altri Stati, nei modi definiti dalla Carta europea delle autonomie locali e, quale Comune d'Europa, anche con i paesi extraeuropei.
Art.  2
Obiettivi

1.  Il Comune di Vizzini si propone la tutela e la promozione della persona umana contro ogni forma di sopraffazione e di violenza ed assume quale obiettivo prioritario, nell'ambito delle proprie competenze, la lotta al fenomeno mafioso o altre forme di criminalità, anche attraverso ogni iniziativa tesa a diffondere la consapevolezza della loro natura eversiva della convivenza civile e dell'ordine democratico.
2.  A tal fine, ispira il suo ordinamento ai principi del rispetto della dignità e della libertà dell'uomo e della solidarietà sociale, in armonia con i valori più elevati presenti nel patrimonio di storia e di tradizioni della comunità medesima, rifiutando qualsiasi discriminazione per ragioni di sesso, razza, religione o condizioni economiche e sociali.
3.  Il Comune ispira la propria azione alla tutela dei valori universali ed alla salvaguardia dell'autentica cultura locale, che esprime l'identità originaria ed i caratteri distintivi propri della comunità vizzinese, a tal fine sostiene le formazioni sociali che mirano alla formazione civile e morale dei cittadini, stimolandone la coscienza critica e la partecipazione alla vita pubblica e promuove lo sviluppo delle istituzioni culturali, la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale, storico, artistico e letterario della città.
4.  Il Comune, considerando Giovanni Verga, che con la sua opera ha reso Vizzini conosciuta nel mondo, il suo figlio più illustre, intende tutelare, valorizzare e promuovere il patrimonio storico-artistico-ambientale legato alla produzione letteraria verghiana, riconoscendo che la valorizzazione di tale patrimonio costituisce obiettivo primario e fulcro vitale delle opportunità di sviluppo della comunità vizzinese.
5.  Il Comune di Vizzini attua e favorisce rapporti con le comunità vizzinesi presenti nel mondo.
Art.  3
Sede comunale

1.  La sede comunale è sita in piazza Umberto.
2.  Può essere modificata con deliberazione del consiglio comunale.
3.  Presso detta sede si riuniscono ordinariamente gli organi e le commissioni dell'ente. Per esigenze particolari il sindaco, il presidente del consiglio o chi ha titolarità alla convocazione può disporre che le riunioni degli organi o delle commissioni avvengano in altro luogo.
Art.  4
Stemma e gonfalone

1.  Il Comune ha un proprio stemma (allegato A) costituito da "uno scudo crociato, con all'interno quattro aquile di cui la prima e la terza hanno la testa rivoltata, con sopra una corona ducale di colore oro e sotto due fronde, una di alloro e una di quercia, legate da un nastro tricolore", e un proprio gonfalone (allegato B) (approvati con delibera del consiglio comunale n. 63 del 29 novembre 2004, e riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
2.  Il Comune ha un proprio simbolo costituito da una civetta (allegato C).
3.  Nell'uso del gonfalone si osservano le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1986.
Art.  5
Il territorio

1.  Il territorio del Comune è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 febbraio 1954, n. 228, approvato dall'Istat.
2.  Ogni modificazione territoriale è apportata, ai sensi dell'art. 33 Cost., con legge regionale, previo referendum popolare.
Art.  6
Funzioni del Comune in materia di sicurezza sociale

1.  Il Comune di Vizzini rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità e ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico.
2.  Il Comune, in particolare:
-  opera per realizzare le condizioni atte a rendere effettivi il diritto al lavoro, allo studio, alla cultura, alla parità giuridica e sociale della donna;
-  organizza tempi, modalità e strutture della vita urbana per rispondere alle esigenze di tutti i cittadini;
-  promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti artigianali, industriali, turistici, commerciali, agricoli;
-  concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute ed opera per l'attuazione di un efficiente sodalizio di assistenza socio-sanitaria, in favore soprattutto delle fasce deboli della società;
-  predispone, nell'ambito delle sue competenze, idoneo ed adeguato servizio di protezione civile per il caso di calamità;
-  provvede alla conservazione e difesa dell'ambiente, con speciale riguardo alle cause di inquinamento;
-  tutela il diritto all'abitazione;
-  vigila sul patrimonio storico, artistico, archeologico e culturale, garantendone il godimento da parte della collettività;
-  incoraggia e favorisce la pratica sportiva ed il turismo sociale, culturale e giovanile;
-  coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo;
-  tutela e promuove lo sviluppo delle attività produttive e, soprattutto, dell'artigianato, delle attività turistiche e agricole.
Art.  7
Tutela del patrimonio naturale, storico, artistico e culturale

1.  Il Comune promuove la piena valorizzazione del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico quali beni essenziali del paese e concorre a tutelarli.
2.  In particolare:
-  adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente naturale, anche attraverso la costituzione o l'ampliamento di parchi e riserve;
-  attua piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause d'inquinamento atmosferico, acustico, delle acque ed elettromagnetico.
Art.  8
Principi programmatici

1.  Nello svolgimento dei compiti di cui all'art. 6, il Comune considera prioritarie le esigenze dei settori più deboli della popolazione.
2.  In particolare, s'impegna per la tutela degli emarginati, dei giovani, dei disoccupati e degli immigrati, sviluppando sull'intero territorio comunale i servizi sociali, anche attraverso le organizzazioni di volontariato e promuove iniziative economiche private e pubbliche, pure sotto forma di associazionismo cooperativo.
3.  Il Comune attua un'efficiente gestione dei servizi pubblici, determinando forme di tariffazione differenziata per particolari categorie di soggetti.
Art.  9
Principi ispiratori dell'organizzazione comunale

1.  Il Comune di Vizzini riconosce e tutela i diritti fondamentali della persona umana.
2.  L'organizzazione comunale opera per la realizzazione di tali diritti ed impronta costantemente la propria azione al perseguimento dell'interesse generale, nel rispetto delle regole della correttezza, della trasparenza, dell'efficienza, dell'imparzialità amministrativa e gestionale e della separazione tra indirizzo politico e atti di gestione.
3.  In attuazione di tali principi, l'amministrazione deve essere organizzata e deve operare in conformità ai seguenti criteri direttivi:
a)  assunzione della programmazione come metodo ordinario di azione;
b)  realizzazione delle esigenze del contraddittorio, della collaborazione, della democraticità e della partecipazione nell'ambito dei processi decisionali, di attuazione e di esecuzione;
c)  collegialità nell'elaborazione delle decisioni che implicano scelte discrezionali;
d)  obbligo di astensione dal prendere parte a decisioni che riguardano interessi propri, dei propri congiunti o di affini entro il quarto grado;
e)  introduzione di idonei strumenti per il controllo delle funzioni e dei servizi e per l'applicazione delle misure conseguenti nei confronti dei responsabili;
f)  divieto di accesso alle cariche od agli uffici pubblici mediante nomina, elezione, designazione, inclusione in liste o elenchi o altri atti equivalenti presso l'amministrazione comunale o - a qualsiasi titolo - presso enti, aziende, istituzioni, organismi dipendenti, sovvenzioni o sottoposti a vigilanza del Comune di coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:
-  hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 166 del codice penale;
-  sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
-  sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327 e dell'art. 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
-  sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva od a libertà vigilata;
-  nei casi già previsti dalla legge;
g)  obbligo di individuazione dei prescelti di cui al numero precedente, nell'ambito di coloro che possiedono comprovate qualità di professionalità e di esperienza, in relazione alla carica o all'ufficio da ricoprire;
h)  determinazione delle garanzie di trasparenza e di correttezza in materia di appalto, concorsi e di conferimento di incarichi professionali e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e aiuti finanziari di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati;
i)  organizzazione dei servizi relativi ai settori dell'assistenza, della cultura, dello sport e delle attività ricreative secondo la formula del decentramento e dell'affidamento preferenziale ad associazioni e società cooperative;
j)  gestione dei servizi pubblici locali, nelle forme previste dalla legge e dal presente statuto, secondo preventivi criteri di convenienza socio-economica.
4.  In virtù del principio per il quale i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita agli organi burocratici:
a)  il consiglio definisce ed esprime l'indirizzo amministrativo generale; adotta gli atti fondamentali di determinazione del quadro istituzionale comunale, di costituzione dell'ordinamento organizzativo ed esercita il controllo anche sulla gestione di tutti i servizi comunali e sulla loro efficienza, produttività, economicità e sui risultati economici e sociali conseguiti;
b)  gli organi burocratici svolgono attività di gestione, adottando i relativi atti nonché i provvedimenti vincolati o che sono espressione di discrezionalità tecnica, nei modi previsti dall'art. 65.
Art.  10
Partecipazione

1.  Il Comune riconosce che la partecipazione dei cittadini all'attività del Comune è condizione essenziale per lo sviluppo della vita democratica e per la salvaguardia dei diritti di uguaglianza e di libertà di tutti i cittadini.
2.  Valorizza le libere forme associative e i gruppi sociali intermedi in cui la comunità locale si articola. Promuove organismi di partecipazione democratica all'attività del Comune.
3.  Il comune di Vizzini garantisce il rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne. A tal fine:
a)  riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive e di concorso;
b)  adotta atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro;
c)  adotta le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità.
Art.  11
Rapporti con la provincia e gli altri enti territoriali

1.  Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi dei programmi regionali di sviluppo nelle forme e nei modi previsti dalla legge regionale.
2.  Nel rispetto dei principi fondamentali che emergono dal riconoscimento di una posizione equiordinata e di pari dignità istituzionale e potestativa dei vari ambiti di governo, il Comune favorisce l'esigenza della cooperazione e del coordinamento della propria attività con quella della provincia e, nei limiti consentiti, con quella degli altri enti territoriali, facendo, a tal fine, largo uso di tutti gli strumenti ed istituti che assicurino, nel caso di interventi di rilevante interesse provinciale, la consensuale partecipazione e collaborazione delle amministrazioni interessate.
Titolo  II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE ORGANI DEL COMUNE
Art.  12
Organi

Sono organi del Comune: il sindaco, il consiglio, la giunta.
Capo I
Il consiglio comunale
Art.  13
Elezione ed autonomia funzionale ed organizzativa

1.  Il consiglio comunale è eletto secondo le norme stabilite dalle leggi dello Stato e della Regione.
2.  Il consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Con apposito regolamento verranno fissate le modalità per fornire allo stesso servizi, attrezzature e risorse finanziarie e la disciplina per la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti, nonché delle risorse economiche da attribuire alla presidenza del consiglio per le spese istituzionali connesse alla funzione.
3.  I consiglieri assumono le funzioni all'atto della proclamazione e la loro posizione giuridica è stabilita dalla legge.
4.  Le norme relative alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge.
Art.  14
Funzionamento del consiglio

Le norme relative al funzionamento del consiglio comunale sono contenute nel regolamento di funzionamento del consiglio comunale, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte, il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che nelle sedute di seconda convocazione debba esservi la presenza di almeno due quinti dei consiglieri assegnati per legge al comune di Vizzini.
Art.  15
Sedute consiliari

1.  Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento di funzionamento del consiglio comunale e quando si tratti di questioni concernenti persone. Sono presiedute dal presidente del consiglio comunale, salvo casi di incompatibilità previsti dalla legge.
2.  In caso di assenza o impedimento del presidente, la presidenza del consiglio viene assunta dal vice presidente.
3.  In assenza o impedimento del vice presidente, la presidenza viene assunta dal consigliere più anziano, per statuto, presente.
4.  Il consiglio delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti, fra i quali si computano anche coloro che pur dichiarando di astenersi volontariamente rimangono in aula salvo i casi per i quali sia prevista una maggioranza qualificata.
5.  In caso di parità di voti la proposta rimane non adottata.
6.  Il voto è di regola palese, salvo che non venga deliberato il voto segreto dalla maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. E' sempre segreto il voto sulle deliberazioni concernenti persone o elezioni a cariche.
7.  Il processo verbale della seduta è redatto dal segretario comunale, il quale può farsi coadiuvare da un dipendente comunale.
Art.  16
Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni

1.  Le deliberazioni del consiglio comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio ai sensi di legge.
2.  Le deliberazioni diventano esecutive trascorsi i termini di legge o possono essere dichiarate dal consiglio immediatamente eseguibili.
Art.  17
Gruppi consiliari, commissioni consiliari permanenti, commissioni di inchiesta e commissioni speciali, conferenza dei capigruppo

1.  I consiglieri comunali si possono costituire in gruppi.
2.  Il consiglio comunale può istituire, nel proprio seno con criterio proporzionale, secondo il numero dei consiglieri di ogni gruppo consiliare, commissioni consiliari permanenti.
3.  Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale determinerà le modalità di costituzione, funzionamento ed attribuzioni dei gruppi consiliari e delle commissioni consiliari permanenti.
4.  Il consiglio comunale può disporre inchieste su questioni di interesse pubblico rientranti nell'attività del Comune, istituendo apposite commissioni d'inchiesta.
5.  Il consiglio comunale può istituire commissioni speciali al fine di esperire indagini conoscitive ed in generale per esaminare e riferire al consiglio su argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune.
6.  La composizione, la competenza e le modalità di funzionamento delle commissioni d'inchiesta e speciali sono stabilite con la deliberazione consiliare di istituzione delle stesse.
7.  La presidenza delle commissioni d'inchiesta e speciali deve essere attribuita ad un componente della minoranza.
8.  La conferenza dei capigruppo, organo consultivo del presidente del consiglio comunale, è formata dai capigruppo di ciascun gruppo consiliare, dal vice presidente del consiglio comunale, che funge da segretario, e dal presidente del consiglio comunale. La conferenza è convocata dal presidente del consiglio comunale ogni volta che lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno due capigruppo e, in ogni caso, prima della formulazione dell'ordine del giorno delle sedute ordinarie del consiglio comunale e per programmare i lavori dell'assemblea.
Art.  18
Attribuzioni del consiglio comunale

1.  Le competenze del consiglio sono determinate dalla legge.
2.  Il consiglio determina l'indirizzo politico ed amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione.
3.  Il consiglio adotta, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge.
4.  I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione all'albo pretorio comunale.
5.  I regolamenti entrano in vigore il primo giorno utile dopo l'avvenuta pubblicazione.
6.  Il consiglio verifica e vigila sull'azione svolta dai soggetti destinatari di indirizzi (giunta), al fine di coordinare l'attività e di soddisfare l'esigenza di mantenere unitarietà di azione per il raggiungimento degli obiettivi.
7.  Esercita azione di vigilanza e di controllo sulle istituzioni, consorzi, aziende e società appartenenti al Comune.
8.  In particolare, il consiglio ha competenza limitatamente agli atti fondamentali indicati nell'art. 32 della legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art.  19
Poteri del consigliere comunale e consigliere anziano

1.  La posizione giuridica dei consiglieri è regolata dalla legge.
2.  I consiglieri non hanno vincolo di mandato e rappresentano l'intero Comune per le competenze a loro attribuite.
3.  Sono più anziani fra i consiglieri gli eletti che hanno conseguito il maggior numero di preferenze individuali ed, a parità di voti, il maggiore di età.
Art.  20
Decadenza dalla carica di presidente e vice presidente del consiglio comunale - Mozione di sfiducia

1.  Può essere presentata mozione di sfiducia al presidente del consiglio comunale e/o al vice presidente del consiglio comunale per i seguenti motivi: gravi inadempienze nello svolgimento del suo mandato istituzionale, gravi violazioni di legge, accertata inefficienza.
2.  La mozione, per essere valida, deve essere presentata per iscritto da almeno 1/3 dei consiglieri comunali assegnati al Comune ed approvata da almeno i 2/3 dei consiglieri comunali assegnati al Comune.
3.  Il presidente, entro 15 giorni dalla presentazione della mozione di sfiducia, convoca il consiglio comunale che delibera con votazione per appello nominale.
4.  Il presidente, entro 15 giorni dalla votazione della mozione di sfiducia, convoca il consiglio comunale per la nuova elezione.
Art.  21
Decadenza dalla carica di consigliere

I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute consiliari per tre volte consecutive sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo il presidente del consiglio, a seguito dell'accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché fornire al presidente del consiglio eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a 20 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
Capo II
La giunta comunale
Art.  22
La giunta comunale

1.  In conformità con gli indirizzi politici ed amministrativi determinati dal consiglio, esercita funzioni di promozione, di iniziativa e di attuazione.
2.  L'attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
3.  Alla prima riunione della giunta comunale dopo la sua elezione, il sindaco ripartisce gli incarichi fra gli assessori, raggruppandoli possibilmente per settori omogenei e nomina il vice sindaco.
4.  Il sindaco ha facoltà di modificare le attribuzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, ne ravvisi l'opportunità.
5.  Oltre allo svolgimento dei compiti relativi ai settori assegnati, ciascun assessore può essere incaricato dal sindaco di seguire determinate questioni attinenti ad attività riguardanti altri settori, riferendo continuativamente su di esse e facendo proposte di intervento.
Art.  23
Composizione della giunta

La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di 6 assessori.
Art.  24
Funzionamento della giunta

1.  Le sedute della giunta sono convocate e presiedute dal sindaco.
2.  Il sindaco, nella sua qualità di presidente di seduta, dirige i lavori della giunta e ne coordina l'attività, assicurandone il buon andamento.
3.  In caso di assenza o impedimento del sindaco, la presidenza della giunta è assunta dal vice sindaco. In assenza o impedimento del vice sindaco è assunta dall'assessore più anziano di età.
4.  La giunta delibera validamente con l'intervento della maggioranza assoluta dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei voti.
5.  Nelle votazioni segrete, in caso di parità di voti, la proposta rimane non adottata e può essere reinscritta all'ordine del giorno di un'altra seduta della giunta con conseguente nuova discussione e nuova votazione.
6.  Nelle votazioni, in caso di parità dei voti, l'atto si ritiene non approvato.
7.  Le sedute della giunta non sono pubbliche.
Art.  25
Competenze della giunta

La giunta:
a)  dà attuazione agli indirizzi contenuti negli atti fondamentali approvati dal consiglio;
b)  sottopone la propria complessiva attività al controllo politico-amministrativo del consiglio con la presentazione della relazione annuale nella seduta avente all'ordine del giorno il bilancio consuntivo;
c)  esercita, altresì, tutte le competenze esplicitamente assegnate dalle leggi statali o regionali e dallo statuto ed, in particolare, nelle seguenti materie:
-  acquisti, alienazioni e permute immobiliari preceduti da atti di programmazione;
-  piani attuativi urbanistici che non importano varianti;
-  approvazione dei progetti delle opere pubbliche;
-  piano esecutivo di gestione e sue variazioni;
-  regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
-  erogazione di contributi il cui importo non sia già altrimenti predeterminato.
Art.  26
Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni

1.  Le deliberazioni della giunta comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio ai sensi di legge.
2.  Le deliberazioni diventano esecutive trascorsi i termini di legge o possono essere dichiarate dalla giunta immediatamente eseguibili.
Capo III
Il sindaco
Art.  27
Attribuzioni

1.  Il sindaco rappresenta il Comune.
2.  Le attribuzioni del sindaco sono determinate dalla legge e dallo statuto.
3.  Il sindaco:
a)  cura l'attuazione del documento programmatico e mantiene l'unità di indirizzi politico e amministrativo della giunta, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori. Ha facoltà di sospendere specifici atti di singoli assessori, al fine di verificarne la rispondenza agli indirizzi politici, sottoponendoli all'esame della giunta. Il sindaco può sospendere gli atti del direttore generale, di natura di indirizzo politico-amministrativo;
b)  sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, comunque gestiti, impartendo, a tal fine, direttive al segretario generale e al direttore generale;
c)  promuove gli accordi di programma sulla base delle proposte del responsabile del procedimento;
d)  cura la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune ovvero da esso dipendenti o controllati; effettua le scelte fra soggetti muniti da comprovati requisiti morali e professionali;
e)  favorisce la promozione di contatti e di incontri che garantiscono la collaborazione e la cooperazione con gli altri comuni, le province, la Regione, le istituzioni statali, gli enti, le associazioni e le società in cui il Comune ha partecipazione;
f)  dispone verifiche ed indagini amministrative sull'attività del Comune;
g)  indice i referendum consultivi o di altra natura ammessi dalla legge e dal presente statuto;
h)  esercita le funzioni a lui attribuite quale ufficiale di Governo. La rappresentanza giudiziale del Comune appartiene al sindaco. L'effettivo esercizio delle azioni di qualsiasi natura nell'interesse dell'ente seguono il seguente iter fondamentale: il responsabile del servizio, competente per materia, propone la resistenza in giudizio, la transazione o la rinuncia alla causa o l'inizio di procedimento contro terzi con una valutazione di carattere tecnico-amministrativo. Il sindaco o la giunta municipale deliberano di agire o di resistere in giudizio e il sindaco procede alla nomina del difensore di fiducia. Nel caso di nomina di difensore esterno, questa dovrà essere adeguatamente motivata;
i)  emette le ordinanze d'urgenza in materia di igiene, sanità e ordine pubblico riservate dalla legge alla sua competenza, emette, altresì, qualsiasi ordinanza a difesa dell'incolumità dei cittadini;
l)  coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli enti.
4.  Il sindaco sceglie tra gli assessori il vice sindaco che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento. Qualora si assenti o sia impedito anche il vice sindaco, fa le veci del sindaco, in successione, il componente della giunta più anziano di età senza riferimento alla contemporaneità delle nomine.
5.  Il sindaco può delegare ai singoli assessori, ai consiglieri ed ai responsabili di settori l'adozione degli atti espressamente attribuiti alla sua competenza, fermo restando il suo potere di avocazione in ogni caso in cui ritenga di dover provvedere, motivando, all'adozione diretta dell'atto.
6.  Il sindaco può, altresì, delegare agli assessori ed ai funzionari l'esercizio delle funzioni di ufficiale di Governo.
7.  Il sindaco provvede alle nomine fiduciarie le quali decadono alla cessazione del mandato.
8.  Il sindaco è organo a competenza residuale generale.
9.  I provvedimenti del sindaco sono pubblicati con le stesse modalità previste per le deliberazioni.
10.  Il sindaco risponde del proprio operato di fronte al consiglio. Almeno una volta l'anno il sindaco presenta una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti.
Il consiglio comunale, entro 10 giorni dalla presentazione della relazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.
11.  Il sindaco dispone con provvedimento i prelievi dal fondo di riserva.
Titolo III
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
Art.  28
Organizzazione

1.  L'articolazione organizzativa dell'ente e la dotazione del personale sono determinate dal regolamento degli uffici e dei servizi sulla base dei principi generali votati dal consiglio.
2.  L'organizzazione strutturale e funzionale degli uffici è flessibile, aperta, integralmente e costantemente adeguata all'attività programmatica dell'ente.
3. Il sindaco conferisce gli incarichi di direzione di settore sulla base delle previsioni del regolamento degli uffici e dei servizi.
Art.  29
Il segretario comunale

Il segretario comunale svolge i compiti che gli sono assegnati dalla legge e assiste gli organi di governo del Comune nell'azione amministrativa. In particolare, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco da cui dipende funzionalmente, sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di settore e ne coordina l'attività.
Art.  30
Il direttore generale

Il sindaco può attribuire le funzioni di direttore generale al segretario comunale.
Art.  31
Il vice segretario comunale

E' istituita la figura professionale del vice segretario che può assumere le funzioni del segretario comunale nei casi di assenza o impedimento motivati. E' trasformato il posto di istruttore direttivo amministrativo affari generali in quello di istruttore direttivo affari generali vice segretario. Al predetto posto, in sede di prima applicazione, potrà accedere mediante concorso interno riservato per soli titoli, il personale dipendente inquadrato con la qualifica di istruttore direttivo ed in possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso di segretario comunale.
Art.  32
I responsabili dei settori

1.  Spetta ai responsabili dei settori la gestione amministrativa dell'ente. Essa è esercitata in conformità agli indirizzi definiti dagli organi politici.
2.  I responsabili dei settori rispondono del buon andamento e dell'efficiente gestione degli uffici e servizi posti sotto la propria direzione.
3.  Sono responsabili dell'attuazione dei programmi, dell'osservanza da parte del personale assegnato dei doveri d'ufficio e, in modo specifico, dell'orario di lavoro e del corretto adempimento delle prestazioni.
4.  I responsabili dei settori presentano, ogni 3 mesi, all'assessore al ramo e al sindaco una relazione sull'attività svolta.
5.  E' istituita la conferenza dei responsabili dei settori per la più efficiente e corretta gestione dell'ente. La conferenza va intesa come organismo di gestione a carattere permanente, la cui disciplina è rimessa al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
Art.  33.
Atti di competenza dei responsabili dei settori

1.  Il responsabile del settore è competente per l'adozione degli atti, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, conseguenti all'esercizio dei compiti di direzione degli uffici e servizi a cui ciascuno è preposto.
2.  Rientrano nella competenza del responsabile del settore, fatta salva la ulteriore previsione con regolamenti comunali, che esplicitamente si richiamano al presente articolo e salve le previsioni di legge:
a)  la mera esecuzione di provvedimenti deliberativi e di precedenti atti dell'amministrazione;
b)  gli atti costituenti certificazioni ed attestazioni di conformità alla legge ed ai regolamenti, nonché le autenticazioni e le legalizzazioni;
c)  le notifiche, i verbali, le diffide, l'emissione dei ruoli, gli atti dovuti per l'accertamento e la riscossione delle entrate e la commissione delle relative sanzioni;
d)  la stipula dei contratti che attengono al proprio settore di competenza;
e)  le manifestazioni di conoscenza e documentazione, i rapporti, i pareri di natura meramente tecnica, le valutazioni e le stime;
f)  le ordinanze e la liquidazione delle spese entro i limiti degli impegni formalmente assunti con atti deliberativi o provvedimenti o derivanti da contratti o convenzioni e la liquidazione di fatture e stati di avanzamento per forniture, somministrazioni ed appalti nei limiti degli impegni di spesa già assunti, nonché altri atti esecutivi di precedenti deliberazioni o provvedimenti relativi ad ordini, richieste di lavori, forniture per prestazioni;
g)  gli atti per l'affidamento di servizi, lavori e forniture con procedura di evidenza pubblica e di trattativa privata quando essa sia stata autorizzata in forma regolamentare ai sensi dell'art. 78 della legge regionale n. 10/93 come interpretato dall'art. 61 della legge regionale n. 26/93 e successive modifiche ed integrazioni;
h)  i solleciti per l'adempimento di obblighi scaturenti dalle leggi, dallo Statuto o dai regolamenti;
i)  le verifiche di cassa, le statistiche sui flussi di cassa, le rateizzazioni, le firme delle riversali di incasso e dei mandati di pagamento per conto dell'amministrazione;
j)  i rimborsi di somme erroneamente versate al Comune;
k)  l'apertura di conti correnti;
l)  gli aggiornamenti previsti dalla legge o dal contratto riguardanti canoni di locazione attivi e passivi;
m)  la liquidazione di spese condominiali;
n)  la liquidazione delle rette per il ricovero di anziani, invalidi e disabili;
o)  il rilascio delle autorizzazioni amministrative, edilizie, commerciali e di polizia amministrativa.
3.  Nella determinazione delle competenze non perfettamente classificabili il criterio dell'assegnazione va identificato sulla base dell'ambito di discrezionalità politica o tecnico-amministrativa della pratica alla luce dei principi che regolano la separazione tra la funzione di indirizzo politico e quella gestionale.
Art.  34
Conferimento incarichi di responsabile di settore

Gli incarichi di responsabile di settore sono conferiti con le modalità previste dal regolamento degli uffici e dei servizi sulla base di criteri di professionalità, attitudine, esperienza, tenendo conto dell'esigenza di garantire il raggiungimento degli obiettivi del programma politico-amministrativo proposto agli elettori.
Art.  35
Assunzione di personale dirigenziale a tempo determinato

1.  L'assunzione di personale dirigenziale ai sensi dell'art. 51, comma 5, della legge n. 142/90 e successive modifiche e integrazioni può avvenire per contratto a tempo determinato di durata non superiore a due anni e in ogni caso con scadenza coincidente con la fine del mandato del sindaco. Si applicano in quanto non contrastanti i principi introdotti col testo unico 18 agosto 2000, n. 267.
2.  Alle assunzioni si procede con le modalità del regolamento degli uffici e dei servizi fermo restando che il rapporto, la qualificazione professionale, le condizioni del rapporto d'impiego, la valutazione dell'attività, i requisiti soggettivi e oggettivi, osservino i principi delle leggi vigenti al momento della instaurazione dei rispettivi procedimenti.
3.  Il recesso è regolato dalla legge e dai contratti collettivi oltre che dal regolamento degli uffici e dei servizi.
4.  I requisiti soggettivi per l'instaurazione del rapporto sono quelli previsti per la partecipazione al concorso pubblico per la copertura del posto in oggetto.
Art.  36
Incarichi a contratto al di fuori della dotazione organica

1.  Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati al di fuori della dotazione organica contratti a tempo determinato per i dirigenti e le altre specializzazioni fermo restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
2.  Vanno rigidamente osservati i principi legislativi vigenti al momento del conferimento dell'incarico.
Art.  37
Altri incarichi

Si intendono recepite tutte le forme di incarico che la legge nazionale o regionale dovesse introdurre nell'ordinamento. Il regolamento degli uffici e dei servizi ne detta le disposizioni attuative sulla base della normativa di riferimento.
Art.  38
Formazione e professionalità

1.  Il Comune di Vizzini definisce piani pluriennali ed annuali per favorire la formazione, l'aggiornamento, la crescita professionale di tutto il personale, con particolare riferimento al rispetto delle pari opportunità e delle azioni positive di cui alla legge n. 125/90, anche organizzando direttamente incontri, possibilmente in loco, corsi di preparazione, riqualificazione e di perfezionamento, conferenze.
2.  Con adeguata motivazione può essere disposto che i concorsi avvengano con la forma del corso concorso, quando lo richieda la specializzazione e la professionalità del posto da coprire.
Art.  39
Convenzioni a tempo determinato

1.  Il regolamento degli uffici e dei servizi disciplina la possibilità di utilizzare collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità in qualsiasi modo acquisita utilizzando il sistema degli obiettivi determinati ed a termine. Il rispettivo emolumento è definito sulla base della qualità e quantità della prestazione.
2.  Il regolamento disciplina altresì la possibilità di costituzione di gruppi di lavoro mirati a scopi predefiniti utilizzando professionalità interne qualificate nel settore o nei settori di intervento con sollevamento dalle funzioni ordinarie attribuibili a terzi interni/ esterni.
Titolo IV
ORDINAMENTO DEI SERVIZI
Sezione I
I SERVIZI
Art.  40
Principi generali

1.  Il Comune è ente erogatore di servizi.
2.  Al fine di promuovere lo sviluppo economico e la crescita civile della comunità e nel perseguimento di scopi sociali, il Comune assicura la gestione dei servizi pubblici, nelle forme previste dalla legge.
3.  La scelta della modalità di gestione dei servizi pubblici viene effettuata privilegiando le forme in grado di assicurare efficacia ed efficienza, la più elevata qualità del servizio reso, la maggiore rispondenza ai bisogni della collettività e il più fattivo rapporto tra soggetti erogatori e fruitori dei servizi medesimi nel rispetto dei principi della massima economicità e nella ricerca del pareggio del bilancio.
4.  La delibera consiliare di assunzione del servizio pubblico locale deve adeguatamente specificare in motivazione:
a)  l'oggetto del servizio ed il suo collegamento con lo sviluppo economico e civile della comunità locale;
b)  la sua rilevanza sociale e gli obiettivi economici e funzionali perseguiti;
c)  gli elementi dimensionali del servizio ed i conseguenti riflessi organizzativi, anche in relazione ad altri servizi connessi gestiti dalla medesima amministrazione e in collaborazione con altri enti locali;
d)  i rapporti con i restanti apparati comunali.
Art.  41
Istituzioni

Il consiglio comunale può costituire, per la realizzazione dei servizi educativi, culturali, ricreativi, sportivi, del tempo libero, socio-assistenziali, ecc., apposite istituzioni.
Art.  42
Conferenza dei servizi pubblici

Al fine di favorire il coordinamento tra l'iniziativa comunale e le altre competenze pubbliche esercitate sul territorio, il sindaco, ogni semestre, può indire la conferenza dei servizi pubblici a cui partecipano il presidente del consiglio comunale e i capi-gruppo consiliari, gli amministratori interessati, i responsabili dei settori competenti, i rappresentanti delle società che gestiscono servizi per conto del Comune, i rappresentanti degli enti consorziati.
Sezione II
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA
Art.  43
Convenzioni, consorzi, società e unioni di Comuni

1.  Il Comune può stipulare convenzioni con altri enti locali, loro aziende ed istituzioni per la gestione di determinati servizi, ai sensi dell'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive integrazioni, ivi compreso il testo unico 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni se ed in quanto applicabile.
2.  Il Comune partecipa e promuove la costituzione di consorzi, unioni di Comuni e/o società di capitale con altri Comuni e con la provincia, e/o con soci privati, per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali.
3.  Nel caso di costituzione di società, unioni di Comuni, consorzi o di convenzioni la competenza è del consiglio comunale.
4.  Nell'ambito del rapporto tra enti locali sono ammessi scambi professionali (tra enti locali) con carico economico all'ente di utilizzazione e senza incidenza sulle attività del Comune di Vizzini.
Art.  44
Accordi di programma

1.  Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento. A tal fine il direttore generale o, in sua assenza, il responsabile del servizio, coadiuvato dal responsabile del procedimento, convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
2.  L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale dal sindaco.
3.  L'accordo di programma e la conferenza di servizi si svolgono con le modalità previste dalla legislazione vigente al tempo.
4.  Ove l'accordo comporti variazioni allo strumento urbanistico, il sindaco deve preventivamente chiedere mandato di adesione all'accordo al consiglio comunale.
Titolo  V
Sezione  I
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Art.  45
Accesso agli atti amministrativi ed alle informazioni in possesso del Comune

1.  Il Comune garantisce a chiunque vi abbia interesse l'accesso ai documenti amministrativi nel rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione vigente e dalle norme del presente Statuto.
2.  Il rilascio di copie dei documenti è subordinato soltanto al pagamento dei costi di riproduzione e alla corresponsione dei diritti di ricerca.
Art.  46
Diritto all'informazione

1.  Con decorrenza dalla data di insediamento del consiglio comunale devono essere resi pubblici in qualsiasi forma, costantemente e senza alcuna limitazione di accesso:
a)  la struttura della dotazione organica del Comune di Vizzini;
b)  elenco nominativi dei beneficiari, singoli, enti, associazioni, di contributi, sussidi ed altre elargizioni effettuate dal Comune e del relativo ammontare con eccezione di quei contributi che possano incidere sulla privacy del cittadino;
c)  elenco degli incarichi e funzioni ricoperti dai dipendenti negli uffici comunali, o in enti o società a partecipazione comunale;
d)  elenco degli incarichi esterni conferiti a professionisti o a personale estraneo all'amministrazione, con l'indicazione della natura e durata dell'incarico;
e)  elenco degli appalti e altri negozi stipulati in proprio o come ente appaltante dal Comune, da aziende o società o consorzi cui partecipa il Comune, con l'indicazione della data, dell'appaltatore, dell'oggetto e valore del negozio;
f)  elenco delle locazioni con l'indicazione del locante proprietario;
g)  elenco degli assegnatari di alloggi comunali e dei beneficiari di altri alloggi comunque messi a disposizione del Comune;
h)  elenco degli appalti e altri negozi che riguardano lavori in corso da effettuare nella città, con tutte le indicazioni previste dalla precedente lett. e);
i)  l'ufficio presso cui i cittadini potranno prendere visione della copia del bilancio consuntivo dell'anno precedente, con l'indicazione delle variazioni intervenute, nonché del bilancio di previsione dell'anno in corso, adottati dal Comune, da aziende, società o consorzi cui partecipa il Comune e da altri enti dipendenti dal Comune;
j)  l'inventario di tutti i beni immobili appartenenti al Comune, o ad altri enti al quale partecipa il Comune, anche se ubicati fuori città, nonché dei beni comunali destinati ad usi civili e al pubblico godimento dei cittadini, con l'indicazione della loro effettiva destinazione;
k)  le locazioni ed i contratti di affitto attivi e passivi, e le cessioni a terzi, a qualsiasi titolo di beni comunali, con l'indicazione della durata del rapporto, del contraente o beneficiano, dell'ubicazione dell'immobile, della relativa destinazione;
l)  i redditi posseduti dagli amministratori, i quali hanno l'obbligo di dichiararli secondo le norme di attuazione del presente Statuto;
m)  il servizio di protezione civile con le sue articolazioni.
Art.  47
Partecipazione al procedimento amministrativo

Nelle materie di propria competenza il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti amministrativi, secondo i principi stabiliti dalla legge.
Art.  48
Valorizzazione del libero associazionismo

1.  Il Comune, al fine di garantire il concorso della comunità all'azione comunale e nel rispetto dei principi di efficienza dell'azione amministrativa, valorizza le libere forme associative.
2.  Il Comune può agevolare gli organismi associativi e di volontariato anche con eventuali sostegni finanziari, disponibilità di strutture o negli altri modi consentiti dalla legge e dai regolamenti.
3.  La consultazione degli organismi associativi e di volontariato è promossa ed attuata dal sindaco, dalla giunta o tramite le commissioni consiliari dal consiglio comunale per le rispettive competenze anche su richiesta delle associazioni. Degli esiti delle consultazioni si dà atto nei documenti ai quali le consultazioni si riferiscono.
4.  Il Comune assicura alle associazioni e agli organismi di volontariato il diritto di informazione e favorisce la presenza di rappresentanti dell'associazionismo negli organi consultivi comunali (e negli organi di partecipazione); assicura l'accesso alle strutture e ai servizi secondo il regolamento.
5.  Previa delibera del consiglio comunale, il Comune può stipulare con tali organismi associativi e di volontariato apposite convenzioni per la gestione dei servizi previsti dalla legge, secondo criteri di economicità e trasparenza.
Art.  49
Istituzione organismi di partecipazione

1.  Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, istituisce, promuove e sostiene, assicurandone la partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni, consulte settoriali a carattere permanente o temporaneo.
2.  Il sindaco convocherà obbligatoriamente una volta all'anno l'assemblea delle consulte, denominata "Consulta per la città".
3.  La costituzione delle singole consulte sarà disciplinata da appositi regolamenti adottati dal consiglio comunale.
4.  Il regolamento prevede la composizione e i poteri di ogni consulta.
Art.  50
Il consiglio comunale dei ragazzi

1.  Il Comune, su iniziativa del consiglio comunale, al fine di favorire la partecipazione dei giovani alla vita amministrativa della città può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
2.  Questo consiglio ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura, spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.
3.  Al consiglio comunale dei ragazzi potranno partecipare gli alunni delle scuole elementari e medie.
4.  Sarà cura del consiglio comunale predisporre un apposito regolamento.
Art.  51
Consultazione della popolazione del Comune

1.  Al fine di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, su materie di esclusiva competenza locale, il Comune può consultare la popolazione mediante assemblee generali e di quartiere o di categorie e gruppi sociali.
2.  La consultazione è promossa dagli organi comunali competenti nella materia e può essere anche richiesta dalle consulte, dalle associazioni o dalla popolazione interessata, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
3.  Al fine della consultazione di cui ai commi precedenti la popolazione è costituita dai cittadini con età non inferiore ad anni 16.
Art.  52
Diritto di iniziativa e di comunicazione

1.  I cittadini possono presentare proposte di deliberazione alla giunta comunale, al consiglio comunale.
2.  La proposta è sottoscritta da un numero di cittadini pari al rapporto fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune e il numero dei consiglieri assegnati.
3.  La proposta è trasmessa al sindaco o al presidente del consiglio comunale, è iscritta, con la necessaria istruttoria, all'ordine del giorno entro giorni 30 ed è trattata entro i 30 giorni successivi.
4.  I cittadini possono anche inoltrare comunicazioni al consiglio comunale, alla giunta, al sindaco, alle commissioni consiliari. E se riguardanti materie in cui occorre deliberare sono allegate ai relativi atti.
Art.  53
Diritto di udienza

1.  Il Comune garantirà a tutti i cittadini singoli o associati la partecipazione alle attività comunali attraverso l'esercizio del diritto di udienza innanzi agli organi istituzionali nelle materie di interesse pubblico generale e collettivo.
2.  Le forme e le espressioni del diritto di udienza sono disciplinate nell'ambito dei servizi, forme associative e di cooperazione tra enti, dai relativi regolamenti.
3.  Il diritto di udienza è sempre assicurato su un piano di parità, trasparenza e conoscenza. Per l'applicazione di tale principio la partecipazione è sempre preceduta in termini congrui da atti e relazioni presentate a cura del richiedente.
Art.  54
Referendum consultivo comunale

1.  In materia di esclusiva competenza locale è ammesso il referendum consultivo, su iniziativa del consiglio comunale o dei cittadini.
2.  Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare un'unica questione, articolata anche in più domande comunque non superiori a 5, di grande rilevanza per la generalità della popolazione.
3.  Non è ammesso il referendum consultivo sulle seguenti materie:
a)  tributi e tariffe;
b)  provvedimenti a contenuto vincolato e definito da leggi statali e regionali;
c)  elezione, nomina e designazione, revoca e decadenza;
d)  personale comunale, delle istituzioni e delle aziende speciali;
e)  statuto e regolamento del consiglio comunale;
f)  tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose.
4.  Per un periodo di almeno 3 anni dallo svolgimento di un referendum non è ammessa la proposizione di altro referendum sul medesimo analogo oggetto.
5.  Il quesito referendario è proposto dal consiglio comunale col voto dei 2/3 dei consiglieri assegnati o da un comitato promotore di cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, costituito presso la sede comunale, che abbia raccolto su fogli che riportano il quesito, numerati progressivamente e vidimati dal segretario generale, le firme autenticate pari almeno al rapporto fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune e il numero dei consiglieri assegnati.
6.  Le firme devono essere autenticate nei modi e dai soggetti previsti per le corrispondenti elezioni di carattere comunale, regionale e nazionale. Su richiesta del comitato promotore i soggetti abilitati all'autentica concorderanno gli orari di presenza presso la sede comunale o altre sedi decentrate al fine di facilitare la raccolta ed autenticazione delle firme. La raccolta delle firme deve avvenire in un arco di tempo non superiore a 90 giorni dalla vidimazione.
7.  Spetta al sindaco indire il referendum previa attestazione del segretario comunale sulla regolarità formale degli atti. L'accertamento dell'inesistenza di cause ostative ai sensi dei precedenti commi, la conseguente ammissibilità del referendum ed il controllo sulle procedure atte a garantire un corretto svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, spettano, sentito il comitato promotore, alla commissione composta dal difensore civico, dal segretario comunale e dal presidente del tribunale o da un magistrato da lui delegato.
8.  L'attestazione suddetta deve essere effettuata prima dell'indizione del referendum.
9.  I referendum sono indetti in un'unica giornata nell'anno.
10.  Entro 30 giorni l'esito del referendum è comunicato dal sindaco al consiglio comunale che dovrà farne oggetto di discussione e deliberazione.
11.  Per la validità del referendum è necessario che partecipi al voto il cinquanta per cento più uno degli elettori iscritti nelle liste elettorali.
12.  Con analoghi procedimenti sono ammissibili altri tipi di referendum purché previsti per legge. Per quanto non previsto si applicano le leggi regionali vigenti al tempo dei referendum o sussidiariamente nazionali.
Art.  55
Istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati

1.  Le istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati, con firme autenticate nei modi di legge, finalizzate alla migliore tutela di interessi collettivi, vanno inviate al sindaco che ne dà informazione all'assessore al ramo che ne promuove il tempestivo esame da parte dei competenti uffici, nonché al presidente del consiglio comunale.
2.  Entro 60 giorni il sindaco comunica ai cittadini interessati gli esiti dell'istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di 30 giorni, ove reso necessario dalla complessità della materia, esplicitando in ogni caso i motivi degli eventuali dinieghi.
3.  Di quanto precede il sindaco fornisce puntuale informazione al primo consiglio comunale utile in apertura di seduta, in sede di comunicazioni.
Sezione  II
IL DIFENSORE CIVICO
Art.  56
Attribuzioni

1.  Al fine di garantire l'imparzialità, l'efficienza, un corretto rapporto tra le istituzioni ed i cittadini singoli od associati e la tutela degli stessi nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dai propri uffici, il Comune di Vizzini istituisce l'ufficio del difensore civico.
2.  Il difensore civico dura in carica 30 mesi, è immediatamente rieleggibile e la stessa persona può ricoprire la carica solo per due mandati. Esercita le sue funzioni sino all'elezione del nuovo incaricato.
3.  E' eletto dal consiglio comunale a scrutinio segreto il candidato che ottiene almeno i 2/3 dei voti dei consiglieri assegnati al Comune.
4.  Se dopo due votazioni nessun candidato ottiene il predetto quorum, si procede al ballottaggio tra i due candidati che avranno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione ed è proclamato eletto chi avrà conseguito il maggior numero di voti.
5.  A parità di voti viene eletto il più anziano di età.
6.  Nel caso di aggiornamento della seduta consiliare o di mancanza del numero legale, l'iter riprenderà dalla votazione successiva a quella effettuata, in una seduta da tenersi entro 15 giorni.
7.  Il presidente del consiglio comunale deve porre all'ordine del giorno l'elezione del nuovo difensore civico nella prima seduta utile, e comunque entro 45 giorni, successiva alla scadenza del mandato di quello in carica.
8.  Fino all'elezione del difensore civico il consiglio può deliberare solo sugli atti urgenti ed indifferibili ai sensi di legge.
9.  Il difensore civico giura nelle mani del sindaco davanti al consiglio comunale di svolgere l'incarico nell'interesse della collettività ed al servizio dei cittadini in piena libertà ed indipendenza.
Art.  57
Criteri di nomina

1.  Il difensore civico può essere qualunque cittadino, in possesso del diploma di scuola media superiore, il quale abbia riconosciute doti morali e comprovata conoscenza del campo giuridico-amministrativo. La nomina del difensore civico è opportunamente e previamente pubblicizzata con manifesti murali e altri mezzi di conoscenza.
2.  A pena di esclusione entro i termini di pubblicazione, gruppi di consiglieri (almeno tre) o di cittadini (almeno 150) possono far pervenire al sindaco proposte di candidature alla nomina, allegando un curriculum a firma del candidato, con l'indicazione dell'attività e degli incarichi in corso di svolgimento, il certificato penale e quello dei carichi pendenti. La documentazione allegata è provvisoriamente ammessa anche in forma sostitutiva.
3.  Le proposte con gli allegati devono essere depositate, anche in copia, presso la segreteria del consiglio almeno 5 giorni prima della seduta fissata per la nomina.
Art.  58
Ineleggibilità - Incompatibilità

1.  Non sono eleggibili o risultano incompatibili sulla base della corrispondente normativa regionale e sussidiariamente nazionale alla carica di difensore civico:
a)  i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali, i membri degli organi di gestione delle unità locali socio-sanitarie;
b)  i componenti degli organi dirigenti nazionali, regionali, provinciali e comunali di partiti politici e di associazioni sindacali; il difensore civico non può, durante il suo mandato, svolgere attività politica nell'ambito di partiti o gruppi politici;
c)  i dipendenti degli enti, istituti, consorzi e aziende dipendenti o  sottoposti a vigilanza o a controllo comunale;
d)  i funzionari pubblici che, per ragioni del loro ufficio, svolgono attività di controllo su atti del Comune;
e)  gli amministratori di enti e imprese pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese vincolate con il Comune da contratti d'opera o di somministrazione ovvero che ricevono a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune;
f)  i consulenti legali, tecnici o amministratori che prestano abitualmente la loro opera al Comune o agli enti o imprese o aziende di cui ai punti c) ed e);
g)  i cittadini che si trovano nei casi di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
h)  coloro che siano in rapporto di parentela o di affinità sino al quarto grado civile o di coniugi con amministratori, segretario o dipendenti del Comune.
2.  In caso di ineleggibilità o di incompatibilità si applicano le procedure previste per i consiglieri comunali.
Art.  59
Cessazione della carica

1.  Il difensore civico cessa dalla carica:
a)  alla decadenza del mandato, per dimissioni, morte o grave impedimento;
b)  se raggiunto da provvedimenti cautelari;
c)  per decadenza, ove sopravvenga nel corso del mandato, una causa di ineleggibilità o di incompatibilità non rimossa nei termini;
d)  per revoca, a seguito di mozione motivata e sottoscritta da 1/3 dei consiglieri comunali, solo per gravi violazioni di legge, o accertata inefficienza, o dolo e/o colpa grave, per mancata presentazione della relazione annuale entro il mese di marzo dell'anno successivo;
e)  per decadenza, scadenza di mandato o altra causa di venuta meno del consiglio comunale.
2.  Il difensore civico è ascoltato in seduta pubblica dal consiglio comunale.
3.  La revoca deve essere deliberata dalla maggioranza dei consiglieri assegnati.
Art.  60
Modalità di intervento

1.  Per gli adempimenti di competenza il difensore civico:
a)  ha il compito di raccogliere reclami e segnalazioni dei cittadini su insufficienze e irregolarità di servizi comunali, anche se non gestiti direttamente dal Comune;
b)  anche di propria iniziativa richiede informazioni e chiarimenti agli uffici del Comune, delle aziende alle quali partecipa il Comune e delle ditte che hanno in appalto i servizi comunali e può segnalarne le eventuali carenze, disfunzioni e irregolarità;
c)  chiede l'esibizione degli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento ed interpella con libertà di forma i funzionari responsabili senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio. Nel caso che venga a conoscenza di atti riservati è tenuto al segreto d'ufficio;
d)  può invitare al riesame ed alla modifica degli atti e dei provvedimenti indicando le modalità ed assegnando il termine per sanare le violazioni riscontrate;
e)  richiede, in caso di persistenti inadempienze, l'intervento sostitutivo del sindaco e l'attivazione del procedimento disciplinare;
f)  riferisce, nei casi più gravi, al consiglio comunale ed, ove ravvisi l'ipotesi di illecito, anche all'autorità giudiziaria;
g)  redige annualmente una relazione sulla propria attività da illustrare al consiglio comunale; può chiedere allo stesso consiglio di essere ascoltato quando lo ritenga.
Art.  61
Difensore dei diritti dei bambini

Nell'ambito dei diritti della fascia di cittadini in età evolutiva si istituisce la figura del difensore dei diritti dei bambini la cui attività, a titolo gratuito, sarà codificata, successivamente, da apposito regolamento approvato dal consiglio comunale.
Art.  62
Ufficio

1.  Il difensore civico dispone di un proprio ufficio presso le sedi comunali e di mezzi adeguati allo svolgimento del suo alto incarico.  Si avvale di personale qualificato dipendente del Comune.
2.  Al difensore civico spetta un'indennità dell'importo pari al 50% di quella spettante all'assessore comunale.
Titolo VI
FINANZA, CONTABILITÀ, REVISIONE
Art.  63
Potestà finanziaria

1.  Nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica il Comune ha potestà di determinare le proprie risorse finanziarie.
2.  Il Comune partecipa alla formulazione della programmazione economica e sociale regionale e ne attua gli obiettivi.
Art.  64
Controllo di gestione

1.  Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione e il controllo sull'efficacia dell'azione del Comune, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili saranno redatti in modo da consentire una lettura per programmi, progetti, servizi ed obiettivi.
2.  Nel regolamento di contabilità dovranno essere previste metodologie di analisi e valutazione, indicatori e parametri, nonché scritture contabili che consentano, oltre il controllo sull'equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli previsti (con l'analisi delle cause degli scostamenti e le misure per eliminarli).
3.  Sulla base dei criteri e delle metodologie individuate nel regolamento di contabilità i funzionari responsabili dei servizi dovranno periodicamente riferire circa l'andamento dei servizi e delle attività cui sono preposti con riferimento all'efficienza ed economicità degli stessi.
4.  Il consiglio comunale prende conoscenza dell'andamento della gestione finanziaria ed economica del Comune anche attraverso la richiesta di relazioni informative e propositive della giunta, dei revisori dei conti, del segretario ed dei funzionari responsabili dei servizi sugli aspetti gestionali delle attività e dei singoli atti fondamentali con particolare riguardo all'organizzazione e gestione dei servizi ed allo stato di attuazione dei programmi.
Art.  65
Revisori dei conti

1.  Il collegio dei revisori dei conti è formato da tre componenti eletti dal consiglio comunale e assumono le funzioni assegnate loro dalla legge.
2.  Il regolamento di contabilità disciplinerà l'elezione, l'organizzazione e le modalità di finanziamento del collegio dei revisori dei conti.
3.  Saranno, altresì, previsti i sistemi e le modalità tesi ad assicurare forme idonee di collegamento e cooperazione tra il consiglio comunale, la giunta, il sindaco ed i revisori.
4.  Gli uffici comunali dovranno assicurare la più completa assistenza e collaborazione ai revisori dei conti per l'esercizio delle loro funzioni.
Art.  66
Regolamento di contabilità

Il Comune adotta un regolamento di contabilità nel rispetto dei principi di cui al presente capo e dell'ordinamento finanziario e contabile disciplinato dalla legge dello Stato.
Titolo VII
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art.  67
Verifica dello Statuto

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, il consiglio comunale promuove una sessione straordinaria per la verifica della sua attuazione, predisponendo adeguate forme di consultazione di associazioni organizzazioni ed enti ed assicurando la massima informazione ai cittadini sul procedimento della verifica.
Art.  68
Adozione dei regolamenti e disciplina transitoria

1.  I regolamenti richiamati nello Statuto, e per la cui adozione non sia prescritto un termine di legge, sono deliberati entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto medesimo.
2.  Sino all'entrata in vigore dei regolamenti, di cui al presente articolo, continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non in contrasto con le disposizioni di legge o dello Statuto medesimo.
Art.  69
Entrata in vigore

Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente. Esso sarà trasmesso alla Regione e al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta degli statuti comunali.











(2007.17.1203)014


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