REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 25 MAGGIO 2007 - N. 24
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


CIRCOLARE 12 aprile 2007, n. 6.
Legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2 (legge finanziaria per l'anno 2007) - Disposizioni finanziarie per gli enti pubblici regionali, esercizio 2007.

ALLA SEGRETERIA GENERALE DELLA REGIONE
AI DIPARTIMENTI REGIONALI
AGLI ENTI VIGILATI DALLA REGIONE
AI COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI PRESSO ENTI, ISTITUTI ED AZIENDE VIGILATI DALLA REGIONE
e, p.c.  AL PRESIDENTE DELLA REGIONE - UFFICIO DI GABINETTO 

AGLI ASSESSORI REGIONALI - UFFICI DI GABINETTO
ALLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO
Premessa
La legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2007", pubblicata nella Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana n. 7 del 9 febbraio 2007, ha introdotto, tra l'altro, importanti disposizioni rivolte agli enti pubblici regionali e alle società partecipate dalla Regione, finalizzate al conseguimento degli obiettivi della finanza pubblica regionale stabiliti nel DPEF 2007-2011 e al rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno Stato-Regione siciliana.
Buona parte delle suddette disposizioni riguardano, secondo il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 2/2007, le società partecipate dalla Regione, gli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati che usufruiscono di trasferimenti diretti o indiretti della Regione. Dall'ambito di applicazione delle disposizioni dell'art. 7 citato sono esclusi quindi tutti i soggetti che non beneficiano di trasferimenti regionali, nonché le aziende sanitarie ed ospedaliere.
Di particolare rilevanza per gli enti risultano anche le disposizioni per il controllo della spesa corrente contenute negli artt. 9, 17 e 19, questi ultimi riferiti ai compensi degli amministratori e dei dirigenti.
Le richiamate disposizioni costituiscono elementi fondamentali per la programmazione dell'attività gestionale dei soggetti indicati e quindi necessari riferimenti per la predisposizione del bilancio di previsione 2007 per quegli enti che adottano la contabilità finanziaria.
In ordine alla contabilità finanziaria, pare opportuno segnalare in premessa anche le modifiche legislative inerenti il regime contabile di alcuni enti.
Al riguardo, si ricorda che il comma 4 dell'art. 18 della legge regionale n. 19/2005 aveva previsto per gli enti regionali l'applicazione (con alcune modifiche) del nuovo regolamento di contabilità pubblica introdotto con D.P.R. n. 97/2003 a decorrere dall'esercizio finanziario 2007; l'art. 6 della legge regionale n. 2/2007, consente a ciascun ente di differire fino all'1 gennaio 2009 l'adozione del nuovo regolamento. Opportuno pare richiamare le circolari della scrivente n. 16 del 6 ottobre 2006 per la prima applicazione delle disposizioni del nuovo regolamento e n. 23 del 13 dicembre 2006, che sollecita la predisposizione dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2007.
Il comma 23 dell'art. 55 della legge regionale n. 2/2007 esclude le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Sicilia dall'ambito di applicazione del richiamato nuovo regolamento di contabilità pubblica; detti enti, ai sensi dell'art. 56, adottano la contabilità economica prevista dal D.P.R. n. 254 del 2 novembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Per la redazione dei bilanci di previsione 2007, gli enti che adottano la contabilità finanziaria, per tutto quanto non trattato nella presente circolare, faranno riferimento alle precedenti circolari diramate sull'argomento da questa ragioneria generale della Regione n. 1 del 20 gennaio 2006 e n. 16 del 6 ottobre 2006.
La presente circolare tratta delle disposizioni sopra indicate con particolare riferimento agli enti pubblici regionali.
Art.  7  -  Controllo della spesa
Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 2/2007 dispone per i soggetti specificati in premessa riduzioni di spesa di parte corrente per il triennio 2007-2009:
a)  la spesa complessiva di parte corrente al netto delle spese relative a stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, in termini di competenza, non può superare il limite massimo degli impegni assunti per le medesime spese nell'anno 2005, ridotti del 10%;
b)  la spesa complessiva di parte corrente al netto delle spese relative a stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, in termini di cassa, non può superare il limite massimo dei pagamenti effettuati per le medesime spese nell'anno 2005, ridotti del 10%: il limite di spesa riguarda i pagamenti da effettuare sia in conto competenza sia in conto residui.
Il comma 2 dell'art. 7 pone un divieto assoluto agli enti di procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato. Gli enti possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, anche attraverso specifiche convenzioni, purché il relativo costo non superi il limite massimo del 50% della spesa sostenuta nell'anno 2005. Si ritiene che detto vincolo debba riferirsi alle eventuali nuove assunzioni di personale a tempo determinato da effettuare nel 2007; non si considerano le assunzioni a tempo determinato effettuate negli esercizi anteriori (2006 e ante) che vincolino l'ente anche per tutto il 2007, non ritenendo rispondente alla disposizione legislativa che l'ente possa disattendere eventuali vincoli contrattuali già assunti.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 7, per l'esercizio finanziario 2007 gli enti possono assumere impegni di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, fiere, manifestazioni, pubblicità e spese di rappresentanza nel limite massimo del 40% della corrispondente spesa impegnata nell'anno 2005. Si evidenzia che la riduzione deve essere rispettata avendo riguardo all'intero aggregato di spesa in considerazione, e non necessariamente a ciascun capitolo.
Il comma 4 prevede vincoli per la spesa relativa ad incarichi di studio e di consulenza a soggetti esterni per l'anno 2007. Gli impegni di spesa della specie non possono superare il 50% della corrispondente spesa impegnata nell'esercizio finanziario 2005.
Gli enti che conferiscono i suddetti incarichi hanno l'obbligo di comunicare al competente organo tutorio e alla Corte dei conti l'elenco dei propri consulenti, indicando l'oggetto e la durata dell'incarico nonché il compenso attribuito. In assenza di diverse richieste o specificazioni da parte dei soggetti destinatari di dette comunicazioni, si ritiene che queste possano essere effettuate alla fine di ciascun semestre solare.
Per la migliore applicazione dei vincoli di spesa appena esaminati posti ai commi 1, 2, 3 e 4, i destinatari della presente circolare dovranno predisporre specifici prospetti da allegare al bilancio di previsione, dai quali si evinca, per ciascun aggregato di spesa, il confronto tra la spesa dell'anno 2005 e quella corrispondente prevista per l'anno 2007, con l'indicazione analitica dei capitoli rientranti nella tipologia considerata e delle differenze.
I revisori dei conti nella propria relazione formuleranno specifiche considerazioni in ordine al rispetto dei limiti di legge in questione.
Poiché i commi sopra esaminati adottano una terminologia valida per la contabilità finanziaria, il legislatore ha ritenuto opportuno precisare che simili vincoli di spesa si applicano indipendentemente dal regime di contabilità, specificando, al comma 5 dell'art. 7, che in contabilità economico-patrimoniale si dovrà fare riferimento alle corrispondenti voci dei costi della produzione individuati all'art. 2425, nn. 6), 7) e 8), del codice civile.
Si precisa che per l'applicazione dei vincoli e delle riduzioni di spesa prescritti dalle disposizioni appena trattate si escludono le spese da effettuare mediante l'utilizzo di risorse assegnate agli enti da altri soggetti, pubblici o privati, con vincolo di specifica destinazione.
Art.  7  -  Inosservanza dei vincoli
Ai sensi del comma 6 dell'art. 7, il collegio dei revisori dei conti o sindacale è obbligato a denunciare al competente organo tutorio dell'ente eventuali inosservanze delle disposizioni di cui all'art. 7 medesimo. Ad evidenza "il mancato rispetto delle disposizioni..." può configurarsi solo a seguito dell'effettivo svolgimento dell'attività amministrativa e solo dopo simile riscontro si profila l'obbligo di denuncia de quo.
Pertanto, si richiama la massima attenzione degli organi degli enti, sia di amministrazione sia di controllo, sulla drastica riduzione da ottenere sulle spese in questione: e ciò richiede particolare cura già in fase di predisposizione del bilancio di previsione 2007 o, ove necessario, in fase di adeguamento dello stesso, così come nella programmazione dell'attività amministrativa e quindi durante l'esecuzione della stessa.
Ai sensi del comma 7 dell'art. 7, qualora nell'esercizio 2007 l'ente non abbia rispettato i vincoli di riduzione della spesa imposti dalla legge, l'Amministrazione regionale competente opererà sui contributi regionali dell'esercizio finanziario 2008 una riduzione "di una percentuale pari al rapporto tra l'eccedenza di spesa e la spesa complessiva" impegnata nell'esercizio finanziario 2007, al netto delle partite di giro. Ciò avverrà anche per gli esercizi successivi del triennio 2007-2009.
Si consideri che per l'anno 2007 valgono tutti i vincoli di cui ai commi 1, 2, 3 e 4; mentre per gli anni 2008 e 2009 vale solo il limite di cui al comma 1. Pertanto, qualora nell'anno 2007 l'inosservanza riguardasse più di un vincolo, la percentuale di riduzione del contributo per l'anno 2008 sarà determinata dalla somma di tutte le percentuali di mancato rispetto delle riduzioni.
Per gli enti che adottano esclusivamente una contabilità economico-patrimoniale si farà riferimento ai costi della produzione specificati al comma 5.
Art. 7  -  Adeguamento dei bilanci di previsione e finalizzazione dei risparmi di spesa
Nel caso in cui l'ente non avesse ancora adottato il bilancio di previsione per l'anno 2007, è necessario che a ciò si provveda con la massima sollecitudine tenendo debito conto delle nuove norme di legge e delle relative direttive contenute nella presente. A ciò si richiama anche l'attenzione degli organi tutori.
Viceversa, gli enti che hanno adottato il bilancio di previsione per l'anno 2007 prima dell'emanazione della legge finanziaria, qualora non avessero già provveduto, devono procedere ad ogni necessario adeguamento con apposito atto di variazione di bilancio. Risulta infatti già trascorso il termine fissato dalla legge al comma 8 dell'art. 7, che prescrive le eventuali necessarie variazioni entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Dette variazioni devono in ogni caso intervenire non oltre il provvedimento di variazioni per l'assestamento tecnico del bilancio di previsione 2007; in allegato gli enti dovranno produrre i prospetti sopra richiesti dimostrativi del rispetto dei vincoli di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.
Il comma 8 prevede inoltre la comunicazione "ai competenti organi regionali tutori ed alla ragioneria generale della Regione" dell'ammontare dei risparmi conseguiti.
Nel caso in cui vengano effettuate le apposite variazioni di bilancio prescritte dal comma 8, "i risparmi di spesa" vengono individuati dall'ammontare complessivo delle riduzioni di spesa di tutti i capitoli interessati dall'applicazione dell'art. 7 della legge regionale n. 2/2007.
Nel caso in cui, invece, l'ente predisponga il bilancio di previsione per l'anno 2007 già in vigenza della legge finanziaria, "i risparmi di spesa" saranno individuati dal totale delle differenze tra gli impegni 2005 e le previsioni 2007 di ciascuno dei prospetti che gli enti dovranno appositamente allegare al bilancio di previsione 2007, secondo le direttive della presente.
Ai sensi del comma 9, i dipartimenti regionali che erogano i contributi per l'anno 2007 dovranno decurtare detti trasferimenti dei risparmi di spesa quantificati come sopra indicato, i quali costituiranno economie di spesa del bilancio regionale sui capitoli stessi dei contributi agli enti, affinché risulti migliorato il risultato di gestione della Regione.
A tal fine gli enti, in sede di adozione del bilancio di previsione o delle necessarie delibere di variazioni allo stesso, apposteranno in un apposito fondo indisponibile della spesa "i risparmi" realizzati; ciò consentirà di mantenere l'equilibrio del bilancio dell'ente a seguito della minore erogazione del contributo regionale: a fronte del minore accertamento di entrata si avrà una corrispondente economia di spesa sul fondo costituito con "i risparmi".
Art.  7  -  Esclusioni
Secondo il comma 10 dell'art. 7, le disposizioni riportate nel medesimo articolo non si applicano agli enti che alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 2/2007 hanno concluso le procedure di selezione per il rinnovo dei contratti a tempo determinato già stipulati e agli enti istituiti successivamente all'anno 2004.
Considerata la rilevanza dei presupposti del comma 10, è necessario che l'ente ponga in evidenza la sussistenza degli stessi nei documenti contabili previsionali, affinché i soggetti deputati alle diverse fasi di controllo possano considerare giustificata l'eventuale disapplicazione dei vincoli dell'art. 7 della legge regionale n. 2/2007.
I revisori dei conti dovranno asseverare l'esistenza dei presupposti in questione, evidenziata dall'organo di amministrazione.
I soggetti esonerati dal rispetto dei vincoli di spesa dell'art. 7 devono, comunque, porre in essere comportamenti mirati al contenimento della spesa. Al fine di valorizzare le risorse umane già esistenti, il legislatore ha posto l'obbligo di avvalersi principalmente del personale già utilizzato dal commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia considerato dal comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 4/2006, nonché il personale utilizzato dall'A.R.P.A. ai sensi dell'art. 35 della legge regionale n. 17/2004.
Art.  9  -  Contenimento della spesa corrente
Ulteriori prescrizioni in ordine alla spesa sono riportate nell'art. 9 della legge regionale n. 2/2007.
Riguardo agli enti che usufruiscono di trasferimenti regionali, diretti o indiretti, il comma 1 impone che gli amministratori e i dirigenti responsabili della spesa adottino comportamenti rivolti al contenimento delle spese correnti o di gestione, escludendo iniziative che diano luogo ad aumento di oneri; essi, inoltre, devono realizzare ogni idonea azione rivolta al miglioramento dell'attività amministrativa a parità di costi.
Detti comportamenti, ai sensi del comma 10 del medesimo art. 9, devono essere inseriti nei contratti individuali dei dirigenti delle strutture di massima dimensione quali obiettivi prioritari: qualora i soggetti preposti alla contrattualizzazione dei dirigenti non abbiano ancora a ciò provveduto, si segnala la necessità di attivarsi con la massima urgenza.
Artt. 17 e 19  -  Trattamento economico degli amministratori e dei dirigenti a contratto
Pare opportuno, in conclusione, richiamare quanto stabilito dagli artt. 17 e 19 della legge regionale n. 2/2007.
L'art. 17 fissa un tetto massimo per il trattamento economico complessivo degli amministratori delle agenzie e degli enti pubblici regionali: esso non può essere superiore a quello spettante al primo presidente della Corte di cassazione.
Il trattamento economico complessivo annuo del primo presidente della Corte di cassazione in atto corrisponde a circa E 273.000.
L'art. 19 prevede che il trattamento economico dei dirigenti a contratto, sia dell'Amministrazione regionale sia degli enti controllati e società partecipate a maggioranza dalla Regione, non deve eccedere l'importo di E 250.000 annui. Tenuto presente che è già trascorso il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale n. 2/2007, previsto dal comma 2 dell'art. 19, è fatto obbligo di adeguare con urgenza i contratti in essere alle disposizioni previste dal comma 1 del medesimo articolo.
Si invitano le Amministrazioni in indirizzo a dare la massima diffusione della presente circolare presso gli enti sottoposti a controllo e vigilanza, nonché presso i rispettivi collegi dei revisori dei conti, raccomandando la scrupolosa osservanza delle disposizioni in argomento.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e inserita nel sito internet consultabile all'indirizzo htpp://www.regione.sicilia.it/ bilancio.
  L'Assessore: LO PORTO 

(2007.17.1214)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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