REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 25 MAGGIO 2007 - N. 24
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 30 marzo 2007.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di San Cipirello.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica;
Visto l'art. 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il decreto n. 293/D.R.U. del 4 novembre 1980, con il quale è stato approvato il programma di fabbricazione del comune di San Cipirello;
Visto il foglio prot n. 17000 del 4 ottobre 2006, con il quale il comune di San Cipirello ha trasmesso per l'approvazione di competenza il progetto in variante allo strumento urbanistico per la realizzazione di un impianto sportivo, approvato dal consiglio comunale con delibera n. 47 del 22 agosto 2006, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001;
Vista la nota prot. n. 77308 del 10 novembre 2006, con la quale questo servizio ha restituito il progetto perché incompleto di atti ed elaborati;
Visto il foglio prot. n. 2127 dell'8 febbraio 2007, con il quale il responsabile del servizio tecnico del comune di San Cipirello ha ripresentato atti ed elaborati relativi alla variante in oggetto, corredati dagli adempimenti richiesti con la succitata nota;
Vista la delibera di approvazione del consiglio comunale n. 47 del 22 agosto 2006, avente per oggetto "Proposta di variante allo strumento urbanistico da verde agricolo ad attrezzatura sportiva dell'area in territorio del comune di San Cipirello, contrada Bassetto, foglio di mappa n. 4, particelle nn. 1727, 1637" e relativa attestazione datata 22 agosto 2006;
Visti gli atti di pubblicazione ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista l'attestazione del responsabile dell'ufficio segreteria, datata 26 settembre 2006, in merito all'avvenuta pubblicazione della copia di delibera di consiglio comunale n. 47 del 22 agosto 2006 e alla mancata presentazione di osservazioni, ricorsi e richieste di invio a controllo;
Vista la certificazione dell'ufficio segreteria datata 29 gennaio 2007, di avvenuto regolare deposito degli atti dal 29 dicembre 2006 al 28 gennaio 2007, attestante la mancata presentazione di osservazioni relative alla delibera;
Visto il parere favorevole con raccomandazioni e prescrizioni, prot. n. 12844 del 20 giugno 2006, rilasciato in data 7 luglio 2006 dall'ufficio del Genio civile di Palermo, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Visto il parere n. 3 del 2 marzo 2007, espresso ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95, dall'unità operativa 3.2/D.R.U. di questo Assessorato, che di seguito parzialmente si trascrive:
"Premesso che:
Il comune di San Cipirello è dotato di un programma di fabbricazione approvato con decreto n. 293 del 4 novembre 1980, e risulta in istruttoria da parte di questo dipartimento il nuovo piano regolatore generale adottato con delibera commissariale n. 48 del 30 ottobre 2003, per l'approvazione di competenza.
...Omissis...
Per quanto rilevabile dalla delibera n. 47 del 22 agosto 2006:
-  in data 29 marzo 2006, con prot. n. 5150, era stata presentata la richiesta dai signori Trecastagni Pietro e La Rosa Francesca, nella qualità di proprietari, di approvazione di variante al vigente strumento urbanistico da "zona a verde agricolo" a "zona per attrezzature sportive" per la realizzazione di impianto sportivo dell'area distinta in catasto al foglio 4, particelle nn. 1727 e 1637, per complessivi mq. 7.500,00 circa, nelle immediate vicinanze degli impianti sportivi comunali;
-  in data 19 giugno 2006 la C.E.C. con proprio parere n. 4 ha espresso "parere favorevole";
-  in data 7 luglio 2006 l'ufficio del Genio civile, sezione D - geologi provv. n. 12844 del 20 giugno 2006, che esprime parere favorevole con prescrizioni di rito;
-  l'area oggetto della variante non è soggetta ai seguenti vincoli:
"storico artistico" di cui alla legge n. 1039/39;
"paesaggistico" di cui alla legge n. 1497/39;
"ambientale" di cui alla legge n. 431/85;
"rischio idrogeologico" di cui al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000;
e non interessa "aree assoggettabili" previste dall'art. 2, comma 5, della legge regionale n. 71/78;
-  in data 20 luglio 2006, con prot. n. 12868, la stessa ditta ha presentato la richiesta di approvazione in "variante" della progettazione in argomento, quale opera di pubblica utilità, finalizzata alla realizzazione di impianto sportivo, ai sensi del disposto di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
-  allo stato attuale nelle previsioni del vigente strumento urbanistico non risultano disponibili ulteriori aree "attrezzature sportive";
Considerato che:
-  l'area oggetto della variante ricade in verde agricolo sia al programma di fabbricazione che al piano regolatore generale adottato dal commissario ad acta;
-  l'area individuata risulta in contrada Bassetto nelle immediate vicinanze degli impianti sportivi comunali già esistenti, la stessa è facilmente raggiungibile dalla strada comunale e dista ml. 1.000 dal centro abitato;
-  in tutto il territorio comunale non vi sono altre strutture di calcetto private e/o pubbliche;
-  il progetto prevede la realizzazione di attrezzature sportive e precisamente due campetti di calcio di cui uno a cinque e uno a sette in erba sintetica e la costruzione di spogliatoi, bagni e bar;
-  sotto il profilo procedurale non si ha nulla da rilevare, la variante è stata oggetto di pubblicità, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, e non sono state presentate osservazioni ed opposizioni come si rileva dall'attestazione del responsabile dell'ufficio segreteria.
Inoltre non è stato necessario avviare alcun procedimento relativo agli espropri, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 327/2001, poiché l'area oggetto di variante risulta essere proprietà degli stessi richiedenti, come rilevato dall'attestazione del responsabile dell'ufficio tecnico.
Tutto ciò premesso, visto e considerato, questa unità operativa valuta che quanto richiesto dal comune di San Cipirello sia meritevole di accoglimento sotto il profilo urbanistico, fermi restando gli adempimenti e gli obblighi discendenti dalle prescrizioni dettate dagli enti interessati a rendere proprio parere sulla fattibilità delle opere in argomento.
Pertanto, l'unità operativa 3.2 è del parere che sia meritevole di approvazione la richiesta di variante allo strumento urbanistico, avanzata dal comune di San Cipirello e finalizzata all'approvazione di variante al vigente strumento urbanistico da "zona a verde agricolo" a "zona per attrezzature sportive" per la realizzazione di impianto sportivo dell'area distinta in catasto al foglio 4, particelle nn. 1727 e 1637, in contrada Bassetto, di cui alla delibera n. 47 del 22 agosto 2006, a condizione che vengano rispettati gli obblighi e le prescrizioni dettate dagli enti preposti alla tutela degli eventuali vincoli cui è assoggettata l'area interessata e dagli enti curatori della fattibilità delle opere in argomento";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art.  1

Ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001, in conformità al parere n. 3 del 2 marzo 2007 reso dall'unità operativa 3.2/D.R.U. di questo Assessorato, nonché alle condizioni contenute nel parere dell'ufficio del Genio civile in premessa citato, è approvata la variante allo strumento urbanistico del comune di San Cipirello, riguardante il cambio di destinazione d'uso di una "zona a verde agricolo" a "zona per attrezzature sportive", per la realizzazione di impianto sportivo dell'area distinta in catasto al foglio 4, particelle nn. 1727 e 1637, in contrada Bassetto, approvata con la delibera consiliare n. 47 del 22 agosto 2006.

Art.  2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 3 del 2 marzo 2007 dell'unità operativa 3.2/D.R.U.;
2)  delibera consiliare n. 47 del 22 agosto 2006;
3)  tav.  1  -  planimetrie stato attuale;
4)  tav.  2  -  planimetrie;
5)  tav.  3  -  relazione tecnica;
6)  tav.  4  -  elaborati grafici, scala 1:100;
7)  relazione geologica e relazione geologica "integrazione", vistate ai sensi della legge n. 64/74 dall'ufficio del Genio civile di Palermo, datata 7 luglio 2006.

Art.  3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art.  4

Il comune di San Cipirello resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 marzo 2007.
  LIBASSI 

(2007.16.1170)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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