REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 18 MAGGIO 2007 - N. 23
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA



Provvedimenti concernenti rinnovo di autorizzazioni all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso.

Con ordinanza n. 124 del 16 marzo 2007, il Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005 e dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3491 del 25 gennaio 2006, dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3538 del 28 luglio 2006 e dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3569 del 5 marzo 2007 - fino al 30 settembre 2007, l'ordinanza commissariale n. 83 del 7 febbraio 2006, con la quale la ditta Ficano Salvatore è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Santa Flavia (PA), contrada Serradifalco - S.P. Bagheria-Baucina, s.n., ferme restando le condizioni e prescrizioni nella stessa contenute, ed a condizione che la ditta entro un mese dalla scadenza della presente ordinanza proponga un progetto definitivo su un'area idonea.
La citata ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fideiussioni previsto dalla vigente normativa.
A tal fine dovrà produrre all'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque la seguente documentazione:
-  aggiornamento, fino al 31 gennaio 2009, delle garanzie finanziarie già prestate, secondo quanto previsto alla lettera H) dell'allegato B alla succitata ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
(2007.14.948)
119

Con ordinanza n. 125 del 16 marzo 2007, il Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005 e dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3491 del 25 gennaio 2006, dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3538 del 28 luglio 2006 e dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3569 del 5 marzo 2007 - fino al 30 settembre 2007, l'ordinanza commissariale n. 79 del 7 febbraio 2006, con la quale la ditta Vallecchia Michele è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Palermo, via Messina Montagne n. 1, ferme restando le condizioni e prescrizioni nella stessa contenute.
La citata ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fideiussioni previsto dalla vigente normativa.
A tal fine dovrà produrre all'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque la seguente documentazione:
-  aggiornamento, fino al 31 gennaio 2009, delle garanzie finanziarie già prestate, secondo quanto previsto alla lettera H) dell'allegato B alla succitata ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale;
-  certificati attestanti il possesso dei requisiti soggettivi di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (casellario giudiziale e C.C.I.A.A.).
(2007.14.949)
119

Con ordinanza n. 126 del 16 marzo 2007, il Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005 e dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3491 del 25 gennaio 2006, dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3538 del 28 luglio 2006 e dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3569 del 5 marzo 2007 - fino al 30 settembre 2007, l'ordinanza commissariale n. 77 del 7 febbraio 2006, con la quale la ditta Palermo Star s.a.s. dei F.lli Vallecchia Giuseppe e Lorenzo è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Palermo, via Messina Montagne, 13/b, ferme restando le ulteriori condizioni e prescrizioni nella stessa contenute.
La citata ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fideiussioni previsto dalla vigente normativa.
A tal fine dovrà produrre all'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque la seguente documentazione:
-  aggiornamento, fino al 31 gennaio 2009, delle garanzie finanziarie già prestate, secondo quanto previsto alla lettera H) dell'allegato B alla succitata ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale;
-  certificati attestanti il possesso dei requisiti soggettivi di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (casellario giudiziale e C.C.I.A.A.).
(2007.14.950)
119

Con ordinanza n. 128 del 16 marzo 2007, il Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005 e dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3491 del 25 gennaio 2006, dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3538 del 28 luglio 2006 e dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3569 del 5 marzo 2007 - fino al 30 settembre 2007, l'ordinanza commissariale n. 73 del 7 febbraio 2006, con la quale la ditta La Rosa Grazia è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Palermo, viale Regione Siciliana n. 7071 S.E., ferme restando le ulteriori condizioni e prescrizioni nella stessa contenute.
La citata ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fideiussioni previsto dalla vigente normativa.
A tal fine dovrà produrre all'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque la seguente documentazione:
-  aggiornamento, fino al 31 gennaio 2009, delle garanzie finanziarie già prestate, secondo quanto previsto alla lettera H) dell'allegato B alla succitata ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale;
-  circostanziata relazione circa lo stato di avanzamento dei lavori autorizzati con ordinanza ex art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006 e, nel caso in cui questi non siano ancora iniziati, specificarne le motivazioni.
(2007.14.947)
119

Con ordinanza n. 130 del 16 marzo 2007, il Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005 e dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3491 del 25 gennaio 2006, dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3538 del 28 luglio 2006 e dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3569 del 5 marzo 2007 - fino al 30 settembre 2007, l'ordinanza commissariale n. 97 del 7 febbraio 2006, con la quale la ditta M.P.S. di Marino Vincenzo & Rosario s.n.c. è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e trattamento di pressatura di cui alle lettere g), h) ed i) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Palermo, viale Michelangelo n. 501, ferme restando le ulteriori condizioni e prescrizioni nella stessa contenute.
La citata ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fideiussioni previsto dalla vigente normativa.
A tal fine dovrà produrre all'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque la seguente documentazione:
-  aggiornamento, fino al 31 gennaio 2009, delle garanzie finanziarie già prestate, secondo quanto previsto alla lettera H) dell'allegato B alla succitata ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale;
-  circostanziata relazione circa lo stato di avanzamento dei lavori autorizzati con ordinanza ex art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006 e, nel caso in cui questi non siano ancora iniziati, specificarne le motivazioni;
-  certificati attestanti il possesso dei requisiti soggettivi di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (casellario giudiziale e C.C.I.A.A.).
(2007.14.945)
119

Con ordinanza n. 131 del 16 marzo 2007, il Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005 e dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3491 del 25 gennaio 2006, dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3538 del 28 luglio 2006 e dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3569 del 5 marzo 2007 - fino al 30 settembre 2007, l'ordinanza commissariale n. 80 del 7 febbraio 2006, con la quale la ditta Vella Maurizio è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Palermo, viale Michelangelo n. 503, ferme restando le ulteriori condizioni e prescrizioni nella stessa contenute.
La citata ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fideiussioni previsto dalla vigente normativa.
A tal fine dovrà produrre all'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque la seguente documentazione:
-  aggiornamento, fino al 31 gennaio 2009, delle garanzie finanziarie già prestate, secondo quanto previsto alla lettera H) dell'allegato B alla succitata ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale;
-  circostanziata relazione circa lo stato di avanzamento dei lavori autorizzati con ordinanza ex art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006 e, nel caso in cui questi non siano ancora iniziati, specificarne le motivazioni.
(2007.14.946)
119

Con ordinanza n. 132 del 16 marzo 2007, il Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005 e dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3491 del 25 gennaio 2006, dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3538 del 28 luglio 2006 e dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3569 del 5 marzo 2007 - fino al 30 settembre 2007, l'ordinanza commissariale n. 78 del 7 febbraio 2006, con la quale la ditta Sicil Demolizioni di Lombardo Angelo è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto sito in Palermo, via Patti n. 111/b, ferme restando le ulteriori condizioni e prescrizioni nella stessa contenute.
La citata ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fideiussioni previsto dalla vigente normativa.
A tal fine dovrà produrre all'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque la seguente documentazione:
-  aggiornamento, fino al 31 gennaio 2009, delle garanzie finanziarie già prestate, secondo quanto previsto alla lettera H) dell'allegato B alla succitata ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale;
-  circostanziata relazione circa lo stato di avanzamento dei lavori autorizzati con ordinanza ex art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006 e, nel caso in cui questi non siano ancora iniziati, specificarne le motivazioni;
-  certificato della Camera di commercio, industria e artigianato di Palermo, riportante la situazione fallimentare.
(2007.14.944)
119

Con ordinanza n. 133 del 16 marzo 2007, il Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005 e dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3491 del 25 gennaio 2006, dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3538 del 28 luglio 2006 e dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3569 del 5 marzo 2007 - fino al 30 settembre 2007, l'ordinanza commissariale n. 72 del 7 febbraio 2006, con la quale la ditta Autodemolizioni Aquila di Pirrello Provvidenza è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Palermo, viale Regione Siciliana n. 7079 S.E, ferme restando le condizioni e prescrizioni nella stessa contenute.
La citata ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fideiussioni previsto dalla vigente normativa.
A tal fine dovrà produrre all'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque la seguente documentazione:
-  aggiornamento, fino al 31 gennaio 2009, delle garanzie finanziarie già prestate, secondo quanto previsto alla lettera H) dell'allegato B alla succitata ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale;
-  circostanziata relazione circa lo stato di avanzamento dei lavori autorizzati con ordinanza ex art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006 e, nel caso in cui questi non siano ancora iniziati, specificarne le motivazioni.
(2007.14.941)
119

Con ordinanza n. 134 del 16 marzo 2007, il Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005 e dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3491 del 25 gennaio 2006, dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3538 del 28 luglio 2006 e dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3569 del 5 marzo 2007 - fino al 30 settembre 2007, l'ordinanza commissariale n. 101 del 7 febbraio 2006, con la quale la ditta Garito Roberto è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto sito in Palermo, viale Michelangelo n. 1266, ferme restando le condizioni e prescrizioni nella stessa contenute.
La citata ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fideiussioni previsto dalla vigente normativa.
A tal fine dovrà produrre all'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque la seguente documentazione:
-  aggiornamento, fino al 31 gennaio 2009, delle garanzie finanziarie già prestate, secondo quanto previsto alla lettera H) dell'allegato B alla succitata ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale;
-  circostanziata relazione circa lo stato di avanzamento dei lavori autorizzati con ordinanza ex art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006 e, nel caso in cui questi non siano ancora iniziati, specificarne le motivazioni.
(2007.14.943)
119

Con ordinanza n. 135 del 16 marzo 2007, il Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005 e dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3491 del 25 gennaio 2006, dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3538 del 28 luglio 2006 e dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3569 del 5 marzo 2007 - fino al 30 settembre 2007, l'ordinanza commissariale n. 86 del 7 febbraio 2006, con la quale la ditta F.A.L.C.O. di Basile Carmela è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Palermo, viale Regione Siciliana n. 8161 S.E., ferme restando le condizioni e prescrizioni nella stessa contenute.
La citata ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fideiussioni previsto dalla vigente normativa.
A tal fine dovrà produrre all'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque la seguente documentazione:
-  aggiornamento, fino al 31 gennaio 2009, delle garanzie finanziarie già prestate, secondo quanto previsto alla lettera H) dell'allegato B alla succitata ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale;
-  circostanziata relazione circa lo stato di avanzamento dei lavori autorizzati con ordinanza ex art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006 e, nel caso in cui questi non siano ancora iniziati, specificarne le motivazioni.
(2007.14.942)
119

Con ordinanza n. 147 del 26 marzo 2007, il Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005 e dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3491 del 25 gennaio 2006, dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3538 del 28 luglio 2006 e dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3569 del 5 marzo 2007 - fino al 30 settembre 2007, l'ordinanza commissariale n. 163 del 23 febbraio 2006, con la quale la ditta Fiammingo Salvatore è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Acireale (CT), via Nazionale S.S. 114 Orientale Sicula n. 6/B, ferme restando le condizioni e prescrizioni nella stessa contenute.
La citata ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fideiussioni previsto dalla vigente normativa.
A tal fine dovrà produrre all'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque la seguente documentazione:
-  aggiornamento, fino al 31 gennaio 2009, delle garanzie finanziarie già prestate, secondo quanto previsto alla lettera H) dell'allegato B alla succitata ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
(2007.14.1007)
119

Con ordinanza n. 149 del 26 marzo 2007, il Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005 e dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3491 del 25 gennaio 2006, dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3538 del 28 luglio 2006 e dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3569 del 5 marzo 2007 - fino al 30 settembre 2007, l'ordinanza commissariale n. 179 dell'1 marzo 2006, con la quale la ditta M.G.R. s.r.l. è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Catania, via San Giuseppe La Rena, 181, ferme restando le ulteriori condizioni e prescrizioni nella stessa contenute.
La citata ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fideiussioni previsto dalla vigente normativa.
A tal fine dovrà produrre all'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque la seguente documentazione:
-  aggiornamento, fino al 31 gennaio 2009, delle garanzie finanziarie già prestate, secondo quanto previsto alla lettera H) dell'allegato B alla succitata ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
(2007.14.1002)
119

Con ordinanza n. 150 del 26 marzo 2007, il Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005 e dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3491 del 25 gennaio 2006, dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3538 del 28 luglio 2006 e dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3569 del 5 marzo 2007 - fino al 30 settembre 2007, l'ordinanza commissariale n. 102 del 7 febbraio 2006, con la quale la ditta Rapace Autodemolizione s.a.s. di Di Fede Cristina è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto sito in Palermo, viale Regione Siciliana n. 8665 S.E., ferme restando le ulteriori condizioni e prescrizioni nella stessa contenute.
La citata ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fideiussioni previsto dalla vigente normativa.
A tal fine dovrà produrre all'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque la seguente documentazione:
-  aggiornamento, fino al 31 gennaio 2009, delle garanzie finanziarie già prestate, secondo quanto previsto alla lettera H) dell'allegato B alla succitata ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale;
-  circostanziata relazione circa lo stato di avanzamento dei lavori autorizzati con ordinanza ex art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006 e, nel caso in cui questi non siano ancora iniziati, specificarne le motivazioni.
(2007.14.998)
119

Con ordinanza n. 151 del 26 marzo 2007, il Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005 e dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3491 del 25 gennaio 2006, dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3538 del 28 luglio 2006 e dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3569 del 5 marzo 2007 - fino al 30 settembre 2007, l'ordinanza commissariale n. 908 del 20 settembre 2006, con la quale la ditta Campisi Carmelo è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Siracusa, via Elorina, 180, ferme restando le prescrizioni nella stessa contenute ed a condizione che la ditta provveda a rinnovare l'autorizzazione allo scarico, rilasciata dal comune di Siracusa.
La citata ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fideiussioni previsto dalla vigente normativa.
A tal fine dovrà produrre all'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque la seguente documentazione:
-  aggiornamento, fino al 31 gennaio 2009, delle garanzie finanziarie già prestate, secondo quanto previsto alla lettera H) dell'allegato B alla succitata ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale;
-  certificati attestanti il possesso dei requisiti soggettivi di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1998;
-  circostanziata relazione circa lo stato di avanzamento dei lavori autorizzati con ordinanza ex artt. 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/97, oggi art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006 e, nel caso in cui questi non siano ancora iniziati, specificarne le motivazioni.
(2007.14.1004)
119

Con ordinanza n. 152 del 26 marzo 2007, il Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005 e dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3491 del 25 gennaio 2006, dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3538 del 28 luglio 2006 e dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3569 del 5 marzo 2007 - fino al 30 settembre 2007, l'ordinanza commissariale n. 159 del 21 febbraio 2006, con la quale la ditta Delta Metalli di Marchese Luciano & C. s.n.c. è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto sito in Misterbianco (CT), contrada Incarrozza, S.P. 12/2, ferme restando le condizioni e prescrizioni nella stessa contenute.
La citata ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fideiussioni previsto dalla vigente normativa.
A tal fine dovrà produrre all'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque la seguente documentazione:
-  aggiornamento, fino al 31 gennaio 2009, delle garanzie finanziarie già prestate, secondo quanto previsto alla lettera H) dell'allegato B alla succitata ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
La ditta, un mese prima della scadenza della medesima ordinanza, dovrà produrre inoltre all'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque circostanziata relazione circa lo stato di avanzamento dei lavori autorizzati con ordinanza ex art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006 e, nel caso in cui questi non siano ancora iniziati, specificarne le motivazioni.
(2007.14.1000)
119

Con ordinanza n. 153 del 26 marzo 2007, il Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005 e dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3491 del 25 gennaio 2006, dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3538 del 28 luglio 2006 e dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3569 del 5 marzo 2007 - fino al 30 settembre 2007, l'ordinanza commissariale n. 247 del 14 marzo 2006, con la quale la ditta Caramannello Vincenzo è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Canicattì (AG), contrada Ponte Bonavia, s.n., ferme restando le ulteriori condizioni e le prescrizioni nella stessa contenute.
La citata ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fideiussioni previsto dalla vigente normativa.
A tal fine dovrà produrre all'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque la seguente documentazione:
-  aggiornamento, fino al 31 gennaio 2009, delle garanzie finanziarie già prestate, secondo quanto previsto alla lettera H) dell'allegato B alla succitata ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale;
-  certificati attestanti il possesso dei requisiti soggettivi di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (casellario giudiziale).
La ditta, un mese prima della scadenza della medesima ordinanza, dovrà produrre inoltre all'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque circostanziata relazione circa lo stato di avanzamento dei lavori autorizzati con ordinanza ex art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006 e, nel caso in cui questi non siano ancora iniziati, specificarne le motivazioni.
(2007.14.1001)
119

Con ordinanza n. 154 del 26 marzo 2007, il Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005 e dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3491 del 25 gennaio 2006, dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3538 del 28 luglio 2006 e dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3569 del 5 marzo 2007 - fino al 30 settembre 2007, l'ordinanza commissariale n. 473 del 17 maggio 2006, con la quale la ditta Puleo Giuseppe & C. s.a.s. è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di cui alle lettere g), h) ed i) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Sciacca (AG), via Cava di Lauro, S.S. 115 Circonvallazione, ferme restando le condizioni e le prescrizioni nella stessa contenute.
La citata ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fideiussioni previsto dalla vigente normativa.
A tal fine dovrà produrre all'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque la seguente documentazione:
-  aggiornamento, fino al 31 gennaio 2009, delle garanzie finanziarie già prestate, secondo quanto previsto alla lettera H) dell'allegato B alla succitata ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale;
-  circostanziata relazione circa lo stato di avanzamento dei lavori autorizzati con ordinanza ex art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006 e, nel caso in cui questi non siano ancora iniziati, specificarne le motivazioni.
(2007.14.1003)
119

Con ordinanza n. 155 del 26 marzo 2007, il Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005 e dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3491 del 25 gennaio 2006, dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3538 del 28 luglio 2006 e dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3569 del 5 marzo 2007 - fino al 30 settembre 2007, l'ordinanza commissariale n. 248 del 14 marzo 2006, con la quale la ditta Scarano Giovanna è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Palma di Montechiaro (AG), via Galvani, s.n., ferme restando le condizioni e le prescrizioni nella stessa contenute.
La citata ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fideiussioni previsto dalla vigente normativa.
A tal fine dovrà produrre all'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque la seguente documentazione:
-  aggiornamento, fino al 31 gennaio 2009, delle garanzie finanziarie già prestate, secondo quanto previsto alla lettera H) dell'allegato B alla succitata ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale;
-  circostanziata relazione circa lo stato di avanzamento dei lavori autorizzati con ordinanza ex artt. 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/97, oggi art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006 e, nel caso in cui questi non siano ancora iniziati specificarne le motivazioni.
(2007.14.1005)
119

Con ordinanza n. 156 del 26 marzo 2007, il Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005 e dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3491 del 25 gennaio 2006, dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3538 del 28 luglio 2006 e dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3569 del 5 marzo 2007 - fino al 30 settembre 2007, l'ordinanza commissariale n. 69 del 7 febbraio 2006, con la quale la ditta Tiralongo Giuseppe e F.lli s.a.s. è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di cui alle lettere g), h) ed i) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Noto (SR), contrada Fontana del Cucco, S.S. 115 km. 2,400 Rosolini-Noto, ferme restando le condizioni e le prescrizioni nella stessa contenute.
La citata ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fideiussioni previsto dalla vigente normativa.
A tal fine dovrà produrre all'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque la seguente documentazione:
-  aggiornamento, fino al 31 gennaio 2009, delle garanzie finanziarie già prestate, secondo quanto previsto alla lettera H) dell'allegato B alla succitata ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
La ditta, un mese prima della scadenza della medesima ordinanza, dovrà produrre inoltre all'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque circostanziata relazione circa lo stato di avanzamento dei lavori autorizzati con ordinanza ex art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006 e, nel caso in cui questi non siano ancora iniziati, specificarne le motivazioni.
(2007.14.988)
119

Con ordinanza n. 157 del 26 marzo 2007, il Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005 e dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3491 del 25 gennaio 2006, dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3538 del 28 luglio 2006 e dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3569 del 5 marzo 2007 - fino al 30 settembre 2007, l'ordinanza commissariale n. 141 del 14 febbraio 2006, con la quale la ditta Finocchiaro Salvatore è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Valverde (CT), via S. Benedetto s.n., ferme restando le ulteriori condizioni e le prescrizioni nella stessa contenute.
La citata ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fideiussioni previsto dalla vigente normativa.
A tal fine dovrà produrre all'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque la seguente documentazione:
-  aggiornamento, fino al 31 gennaio 2009, delle garanzie finanziarie già prestate, secondo quanto previsto alla lettera H) dell'allegato B alla succitata ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
(2007.14.990)
119

Con ordinanza n. 158 del 26 marzo 2007, il Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005 e dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3491 del 25 gennaio 2006, dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3538 del 28 luglio 2006 e dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3569 del 5 marzo 2007 - fino al 30 settembre 2007, l'ordinanza commissariale n. 113 del 7 febbraio 2006, con la quale la ditta Fiorenza Angelo è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Agira (EN) contrada Conche,S.S. 121, ferme restando le condizioni e le prescrizioni nella stessa contenute.
La citata ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fideiussioni previsto dalla vigente normativa.
A tal fine dovrà produrre all'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque la seguente documentazione:
-  aggiornamento, fino al 31 gennaio 2009, delle garanzie finanziarie già prestate, secondo quanto previsto alla lettera H) dell'allegato B alla succitata ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
(2007.14.997)
119

Con ordinanza n. 159 del 26 marzo 2007, il Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005 e dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3491 del 25 gennaio 2006, dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3538 del 28 luglio 2006 e dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3569 del 5 marzo 2007 - fino al 30 settembre 2007, l'ordinanza commissariale n. 99 del 7 febbraio 2006, con la quale la ditta Scozzarini s.r.l. è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Gela (CL), contrada Pampinella, ferme restando le condizioni e le prescrizioni nella stessa contenute.
La citata ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fideiussioni previsto dalla vigente normativa.
A tal fine dovrà produrre all'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque la seguente documentazione:
-  aggiornamento, fino al 31 gennaio 2009, delle garanzie finanziarie già prestate, secondo quanto previsto alla lettera H) dell'allegato B alla succitata ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale;
-  circostanziata relazione circa lo stato di avanzamento dei lavori autorizzati con ordinanza ex artt. 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/97, oggi art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006 e, nel caso in cui questi non siano ancora iniziati, specificarne le motivazioni.
(2007.14.994)
119

Con ordinanza n. 160 del 26 marzo 2007, il Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005 e dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3491 del 25 gennaio 2006, dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3538 del 28 luglio 2006 e dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3569 del 5 marzo 2007 - fino al 30 settembre 2007, l'ordinanza commissariale n. 85 del 7 febbraio 2006, con la quale la ditta Etna Metalli s.n.c. di Privitera Francesco & C. s.n.c. è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di cui alle lettere g), h) ed i) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Mascalucia (CT), via Pulei, 31/B, ferme restando le condizioni e le prescrizioni nella stessa contenute.
La citata ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fideiussioni previsto dalla vigente normativa.
A tal fine dovrà produrre all'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque la seguente documentazione:
-  aggiornamento, fino al 31 gennaio 2009, delle garanzie finanziarie già prestate, secondo quanto previsto alla lettera H) dell'allegato B alla succitata ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
La ditta, un mese prima della scadenza della medesima ordinanza, dovrà produrre inoltre all'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque circostanziata relazione circa lo stato di avanzamento dei lavori autorizzati con ordinanza ex art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006 e, nel caso in cui questi non siano ancora iniziati, specificarne le motivazioni.
(2007.14.991)
119

Con ordinanza n. 161 del 26 marzo 2007, il Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005 e dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3491 del 25 gennaio 2006, dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3538 del 28 luglio 2006 e dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3569 del 5 marzo 2007 - fino al 30 settembre 2007, l'ordinanza commissariale n. 98 del 7 febbraio 2006, con la quale la ditta Tavolacci Rosa è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Motta Sant'Anastasia (CT), contrada Sieli Ulmo, s.n., ferme restando le condizioni e le prescrizioni nella stessa contenute.
La citata ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fideiussioni previsto dalla vigente normativa.
A tal fine dovrà produrre all'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque la seguente documentazione:
-  aggiornamento, fino al 31 gennaio 2009, delle garanzie finanziarie già prestate, secondo quanto previsto alla lettera H) dell'allegato B alla succitata ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
La ditta, un mese prima della scadenza della medesima ordinanza, dovrà produrre inoltre all'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque circostanziata re-lazione circa lo stato di avanzamento dei lavori autorizzati con ordinanza ex art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006 e, nel caso in cui questi non siano ancora iniziati, specificarne le motivazioni.
(2007.14.996)
119

Con ordinanza n. 162 del 26 marzo 2007, il Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005 e dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3491 del 25 gennaio 2006, dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3538 del 28 luglio 2006 e dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3569 del 5 marzo 2007 - fino al 30 settembre 2007, l'ordinanza commissariale n. 936 dell'11 ottobre 2006, con la quale la ditta Indelicato Luigi è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Belpasso (CT), contrada Balatelle s.n., ferme restando le condizioni e le prescrizioni nella stessa contenute.
La citata ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fideiussioni previsto dalla vigente normativa.
A tal fine dovrà produrre all'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque la seguente documentazione:
-  aggiornamento, fino al 31 gennaio 2009, delle garanzie finanziarie già prestate, secondo quanto previsto alla lettera H) dell'allegato B alla succitata ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
La ditta, un mese prima della scadenza della medesima ordinanza, dovrà produrre inoltre all'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque circostanziata relazione circa lo stato di avanzamento dei lavori autorizzati con ordinanza ex art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006 e, nel caso in cui questi non siano ancora iniziati, specificarne le motivazioni.
(2007.14.995)
119

Con ordinanza n. 163 del 26 marzo 2007, il Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005 e dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3491 del 25 gennaio 2006, dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3538 del 28 luglio 2006 e dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3569 del 5 marzo 2007 - fino al 31 maggio 2007, l'ordinanza commissariale n. 1043 del 4 novembre 2005, con la quale la ditta Marino Salvatore è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di cui alle lettere g), h) ed i) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Capaci (PA) contrada Case Troia s.n., ferme restando le ulteriori condizioni e prescrizioni nella stessa contenute e limitatamente all'avvio al recupero e/o smaltimento dei materiali provenienti dalla demolizione di veicoli a motore e già presenti all'interno dell'impianto in argomento che dovrà avvenire entro e non oltre 60 giorni dal rilascio della medesima ordinanza.
(2007.14.999)
119

Con ordinanza n. 164 del 26 marzo 2007, il Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005 e dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3491 del 25 gennaio 2006, dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3538 del 28 luglio 2006 e dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3569 del 5 marzo 2007 - fino al 30 settembre 2007, l'ordinanza commissariale n. 495 del 25 maggio 2006, con la quale la ditta Global Ecologic s.r.l. è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di cui alle lettere g), h) ed i) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Agrigento, via Piersanti Mattarella, 33bis, contrada Ponterotto s.n., ferme restando le prescrizioni nella stessa contenute ed a condizione che, per lo svolgimento dell'attività in argomento, la ditta utilizzi esclusivamente le porzioni di area pavimentata che garantiscano la perfetta impermeabilizzazione e resistenza agli oli e agli acidi.
La citata ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fideiussioni previsto dalla vigente normativa.
A tal fine dovrà produrre all'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque la seguente documentazione:
-  aggiornamento, fino al 31 gennaio 2009, delle garanzie finanziarie già prestate, secondo quanto previsto alla lettera H) dell'allegato B alla succitata ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale;
-  certificati attestanti il possesso dei requisiti soggettivi di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (casellario giudiziale e Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura);
-  circostanziata relazione circa lo stato di avanzamento dei lavori autorizzati con ordinanza ex artt. 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/97, oggi art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006 e, nel caso in cui questi non siano ancora iniziati, specificarne le motivazioni.
(2007.14.989)
119

Con ordinanza n. 165 del 26 marzo 2007, il Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005 e dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3491 del 25 gennaio 2006, dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3538 del 28 luglio 2006 e dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3569 del 5 marzo 2007 - fino al 30 settembre 2007, l'ordinanza commissariale n. 84 del 7 febbraio 2006, volturata alla ditta Leonardi ServiziAuto s.r.l. e già intestata alla ditta Auto Center Leonardi s.r.l., di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di cui alle lettere g), h) ed i) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Acireale via Nazionale per Guardia n. 4, ferme restando le condizioni e le prescrizioni nella stessa contenute.
La citata ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fideiussioni previsto dalla vigente normativa.
A tal fine dovrà produrre all'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque la seguente documentazione:
-  aggiornamento, fino al 31 gennaio 2009, delle garanzie finanziarie già prestate, secondo quanto previsto alla lettera H) dell'allegato B alla succitata ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale;
-  circostanziata relazione circa lo stato di avanzamento dei lavori autorizzati con ordinanza ex art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006 e, nel caso in cui questi non siano ancora iniziati, specificarne le motivazioni.
(2007.14.992)
119

Con ordinanza n. 175 del 28 marzo 2007, il Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005 e dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3491 del 25 gennaio 2006, dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3538 del 28 luglio 2006 e dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3569 del 5 marzo 2007 - fino al 30 settembre 2007, l'ordinanza commissariale n. 95 del 7 febbraio 2006, con la quale la ditta Pezzino Santi è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di cui alle lettere g), h) ed i) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Giarre (CT), via Strada 80 n. 9, ferme restando le condizioni e prescrizioni nella stessa contenute.
La citata ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fideiussioni previsto dalla vigente normativa.
A tal fine dovrà produrre all'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque la seguente documentazione:
-  aggiornamento, fino al 31 gennaio 2009, delle garanzie finanziarie già prestate, secondo quanto previsto alla lettera H) dell'allegato B alla succitata ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
(2007.14.1006)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
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