REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 11 MAGGIO 2007 - N. 22
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


CIRCOLARE 11 aprile 2007, n. 5.
Disposizioni attuative degli articoli 9, 10 e 12 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2. Misure per il contenimento della spesa regionale.

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA
AGLI UFFICI DI GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEGLI ASSESSORI REGIONALI
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE
SEGRETERIA GENERALE
AI DIPARTIMENTI REGIONALI
AGLI UFFICI SPECIALI
ALLE RAGIONERIE CENTRALI
ALLE AREE E SERVIZI DEL DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO
ALLE AREE E SERVIZI DEL DIPARTIMENTO FINANZE E CREDITO
ALL'AZIENDA DELLE FORESTE DEMANIALI DELLA REGIONE SICILIANA
e, p.c.  ALLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO 

La legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, finanziaria della Regione siciliana per l'anno 2007, riflette le indicazioni formulate nel documento di programmazione economica e finanziaria 2007-2011 e si uniforma ai vincoli introdotti per le regioni dalla legge finanziaria nazionale per l'anno 2007 (legge n. 296/2006), i quali costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica rilevanti ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea, cui la nostra Regione è chiamata a concorrere.
La legge regionale n. 2/2007 è, altresì, improntata al conseguimento del risanamento finanziario della Regione attraverso il contenimento della spesa pubblica, nonché all'attivazione di iniziative miranti a liberare risorse da destinare allo sviluppo economico dell'Isola.
In particolare, la normativa finanziaria in esame reca disposizioni che incidono in misura significativa sulla gestione del bilancio di previsione 2007 della Regione ed anche sui bilanci di gran parte degli organismi pubblici regionali o a partecipazione regionale.
In tal senso, al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 2/2007 si sottintende al principio di "buon andamento della pubblica amministrazione", rafforzato dal comma 10 del medesimo articolo, laddove si recita che "l'attuazione delle misure di contenimento della spesa previste dal presente articolo, ivi comprese quelle relative alla spesa per consumi intermedi, costituiscono obiettivi prioritari da trasferire nei contratti individuali sottoscritti con i dirigenti delle strutture di massima dimensione e degli uffici equiparati".
Le disposizioni rilevanti ai fini sopra richiamati si rinvengono negli artt. 9, 10 e 12 che sono oggetto di esame della presente circolare, la quale ha l'intento di fornire indicazioni e chiarimenti su taluni aspetti applicativi delle suddette norme.
Art. 9
Contenimento della spesa corrente

Commi 2, 3 e 4
I commi di cui trattasi contengono disposizioni di carattere strutturale, in quanto l'azione di contenimento in esse indicata è prevista in via continuativa a decorrere dall'esercizio 2007.
A fronte delle riduzioni degli stanziamenti di bilancio dei capitoli inerenti all'aggregato economico "consumi intermedi", il legislatore regionale ha ritenuto opportuno istituire un apposito fondo, nella rubrica dipartimento bilancio e tesoro (U.P.B. 4.2.1.5.99 - capitolo 212525), da destinare ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spesa; quindi, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulla procedura da attivare per l'utilizzazione delle risorse ivi stanziate.
Le disponibilità del fondo in argomento potranno essere utilizzate esclusivamente per tipologie di spesa per consumi intermedi, discendenti da rapporti contrattuali e collegati a servizi di utenza.
L'utilizzo del predetto fondo, attraverso decreti di variazione di bilancio del ragioniere generale della Regione, sarà attuato previa motivata richiesta da parte del competente dirigente generale o del dirigente responsabile della gestione della spesa, i quali dovranno attestare, altresì, di avere attivato prioritariamente la procedura prevista dall'art. 1, comma 21, della legge regionale n. 47/1977 (variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale di base), ovvero giustificare l'impossibilità di attivazione della stessa.
Le ragionerie centrali, nell'esprimere il proprio parere sulle richieste in argomento, dovranno verificare se l'oggetto sia conforme al contenuto previsto dalla norma in questione.
Considerate le esigue risorse finanziarie a disposizione ed al fine di evitare l'insorgenza di "debiti fuori bilancio", gli uffici in indirizzo sono invitati ad effettuare una puntuale e attenta programmazione dell'utilizzo degli stanziamenti dei capitoli di bilancio attinenti la tipologia di spesa in argomento, attivando tutte le opportune procedure per il contenimento della stessa. Quindi, appare opportuno sottolineare che il ricorso al fondo è da intendersi come procedura eccezionale, per fronteggiare esigenze effettivamente indifferibili.
Comma 5
La norma conferma, anche per l'anno corrente, l'azione di contenimento prevista dall'art. 6, comma 4, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, legge finanziaria 2006, operando un'ulteriore riduzione del 10% delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, manifestazioni, pubblicità e di rappresentanza.
E' evidente che, stante le particolari tipologie di spesa trattate nel comma in argomento, la puntuale applicazione delle disposizioni ivi contenute si intesta esclusivamente alle amministrazioni titolari della relativa spesa che dovranno avere cura di effettuare le decurtazioni di legge, tenendo conto che in alcuni casi le dotazioni di bilancio corrispondenti alle suddette finalità sono state oggetto di riduzioni.
Comma 6
Per l'anno 2007, ciascun dipartimento regionale e gli uffici equiparati di cui alla tabella "A" allegata alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, possono conferire incarichi di studio e di consulenza a soggetti esterni in misura non superiore al 50% della relativa "spesa sostenuta" nell'anno 2005, con la deroga specificata alla fine dello stesso comma 6.
Ai fini di una corretta attuazione del disposto in esame, è opportuno precisare che il richiamo alla "spesa sostenuta" è da intendersi riferito alla "spesa impegnata". Le ragionerie centrali avranno cura di verificare, puntualmente, il rispetto della norma in argomento e non ammettere a registrazione i provvedimenti che violino i limiti di spesa in questione, secondo le procedure generali più volte richiamate in precedenti circolari della scrivente (circolari nn. 23/1999 - 4/2000 - 3/2005 e 7/2006).
Commi 7 e 8
Una particolare menzione merita la disposizione che introduce nuove regole in materia di assunzione degli impegni. Infatti, il comma 7 stabilisce che, salvo specifiche eccezioni, a decorrere dall'anno finanziario 2007, gli uffici dell'Amministrazione regionale possono assumere mensilmente impegni per importi non superiori ad 1/12 della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base.
Si evidenzia che l'applicazione delle norme, pur riferite all'unità previsionale di base, al fine di agevolarne l'operatività, può riguardare i singoli capitoli con le eccezioni previste nella medesima norma.
Il comma 7 esclude espressamente le spese di seguito elencate:
a)spese per stipendi, retribuzioni, pensioni ed altre spese fisse;
b)spese aventi natura obbligatoria;
c)spese non frazionabili in dodicesimi;
d)spese per interessi;
e)  poste correttive e compensative delle entrate, ivi incluse le regolazioni contabili;
f)spese derivanti dalla normativa comunitaria o da accordi di programma stipulati con lo Stato;
g)annualità relative a limiti di impegni;
h)rate di ammortamento mutui.
Si ricorda che le spese aventi natura obbligatoria, sub. b), sono quelle descritte nell'apposito elenco n. 1 annesso allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2007, approvato con l'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 3/2007.
Si ritiene che tra le spese non frazionabili in dodicesimi, sub. c), debbano farsi rientrare quelle derivanti da contratti che non ne consentono il frazionamento, quelle relative ai trasferimenti agli enti pubblici territoriali (province e comuni), i trasferimenti a scuole ed università pubbliche, ad aziende unità sanitarie ed ospedaliere.
Sono da escludere dal vincolo dell'impegno in dodicesimi anche tutte quelle spese per le quali la tempistica dell'impegno e/o delle erogazioni sia diversamente disciplinata da norme specifiche, quali ad esempio:
-  l'art. 32, comma 6, della legge regionale n. 6/97 e successive modifiche ed integrazioni per i contributi agli enti pubblici;
-  l'art. 23 della legge regionale n. 23/2002 e successive modifiche ed integrazioni per i contributi superiori a 2 milioni di euro in favore delle associazioni e delle fondazioni.
Si ritiene allo stesso modo che non possano sottostare al vincolo in questione neppure le spese da impegnare ed erogare previa reiscrizione in bilancio di somme già eliminate per perenzione amministrativa.
Al di fuori delle esclusioni sopra indicate, tutte le altre tipologie di spesa rientrano nella normativa de qua.
Sarà compito delle ragionerie centrali verificare, di volta in volta, la tipologia della spesa da impegnare e valutare se la stessa sia riconducibile nell'ambito delle spese "aventi natura obbligatoria" o in quelle "non frazionabili in dodicesimi".
Si coglie l'occasione per invitare gli uffici in indirizzo ad una rigorosa applicazione delle prescrizioni in materia di impegni di spesa fissati dall'articolo 11 della legge regionale n. 47/77; in particolare, si richiama l'attenzione sull'esigenza di limitare l'emissione di "prenotazioni di impegno" ai casi tassativamente previsti nella circolare n. 16/1999.
Le ragionerie centrali avranno cura di vigilare sulla puntuale osservanza delle disposizioni contenute nella predetta circolare (circolare n. 16/99).
Con il comma 8 il legislatore dà maggiore forza ai principi ora enunciati. Sarà cura delle ragionerie centrali verificare eventuali scostamenti dell'andamento della spesa rispetto ai limiti previsti al comma 7, dandone comunicazione alla ragioneria generale della Regione - servizio bilancio - la quale porrà in essere le iniziative previste dal richiamato comma, ovvero la sospensione, con decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze, anche in via temporanea, dell'assunzione di impegni di spesa o dell'emissione di titoli di pagamento a carico di uno o più capitoli di bilancio.
Comma 9
La norma attribuisce importanti e delicati compiti alle ragionerie centrali in merito alla segnalazione del mancato rispetto dei limiti di spesa annuali autorizzati con legge di bilancio, causato dall'assunzione di obbligazioni che possano determinare lo " delle previsioni di bilancio. In tali casi, le ragionerie centrali hanno l'obbligo di denuncia alla Procura regionale della Corte dei conti per l'accertamento delle eventuali responsabilità, in quanto i suddetti presupposti, per legge, rilevano agli effetti della responsabilità contabile.
Detta denuncia deve essere inoltrata, senza indugio, al momento in cui la ragioneria centrale constati il verificarsi dei presupposti previsti, indipendentemente dalla procedura di cui all'art. 51 del regio decreto n. 2440/1923.
Comma 10
Come anticipato in premessa, le misure di contenimento della spesa previste dall'art. 9, costituiscono obiettivi prioritari da trasferire nei contratti individuali dei dirigenti delle strutture di massima dimensione e degli uffici equiparati.
Ad ogni buon fine, i direttori capi delle ragionerie centrali daranno comunicazione ai dirigenti generali dei competenti dipartimenti in tutti i casi in cui il provvedimento in contrasto con le disposizioni dell'art. 9 sia stato emanato da dirigenti ad essi subordinati; qualora l'atto promani da un dirigente di struttura di massima dimensione o ufficio equiparato, le ragionerie centrali inoltreranno la comunicazione di cui sopra al corrispondente vertice politico.
Art. 10
Soppressione dell'indennità di trasferta

Altra misura di carattere strutturale per il contenimento della spesa è prevista all'art. 10, laddove, in recepimento di specifiche disposizioni introdotte con la legge finanziaria dello Stato per l'anno 2006, si dispone, a decorrere dall'esercizio finanziario 2007, la soppressione dell'indennità di trasferta (diaria) spettante al personale dell'Amministrazione regionale e degli enti sottoposti a vigilanza e tutela della Regione, per le missioni svolte nell'ambito del territorio nazionale, nonché le indennità supplementari previste dall'art. 14 della legge n. 836/73 per le missioni all'interno ed all'estero e cioè la maggiorazione del 10% sul costo del biglietto a tariffa intera per i viaggi effettuati in treno e del 5% per quelli effettuati in aereo.
Nei casi di missione o di viaggi di servizio all'estero effettuati con mezzo aereo, ai dipendenti regionali, indipendentemente dalla qualifica rivestita e dalla carriera di appartenenza, le spese di viaggio vanno rimborsate nel limite del costo della classe economica.
Stante il disposto tassativo del presente articolo, la limitazione si applica anche ai dirigenti delle strutture di massima dimensione e degli uffici equiparati.
Per quanto sopra, dall'1 gennaio 2007 ai dipendenti in missione fuori dalla sede di servizio, all'interno del territorio nazionale, continuano ad essere rimborsate le spese di viaggio, di pernottamento e di consumo dei pasti nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia, mentre non è dovuta l'indennità di trasferta in misura intera o oraria.
Si invitano, quindi, le Amministrazioni a diramare agli enti sottoposti a vigilanza e tutela le conseguenziali disposizioni.
Art. 12
Trasferimenti di personale con qualifica dirigenziale

Con la presente disposizione si sostituisce il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 21/2001 e successive modifiche ed integrazioni, modificando la disciplina contabile relativa ai trasferimenti del personale con qualifica dirigenziale; in particolare, relativamente al trattamento accessorio del suddetto personale, in caso di trasferimento sono previste unicamente variazioni compensative tra i corrispondenti capitoli delle rispettive rubriche, effettuate con decreto a firma del ragioniere generale della Regione, previo esplicito assenso del dirigente generale del dipartimento di provenienza o struttura equiparata alla variazione di bilancio, opportunamente attestato dal dipartimento del personale.
Conseguentemente, con il comma 2 viene soppressa la disposizione che consentiva l'utilizzo delle risorse del "Fondo per il trattamento di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale" (cap. 212019), ad integrazione del trattamento accessorio per la dirigenza.
Tuttavia, corre l'obbligo rappresentare che nella gestione del bilancio di previsione per l'anno in corso insistono, sul capitolo del Fondo di cui sopra, delle disponibilità finanziarie riferite esclusivamente al totale delle competenze accessorie del personale dirigenziale precedentemente inquadrato presso taluni uffici speciali che, a seguito di apposite delibere di Giunta regionale dello scorso mese di dicembre, sono stati soppressi.
Pertanto, le somme ivi disponibili sono utilizzabili unicamente per fronteggiare eventuali richieste di variazioni compensative da parte delle Amministrazioni cui il suddetto personale nel corso del corrente anno sarà contrattualizzato.
In ultimo, si pone in evidenza che la norma in questione produce effetti per i trasferimenti operati successivamente alla data di efficacia della legge finanziaria per l'anno 2007 (1 gennaio 2007).
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e inserita nel sito internet ufficiale della Regione siciliana; potrà, inoltre, essere inserita nella banca dati FONS.
  L'Assessore: LO PORTO 

(2007.15.1098)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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