REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 11 MAGGIO 2007 - N. 22
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 12 marzo 2007.
Approvazione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di Capo d'Orlando.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5, legge regionale n. 28, del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto legislativo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il foglio prot. n. 5390 del 23 febbraio 2006, assunto al protocollo generale di questo Assessorato in data 2 marzo 2006 al n. 15445, con il quale il comune di Capo d'Orlando ha trasmesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale, con annesso regolamento edilizio;
Visto l'ulteriore foglio prot. n. 12587 del 16 maggio 2006, assunto al protocollo di questo Assessorato in pari data al n. 34065, con il quale il comune di Capo d'Orlando ha dato riscontro a quanto richiesto dall'unità operativa 4.1/D.R.U. con la nota prot. n. 27497 del 13 aprile 2006;
Vista la delibera n. 3 del 15 gennaio 2003, con la quale il consiglio comunale di Capo d'Orlando ha adottato il Piano regolatore generale con annesso regolamento edilizio;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla delibera del consiglio comunale n. 3 del 15 gennaio 2003;
Vista l'attestazione a firma del segretario generale del comune di Capo d'Orlando, datata 22 febbraio 2006, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano, nonché attestante l'acquisizione di n. 259 osservazioni entro i termini di legge e n. 23 fuori termini di legge, avverso il piano regolatore generale adottato;
Visto l'elenco delle osservazioni presentate avverso il piano, nonché i relativi elaborati di visualizzazione redatti dai progettisti, unitamente alla relazione contenente le determinazioni degli stessi avverso le medesime;
Viste le note prot. n. 15438 del 9 agosto 1992 e prot. n. 3975 del 6 maggio 2005, con le quali l'ufficio del Genio civile di Messina, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, in merito alle previsioni dello strumento urbanistico in argomento;
Viste le delibere nn. 64 del 2 ottobre 2004, 4 del 9 febbraio 2005, 6 del 16 febbraio 2005, 7 del 25 febbraio 2005, 8 del 2 marzo 2005, 9 del 3 marzo 2005, 13 dell'11 marzo 2005, 15 del 21 marzo 2005, 26 dell'11 aprile 2005, 31 del 18 aprile 2005, 33 del 28 aprile 2005, 34 del 29 aprile 2005, 35 del 16 maggio 2005, 36 del 24 maggio 2005, 44 del 31 maggio 2005, 46 del 7 giugno 2005, 67 del 14 luglio 2005, 68 del 19 luglio 2005, 69 del 22 luglio 2005, 76 dell'8 agosto 2005, 77 del 10 agosto 2005, 86 del 9 settembre 2005, 87 del 12 settembre 2005, 89 del 14 settembre 2005, 90 del 15 settembre 2005, 91 del 19 settembre 2005, 92 del 21 settembre 2005, 93 del 27 settembre 2005, con le quali il consiglio comunale di Capo d'Orlando ha controdedotto alle osservazioni e/o opposizioni presentate avverso la delibera n. 3 del 15 gennaio 2003;
Vista la nota prot. n. 77 del 25 luglio 2006 con la quale l'unità operativa 4.1/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 25 del 21 luglio 2006, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI PIANO
Indirizzi progettuali
Il nuovo piano regolatore generale si è posto l'obiettivo di puntare sulla qualità di un lavoro di ricucitura e saldatura dei molteplici brani di tessuti ed ambiti sfilacciati e disordinatamente cresciuti all'interno delle singole strutture territoriali per ricondurle ad un quadro unitario in relazione allo strumento urbanistico precedente.
In particolare il piano mira a:
1)  sostenere il ruolo storicamente acquisito e riconosciuto di capoluogo dei Nebrodi centrali, incrementando la dotazione e qualità delle proprie funzioni urbane (scuole, aree per attività culturali, sport, commercio, servizi alla produzione ed alle persone, ecc.);
2)  sostenere, promuovendola, la riqualificazione formale e funzionale degli insediamenti, recuperando anche gli agglomerati abusivi sparsi sul territorio;
3)  riordinare, ridefinendone la struttura complessiva, le aree del tessuto insediativo più prossimo al centro urbano;
4)  regolare e facilitare la mobilità con particolare attenzione a rendere accessibili le funzioni urbane ed i poli più significativi presenti sul territorio;
5)  promuovere e qualificare l'offerta turistica valorizzando gli ambiti di risorsa naturale ed antropiche, adeguando la capacità ricettiva e la dotazione di spazi funzionalmente connessi, sia sulla linea di costa che sulla collina;
6)  ricucire, salvaguardandolo, il rapporto diretto e di libera fruizione con il litorale, con interventi mirati alla sua riqualificazione ambientale;
7)  offrire occasione di flessibilità nell'eventuale necessità di riconversione delle destinazioni d'uso delle aree produttive inglobate nei centri abitati;
8)  tutelare, salvaguardandolo quanto più possibile il patrimonio delle risorse naturali e dei beni paesaggistico-ambientali e storico-architettonico, agganciandoli, ove possibile ad azioni programmatiche di grande rilevanza.
Il piano, inoltre, in relazione all'assetto urbanistico ed alle situazioni pregresse nei suoi contenuti propone:
-  il ridisegno delle localizzazioni relative ai servizi, al fine di assicurare e garantire gli standards di legge;
-  il ridisegno della viabilità al fine di rapportarsi meglio al nuovo quadro di relazioni territoriali ed alle nuove esigenze funzionali che ne deriveranno;
-  conferma delle classificazioni di zona attuali ad esclusione di quelle in contrasto con le vigenti norme legislative e/o in contraddizione con i principi e le finalità del nuovo piano;
-  presa d'atto della riconversione ed ampliamento delle aree già destinate a campings lungo la via trazzera marina attuate solo in minima parte e destinate a ricettività turistico alberghiere;
-  conferma delle nuove aree di edilizia sociale oggetto di programmi costruttivi approvati;
-  introduzione del sistema dei nuovi vincoli ambientali.
Analisi dello stato di fatto e dimensionamento
Ai fini del dimensionamento della revisione del suddetto piano regolatore generale, il progettista ha ritenuto far riferimento all'andamento demografico sulla base degli ultimi dati del censimento ISTAT e stimare in 15.257 abitanti la previsione di crescita della popolazione residente tra il 1995 ed il 2015 con un saldo positivo pari a 2.862 abitanti nel ventennio di previsione del piano.
Per il fabbisogno pregresso il progettista del piano ha quantificato in 155 stanze rispetto al patrimonio occupato e censito secondo i dati ISTAT 1991; per il fabbisogno futuro è stato quantificato in 3.898 stanze.
In definitiva il fabbisogno abitativo residenziale complessivo stimato all'anno 2015 è pari a 4.015 stanze; volumetricamente considerando 140 mc./ab. risulta pari a mc. 400.680.
Zone territoriali omogenee
Il piano regolatore generale prevede la suddivisione dell'intero territorio comunale in zone in rapporto alle diverse destinazioni d'uso, ai vincoli ed alle opere o trasformazioni consentite ai sensi della vigente normativa.
Dalle norme di attuazione sono state desunte le caratteristiche di tali zone omogenee di seguito sinteticamente descritte:
Zona  "BCA" - Edifici e complessi architettonici di interesse storico-artistico
Attività edilizia consentita: intervento di restauro.
Destinazioni d'uso consentite: residenziale, alberghiero, professionali, uffici, attività culturali, ecc...;
Zona  "B0" - Tessuti urbani storicizzati
Definizione: si tratta di zone del centro urbano con caratteristiche storicizzate e l'antico borgo dei pescatori di S. Gregorio.
Attività edilizia consentita: ristrutturazione edilizia, con esclusione di demolizione e ricostruzione, nuove costruzioni.
Destinazione di zona: residenziale e commerciale.
Strumenti di attuazione: concessione edilizia o altro strumento, a seconda del tipo di intervento.
Indici di zona: indice di fabbricabilità fondiaria massimo: 5 mc./mq.;
Zona  "B1.1" - Città consolidata (centro urbano - alberghi esistenti);
Definizione: si tratta di zone residenziali e per attività commerciali, uffici, artigianato non molesto, ricettivo alberghiero;
Attività edilizia consentita:
a)  ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro conservativo e ristrutturazione edilizia e urbanistica;
b)  ricostruzione degli edifici, nuova costruzione di lotti non edificati.
Strumenti di attuazione: concessione edilizia o altro strumento a seconda del tipo di intervento.
Indici di zona: indice di fabbricabilità fondiaria massima: 5,00 mc./mq.;
Zona  "B1.2" - Città consolidata (centro urbano - alberghi esistenti)
Definizione: si tratta di zone residenziali e per attività commerciali, uffici, artigianato non molesto, ricettivo alberghiero.
Attività edilizia consentita:
a)  ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro conservativo e ristrutturazione edilizia e urbanistica;
b)  ricostruzione degli edifici, nuova costruzione di lotti non edificati.
Strumenti di attuazione: concessione edilizia o altro strumento a seconda del tipo di intervento.
Indici di zona: indice di fabbricabilità fondiaria massima: 4,00 mc./mq.;
Zona  "B1.3" - Città consolidata (centro urbano - alberghi esistenti)
Definizione: si tratta di zone residenziali e per attività commerciali, uffici, artigianato non molesto, ricettivo alberghiero.
Attività edilizia consentita:
a)  ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro conservativo e ristrutturazione edilizia e urbanistica;
b)  ricostruzione degli edifici, nuova costruzione di lotti non edificati.
Strumenti di attuazione: concessione edilizia o altro strumento a seconda del tipo di intervento.
Indici di zona: indice di fabbricabilità fondiaria massima: 3,00 mc./mq.;
Zona  "B1.4" - Città consolidata (centro urbano - alberghi esistenti)
Definizione: si tratta di zone residenziali e per attività commerciali, uffici, artigianato non molesto, ricettivo alberghiero.
Attività edilizia consentita:
a)  ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro conservativo e ristrutturazione edilizia e urbanistica;
b)  ricostruzione degli edifici, nuova costruzione di lotti non edificati.
Strumenti di attuazione: concessione edilizia o altro strumento a seconda del tipo di intervento.
Indici di zona: indice di fabbricabilità fondiaria massima: 2,00 mc./mq.;
Zona  "B1.5" - Città consolidata (centro urbano - alberghi esistenti)
Definizione: si tratta di zone residenziali e per attività commerciali, uffici, artigianato non molesto, ricettivo alberghiero.
Attività edilizia consentita:
a)  ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro conservativo e ristrutturazione edilizia e urbanistica;
b)  ricostruzione degli edifici, nuova costruzione di lotti non edificati.
Strumenti di attuazione: concessione edilizia o altro strumento a seconda del tipo di intervento.
Indici di zona: indice di fabbricabilità fondiaria massima: 3,00 mc./mq.;
Zona  "B2" - Ambito urbano su via Consolare Antica.
Definizione: si tratta di zone residenziali prevalentemente sature che costituiscono la recente espansione lineare a margine dell'antica viabilità consolare e che ha saldato i nuclei abitati della Piana del centro urbano.
Attività edilizia consentita:
a)  ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro conservativo e ristrutturazione edilizia e urbanistica;
b)  ricostruzione degli edifici, nuova costruzione di lotti non edificati.
Strumenti di attuazione: concessione edilizia o altro strumento a seconda del tipo di intervento.
Indici di zona: indice di fabbricabilità fondiaria massima: 2 mc./mq.;
Zona  "B3" - Ambito urbano su via Trazzera Marina
Definizione: si tratta di zone residenziali prevalentemente sature che costituiscono la recente espansione lineare a margine dell'antica trazzera e che ha saldato i nuclei abitati della Piana con il litorale al centro urbano.
Attività edilizia consentita:
a)  ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro conservativo e ristrutturazione edilizia e urbanistica;
b)  ricostruzione degli edifici, nuova costruzione di lotti non edificati.
Strumenti di attuazione: concessione edilizia o altro strumento a seconda del tipo di intervento.
Indici di zona: indice di fabbricabilità fondiaria massima: 2 mc./mq.;
Zona  "B4" - Ambito urbano nelle frazioni
Definizione: si tratta di zone residenziali prevalentemente sature costituite dall'antico nucleo delle frazioni e/o delle borgate insediatesi nel corso della storia sul territorio, dalla recente espansione di nuclei abusivi nella Piana e dall'attuazione delle zone "C" di espansione del precedente Piano.
Attività edilizia consentita:
a)  ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro conservativo e ristrutturazione edilizia e urbanistica;
b)  ricostruzione degli edifici, nuova costruzione di lotti non edificati.
Strumenti di attuazione: concessione edilizia o altro strumento a seconda del tipo di intervento.
Indici di zona: indice di fabbricabilità fondiaria massima: 2 mc./mq.;
Zona  "B5" - Edilizia degradata da sottoporre a riqualificazione urbana
Definizione: si tratta di una zona ubicata a margine del centro urbano, ad angolo tra il lungomare A. Doria e via Antonello da Messina ove insistono due edifici a schiera, ad una elevazione fuori terra, costruiti dallo IACP negli anni '60, ed oggi in maggior parte riscattati dagli assegnatari e/o loro eredi.
Attività edilizia consentita:
Nuova costruzione mediante l'istituto del comparto con intervento di demolizione e ricostruzione.
Strumenti di attuazione: concessione edilizia o altro strumento a seconda del tipo di intervento.
Indici di zona: indice di fabbricabilità fondiaria massima: 5 mc./mq.;
Zona "C1" - Di espansione residenziale nelle frazioni (IT 0,50 mc./mq.)
Definizione: si tratta delle parti del territorio comunale destinate all'espansione dell'edilizia residenziale secondo le prescrizioni urbanistiche del precedente piano regolatore generale e dove sono oggi in fase di attuazione lottizzazioni di completamento.
Strumenti di attuazione: secondo il precedente piano regolatore generale;
Zona  "C2" - Di espansione residenziale nelle frazioni (IT 0,75 mc./mq.)
Definizione: si tratta delle parti del territorio comunale destinate all'espansione dell'edilizia residenziale secondo le prescrizioni urbanistiche del precedente piano regolatore generale e dove sono oggi in fase di attuazione lottizzazioni di completamento.
Strumenti di attuazione: secondo il precedente piano regolatore generale.
Indici di zona: indice di fabbricabilità territoriale massima: 0,75 mc./mq.;
Zona  "C2a" - Di espansione residenziale nelle frazioni (IT 1,10 mc./mq.)
Definizione: si tratta delle parti del territorio comunale destinate all'espansione dell'edilizia residenziale secondo le prescrizioni urbanistiche del precedente piano regolatore generale e dove sono oggi in fase di attuazione lottizzazioni di completamento.
Strumenti di attuazione:secondo il precedente piano regolatore generale.
Indici di zona: indice di fabbricabilità fondiario massimo: - 1,50 mc./mq.;
Zona  "C2b" - Di espansione residenziale nelle frazioni (IT 1,50 mc./mq.)
Definizione: si tratta delle parti del territorio comunale destinate all'espansione dell'edilizia residenziale secondo le prescrizioni urbanistiche del precedente piano regolatore generale e dove sono oggi in fase di attuazione lottizzazioni di completamento.
Strumenti di attuazione: secondo il precedente piano regolatore generale.
Indici di zona: indice di fabbricabilità fondiario massimo: 2,00 mc./mq.;
Zona  "C PEEP" - Di espansione residenziale pubblica
Definizione: si tratta delle parti del territorio comunale destinate all'espansione dell'edilizia residenziale per l'edilizia economica e popolare secondo le prescrizioni urbanistiche del precedente piano regolatore generale e dove sono oggi in fase di attuazione programmi costruttivi di completamento.
Zona  "C3 PEEP it 1,10 mc./mq." - Di espansione residenziale pubblica
Definizione: si tratta delle parti del territorio comunale in località S. Martino destinate all'espansione dell'edilizia residenziale per l'edilizia economica e popolare secondo le prescrizioni urbanistiche del precedente piano regolatore generale e dove sono oggi in fase di attuazione i programmi costruttivi di completamento approvati con decreto n. 1175/88, di cui si riconfermano le prescrizioni e la normativa.
Zona  "C3a PEEP it 0,75 mc./mq." - Di espansione residenziale pubblica
Definizione: si tratta delle parti del territorio comunale in località via Trazzera Marina già destinate a zona omogenea C2 nel precedente piano regolatore generale e dove sono oggi in fase di attuazione i programmi costruttivi di completamento approvati con decreto n. 20/D.R.U. dell'8 febbraio 1999, di cui si riconfermano le prescrizioni e le norme.
Zona  "C3b PEEP it 1,60 mc./mq." - Di espansione residenziale pubblica
Definizione: si tratta delle parti del territorio comunale in località Malvicino, Salicò e Bruca, già destinate a zona omogenea agricola nel precedente piano regolatore generale, che sono state oggetto di apposita variante con la quale sono stati approvati i relativi programmi costruttivi, con decreto n. 20/D.R.U. dell'8 febbraio 1999 di cui si riconfermano le prescrizioni e le norme.
Zone  S - Di ricettività stagionale e turistico-alberghiera
Trattasi di ambiti territoriali già perimetrati dal precedente piano regolatore generale e di cui si riconfermano parzialmente tenuto conto dei vincoli gravanti a seguito della nuova normativa sulle fasce boscate.
Indice di edificabilità territoriale 0.30 mc./mq.;
Zone  S1 - Area per residenza stagionale
Trattasi di ambiti territoriali già perimetrati dal precedente piano regolatore generale e di cui si riconfermano parzialmente tenuto conto dei vincoli gravanti a seguito della nuova normativa sulle fasce boscate.
Indice di edificabilità territoriale 0.20 mc./mq. per la residenza e 0,80 per le attrezzature ricettive;
Zone  S2 - Area per attività alberghiera
Trattasi di ambiti territoriali da attuarsi mediante strumenti attuativi particolareggiati di iniziativa pubblica o privata estesi ad aree di un ettaro, con indice di edificabiità territoriale pari a mc./mq. 0,60 in località S. Gregorio e S. Martino, ed a mc./mq. 1,50 in località Trassari nella Piana.
Zone  S3 - Area per campeggi.
Zone  D - Aree per attività produttive a carattere artigianale e commerciale
Definizione: si tratta delle parti del territorio comunale destinate a piccoli insediamenti industriali ed artigianali e commerciali.
Tali zone sono state suddivise in due sottozone:
Zona D1.1 - Aree miste artigianali e residenziali esistenti.
Le aree che ricadono in tale zona risultano quasi sature e/o con piani in itinere alle cui norme si rimanda per il loro completamento.
Indici di zona: indice di fabbricabilità massimo fondiario mc./mq. 2,65;
Zona D1.2 - Aree per attività produttive e commerciali esistenti.
Le aree che ricadono in tale zona risultano con piani in itinere alle cui norme si rimanda per il loro completamento.
Indici di zona: indice di fabbricabilità massimo fondiario mc./mq. 3,00;
Zona DS - -Aree per attività direzionali e commerciali
Indici di zona: indice di fabbricabilità massimo territoriale mc./mq. 4,00;
Zona  E1 - Aree agricole;
Zone  per attrezzature e servizi suddivise secondo le indicazioni del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
Zone  di verde pubblico
Zone di parchi urbani
Parco del Capo PU1 e quello lineare PU2
Si attuano mediante piani particolareggiati.
Zone  F - Servizi di interesse generale.
Parchi sub urbani
PSU1  - di Amola di cui si ripropone la norma del precedente piano regolatore generale.
PSU2  - alla foce del torrente Zappulla.
PSU3  - lungo il torrente Zappulla.
PSU4  - a Scafa di cui si ripropone la norma del precedente piano regolatore generale.
PSU5  - coincidente con il parco letterario di Villa Piccolo.
PSU6  - di Piana soprastante in località Pissi e sottostante al parco letterario di Villa Piccolo.
Regolamento edilizio
E' composto di n. 115 articoli suddivisi nei seguenti titoli:
-  titolo 1: Disposizioni generali;
-  titolo 2: Disciplina urbanistica;
-  titolo 3: La città e il territorio comunale;
-  titolo 4: Sanzioni e disposizioni transitorie.
Rete distributiva ed esercizio dell'attività commerciale ai sensi della legge regionale n. 28/99
Con la legge regionale n. 28/99 e le relative direttive di esecuzione (D.P.R.S. 11 luglio 2000), viene prescritto che i comuni devono salvaguardare le attività commerciali nelle aree centrali e, dall'altro, procedere alla formazione di poli commerciali extraurbani. Occorre dunque che negli strumenti urbanistici generali ed attuativi siano introdotti i parametri specifici per l'esercizio dell'attività commerciale, ed individuate in particolare nelle aree in cui poter consentire gli insediamenti di media e grandi strutture di vendita al dettaglio in guisa che gli strumenti urbanistici rendano possibili le previsioni formulate per l'attività commerciale attraverso l'apposito piano comunale.
Da nota di chiarimento sull'iter e sui contenuti del piano regolatore generale del comune di Capo d'Orlando resa dal responsabile dell'U.T.C. prot. n. 32930 del 10 dicembre 2002, si rileva che il piano può soddisfare quanto previsto dalla normativa sulla programmazione commerciale, essendo state previste "sia aree idonee nelle zone oggetto di prescrizioni esecutive con specifiche destinazioni commerciali (area strutturante AS1-PE2) sia concrete possibilità nelle norme attuative dell'area AS2.;
Considerato che:
Occorre evidenziare che, in base agli atti pervenuti, le procedure di adozione del piano sono regolari in quanto:
-  la deliberazione del consiglio comunale di adozione del piano n. 3 del 15 gennaio 2003 con allegato R.E. risulta legittima;
-  il piano viene adottato senza prescrizioni esecutive in riferimento all'art. 102 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, che non fa più obbligo della contestuale adozione delle prescrizioni esecutive, rimandando la redazione ed adozione delle stesse anche dopo l'approvazione del piano regolatore generale;
-  il piano con i relativi allegati è supportato dallo studio geologico generale ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 65/81;
-  il piano è supportato dallo studio agricolo-forestale redatto ai sensi dell'art. 3, comma 11, della legge regionale n. 15/91 e successive modifiche ed integrazioni;
-  il piano con i relativi allegati è stato sottoposto, preventivamente all'adozione, all'esame e parere dell'ufficio del Genio civile di Messina, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, per il quale sono stati rilasciati due pareri;
-  il piano con i relativi allegati dopo la formale adozione è stato regolarmente depositato e pubblicizzato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
-  le osservazioni ed opposizioni presentate avverso il piano regolatore, sono state debitamente visualizzate sugli elaborati in scala 1:5.000 e sulle stesse sono state formulate le deduzioni del progettista in ossequio all'art. 4 della legge regionale n. 65/81.
Ai sensi dell'art. 8 del disciplinare d'incarico, con verbale del 14 dicembre 2004, è stato accertato lo stato di consistenza delle aree destinate ad attrezzature e servizi pubblici.
Tuttavia in ordine agli elaborati cartografici si sono riscontrati errori grafici quali ad esempio il tracciato viario che si sovrappone sul retino a destinazione di zona, parti del territorio non avente nessuna campitura ed inoltre l'assenza dell'indicazione mediante apposita visualizzazione dell'impianto di depurazione esistente e della relativa fascia di rispetto, etc.. Pertanto il comune rimane onerato della rettifica e/o correzione degli errori materiali.
Nel merito, se è vero che l'andamento demografico registrato nel comune di Capo d'Orlando risulta positivo a partire dal 1951 con sensibili variazioni percentuali (abitanti 8.173 anno 1951, abitanti 8.551 anno 1961, abitanti 9.364 anno 1971, abitanti 10.530 anno 1981, abitanti 11.948 anno 1991, abitanti 12.487 anno 1996), bisogna pur tenere conto che la crescita dei centri costieri risulta in generale determinata dall'abbandono dei centri interni contermini per effetto della mancanza di lavoro degli abitanti e per effetto di collegamenti viari non sempre agevoli con tali centri. Tale fenomeno si è notevolmente ridotto, e di fatto si è registrato il mantenimento della popolazione nei comuni costieri censiti nell'ultimo decennio; ciò si è verificato per effetto dell'arresto dei flussi migratori, dovuto al miglioramento della rete stradale di collegamento tra le aree interne e la fascia costiera, consentendo con ciò di mantenere la residenza e favorendo il rientro della popolazione nei centri di origine. La popolazione residente di Capo d'Orlando risulta pressoché stabile in quanto si registrano 12.710 abitanti al censimento dell'anno 2001, rispetto ai 12.496 abitanti dell'anno 1996. Conseguentemente non può condividersi la stima all'anno 2015 di una crescita demografica della popolazione residente di 2.862 abitanti.
Conseguentemente non può a maggior ragione condividersi il dato scaturito dalla verifica della popolazione effettuata a seguito degli emendamenti inseriti dal C.C. e delle prescrizioni dell'ufficio del Genio civile di Messina, che evidenzia un carico abitativo relativo alle previsioni inserite dai suddetti emendamenti pari a 15.299 + 3.000 (abusivismo) = 18.299 abitanti, dato che tra l'altro, della quota di edilizia residenziale attuabile nelle zone S1 ed AS2, per le quali non può non prevedersi in una fase di nuova pianificazione, una dotazione minima di attrezzature. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, le previsioni di aree con destinazione residenziale, contenute nel piano adottato in esame, risultano sopra dimensionate.
Pertanto devono essere ridotte le aree interessate da nuove previsioni di espansione residenziale, anche ai fini di contenere i consumi territoriali e conseguentemente si ritiene di disattendere le zone C1 di espansione residenziale nelle frazioni, in quanto interessate da modesti insediamenti edilizi esistenti, fatti salvi ovviamente eventuali piani di lottizzazioni in corso di attuazione del precedente strumento urbanistico. Le relative aree sono destinate a zone "E" di verde agricolo. Inoltre, in ordine alle zone C2a, ritenute condivisibili, per la nuova edificazione si dovrà operare in conformità ai parametri edificatori utilizzati per i "piani attuativi" del piano regolatore generale in corso di realizzazione, mentre per le zone C2b a Malvicino e Catutè per la nuova edificazione, si dovrà operare secondo i parametri previsti per le zone C2 (art. 61 delle N. di A.);
Per quanto attiene il fabbisogno di edilizia stagionale S1 e turistico alberghiero S2, pur condividendo il ruolo e l'obiettivo del piano in ordine alla promozione e qualificazione dell'offerta turistica, riconoscendo la peculiarità e la vocazione turistica del territorio, anche in relazione alla presenza del contermine parco dei Nebrodi, tuttavia non si può fare a meno di sottolineare, che tale vocazione trae sostegno e origine proprio dalle valenze ed emergenze naturali presenti in quel territorio, che per ciò stesso le previsioni di piano non sembrano asseverare e tutelare adeguatamente in quanto si prevedono vastissime e diffuse aree S1 ed S2 sia lungo il litorale che su tutto il versante collinare in zone con elevata acclività rispettivamente per la residenza stagionale e per le attrezzature ricettive di tipo alberghiero a rotazione e per le attività alberghiere. Esse comportano un altissimo consumo territoriale (circa 300 HA) anche in ambiti di alto pregio naturalistico-ambientale, e pertanto si rende necessario allo stato attuale ridimensionare drasticamente tali previsioni, anche in considerazione che lo sviluppo del territorio non può prescindere dalla salvaguardia e della sua tutela, promuovendo la qualità della vita umana, e favorire l'equilibrio tra la produttività e lo sfruttamento delle risorse naturali. Tra l'altro l'ufficio del Genio civile, con parere n. 15438 del 9 agosto 2002, ha disatteso molte zone S1 ed S2 in quanto interessano aree con elevata acclività. Si ritiene pertanto disattendere tutte le zone omogenee S1 ed S2, ad eccezione delle previsioni della zona S2 lungo il litorale a valle della rete ferroviaria, in quanto si pone in contiguità e continuità con lo sviluppo lineare del centro litoraneo, tale da potere soddisfare sufficientemente le potenzialità turistiche del comune di Capo d'Orlando. Tali zone disattese sono classificate di conseguenza zone "E" di verde agricolo;
Conseguentemente devono essere disattese tutte le attrezzature e la viabilità ad esse funzionali.
Il comune di Capo d'Orlando risulta tra quelli che ricadono nell'unità fisiografica n. 19 - Cefalù Capo d'Orlando - individuata dal decreto n. 298/2000 e come tale soggetta al piano stralcio di bacino approvato con D.P.R.S. n. 169 del 13 aprile 2006, le aree previste dal piano dovranno pertanto essere visualizzate nelle relative tavole del piano regolatore generale e sottoposte alle prescrizioni discendenti dal citato decreto;
Per quanto attiene alle destinazioni a zone B, constatate le caratteristiche del tessuto urbano storicizzato del Borgo di San Gregorio, si ritiene che lo stesso debba essere opportunamente classificato zona B0 ai fini di una sua tutela.
Le aree ricadenti all'interno dei 150 metri dalla battigia del mare, classificate zona B nel piano in argomento, sono condivise a condizione che gli immobili ricadenti in dette aree siano stati realizzati con regolare concessione edilizia rilasciata in attuazione del piano regolatore generale vigente o antecedentemente all'entrata in vigore della legge regionale n. 78/76. Conseguentemente, qualora alcuni di detti edifici non si rilevassero regolarmente realizzati, la destinazione a zona B è subordinata alla verifica dei requisiti di cui al D.I. n. 1444/68 da effettuarsi da parte degli uffici comunali, in mancanza di tali requisiti sono consentiti esclusivamente interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78.
Tutte le previsioni edificatorie in zone diverse dalle zone omogenee "A" e "B" (vedi ad esempio le S2 ritenute condivisibili), devono rispettare i limiti fissati dall'art. 15, lett. b) e lett. c), della legge regionale n. 78 del 12 giugno 1976;
Rilevato che il piano prevede ampie zone ("S3") destinate a campeggi ricadenti entro la fascia di rispetto della battigia del mare, si prescrive che le stesse debbano tenere conto della limitazione derivante dall'art. 15, lett. a), della legge regionale n. 78 del 12 giugno 1976;
Per quanto attiene all'area F4 portuale e le aree contermini a valle del lungomare Andrea Doria, riportate nelle tavv. P4 e P5 in scala 1:2.000, si ritiene che tali previsioni debbano essere adeguate al piano regolatore del porto, approvato con decreto n. 499 del 22 giugno 2005, in quanto detta approvazione è avvenuta in data successiva alla adozione del piano regolatore generale.
Norme tecniche di attuazione
In linea generale è condivisibile quanto regolamentato dalle N.T.A., fermo restando che l'eventuale entrata in vigore di leggi in materia urbanistica prevarrà sulle stesse.
Tuttavia, in relazione alle modifiche e prescrizioni derivanti da quanto espresso nei superiori considerata della presente proposta di parere, le N.T.A. dovranno essere adeguatamente modificate.
Regolamento edilizio
Si ritiene condivisibile, in linea di massima, quanto prescritto nel regolamento edilizio, tuttavia, essendo il contenuto ed i limiti del regolamento edilizio fissati dall'art. 33 della legge n. 1150/42, indicazioni di altra natura vanno rinviate alle specifiche condizioni di legge affinché eventuali discrasie a riferimenti non aggiornati non comportino confusione o divergenza interpretativa. Pertanto, qualora dovessero emergere divergenze tra il regolamento edilizio e le specifiche norme di legge, dovranno risolversi a favore di queste ultime.
Osservazioni ed opposizioni
Riguardo alle osservazioni presentate avverso il piano regolatore generale, numerate in base all'elenco predisposto dal comune e visualizzate in appositi elaborati in scala 1:5.000, si propongono le valutazioni di questa unità operativa che si riportano nell'allegata scheda di dettaglio, evidenziando che le deduzioni prodotte dal progettista non sempre risultano motivate in maniera chiara.
Nel merito di alcune osservazioni (vedi nn. 178/166/ 167/243/251/283), che fanno esplicito riferimento al contenuto dello studio agricolo forestale, si rimanda per le determinazioni di questo Assessorato ad una valutazione dell'agronomo presente al C.R.U.
In ordine a quelle osservazioni pervenute solamente a questo Assessorato, le stesse saranno trasmesse, per le controdeduzioni ai sensi dell'art. 4, comma 6, della legge regionale n. 71/78 contestualmente alle valutazioni di questo Assessorato, al comune che potrà procedere ad una loro valutazione e visualizzazione, al fine di consentire una più attenta disamina da parte di questo Assessorato.
In assenza, le stesse non saranno prese in considerazione. Per tutto quanto sopra precede
Questa unità operativa è del parere che il piano regolatore generale del comune di Capo d'Orlando con annesso regolamento edilizio, adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 3 del 15 gennaio 2003, siano da ritenere meritevoli di approvazione con le prescrizioni e le modifiche di cui ai considerata della presente proposta e con le prescrizioni poste dall'ufficio del Genio civile rispettivamente con pareri n. 26241 del 7 dicembre 1999 e n. 115438 del 9 agosto 2002, resi ai sensi dell'art. 13, legge n. 64/74.
Dovrà comunque procedersi alla elaborazione delle prescrizioni esecutive ed alla loro adozione nei termini dell'art. 102 della legge regionale n. 4/2003.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 591 dell'8 novembre 2006, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Valutata la proposta di parere n. 25 del 21 luglio 2006 resa dall'unità operativa 4.1 del servizio 4 del D.U., nel corso dell'esame è emerso l'orientamento di condividere la medesima con le ulteriori prescrizioni di natura urbanistica e geologica che di seguito si riportano:
Prescrizioni di natura urbanistica
Tutte le previsioni urbanistiche debbono osservare le prescrizioni derivanti dalle limitazioni di cui all'art. 15 della legge regionale n. 78/76 e successive modifiche e integrazioni.
Sulle N.T.A:
In generale si rende necessario prescrivere che l'attuazione del piano regolatore generale ove avvenga attraverso strumenti attuativi di iniziativa di privati, dovranno essere riservate e cedute al comune le aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria secondo la vigente legislazione;
Art. 53 - Zone B0 - Va specificato che tutta l'articolazione normativa contenuta nel penultimo e ultimo comma debba essere riferita alla norma relativa ai piani particolareggiati;
Art. 54 - Il punto 9 della normativa relativa alla zona B1.5 risulta di difficile interpretazione, si richiede pertanto nella fase di controdeduzioni una sua più precisa articolazione, in mancanza sarà cassata;
Artt. 55, 56, 57 - Zone B - Per detti articoli, gli ultimi commi necessitano di analogo chiarimento di cui al suddetto articolo 54, in mancanza saranno cassati;
Sulle zone del piano regolatore generale:
Dall'esame degli elaborati di piano si è rilevato la previsione di un vastissimo parcheggio (oltre 30.000 mq.) a monte del lungomare A. Doria, che non risulta giustificato oltre che avulso da ogni contesto urbano, e in relazione alla acclività dei luoghi la sua attuazione comporta un notevole impatto ambientale non sostenibile. Pertanto si ritiene che tale previsione ricadente nelle tavole di piano P3 e P4 in scala 1:2.000 compresa la viabilità programmata di accesso debba essere disattesa e le relative aree classificate zone agricole.
Prescrizioni geologiche
Nel richiamare e condividere quanto contenuto nello studio geologico eseguito a corredo del piano regolatore generale e quanto previsto all'interno del parere dell'ufficio del Genio civile di Messina, si vogliono evidenziare due aspetti dell'assetto morfologico del territorio di Capo d'Orlando che hanno una ricaduta diretta sull'uso del territorio ai fini edificatori: le aree di pianura costiera e le aree di collina.
Lungo la pianura costiera le limitazioni all'uso del territorio sono minime e da collegare con la presenza dell'acquifero confinato all'interno delle alluvioni sabbiose, alle sue possibili oscillazioni ed alla presenza delle fiumare.
Mentre la presenza dell'acquifero determina solo limitazioni di ordine geotecnico superabili in fase di progetto delle fondazioni, le limitazioni indotte dalle fiumare causano limitazioni all'uso del territorio con la creazione di fasce di rispetto lungo le aree prospicienti l'asta fluviale. Nelle aree collinari è la pendenza a limitare l'uso del territorio ed in particolare nelle aree aventi una pendenza compresa tra il 30-50% o superiore in relazione anche dell'amplificazione del coefficiente sismico non si consiglia l'espansione urbana.
Si rende necessario prescrivere inoltre quanto che:
1)  vengano istituite fasce di inedificabilità ampie 20 m. su entrambi i lati delle faglie attive ove presenti;
2)  qualsiasi intervento deve arretrarsi di almeno 10 metri dal ciglio delle scarpate o dalle fasce di terreno ove presenti brusche rotture di pendenza;
3)  devono essere previsti tra le opere di urbanizzazione gli interventi di regimentazione e smaltimento delle acque pluviali, per limitare i fenomeni erosivi;
4)  vige il vincolo di inedificabilità assoluta all'interno delle fasce di rispetto di 10 metri a destra e a sinistra dagli argini e dalle sponde di torrenti, valloni, canali, anche se artificiali e/o intubati.
Nelle zone di depositi alluvionali deve essere accertata la profondità della falda e valutata con attenzione la possibilità dell'insorgenza di fenomeni di liquefazione dei terreni sciolti di fondazione, soprattutto in condizioni di sisma.
Prescrizioni a regime
L'attuazione delle previsioni di piano, prima della progettazione esecutiva delle singole opere per cui valgono le norme di piano, è subordinata alle procedure di cui al punto H del D.M. 11 marzo 1988 procedendo, prima della progettazione esecutiva, alla verifica geologica e geotecnica del progetto attraverso le opportune e necessarie indagini geognostiche volte a documentare la fattibilità opere-terreno, individuando i limiti imposti al progetto dalle caratteristiche del sottosuolo; trattandosi di zona sismica si dovranno, inoltre, documentare i criteri di rispetto dei vincoli di natura sismica.
Nella redazione degli strumenti urbanistici attuativi, compresi i piani di lottizzazione, dovrà essere predisposta l'esecuzione di apposito studio geologico-tecnico, redatto ai sensi della circolare n. 2222 del 31 gennaio 1995 secondo le indicazioni del punto 5.2 della predetta circolare, integrando, in tal modo, per ciascun piano successivamente progettato, gli elaborati di dettaglio a scala 1:2.000 riportati nell'allegato "A" di detta circolare. In particolare, in detti nuovi studi attenta cura dovrà essere posta alla valutazione delle condizioni di pericolosità sismica dei siti interessati alla pianificazione e, più in generale, della pericolosità geologica legata alla stabilità dei pendii sia in condizioni statiche che dinamiche.
Prescrizioni sul regolamento edilizio
Sia in relazione alle locali condizioni geologiche e geomorfologiche che in conformità ai dettami della vigente normativa, occorre inserire nel regolamento edilizio l'obbligatorietà della redazione di apposito studio geologico a supporto della richiesta di concessione edilizia. Infatti, in coerenza con i disposti normativi e secondo quanto ribadito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 61 del 24 febbraio 1983, la richiesta di ogni concessione edilizia deve essere supportata da uno studio geologico che evidenzi la fattibilità dell'intervento sia riguardo alle condizioni di stabilità del sito in senso lato sia ai rapporti con le fondazioni degli eventuali edifici limitrofi ed alla loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione. Inoltre, nelle aree non servite da pubblica fognatura, lo studio dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera CITAI 4 febbraio 1977. Detto studio geologico dovrà, altresì, essere eseguito anche a supporto di opere soggette ad autorizzazione edilizia quali scavo di pozzi, sbancamenti e significative opere di rinterro che incidano significativamente sull'assetto geomorfologico di dettaglio e/o opere che per la loro incidenza sono soggette alla normativa sismica, con esclusione dei lavori di manutenzione degli edifici. Sono, dunque, esclusi dall'obbligo della relazione geologica solo gli interventi sulle costruzioni che non comportano la realizzazione di opere soggette alla normativa sismica e/o non modificano la qualità e la quantità degli scarichi civili e/o industriali già autorizzati che non recapitano nelle pubbliche fognature e/o non apportano modifiche delle modalità di smaltimento degli stessi.
Le osservazioni sono decise in conformità al parere reso sulle medesime dalla proposta di parere dell'Ufficio prot. n. 25 del 21 luglio 2006.
Il comune di Capo d'Orlando ha trasmesso n. 26 osservazioni/opposizioni pervenute oltre i termini di legge e dopo l'avvio dell'esame consiliare, inoltre n. 10 richieste di riesame di osservazioni/opposizioni respinte dal consiglio comunale e di controdeduzioni al parere tecnico. Sono pervenute altresì direttamente all'ARTA le osservazioni in ditta Incognito Vincenzo e Orlando Rosario. Le suddette osservazioni pervenute oltre i termini di legge e di riesame non sono esaminabili.
Sono pervenute direttamente all'ARTA, dopo la proposta di parere dell'Ufficio, n. 3 osservazioni a firma di Scaffidi Cono, riguardanti la stessa zona, che risultano proposizioni di osservazioni e una nota a chiarimento in ditta Galati Rando Santo Gaetano; dette osservazioni sono state già esaminate e decise in conformità alla proposta di parere dell'Ufficio e per le quali ad essa si rimanda.
Perviene altresì una nota a chiarimento di osservazione già trattata in ditta Ingrillì Giuseppe con la quale viene rilevato che nonostante la propria osservazione sia stata valutata favorevolmente e accolta dall'U.T.C., la stessa è stata rigettata dal consiglio comunale con 1 voto favorevole e 14 astenuti, chiedendo perciò di valutare la legittimità di tale decisione ed in subordine entrare nel merito della stessa. In merito si osserva che l'osservazione è stata decisa in conformità al parere dell'Ufficio e ad essa si rimanda non avendo, tra l'altro, altra documentazione a sostegno della richiesta di esame di merito. Le osservazioni, pervenute fuori termini, di riesame e direttamente all'ARTA, potranno tuttavia essere trasmesse al comune di Capo d'Orlando contestualmente al piano regolatore generale per le previste controdeduzioni di cui all'art. 4, comma VI, della legge regionale n. 71/78, il quale potrà procedere ad una valutazione e visualizzazione al fine di consentire una disamina da parte di questo Assessorato là dove soprattutto esse evidenziano accertati errori materiali e non di merito di scelte già effettuate. Per tutto quanto sopra visto e valutato, è del parere che il piano regolatore generale del comune di Capo d'Orlando ed il regolamento edilizio comunale, adottati con deliberazione del consiglio comunale n. 3 del 15 gennaio 2003, siano meritevoli di approvazione con le prescrizioni e le modifiche di cui alla proposta di parere dell'Ufficio n. 25 del 21 luglio 2006 e delle prescrizioni di cui sopra, previa l'adozione delle controdeduzioni di cui all'art. 4, comma VI, della legge regionale n. 71/78 da parte del comune di Capo d'Orlando.";
Vista la propria nota prot. n. 88155 del 22 dicembre 2006, con la quale, ai sensi del comma 6 dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è stato richiesto al comune di Capo d'Orlando di adottare le controdeduzioni alle determinazioni assessoriali di cui al condiviso voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 591 dell'8 novembre 2006;
Vista la delibera n. 1 del 16 gennaio 2007, con la quale il consiglio comunale di Capo d'Orlando, nel prendere atto di quanto contenuto nel voto n. 591 dell'8 novembre 2006 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, ha determinato di non dare seguito a quanto dettato dal comma 6 dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Considerato che, nel prendere atto delle determinazioni assessoriali di cui al voto C.R.U. n. 591 dell'8 novembre 2006, il comune di Capo d'Orlando non ha formulato elementi di riscontro in ordine a quanto rilevato nella proposta di parere dell'O.P. 4.1/D.R.U. n. 25 del 21 luglio 2006 circa la verifica della regolarità amministrativa degli edifici compresi entro la fascia di cui alla lett. a) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76, ai fini dell'attribuzione della previsione a zona "B" delle aree indicate;
Ritenuto necessario, ai fini dell'assunzione delle conseguenti determinazioni di questo Assessorato in ordine a tali aree, provvedere a mezzo della procedura di cui all'art. 3 e 4 della legge regionale n. 71/78;
Ritenuto, altresì, di dovere procedere, in conformità a quanto espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 591 dell'8 novembre 2006 ed a quanto contenuto nella proposta dell'unità operativa 4.1/D.R.U. n. 25 del 21 luglio 2006, all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento, rinviando le proprie determinazioni in ordine a quanto dipendente dal superiore considerato ai conseguenti adempimenti da adottarsi da parte del comune, ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge regionale n. 71/78, nel termine di giorni 90 dalla data di notifica del presente provvedimento;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 591 dell'8 novembre 2006, nonché con le prescrizioni contenute nelle note dell'ufficio del Genio civile di Messina in premessa richiamate, è approvato il piano regolatore generale, con annesso regolamento edilizio, del comune di Capo d'Orlando, adottato con delibera consiliare n. 3 del 15 gennaio 2003.

Art. 2

Le osservazioni e/o opposizioni presentate avverso lo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nel parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 591 dell'8 novembre 2006.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  proposta di parere n. 25 del 21 luglio 2006 resa dall'unità operativa 4.1/D.R.U. con relativa tabella allegata consistente in: 1a) elenco valutazioni osservazioni e/o opposizioni al piano regolatore generale;
 2)  parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 591 dell'8 novembre 2006;
 3)  delibera C.C. n. 3 del 15 gennaio 2003 di adozione del piano regolatore generale;
Delibere di controdeduzioni alle osservazioni presentate avverso il piano
 4)  delibera C.C. n. 64 del 2 ottobre 2004;
 5)  delibera C.C. n. 4 del 9 febbraio 2005;
 6)  delibera C.C. n. 6 del 16 febbraio 2005;
 7)  delibera C.C. n. 7 del 25 febbraio 2005;
 8)  delibera C.C. n. 8 del 2 marzo 2005;
 9)  delibera C.C. n. 9 del 3 marzo 2005;
10)  delibera C.C. n. 13 dell'11 marzo 2005;
11)  delibera C.C. n. 15 del 21 marzo 2005;
12)  delibera C.C. n. 26 dell'11 aprile 2005;
13)  delibera C.C. n. 31 del 18 aprile 2005;
14)  delibera C.C. n. 33 del 28 aprile 2005;
15)  delibera C.C. n. 34 del 29 aprile 2005;
16)  delibera C.C. n. 35 del 16 maggio 2005;
17)  delibera C.C. n. 36 del 24 maggio 2005;
18)  delibera C.C. n. 44 del 31 maggio 2005;
19)  delibera C.C. n. 46 del 7 giugno 2005;
20)  delibera C.C. n. 67 del 14 luglio 2005;
21)  delibera C.C. n. 68 del 19 luglio 2005;
22)  delibera C.C. n. 69 del 22 luglio 2005;
23)  delibera C.C. n. 76 dell'8 agosto 2005;
24)  delibera C.C. n. 77 del 10 agosto 2005;
25)  delibera C.C. n. 86 del 9 settembre 2005;
26)  delibera C.C. n. 87 del 12 settembre 2005;
27)  delibera C.C. n. 89 del 14 settembre 2005;
28)  delibera C.C. n. 90 del 15 settembre 2005;
29)  delibera C.C. n. 91 del 19 settembre 2005;
30)  delibera C.C. n. 92 del 21 settembre 2005;
31)  delibera C.C. n. 93 del 27 settembre 2005;
32)  delibera C.C. n. 1 del 16 gennaio 2007 - Presa atto delle determinazioni assessoriali di cui al condiviso voto C.R.U. n. 591 dell'8 novembre 2006;
Descrizione e norme
33)  relazione generale;
34)  regolamento edilizio;
35)  norme tecniche di attuazione;
36)  tabella dei tipi edilizi;
37)  verifiche abitanti a seguito degli emendamenti del C.C. e delle prescrizioni del Genio civile;
Inquadramento territoriale ed analisi del territorio comunale
38)  A1  - ambito regionale 1:500.000; 
39)  A2  - carta del regime vincolistico: vincoli legge regionale n. 78/76 e legge n. 431/85 - scala 1:10.000; 
40)  A3  - carta del regime vincolistico: vincoli idrogeologici, cimiteriali, impianto di depurazione, elettrodotti, pozzi e sorgive - scala 1:10.000; 
41)  A4  - carta del regime vincolistico: beni culturali ambientali e paesaggistici - scala 1:10.000; 
42)  A5  - carta del regime vincolistico: viabilità esistente e relative fasce di rispetto - scala 1:10.000; 
43)  A6  - zone censuarie: perimetrazione al 1991 - scala 1:10.000; 

Il territorio comunale: lo stato di fatto
44)  B0  - legenda; 
45)  B1  - stato di fatto scala 1:2.000; 
46)  B2  - stato di fatto scala 1:2.000; 
47)  B3  - stato di fatto scala 1:2.000; 
48)  B4  - stato di fatto scala 1:2.000; 
49)  B5  - stato di fatto scala 1:2.000; 
50)  B6  - stato di fatto scala 1:2.000; 
51)  B7  - stato di fatto scala 1:2.000; 
52)  B8  - stato di fatto scala 1:2.000; 
53)  B9  - stato di fatto scala 1:2.000; 
54)  B10  - stato di fatto scala 1:2.000; 
55)  B11  - stato di fatto scala 1:2.000; 
56)  B12  - stato di fatto scala 1:2.000; 
57)  B13  - stato di fatto scala 1:2.000; 
58)  B14  - stato di fatto scala 1:2.000; 
59)  B15  - stato di fatto scala 1:2.000; 
60)  B16  - stato di fatto scala 1:2.000; 

Il territorio comunale: il progetto
61)  P0  - legenda; 
62)  P1  - progetto scala 1:2.000; 
63)  P2  - progetto scala 1:2.000; 
64)  P3  - progetto scala 1:2.000; 
65)  P4  - progetto scala 1:2.000; 
66)  P5  - progetto scala 1:2.000; 
67)  P6  - progetto scala 1:2.000; 
68)  P7  - progetto scala 1:2.000; 
69)  P8  - progetto scala 1:2.000; 
70)  P9  - progetto scala 1:2.000; 
71)  P10  - progetto scala 1:2.000; 
72)  P11  - progetto scala 1:2.000; 
73)  P12  - progetto scala 1:2.000; 
74)  P13  - progetto scala 1:2.000; 
75)  P14  - progetto scala 1:2.000; 
76)  P15  - progetto scala 1:2.000; 
77)  P16  - progetto scala 1:2.000; 

Studio geomorfologico
78)  relazione geologica;
79)  carta geologica;
80)  carta geomorfologica;
81)  carta idrogeologica;
82)  carta delle pericolosità geologiche;
83)  carta delle acclività;
Studio agricolo-forestale
84)  relazione illustrativa del 1996;
85)  relazione illustrativa integrativa del 1999;
86)  relazione adeguamento studio al D.P.R.S. 28 giugno 2000 e alla legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;
87)  carta della vegetazione dell'uso del suolo e delle infrastrutture al servizio dell'agricoltura;
88)  carta delle aree boscate e/o assimilabili.

Art. 4

Il comune di Capo d'Orlando dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà, inoltre, provvedere, entro 90 giorni dalla data della notifica del presente provvedimento, alla definizione degli adempimenti ex artt. 3 e 4 della legge regionale n. 71/78 conseguenti alla verifica della regolarità amministrativa degli edifici compresi entro la fascia di cui alla lettera a) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76 e finalizzati alla definizione della zonizzazione urbanistica delle aree interessate. Lo stesso comune dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo.

Art. 5

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 6

Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, il presente decreto, unitamente all'allegato alla proposta dell'unità operativa 4.1/D.R.U. sopracitata ed indicata al punto 1a) del precedente art. 3, con esclusione della restante documentazione, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 marzo 2007.
  LIBASSI 



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(2007.11.811)
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