REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 11 MAGGIO 2007 - N. 22
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


LEGGE 8 maggio 2007, n. 13.
Disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale. Norme in materia di edilizia popolare e cooperativa. Interventi nel settore del turismo. Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2007.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Art.  1.
Disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti SIC e ZPS

1.  Le determinazioni sulle valutazioni di incidenza, previste dall'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, sono attribuite ai comuni nel cui territorio insistono i siti SIC e ZPS. Le valutazioni di incidenza che interessino siti SIC e ZPS ricadenti all'interno dei parchi naturali sono di competenza dell'Ente parco.
2.  Sono di competenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente le valutazioni di incidenza che riguardano l'intera pianificazione comunale, provinciale e territoriale, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori che non sono stati ancora approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.
3.  I comuni e gli enti parco sono tenuti ad adottare le determinazioni sulle valutazioni di incidenza entro il termine di 60 giorni. Decorso il predetto termine, la pronuncia sulla valutazione di incidenza è rilasciata in via sostitutiva dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, che deve adottarla entro il successivo termine di 60 giorni, (periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
4.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
5.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art.  2.
Aree contigue ai parchi regionali

1.  Per gli effetti di cui all'articolo 32, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono aree contigue ai parchi regionali le aree di protezione di cui all'articolo 7, comma 3, della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14.
2.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art.  3.
Costituzione di una società a totale capitale pubblico per la promozione del turismo in Sicilia

1.  Per la promozione e lo sviluppo dell'attività turistica in Sicilia, ivi compresa la realizzazione di studi e ricerche di settore nonché di iniziative turistiche e di rilevanza turistica, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a costituire una società di capitali, con sede in Sicilia, a totale partecipazione regionale, ed alla quale potranno successivamente partecipare, in forma minoritaria, altri enti pubblici.
2.  La Regione siciliana esercita nei confronti della stessa Società un controllo analogo a quello operato sui propri servizi. I diritti del socio sono attribuiti all'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti che può affidare direttamente alla Società medesima i servizi, le forniture ed i lavori funzionali al raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.
3.  Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 2007 la spesa di E 250.000,00, cui si provvede mediante riduzione delle disponibilità del capitolo 472514 - dipartimento turismo - esercizio finanziario 2007.
Art.  4.
Parco archeologico di Agrigento. Procedure di espropriazione

1.  I termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità finalizzata alla definizione, da parte dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, delle procedure ablatorie delle aree di cui all'art. 2 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, sono fissati al 3 luglio 2008.
Art.  5.
Disposizioni in materia di cessione di alloggi popolari

1.  All'art. 22, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole "31 dicembre 2006" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2011".
2.  Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, è aggiunto il seguente:
"1bis. Il prezzo di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è aumentato dei costi sostenuti per gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione effettuati nell'edificio nei cinque anni antecedenti la stipula dell'atto di vendita".
3.  Il coniuge, i discendenti entro il terzo grado e gli ascendenti conviventi con l'assegnatario deceduto, conservano la facoltà di acquistare gli alloggi dei quali abbiano acquisito il diritto alla locazione.
4.  Il diritto di opzione all'acquisto dell'alloggio può essere, altresì, esercitato, in caso di decesso del conduttore assegnatario, dal convivente "more uxorio", purché la durata della convivenza sia stata di almeno sette anni.
Art.  6.
Disposizioni in materia di edilizia cooperativa

1. I termini previsti dagli articoli 1, 7, 13 e 16 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, già prorogati dall'art. 31 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2008, limitatamente alle cooperative edilizie in possesso di attestazione di revisione in corso di validità che per gli effetti del combinato disposto dell'art. 31 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 e dell'art. 67, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, hanno mantenuto l'inclusione nei piani di utilizzazione degli stanziamenti di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95, e successive modifiche e integrazioni.
2.  Per le cooperative edilizie, i termini previsti dall'art. 66, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, sono prorogati al 31 dicembre 2008 per l'utilizzazione degli stanziamenti di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95 e per l'utilizzazione degli stanziamenti di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457.
3.  Per le cooperative edilizie che comprovino, attraverso la revisione ordinaria, di essere in possesso dei requisiti di legge, ivi compresa l'assegnazione o il diritto di proprietà dell'area, sono riaperti i termini di scadenza previsti dall'art. 67, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, per non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4.  Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 31 agosto 2000, n. 19, è così sostituito: "I requisiti come sopra determinati devono essere posseduti al momento dell'emanazione del primo decreto di concessione dell'agevolazione e sussistere anche all'atto dell'assegnazione dell'alloggio, ad eccezione del reddito.".
Art.  7.
Integrazione alla legge regionale 6 febbraio 2006, n. 12

1.  Dopo il comma 15 dell'articolo 1 della legge regionale 6 febbraio 2006, n. 12, è aggiunto il seguente comma:
"15bis. Le disposizioni di cui al comma 15 si applicano comunque al volume degli edifici, esistenti in data antecedente alla legge 6 agosto 1967, n. 765, ancorché in atto parzialmente demoliti".
Art.  8.
Modifiche della legge regionale 19 aprile 2007, n. 10

1.  All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 19 aprile 2007, n. 10, le parole "ai sensi del decreto 25 maggio 2006" sono sostituite dalle parole "con decreto".
2.  All'articolo 3, comma 1, della legge regionale 19 aprile 2007, n. 10, le parole "negli anni 2006 e 2007" sono sostituite dalle parole "dalla data di entrata in vigore della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15".
Art.  9.
Entrata in vigore

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 8 maggio 2007.
  CUFFARO 
Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca  BENINATI 
Assessore regionale per i lavori pubblici  CONSOLI 
Assessore regionale per il territorio e l'ambiente  INTERLANDI 
Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti  MISURACA 


NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 1, comma 1:
L'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, recante "Regolamento recante attuazione della direttiva n. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.", così dispone:
"Valutazione di incidenza. - 1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.
2.  I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.
3.  I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.
4.  Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'àmbito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G.
5.  Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali.
6.  Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime.
7.  La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.
8.  L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.
9.  Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete "Natura 2000" e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13.
10.  Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.".
Note all'art. 2, comma 1:
-  L'art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante "Legge quadro sulle aree protette.", così dispone:
"Aree contigue. - 1. Le regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse.
2.  I confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono determinati dalle regioni sul cui territorio si trova l'area naturale protetta, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta.
3.  All'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia, in deroga al terzo comma dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 , soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge.
4.  L'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali, divieti riguardanti le modalità ed i tempi della caccia.
5.  Qualora si tratti di aree contigue interregionali, ciascuna regione provvede per quanto di propria competenza per la parte relativa al proprio territorio, d'intesa con le altre regioni ai sensi degli articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. L'intesa è promossa dalla regione nel cui territorio è situata la maggior parte dell'area naturale protetta.".
-  L'art. 7 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, recante "Norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali.", così dispone:
"Tipologia dei territori sottoposti a tutela. - In via generale i territori sottoposti a tutela sono così tipologicamente distinti:
a)  parco naturale, per la conservazione di ambienti di preesistente valore naturalistico e per la fruizione sociale, ricreativa e culturale;
b)  riserva naturale, per la protezione di uno o più valori ambientali.
Le riserve naturali vanno distinte in:
1)  riserva naturale integrale, per la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità, con l'ammissione di soli interventi a carattere scientifico;
2)  riserva naturale orientata, per la conservazione dell'ambiente naturale, nella quale sono consentiti interventi colturali, agricoli e silvo-pastorali, purché non in contrasto con la conservazione dell'ambiente naturale;
3)  riserva naturale speciale, per particolari e delimitati compiti di conservazione biologica, biologico-forestale, geologica, etnoantropologica;
4)  riserva naturale genetica, per la conservazione del patrimonio genetico delle popolazioni animali e vegetali della Regione.
Al contorno delle zone delimitate come parco o riserva sono individuate adeguate aree di protezione, pre-parco o pre-riserva, a sviluppo controllato allo scopo di integrare il territorio circostante nel sistema di tutela ambientale.
In tali aree possono essere previste iniziative idonee a promuovere la valorizzazione delle risorse locali, con particolare riguardo alle attività artigianali, silvo-pastorali, zootecniche e alla lavorazione dei relativi prodotti, nonché alle attività ricreative, turistiche e sportive.".
Nota all'art. 4, comma 1:
L'art. 2 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, recante "Istituzione del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento. Norme sull'istituzione del sistema dei parchi archeologici in Sicilia.", così dispone:
"Perimetro e zone. - 1. Il Parco archeologico è delimitato con l'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione siciliana del 13 giugno 1991, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 ed i suoi confini non possono subire variazioni in diminuzione.
2.  Il Parco è suddiviso in zone assoggettate a prescrizioni differenziate e si articola in:
a)  zona  III  -  archeologica; 
b)  zona  III  -  ambientale e paesaggistica; 
c)  zona  III  -  naturale attrezzata. 

3.  I confini delle zone differenziate del Parco sono individuati in sede di redazione del piano del Parco di cui all'articolo 14. Alla zonizzazione deve esser data adeguata pubblicità.
4.  Resta fermo quanto disciplinato dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Regione siciliana 13 giugno 1991 e quanto disposto dall'articolo 25 della legge 30 aprile 1999, n. 136.".
Nota all'art. 5, comma 1:
L'art. 22 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, recante "Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Disposizioni relative ai lavori pubblici. - 1. Il termine previsto dall'articolo 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni è prorogato al 31 dicembre 2011.
2.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
3.  Dopo il comma 4 dell'articolo 124 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, è aggiunto il seguente:
"4-bis. Oltre agli interventi indicati al comma 2, sono considerati di preminente interesse regionale il decoro e la pulizia delle parti degli edifici e il decoro e la pulizia delle parti degli edifici e di altri manufatti edilizi siti nei centri storici, che prospettano su spazi pubblici o dagli stessi comunque visibili. Pertanto, sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti tutte le opere occorrenti per il rifacimento e la pulizia di dette parti di edifici e di altri manufatti. Il Sindaco, con proprio provvedimento, può ordinare l'esecuzione delle predette opere sulla proprietà pubblica o privata.".
4.  All'articolo 4 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10, come modificato dalla legge regionale 15 maggio 2002, n. 4, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  al comma 1, dopo le parole "legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche" inserire le parole "integrata dal Presidente della commissione edilizia comunale e da due esperti designati dal sindaco";
b)  il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3.  Il parere della commissione tecnica integrata di cui al comma 1 è obbligatorio, costituisce attestato di conformità allo strumento urbanistico, ed è propedeutico all'approvazione del progetto. Le spese di funzionamento della commissione tecnica trovano copertura sugli stanziamenti della presente legge.";
c)  il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4.  L'approvazione definitiva del progetto viene deliberata dal consiglio di amministrazione dell'istituto autonomo case popolari di Messina, con successiva presa d'atto da parte della giunta municipale ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità d'urgenza e indifferibilità delle opere previste e determina l'applicazione dell'articolo 22-bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.";
d)  al comma 6, dopo le parole "incarichi di progettazione" sono inserite le parole "e di studi di fattibilità anche di interventi di trasformazione urbana".
5.  Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 11, è aggiunto il seguente comma:
"3-bis. L'assegnazione degli alloggi è, altresì, subordinata all'esibizione dei contratti di utenza con i soggetti erogatori di energia elettrica ed acqua, che provvedono alla loro stipulazione a seguito dell'esibizione della domanda di assegnazione con la prova dell'avvenuta ricezione da parte dell'istituto competente. Gli istituti autonomi case popolari comunicano ai sopradetti enti erogatori l'eventuale rigetto dell'istanza di assegnazione.".
6.  Il canone di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, determinato ai sensi della legge regionale 7 giugno 1994, n. 18, non può essere inferiore ad euro 52,00 e superiore a euro 208,00.
7.  La Regione siciliana, Assessorato regionale dei lavori pubblici, per far fronte alle obbligazioni scaturenti dalla Convenzione 20 aprile 2004 e del successivo atto integrativo di affidamento del servizio di fornitura idrica alla società Siciliacque, relativamente agli impegni contrattuali di AMAM per il periodo 1 luglio 2004-30 giugno 2009, è autorizzata ad utilizzare parte della somma di cui all'articolo 23 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, fino alla concorrenza di 8.000 migliaia di euro.
8.  Ai sensi dell'articolo 45, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche ed integrazioni, le somme assegnate alla Regione ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 maggio 1990, n. 104, non impegnate alla data del 31 dicembre 2001, pari a 1.917.463,15 euro, sono destinate nell'esercizio 2005 agli interventi di cui all'articolo 32 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 (UPB 6.2.2.6.1, capitolo 672432).
9.  La Regione, al fine di consentire agli istituti autonomi per le case popolari il perseguimento dei propri fini istituzionali e di pubblica utilità, autorizza l'utilizzo delle assegnazioni e/o delle residue economie fino alla concorrenza delle intere assegnazioni già attribuite nell'ambito dei programmi di edilizia residenziale pubblica emanati in data antecedente l'entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le disponibilità di cui al presente comma, anche mediante accorpamento, possono essere utilizzate dagli istituti beneficiari per ulteriori lavori di completamento dei progetti originari ovvero per la realizzazione di nuovi interventi compresi nell'ambito di una delle categorie ammissibili dalle originarie leggi di spesa, tramite la presentazione presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici dei relativi progetti, debitamente validati ed approvati.
10.  Qualora ricorrano le condizioni di carenze di organico o di adeguate professionalità all'interno dell'ente, previste dall'articolo 7, comma 5, secondo periodo, della legge regionale 11 febbraio 1994, n. 109, come recepita dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, il parere in linea tecnica è espresso dall'Ufficio del Genio civile competente per territorio o dall'Ispettorato tecnico dei lavori pubblici o dall'Ispettorato tecnico regionale dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici. Detto parere è espresso mediante una conferenza dei servizi, convocata con le modalità e le procedure di cui all'articolo 7, comma 7, dall'organo competente ad esprimere il parere.
11.  Nell'ambito della Regione, per quanto attiene i componenti dei consigli di amministrazione degli Istituti autonomi case popolari, nominati in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero del lavoro, le indicazioni sono effettuate dall'Assessore regionale per i lavori pubblici e dall'Assessore regionale per il lavoro, la formazione professionale e l'emigrazione, che provvedono, ciascuno per la parte di propria competenza a designare un proprio rappresentante. In sede di prima applicazione della presente norma si provvederà alle designazioni a far data dall'1 gennaio 2006.
12.  (Abrogato).
13.  Per le finalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 67, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 500 migliaia di euro (UPB 6.2.1.3.2, capitolo 273704).".
Nota all'art. 5, comma 2:
L'art. 2 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, recante "Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per il riequilibrio finanziario degli Istituti autonomi per le case popolari (I.A.C.P.).", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Prezzo degli alloggi. - 1. Ai fini della determinazione del prezzo degli alloggi, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, si fa riferimento in ogni caso alla rendita catastale risultante dalla categoria A/4. Nell'ambito di tale categoria si applica la classe corrispondente a quella catastalmente attribuita a ciascuna unità immobiliare. Qualora la classe corrispondente manchi si applica quella immediatamente antecedente.
1-bis.  Il prezzo di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è aumentato dei costi sostenuti per gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione effettuati nell'edificio nei cinque anni antecedenti la stipula dell'atto di vendita.
2.  Nel caso in cui gli alloggi non siano accatastati o manchi la classe per mancato censimento, si applica l'80 per cento della media aritmetica delle classi della categoria A/4 prevista per ciascun comune.
3.  Resta salva la facoltà dell'acquirente di avvalersi, in via alternativa, della determinazione del prezzo da parte dell'ufficio tecnico erariale, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 560.
4.  E' abrogato l'articolo 7 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 18.
5.  Hanno titolo all'acquisto degli alloggi di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, gli assegnatari o i loro familiari conviventi i quali conducono un alloggio a titolo di locazione da oltre due anni.".
Note all'art. 6, commi 1, 2 e 3:
-  Gli articoli 1, 7, 13 e 16 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25 recante "Nuove norme per accelerare il raggiungimento degli scopi sociali delle cooperative edilizie e l'utilizzo delle agevolazioni creditizie. Disposizioni in materia di edilizia economica e popolare." così, rispettivamente, dispongono:
"Art. 1 - Programmi costruttivi e promesse di finanziamento. - 1. Le cooperative edilizie incluse nei piani di utilizzazione degli stanziamenti di cui alla legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 e alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, in possesso delle relative promesse di finanziamento, possono usufruire delle stesse per il recupero degli immobili a prevalente destinazione residenziale, ovvero per l'acquisizione, sia dal libero mercato o direttamente dalla partecipazione alle aste indette dalle procedure concorsuali, di immobili costruiti o in corso di costruzione, anche da sottoporre ad interventi di ristrutturazione, completamento o ricostruzione.
2.  Per il recupero degli immobili che insistono nei centri storici, si applicano le disposizioni previste dalle leggi regionali per la tutela degli edifici in essi ricadenti.
3.  Le cooperative edilizie incluse utilmente nei programmi di utilizzazione degli stanziamenti di cui alla legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 e alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, relativi agli anni 1989 e precedenti, sono autorizzate ad avviare i relativi programmi costruttivi entro due anni dalla pubblicazione della presente legge.
4.  Le cooperative edilizie incluse utilmente nel piano degli stanziamenti approvato con decreto assessoriale 17 giugno 1994 che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno rispettato i termini di cui all'articolo 11, lettera a), del bando di concorso di cui al decreto assessoriale 20 giugno 1991 e dichiarate decadute dai benefici, sono autorizzate ad avviare i relativi programmi costruttivi entro due anni dalla pubblicazione della presente legge.
5.  Sono fatti salvi i diritti delle successive cooperative inserite nella graduatoria di cui al decreto assessoriale 17 giugno 1994.
6.  Per le finalità dei commi 4 e 5 è autorizzato per l'anno finanziario 1997 il limite di impegno venticinquennale di lire 48.500 milioni.".
"Art. 7 - Modalità per l'accesso ai benefici. - 1. Le cooperative edilizie di cui all'articolo 1 della presente legge incluse nei piani di utilizzazione degli stanziamenti previsti dalla legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 e dalla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, in possesso delle relative promesse di finanziamento, possono accedere ai benefici contemplati nei precedenti articoli presentando all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, apposita istanza, relazione tecnico-finanziaria di massima del progetto che si intende attuare e documentazione comprovante l'assegnazione o la proprietà dell'area, ovvero promessa di vendita stipulata da notaio, registrata presso l'Ufficio del Registro.
2.  Gli Istituti di credito e l'IRCAC, in presenza delle promesse di vendita di cui al comma 1, curano la stipula dell'atto di vendita tra le parti interessate e contestualmente il contratto di mutuo con la cooperativa edilizia beneficiaria.
3.  Le cooperative di abitazione, che entro la data di scadenza prevista al comma 1 non presentino l'istanza e la documentazione ivi prescritta si intendono decadute dalle promesse di finanziamento e le relative somme sono utilizzate per incrementare la copertura finanziaria del bando previsto dal successivo articolo 8.".
"Art. 13 - Proroga dei termini di inizio dei lavori. - 1. I termini per l'inizio dei lavori dei progetti approvati per le cooperative di cui alla presente legge, sono prorogati di anni due dalla loro scadenza.".
"Art. 16 - Programmi di edilizia convenzionata e/o agevolata. -  1. Le cooperative di abitazioni e le imprese ammesse a contributi e/o finanziamenti derivanti da normative comunitarie, nazionali o regionali da utilizzare per la realizzazione di programmi di edilizia convenzionata e/o agevolata, possono attuare i relativi interventi costruttivi avvalendosi delle disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4, 5 e 6, delle disposizioni del comma 2 dell'articolo 7 e di quelle di cui agli articoli 9, 10 e 11.".
-  L'art. 31 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, recante "Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum.", così dispone:
"Proroga di termini programmi costruttivi cooperative edilizie. - 1. I termini previsti dagli articoli 1, 7, 13 e 16 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2006 a tutte le cooperative edilizie in regola con le revisioni ordinarie.".
-  L'art. 67 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.", così dispone:
"Requisiti cooperative edilizie. - 1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 31 agosto 2000, n. 19, la parola "regolamento" è sostituita dalle parole "decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca".
2.  All'articolo 31 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, sono aggiunte le seguenti parole "a tutte le cooperative edilizie in regola con le revisioni ordinarie".
3.  Le cooperative edilizie rimanenti devono dimostrare, attraverso revisione ordinaria, il possesso dei requisiti di legge al fine del mantenimento delle agevolazioni, entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza dal beneficio.".
-  La legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, reca "Nuove norme per l'incentivazione dell'attività edilizia delle cooperative nella Regione." ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 27 dicembre 1975, n. 57.
-  La legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, reca "Interventi in favore delle cooperative edilizie." ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 10 dicembre 1977, n. 55.
Note all'art. 6, comma 2:
-  L'art. 66 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.", così dispone:
"Utilizzazione finanziamenti alle cooperative edilizie. - 1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, è così sostituito:
"1.  Le cooperative edilizie incluse nei piani di utilizzazione degli stanziamenti di cui alla legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 e alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, in possesso delle relative promesse di finanziamento, possono usufruire delle stesse per il recupero degli immobili a prevalente destinazione residenziale, ovvero per l'acquisizione, sia dal libero mercato o direttamente dalla partecipazione alle aste indette dalle procedure concorsuali, di immobili costruiti o in corso di costruzione, anche da sottoporre ad interventi di ristrutturazione, completamento o ricostruzione.".
2.  Le cooperative edilizie assegnatarie di finanziamenti agevolati possono usufruire di tali agevolazioni entro il 31 dicembre 2006.".
-  La legge 5 agosto 1978, n. 457, reca "Norme per l'edilizia residenziale." ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 19 agosto 1978, n. 231.
Nota all'art. 6, comma 4:
L'art. 3 della legge regionale 31 agosto 2000, n. 19, recante "Norme in materia di cooperative edilizie.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Modifiche alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95.
1.  Sono abrogati il primo ed il secondo comma dell'articolo 6 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 ed il primo ed il secondo comma dell'articolo 12 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95.
2.  Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono individuati i requisiti per beneficiare delle agevolazioni di cui alla legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 e alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95.
3.  I requisiti come sopra determinati devono essere posseduti al momento dell'emanazione del primo decreto di concessione dell'agevolazione e sussistere anche all'atto dell'assegnazione dell'alloggio, ad eccezione del reddito.
4.  Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento, al fine dell'accertamento dei requisiti dei soci delle cooperative edilizie ammesse ai benefici previsti dalla legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 e dalla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, deve farsi riferimento a quanto previsto nella circolare del Ministero dei lavori pubblici 1 agosto 1995, n. 3825.".
Nota all'art. 7, comma 1:
L'art. 1 della legge regionale 6 febbraio 2006, n. 12, recante "Riproposizione di norme in materia di territorio." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Disposizioni relative al territorio. - 1. E' abrogato l'articolo 11 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5.
2.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
3.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
4.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
5.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
6.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
7.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
8.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
9.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
10.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
11.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
12.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
13.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
14.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
15.  Qualora gli strumenti urbanistici consentano, per le aree edificabili, la demolizione e ricostruzione in sito del volume esistente, il perimetro del nuovo edificio deve coincidere anche in parte con quello preesistente, fermo restando il rapporto di copertura sul lotto di appartenenza ed il rispetto delle distanze nonché dei vincoli di tutela paesaggistica ed ambientale e di quelli di destinazione d'uso previsti nello strumento urbanistico.
15-bis. Le disposizioni di cui al comma 15 si applicano comunque al volume degli edifici, esistenti in data antecedente alla legge 6 agosto 1967, n. 765, ancorché in atto parzialmente demoliti.".
Note all'art. 8, comma 1:
L'art. 2 della legge regionale 19 aprile 2007, n. 10, recante "Disposizioni in materia di esercizio di attività nei beni demaniali marittimi.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Disposizioni in materia di manufatti precari sul demanio marittimo. - 1. I manufatti precari esistenti sul demanio marittimo, destinati all'esercizio delle attività di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, realizzati alla data del 2 dicembre 2005, oggetto di concessione demaniale marittima e che siano stati riconosciuti conformi agli strumenti urbanistici alla stessa data vigenti, possono essere autorizzati anche in deroga ai parametri di altezza, sagoma, cubatura, superficie coperta e fronte mare, previsti dai Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime approvati con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.
2.  Resta ferma l'osservanza, da parte dei soggetti concessionari dei beni di cui al comma 1, delle disposizioni previste dalle norme vigenti in materia di sicurezza, igiene e abbattimento delle barriere architettoniche.".
Nota all'art. 8, comma 2:
L'art. 3 della legge regionale 19 aprile 2007, n. 10, recante "Disposizioni in materia di esercizio di attività nei beni demaniali marittimi.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Rinnovo concessioni demaniali marittime. - 1. Nelle more dell'attivazione degli uffici periferici del demanio marittimo regionale, di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, le concessioni demaniali marittime di durata annuale o quadriennale in scadenza dalla entrata in vigore della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, salvo che non risultino motivi ostativi, sono rinnovate per ulteriori sei anni, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, della medesima legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, previa istanza del concessionario, pagamento dei canoni concessori, delle imposte erariali e della tassa di registrazione.
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 513
"Disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in zone SIC e ZPS. Disposizioni in favore dell'esercizio di attività sciistica nell'area del Parco delle Madonie di Piano Battaglia.".
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Adamo il 9 febbraio 2007.
Trasmesso alla Commissione "Ambiente e territorio" (IV) il 13 febbraio 2007.
Esaminato dalla Commissione ed esitato per l'Aula nella seduta n. 30 del 15 febbraio 2007.
Relatore: Adamo.
Esaminato in Aula nelle sedute n. 55 del 20 marzo e n. 56 del 21 marzo 2007.
Rinviato in Commissione ex art. 121 quater del R.I. nella seduta n. 56 del 21 marzo 2007.
Riesaminato dalla Commissione nelle sedute n. 42 del 22 marzo e n. 44 del 3 aprile 2007.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 44 del 3 aprile 2007.
Esaminato in Aula nella seduta n. 61 dell'11 aprile 2007.
Rinviato in Commissione ex art. 121 quater del R.I. nella seduta n. 61 dell'11 aprile 2007.
Riesaminato dalla Commissione nelle sedute n. 46 del 12 aprile e n. 47 del 18 aprile 2007.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 47 del 18 aprile 2007.
Esaminato in Aula nella seduta n. 62 del 18 aprile 2007.
Approvato nella seduta n. 63 del 19 aprile 2007.
(2007.17.1185)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
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