REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÝ 4 MAGGIO 2007 - N. 21
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA


DECRETO 16 aprile 2007.
Elenco delle istanze per l'installazione di impianti di distribuzione di gpl e metano per autotrazione.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INDUSTRIA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la vigente legislazione nazionale e regionale in materia di importazione, lavorazione, deposito e distribuzione di oli minerali e carburanti;
Vista la legge regionale n. 97 del 5 agosto 1982;
Visto l'art. 33 della legge regionale n. 20 del 3 dicembre 2003;
Visto il decreto n. 45 del 12 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 25 luglio 2003, con il quale è stato approvato il nuovo piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione per la Sicilia, prorogato fino all'approvazione della legge di settore;
Visto il decreto n. 50 del 27 agosto 2004, con il quale l'Assessore per l'industria, per consentire l'installazione e l'esercizio di impianti per la distribuzione del gpl e del gas metano per autotrazione, ha stabilito di prendere in considerazione sia le richieste presentate ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97, sia quelle presentate successivamente all'entrata in vigore dell'art. 33, comma 4, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze e di completamento della documentazione prevista dalla normativa "attualmente vigente";
Ritenuto di rendere pubblici gli elenchi delle istanze per l'installazione di impianti di distribuzione di gpl e metano per autotrazione, agli atti del dipartimento industria al 31 dicembre 2006;
Ritenuto, inoltre, che negli elenchi debbano essere ricomprese le istanze di potenziamento di impianti con gpl e metano, ivi incluse le istanze di nuova concessione da allocare nell'ambito di impianti esistenti, tutte assoggettate alle disposizioni dell'art. 33 della legge regionale n. 20/2003;
Ritenuto che in detti elenchi non debbano essere ricomprese le istanze che, in quanto rientranti nel numero massimo a suo tempo previsto per provincia, risultano definite o in fase di definizione e conformi ai dettami della normativa attualmente vigente;
Ritenuta, altresì, sussistente la capacità tecnico-organizzativa ed economica, di cui all'art. 5 del D.P.R. 21 ottobre 1971, n. 1269, per i titolari di almeno una concessione vigente o in corso di rinnovo;

Decreta:


Art. 1

Per quanto espresso in premessa, sono definiti, come nelle tabelle allegate, l'elenco delle istanze (tabella A - gpl e tabella C - metano) ordinate secondo la cronologia di completamento della documentazione prevista dalla vigente normativa e l'elenco alfabetico (tabella B - gpl e tabella D - metano) delle istanze pervenute con documentazione non completa per l'installazione di impianti di distribuzione di gpl e metano per autotrazione, agli atti del dipartimento regionale industria al 31 dicembre 2006.

Art. 2

La cronologia istruttoria delle istanze non complete della documentazione che la normativa vigente prescrive di allegare sarà determinata dall'ordine del completamento della documentazione medesima.
L'istanza, pertanto, prenderà grado dalla data di acquisizione da parte dell'Amministrazione della documentazione completa.
L'istanza completa deve essere corredata degli elaborati tecnici dell'opera da realizzare e dell'atto attestante la disponibilità del suolo necessario alla realizzazione dell'impianto o, eventualmente, del potenziamento. Per le nuove installazioni, inoltre, deve essere prodotta, ove non già in possesso dell'Ufficio, la documentazione attestante la capacità tecnico-organizzativa ed economica del richiedente. Nel caso di potenziamento dovrà essere altresì prodotta la documentazione attestante la non marginalità degli impianti interessati, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 97/82, con riferimento al biennio precedente alla data di presentazione dell'istanza.
Tutta la documentazione integrativa dell'istanza dovrà pervenire entro e non oltre giorni 90 dalla data di pubblicazione del presente decreto, pena il non accoglimento dell'istanza medesima.

Art. 3

Il presente decreto viene trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione e sarà disponibile sul sito internet dell'Assessorato dell'industria all'indirizzo www.regione.sicilia.it/industria/.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale, da chiunque ne abbia interesse, dinanzi al T.A.R. territorialmente competente o ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso.
Palermo, 16 aprile 2007.
  INCARDONA 



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(2007.16.1160)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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