REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 20 APRILE 2007 - N. 17
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


LEGGE 19 aprile 2007, n. 11.
Riordino delle Aziende autonome delle Terme di Sciacca e Acireale. Modifica all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10. Disposizioni in materia di attività turistica. Partecipazione della Regione nel patrimonio della Fondazione "Taormina Arte".

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Art.  1.
Disposizioni in materia di riordino delle Aziende autonome delle Terme di Sciacca e Acireale

1.  L'Azienda autonoma Terme di Sciacca e l'Azienda autonoma Terme di Acireale sono poste in liquidazione e le partecipazioni azionarie dalle stesse detenute, rispettivamente nelle società Terme di Sciacca S.p.A. e nelle Terme di Acireale S.p.A. sono cedute entro il 31 dicembre 2009 alla Regione siciliana, nell'ambito dei diritti corporativi di cui all'articolo 23, comma 1, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10. Per gli adempimenti inerenti alle stesse procedure di liquidazione, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a nominare, fra i dipendenti dell'Amministrazione regionale, un commissario straordinario incaricato di svolgere le relative attività. Per le medesime finalità, il Collegio dei revisori dei conti delle Aziende è ricostituito entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e dello stesso devono essere chiamati a far parte esclusivamente i dipendenti dell'Amministrazione regionale, in possesso dei requisiti soggettivi prescritti. I provvedimenti di nomina di cui al presente comma non possono comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione.
2.  Nell'esercizio dei diritti corporativi previsti dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a sottoscrivere incrementi del capitale sociale delle società Terme di Sciacca S.p.A. e delle Terme di Acireale S.p.A., rispettivamente per l'importo di 5.502 migliaia di euro e di 15.375 migliaia di euro, al netto delle somme per trattamento di fine rapporto che restano intestate alla gestione liquidatoria delle Aziende autonome termali. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti emana specifiche direttive gestionali per il rilancio delle società. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per il triennio 2007-2009, la spesa annua di 6.960 migliaia di euro, di cui 1.835 migliaia di euro in favore della società Terme di Sciacca S.p.A. e 5.125 migliaia di euro in favore della società Terme di Acireale S.p.A., cui si provvede, per l'esercizio finanziario 2007, quanto a 4.000 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, di cui 2.000 migliaia di euro - accantonamento 1002 - e 2.000 migliaia di euro - accantonamento 1003 - e quanto a 2.960 migliaia di euro a valere sulle disponibilità dell'U.P.B. 8.2.2.6.3 - capitolo 742403. Per gli esercizi finanziari 2008 e 2009 la relativa spesa trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione U.P.B. 4.2.1.3.99.
3.  Al comma 1 dell'articolo 119 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, dopo le parole "il personale" è cassata la parola "eccedente". Alla fine del comma 3 dell'articolo 119 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, dopo le parole "di provenienza", sono aggiunte le parole "Il personale inserito nel ruolo di cui al precedente comma 1 è utilizzato in posizione di comando presso le società Terme di Sciacca S.p.A. e Terme di Acireale S.p.A. le quali, in ragione delle proprie esigenze organizzative e gestionali, scelgono i dipendenti a tal fine necessari in relazione alle specifiche competenze dagli stessi individualmente possedute. L'assegnazione dei dipendenti dell'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca e dell'Azienda autonoma delle Terme di Acireale alle società Terme di Sciacca S.p.A. e Terme di Acireale S.p.A. è subordinata al consenso dei dipendenti medesimi. Tutti gli oneri del personale in posizione di comando sono assunti dalle società Terme di Sciacca S.p.A. e Terme di Acireale S.p.A., che non possono procedere ad assunzione di personale, ove non siano state preventivamente esperite le procedure di utilizzazione del personale transitato nel ruolo previsto dal comma 1, fino a quando la maggioranza del capitale sociale non sarà privatizzata". Tutti i provvedimenti, compresi quelli di spesa, inerenti all'applicazione del presente comma, sono adottati dalla Presidenza della Regione siciliana - Dipartimento del personale. Il ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio in attuazione del presente comma.
4.  Per le finalità di cui al comma 3, limitatamente al personale non utilizzato presso le società Terme di Sciacca S.p.A. e Terme di Acireale S.p.A., sono apportate allo stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale della Regione, per il triennio 2007-2009, le seguenti variazioni in migliaia di euro:

      2007 2008 2009 
U.P.B. 12.2.1.3.4  Capitolo 473301 + 1.480 + 1.600 + 1.600 
U.P.B. 12.2.1.3.4  Capitolo 473302 + 1.408 + 1.528 + 1.528 


Al relativo onere, pari a complessivi 2.888 migliaia di euro, si provvede, per l'esercizio finanziario 2007, quanto a 600 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 7.2.1.3.1 - capitolo 312522, quanto a 1.500 con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 9.4.1.1.3 - capitolo 381702 e quanto a 788 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, accantonamento 1003, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. Per gli esercizi finanziari 2008 e 2009 la relativa spesa trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1002.
5.  Al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, sono aggiunti i seguenti periodi: "Alle società Terme di Sciacca S.p.A. e Terme di Acireale S.p.A. si applicano le previsioni dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, nell'ambito dei diritti corporativi previsti dal presente comma. Per la definizione delle relative procedure, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato ad avvalersi di un advisor, nominato mediante procedure di evidenza pubblica e che provveda al collocamento sul mercato della partecipazione azionaria dell'Amministrazione regionale. Nelle procedure di cessione delle partecipazioni azionarie delle società Terme di Sciacca S.p.A. e Terme di Acireale S.p.A. devono preferirsi le offerte che garantiscano il più elevato livello di assorbimento dei dipendenti dell'Azienda autonoma Terme di Sciacca e dell'Azienda autonoma Terme di Acireale".
6.  Per le finalità del comma 5 è autorizzata, nell'esercizio finanziario 2007, la spesa di 240 migliaia di euro, cui si provvede, quanto a 200 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 1.1.1.5.2, capitolo 100306, e quanto a 40 migliaia di euro a valere sulle disponibilità dell'U.P.B. 8.2.2.6.3, capitolo 742403, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art.  2.
Modifica all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10. Disposizioni in materia di programmazione dell'attività turistica

1.  Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, le parole "dalla Conferenza regionale del turismo" sono sostituite dalle parole "dal Consiglio regionale del turismo". Per l'esercizio finanziario 2007 e comunque fino alla costituzione del Consiglio regionale del turismo, la programmazione delle attività turistiche è realizzata con le modalità previste dall'articolo 34 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, e successive modifiche ed integrazioni.
Art.  3.
Disposizioni finanziarie ed in materia di spese dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

1.  Lo stanziamento del capitolo 472514, U.P.B. 12.2.1.3.1, "Spese dirette ad incrementare il movimento turistico verso la Regione ed il turismo interno", per l'esercizio finanziario 2007 è incrementato dell'importo di 7.500 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 12.3.1.3.1, capitolo 478109.
2.  L'articolo 6, comma 4, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, non si applica alle attività dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.
Art.  4.
Disposizioni relative al patrimonio della Fondazione Taormina Arte

1.  Per la partecipazione della Regione siciliana alla costituenda Fondazione Taormina Arte, prevista all'articolo 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è autorizzato il conferimento straordinario della somma di euro 250.000,00 a titolo di concorso alla formazione del patrimonio dell'Ente, cui si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità dell'U.P.B. 12.2.1.3.2, capitolo 473702, della Rubrica dipartimento turismo, esercizio finanziario 2007.
Art.  5.
Entrata in vigore

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 19 aprile 2007.
  CUFFARO 
Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti  MISURACA 


NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Note all'art. 1, commi 1, 2 e 5:
L'art. 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.", per effetto delle modifiche apportate dal comma 5 dell'articolo che si annota, risulta il seguente:
"Privatizzazione e cessione di aziende e riordino delle partecipazioni regionali. - 1. Entro il 31 dicembre 2005 la Giunta regionale procede alla trasformazione dell'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca e dell'Azienda autonoma delle Terme di Acireale in società per azioni, le cui azioni sono detenute dalla Regione siciliana e i diritti corporativi sono esercitati dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti; le società per azioni derivate dalle predette aziende succedono a queste nella totalità dei rapporti giuridici. Alle società Terme di Sciacca S.p.A. e Terme di Acireale S.p.A. si applicano le previsioni dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, nell'ambito dei diritti corporativi previsti dal presente comma. Per la definizione delle relative procedure, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato ad avvalersi di un advisor, nominato mediante procedura di evidenza pubblica e che provveda al collocamento sul mercato della partecipazione azionaria dell'Amministrazione regionale. Nelle procedure di cessione delle partecipazioni azionarie delle società Terme di Sciacca S.p.A. e Terme di Acireale S.p.A. devono preferirsi le offerte che garantiscano il più elevato livello di assorbimento dei dipendenti dell'Azienda autonoma Terme di Sciacca e dell'Azienda autonoma Terme di Acireale.
2.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Regione, nell'ambito del riordino del settore idrico in attivazione dei principi stabiliti dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, procede all'avviamento delle procedure per la trasformazione dell'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) in società per azioni, anche mediante la creazione di società per la gestione di tutte o parte delle attività, nel rispetto delle norme di tutela a favore dei lavoratori di cui all'articolo 12 della predetta legge 5 gennaio 1994, n. 36 e garantendone la classificazione quale impresa pubblica di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 di recepimento della direttiva n. 93/38/CEE del Consiglio.
2-bis.  Sono fatte salve in ogni caso le attribuzioni dell'E.A.S. anche trasformato in società per azioni in ordine alla realizzazione e/o gestione di opere di captazione e/o di adduzione in scala sovrambito.
2-ter.  L'E.A.S. mantiene le attività progressivamente residuate dal processo di trasformazione di cui al comma 2 nonché il personale dipendente o a qualunque titolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con le attribuzioni dello stato giuridico, economico e previdenziale possedute, o collocato in quiescenza.
2-quater.  Le società di gestione del servizio idrico anche integrato utilizzano prioritariamente personale dell'E.A.S., previa stipula di contratti di fornitura di servizi concertati con le organizzazioni sindacali.
2-quinquies.  Alla eventuale liquidazione e cessazione dell'attività dell'E.A.S. il personale, in deroga alle disposizioni dell'articolo 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è trasferito, con oneri a carico della Regione, negli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, facendo salvi i diritti acquisiti e con il mantenimento dello status posseduto. Le stesse disposizioni si applicano anche in caso di cessazioni differenziate di attività dell'Ente ed in misura non superiore al personale convenzionalmente attribuito alle attività cessate.
2-sexies.  Le disposizioni di cui al comma 2-quinquies si applicano anche al personale dell'E.A.S. in quiescenza.
2-septies.  Al personale in servizio alla data dell'entrata in vigore della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, cui alla stessa data non era applicato il C.C.R.L., all'atto della liquidazione o cessazione finale e/o parziale di attività dell'E.A.S. si applicano le previsioni dell'articolo 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
3.  La privatizzazione e cessione di enti ed aziende a partecipazione regionale e/o il loro riordino, fermo restando le specifiche previsioni di cui ai commi 1 e 2, avviene secondo le seguenti disposizioni:
a)  entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Regione attiva le procedure per la trasformazione dell'Azienda siciliana trasporti (A.S.T.) in società per azioni;
b)  entro il termine di cui alla lettera a), gli Assessori regionali, secondo le rispettive competenze, individuano, fra gli enti e aziende sottoposti a tutela e vigilanza, quelli per i quali possono essere avviate le procedure di privatizzazione;
c)  entro tre mesi dal termine di cui alla lettera a), il Governo della Regione predispone un programma di riordino delle proprie partecipazioni azionarie mediante cessioni di attività, scambi di partecipazioni, fusioni, incorporazioni ed ogni altro atto necessario. Il Presidente della Regione trasmette il programma di riordino delle partecipazioni all'Assemblea regionale siciliana per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni legislative permanenti. Decorso il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta, il parere si intende acquisito favorevolmente ed il programma diviene esecutivo;
d)  per l'attuazione delle finalità del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto della necessità del mantenimento degli attuali livelli occupazionali nonché delle disposizioni dell'articolo 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni e garantendo che gli enti o le aziende operanti nel campo dei servizi di cui alla direttiva n. 93/38/CEE del Consiglio mantengano i requisiti di impresa pubblica di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 di recepimento della medesima direttiva n. 93/38/CEE del Consiglio.".
Nota all'art. 1, comma 3:
L'art. 119 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Personale delle aziende delle Terme di Sciacca ed Acireale. - 1. Il personale di ruolo delle aziende autonome delle Terme di Sciacca ed Acireale, la cui trasformazione in società per azioni è prevista dall'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, confluisce in un ruolo speciale ad esaurimento della Regione siciliana, conservando la posizione giuridica, economica e previdenziale posseduta alla data di trasformazione delle citate aziende.
2.  Il personale confluito viene assegnato, sentite le amministrazioni interessate e le competenti organizzazioni sindacali, rispettivamente alle amministrazioni provinciali e comunali di riferimento o su richiesta, da formularsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presso gli uffici dell'Amministrazione regionale.
3.  Nelle more della predetta assegnazione il suddetto personale continua a prestare servizio nei rispettivi uffici di provenienza. Il personale inserito nel ruolo di cui al precedente comma 1 è utilizzato in posizione di comando presso le società Terme di Sciacca S.p.A. e Terme di Acireale S.p.A. le quali, in ragione delle proprie esigenze organizzative e gestionali, scelgono i dipendenti a tal fine necessari in relazione alle specifiche competenze dagli stessi individualmente possedute. L'assegnazione dei dipendenti dell'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca e dell'Azienda autonoma Terme di Acireale alle società Terme di Sciacca S.p.A. e Terme di Acireale S.p.A.è subordinata al consenso dei dipendenti medesimi. Tutti gli oneri del personale in posizione di comando sono assunti dalle società Terme di Sciacca S.p.A. e Termi di Acireale S.p.A. che non possono procedere ad assunzione di personale, ove non siano state preventivamente esperite le procedure di utilizzazione del personale transitato nel ruolo previsto dal comma, fino a quando la maggioranza del capitale non sarà privatizzata.".
Note alla rubrica ed al comma 1 dell'art. 2:
-  L'art. 3 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, recante "Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Programma triennale e piano operativo annuale di sviluppo turistico regionale. - 1. Per il perseguimento delle finalità dell'articolo 1, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed in ogni caso entro il 30 giugno dell'anno precedente al triennio di riferimento, la Giunta regionale approva, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, il programma triennale di sviluppo turistico regionale. Il programma stabilisce gli obiettivi complessivi e le priorità dell'azione amministrativa, individua le azioni di incentivazione per le infrastrutture e per le opere di valorizzazione turistica nel territorio, delinea il piano di promozione e di commercializzazione dell'offerta turistica, degli eventi e delle manifestazioni di richiamo turistico, identifica i progetti turistici elaborati dai distretti turistici e determina i criteri di verifica dei risultati della programmazione.
2.  L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti elabora il programma triennale di sviluppo turistico, sulla base degli orientamenti espressi dal Consiglio regionale del turismo e tenuto conto delle analisi e valutazioni elaborate dall'Osservatorio turistico dell'Assessorato, con riferimento alle finalità di cui all'articolo 1.
3.  L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti elabora, entro il 15 ottobre dell'anno precedente, il piano operativo annuale con il quale provvede a:
a)  definire gli obiettivi specifici da raggiungere nel periodo di riferimento, in relazione al contenuto del programma triennale di sviluppo turistico;
b)  definire gli interventi economici da realizzarsi nei vari comparti, idonei per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera a);
c)  elaborare le strategie di comunicazione, promozione e commercializzazione del prodotto turistico siciliano;
d)  fissare il calendario annuale delle manifestazioni ed eventi di rilievo turistico che si svolgono nel territorio regionale;
e)  definire gli interventi in favore dei distretti turistici di cui all'articolo 6;
f)  promuovere il miglioramento della qualità professionale degli operatori e delle imprese turistiche;
g)  garantire una migliore qualità urbana nonché dei servizi e delle infrastrutture nel territorio.
4.  L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti informa annualmente l'Assemblea regionale siciliana sullo stato di attuazione del piano operativo annuale.".
-  L'art. 34 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, recante "Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia turistica nella Regione siciliana.", così dispone:
L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti predispone annualmente e realizza un organico piano di propaganda diretta ad incrementare il movimento turistico verso la Regione siciliana ed il turismo interno. Il piano è formulato dettagliatamente per ciascuno dei settori di propaganda con l'indicazione distinta delle iniziative da assumere a mezzo della stampa, della radio, della televisione, della edizione di opere di divulgazione turistica, di cartelli pubblicitari, di vetrine di esposizione e di ogni altro mezzo ritenuto utile, ivi compresa l'incentivazione dei piani di propaganda degli agenti di viaggio e turismo per l'incremento del movimento verso la Sicilia.
(Comma abrogato).
I programmi di cui ai commi precedenti sono modificati con la stessa procedura prevista per la loro approvazione.".
Nota all'art. 3, comma 2:
L'art. 6 della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2006.", così dispone:
"Contenimento della spesa corrente. - 1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti dal Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2006-2008 adottato dalla Regione nonché il rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno, la spesa complessiva di parte corrente, sia in termini di competenza che di cassa, degli enti ed organismi strumentali della Regione non può superare, per il triennio 2006-2008, il limite massimo degli impegni di competenza assunti nel 2004, ridotti del 2 per cento, fatta eccezione per le spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria.
2.  Gli enti e gli organismi regionali che usufruiscono di trasferimenti diretti o indiretti dalla Regione, fatta eccezione per gli enti locali ai quali si continuano ad applicare le disposizioni nazionali in materia di patto di stabilità e per le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, per le quali si applicano le disposizioni contenute nell'intesa sottoscritta dalla Regione ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ed in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, adottano, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, comportamenti coerenti con quanto stabilito al comma 1, provvedendo ad adeguare di conseguenza i propri bilanci.
3.  Il mancato rispetto dei principi stabiliti nel presente articolo comporta l'obbligo per i soggetti responsabili del controllo e della vigilanza dei predetti enti ed organismi strumentali della Regione di denuncia al competente organo tutorio. Per gli enti e gli organismi strumentali della Regione che adottano la contabilità economica le limitazioni di cui al comma 1 si intendono riferite alle corrispondenti voci inserite tra i costi della produzione.
4.  Per l'anno 2006 l'Amministrazione regionale e gli enti ed organismi strumentali della Regione, le aziende unità sanitarie e ospedaliere, non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa impegnata nell'anno 2004 per relazioni pubbliche, convegni, mostre, manifestazioni, pubblicità e per spese di rappresentanza, ad eccezione delle spese direttamente connesse all'espletamento delle funzioni istituzionali che si intestano al Presidente della Regione.
5.  Per l'anno 2006 l'Amministrazione regionale e gli enti ed organismi strumentali della Regione, le aziende unità sanitarie locali e ospedaliere, non possono effettuare, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, spese per un ammontare superiore a quelle impegnate nell'anno 2004.".
Nota all'art. 4, comma 1:
L'art. 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.", così dispone:
"Trasformazione enti lirici, sinfonici e comitato Taormina arte. - 1. Gli enti autonomi lirici e sinfonici regionali ed il comitato Taormina arte sono trasformati in fondazioni e acquisiscono la personalità giuridica di diritto privato all'atto dell'approvazione, da parte degli amministratori cui compete la vigilanza e la tutela degli stessi enti, della deliberazione di trasformazione assunta dai commissari ad acta di cui al comma 4 del presente articolo.
2.  Le fondazioni subentrano nei diritti, negli obblighi, nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data della trasformazione.
3.  Le fondazioni sono disciplinate secondo i principi, le procedure ed i tempi previsti dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, in quanto applicabili, nonché dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.
4.  Le amministrazioni cui compete la vigilanza e la tutela degli enti autonomi lirici e sinfonici regionali procedono a dare attuazione alla presente disposizione mediante nomina di commissari ad acta.
5.  Per i tre anni successivi alla trasformazione in fondazione viene mantenuto il contributo regionale nella misura necessaria alle esigenze della riorganizzazione e dello sviluppo della fondazione e comunque non superiore a quella fissata nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001. Al personale in servizio presso le fondazioni, così come previste dal presente articolo, si applicano le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente delle fondazioni lirico-sinfoniche.".
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 499
"Riordino delle Aziende termali di Acireale e Sciacca".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Fleres, Adamo, Confalone il 6 febbraio 2007.
D.D.L. n. 329
"Misure urgenti per la privatizzazione delle Società termali di Acireale e Sciacca".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Formica, Caputo, Cristaldi, Currenti, Falzone, Granata, Incardona, Pogliese, Stancanelli il 21 settembre 2007.
Trasmessi alla Commissione "Ambiente e territorio" (IV) rispettivamente il 13 febbraio 2007 e il 27 settembre 2006.
Esaminati dalla Commissione nelle sedute n. 31 del 21 febbraio e n. 32 del 27 febbraio 2007.
Deliberato l'invio del testo coordinato in Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 32 del 27 febbraio 2007.
Rinviato dalla Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 44 dell'1 marzo 2007.
Riesaminato dalla Commissione e deliberato l'invio in Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 36 del 6 marzo 2007.
Parere reso dalla Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 51 del 27 marzo 2007.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 44 del 3 aprile 2007.
Relatore: Giovanni Villari.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 59 del 3 aprile 2007 e n. 60 del 4 aprile 2007.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 60 del 4 aprile 2007.
(2007.15.1047)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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