REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 20 APRILE 2007 - N. 17
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 28 febbraio 2007.
Approvazione di variante al piano urbanistico comprensoriale n. 1 del comune di Marsala.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge 27 aprile 1999, n. 10;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto legislativo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Premesso che dal contenuto della delibera di C.C. n. 127 dell'1 luglio 2003, si rileva quanto di seguito riportato in ordine alla procedura connessa alla realizzazione del campo di calcio in contrada Paolini:
-  in dipendenza da quanto determinato con delibera di G.M. n. 3569 del 28 febbraio 1989, venivano realizzate alcune opere afferenti al progetto di un campo di calcio in contrada Paolini del comune di Marsala, su area destinata dal P.U.C. n. 1 a "verde agricolo agevolato", senza preventivamente attivare le procedure di legge volte all'acquisizione dell'apposita variante urbanistica;
-  il successivo progetto di completamento dell'opera in argomento, approvato con delibera di C.C. n. 110 del 7 marzo 1990 ai sensi dell'art. 1, comma 5°, legge n. 1/78, veniva trasmesso a questo Assessorato con foglio prot. n. 19387 del 27 maggio 1991, per l'approvazione di competenza;
-  in condivisione del voto del C.R.U. n. 863 del 4 agosto 1993, il suddetto progetto veniva restituito al comune con nota prot. n. 77421 del 6 novembre 1993, privo di approvazione e per i conseguenti chiarimenti in quanto relativo ad opere in parte realizzate;
Visto il foglio prot. n. 1807 del 16 marzo 2004, assunto al protocollo di questo Assessorato al prot. n. 17908 del 22 marzo 2004, con il quale il comune di Marsala, nel trasmettere la documentazione specifica, ha richiesto la modifica al vigente strumento urbanistico generale, relativamente alle aree interessate dal progetto del campo di calcio in contrada Paolini;
Vista la deliberazione n. 127 dell'1 luglio 2003, con la quale il consiglio comunale di Marsala, in relazione a quanto contenuto nel parere del C.G.A. n. 1754/99, circa l'ipotesi di sanabilità di opere pubbliche realizzate in contrasto con lo strumento urbanistico comunale, ha provveduto ad adottare la variante finalizzata alla determinazione dell'area, per la realizzazione del campo di calcio in contrada Paolini;
Vista la certificazione dell'11 agosto 2003, a firma del segretario generale, in ordine alla regolarità delle procedure di pubblicazione nonché attestante l'assenza di ricorsi e/o opposizioni avverso la variante in argomento;
Vista la proposta di parere n. 14 del 19 luglio 2004 dell'unità operativa 3.3/D.R.U. di questo Assessorato trasmessa, unitamente alla documentazione costituente il fascicolo, alla segreteria del Consiglio regionale dell'urbanistica, formulata ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Vista l'assessoriale n. 77421 del 6 novembre 1993, con cui si è condiviso il voto n. 863 del C.R.U. che ha espresso il parere di "restituire la pratica in oggetto al comune per chiarimenti" in ordine alla "regolarità del procedimento amministrativo e tecnico" (le opere risultavano realizzate) e ad "eventuali vincoli derivanti dall'adiacente area militare";
Vista l'istanza comunale acquisita al prot. n. 17908 del 24 marzo 2004, con cui la variante è stata riproposta sulla base della delibera consiliare di riadozione n. 127 dell'1 luglio 2003, tenuto conto della decisione del C.G.A. n. 1754/99 riguardante, tra l'altro, le ipotesi di sanabilità di opere pubbliche realizzate in contrasto con lo strumento urbanistico comunale;
Considerato che la procedura di deposito e pubblicazione risulta seguita anche per la citata delibera n. 127/ 2003 e che il comune dichiara la mancanza di osservazioni/opposizioni;
Visto lo strumento urbanistico comunale (P.U.C. n. 1);
Visti gli atti e gli elaborati di rilievo delle opere da cui risulta che le stesse, ricadenti su un'area di ca. 23.720 mq. già classificata "E2" nel P.U.C. n. 1, consistono in un campo di calcio, parte degli spogliatoi ed una gradinata;
Considerato che l'intervento è stato recepito nel progetto di piano regolatore generale in itinere (adozione decisa con delibere C.C. nn. 141-146-148/1999 successivamente revocate con delibera C.C. n. 39/2002) e che i termini ex art. 53, legge regionale n. 71/78 sono da tempo decaduti;
Ritenuto che a distanza di molti anni dalla realizzazione, l'opera risulta fisicamente integrata nel tessuto urbanistico della zona, la presenza della stessa è ormai consolidata nel contesto e che la definizione della procedura ne consentirebbe il concreto utilizzo da parte degli abitanti della contrada Paolini;
Tutto ciò premesso, esprime il parere che la variante in oggetto può considerarsi meritevole di approvazione sotto il profilo urbanistico fatte salve le valutazioni di codesto consenso in ordine all'ammissibilità della pratica tenuto conto del complessivo iter seguito nonché delle disposizioni introdotte dall'art. 139, comma IV, della legge regionale n. 4/2003 in riferimento all'assenza di un rinnovato parere ex art. 13, legge n. 64/74 e delle prescrizioni del piano straordinario per l'assetto idrogeologico (D.A. 4 luglio 2000).";
Visto il parere n. 404 del 13 gennaio 2005, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica ha ritenuto di restituire la documentazione relativa alla variante in argomento, perché priva del parere del Genio civile;
Vista la nota dirigenziale n. 11520 del 23 febbraio 2005, con la quale, condividendo il voto n. 404 del 13 gennaio 2005 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, sono stati restituiti atti ed allegati relativi alla variante in argomento;
Visto il foglio prot. n. 20490 del 2 dicembre 2005, con il quale l'ufficio del Genio civile di Trapani, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole a condizioni, in merito al progetto di variante per la realizzazione del progetto in argomento;
Vista la delibera n. 37 del 31 maggio 2006, con la quale il commissario straordinario del comune di Marsala ha preso atto del parere reso dal Genio civile di Trapani, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, con nota n. 20490 del 2 dicembre 2005, in merito alla variante in argomento;
Vista la nota n. 42 dell'1 settembre 2006, con la quale l'unità operativa 3.3/D.R.U. ha ritrasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica il parere n. 60 del 13 ottobre 2004, comprensivo di atti ed allegati;
Visto il parere n. 610 del 6 dicembre 2006, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, in condivisione con la proposta di parere n. 60 del 13 ottobre 2005 e con l'acquisizione del parere del Genio civile di Trapani, ha ritenuto meritevole di approvazione la variante adottata con delibera consiliare n. 127 dell'1 luglio 2003, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 71/78;
Considerato che, al fine di provvedere alla definizione delle problematiche urbanistiche correlate a diversi procedimenti istruttori inerenti ad opere pubbliche in toto o in parte realizzate in assenza della loro previsione negli strumenti urbanistici comunali, questo Assessorato ha ritenuto di acquisire, in ragione di quanto contenuto nella relazione del gruppo XXIII/D.R.U. prot. n. 153 del 15 novembre 1999, il parere del C.G.A. in merito all'ammissibilità delle relative varianti;
Visto il parere del C.G.A. n. 1754/99 del 10 ottobre 2000, la cui applicazione è stata disposta con direttiva n. 118/XXII del 28 dicembre 2000, con il quale, sostanzialmente, viene confermata l'ipotesi di sanatoria amministrativa delle opere pubbliche in toto o in parte realizzate in assenza della loro previsione negli strumenti urbanistici comunali, in precedenza prospettata con la circolare di questo Assessorato n. 1/93;
Ritenuto di poter condividere il superiore voto n. 610 del 6 dicembre 2006 del C.R.U., reso in condivisione con la proposta di parere dell'unità operativa 3.3/D.R.U. n. 60/04;
Rilevata la regolarità della procedura seguita in considerazione della possibilità di operare la regolarizzazione amministrativa delle opere in argomento, secondo quanto contenuto nel suddetto parere del C.G.A. n. 1754/99 del 10 ottobre 2000;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 71/78 ed in dipendenza di quanto in premessa riportato circa la possibilità di dare corso a varianti urbanistiche relative ad opere realizzate, in conformità al parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 610 del 6 dicembre 2006, nonché ai pareri espressi dagli organi in premessa citati, l'area compresa in zona "E2" del vigente P.U.C. n. 1, oggetto della variante adottata dal C.C. di Marsala con deliberazione n. 127 dell'1 luglio 2003, è destinata a "zona per attrezzatura sportiva".

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 60 del 13 ottobre 2004, reso dall'unità operativa 3.3/D.R.U.;
2)  voto C.R.U. n. 404 del 13 gennaio 2005;
3)  voto C.R.U. n. 610 del 6 dicembre 2006;
4)  delibera consiglio comunale n. 127 dell'1 luglio 2003;
5)  delibera commissario straordinario n. 37 del 31 maggio 2006;
Elaborati:
6)  relazione tecnica illustrativa;
7)  tav.  1  corografia, particolare corografico, stralcio del piano comprensoriale, stralcio catastale, planimetria generale - scala 1:1.000;
8)  tav.  2  planimetria dell'impianto - scala 1:200;
9)  tav.  3  sezioni - scala 1:200, prospetti - scala 1:200.

Art. 3

Ai sensi del comma 1° dell'art. 10 del citato D.P.R. n. 327/01 e successive modifiche ed integrazioni, si dà atto espressamente del vincolo preordinato all'esproprio disposto con l'approvazione della presente variante al vigente strumento urbanistico.

Art. 4

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 5

Il comune di Marsala resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 febbraio 2007.
  LIBASSI 

(2007.11.810)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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