REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 20 APRILE 2007 - N. 17
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


LEGGE 19 aprile 2007, n. 10.
Disposizioni in materia di esercizio di attività nei beni demaniali marittimi.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Art.  1.
Disposizioni applicative dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15

1.  Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, si applicano a tutte le fattispecie previste dall'articolo 1 della medesima legge.
Art.  2.
Disposizioni in materia di manufatti precari sul demanio marittimo

1.  I manufatti precari esistenti sul demanio marittimo, destinati all'esercizio delle attività di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, realizzati alla data del 2 dicembre 2005, oggetto di concessione demaniale marittima e che siano stati riconosciuti conformi agli strumenti urbanistici alla stessa data vigenti, possono essere autorizzati anche in deroga ai parametri di altezza, sagoma, cubatura, superficie coperta e fronte mare, previsti dai Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime approvati ai sensi del decreto 25 maggio 2006 dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.
2.  Resta ferma l'osservanza, da parte dei soggetti concessionari dei beni di cui al comma 1, delle disposizioni previste dalle norme vigenti in materia di sicurezza, igiene e abbattimento delle barriere architettoniche.
Art.  3.
Rinnovo concessioni demaniali marittime

1.  Nelle more dell'attivazione degli uffici periferici del demanio marittimo regionale, di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, le concessioni demaniali marittime di durata annuale o quadriennale in scadenza negli anni 2006 e 2007, salvo che non risultino motivi ostativi, sono rinnovate per ulteriori sei anni, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, della medesima legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, previa istanza del concessionario, pagamento dei canoni concessori, delle imposte erariali e della tassa di registrazione.
Art.  4.
Entrata in vigore

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 19 aprile 2007.
  CUFFARO 
Assessore regionale per il territorio e l'ambiente  INTERLANDI 


NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Note alla rubrica ed al comma 1 dell'art. 1:
Gli articoli 1 e 2 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, recante "Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo.", così dispongono:
"Art. 1. Esercizio di attività nei beni demaniali marittimi. - 1. La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività:
a)  gestione di stabilimenti balneari e di strutture relative ad attività sportive e ricreative;
b)  esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
c)  costruzione, assemblaggio, riparazione, rimessaggio anche multipiano, stazionamento, noleggio di imbarcazioni e natanti in genere, nonché l'esercizio di attività di porto a secco, cantieri nautici che possono svolgere le attività correlate alla nautica ed al diporto, comprese le attività di commercio di beni, servizi e pezzi di ricambio per imbarcazioni;
d)  esercizi diretti alla promozione e al commercio nel settore del turismo, dell'artigianato, dello sport e delle attrezzature nautiche e marittime;
e)  (lettera omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto);
f)  porti turistici, ormeggi, ripari, darsene in acqua o a secco, ovvero ricoveri per le imbarcazioni e natanti da diporto.
2.  Le concessioni di cui al comma 1 sono rilasciate con licenza, hanno durata di sei anni e si rinnovano su domanda del concessionario da presentarsi almeno sei mesi prima della scadenza, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 42 del Codice della navigazione.
3.  Le concessioni quadriennali in corso di validità al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono alla scadenza rinnovate per sei anni, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 42 del Codice della navigazione, subordinatamente al pagamento dei canoni determinati dal decreto di cui all'articolo 3, comma 2. Il mancato pagamento anticipato del canone annuo comporta l'automatica decadenza dalla concessione. Nel caso di mancato pagamento entro i termini previsti l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere quindici giorni di tempo per sanare l'inadempienza.
4.  Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 15, lettera a), della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, le opere connesse all'esercizio delle attività di cui al comma 1 sono considerate opere destinate alla diretta fruizione del mare quando previste nei piani di utilizzo delle aree demaniali marittime approvati ai sensi della presente legge e sono soggette ai provvedimenti edilizi abilitativi nei comuni competenti per territorio, validi per tutta la durata delle concessioni demaniali marittime, anche se rinnovate senza modifiche sostanziali.
5.  Le concessioni di cui al comma 1 sono rilasciate inoltre tenendo conto dei seguenti requisiti:
a)  gli stabilimenti balneari devono prevedere, ove le condizioni orografiche lo consentano, uno spazio idoneo per essere utilizzato da persone diversamente abili;
b)  gli spazi utilizzati e quelli limitrofi, non oggetto di altre concessioni, devono essere puliti per tutto l'anno dai concessionari.
Art. 2. Periodo di gestione degli stabilimenti balneari. - 1. La gestione di stabilimenti balneari è consentita per tutto il periodo dell'anno, al fine di svolgere le attività collaterali alla balneazione avvalendosi della concessione demaniale in corso di validità, delle licenze e delle autorizzazioni di cui sono già in possesso per le attività stagionali estive, previa comunicazione di prosecuzione dell'attività all'autorità concedente competente per territorio con l'indicazione delle opere e degli impianti da mantenere installati.
2.  Relativamente alle concessioni in corso di validità al momento dell'entrata in vigore della presente legge, l'uso ampliato ai sensi del comma 1 è riconosciuto su richiesta del concessionario e subordinatamente al pagamento del conguaglio del canone.
3.  In sede di prima applicazione della presente legge o in caso di procedura di decadenza, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere quindici giorni di tempo per sanare eventuali inadempienze anche alle concessioni in essere alla data del 1° gennaio 2003.".
Nota all'art. 2, comma 1:
Per l'art. 1 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, vedi nota alla rubrica ed al comma 1 dell'art. 1.
Note all'art. 3, comma 1:
-  L'art. 6 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, recante "Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo.", così dispone:
"Uffici periferici del demanio marittimo regionale e accordi con il Corpo delle capitanerie di porto. - 1. Nelle more della predisposizione di una legge organica che disciplini l'esercizio delle funzioni relative alla gestione diretta dei beni del demanio marittimo prevista dall'articolo 6, comma 7, della legge 8 luglio 2003, n. 172, sono istituiti gli uffici periferici del demanio marittimo regionale.
2.  L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, a decorrere dall'esercizio finanziario 2006, provvede al loro funzionamento anche stipulando appositi accordi o intese con il Corpo delle capitanerie di porto appositamente autorizzato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.".
-  Per l'art. 1 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, vedi nota alla rubrica ed al comma 1 dell'art. 1.
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 510
"Disposizioni applicative dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, recante "Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo"".
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Adamo l'8 febbraio 2007.
Trasmesso alla Commissione "Ambiente e territorio" (IV) il 13 febbraio 2007.
Esaminato dalla Commissione ed esitato per l'Aula nella seduta n. 30 del 15 febbraio 2007.
Relatore: Adamo.
Esaminato in Aula nelle sedute n. 55 del 20 marzo e n. 56 del 21 marzo 2007.
Rinviato in Commissione ex art. 121quater del R.I. nella seduta n. 56 del 21 marzo 2007.
Riesaminato dalla Commissione nelle sedute n. 42 del 22 marzo e n. 43 del 27 marzo 2007.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 43 del 27 marzo 2007.
Relatore: Adamo.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 55 del 20 marzo 2007, n. 56 del 21 marzo 2007 e n. 58 del 28 marzo 2007.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 60 del 4 aprile 2007.
(2007.15.1048)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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