REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 20 APRILE 2007 - N. 17
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 28 febbraio 2007.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Belmonte Mezzagno.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 4 della legge regionale n. 71/78;
Visto l'art. 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n 327/01 e modificato dal decreto legislativo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il decreto n. 336 del 13 dicembre 1977, con il quale è stato approvato il P. di F. del comune di Belmonte Mezzagno;
Visto il foglio prot. n. 11904 del 26 ottobre 2006, con il quale il sindaco del comune di Belmonte Mezzagno ha trasmesso la variante allo strumento urbanistico vigente ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78 per la realizzazione della strada di collegamento tra la S.P. per Palermo e la comunale per la S.P. Santa Cristina Gela;
Vista la delibera di C.C. n. 3 del 17 gennaio 2005 avente per oggetto "proposta di localizzazione area in variante al P. di F. per la realizzazione della strada di collegamento tra la S.P. per Palermo e la comunale per la S.P. Santa Cristina Gela";
Vista la delibera di C.C. n. 61 del 22 agosto 2006 avente per oggetto "modifica localizzazione area in variante al P. di F. per la realizzazione della strada di collegamento tra la S.P. per Palermo e la comunale per la S.P. Santa Cristina Gela, già approvata con delibera del C.C. n. 3 del 17 gennaio 2005";
Visto il N.O. prot. n. 9991 del 24 giugno 2002 rilasciato dall'Ispettorato regionale delle foreste limitatamente al vincolo idrogeologico;
Visto il parere favorevole igienico-sanitario rilasciato dalla A.U.S.L. con prot. n. 181/09 del 25 giugno 2002;
Visto il parere favorevole con prescrizioni rilasciato dal servizio IV "Assetto del territorio e difesa del suolo" del dipartimento territorio e ambiente, con prot. n. 28570 del 19 aprile 2006;
Visto il parere favorevole con prescrizioni, rilasciato dal Genio civile di Palermo, con prot. n. 2744/05-118-7219-10022 del 17 maggio 2006;
Visto il parere n. 5 del 14 febbraio 2007, espresso ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95, dall'unità operativa 3.1/D.R.U. di questo Assessorato, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Premesso che il comune di Belmonte Mezzagno è dotato di un P. di F. approvato con decreto n. 336 del 13 dicembre 1977.
Il C.C. ha adottato la variante urbanistica per la localizzazione dell'area per la realizzazione della strada di collegamento la S.P. per Palermo e la comunale per la S.P. Santa Cristina Gela che varia la destinazione dell'area da zona "C1" ed "E" di verde agricolo a "sede stradale" finalizzata all'apposizione del vincolo espropriativo.
Ciò premesso, la variante sopra descritta ha l'obiettivo di decongestionare il traffico veicolare del centro abitato e nello stesso tempo di migliorare i collegamenti con i comuni limitrofi. Infatti il traffico veicolare che proviene dalla S.P. 38 per Santa Cristina Gela defluisce per la via A. De Gasperi, la quale risulta totalmente inadeguata e precaria, nonché pericolosa sia per i pedoni che vi transitano che per le costruzioni i cui balconi prospicienti sono spesso danneggiati dal passaggio di autotreni e camion.
La strada di che trattasi avrà una lunghezza di 1.361,00 ml. circa e sarà costituita da una sola carreggiata con due corsie, dalla larghezza di 3,25 mt. ciascuna ed una banchina di mt. 1,00 con barriere di protezione guard-rail nei tratti in rilevati; sono previsti altresì muri di sostegno in c.a. a contenimento dei terreni nei tratti in trincea.
Con atto deliberativo n. 3 del 17 gennaio 2005 il C.C. aveva adottato la variante per la realizzazione di una strada che prevedeva, rispetto a quella oggetto del presente parere, un tratto più lungo deducibile dagli atti presentati. La variante adottata con la delibera n. 3 del 17 gennaio 2005 aveva seguito le procedure di pubblicazione ed a seguito della notifica del procedimento d'esproprio erano state presentate osservazioni da parte di un privato e per le quali il progettista aveva regolarmente controdedotto.
La variante adottata con la deliberazione n. 3 di cui sopra non era stata supportata dal preventivo parere dell'ufficio del Genio civile, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74.
Successivamente, acquisiti i pareri del Genio civile ed il serv. IV dell'A.R.T.A., il progetto è stato adeguato alle prescrizioni espresse dai suddetti pareri e di conseguenza il tracciato è stato modificato in corrispondenza dell'innesto con la S.P. 38 eliminando il tratto stradale compreso tra la sezione 82 e la sezione 108.
Il progetto così come adeguato ed aggiornato è stato riadottato con delibera consiliare n. 61 del 22 agosto 2006.
Considerato che:
La variante di che trattasi ha acquisito il preventivo parere del Genio civile, il nulla osta dell'I.R.F. sul vincolo idrogeologico, il parere favorevole igienico-sanitario rilasciato dalla A.U.S.L. ed il parere favorevole con prescrizioni rilasciato dal servizio IV "Assetto del territorio e difesa del suolo" del dipartimento territorio e ambiente;
la variante in oggetto interessa aree di proprietà privata e che le procedure di esproprio sono state regolarmente avviate con notifica ai soggetti interessati di cui al D.P.R. n. 327/01;
le procedure di pubblicazione della delibera di C.C. n. 61/2006 risultano regolari atteso che il progetto si pone in variante al P. di F.
Tutto ciò premesso, considerato e visti gli atti ed elaborati trasmessi, questa U.O. 3.1 valuta che quanto richiesto dal sindaco del comune di Belmonte Mezzagno è meritevole di accoglimento.
Pertanto, poiché nulla osta sotto il profilo urbanistico e sulla regolarità degli atti trasmessi si è del parere che la richiesta di approvazione della variante urbanistica, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, avanzata dal comune di Belmonte Mezzagno finalizzata alla realizzazione della strada di collegamento la S.P. per Palermo e la comunale per la S.P. Santa Cristina Gela, sia meritevole di approvazione.
Ritenuto di poter condividere il superiore parere;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, in conformità al parere n. 4 reso dall'unità operativa 3.1/ D.R.U. di questo Assessorato, nonché alle condizioni contenute nei pareri degli uffici in premessa citati, è approvata la variante allo strumento urbanistico del comune di Belmonte Mezzagno, finalizzata alla realizzazione della strada di collegamento tra la S.P. per Palermo e la comunale per la S.P. Santa Cristina Gela, adottata con la delibera consiliare n. 3 del 17 gennaio 2005, integrata con delibera C.C. n. 61 del 22 agosto 2006.

Art. 2

Ai sensi del comma 2 dell'art. 10 del citato D.P.R. n. 327/01 e s.m.i. si dà atto espressamente del vincolo preordinato all'esproprio disposto con l'approvazione della presente variante semplificata al vigente P. di F. di detto comune.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 5 del 14 febbraio 2007 dell'unità operativa 3.1/D.R.U.;
2)  delibera consiliare n. 3 del 17 gennaio 2005;
3)  delibera consiliare n. 61 del 22 agosto 2006;
4)  relazione tecnica;
5)  elenco delle ditte da espropriare;
6)  corografia;
7)  planimetria generale;
8)  piano particellare d'esproprio;
9)  stralcio del P. di F. con individuazione della variante in oggetto.

Art. 4

Il comune di Belmonte Mezzagno dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione e/o nulla osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 5

Il comune di Belmonte Mezzagno resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 febbraio 2007.
  LIBASSI 

(2007.11.813)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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