REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 20 APRILE 2007 - N. 17
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 8 febbraio 2007.
Approvazione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di Palma di Montechiaro.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Premesso che, con delibera commissariale n. 249 dell'11 aprile 1992, è stato adottato il piano regolatore generale ed il regolamento edilizio del comune di Palma di Montechiaro, successivamente trasmesso a questo Assessorato per l'esame di competenza; a seguito del parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n. 103 del 16 novembre 1994, lo stesso è stato restituito, non approvato, per rielaborazione totale;
Visto il foglio prot. n. 11469 del 18 maggio 2005, pervenuto il 18 maggio 2005 ed assunto al protocollo generale di questo Assessorato in pari data al n. 30626, con il quale il commissario straordinario presso il comune di Palma di Montechiaro ha trasmesso gli atti e gli elaborati relativi al progetto del piano regolatore generale e regolamento edilizio;
Vista la delibera n. 336 dell'1 aprile 2005, con la quale il commissario straordinario, nominato presso il comune di Palma di Montechiaro, ha adottato il piano regolatore generale ed il regolamento edilizio;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi al piano adottato con delibera commissariale n. 336/2005;
Vista la certificazione a firma del vice segretario del comune di Palma di Montechiaro, datata 17 maggio 2005, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano in argomento nonché attestante a presentazione di n. 295 osservazioni ed opposizioni avverso il piano adottato in argomento;
Viste le osservazioni/opposizioni di cui alla suddetta certificazione nonché i relativi elaborati di visualizzazione redatti dai progettisti, unitamente alla relativa relazione contenente le deduzioni sulle osservazioni/opposizioni;
Vista la delibera n. 414 del 14 maggio 2005, con la quale il commissario straordinario nominato presso il comune di Palma di Montechiaro ha adottato le deduzioni alle osservazioni e/o opposizioni allo strumento urbanistico in argomento;
Viste le n. 5 osservazioni pervenute fuori termine e trasmesse dal comune di Palma di Montechiaro direttamente all'A.R.T.A., in quanto successive alla deliberazione commissariale n. 414/2005, con cui sono state formulate le controdeduzioni comunali alle osservazioni/opposizioni avverso il piano in argomento;
Vista la nota prot. n. 1278 del 30 marzo 2005, con la quale l'ufficio del Genio civile di Agrigento, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, in merito al piano regolatore generale in argomento;
Vista la nota prot. n. 123 del 17 ottobre 2006, con la quale l'unità operativa 3.4/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi al piano regolatore generale al regolamento edilizio, la proposta di parere n. 8 del 17 ottobre 1965, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI PIANO
SITUAZIONE DEMOGRAFICA





Si riportano di seguito i dati ISTAT:
Il dato demografico rivisto assieme a quello della condizione abitativa dei vani utilizzati fornisce ulteriori elementi di valutazione.
La quantità di abitazioni (dato 1991) risulta essere pari a 11.880 e da questo dato ne deriva che il rapporto medio vani/abitanti è di 2,02. Dato che risulta essere rilevante se raffrontato con quello della media regionale (1,5 vani/abitanti) e che va rivisto al rialzo alla luce delle molte abitazioni non occupate (4.626).
Il dato si fa ancora più allarmante nel rilevare i dati ISTAT dell'ultimo censimento (2001) che a fronte di un calo demografico che fa registrare la presenza di 21.563 abitanti (2.514 in meno rispetto al 1991) mostrano un aumento della quantità di abitazioni pari a 12.016 e allo stesso tempo un aumento pure delle abitazioni non occupate (5.004).
I dati evidenziano, come detto dal progettista di piano nella sua relazione, una forte discrasia tra il saggio di incremento della popolazione e quello dell'incremento del patrimonio edilizio. Ciò emerge maggiormente dall'analisi che dal 1961 al 2001, l'aumento delle abitazioni è stato pari al 200% mentre la popolazione nello stesso periodo si è incrementata di soli 1.000 abitanti.
Dalla relazione si evincono meglio, attraverso appositi grafici e cartogrammi (le numerose tabelle e i grafici riportati tra la pag. 38 e la pag. 39 della relazione), come sia difficile operare distinzioni all'interno dell'area urbana ed estrapolare dati utili a valutare il recupero del patrimonio edilizio non utilizzato.
Una nota a se, per l'analisi del patrimonio abitativo e dell'attuale situazione urbanistica, fanno le considerazioni e le valutazioni da farsi sull'attività edilizia abusiva che "ha caratterizzato in maniera prevalente, se non addirittura esclusiva, il processo di crescita urbana di Palma di Montechiaro" in particolar modo nel periodo tra il 1970 ed il 1990 cui hanno fatto seguito circa 10.000 istanze di concessione edilizia in sanatoria per mezzo delle leggi nn. 47/85, 724/94 e 326/2003.
Resta scontata, alla luce delle superiori considerazioni, la generica necessità di dare priorità al recupero del patrimonio edilizio esistente, prescindendo dalla sua collocazione nell'area urbana, piuttosto che nel ricercare ulteriori aree di espansione destinandole ad un ingiustificato ulteriore aumento dell'offerta abitativa. Alla luce di quanto sopra i progettisti hanno operato una interpretazione critica dei dati analitici ipotizzando nella fase progettuale quali siano le reali necessità derivanti e dal fabbisogno pregresso, e dal fabbisogno futuro.
Dalle loro considerazioni, riportate da pag. 62 a pag. 66 della relazione, emerge in sintesi un fabbisogno abitativo valutabile in 3.472 alloggi (2.200 fabbisogno pregresso e 1.272 fabbisogno futuro) ipotizzato per il prossimo ventennio.
A fronte di questo fabbisogno si prevede un recupero del patrimonio edilizio esistente che riutilizzi una parte degli alloggi degradati e ristrutturabili presenti nel centro storico (n. 867 alloggi) e una parte di quelli posti al di fuori del centro storico (n. 770 circa).
Da aggiungersi agli alloggi riutilizzabili vi sono anche gli alloggi di recente realizzazione o in corso di realizzazione ed ancora non abitati, stimati in circa n. 1.130.
In conclusione, dunque, i progettisti hanno ipotizzato un fabbisogno effettivo di alloggi di nuova previsione pari a 3.472-(867+770+1.130)=705 nuove abitazioni.
Il progetto di piano:
Buona la rappresentazione grafica del progetto di piano che risulta essere la rielaborazione totale del piano regolatore generale adottato con delibera commissariale del 1992 e restituito da quest'ufficio non approvato, nel 1994, con il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 103/94.
I progettisti, pertanto, hanno dovuto tener conto nella stesura del piano di tutte le indicazioni riportate nel detto voto del Consiglio regionale dell'urbanistica oltre che delle direttive generali del consiglio comunale espresse nelle sedute del 22 aprile 1999 e del 22 dicembre 1999.
In sintesi si è voluto riattribuire al centro storico le proprie caratteristiche di centralità, si sono individuate le aree utili per lo sviluppo delle attività produttive industriali ed artigianali, modernizzando e riqualificando anche tutta la rete commerciale secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28/99 e D.P.R.S. 11 luglio 2000.
Inoltre si è inteso ridare dignità urbana alle parti del centro abitato pesantemente interessate da processi di trasformazione non pianificati ed elevare, per quello che è possibile, la dotazione delle infrastrutture sia per quanto attiene alle aree da destinare a servizi che per quanto riguarda gli impianti a rete e la viabilità.
Nella pianificazione si è tenuto in debito conto anche di tutta la situazione vincolistica e dei fenomeni di dissesto idrogeologico che interessano talune aree urbane, nonché dello stato di degrado ambientale promuovendo la salvaguardia oltre che dei luoghi storici anche delle straordinarie risorse naturalistiche e storico-archeologiche presenti nel territorio comunale.
Si sono previste anche nuove forme di sviluppo turistico, su cui però si dirà più in avanti, soprattutto contenendo e riorganizzando il dilagante processo di urbanizzazione delle aree costiere.
Non in tutti i casi si è ottemperato alle disposizioni del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 103/94, come ad esempio per quanto riguardava l'eliminazione delle aree di espansione poste a valle del centro storico, in quanto queste, quasi per intero, sono interessate da piani di lottizzazione in corso di esecuzione, regolarmente approvati e per i quali favorevolmente si è espressa la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali (cfr. pag. 81 della "relazione" dei progettisti).
Dalla relazione e dagli elaborati non si evincono quali basi cartografiche siano state utilizzate e non vengono riportate le date delle riprese aeree delle aerofotogrammetrie in scala 1:2.000.
ZONE TERRITORIALI OMOGENEE
Il progetto di piano regolatore generale prevede le seguenti zone territoriali omogenee, disciplinate nelle "norme di attuazione": ci si limita qui alla semplice descrizione, rimandando le considerazioni dell'ufficio al successivo capitolo "considerazioni sul progetto di piano", ed anche in parte al capitolo sulle "osservazioni-opposizioni".
Zone "A" - Centro storico urbano
In questa zona ricade l'agglomerato urbano seicentesco ed i tessuti edilizi di saturazione dell'Ottocento e del Novecento.
E' interamente considerata "zona di recupero" e per essa è prevista la salvaguardia fisico-morfologica, adeguando le caratteristiche tipologiche del patrimonio edilizio esistente alle attuali necessità abitative e ricettive.
Nella zona "A", le previsioni del piano regolatore generale si attuano attraverso la formazione di piani particolareggiati esecutivi ed in assenza di questi sono consentiti unicamente interventi manutentivi, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia che non prevedano integrale demolizione e ricostruzione delle strutture esistenti.
Per gli interventi di iniziativa sia pubblica che privata, si applicano le agevolazioni previste dalla legge n. 457/78 e successive modifiche ed integrazioni nazionali e regionali.
Nell'ambito delle destinazioni residenziali sono consentiti i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili purché siano rispettati i caratteri tipologici originari dell'edificio.
Per le altre prescrizioni e interventi si rimanda alla lettura dell'art. 14.
Le zone "A" sono poi suddivise in sottozone "A1".
Zone "A1" - Centro storico di Marina di Palma
Comprende il piccolo borgo che ha originato l'insediamento di Marina di Palma. In questa zona non sono ammesse nuove costruzioni nelle aree libere.
Gli interventi ammissibili sono quelli di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia che non prevedano integrale demolizione e ricostruzione delle strutture esistenti.
ZONE TERRITORIALI OMOGENEE "B"
Sono aree totalmente o parzialmente edificate aventi le caratteristiche stabilite dall'art. 2, lett. b), del decreto interministeriale 2 aprile 1968.
Le zone B sono suddivise nelle sottozone B0, B1, B2, Br, Berp.
Il piano regolatore generale si attua attraverso singole autorizzazioni e concessioni alle condizioni specificate per ciascuna sottozona purché i lotti risultino immediatamente serviti dalle opere di urbanizzazione primaria al momento della richiesta della concessione o il richiedente si impegni a realizzarle prima della esecuzione delle opere.
In assenza delle suddette condizioni si può procedere attraverso piani esecutivi. Per le altre prescrizioni e interventi si rimanda alla lettura dell'art. 16.
Zone "B0" - Edilizia esistente in aree di particolari caratteristiche ambientali
Sono quelle aree edificate soggette a rischi di varia natura e consistenza sottoposte a vincoli di inedificabilità ovvero di particolare valore ambientale.
Sono consentiti:
-  interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78 escluse le demolizioni e le ricostruzioni;
-  interventi di demolizione senza ricostruzione;
-  interventi di riqualificazione architettonica e urbanistica.
Zone "B1" - Aree urbane esistenti
Aree urbane di recente formazione prive di interesse storico ed ambientale.
Sono ammessi interventi di manutenzione, di ristrutturazione edilizia, ampliamento, sopraelevazione, demolizione e ricostruzione, nuove edificazioni in lotti già urbanizzati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
-  indice fondiario max=5 mc./mq.;
-  altezza max pari a 11,00 ml.;
-  piani fuori terra max 3;
-  densità edilizia fondiaria pari a 9 mc./mq. per i lotti di terreno con superficie non superiore a mq. 120;
-  volume max pari a mc. 1.000 per i lotti di terreno con superficie maggiore di 120 mq. e non superiore a 200 mq.
Gli interventi ammessi sono meglio riportati nel dettaglio all'art. 18 delle norme tecniche di attuazione.
Zone "B2" - Aree urbane esistenti
Aree urbane di recente formazione prive di interesse storico ed ambientale che formano il nucleo abitato di Marina di Palma.
In queste aree si applicano le prescrizioni riportate nell'art. 18 delle norme tecniche di attuazione ad eccezione dell'altezza massima consentita che è pari a 10,50 m.
Zone "Br" - Aree urbane di riqualificazione
Comprende aree urbane di recente formazione su cui ricadono prevalentemente immobili realizzati abusivamente e oggi sottoposti a procedimenti di sanatoria edilizia.
In queste sottozone sono prescritti e consentiti interventi di riqualificazione dell'edilizia esistente, di completamento degli isolati urbani e la realizzazione di attrezzature pubbliche in particolare: interventi di manutenzione, ristrutturazione edilizia, ampliamento, sopraelevazione, demolizione, ricostruzione e ricomposizione planovolumetrica del patrimonio edilizio esistente regolare o già regolarizzato.
Le prescrizioni sono nel dettaglio all'art. 19 delle norme tecniche di attuazione.
Zone "Berp" - Aree urbane esistenti
Aree urbane di recente formazione prive di interesse storico ed ambientale caratterizzate, prevalentemente, dalla presenza di edilizia pubblica.
In queste aree si applicano le prescrizioni riportate nell'art. 18 delle norme tecniche di attuazione ad eccezione della tipologia ammessa che include esclusivamente edifici isolati a pianta libera.
Zone "C"
Sono quelle aree destinate ai nuovi insediamenti abitativi o al completamento degli insediamenti esistenti che non possono essere classificate come zone B ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale n. 1444/68.
Le zone C sono suddivise nelle sottozone C1, C2, C3.
L'edificazione di queste zone è subordinata all'approvazione di un piano attuativo esteso di norma, e salvo quanto poi specificato per ciascuna sottozona, all'intera area C, vengono poi precisate ulteriori regolamentazioni, rilevabili all'art. 22 delle norme tecniche di attuazione in argomento.
Zone "C1" - Aree di espansione urbana
Rientrano in tale classificazione le aree adiacenti alla città consolidata.
Gli interventi consentiti sul patrimonio edilizio esistente, per singola concessione, sono di ristrutturazione, nel rispetto della volumetria esistente, di ampliamento, demolizione e ricostruzione.
Le previsioni per tali zone si attuano a mezzo di piani esecutivi e saranno redatti nel rispetto dei seguenti indici e parametri riportati all'art. 23 delle norme tecniche di attuazione, di cui si riporta qui una sintesi:
-  indice di fabbricabilità fondiaria max 3,50 mc./mq.;
-  indice di fabbricabilità territoriale max 3,50 mc./mq.;
-  altezza assoluta max 14 ml.;
-  piani fuori terra max 4;
-  distanza minima fra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti non inferiore all'altezza dell'edificio più alto con un minimo assoluto di m. 10;
-  distanza minima delle costruzioni dal ciglio stradale non inferiore a m. 7,50.
Zone "C2" - Residenziali stagionali da completare
Sono aree localizzate nelle immediate adiacenze della borgata costiera di Marina di Palma già classificate zona C nel previdente piano.
Le previsioni per tali zone si attuano a mezzo di piani esecutivi e saranno redatti nel rispetto dei seguenti indici e parametri riportati all'art. 24 delle norme tecniche di attuazione, di cui si riporta qui una sintesi:
-  indice di fabbricabilità territoriale max=0,75 mc./mq. entro la profondità di m. 500 dalla battigia, 1,50 mc./mq. al di fuori di tale fascia;
-  rapporto di copertura non superiore al 15%;
-  costruzioni accessorie max 30 mq.;
-  altezza max assoluta 8 ml.;
-  piani fuori terra max 2;
-  lotto minimo 2.000 mq.;
-  distanza minima fra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti non inferiore all'altezza dell'edificio più alto con un minimo assoluto di m. 12;
-  distanza minima delle costruzioni dai confini m. 6,00, dal ciglio stradale non inferiore a m. 10,00.
Zone "C3" - Aree residenziali stagionali a bassa densità
Rientrano in questa sottozona le aree collocate in prossimità della fascia costiera nelle località Facciomare-Ciotta, Marina di Palma e Capreria-Gibildolce-Fumaloro già interessate da una intensa attività edilizia e da frazionamento fondiario.
In queste zone sono prescritti e consentiti interventi dì riqualificazione dell'edilizia esistente e di completamento dell'urbanizzazione e la realizzazione di attrezzature pubbliche.
E' ammessa l'edificazione nel rispetto dei seguenti indici e i parametri riportati all'art. 25 delle norme tecniche di attuazione di cui si riporta qui una sintesi:
-  indice di fabbricabilità territoriale max=0,30;
-  indice di fabbricabilità fondiaria max 0,50 mc./mq.;
-  rapporto di copertura non superiore al 15%;
-  altezza max in ciascun punto del fronte 7,50 m.;
-  piani fuori terra max 2;
-  lotto minimo 2.500 mq.;
-  distanza minima fra fabbricati m. 20, dal confine m. 10;
-  distanza minima delle costruzioni dal ciglio stradale non inferiore a m. 10,00;
-  area minima di intervento urbanistico 8.000 mq.
Complessi ricettivi all'area aperta (camping)
In questa classificazione rientra un'area ubicata in contrada Capreria presso il castello Chiaramontano, in cui è situato un complesso ricettivo all'area aperta da riorganizzare e riqualificare.
Sono consentiti interventi conservativi sull'edilizia esistente e opere destinate alla fruizione del mare.
Non è consentita l'edificazione di nuovi manufatti edilizi.
Servizi residenziali di interesse locale
Sono le aree destinate a sedi di attività pubbliche o di interesse pubblico, di cui agli artt. 3, 4 e 5 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
La realizzazione delle previsioni relative a tali aree avviene previa approvazione di progetti planovolumetrici o di sistemazione dell'area estesi di norma all'intero ambito omogeneo destinato al servizio, nel rispetto delle leggi specifiche che regolano i vari tipi di attrezzature.
La realizzazione di edifici ed impianti di interesse pubblico all'interno delle aree destinate a servizi può essere affidata in concessione a società ed imprese private.
Le aree per i servizi residenziali sono distinte nelle tavole di piano con le seguenti sigle alfanumeriche:
-  S - Attrezzature per l'istruzione;
-  S1 - Asilo nido;
-  S2 - Scuola materna ed elementare;
-  S3 - Scuola media;
-  IC - Attrezzature di interesse comune;
-  V - Spazi pubblici attrezzati;
-  V1 - Verde pubblico;
-  V2 - Verde pubblico attrezzato;
-  P - Parcheggi;
-  A - Attrezzature generiche.
Il relativo art. 27 prosegue nella regolazione di dettaglio dei detti servizi.
Zone "D"
Parti di territorio comunale destinate ad edifici ed impianti produttivi industriali, artigianali, commerciali, direzionali.
In relazione alle differenti caratteristiche le zone D sono suddivise nelle sottozone D1, D2, D3:
-  zona D1 - Aree produttive industriali o artigianali;
-  zona D2 - Aree direzionali;
-  zona D3 - Aree per attività commerciali.
Zona "D1" - Aree produttive industriali ed artigianali
Parti di territorio comunale prevalentemente destinate ad insediamenti di tipo artigianale e industriale.
All'interno di tali zone sono consentiti in particolare:
-  edifici ed impianti per attività industriali ed artigianali di qualsiasi natura purché non nocive ed inquinanti, ai sensi del decreto ministeriale 23 dicembre 1976 e successive integrazioni;
-  laboratori, magazzini, depositi, rimesse, uffici, e sale mostre connessi all'attività di produzione;
-  depositi, anche all'aria aperta, e magazzini;
-  locali per attività commerciali di media e grande distribuzione, centri commerciali;
-  locali per attività di commercio all'ingrosso;
-  uffici pubblici e privati, centri servizi, centri direzionali;
-  centri di rottamazione ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali;
-  distributori di carburante per autotrazione;
-  attrezzature sportive e zone di verde attrezzato;
-  viabilità e parcheggi;
-  servizi sociali;
-  attrezzature tecnico-distributive.
Le zone D1 sono distinte, per le loro diverse caratteristiche, nelle sottozone D1.1 e D1.2.
Sono classificate D1.1 le parti già destinate a zone produttive nel previgente strumento urbanistico e già interessate da un P.I.P. in corso di attuazione. In tali zone continuano ad applicarsi le disposizioni normative e le previsioni planivolumetriche del piano approvato.
Le sottozone D.1.2 sono destinate all'ampliamento del polo produttivo esistente. L'edificazione è subordinata di norma all'approvazione di un apposito piano attuativo, riferito ad un'area di intervento non inferiore a 10.000 mq., redatto nel rispetto dei seguenti indici e parametri riportati all'art. 28 delle norme tecniche di attuazione di cui si riporta qui una sintesi:
-  indice volumetrico fondiario 3,00 mc./mq.;
-  rapporto di copertura -  altezza massima delle costruzioni 10 m.;
-  lotto minimo 2.000 mq.;
-  distacchi dai confini del lotto 6,00 m.;
-  distacchi dal ciglio stradale 10 m.
Zona "D2" - Aree per attività direzionali
Parti di territorio comunale prevalentemente destinate ad insediamenti di tipo direzionale e di grandi attrezzature di interesse territoriale.
All'interno di tali zone sono consentiti in particolare:
-  attrezzature religiose, sanitarie, culturali, amministrative;
-  locali per lo spettacolo;
-  locali per convegni e mostre;
-  alberghi ristoranti e mostre;
-  uffici pubblici e privati;
-  locali per attività commerciali di media e grande distribuzione, centri commerciali;
-  attrezzature sportive e zone di verde attrezzato;
-  viabilità e parcheggi;
-  attrezzature tecnico-distributive.
Gli interventi sono subordinati all'approvazione di un piano attuativo di iniziativa pubblica, redatto nel rispetto dei seguenti indici e parametri riportati all'art. 30 delle norme tecniche di attuazione:
-  indice di fabbricabilità territoriale max=2,5 mc./mq.;
-  rapporto di copertura inferiore o uguale a 1/3;
-  distacchi dai confini del lotto 10,00 m.;
-  distacchi dal ciglio stradale 20 m.
Zona "D3" - Aree per attività commerciali
Sono destinate ad attività produttive commerciali.
L'edificazione è subordinata all'approvazione di un piano attuativo, redatto nel rispetto dei seguenti indici e parametri:
-  indice di fabbricabilità territoriale max=2,0 mc./mq.;
-  rapporto di copertura inferiore o uguale al 40%;
-  distacchi dai confini del lotto 10,00 m.;
-  distacchi dal ciglio stradale 15 m.;
-  altezza massima delle costruzioni max 10 m.;
-  piani fuori terra max 2;
-  lotto minimo 2.000 mq.
Zone "E"
Si tratta di parti del territorio comunale destinate esclusivamente ad attività agricole, zootecniche residenziali, agrituristiche e a quelle ad esse connesse.
Si suddividono in sette sottozone:
-  "E1" - Aree agricole;
-  "E2" - Aree soggette a tutela;
-  "E3" - Aree boscate;
-  "ECt" - Aree di verde agricolo a suscettività turistica;
-  "Ep" - Aree di parco agricolo;
-  "Et" - Aree di parco territoriale;
-  "Ef" - Aree di parco fluviale.
Aree naturali protette
Sono le parti del territorio comunali classificate come siti di interesse comunitario (SIC).
Aree archeologiche
Comprendono le aree interessate da ritrovamenti archeologici.
Sono prescritti e consentiti tutti e solo gli interventi orientati alla migliore fruizione pubblica del bene.
Zone "F" - Attrezzature e servizi di interesse generale
Comprendono le parti di territorio destinate ad attrezzature ed impianti di livello generale, pubblici o di interesse pubblico.
Le diverse attrezzature sono identificate nelle tavole di piano con le seguenti sigle alfanumeriche:
-  F1 - Impianti ed attrezzature per lo sport;
-  F2 - Parchi urbani;
-  F3 - Attrezzature per l'istruzione superiore;
-  F4 - Attrezzature ed impianti tecnico distributivi;
-  F5 - Attrezzatura cimiteriale;
-  F - Attrezzature generiche.
PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE
La relazione sulla programmazione urbanistica riferita al settore commerciale, di cui alla legge regionale n. 28/99 e al D.P.R.S. 11 luglio 2000, non risulta inserita come documento a sé stante, tuttavia un intero capitolo della relazione tecnica (il 4.8) viene dedicato alle attività commerciali: dalla relazione risulta che non vi sono a Palma grandi strutture di vendita, ma vi è una serie di strutture medie, tutte identificate, e numerosi esercizi di vicinato, su cui la relazione si dilunga, dedicando infine un paragrafo, completo di appositi diagrammi alle prospettive del settore, che tuttavia non appaiono allo stato destinate a grande sviluppo.
Vi è poi un ulteriore paragrafo della relazione dedicato all'argomento, all'interno del capitolo sulla "zonizzazione", che è il paragrafo 7.4.10 intitolato "La programmazione della rete distributiva commerciale".
REGOLAMENTO EDILIZIO E CONSIDERAZIONI DELL'UFFICIO SUL MEDESIMO
Al piano regolatore generale è annesso il regolamento edilizio che si compone di 145 articoli.
Vengono di seguito esplicitate le prescrizioni proposte da questo ufficio.
Pur se l'argomento è trattato dal secondo comma dell'art. 145 del suddetto regolamento edilizio si ritiene ancora più chiarificatorio prescrivere, in base alla gerarchia delle fonti normative, che il primo paragrafo dell'art. 2 vada cosi riscritto: "All'interno del territorio comunale si applicano le disposizioni del presente regolamento edilizio, a meno che leggi, decreti o altri atti giuridicamente sovraordinati al regolamento edilizio stesso non dispongano, sulle varie materie, in maniera differente".
In fondo e di seguito al terzo capoverso dell'art. 11 va apposta la seguente frase: "In particolare il rilascio delle concessioni singole è condizionato all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria".
Al punto "d" dell'art. 58 le parole "ove intervenga il nulla osta dell'autorità sanitaria e dei Vigili del fuoco", vanno sostituite con le parole "ove intervenga il parere favorevole dell'autorità sanitaria e, se necessario secondo la normativa antincendi, quello dei Vigili del fuoco'; ciò in quanto occorre tener conto che i Vigili del fuoco sono organo del Ministero degli interni, e rilasciano i nulla osta previsti dalla normativa sulla prevenzione incendi, che peraltro può subire aggiustamenti nel tempo.
All'art. 62, al posto delle parole "dall'ufficiale sanitario", che è un medico e non un esperto in tecnologia dei materiali da costruzione, vanno sostituite le parole "in sede di valutazione da parte della commissione edilizia e dell'U.T.C. per il rilascio della concessione o autorizzazione".
Al primo paragrafo dell'art. 63 dopo la parola "sottostanti" vanno aggiunte le parole ", con una tolleranza massima del 5% di differenza in estate e del 10% in inverno". Infatti ottenere una temperatura nel sottotetto "uguale" a quella dei piani sottostanti presupporrebbe innanzitutto che tutti i piani sottostanti avessero la medesima temperatura allo stesso momento, il che è tutto da dimostrare; inoltre ottenere una temperatura "uguale" a quella (per es.) del piano sottostante è tecnicamente difficile, per cui il principio di assicurare "vivibilità" è corretto, ma occorre tener conto dell'applicabilità pratica.
Subito di seguito inoltre va aggiunta la frase: "I controlli vanno effettuati sia in estate che in inverno e l'ufficio che rilascia l'abitabilità potrà inserire la clausola della subordinazione dell'efficacia dell'abitabilità al completamento dei controlli, con il ritiro del certificato in caso di risultato negativo dei controlli, rilasciando successivamente apposito certificato integrativo o sospendendo l'abitabilità e ritirando il precedente certificato in caso di riscontro negativo fino ad eventuali aggiustamenti tecnici da parte della proprietà e successivi controlli positivi sia in estate che in inverno fermo restando il rispetto della normativa in tema di risparmio energetico e dispersioni termiche".
In fondo, e di seguito, all'art. 65, vanno aggiunte le parole: "Vanno in ogni caso previsti tutti gli accorgimenti per la sicurezza anche per le eventuali persone che vi si trovino occasionalmente (ad es. per lavori, stendimento di panni, ecc.).".
All'art. 66, comma 5, questo ufficio non condivide la norma, in quanto almeno un bagno deve poter fruire di luce diretta e di ricambio d'aria naturale, senza il ricorso a fonti di energia elettrica, e questo anche per motivi di risparmio energetico oltreché igienici. Pertanto al detto quinto comma le parole "I servizi igienici..." vanno sostituite con le parole "Gli eventuali secondi secondi servizi igienici...". In fondo al detto 5° comma va comunque aggiunta la frase: "Per quanto riguarda i primi servizi igienici, sono ammissibili con illuminazione artificiale e ventilazione forzata solo nei casi di servizi igienici già realizzati in unità immobiliari già esistenti e regolarmente assentite ovvero regolarmente già sanate, ovvero qualora in corso dell'esame della procedura di sanatoria l'U.T.C. riconosca inevitabile il servizio igienico al chiuso o comunque assolutamente dispendioso spostario oppure dotario di finestra o luce".
All'art. 87 (balconi e volumi in aggetto in zone A) il periodo: "per le strade o spazi pubblici aventi larghezza superiore a m. 7,00, con aggetto massimo pari a 1/8 della larghezza della strada o dello spazio pubblico", va corretto con "larghezza compresa fra sei e sette metri"; il successivo periodo "per le strade o spazi pubblici aventi larghezza compresa tra 5 e 8 metri, con aggetto massimo di cm. 100" va corretto con "larghezza superiore a sette metri'.
In fondo al detto art. 87, per ragioni di sicurezza stradale, va aggiunto il periodo: "In ogni caso i balconi non potranno superare come sporgenza massima, quella del marciapiede sottostante diminuita di venti centimetri." Analogamente in fondo al 5° comma dell'art. 53, che tratta aggetti e sporgenze in generale, dopo le parole "larghezza del marciapiede sottostante" vanno aggiunte le parole "diminuita di venti centimetri'.
A parte l'art. 62 già trattato, in generale ove è nominata la figura dell'ufficiale sanitario, deve intendersi la figura che istituzionalmente nel tempo ne assume le competenze in base all'evoluzione della normativa (attualmente per la quasi totalità dei casi è l'Azienda unità sanitaria locale).
E' fatta prescrizione al comune di adeguare il regolamento edilizio alla circolare 13 aprile 2001, n. 2 dell'Assessorato regionale degli enti locali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 20 del 2001, introducendo nel regolamento edilizio la commissione edilizia con i relativi articoli regolamentatori.
CONSIDERAZIONI SUL PROGETTO DI PIANO
Sul "S.I.C." "Litorale di Palma di Montechiaro"
Nel territorio comunale insiste un'area individuata dal decreto ministeriale 3 aprile 2000 come "Sito d'importanza comunitaria - Litorale di Palma di Montechiaro - ITA040010". Detto sito è stato riportato negli elaborati di piano ed è stata attribuita la destinazione di "aree naturali protette". L'art. 40 delle norme tecniche di attuazione che disciplina detti ambiti, stabilisce un regime di immodificabilità assoluta.
Questa unità operativa 3.4 prende atto della norma proposta dal piano, tuttavia prescrive comunque l'acquisizione da parte comunale della valutazione d'incidenza che sarà formulata dal competente ufficio (in atto il servizio 2 del dipartimento regionale del territorio) in aderenza alla circolare A.R.T.A. n. 3/2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 5 marzo 2004.
Sulla zonizzazione
Art. 13
Per evitare malintesi sulla possibilità d'insediamento di laboratori che pur non essendo nocivi, molesti e rumorosi, per la loro grandezza possano costituire motivo di ingente afflusso di persone e merci, davanti alle parole "laboratori a carattere artigianale" va inserito l'aggettivo "piccoli...".
Per gli stessi motivi, data anche la particolare situazione di carico urbanistico di Palma di Montechiaro, al quarto capoverso del medesimo art. 13 vanno cassate le parole "...centri direzionali e commerciali ed...".
Art. 16
In fondo al terzo capoverso dell'art. 16, dopo la parola "realizzarle" e prima delle parole "prima dell'esecuzione delle opere" vanno inserite le parole "in accordo con le istruzioni comunati al riguardo".
Zone B
Sull'art. 16 delle norme tecniche di attuazione, questo ufficio non condivide il decimo capoverso ("Gli edifici...) in quanto le destinazioni particolari delle norme previgenti hanno una loro ragione d'essere e non è possibile eliminarle in maniera così generale.
Zone B0
Gli insediamenti esistenti lungo la fascia costiera in direzione sud-est (Punta Ciotta - Torre di Gaffe), nelle tavole di analisi, in particolare nella tavola 3.4 in scala 1:10.000, titolata: "stato di fatto e di diritto previsioni urbanistiche esistenti", non risultano assentiti da alcuna previsione urbanistica.
I suddetti ambiti nel progetto di piano regolatore generale non appaiono supportati da sufficienti e appropriati supporti analitici per invocare la classificazione di zona B0 (edilizia esistente in aree di particolari caratteristiche ambientali), in special modo quando detta zona ricade all'interno di quella porzione di territorio comunale (fascia costiera) sottoposta a particolare tutela istituita dalla legge regionale n. 78/76 (art. 15). Non appare sufficientemente documentata la situazione degli edifici realizzati entro la fascia dei 150 metri dalla battigia in epoca antecedente l'anno 1976 e quelli realizzati in epoca successiva, e conseguentemente in base all'attuale normativa non ammissibili.
Non appare condivisibile, stante la vigenza dell'attuale legislazione, attribuire a questi ambiti ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968 la classificazione di zone territoriali omogenee "B", sia pure con una potenzialità volumetrica pari a zero, non essendo stato evidenziato lo "status" giuridico che ne poteva giustificare l'ammissione fra le categorie qualificabili all'interno del cosiddetto stato di fatto urbanistico.
Ciò posto, la problematica testé evidenziata non può essere limitata e circoscritta al solo fatto giuridico-amministrativo, essendo di preminente interesse urbanistico la refluenza che questo tipo di determinazione potrebbe avere sulla più complessiva e generale tematica del riassetto della costa e più specificatamente del suo litorale.
Alla luce di quanto sopra, si prescrive lo stralcio delle zone "B0" negli ambiti in argomento, rilevabili in particolare dalle tavole 5.2.D e 5.2.E, onerando il comune di Palma di Montechiaro di effettuare la verifica dello stato giuridico-amministrativo degli edifici ricadenti in tali ambiti, e conseguentemente procedere alla redazione di pianificazione tendente al recupero urbanistico-ambientale compatibile del litorale, in una più generale e complessiva strategia di riconversione-infrastrutturazione della volumetria disponibile.
Nelle more sono consentiti soltanto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti e nelle aree libere o che si rendano libere si potrà operare con i parametri di zona E agricola (mc./mq. 0,03), fatte salve le prescrizioni di cui all'art. 15 della legge regionale n. 78/76.
Zone B1
L'altezza massima proposta in generale di 14 metri e 4 piani fuori terra appare francamente eccessiva in rapporto alle dimensioni tipiche dell'architettura dei paesi; in particolare essendo Palma di Montechiaro un comune fortemente interessato dal fenomeno dell'abusivismo e tenendo poi conto che la larghezza media delle strade non è elevata si ritiene più congruo il medesimo limite stabilito dai progettisti stessi per i lotti interclusi, per cui al sesto capoverso dell'art. 18 va apposta la seguente frase, in sostituzione: "-  l'altezza massima sarà pari a m. 11,00 con non più di tre piani fuori terra".
Zone C1
Analogamente alle zone B1, all'art. 23, quarto capoverso, punto b) va apposta la seguente frase, in sostituzione: "-  altezza massima assoluta m. 11,00 con non più di tre piani fuori terra".
Zone C3
Le zone C3 previste nelle località di "Facciomare - Ciotta" sono contigue in direzione est, e vicine in direzione sud, al sito d'importanza comunitaria prima descritto. Per dette zone, da stralciare in questa sede, è prescritta l'assoluta inedificabilità nelle more dello studio d'incidenza e della conseguente acquisizione da parte comunale della valutazione d'incidenza che sarà formulata dal competente ufficio (in atto il servizio 2 del dipartimento regionale del territorio) in aderenza alla circolare A.R.T.A. n. 3/2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 5 marzo 2004, e nel rispetto del D.P.R. n. 357/97, e successive modifiche ed integrazioni e della conseguente disciplina urbanistica da effettuarsi nelle forme di legge.
Per quanto attiene aIl'art. 25 delle norme tecniche di attuazione che disciplina la zona C3, si prescrive di portare a mq. 10.000 l'area minima di intervento urbanistico.
Zone ECt (art. 36 ed art. 7 delle norme tecniche di attuazione)
Le zone ECt poste a sud-est del territorio comunale, tra le località di Punta Ciotta e Torre di Gaffe, peraltro caratterizzate nel progetto di piano da una densità edilizia molte volte superiore a quella stabilita dalla legge per le zone "E", per la vicinanza al sito d'importanza comunitaria, vanno stralciate alla stregua di quanto prescritto in questo parere per la zona C3. Conseguentemente viene a cadere l'art. 7 delle norme tecniche di attuazione relativo alle zone ECt, ferma restando la numerazione degli altri articoli.
OSSERVAZIONI-OPPOSIZIONI AL PIANO
OSSERVAZIONI ENTRO I TERMINI
Occorre premettere che alcune osservazioni pervenute oltre i termini sono in realtà integrazioni o repliche di osservazioni pervenute entro i termini (la delibera del commissario straordinario sulle controdeduzioni è la n. 414 del 14 maggio 2005) e quindi sono da considerarsi trattate all'interno del parere che questo ufficio formulerà sulle corrispondenti osservazioni pervenute entro i termini. In particolare esse sono:
1)  ditta Gulino Calogera: integrazione all'osservazione n. 232 del piano regolatore generale; datata 14 luglio 2005 ed assunta al protocollo di questo Assessorato il 19 luglio 2005 col n. 44833 (originale più copia);
2)  ditta Gulino Calogera: integrazione all'osservazione n. 233 del piano regolatore generale; datata 14 luglio 2005 ed assunta al protocollo di questo Assessorato il 19 luglio 2005 col n. 44834 (originale più copia);
3)  ditta Cammalleri Rosina: già presente tra le osservazioni pervenute entro i termini, col n. 87 assunta al protocollo di questo Assessorato il 6 ottobre 2005 col n. 60289;
4)  ditta Di Falco Luigi: chiede il riesame dell'osservazione n. 156; assunta al protocollo di questo Assessorato il 21 novembre 2005 col n. 70181;
5)  ditta Catania Francesca: chiede il riesame dell'osservazione n. 259; assunta al protocollo di questo Assessorato il 22 novembre 2005 col n. 70425;
6)  ditta Di Maggio Provvidenza: chiede il riesame dell'osservazione n. 226; assunta al protocollo di questo Assessorato il 22 novembre 2005 col n. 70428.
Dette ultime tre sono state indirizzate al Consiglio regionale dell'urbanistica e sono state ritrasmesse a questa unità operativa 3.4 con nota U.O. 7.2 (segreteria Consiglio regionale dell'urbanistica) prot. n. 495 del 23 novembre 2005.
GENERALITA' SULLA TRATTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI
Nella relazione dei progettisti sulle controdeduzioni, allegata alla suddetta deliberazione del commissario straordinario, viene rilevato come molte delle osservazioni siano riconducibili ad alcuni temi ricorrenti e viene perciò ritenuto di identificare quattro temi principali:
A)  osservazioni che si riferiscono ad aree interessate da progetti approvati dall'U.T.C., ma per i quali non è ancora stato rilasciato il permesso di costruire, ovvero da piani di lottizzazione approvati in linea tecnica, ma non ancora giunti alla definitiva approvazione. Sostanzialmente, per salvaguardare i diritti d'aspettativa dei cittadini verso la conclusione di procedimenti già "positivi", ma ancora "in itinere", viene proposta dai progettisti stessi la modifica dell'art. 66 delle norme tecniche di attuazione, e viene proposto il nuovo testo dell'art. 66, che è il seguente:
Efficacia delle concessioni e delle autorizzazioni
Sono fatte salve, qualunque sia la destinazione urbanistica indicata nel piano regolatore generale, le concessioni edilizie e le autorizzazioni rilasciate anteriormente all'adozione del presente piano regolatore generale, nonché quelle il cui rilascio è in corso alla data di adozione del piano, purché alla stessa data il relativo progetto sia stato già favorevolmente esitato dall'U.T.C. e purché i lavori vengano iniziati entro un anno dal rilascio della concessione e portati a termine entro tre anni dall'inizio dei lavori.
Sono altresì fatti salvi, qualunque sia la destinazione urbanistica indicata nel piano regolatore generale i piani di lottizzazione approvati ovvero anche soltanto favorevolmente esitati dall'U.T.C. alla data di adozione del piano, a condizione che i relativi lavori vengano iniziati entro cinque anni dalla stessa data.
Nel caso di edifici realizzati in forza della deroga di cui ai commi precedenti, l'edificio e la relativa area di pertinenza assumono la titolazione urbanistica di zona B0.
Questo ufficio concorda con il riconoscimento delle aspettative dei cittadini riguardo ai procedimenti in itinere, e tien conto anche delle spese che si presume siano state affrontate per produrre i relativi progetti, e pertanto concorda con la modifica dell'art. 66 delle norme tecniche di attuazione nella forma proposta. Tuttavia risulta eccessivo attribuire per i piani di lottizzazione basati sul vecchio strumento urbanistico la possibilità di iniziare i lavori fino a 5 anni dalla data di adozione del nuovo, e ritiene più congruo di sostituire il proposto termine di "cinque anni" con il più realistico termine di "due anni";
B)  osservazioni relative alla zona "B0" di Marina di Palma.
I progettisti propongono di aggiungere alla fine dell'art. 17 delle norme tecniche di attuazione un comma che in effetti apre la strada all'edificazione con una condizione non perfettamente delineata sotto il profilo della certezza del diritto, con riferimento invece ad una zona volta alla riqualificazione dell'esistente, cosa della quale si sente l'indubbia necessità, e cioè "che venga prodotto uno studio d'impatto riferito alle valenze paesaggistiche dell'area ed alle caratteristiche geologiche e morfologiche dei terreni e che venga acquisito preventivo nulla osta da parte dei competenti uffici del Genio civile e della Soprintendenza per i beni beni culturali ed ambientali".
Tenuto conto delle valenze paesaggistiche della Marina di Palma e dell'esasperata morfologia dei terreni, ricordate proprio dagli stessi progettisti, e tenuto conto del particolare valore ambientale dell'area in questione, questo ufficio non concorda con la proposta in argomento;
C) e D)  per le medesime motivazioni generali volte alla salvaguardia delle aree con particolari caratteristiche ambientali, con la riqualificazione dell'esistente, questo ufficio non concorda con le ulteriori modifiche all'art. 17 delle norme tecniche di attuazione proposte ai punti C) e D) riguardanti rispettivamente "le zone B0 comprese entro il perimetro delle aree classificate a rischio nel piano straordinario di assetto idrogeologico dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente", e "le zone B0 non comprese...".
Risulta allegato ai documenti trasmessi il libro/protocollo speciale timbrato e vidimato dalla segreteria comunale con n. 295 osservazioni ricevute entro i termini.
Uguale elenco risulta contenuto a stampa nella deliberazione suddetta del commissario straordinario relativa alle controdeduzioni comunali alle osservazioni/opposizioni.
Si precisa che nell'elenco riassuntivo delle osservazioni, comprendente n. 12 pagine, inserito nella suddetta delibera commissariale prima della "relazione parere tecnico sulle osservazioni/opposizioni al piano regolatore generale", si rilevano alcuni rari errori materiali che sono stati corretti nell'elenco che segue, verificato con gli originali di ciascuna osservazione.
Si riporta perciò di seguito l'elenco delle singole osservazioni complete dei pareri relativi.
Si precisa che, allorché il parere comunale ed il parere di questo ufficio sono riportati con uguali scritte, si intende la condivisione del parere comunale in maniera completa, ivi comprendendone le motivazioni, le specificazioni ed i limiti; occorre tener conto tuttavia anche di quanto specificato da questo ufficio ai sopra trattati punti "A", "B", "C", "D" del presente capitolo, e prima ancora sulla "zonizzazione" e in specie sulle zone "B0": in particolare perché alcune risposte comunali, oltre a trattare l'osservazione vera e propria, fanno anche riferimento ai suddetti punti, sui quali questo ufficio, come ora detto, non concorda. Pertanto anche in caso di uguale scritta, va tenuto presente il detto parere negativo di questo ufficio sui punti suddetti. Allorché il parere di questo ufficio sia divergente, anche in parte, da quello comunale, sull'osservazione vera e propria, verrà esplicitato e scritto in grassetto.


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OSSERVAZIONI FUORI TERMINE
Sono pervenute anche alcune osservazioni fuori termine, successive cioè alla deliberazione del commissario straordinario n. 414 del 13 maggio 2005, con cui sono state formulate le controdeduzioni comunali alle osservazioni ed opposizioni pervenute entro i termini; segue l'elenco:
1)  ditta Di Maggio Calogero, nato l'8 febbraio 1957 a Palma di Montechiaro: acquisita al protocollo del comune il 20 maggio 2005 con prot. n. 11631, trasmessa a questo Assessorato con foglio comunale prot. n. 12622 dell'1 giugno 2005, acquisito al protocollo di questo Assessorato il 10 giugno 2005 col n. 36090;
2)  ditta Nardello Diego, nato il 30 ottobre 1960 a Palma di Montechiaro: acquisita al protocollo del comune il 3 giugno 2005 con prot. n. 12700, trasmessa a questo Assessorato con foglio comunale prot. n. 14330 del 23 giugno 2005, acquisito al protocollo di questo Assessorato l'8 luglio 2005 col n. 42891;
3)  ditta Pace Concetta, nata il 7 agosto 1959 a Palma di Montechiaro: pervenuta direttamente a questo Assessorato il 25 luglio 2005 ed acquisita al protocollo l'1 agosto 2005 col n. 47993;
4)  ditta Inguanta Calogero, nato il 4 novembre 1947 a Palma di Montechiaro: acquisita al protocollo del comune il 25 luglio 2005 con prot. n. 16624, trasmessa a questo Assessorato con foglio comunale prot. n. 18435 del 24 agosto 2005, acquisito al protocollo di questo Assessorato il 30 agosto 2005 col n. 52473;
5)  ditta Marino Alessandro, nato ad Agrigento il 4 dicembre 1976; acquisita al protocollo del comune il 6 febbraio 2006 con prot. n. 2950, trasmessa a questo Assessorato con foglio comunale prot. n. 4141 del 20 febbraio 2006, acquisito al protocollo di questo Assessorato il 9 marzo 2006 col n. 17424.
Dette osservazioni saranno restituite in originale al comune di Palma di Montechiaro insieme al parere della scrivente unità operativa 3.4 ed al relativo voto del Consiglio regionale dell'urbanistica affinché il comune esprima l'eventuale parere sulle stesse insieme alle proprie eventuali controdeduzioni sui pareri suddetti.
CONCLUSIONI
Per quanto tutto precede, questa unità operativa 3.4, è del parere che il piano regolatore generale ed il regolamento edilizio del comune di Palma di Montechiaro, adottati con delibera del commissario straordinario n. 336 dell'1 aprile 2005, siano meritevoli di approvazione con l'introduzione delle modifiche e prescrizioni superiormente descritte.";
Visto il voto n. 578 del 25 ottobre 2006, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica sulla scorta degli atti ed elaborati trasmessi dall'unità operativa 3.4/D.R.U. in allegato alla proposta sopra citata, che di seguito parzialmente si trascrive:
"Omissis...
Valutata l'impostazione complessiva del piano regolatore generale in esame, gli aspetti contenuti nella proposta dell'ufficio, nonché quelli rappresentati dall'amministrazione comunale in sede di audizione, il consiglio ritiene di condividere la proposta dell'ufficio n. 8/2006, che è parte integrante del presente voto, con l'introduzione di prescrizioni che di seguito si riportano:
-  Va verificata la compatibilità delle previste destinazioni d'uso con le aree perimetrate nella carta di pericolosità del piano studio di bacino per l'assetto idrogeologico (P.A.I.), approvato con decreto presidenziale n. 536 del 20 settembre 2006. Di conseguenza le aree riportate nel piano regolatore generale tra quelle comprese nel P.A.I. in regime di salvaguardia, le quali alla luce del D.P. n. 536/2006 dovessero risultare esenti dalle condizioni di rischio, saranno sottoposte ad un ristudio e riproposizione delle destinazioni urbanistiche con le modalità della variante, che comprende quindi la manifestazione della volontà comunale per mezzo di deliberazione consiliare e la pubblicazione della medesima;
-  In sede di audizione è stata segnalata la necessità di rendere facilmente accessibile l'istituto comprensivo "Cangiamila".
Al riguardo si prescrive che, in sede di attuazione della zona "C1" compresa tra la zona "Br" e l'istituto medesimo "S3", sia prevista idonea viabilità di servizio atta ad assicurare agevole entrata ed uscita agli automezzi ed alle persone, tenendo conto delle condizioni di sicurezza opportune e necessarie per i giovani frequentatori l'istituto.
Aspetti di carattere paesistico-ambientale
-  Per le zone B1, B2, C1 che ricadono in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, l'altezza massima delle costruzioni sarà pari a m. 7,00 con non più di due piani fuori terra. I progetti dovranno essere sottoposti al preventivo parere della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali competente per territorio;
-  Per le zone C2, C3 che ricadono in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ed archeologico ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, l'altezza massima delle costruzioni sarà pari a m. 7,00 con non più di due piani fuori terra. I progetti dovranno essere sottoposti al preventivo parere della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali competente per territorio;
-  Per quanto attiene il territorio extraurbano, sono state individuate nella planimetria che si allega le aree sottoposte a vincolo paesaggistico riguardanti fiumi, torrenti e valloni per 150 m. in dx e sx idraulica (ex legge Galasso) sottoposte a vincolo ai sensi del testo coordinato, decreti legislativi n. 42/2004 e n. 156-157 del 2006, art. 142, lett. c), inseriti nell'elenco delle acque pubbliche e nelle linee guida del P.T.P.R.
L'elenco dei fiumi, torrenti e valloni o i loro percorsi, potrà subire variazioni in seguito alla pubblicazione del Piano paesistico d'ambito, in quanto sono in corso delle ricognizioni volte a verificare l'effettivo valore paesistico-ambientale rivestito dai corsi d'acqua tutelati ope legis. Eventuali successive variazioni saranno comunicate dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali competente per territorio, secondo quanto previsto dall'art. 142, comma 3, del testo coordinato, decreti legislativi n. 42/ 2004 e n. 156-157 del 2006.
Nella planimetria che si allega, sono state inoltre individuate le aree aventi interesse archeologico, naturalistico e paesaggistico, ed i beni isolati d'interesse storico ed etno-antropologico. Per dette aree dovranno osservarsi le seguenti prescrizioni:
-  Preventivo parere ed autorizzazione della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali per tutte le opere rientranti nell'ambito dei vincoli sopradetti, ai sensi dell'art. 146 del testo coordinato, decreti legislativi n. 42/2004 e n. 156-157 del 2006;
-  Divieto alla previsione, salvo diverso parere della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali in seguito a precise deroghe stabilite dalla legge, degli interventi nel verde agricolo previsti dall'art. 22 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni;
-  Richiamo al rispetto dell'art. 90 del testo coordinato, decreti legislativi n. 42/2004 e n. 156-157 del 2006, per quanto riguarda l'obbligo di denuncia di rinvenimento di materiale archeologico, storico, etc.
OSSERVAZIONI
Le osservazioni sono decise in conformità al parere n. 8/2006 reso dall'ufficio sulle medesime.
In ordine alle osservazioni pervenute direttamente all'A.R.T.A., di cui alcune reiterazioni o integrazioni di precedenti, le stesse potranno essere trasmesse, contestualmente alle determinazioni che assumerà l'Assessorato sul piano regolatore generale, al comune di Palma di Montechiaro per le controdeduzioni di cui all'art. 4, comma 6, della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni.
Il comune potrà procedere ad una valutazione e visualizzazione al fine di consentire una più attenta disamina da parte dell'Assessorato, laddove soprattutto esse evidenziano errori materiali e non aspetti di merito, tenuto conto che per legge le osservazioni ed opposizioni al piano vanno presentate fino a dieci giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78 e non oltre tale data.
Per quanto sopra, il Consiglio esprime parere favorevole all'approvazione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di Palma di Montechiaro, adottato con la deliberazione commissariale n. 336 dell'1 aprile 2005, in adesione alla proposta dell'ufficio n. 8/2006, salvo quanto considerato nel presente voto";
Vista la nota dirigenziale, prot. n. 76244 del 6 novembre 2006, con la quale il comune di Palma di Montechiaro è stato invitato a formulare, ai sensi del 6° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, controdeduzioni alle determinazioni assessoriali di cui al, condiviso, voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 578 del 25 ottobre 2006;
Vista la nota prot. n. 25878 del 14 dicembre 2006, pervenuta il 15 dicembre 2006 ed assunta al protocollo generale di questo Assessorato in pari data al n. 86585, con la quale il comune di Palma di Montechiaro ha trasmesso le delibere consiliari n. 94 del 13 dicembre 2006 e n. 95 del 14 dicembre 2006 del consiglio comunale, dalle quali si rileva l'assenza di controdeduzioni al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 578/2006, in dipendenza della dichiarata incompatibilità della maggioranza dei consiglieri ad esprimersi;
Vista la nota dell'unità operativa 3.4/D.R.U., prot. n. 137 del 22 dicembre 2006, con la quale il piano in argomento, in dipendenza dell'assenza delle controdeduzioni alle determinazioni di questo Assessorato, è stato sottoposto per la conseguente emanazione del provvedimento di approvazione;
Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 578 del 25 ottobre 2006;
Ritenuto di dovere procedere, ai sensi dell'8° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento, anche in assenza delle controdeduzioni comunali;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art.  1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n. 578 del 25 ottobre 2006, nonché alle prescrizioni dettate nella nota dell'ufficio del Genio civile in premessa citata, è approvato il piano regolatore generale e regolamento edilizio del comune di Palma di Montechiaro, adottato con deliberazione del commissario straordinario n. 336 dell'1 aprile 2005.

Art.  2

Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso allo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nel parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 578 del 25 gennaio 2006.

Art.  3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  proposta di parere n. 8 del 17 ottobre 2006, resa dall'unità operativa 3.4/D.R.U. di questo Assessorato;
 2)  parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n. 578 del 25 ottobre 2006, con allegata planimetria;
 3)  delibera del commissario straordinario n. 336 dell'1 aprile 2005;
 4)  delibera del commissario straordinario n. 414 del 14 maggio 2005;
 5)  delibera del consiglio comunale n. 94 del 13 dicembre 2006;
 6)  delibera del consiglio comunale n. 95 del 14 dicembre 2006;
Elaborati
 7)  tav.  1  -  relazione; 
 8)  tav.  2  -  norme tecniche di attuazione; 
 9)  all. 1  -  schedatura dei beni culturali e delle emergenze architettoniche; 
10)  tav.  3.1  -  stato di fatto e di diritto - Beni culturali ed ambientali; 
11)  tav.  3.2  -  stato di fatto e di diritto - Infrastrutture esistenti ed in programma; 
12)  tav.  3.3  -  stato di fatto e di diritto - Vincoli normativi; 
13)  tav.  3.4  -  stato di fatto e di diritto - Previsioni urbanistiche vigenti; 
14)  tav.  4.1.A  -  l'area urbana centrale. Stato di fatto; 
15)  tav.  4.1.B  -  l'area urbana centrale. Stato di fatto; 
16)  tav.  4.1.C  -  l'area urbana centrale. Stato di fatto; 
17)  tav.  4.1.D  -  l'area urbana centrale. Stato di fatto; 
18)  tav.  4.1.E  -  l'area urbana centrale. Stato di fatto; 
19)  tav.  4.1.F  -  l'area urbana centrale. Stato di fatto; 
20)  tav.  4.2.A  -  l'area urbana centrale. Stato di diritto; 
21)  tav.  4.2.B  -  l'area urbana centrale. Stato di diritto; 
22)  tav.  4.2.C  -  l'area urbana centrale. Stato di diritto; 
23)  tav.  4.2.D  -  l'area urbana centrale. Stato di diritto; 
24)  tav.  4.2.E  -  l'area urbana centrale. Stato di diritto; 
25)  tav.  4.2.F  -  l'area urbana centrale. Stato di diritto; 
26)  tav.  5.1.A  -  l'area costiera. Stato di fatto; 
27)  tav.  5.1.B  -  l'area costiera. Stato di fatto; 
28)  tav.  5.1.C  -  l'area costiera. Stato di fatto; 
29)  tav.  5.1.D  -  l'area costiera. Stato di fatto; 
30)  tav.  5.1.E  -  l'area costiera. Stato di fatto; 
31)  tav.  5.2.A  -  l'area costiera. Stato di diritto; 
32)  tav.  5.2.B  -  l'area costiera. Stato di diritto; 
33)  tav.  5.2.C  -  l'area costiera. Stato di diritto; 
34)  tav.  5.2.D  -  l'area costiera. Stato di diritto; 
35)  tav.  5.2.E  -  l'area costiera. Stato di diritto; 
36)  tav.  6  -  l'area urbana centrale. Stato di fatto -datazione del patrimonio edilizio; 
37)  tav.  7  -  il territorio comunale. Zonizzazione, scala 1:10.000; 
38)  tav.  8  -  il territorio comunale. Zonizzazione, scala 1:5.000; 
39)  tav.  9.A  -  l'area urbana centrale. Zonizzazione, scala 1:2.000; 
40)  tav.  9.B  -  l'area urbana centrale. Zonizzazione, scala 1:2.000; 
41)  tav.  9.C  -  l'area urbana centrale. Zonizzazione, scala 1:2.000; 
42)  tav.  9.D  -  l'area urbana centrale. Zonizzazione, scala 1:2.000; 
43)  tav.  9.E  -  l'area urbana centrale. Zonizzazione, scala 1:2.000; 
44)  tav.  9.F  -  l'area urbana centrale. Zonizzazione, scala 1:2.000; 
45)  tav.  10.A  -  le aree costiere. Zonizzazione, scala 1:2.000; 
46)  tav.  10.B  -  le aree costiere. Zonizzazione, scala 1:2.000; 
47)  tav.  10.C  -  le aree costiere. Zonizzazione, scala 1:2.000; 
48)  tav.  10.D  -  le aree costiere. Zonizzazione, scala 1:2.000; 
49)  tav.  10.E  -  le aree costiere. Zonizzazione, scala 1:2.000; 

50)  Regolamento edilizio;
Elaborati dello studio geologico
51)  relazione generale illustrativa;
52)  carta geologica, scala 1:10.000;
53)  carta geomorfologica, scala 1:10.000;
54)  carta idrogeologica, scala 1:10.000;
55)  carta delle pericolosità geologiche, scala 1:10.000;
56)  carta geologica, scala 1:2.000;
57)  tav.  14;
58)  tav.  15;
59)  tav.  16;
60)  tav.  21;
61)  tav.  22;
62)  tav.  28;
63)  tav.  29;
64)  tav.  31;
65)  tav.  49;
66)  carta geomorfologica, scala 1:2.000;
67)  tav.  14;
68)  tav.  15;
69)  tav.  16;
70)  tav.  21;
71)  tav.  22;
72)  tav.  28;
73)  tav.  29;
74)  tav.  31;
75)  tav.  49;
76)  carta litotecnica, scala 1:2.000;
77)  tav.  14;
78)  tav.  15;
79)  tav.  16;
80)  tav.  21;
81)  tav.  22;
82)  tav.  28;
83)  tav.  29;
84)  tav.  31;
85)  tav.  49;
86)  carta delle maggior pericolosità sismica locali, scala 1:2.000:
87)  tav.  14;
88)  tav.  15;
 89)  tav.  16;
 90)  tav.  21;
 91)  tav.  22;
 92)  tav.  28;
 93)  tav.  29;
 94)  tav.  31;
 95)  tav.  49;
 96)  carta delle pericolosità geologiche, scala 1:2.000;
 97)  tav.  14;
 98)  tav.  15;
 99)  tav.  16;
100)  tav.  21;
101)  tav.  22;
102)  tav.  28;
103)  tav.  29;
104)  tav.  31;
105)  tav.  49;
Elaborati dello studio agricolo-forestale
106)  relazione tecnica;
107)  tav.  1  -  carta della vegetazione e dell'uso del suolo; 
108)  tav.  2  -  carta delle infrastrutture a servizio della agricoltura; 
109)  tav.  3  -  carta pedologica; 
110)  tav.  4  -  carta delle aree marginali; 
111)  tav.  5  -  carta di rispetto delle aree boschive, ai sensi della legge regionale n. 13/99, scala 1.10.000; 
112)   relazione tecnica integrativa per le aree boschive; 
113)  tav. 6  -  carta di rispetto delle aree boschive, ai sensi della legge regionale n. 13/99, aggiornata. 


Art.  4

Il comune di Palma di Montechiaro dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo.

Art.  5

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art.  6

Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 8 febbraio 2007.
  LIBASSI 

(2007.9.578)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
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Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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