REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 20 APRILE 2007 - N. 17
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI


DECRETO 20 marzo 2007.
Determinazione dei criteri e dei parametri per il riparto del fondo delle autonomie in favore dei comuni per l'anno 2007.

L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E LE AUTONOMIE LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 28 aprile 2003, n. 6;
Visto l'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;
Visto l'art. 13, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8;
Vista la legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, relativa all'approvazione delle disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2007;
Vista la legge regionale 8 febbraio 2007, n. 3, relativa all'approvazione del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2007 e del bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009;
Visto il decreto dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze n. 36 del 9 febbraio 2007, con il quale, in attuazione dell'art. 1, comma 18, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, come sostituito dall'art. 52, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, si è provveduto alla ripartizione, per l'anno finanziario 2007, nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa, delle unità previsionali di base in capitoli;
Accertato che l'ammontare complessivo del fondo delle autonomie in favore dei comuni per l'anno 2007, giusta l'art. 8, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1 e l'art. 29 della legge regionale n. 2/2007, è di e 913.000.000,00;
Che, correlativamente alle somme da erogare nel corrente esercizio, giusta l'art. 18 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, sono stati previsti dalla legge regionale n. 3/2007 stanziamenti per complessivi e 789.001.000,00, di cui e 706.597.000,00 nel capitolo 183303, e 7.747.000,00 nel capitolo 182519, e 10.747.000,00 nel capitolo 182526 ed e 63.910.000,00 nel capitolo 582407, con riserva per la differenza di iscrivere l'ulteriore importo in una o più soluzioni;
Visto l'art. 76, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, modificato con l'art. 55, commi 9 e 12, della legge regionale n. 2/2007, secondo cui l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali, determina i criteri ed i parametri per la ripartizione delle risorse attribuite agli enti locali ai sensi del predetto art. 13, comma 1, della legge regionale n. 8/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 888 del 20 marzo 2007, relativo alla determinazione della variazione percentuale prevista dall'art. 76, comma 2, della legge regionale n. 2/2002, dagli articoli 12 e 31 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e dall'art. 3 della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, da applicare sul fondo delle autonomie in favore dei comuni per l'anno 2007;
Visto il parere reso nella seduta del 10 marzo 2007 dalla Conferenza Regione-autonomie locali, la quale ha proposto l'adozione dei criteri e dei parametri per la ripartizione delle risorse;
Ritenuto di condividere le proposte espresse;

Decreta:


Art. 1

Sul fondo per le autonomie in favore dei comuni per l'anno 2007, determinato in e 913.000.000,00 dall'art. 8, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1 e dall'art. 29, comma 1, della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, antecedentemente al riparto, sono operate le seguenti deduzioni:
-  e 45.650.000,00, quale riserva del 5 per cento nella disponibilità dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali per la concessione dei contributi straordinari di cui all'art. 76, comma 4, della legge regionale n. 2/2002, integrato con l'art. 64, comma 7, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, con l'art. 127, comma 47, della legge regionale n. 17/04 e con l'art. 4 della legge regionale 6 febbraio 2006, n. 8;
-  e 1.000.000,00 per l'incremento del fondo in favore delle unioni di comuni, a norma dell'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 1/06;
-  e 6.000.000,00 in favore dei comuni delle isole minori quale contributo per il finanziamento del servizio trasporto rifiuti via mare, a norma dell'art. 76, comma 1 bis, della legge regionale n. 2/02 e dell'art. 30 della legge regionale n. 2/07;
-  e 4.253.787,00 per il risanamento ed il recupero edilizio del centro storico di Ibla e di alcuni quartieri di Ragusa, a norma dell'art. 45, comma 15, della legge regionale n. 6/97 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 1/06;
-  e 7.747.000,00 per il finanziamento del capitolo 182519 per pari importo, a norma dell'art. 76, comma 4, della legge regionale n. 2/02 e dell'art. 127, comma 47, della legge regionale n. 17/04;
-  e 10.747.000,00 per il finanziamento del capitolo 182526 per pari importo, a norma dell'art. 127, comma 68, della legge regionale n. 17/04;
-  e 41.085.000,00, pari al 4,5% delle risorse da ripartire, da destinare al fondo di rotazione per l'anticipazione delle spese inerenti la gestione integrata dei rifiuti, a norma dell'art. 21, comma 17, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e dell'art. 29, comma 3, della legge regionale n. 2/07;
-  e 25.000.000,00 per rimborso spese trasporto interurbano alunni scuola media superiore per l'anno scolastico 2005-2006, a norma dell'art. 13, comma 7, della legge regionale n. 8/00 e dell'art. 8, comma 3, della legge regionale n. 1/06;
-  e 12.500.000,00 quale quota da assegnare al fondo per il miglioramento dei servizi di polizia municipale, a norma dell'art. 13 della legge regionale n. 17/90 e dell'art. 20 della legge regionale n. 23/02;
-  e 19.912.930,32 per la variazione percentuale per l'anno 2007, connessa agli indicatori: sforzo tariffario, sforzo fiscale, capacità di riscossione e propensione agli investimenti dimostrati nell'anno 2006, giusta art. 76, comma 2, della legge regionale n. 2/02; condono edilizio (art. 12, legge regionale n. 17/04); flussi turistici (art. 31, comma 1, legge regionale n. 17/04); ottimizzazione servizio riscossione tributi (art. 3, legge regionale n. 1/06);
-  e 23.895.516,39 quale riserva del 3 per cento in favore dei comuni che attivino misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili, a norma dell'art. 21, comma 15, della legge regionale n. 19/05 e dell'art. 7, comma 2, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16;
-  e 25.000.000,00 riservati nella disponibilità dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali per provvedimenti ex lege a carico dell'Assessorato (esecuzione di giudicati ed espletamento di adempimenti obbligatori);
-  e 250.000,00 per collaborazione con il Centro internazionale di ricerche e studi sociologici, penali e penitenziari di Siracusa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1978, a norma dell'art. 5 della legge regionale n. 8/06;
-  e 931.736,00 in favore delle associazioni di enti locali e loro amministratori, a norma dell'art. 21, comma 8, della legge regionale n. 19/05;
-  e 25.000.000,00 in favore del comune di Palermo (emergenza Palermo ex art. 15, legge regionale n. 24/00), giusta l'ordine del giorno approvato dall'Assemblea regionale nella seduta n. 46 del 28 gennaio 2007 e la conseguente conforme determinazione assunta dalla Giunta di Governo nella seduta del 21 febbraio 2007.

Art. 2

Dedotti gli importi previsti da disposizioni di legge nonché quelli espressamente determinati, residua un fondo disponibile pari ad e 664.027.030,29.

Art. 3

Sul predetto complessivo fondo disponibile sono da riservare, in favore dei comuni non collinari o montani con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, e 4.856.197,79 a saldo per il 2006, ad integrazione della minore assegnazione avuta rispetto all'anno 2005, nonché e 3.000.000,00 per maggiore assegnazione per il 2007; a norma dell'art. 23, comma 8, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, inoltre, è da riservare ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti il 2,50 per cento delle somme da ripartire e, pertanto, l'importo di e 16.600.675,76.

Art. 4

La somma da ripartire a tutti i comuni è determinata in e 639.570.156,74. Giusta l'art. 30, comma 6, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, in sede di riparto, prioritariamente, occorre assicurare in favore dei comuni inferiori a 5.000 abitanti collinari o montani, di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, un trasferimento pari alle somme assegnate per lo stesso titolo nell'anno 2006 e maggiorate del tasso programmato di inflazione, determinato dal D.P.E.F. 2007-2009 nella misura dell'1,9%, per un ammontare complessivo pari ad e 114.795.156,29.

Art. 5

Il residuo importo di e 524.775.000,45 è da ripartire in favore dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti non classificati collinari o montani, nonché di tutti i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, attuando una identica riduzione percentuale, rispetto all'assegnazione erogata nell'anno 2005.

Art. 6

A norma dell'art. 23, comma 1, della legge regionale n. 21/03 e dell'art. 29, comma 1, della legge regionale n. 2/07, è fatto carico ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ad esclusione dei comuni delle isole minori, di destinare l'assegnazione annuale, per una quota pari al 7%, a spese di investimento.

Art. 7

Giusta l'art. 64, comma 10, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e richiamate le linee guida per l'attuazione del piano socio-sanitario della Regione approvato con D.P.Reg. 4 novembre 2002, è confermato che la partecipazione finanziaria dei comuni per l'attuazione, anche per l'anno 2007, degli interventi e dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari connessi all'applicazione della legge 8 novembre 2000, n. 328, è pari ad e 3,00 per abitante.

Art. 8

I nuovi criteri di riparto del fondo, previsti dal decreto interassessoriale n. 1034 del 13 aprile 2005, saranno applicati sulla quota dei trasferimenti corrispondente al 4,5% del fondo e pari ad e. 41.085.000,00, destinata temporaneamente al fondo di rotazione per l'anticipazione delle spese inerenti la gestione integrata dei rifiuti, a norma dell'art. 21, comma 17, della legge regionale n. 19/2005.

Art. 9

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sul sito dell'Assessorato www.regione.sicilia.it/famiglia/.
Palermo, 20 marzo 2007.
  COLIANNI 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali in data 23 marzo 2007 al n. 341.
(2007.14.1023)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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